Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ordinanza Presidenziale Contingibile e Urgente 10 gennaio 2022, n. 2
Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO

• l’articolo 8, primo comma, punti 13, 19, 25 e 26, l’articolo 9, primo comma, punto 10, e l’articolo 52, secondo comma, dello Statuto d’autonomia, anche in riferimento all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
• la legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, e successive modifiche;
• il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
• il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 e il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229;
• l’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 1 del 05.01.2022;
• l’ordinanza del Ministro della Salute del 9 gennaio 2022;

CONSTATATO

• che con il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario da COVID-19, originariamente proclamato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato prorogato fino al 31 marzo 2022;
• che la crescita dei contagi da Sars-CoV-2 nel territorio nazionale, aggravata dalla variante Omicron, ha portato all’introduzione, con decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, e con decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, di ulteriori misure di sicurezza e all’estensione dell’utilizzo della certificazione verde, al fine di contenere e prevenire l’aggravamento della situazione epidemiologica;
• che, in particolare, con il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 è stato introdotto l’obbligo della certificazione verde rafforzata, ottenuta tramite vaccinazione o guarigione dal Sars-CoV-2, per la fruizione dei servizi del trasporto pubblico, e che tale previsione è stata recepita, a livello provinciale, dall’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 1 del 05 gennaio 2022;
• che con l’ordinanza del Ministro della salute del 9 gennaio 2022 è stato consentito, dal 10 gennaio al 10 febbraio b2022, alle studentesse e agli studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado e di secondo grado che debbano ancora effettuare la vaccinazione contro il Sars-CoV-2, l’accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo anche con la certificazione verde semplice, ottenibile anche tramite test negativo contro il coronavirus;
• che si ritiene pertanto necessario recepire tali previsioni a livello provinciale, garantendo, però, la parità di trattamento tra le studentesse e gli studenti che usufruiscono del trasporto scolastico dedicato e quelli che utilizzano altri mezzi di trasporto pubblico, ma limitatamente agli spostamenti dalla propria abitazione a scuola e viceversa;
 

ORDINA

1) che dal 10 gennaio al 10 febbraio 2022 in tutto il territorio provinciale per le studentesse e gli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, limitatamente agli spostamenti dalla propria abitazione a scuola e ritorno, l’accesso ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico è condizionato alla presentazione della certificazione verde di cui al punto 3) (certificazione verde semplice) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 1 del 05 gennaio 2022, fermo restando l’obbligo di indossare le protezioni delle vie respiratorie di tipo FFP2. Dopo il 10 febbraio, si applica anche alle studentesse e agli studenti delle scuole la disciplina del punto 10) della predetta ordinanza;
2) che il punto 9) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 1 del 05 gennaio 2022 viene così sostituito:
“sui mezzi pubblici urbani ed extraurbani vige l’obbligo generalizzato di utilizzare come protezione delle vie respiratorie una mascherina FFP2 o equivalente. Per gli impianti di risalita trovano applicazione, inoltre, le linee guida nazionali;”
Le disposizioni della presente ordinanza hanno efficacia immediata.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4 del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con legge di conversione n. 35/2020, dal decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020, e dalla legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4.
La presente ordinanza, in quanto atto destinato alla generalità dei cittadini, è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Commissario del Governo per la provincia di Bolzano.
 

Arno Kompatscher
Presidente della Provincia e Commissario speciale per l’emergenza COVID-19