Regione Marche
Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2021, n. 1599
Approvazione Protocollo di Intesa tra Regione Marche - INAIL Marche - Università degli Studi di Urbino Carlo Bo per lo svolgimento delle attività in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro dell’Osservatorio Olympus.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla PF Prevenzione e Promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 16bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della P.F. Prevenzione e Promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro;
VISTA la proposta del Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria;
VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”
 

DELIBERA

1- di approvare il “Protocollo d’Intesa in materia di Salute e Sicurezza: Osservatorio Permanente sulla Legislazione e sulla Giurisprudenza in Materia di Sicurezza sul Lavoro Olympus” tra Regione Marche, INAIL Direzione Regionale per le Marche e Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, di cui all’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2- di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale, o Suo delegato, alla stipula di detto Protocollo di Intesa con il Direttore Regionale dell’INAIL e il Rettore dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.
La copertura del presente atto è garantita come di seguito indicato:
Euro 20.000,00 a carico del bilancio regionale 2021-2023 - annualità 2021 - capitolo 2130110600;
Euro 20.000,00 a carico del bilancio regionale 2021-2023 - annualità 2022 - capitolo 2130110670;
Trattasi di risorse a carico di capitoli finanziati dal fondo sanitario indistinto per le quali si applica il disposto del titolo II del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
• D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
• DGR 1591 del 12/12/2005 “Approvazione dello schema di atto di intesa tra Regione Marche - INAIL - Università degli studi di Urbino per l'osservazione e il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza in materia di sicurezza sul lavoro”;
• DGR 677 del 10/06/2019 “Approvazione atto di intesa tra Regione Marche -INAIL e Università degli Studi di Urbino Carlo Bo per lo svolgimento delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro dell'osservatorio Olympus;
• DD.PF 12/SPU/2019 “DGR 677/2019 “Protocollo di intesa tra Regione Marche-INAILl-Universita’ degli Studi di Urbino per lo svolgimento delle attivita’ in materia di salute e sicurezza sul lavoro dell’osservatorio olympus” -Approvazione Accordo Attuativo”.


Motivazioni ed esito dell’istruttoria
La tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro costituisce elemento essenziale della qualità della vita. Da questa fondamentale consapevolezza è stato creato e messo a disposizione nella Regione Marche uno strumento qualificato ed efficace per tutti coloro che a vario titolo operano nel settore della prevenzione nei luoghi di lavoro: Istituzioni, Enti Pubblici e Privati, Parti sociali, Ordini Professionali, singoli operatori, ecc.
Questo obiettivo è stato raggiunto grazie ad una convenzione siglata il 16/01/2006 tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Regione Marche e INAIL-Direzione regionale delle Marche, per lo sviluppo di una mirata strategia di coordinamento e di sinergia in materia di sicurezza sul lavoro da cui hanno tratto origine l’Osservatorio Olympus e il suo sito, che da allora monitorano l’evoluzione della produzione legislativa e dell’elaborazione giurisprudenziale nazionale, comunitaria e regionale, di merito e di legittimità, in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro. Oltre a ciò, nell’ambito del sistema informatico dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, è stato predisposto un apposito sito internet dedicato di libera consultazione, banche dati e archivi, nonché il Bollettino news periodicamente divulgato; strumenti che assicurano un costante aggiornamento sulla produzione normativa e giurisprudenziale in materia di sicurezza del lavoro, unitamente ad una sistemazione ragionata del materiale bibliografico e documentale disponibile sul tema.
Il sito inoltre, funge da sostegno all’azione dei soggetti istituzionalmente e territorialmente preposti all’applicazione della normativa in tema di sicurezza del lavoro ed al controllo sulla suaosservanza.
L’Osservatorio Olympus rappresenta un’utile punto di approfondimento in materia giuridica sulle norme/regolamenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro, e rappresenta l’unico strumento, per gli enti che propongono la sottoscrizione del presente atto, per l’analisi di quesiti e dubbi posti dagli operatori che si occupano di prevenzione nei luoghi di lavoro.
A ciò si aggiungono la promozione e lo sviluppo di progetti di ricerca, l’organizzazione di corsi di formazione, l’attivazione di borse di studio in favore di studenti e ricercatori che intendano condurre analisi ed approfondimenti utili in materia, lo svolgimento di attività di consulenza, monitoraggio e ricerca specifici su richiesta di enti pubblici e soggetti privati nei settori di competenza, la rivista on line “I Working Papers di Olympus” finalizzata alla pubblicazione di saggi sulle tematiche giuridiche della sicurezza sul lavoro, la sezione dedicata ai “Modelli organizzativi di gestione della sicurezza sul lavoro”.
Per garantire questa ampia e qualificata offerta di servizi, Olympus si avvale di un gruppo di ricerca formato da giuristi afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, nonché di un nucleo di supporto costituito da personale non docente tecnico o amministrativo, interno od esterno alla medesima Università.
L'accesso alle risorse messe a disposizione dall'Osservatorio Olympus tramite il proprio sito web è libero e gratuito e non occorre registrarsi, né avere una password.
Tale collaborazione formalizzata con la DGR 1591/2005, citata in premessa, si è poi consolidata con le successive deliberazioni n. 1842 del 15.12.2008, n. 743 del 05.05.2010 che hanno rinnovato ed integrato gli impegni contenuti nell’Atto di Intesa approvato dalla stessa.
Dal 2013, l’Osservatorio “Olympus” rappresenta il sito istituzionale per le attività e le comunicazioni del Comitato regionale di Coordinamento nella materia della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro (riunione del Comitato Regionale di Coordinamento del 15.03.2013) come da indicazioni della Conferenza Unificata tra il Governo e le Regioni (Rep. 153 del 20.12.2012) che, nel documento “Indirizzi per la realizzazione degli interventi in materia di prevenzione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per l’anno 2012”, ha previsto lo sviluppo a livello dei singoli territori regionali, d’intesa con le altre amministrazioni di “...propri siti e di uno specifico canale informativo dedicato ai Comitati di Coordinamento Regionali”.
Il VI Protocollo di Intesa siglato tra Regione Marche e INAIL Marche (DGR n. 1265/2018), tra le finalità prevede lo sviluppo di un “Sistema regionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro”, con protocolli collegati ad ulteriori atti e convenzioni siglate dall’INAIL Marche e dalla Regione Marche, creando un sistema integrato di rapporti e relazioni che nel tempo si sono consolidati in un “unicum” strutturato e sinergicamente organizzato, che fa diretto riferimento al Comitato Regionale di Coordinamento.
Con DGR 215/2017 è stato approvato l’atto di intesa tra la Regione Marche -INAIL e Università degli Studi di Urbino Carlo Bo con scadenza marzo 2019: tale atto è stato sottoscritto e successivamente registrato al n. 155 del 10.04.2017.
Con successiva con DGR 677 del 10/06/2019 è stato approvato il VI protocollo per la durata di due anni dalla data di sottoscrizione (sottoscritto e registrato a luglio 2019) e con con DD.P.F. n. 12/SPU/12.10.2019 è stato approvato l’Accordo Attuativo tra le parti in questione così come previsto dall’art. 3 della Convenzione approvata con la DR 677/2019, di cui sopra.
Con mail del Presidente della Commissione tecnico-scientifica di Olympus -Prof. Paolo Pascucci- del 07.09.2021 è stata inviata la richiesta di rinnovo del protocollo in questione con il report dell’attività svolta dall’Osservatorio per il periodo 01.07.2019/30.06.2021.
Con successiva mail del 27.09.2021 sono stati trasmessi i dati relativi al bilancio dell’Osservatorio Olympus per gli anni 2020-2021.
Successivamente si sono tenuti degli incontri on line tra le parti coinvolte al fine di definire i contenuti e le modalità di attuazione della presente collaborazione.
Per tutto quanto sopra esposto, sulla base delle pregresse esperienze, dei numerosissimi accessi registrati, degli apprezzamenti e riconoscimenti riscontrati sia a livello regionale che nazionale, dell’utilità del supporto alle attività degli operatori regionali della prevenzione e all’attività istituzionale del Comitato Regionale di Coordinamento, si ritiene necessario proseguire la collaborazione tra la Regione Marche, la Direzione Regionale INAIL e l’Osservatorio Olympus, considerato uno degli strumenti informativi disponibili più qualificati in materia di salute e sicurezza, proponendo l'applicazione del presente atto di intesa.
La copertura del presente atto è garantita come di seguito indicato:
Euro 20.000,00 a carico del bilancio regionale 2021-2023 - annualità 2021 - capitolo 2130110600;
Euro 20.000,00 a carico del bilancio regionale 2021-2023 - annualità 2022 - capitolo 2130110670 Per le ragioni sopra riportate, si propone:
di approvare il ““Protocollo d’Intesa in materia di Salute e Sicurezza: Osservatorio Permanente sulla Legislazione e sulla Giurisprudenza in Materia di Sicurezza sul Lavoro Olympus” tra Regione
Marche, INAIL Direzione Regionale per le Marche e Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, di cui all’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale, o Suo delegato, alla stipula di detto Protocollo di Intesa con il Direttore Regionale dell’INAIL e il Rettore dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.
La copertura del presente atto è garantita come di seguito indicato:
Euro 20.000,00 a carico del bilancio regionale 2021-2023 - annualità 2021 - capitolo 2130110600;
Euro 20.000,00 a carico del bilancio regionale 2021-2023 - annualità 2022 - capitolo 2130110670;
Trattasi di risorse a carico di capitoli finanziati dal fondo sanitario indistinto per le quali si applica il disposto del titolo II del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014
.

 

ALLEGATO A

PROTOCOLLO D’INTESA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA: OSSERVATORIO PERMANENTE SULLA LEGISLAZIONE E SULLA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
“OLYMPUS”


TRA

• LA REGIONE MARCHE, con sede legale in Ancona, in Via Gentile da Fabriano n. 9, ***, rappresentata da ..................................., domiciliato per la sua carica in via ...................................;
• L’I.N.A.I.L. - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione Regionale per le Marche - con sede legale in Ancona, in Via Piave n. 25, *** rappresentato dal Direttore Regionale, Dott. Giovanni Contenti, domiciliato per la sua carica in via Piave n. 25, 60124 Ancona;
• L’UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO, con sede legale in Urbino, ****, rappresentata dal Rettore Prof. Giorgio Calcagnini, domiciliato per la sua carica presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Via Saffi n. 2, 61029 Urbino;
 

PREMESSO CHE

- il D.Lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’Inail, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, tutela comprensiva di interventi prevenzionali, curativi, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori disabili;
- l’Inail in attuazione del D.Lgs. 38/2000 e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- agli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. l’Inail vede assegnati compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza del lavoro;
- la Legge 122/2010 ha previsto la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 ed ha istituito un polo unico per la salute e la sicurezza sul lavoro attraverso l’accorpamento in Inail delle funzioni già attribuite all’Ipsema ed all’Ispesl, divenendo l’ente pubblico nazionale del sistema istituzionale avente compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di supporto al Servizio Sanitario Nazionale come previsto dall’art.9, comma 6, lettera h, del D.Lgs. 81/2008;
- le Linee operative per la prevenzione 2021 emanate dalla Direzione Centrale Prevenzione INAIL indicano tra gli obiettivi prioritari dell’attività in campo prevenzionale quelli relativi alla diffusione di informazioni utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro: “Si collocano pertanto in questa macroarea i progetti finalizzati alla promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso la diffusione di informazioni a contenuto tecnico-scientifico, nelle diverse modalità di comunicazione quali workshop, seminari e per mezzo di prodotti informativi, siano essi cartacei, multimediali o sul web.”;
- con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 164 del 26 gennaio 2005 è stato approvato il progetto dal titolo: “Tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”;
- nel progetto allegato alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 164 del 26 gennaio 2005 veniva evidenziata la richiesta da parte di tutte le componenti sociali (OO.SS., associazioni di categoria, categorie professionali degli addetti alla sicurezza nelle aziende) della certezza del diritto, soprattutto legata alla necessità di omogeneità negli atti di vigilanza, non disgiunta dalla necessità di coniugare gli aspetti non sempre facili di interpretazione della legislazione con quelli derivanti dalla giurisprudenza specifica;
- che con D.G.R. n. 1591 del 12.12.2005 è stato approvato l’Protocollo di Intesa tra Regione Marche, INAIL/Direzione Regionale per le Marche e Università degli Studi di Urbino per la costituzione presso l’Ateneo urbinate dell’Osservatorio “Olympus” per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro e che detta intesa è stata siglata in data 16/01/2006;
- il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018, in attuazione delle indicazioni comunitarie, prorogato al 31/12/2019 con Atto n. 247/CSR, attribuisce una accresciuta valenza economica e sociale alla tematica del contrasto agli infortuni e alle patologie lavoro correlate, attraverso sia gli strumenti del controllo, sia della promozione e sostegno a tutte le figure previste dal D.Lgs. 81/2008;
- il Piano Regionale della Prevenzione 2014-2019, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 540 del 15/07/2015 e s.m.i., ha previsto l'attuazione di progetti specifici che perseguono obiettivi strategici di prevenzione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025, recepito con Delibera di Giunta Regionale n. 1698 del 31.12.2020, prevede l'attuazione di progetti specifici che perseguono obiettivi strategici di prevenzione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la normativa vigente impegna altresì le Regioni e l'Inail a coordinare le proprie competenze in funzione di una efficace e piena tutela dei lavoratori sviluppando iniziative condivise volte alla semplificazione dei procedimenti e all'omogeneità delle politiche e degli interventi di prevenzione evitando sovrapposizioni e duplicazioni e privilegiando i profili sostanziali della sicurezza e salute;
- il "sistema" della prevenzione e vigilanza sui luoghi di lavoro delineato dal Titolo I del D.Lgs. 81/2008, fondato sulla compartecipazione di tutti i soggetti istituzionali e organismi sociali competenti, riconosce alle Regioni e alle Province autonome un ruolo primario in materia di programmazione degli obiettivi e degli interventi da realizzare in ambito regionale;
- nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo è attivato un Corso di laurea triennale in “Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza pubblica e privatai”, nel quale sono tenuti molti insegnamenti che trattano ampiamente la tematica della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo ritiene che il buon esito della propria attività in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro non possa prescindere dalla valorizzazione delle sinergie con gli Enti istituzionalmente deputati all’applicazione ed al controllo dell’osservanza di tale materia;
- il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, mediante l’attività di analisi e di approfondimento tecnico-scientifico ed il rilevante patrimonio bibliografico e documentale, ha predisposto il monitoraggio permanente della produzione legislativa e giurisprudenziale, in continua evoluzione, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro realizzando il sito web denominato “Olympus” (olympus.uniurb.it );
- il sito web denominato “Olympus” ( olympus.uniurb.it ), dedicato alle problematiche giuridiche relative alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, mette a disposizione degli utenti in maniera gratuita ed in una logica di servizio pubblico le proprie banche dati normative e giurisprudenziali, corredate da commenti e riferimenti bibliografici, e prevede altresì l’invio di periodiche newsletter, nonché l’organizzazione di incontri e convegni di studi giuridici particolarmente qualificati;
- con l’Protocollo di Intesa siglato il 21.07.2009 dalla Regione Marche, dall’INAIL - Direzione regionale per le Marche e dall’Università di Urbino Carlo Bo, successivamente integrato con l’accordo del 18.06.2010, le predette attività svolte dall’Osservatorio “Olympus” sono state ulteriormente incrementate e che, inoltre, tale implementazione si è realizzata anche attraverso l’attivazione dal 2011 al 2015 della rivista elettronica on line “ I Working Papers di Olympus ” (codice ISSN 2239-8066) e dal 2016 della rivista elettronica on line “Diritto della Sicurezza sul Lavoro” (codice E-ISSN 2531-4289) finalizzate alla pubblicazione di saggi sulle tematiche giuridiche della sicurezza sul lavoro da affidare a studiosi di livello nazionale ed internazionale esperti della materia;
- con l’Atto d’intesa approvato con DGR 1221 del 27.10.2014, siglato in data 09.01.2015 e con successiva nota trasmessa dall’Università di Urbino in data 11 marzo 2015 la durata dell’accordo ha avuto termine il 31/12/2016;
- successivamente è stato approvato con DGR 215 del 13.03.2017 il Protocollo di Intesa tra Regione Marche - INAIL - Università degli Studi di Urbino Carlo Bo per lo svolgimento delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro dell’Osservatorio “Olympus” con scadenza fino al 30/03/2019.
- con DGR 677 del 10/06/2019 è stato approvato il Protocollo di Intesa tra Regione Marche - INAIL - Università degli Studi di Urbino Carlo Bo per lo svolgimento delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro dell’Osservatorio “Olympus” approvato per la durata di due anni dalla data di sottoscrizione (sottoscritto e registrato a luglio 2019);
- con DD.P.F. n. 12/SPU/12.10.2019 è stato approvato l’Accordo Attuativo sottoscritto tra le parti in data 23/10/2019.
 

CONSIDERATO CHE

- le Parti firmatarie del presente Protocollo d’intesa, condividono la volontà di proseguire la collaborazione sia in seno al Comitato di coordinamento ex art. 7 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., e sia attraverso la realizzazione di azioni sinergiche, con riferimento ai campi di intervento in materia di salute e sicurezza ritenuti prioritari nell’ambito del “sistema regionale della prevenzione sui luoghi di lavoro”;
- la Regione Marche, l’INAIL - Direzione regionale per le Marche e l’Università di Urbino Carlo Bo, sulla base dei crescenti apprezzamenti e riconoscimenti riscontrati non solo a livello regionale e dei numerosissimi accessi registrati, concordano di consolidare e sviluppare l’Osservatorio “Olympus” con il presente Protocollo d’Intesa quale qualificato strumento informativo in materia di salute e sicurezza;
- nel VI Protocollo d’Intesa tra INAIL/Marche e Regione Marche in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro tra le finalità viene riportato “di sviluppare questo complessivo “Sistema regionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro”, a detti protocolli sono stati collegati ulteriori atti e convenzioni siglate dall’INAIL Marche e dalla Regione Marche, con gli altri soggetti istituzionali e intermedi interessati alla problematica prevenzionistica quali le Associazioni datoriali, sindacali e della bilateralità, le Università, l’Ufficio Scolastico Regionale, la Direzione
Regionale del Lavoro, creando un sistema integrato di rapporti e relazioni che nel tempo si sono consolidati in un “unicum” strutturato e sinergicamente organizzato, che fa diretto riferimento al Comitato Regionale di Coordinamento”.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti
 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:


Art. 1
Finalità

Le Parti intendono sviluppare una collaborazione finalizzata alla realizzazione di un programma di azioni e interventi diretti a rafforzare il sistema regionale della prevenzione, con particolare riguardo alla promozione della cultura della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.
 

Art. 2
Oggetto della collaborazione

Le Parti, con il presente Protocollo di Intesa, intendono sostenere, in continuità con quanto già realizzato nell’ambito del sistema informativo dell’Università di Urbino Carlo Bo ed a cura dei docenti e ricercatori del Dipartimento di Giurisprudenza di tale Università, il sito internet dell’Osservatorio permanente sulla legislazione e sulla giurisprudenza in materia di sicurezza sul lavoro, denominato “Olympus”.
Le Parti individuano congiuntamente i seguenti obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione del progetto:
- facilitare il compito di tutti coloro che (istituzioni, parti sociali, ordini professionali, operatori della vigilanza, ecc.) per competenze varie operano nel settore della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il monitoraggio della produzione legislativa e l’elaborazione giurisprudenziale, comunitaria, nazionale e regionale, di merito e di legittimità, in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- mettere a disposizione, degli utenti in maniera libera e gratuita, le banche dati e tutti gli approfondimenti scientifici presenti nel sito dell’Osservatorio “Olympus”;
- inviare apposite newsletter ed organizzare incontri e convegni di studio giuridici particolarmente qualificati in materia di sicurezza sul lavoro.
 

Art. 3
Modalità di attuazione

Le modalità e i tempi della collaborazione tra le Parti verranno successivamente stabiliti mediante la stipula di specifiche convenzioni (Accordi attuativi) nel rispetto del presente Protocollo d’intesa e conterranno il regolamento dei reciproci rapporti per l’attuazione delle iniziative progettuali concordate, nonché l’indicazione delle specifiche fonti di finanziamento che comunque si dovranno basare sul principio della compartecipazione finanziaria delle risorse complessive: professionali, economiche e strumentali, così come indicato nei successivi art.4,5,6,7,8,9,10 e 11.
La collaborazione tra le Parti viene gestita, per l’intera durata del Protocollo, da un Commissione tecnico scientifica composta da n. 6 componenti ( n.2 nominati dall’INAIL Marche, n. 2 nominati dalla Regione Marche e n. 2 nominati dall’Università degli Studi di Urbino), che si avvarrà del supporto amministrativo e tecnico delle strutture dei soggetti firmatari per l’elaborazione dei progetti esecutivi per ogni ambito di intervento e curerà, tra l’altro, l’attività di monitoraggio e verifica dei risultati delle attività previste dall’Accordo attuativo.
Il presidente di detta Commissione è proposto dall’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.
 

Art. 4
Accordo attuativo

L’Accordo Attuativo dovrà prevedere:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, la suddivisione dei compiti tra le Parti, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- i profili professionali e amministrativi dei componenti dei gruppi di lavoro costituiti secondo quanto stabilito dal Comitato paritetico di coordinamento di cui al precedente art. 3;
- gli oneri diretti e indiretti necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell’Accordo attuativo, ripartiti in una logica di compartecipazione tendenzialmente paritaria, secondo quanto verrà illustrato nel “prospetto di analisi preventiva” che formerà parte integrante dell’Accordo stesso;
- le azioni di monitoraggio delle attività svolte e predisposizione di corrispondenti report;
- la durata, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d’intesa;
- gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e all’utilizzazione dei risultati secondo le linee guida dettate negli articoli successivi;
- gli aspetti relativi alla tutela dell’immagine e al trattamento dei dati.
Il precedente Accordo attuativo garantirà vigenza e disciplina per eventuali periodi transitori necessari alla definizione dei successivi Atti convenzionali.
 

Art. 5
Impegni delle Parti

Ai fini del pieno raggiungimento degli obiettivi e delle finalità poste nel presente Atto le Parti si impegnano a valutare congiuntamente e a mettere in campo le componenti di infrastruttura, le professionalità possedute e le esperienze necessarie in sede di sviluppo del progetto di cui agli Accordi attuativi di cui all’art.4.
Con lo scopo di garantire una corretta programmazione economico finanziaria della collaborazione e fermo restando le disponibilità economiche, le Parti stabiliscono che la compartecipazione finanziaria massima a carico di ciascuna Parte è la seguente:
- l’INAIL, Direzione Regionale per le Marche, stanzierà la somma annua di euro 20.000,00;
- la Regione Marche, ugualmente, stanzierà la somma annua di euro 20.000,00;
- il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo si impegna a mettere a disposizione le proprie risorse umane, strutture e attrezzature per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e a presentare un rapporto annuale sull’attività di Olympus a Regione Marche e a INAIL Marche.
La ripartizione tra le Parti delle spese sostenute per la realizzazione delle attività progettuali, sarà determinata nell’Accordo Attuativo di cui all’art.4 del presente Atto.
 

Art. 6
Proprietà intellettuali

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune.
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una Parte, potrà essere utilizzato dall’altra Parte per le specifiche attività di cui al presente Protocollo, solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità con le regole indicate da tale Parte e/o contenute nello specifico Accordo attuativo di cui all’art. 4 del presente Protocollo.
I risultati delle attività svolte in comune nell’ambito del presente Protocollo e/o dell’Accordo da esso derivato saranno di proprietà delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell’ambito dei propri compiti istituzionali. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Protocollo.
In ogni caso, salvo contraria pattuizione dell’Accordo Attuativo di cui all’art. 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti elaborati, frutto dei progetti collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all’interno degli accordi attuativi.
 

Art. 7
Tutela dell’immagine

Le Parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
In particolare il logo di Inail e di Regione e Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” saranno utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo di Intesa e del conseguente Accordo Attuativo.
L’utilizzazione del logo delle tre Parti, straordinaria e/o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto della collaborazione di cui all’art. 2 del presente Protocollo, richiederà il consenso della Parte interessata.
Ciascuna delle Parti autorizza l’altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.
 

Art. 8
Trattamento dei dati

I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente atto vengono trattati e custoditi dalle Parti in conformità alle misure e agli obblighi imposte dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. integrato con le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679”, esclusivamente per le attività realizzate in attuazione del presente Protocollo.
Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell’attuazione dei progetti di collaborazione.
 

Art. 9
Recesso unilaterale

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d’intesa, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso.
 

Art. 10
Durata

La durata del presente Atto viene stabilita in due anni - a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo -, alla scadenza dei quali, verificati i risultati in termini di utilizzo e gradimento del sito “Olympus” e delle attività dell’Osservatorio, sarà valutata la possibilità di proseguire la collaborazione in argomento attraverso la sottoscrizione di un ulteriore e specifico Protocollo d’intesa.
 

Art. 11
Foro competente

Le Parti accettano di definire bonariamente eventuali controversie derivanti dall'attuazione del presente Accordo attuativo. Qualora risulti impossibile la risoluzione bonaria si conviene che sia competente, in via esclusiva, il Foro di Ancona.
Al presente Protocollo viene apposta firma digitale da parte dei sottoscrittori ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990.
La data di sottoscrizione s’intenderà quella in cui sarà effettuata l’ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.
 

Firma
REGIONE MARCHE


I.N.A.I.L. - Direzione Regionale Marche
Direttore Regionale Dott. Giovanni Contenti


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO

Rettore Prof. Giorgio Calcagnini


Allegati:
o Copia del documento di identità in corso di validità dei firmatari o loro delegati