Ministero dell’interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Ai Sigg. Direttori Centrali del Dipartimento

LORO SEDI

Ai Sigg. Direttori Regionali e Interregionale dei Vigili del Fuoco

LORO SEDI

Ai Sigg. Comandanti dei Vigili del Fuoco

LORO SEDI

Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e del Capo del C.N.VV.F.

LORO SEDI

OGGETTO: Ulteriori disposizioni in merito all’applicazione del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, e del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.

Ad integrazione del contenuto della nota STAFFCNVVF n. 24757 dell’11.12.2021, si forniscono di seguito ulteriori indicazioni in relazione all’applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 172/2021 nonché i primi indirizzi riferiti alle misure introdotte dal decreto-legge n. 229/2021.

Congedo di maternità ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 151/2001. Congedo per matrimonio.
Il personale collocato in congedo di maternità previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (c.d. maternità a rischio) non è destinatario dell’obbligo vaccinale al pari di quello collocato in congedo obbligatorio di maternità di cui all’articolo 16 del medesimo decreto legislativo.
Inoltre, i dipendenti collocati in congedo per matrimonio, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, e dell’articolo 6, comma 3, dei d.P.R. 7 maggio 2008, sono destinatari della procedura di invito in quanto tale istituto rientra nelle ipotesi di congedo straordinario a norma dell’articolo 37, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Congedo per assistenza al familiare convivente disabile grave, ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.lgs. 151/2001.
Si conferma che il personale in congedo per assistenza a familiare diversamente abile ex art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, come previsto dall’allegato della citata circolare dell’11 dicembre 2021, è soggetto alla procedura di invito di cui all’art. 4-ter, comma 3, del d.l. n. 44/2021, a prescindere dalla durata dello stesso.
Costituisce eccezione la posizione di coloro che hanno richiesto il suddetto congedo prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 172/2021, indipendentemente dalla durata dello stesso, i quali, pertanto, non sono destinatari dell’obbligo vaccinale fino al rientro in servizio. Le eventuali domande volte all’estensione temporale di tali congedi sono da considerarsi come mera prosecuzione e, pertanto, il personale continua a non essere destinatario dell’obbligo.
In tale considerazione, eventuali provvedimenti già adottati nei confronti del suddetto personale dovranno essere revocati.

Istituti che escludono temporaneamente l’obbligo vaccinale, che siano stati richiesti o che sono intervenuti dopo l’avvio della procedura di invito.
Si sottolinea che, qualora un dipendente che abbia già ricevuto l’invito a produrre la documentazione transitasse, durante il tempo concessogli per adempiere, in una delle posizioni di assenza per le quali è stato escluso l’adempimento dell’obbligo vaccinale, il procedimento di verifica si interrompe e riprende il primo giorno utile successivo al termine della legittima assenza del dipendente.
Diversa è la situazione in cui sia già intervenuta la sospensione, durante la quale il personale non può fruire di istituti di assenza legittima.
Si precisa, altresì, che, a seguito di documentata sopravvenuta malattia dovuta al virus SARS-CoV-2, sia la procedura di invito sia la sospensione eventualmente già disposta cessano di avere efficacia in quanto si tratta di una condizione assimilabile alla somministrazione della prima dose di vaccino.

Notifica dell’invito a regolarizzare la propria posizione in relazione all’obbligo vaccinale.
Con la nota STAFFCNVVF n. 24757 dell’11.12.2021, inerente l’applicazione del D.L. 172/2021 al personale del Corpo nazionale, è stato precisato che per i dipendenti assenti dal servizio, e non esonerati dall’obbligo vaccinale, la nota di invito a regolarizzare la propria posizione, deve essere comunicata agli interessati con qualsiasi mezzo di notifica legalmente previsto che ne assicuri l’ingresso nella sfera di conoscibilità del destinatario, ossia consegna di copia dell’atto all’interessato da parte di personale del C.N.VV.F., notifica a mezzo P.E.C., raccomandata a/r. A decorrere dalla data di ricezione del predetto invito, l’interessato ha a disposizione cinque giorni per produrre la documentazione comprovante una delle condizioni previste dall’articolo 4-ter, comma 3, del decreto-legge n. 44/2021.
Ciò premesso, nel caso di invio dell’invito tramite raccomandata a/r, il destinatario può ricevere regolarmente la raccomandata al proprio domicilio, attestandone il recapito e la relativa data di consegna con la firma della ricevuta di ritorno, oppure, in caso di assenza, si verifica la mancata consegna con contestuale rilascio del c.d. avviso di giacenza. L’interessato ha a disposizione trenta giorni per recarsi presso l’ufficio postale a ritirare la raccomandata decorsi i quali si perfeziona la c.d. compiuta giacenza. In tal caso l’originale viene rinviato al mittente con l’apposita indicazione di compiuta giacenza, la raccomandata si presuppone ricevuta dal destinatario e quanto in essa contenuto si presume notificato a tutti gli effetti di legge. Ne discende che, decorsi cinque giorni dal perfezionamento della compiuta giacenza, i responsabili delle strutture provvedono a dare immediata comunicazione scritta all’interessato della sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa.
Poiché la norma non stabilisce le forme con cui il dipendente deve corrispondere alla nota di invito ricevuta dall’Amministrazione, possono ritenersi idonee le usuali modalità di presentazione di atti e documenti, ossia la consegna a mano presso gli uffici competenti, la trasmissione tramite P.E.C. o raccomandata, l’invio di lettera con firma autografa, l’invio di mail dalla casella di posta vigilfuoco.

Esenzione o differimento dell’obbligo vaccinale
A norma dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 44/2021, “Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione aspecifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1e la vaccinazione può essere omessa o differita”. Il personale che si trovi nella suddetta condizione dovrà inviare la relativa documentazione sanitaria al medico incaricato della struttura VF il quale provvederà a confermare o meno la sussistenza dei presupposti per l’esenzione al responsabile della struttura e valuterà, altresì, la congruità dei termini del differimento in relazione alla motivazione che ha determinato l’esigenza.
Si rammenta che ai sensi della circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 prot. 35309, le certificazioni di esenzione potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.
Le certificazioni dovranno contenere:
• i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
• la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n 105;
• la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al ”;
• Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio - Regione);
• Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
• Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.
Qualora il dipendente esentato dalla vaccinazione per accertati motivi sanitari appartenga ai ruoli operativi, il medico incaricato dovrà disporne tempestivamente l’invio presso la competente C.M.O. per il giudizio di idoneità al servizio tecnico urgente di soccorso.

Disposizioni introdotte dal decreto legge n. 229/2021 in merito alla quarantena precauzionale

L’articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 229, introduce, a decorrere dal 31 dicembre 2021, significative modifiche al regime della quarantena precauzionale di cui al comma 7 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, anche nei riguardi dei soggetti sottoposti al predetto regime alla medesima data. In particolare la quarantena precauzionale non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o dalla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19.
Gli interessati hanno l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora asintomatici*, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Al riguardo si conferma quanto precisato nelle precedenti disposizioni in merito all’obbligo per il personale del C.N.VV.F. di informare tempestivamente il datore di lavoro e il medico incaricato in caso di avvenuto contatto con soggetti confermati positivi al COVID-19 nonché alla eventuale comparsa di sintomi. Si ribadisce inoltre la necessità della rigorosa osservanza di tutte le misure di prevenzione del contagio da COVID-19 in particolare nei locali ad uso comune (mensa di servizio, locali di riposo, servizi igienici, ecc.).

Ulteriori indicazioni
Nelle more della disponibilità, anche per l’anno 2022, di specifiche risorse legate all’emergenza epidemiologica, le SS.LL. potranno far ricorso a prestazioni straordinarie secondo le modalità già in uso, qualora situazioni contingenti lo richiedano per garantire il dispositivo minimo di soccorso. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge n. 52/2021 che consentono la fruizione della mensa di servizio anche al personale che, nelle more del completamento del ciclo vaccinale, accede alle sedi di servizio con il green-pass base.
Si dispone, inoltre, che a seguito del provvedimento di sospensione dal diritto a svolgere l’attività lavorativa si proceda a diffidare il personale interessato dall’utilizzo della tessera e del distintivo metallico di riconoscimento, nonché delle uniformi e di ogni altro dispositivo di protezione individuale in dotazione. Tale specifica diffida dovrà essere riportata anche nel provvedimento di comunicazione della sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa.
Le SS.LL. avranno cura di informare tutto il personale dipendente in merito ai contenuti della presente nota. Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(PARISI)


 

* v. Ministero dell’Interno, VV.FF., prot. 4 gennaio 2022, n. 81 - Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID 19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. D. L. n. 229 del 30 dicembre 2021 [n.d.r.]