Provincia Autonoma di Trento
Ordinanza 10 gennaio 2022, n. 85
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in materia di certificazione verde Covid-19 sul trasporto pubblico locale in ambito scolastico

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VISTO l’articolo 32 della Costituzione;'
VISTO l’articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere dì prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l’articolo 52, comma 2, che prevede l’adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni;
VISTO l’articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l'operatività dell’ordinamento provinciale;
VISTO l’articolo 9, comma 1, numero 10), dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall’articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;
VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”;
PRESO ATTO delle delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che nell’articolo 5, comma 2, prevede espressamente che “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione", convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di data 2 marzo 2021;
VISTO il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nonché sue successive modifiche;
VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19", convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, nonché sue successive modifiche;
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 11 giugno 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e nella Provincia autonoma di Trento” (G.U. n. del n. 139 del 12-6-2021), secondo cui nella Provincia autonoma di Trento, a partire dal 14 giugno 2021, cessa l'applicazione delle misure di cui alla «zona gialla» e si applicano le misure di cui alla c.d. «zona bianca», nei termini e secondo le decorrenze di cui al decreto legge 22 aprile 2021, n. 52;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante "Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»” e successive modifiche;
VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali e economiche” convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126;
VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 recante "Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 2021, n. 133;
VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”;
VISTO il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2021, n. 165;
VISTO il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 recante “Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”;
VISTO il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante "Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;
VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 recante "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”;
VISTO il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 7 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”;
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute di data 9 gennaio 2021 sui servizi di linea e dedicati;
DATO ATTO che I' art. 1 del Decreto legge 30 dicembre 2021, n. 229, prevede al comma 2 che "2. A decorrere dal 10 gennaio 2022, all'articolo 9-quater, del decreto-legge n. 52 del 2021, in materia di trasporto, l'alinea è sostituita dalla seguente: «1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché' ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto- legge n. 52 del 2021, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:» (ndr: tra cui autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente e mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale);
CONSIDERATO che, in relazione ai tempi tecnici di decorrenza della validità della suddetta certificazione post vaccinazione (ndr: 15 gg dalla prima dose), l'uso dei servizi non troverebbe copertura giuridica anche in costanza delle prenotazioni per l'adempimento, in particolare per l'utenza scolastica over 12, per la quale l'accesso ai servizi di trasporto rappresenta un servizio collaterale necessario ai fini della frequenza scolastica, e che, ragionevolmente, visti i tempi del decreto legge n. 229/2021, le prenotazioni per la prima dose saranno effettuate a partire dalla prima settimana dal ritorno alle lezioni;
SENTITO per le vie brevi sul punto il Direttore generale f.f. dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari.
Tutto ciò premesso,
 

IL PRESIDENTE
ORDINA QUANTO SEGUE


1) che sino al 10 febbraio 2022, l’obbligo di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legge 30 dicembre 2021 e all’art. 9 quater del decreto legge n. 52/2021 come modificato dal suddetto decreto legge, sia attuato a cura delle aziende di trasporto ammettendo alla salita, sui mezzi in servizio locale gestito dalla Provincia Autonoma di Trento, l'utenza della fascia di età 12-19 anni che si sposta per motivi di studio, purché munita di certificazione Covid-base (vaccinazione, guarigione, tampone) e di mascherina Ffp2, ed a condizione che entro il giorno 16 gennaio 2022 effettui la prenotazione secondo quanto previsto al successivo punto n. 2;
2) in merito a quanto disposto al punto precedente l’utenza deve attestare (anche tramite autodichiarazione verbale in sede di eventuale controllo) di aver provveduto personalmente o tramite terzi o di provvedere entro il giorno 16 gennaio 2022 alla prenotazione della seduta di vaccinazione utile ai fini del rilascio del green pass “rafforzato”;
3) resta inteso che le disposizioni di cui ai punti precedenti non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 3
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute e per i quali si applica quanto previsto dalla normativa vigente;
4) che, dal giorno 12 gennaio 2022, il dispositivo di protezione per la salita sui mezzi anche di trasporto dedicato per alunni e studenti a partire dai sei anni, sia quello della FFp2.
Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dalla presente ordinanza comporta l’applicazione sanzionatoria di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Commissario del Governo della Provincia di Trento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.

Dott. Maurizio Fugatti