Tipologia: Accordo interconfederale
Data firma: 31 marzo 1995
Validità: 01.04.1995 - 31.12.1997
Parti:
Confapi e Cgil, Cisl, Uil
Settori: P.M.I.
Fonte: CNEL
Sommario:
Accordo interconfederale in materia di:
- formazione professionale,
- contratti di formazione e lavoro.
Roma, 31 marzo 1995, tra Confederazione Italiana della
Piccola e Media Industria (Confapi), [...] e Confederazione Generale Italiana
del Lavoro (Cgil) [...], Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl)
[...], Unione Italiana del Lavoro (Uil) [...] è stato firmato il presente
Accordo interconfederale a valere per le piccole e medie imprese associate alla
Confapi e per i lavoratori dipendenti dalle suddette.
Formazione professionale.
Confapi e Cgil-Cisl-Uil convengono che la formazione professionale debba
ricoprire sempre più un posto di primo piano in un moderno sistema economico,
produttivo e sociale di un Paese.
Infatti i continui cambiamenti economici, tecnologici e demografici richiedono
adeguamenti culturali per una migliore valorizzazione delle risorse umane, a
garanzia della difesa della professionalità dei lavoratori e dello sviluppo
delle occasioni di lavoro, e per un accrescimento del grado di competitività,
anche internazionale, delle imprese.
Le parti nel rilevare che la vigente legislazione in materia non assicura
un'adeguata qualità della formazione professionale ritengono che:
- la formazione professionale non sia un fatto puramente economico, ma anche
sociale e di primaria importanza;
- l'impegno comune, in questa fase di riforma, sia quello di incrementare le
occasioni di intese e rivendicare un ruolo importante, come parti sociali, per
contribuire a trovare rimedio alla carenza che si è venuta a creare;
- sia importante intervenire sulle pubbliche istituzioni per contribuire
fattivamente alla realizzazione congiunta di un disegno strategico unitario per
la revisione dell'attuale sistema normativo che regola la formazione
professionale;
- in sintonia con gli indirizzi dettati dagli organi comunitari e nazionali
preposti alla formazione professionale si favoriscano ulteriormente le occasioni
di collaborazione congiunta, anche in base a quanto definito sia nel presente
accordo sia nel precedente accordo, soprattutto con l'istituzione effettiva e il
completamento degli organismi paritetici regionali in tutto il territorio
nazionale.
1) Comitato nazionale di concertazione della formazione professionale.
Nel prendere atto di un'opinione oramai già diffusa e conforme sulla necessità
di un'immediata revisione della legge-quadro sulla formazione professionale,
anche Confapi e Cgil-Cisl-Uil sollecitano congiuntamente un pronto intervento
legislativo atto a favorire un processo che modifichi i sistemi formativi in
termini di qualità, di omogeneità su tutto il territorio nazionale e
d'integrazione tra scuola e mondo del lavoro, anche ai fini dell'orientamento e,
non ultimo, anche alla luce dei nuovi indirizzi dettati in sede comunitaria.
In tal senso le parti considerano necessario creare un organismo nel quale
istituzioni e parti sociali possano esercitare un ruolo d'indirizzo e di
controllo sugli attuali sistemi formativi, secondo criteri di qualità per
rispondere alle esigenze del comparto produttivo e del lavoro con particolare
riferimento ai finanziamenti, agli squilibri territoriali dell'offerta, e
all'evidente divario qualitativo e quantitativo rispetto ai partner europei.
In questo ambito le parti concordano sull'importanza di istituire un Comitato
nazionale di concertazione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, che coordini la politica della formazione in Italia e che preveda
inoltre la partecipazione delle Istituzioni di pertinenza, come Ministero
dell'università e ricerca scientifica, Ministero della pubblica istruzione,
Ministero dell'industria, commercio ed agricoltura, Regioni e Parti sociali.
In tal senso le parti si adoperano a:
- sensibilizzare le istituzioni preposte per favorire la costituzione del
suddetto Comitato con l'impegno di contribuire alla guida dell'organismo con
indicazioni mirate sulle politiche formative e sul corretto utilizzo delle
risorse pubbliche destinate;
- attivare, come Comitato di concertazione, le Commissioni già previste dalla
Conferenza nazionale sulla formazione professionale del febbraio 1992 per la
definizione degli standard formativi, della certificazione dei percorsi
formativi, dei criteri di accreditamento dei Centri di formazione professionale.
2) Riforme
legislative e provvedimenti amministrativi.
Nel quadro delle indicazioni suesposte le parti ritengono urgente:
... omissis ...
3) Formazione in alternanza per apprendistato, contratti di formazione lavoro,
stage formativi ed orientamento.
Le parti ritengono necessario un riordino complessivo dei sopracitati istituti
contrattuali dell'alternanza con nuove legislazioni specifiche.
In particolare:
a) per l'apprendistato le parti s'impegnano a richiedere una riforma che ne
ridefinisca le caratteristiche, ne preveda l'utilizzo per le fasce più giovani e
ne incentivi la parte formativa attraverso i moduli formativi stabiliti da parte
degli Enti bilaterali regionali, i quali provvederanno insieme alle Regioni
anche alla certificazione della realizzazione dell'attività formativa quale
condizione della fiscalizzazione degli oneri sociali.
Tutto ciò può consentire la riattualizzazione dell'istituto in armonia con le
normative degli altri paesi europei.
b) Per il CFL le parti ritengono che possa ancora costituire uno dei principali
strumenti di formazione in alternanza e conseguentemente d'incentivazione
all'occupazione.
Difatti lo svolgimento dell'attività lavorativa rappresenta, in particolare
nelle piccole e medie aziende, un'imprescindibile esperienza per una completa
acquisizione di professionalità specifica.
Le parti s'impegnano pertanto a richiedere il miglioramento dei benefici
contributivi per le aziende che effettuino la formazione, opportunamente
certificata, ai sensi del presente accordo.
c) Per gli stage formativi le parti auspicano la piena attuazione di quanto
previsto dai commi 14, 15, 16, 17 e 18, art. 9, legge 19.7.93 n. 236, con una
sollecita definizione dei criteri per la stipula delle convenzioni sulle
modalità di svolgimento dei rapporti di stage in base al protocollo d'intesa già
sottoscritto dalle parti stipulanti ed allegato al presente accordo.
d) Per l'orientamento le parti ritengono necessario che le istituzioni preposte
e i privati coinvolti contribuiscano concretamente al riassetto di un sistema
più omogeneo e funzionale per la formazione e l'informazione dell'orientamento
stesso.
In particolare l'alternanza rappresenta un valido raccordo per costruire un
reale ponte tra il mondo della formazione e quello dell'impresa.
Per l'orientamento, quindi, le parti richiedono una nuova legge-quadro che
valorizzi in un contesto integrato sia l'orientamento scolastico che quello
professionale, con un attivo coinvolgimento delle parti sociali stesse.
4) Formazione continua.
Le parti s'impegnano a sostenere la valorizzazione del dialogo sociale e la
valorizzazione delle risorse anche per la formazione continua nel nuovo
regolamento dei Fondi strutturali UE.
Le parti altresì condividono l'attenzione che la UE rivolge alle PMI e
s'impegnano a concordare posizioni comuni in tutte le parti delle procedure dei
fondi strutturali e dei programmi comunitari.
Preso atto della rapidità delle trasformazioni della organizzazione del lavoro,
delle professionalità e della flessibilità della prestazione, le parti intendono
favorire lo sviluppo di capacità più vicine alle esigenze delle piccole e medie
aziende industriali con un sistema di formazione che adegui le professionalità
dei lavoratori alle nuove tecnologie introdotte in azienda.
Quanto sopra presuppone un diverso quadro legislativo, anche in ambito
comunitario, e pone problemi di organizzazione, di programmi, di docenti e di
risorse disponibili, le cui soluzioni, con le diverse articolazioni, devono
tenere conto delle specificità delle piccole e medie imprese.
A tale riguardo diventa significativa la realizzazione di un vero e proprio
sistema integrato della formazione continua per:
- monitorare i fabbisogni e le tendenze emergenti della formazione per essere
sempre pronti ad intervenire sui cambiamenti;
- aggiornare i modelli formativi nell'ambito dei diversi contesti territoriali,
professionali e di classi di utenza;
- conoscere i punti d'incontro tra domanda ed offerta formativa dei lavoratori
occupati, favorendo altresì gli interventi di politica attiva in tal senso;
- promuovere interventi formativi nei confronti delle fasce deboli, delle donne,
dei lavoratori in Cassa integrazione e in mobilità.
Nel condividere l'atteggiamento che la UE mostra nei confronti della PMI, parte
preponderante del tessuto economico europeo e serbatoio per la creazione di
nuovi posti di lavoro, le parti si adoperano per favorire e promuovere
concretamente azioni di formazione per lo sviluppo della PMI.
In definitiva il nuovo modello integrazione di formazione continua deve essere
in grado di realizzare percorsi strutturati di formazione finalizzati:
- al fine di favorire l'aggiornamento professionale dei lavoratori a fronte
delle innovazioni tecnologiche e organizzative dei processi produttivi e ad
offrire occasioni di reimpiego ai lavoratori in mobilità;
- allo sviluppo, al recupero e al ripristino delle potenzialità dei singoli
lavoratori;
- allo sviluppo delle capacità di discernimento e di scelta del singolo
lavoratore;
- all'incremento delle capacità delle conoscenze e delle abilità lavorative;
- le parti s'impegnano a definire congiuntamente progetti di formazione continua
ai vari livelli, a partire da quello aziendale, anche al fine di utilizzare i
contributi pubblici previsti dall'art. 9, legge 19.7.93 n. 236.
5) Enti bilaterali.
Le parti convengono di costituire organismi a livello nazionale e regionale con
il fine di offrire il proprio contributo attivo di proposta e di progetto nel
campo dell'orientamento professionale, della formazione continua e in alternanza
e delle politiche di riqualificazione professionale finalizzate al reimpiego dei
lavoratori.
Nel quadro di una riforma del sistema di formazione professionale, le parti
convengono di intervenire sul Parlamento e sul Governo al fine di attribuire a
tali organismi un ruolo organico e integrato con il sistema di formazione
professionale.
Tali organismi dovranno essere finanziati, oltre che dagli apporti delle parti,
da un apposito Fondo nazionale che utilizzi le risorse interne e internazionali
che si renderanno disponibili.
Nell'ambito della stipula del presente accordo le parti costituiranno l'Ente
nazionale bilaterale secondo i contenuti di cui all'allegato
Statuto-Regolamento.
Altresì verrà costituito in ogni Regione un Ente bilaterale regionale i cui
compiti e funzioni sono definiti dall'allegato Statuto-Regolamento.
Allegato 1 Protocollo d'intesa sui criteri per la stipula delle convenzioni per
l'attivazione di stages in azienda ex lege 19 luglio 1993, n. 236, art. 9, commi
14-18
Ferme restando le altre tipologie di esperienze di orientamento e di formazione
in azienda e di tirocinio pratico, previste dalla normativa vigente, le
esperienze in azienda finalizzate ad agevolare le "scelte professionali mediante
la conoscenza diretta del mondo del lavoro", di cui alla legge 19.7.93 n. 236,
art. 9, commi 14-18, si realizzano secondo i criteri appresso riportati.
I) Stage di cui al comma 16,
lett. a)
I.1) Beneficiari.
- studenti delle scuole secondarie superiori;
- allievi di corsi di F.P. e soggetti in formazione continua;
- studenti universitari.
I.2) Durata.
Non superiore ai 2 mesi.
I.3) Strutture di avviamento.
- organismi di formazione e/o di orientamento;
- istituti scolastici, provveditorati agli studi, università.
I.4) Soggetti abilitati alla stipula delle convenzioni.
Titolari delle strutture di provenienza degli stagiaires e responsabile
dell'Azienda, all'uopo delegato. Qualora le esperienze si realizzino presso una
pluralità di aziende, la convenzione può essere stipulata fra il titolare della
struttura di provenienza degli stagiaires e l'associazione territoriale di
rappresentanza dei datori di lavoro interessati.
È ammessa la stipula di convenzioni "quadro" a livello territoriale tra i
soggetti istituzionali e le associazioni datoriali interessate.
I.5) Modalità di svolgimento.
L'esperienza deve: essere collegata all'indirizzo formativo seguito; svolgersi
in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa; essere
rivolta a far conoscere l'organizzazione, le procedure del lavoro e le
tecnologie impiegate.
I.6) Contenuto delle convenzioni.
Nella convenzione devono risultare le seguenti indicazioni:
a) le parti stipulanti;
b) il numero massimo di stagiaires previsto;
c) l'indirizzo di studio o il corso di formazione seguito;
d) le finalità e i contenuti dello stage;
e) le modalità di svolgimento dello stage:
- periodo previsto;
- settori;
- assistenza da parte dell'incaricato dell'azienda e del responsabile designato
dalla struttura di provenienza degli stagiaires con funzioni di tutor;
f) la dichiarazione che:
- gli stagiaires non possono essere adibiti a funzioni lavorative non coerenti
con il perseguimento degli obiettivi del progetto e saranno affiancati da un
operatore dipendente o dal titolare dell'azienda stessa;
g) le modalità per l'individuazione del tutor quale responsabile didattico ed
organizzativo delle attività;
h) la sottoscrizione delle parti stipulanti;
i) l'autorizzazione del genitore esercente la patria potestà, da allegare alla
convenzione, nel caso di persone minorenni;
l) gli impegni dell'Azienda:
- copertura assicurativa Inail e responsabilità civile per gli stagiaires;
- designazione dell'incaricato dell'azienda;
- rilascio dell'attestato di frequenza;
m) gli impegni degli allievi:
- riservatezza riguardo alle conoscenze acquisite sui programmi ed
organizzazione dell'impresa;
- obbligo di frequenza e osservanza degli orari e del rispetto dell'ambiente di
lavoro;
n) gli impegni della struttura di provenienza degli stagiaires:
- trasmissione di copia della convenzione all'Ispettorato provinciale del lavoro
e alle RSA, ovvero, in mancanza, alle OO.SS. di categoria territoriali;
- designazione del "Tutor" incaricato di seguire lo svolgimento dello stage e di
valutarne i risultati;
- eventuale contributo per la copertura degli oneri assicurativi e di ulteriori
costi a carico dell'azienda;
- eventuale breve formazione e/o informazione degli incaricati dell'azienda sui
loro compiti, sulle finalità dello stage e sul raccordo tra formazione ed
azienda.
II) Stage di cui al comma
16, lett. b)
II.1) Beneficiari.
- utenti che hanno concluso l'iter formativo compresi i corsi di laurea;
- utenti che hanno interrotto l'iter formativo;
- soggetti in attesa di occupazione (lavoratori inoccupati, disoccupati,
mobilità).
Tali soggetti devono essere inseriti in progetti di orientamento e/o di
formazione.
II.2) Durata.
Non superiore ai 3 mesi.
II.3) Strutture di avviamento.
- organismi di formazione e/o di orientamento;
- uffici periferici del Ministero del lavoro (UPLMO - SCICA);
- istituti d'istruzione secondaria superiore, Provveditorati agli studi,
Università d'intesa con la regione o provincia autonoma.
II.4) Soggetti abilitati alla stipula delle convenzioni.
Valgono le indicazioni di cui al punto I.4.
II.5) Modalità di svolgimento.
L'esperienza deve:
- essere collegata al progetto di orientamento e/o formazione seguito;
- svolgersi in specifico ruolo o ambito lavorativo;
- essere rivolta a far conoscere un determinato processo produttivo.
II.6) Contenuto delle convenzioni.
Valgono le indicazioni di cui al punto I.6.
III - Stage di cui al
comma 16, lett. b-bis
III.1) Beneficiari.
Utenti con diploma d'istruzione secondaria superiore frequentanti corsi
post-secondari di perfezionamento o specializzazione.
III.2) Durata.
La legge non prevede una durata massima, pertanto essa va definita in sede di
convenzione con l'azienda.
III.3) Strutture di avviamento.
- Istituzioni scolastiche.
III.4) Soggetti abilitati alla stipula delle convenzioni.
Valgono le indicazioni di cui al punto I.4.
III.5) Modalità di svolgimento.
L'esperienza deve:
- essere collegata al corso di specializzazione o perfezionamento seguito;
- essere mirata a maturare un'esperienza operativa coerente con gli obiettivi
del corso.
III.6) Contenuto delle convenzioni.
Nelle convenzioni o accordi tra Amministrazione scolastica o singole scuole e le
Regioni interessate, previsti dal comma 16 lett. b-bis, saranno definiti gli
aspetti essenziali per lo svolgimento dello stage.
Le suddette convenzioni o accordi dovranno in ogni caso prevedere:
- le modalità per l'individuazione del tutor;
- la dichiarazione che l'esperienza pratica sarà correlata all'obiettivo del
corso;
- l'obbligo della copertura assicurativa.
In assenza delle suddette previsioni trovano applicazione, in quanto
compatibili, le indicazioni di cui alla lett. I.6).
IV - Procedure di
avviamento agli stages
Per quanto concerne le procedure di avviamento agli stages previsti dal comma
16, lett. a - b e b-bis, le strutture citate ai punti I.3, II.3 e III.3
provvedono a:
- acquisire la dichiarazione aziendale che sono state sentite le rappresentanze
sindacali indicate al comma 14;
- individuare i partecipanti da proporre ai datori di lavoro dichiaratisi
disponibili;
- comunicare all'Ispettorato del lavoro, alla Commissione Regionale per
l'impiego e alla Regione o Provincia autonoma competenti l'elenco dei
partecipanti e delle aziende ospitanti.
V - Fase transitoria
I criteri definiti con la presente direttiva non trovano applicazione nei
confronti delle attività, oggetto della Disciplina legislativa di cui all'art.
9, commi 14-18, legge 19.7.93 n. 236, che siano in corso di svolgimento ovvero
in fase di avviamento alla data della sua emanazione.
Allegato 2 Ente Bilaterale
Nazionale
Nel quadro della riforma del sistema della formazione professionale in atto nel
Paese, le parti, con la costituzione di un organismo paritetico nazionale in
rete con quelli regionali intendono attivare un processo di comunicazione tra il
sistema delle piccole e medie imprese e quello dell'istruzione e della
formazione professionale.
In tal senso le parti ritengono necessario che sia riconosciuto un ruolo
significativo ai suddetti organismi paritetici per meglio rispondere, in termini
di efficacia ed efficienza, alle logiche per un armonico sviluppo di azioni
formative atte ad un effettivo e reale fabbisogno per imprese e lavoratori.
Pertanto Confapi e Cgil-Cisl-Uil condividono l'opportunità di costituire, ai
sensi dell'art. 36 c.c. e ss., un organismo che ha il fine di svolgere attività
di promozione nel campo della formazione, igiene, sicurezza, prevenzione
infortuni, tutela dell'ambiente e della mobilità del lavoratori.
Questo organismo viene chiamato "Ente nazionale per la formazione professionale
e ambiente Confapi/ Cgil-Cisl-Uil" - Enfea, di seguito denominato Ente.
Più in particolare i compiti di questo Ente sono:
- elaborare progetti pilota per la formazione e l'ambiente nonché per le
iniziative formative antinfortunistiche di cui al D.lgs. 19.9.94 n. 626, su
indicazione delle parti, da attuare con finanziamenti pubblici e comunitari e da
effettuarsi sia per i lavoratori da assumere con CFL, nell'ambito della
formazione prevista dal presente accordo, sia per gli altri lavoratori, al
verificarsi delle condizioni previste dal citato decreto legislativo;
- sviluppare ricerche sui fabbisogni formativi delle piccole e medie aziende e
dei lavoratori, con particolare riferimento alle nuove professionalità richieste
dall'innovazione tecnologica;
- verificare ed individuare i principali problemi relativi ai rischi
occupazionali lavorativi e ambientali nel settore delle PMI;
- confrontare e specificare in merito al quadro normativo comunitario e
nazionale vigente, in recepimento e in definizione, al fine di promuovere
iniziative nella elaborazione e nella gestione delle stesse;
- avviare un confronto a livello europeo con le organizzazioni europee dei
datori di lavoro e dei sindacati al fine di evidenziare quali soluzioni le parti
abbiano individuato e pratichino nei diversi paesi europei nell'affrontare le
tematiche in oggetto per definire eventualmente proposte comuni da sottoporre
alla Commissione UE;
- favorire lo sviluppo di strutture partecipative bilaterali articolate dal
livello nazionale a quello territoriale al fine di promuovere la prevenzione dei
rischi prodotti, lavorativi e ambientali nelle PMI;
- garantire una partecipazione continuativa ed istituzionalizzata alla
formulazione e all'attuazione delle normative in argomento;
- elaborare moduli di base per la realizzazione degli interventi formativi di
cui all'art. 16, legge 19.7.94 n. 451, anche al fine della definizione del
modello per la certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori alla
scadenza del CFL, come previsto dal comma 9 dello stesso articolo;
- progettare modelli formativi sperimentali per aggiornamento e perfezionamento
professionale per lavoratori occupati, per cassaintegrati, per disoccupati di
lunga durata, per lavoratori in mobilità, per le donne e per i disabili,
ricorrendo, anche a sostegno tecnico-progettuale, agli interventi di formazione
continua prevista dai programmi dell'Obiettivo 4 del Fondo sociale europeo e
dalla legislazione nazionale (con particolare riferimento all'art. 9, comma 3,
legge 19.7.93 n. 236) e regionale;
- promuovere la realizzazione di un intervento di formazione dei quadri degli
Enti bilaterali regionali, finanziandolo con il contributo del Fondo Sociale
Europeo e, in particolare, in base a quanto previsto dal Piano Nazionale di
Sviluppo relativo all'Obiettivo in materia di "... formazione degli esperti
delle parti sociali";
- dedicare una particolare attenzione al reperimento dei finanziamenti pubblici
necessari all'effettuazione delle attività formative e all'utilizzo di
tecnologie didattiche, come l'apprendimento a distanza, che consentano attività
formative flessibili e personalizzate;
- coordinare le attività degli Enti regionali onde favorire un'articolazione
funzionale dei compiti;
- analizzare e diffondere, a livello nazionale, i modelli elaborati dagli Enti
regionali;
- promuovere la nascita degli Enti regionali nell'insieme del territorio
nazionale.
Gli Enti regionali trasmetteranno a Enfea, con periodicità semestrale, una
relazione sull'andamento delle attività in corso di effettuazione, in modo da
consentire a Enfea di presentare un rapporto periodico sull'insieme delle
iniziative realizzate.
In relazione alle finalità suesposte, Enfea può compiere ogni operazione
mobiliare ed immobiliare, accedere a finanziamenti, assumere il personale
necessario per l'attuazione delle finalità e per la gestione tecnica ed
amministrativa e svolgere qualunque attività comunque diretta o connessa ai fini
indicati.
Enfea ha sede in Roma ed ha durata coincidente con il rispetto delle
obbligazioni assunte ai sensi del presente Accordo interconfederale Confapi/Cgil-Cisl-Uil
ed eventuali rinnovi.
Enfea riconosce come proprie articolazioni territoriali con distinta
soggettività giuridica e con autonomia patrimoniale, finanziaria ed
amministrativa, gli Enti regionali costituiti dalle Associazioni territoriali
aderenti alla Confapi e alle strutture territoriali Cgil-Cisl-Uil, che sono
tenute ad adottare lo statuto conforme a quello dell'Ente nazionale.
Per l'attuazione concreta delle iniziative di cui sopra, l'Ente bilaterale
nazionale usufruirà delle risorse necessarie a svolgere le funzioni di
segreteria, messe a disposizione dalla Confapi.
Enfea non ha fini di lucro e non distribuisce utili.
Gli eventuali avanzi di gestione alla fine di ogni esercizio saranno utilizzati
negli esercizi successivi e destinati ai fini di Enfea.
Il patrimonio di Enfea è costituito dai contributi dei soci, da ogni altra forma
di finanziamento, contributo, donazione proveniente da soggetti pubblici o
privati, nonché dagli eventuali proventi dell'impiego delle risorse disponibili.
Enfea risponde delle obbligazioni assunte ai sensi dell'art. 38 c.c. con il
fondo comune. I creditori di Enfea hanno l'onere di escutere il patrimonio
sociale preventivamente alla proposizione dell'azione nei confronti dei soggetti
obbligati ai sensi dell'art. 38 c.c.
L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno e il bilancio
predisposto dal Presidente, nei termini sottospecificati, è esaminato dal
Collegio dei Revisori dei Conti che ne riferisce al Consiglio.
Gli organismi pubblici che operano nel campo della formazione possono richiedere
l'adesione ad Enfea.
L'adesione e le modalità di partecipazione sono deliberate dal Consiglio
all'unanimità.
Le organizzazioni imprenditoriali e sindacali che ne facciano richiesta possono
aderire ad Enfea per la durata di 1 anno salvo riconferma, e l'adesione, le
modalità di partecipazione e la successiva conferma sono deliberate
all'unanimità dal Consiglio.
Gli organi di gestione di Enfea sono:
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Comitato direttivo;
- il Consiglio generale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Consiglio generale è composto da 12 membri di cui 6 nominati da Confapi e 6
dalle Confederazioni Cgil-Cisl-Uil mentre il Comitato direttivo e composto da 6
membri di cui 3 nominati dalla Confapi e 3 dalle Confederazioni Cgil-Cisl-Uil
all'interno del Consiglio generale.
I consiglieri possono essere sostituiti dalle Confederazioni designatarie con
altri consiglieri in qualsiasi momento e senza necessità di motivazione.
Il Consiglio generale
a) approva i programmi di attività, il piano delle iniziative dirette
all'attuazione degli scopi sociali e il bilancio preventivo;
b) effettua le operazioni immobiliari necessarie per l'attività dell'Ente;
c) approva il bilancio consuntivo e le rendicontazioni (presentate almeno 15
giorni prima ai soci);
d) delibera la richiesta dei finanziamenti pubblici e stipula convenzioni con i
centri di formazione professionale presso i quali deve svolgersi l'attività dei
corsi dell'Ente;
e) delibera in merito alla pianta organica del personale e ai rapporti di
collaborazione e consulenza, stabilisce gli emolumenti delle prestazioni
professionali e le retribuzioni del personale.
Il Comitato Direttivo.
1) stipula accordi, convenzioni e contratti con Enti pubblici ed Enti e società
private, università e centri di formazione e di studio e con esperti;
2) delibera sulle richieste sia di adesione degli organismi di cui all'art. 5;
3) riconosce gli Enti bilaterali regionali di cui all'art. 5;
4) delega, ove necessario, compiti particolari a singoli consiglieri;
5) effettua il coordinamento degli Enti bilaterali regionali per quanto attiene
il perseguimento delle finalità istituzionali;
6) può decidere le occasioni nelle quali gli impegni di spesa debbano essere
effettuati dal Presidente solo dopo aver sentito il Vice Presidente.
Il Consiglio effettua il coordinamento degli Enti bilaterali regionali per
quanto attiene il perseguimento delle finalità istituzionali.
Il Consiglio si riunisce almeno 1 volta all'anno e ogni qualvolta il Presidente
lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri; il Comitato
direttivo si riunisce di norma 4 volte all'anno e ogniqualvolta il Presidente lo
ritenga opportuno.
Le modalità di convocazione del Consiglio e del Comitato vengono deliberate
all'unanimità in occasione della 1a riunione del Consiglio generale.
Per la validità delle riunioni del Consiglio generale è necessaria la presenza
dei 7/12 dei componenti, presenti o per delega purché siano rappresentati tutti
i soci. E per la validità delle riunioni del Comitato direttivo è necessaria la
presenza di almeno 4 componenti purché siano rappresentati tutti i soci.
Le deliberazioni di cui alle lett. A-B-C-D-E e ai punti 1, 2, 3, 4, 5 sono prese
all'unanimità dei voti dei componenti presenti.
Le deliberazioni di cui al suddetto punto (E) sono prese a maggioranza dei 2/3
dei votanti presenti o per delega.
Il Presidente è nominato dalla Confapi tra i propri rappresentanti nella Enfea.
Il Vice Presidente è nominato dalle Confederazioni Cgil-Cisl-Uil tra i propri
rappresentanti nella Enfea.
Il Presidente è il legale rappresentante di Enfea e:
- convoca, sentito il Vice-Presidente, le riunioni del Consiglio e del Comitato
direttivo e ne presiede i lavori;
- sovrintende, in collaborazione con il Vice-Presidente, all'applicazione del
presente Statuto;
- dà esecuzione, sentito il Vice-Presidente, alle deliberazioni del Consiglio
generale e del Comitato direttivo.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni vengono assunte dal Vice
Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove necessario ai sensi di legge, è composto
da 1 Presidente nominato dalla Confapi, 2 revisori effettivi e 2 supplenti,
nominati pariteticamente dalle parti.
È compito dei Revisori dei Conti:
- vigilare e controllare la gestione amministrativa di Enfea;
- redigere la relazione sul conto consuntivo da presentare all'approvazione del
Consiglio.
Il recesso di uno dei soci comporta lo scioglimento di Enfea.
Il recesso ha effetto trascorsi 12 mesi dalla comunicazione al Consiglio
trasmessa per raccomandata.
In caso di scioglimento il Consiglio d'amministrazione delibera le modalità di
liquidazione e la devoluzione del patrimonio risultante, dedotto il rimborso del
capitale e delle anticipazioni versate dai soci, rivalutati in base agli
interessi legali.
Allegato 3 Enti Bilaterali
Regionali
Gli Enti bilaterali regionali, a fronte della copertura economica e di apporti
da parte degli Enti pubblici, anche internazionali, articoleranno le loro
attività, a titolo esemplificativo, secondo le seguenti aree d'intervento:
- attuazione di modelli base di formazione teorica per i giovani assunti con CFL
definiti in sede nazionale;
- indicazione alle imprese delle strutture idonee per la formazione teorica;
- promozione e progettazione, in raccordo con l'Ente nazionale, di modelli
formativi per l'aggiornamento e il perfezionamento di specifiche figure
professionali;
- promozione e progettazione, in raccordo con l'Ente nazionale, di modelli
formativi dei corsi di formazione per le cosiddette fasce deboli del mercato del
lavoro (immigrati, tossicodipendenti, cassaintegrati, lavoratori in
riconversione e mobilità, disoccupati di lunga durata, ecc.) e per le persone in
cerca di 1a occupazione;
- progettazione di moduli formativi per favorire le pari opportunità tra uomini
e donne ed attuare le azioni positive;
- progettazione di iniziative pilota, promozione e diffusione di esperienze
d'indirizzo, stage, visite guidate, alternanza scuola e lavoro, in
collaborazione con imprese, istituti secondari e università per l'ottimizzazione
dell'orientamento;
- svolgimento per conto proprio o su incarico di enti terzi (pubblici o privati)
di indagini, ricerche, studi riguardanti il mercato del lavoro in tutti i suoi
aspetti con particolare riferimento alle esigenze delle piccole e medie imprese;
- promozione di iniziative finalizzate al reperimento di sostegni e
finanziamenti pubblici, anche comunitari, per le attività dell'Ente.
Gli Enti regionali bilaterali devono raccordarsi e collaborare con gli Enti
locali (Regioni, Province, Comuni, ecc.) e comunitari per promuovere una
programmazione delle attività formative che tenga conto delle necessità delle
piccole e medie imprese, anche per quanto attiene la destinazione delle risorse
che favorisca l'incontro fra domanda e offerta di lavoro e contribuisca
all'avvio di sistemi di valutazione di qualità dei centri di formazione
professionale.
Gli Enti regionali interverranno altresì presso le Regioni perché queste
prevedano, nei loro Piani, spazi consistenti per l'effettuazione degli
interventi formativi da parte delle strutture convenzionate, utilizzando le
relative risorse comunitarie disponibili concernenti i fondi strutturali.
Per tali finalità gli Enti regionali elaborano proposte e progetti da
realizzarsi mediante convenzioni con enti ed istituti competenti, riguardanti:
- la progettazione di iniziative-pilota nel campo della formazione dell'ambiente
e della sicurezza, e in particolare dell'aggiornamento dei formatori nelle aree
professionali caratterizzate da insufficiente offerta formativa e, di
eccellenza, nel campo dei nuovi mestieri e delle nuove professioni;
- l'effettuazione di indagini sui fabbisogni di professionalità per contribuire
alla programmazione formativa regionale;
- l'incentivazione dell'utilizzo delle nuove tecnologie didattiche nel campo
della formazione professionale;
- la promozione di ricerche, in collaborazione con le università, sul 'know-how'
produttivo o gestionale;
- l'interscambio di esperienze promosse dalle strutture formative aziendali,
dalle associazioni imprenditoriali, dagli enti di formazione;
- le iniziative tese alla crescita della cultura della formazione, favorendo
questo processo, su richiesta delle aziende, per organizzare appositi corsi ed
utilizzare i fondi messi a disposizione dagli enti, anche internazionali, a ciò
preposti, o i conferimenti delle aziende committenti.
Contratti di formazione
lavoro (CFL).
Il presente accordo decorre dal 1° aprile 1995 e ha validità fino al 31 dicembre
1997 e s'intenderà rinnovato di anno in anno se non disdettato 6 mesi prima
della scadenza.
Le relative disposizioni troveranno applicazione nei confronti dei progetti
presentati successivamente al 31.3.95.
Al Ministero del lavoro verrà inviata copia della presente intesa, avente lo
scopo di adeguare alle modifiche della Disciplina legislativa dei CFL
(introdotte dall'art. 16, legge 19.7.94 n. 451, come modificato dall'art. 7,
comma 1, DL 8.2.95 n. 31) la regolamentazione del predetto istituto, contenuta
nell'Accordo interconfederale 13.5.93, a suo tempo recepita dal Ministro del
lavoro 'pro tempore', a norma dell'art. 9, comma 1, legge 1.6.91 n. 169.
Dichiarazione congiunta.
Le parti si danno atto che l'eventuale variazione della data di decorrenza delle
disposizioni di cui all'art. 16, legge 19.7.94 n. 451, stabilita dall'art. 7, DL
8.2.95 n. 31, determinerà una corrispondente variazione della data di decorrenza
del presente accordo.
Le parti
- verificato per il settore delle piccole e medie industrie l'andamento delle
assunzioni ai sensi dell'Accordo interconfederale 13.5.93;
- constatata l'esigenza di qualificare ulteriormente il CFL attraverso specifici
connotati formativi;
- vista la delega attribuita dalle leggi 19.12.84 n. 863, 28.2.87 n. 56 e
29.12.90 n. 407 alle parti sociali;
- visto l'art. 16, legge 19.7.94 n. 451, come modificato dall'art. 7, comma 1,
DL 8.2.95 n. 31
Convengono quanto segue:
1) Contratto di formazione lavoro procedure per la verifica di conformità
A) Commissione territoriale.
Le Associazioni territoriali della Confapi presenteranno a Cgil-Cisl-Uil i
progetti di CFL, redatti su modulistica allegata al presente accordo.
Le riunioni saranno convocate su iniziativa della parte datoriale almeno 1 volta
a settimana presso la sede dell'API.
Qualora non ostino eccezioni motivate, i progetti all'ordine del giorno vengono
dichiarati conformi con la sottoscrizione della parte imprenditoriale e
sindacale, e le imprese possono comunicare l'assunzione ovvero richiedere
direttamente il nullaosta alla competente Sezione circoscrizionale per
l'impiego.
Qualora le OO.SS. non partecipino alla riunione per la verifica di conformità
dei progetti, i progetti all'ordine del giorno verranno esaminati in una nuova
riunione da tenersi entro i 3 giorni successivi.
Qualora anche in tale riunione si registri l'assenza di tutti i rappresentanti
delle OO.SS., i progetti all'ordine del giorno saranno ritenuti conformi con il
solo parere favorevole dei rappresentanti delle API, mentre l'assenza di uno o
più rappresentanti delle OO.SS. vale come giudizio di conformità della O.S.
assente.
B) Commissione regionale.
I progetti, in ordine ai quali sono state formulate motivate eccezioni dai
rappresentanti della Commissione bilaterale territoriale, su richiesta o
dell'impresa tramite l'API o delle OO.SS. dei lavoratori possono essere
presentati alla Commissione bilaterale regionale composta dai rispettivi
rappresentanti delle CRI, ovvero da rappresentanti designati dalle parti.
Entro 10 giorni dalla presentazione, la Commissione regionale dovrà procedere
alla verifica delle eccezioni e, nel caso esse vengano confermate, comunicarle
alle imprese interessate tramite le API competenti.
Ove invece le Commissioni regionali riscontrassero che le eccezioni sono
parzialmente o totalmente immotivate esprimeranno il parere di conformità da
trasmettere alle imprese, tramite l'API.
Qualora nessuna componente sindacale partecipi alla riunione per la verifica di
conformità dei progetti, i progetti all'ordine del giorno verranno esaminati in
una nuova riunione da tenersi entro i 5 giorni successivi.
Qualora anche in tale riunione si registri l'assenza di tutti i rappresentanti
delle OO.SS., i progetti all'ordine del giorno saranno ritenuti conformi con il
solo parere favorevole dei rappresentanti delle API, mentre l'assenza dei
rappresentanti delle OO.SS. vale come giudizio di conformità della/e
organizzazione/i sindacale/i assente/i.
Nell'ambito dell'autonomia negoziale affidata alle parti dall'art. 3, comma 3,
legge 19.12.84 n. 863, Confapi e Cgil-Cisl-Uil, convengono con il presente
accordo che si consideri superata la necessità dell'approvazione preventiva
della Commissione regionale per l'impiego qualora i progetti presentati siano
dichiarati dalle parti conformi alla regolamentazione del presente accordo.
2) Progetto di formazione
Il progetto di formazione e lavoro ha validità di 120 giorni a decorrere dalla
data del visto di conformità.
Sono comunque fatti salvi ulteriori termini di validità, ove definiti in sede di
Commissione regionale per l'impiego.
All'atto della stipula del CFL, il giovane riceverà a cura dell'azienda copia
del CFL nonché, tramite la Commissione territoriale, le disposizioni legislative
e contrattuali relative al rapporto di lavoro e documentazione unitariamente
predisposta da Cgil-Cisl-Uil.
Il progetto di formazione deve essere redatto su uno dei 3 moduli allegati al
presente accordo, in relazione alla professionalità da acquisire.
3) Tipologie contrattuali
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, commi 2, 4, 5 e 6, legge 19.7.94
n. 451:
1) si considerano "contratti di formazione e lavoro mirati all'acquisizione di
professionalità intermedie" quelli che consentono il conseguimento di qualifiche
inquadrate nei livelli dei rispettivi CCNL, di cui all'allegata tabella.
La durata massima di questi contratti è da 19 a 21 mesi.
La formazione, da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa, è di 90
ore, di cui 20 ore teoriche riguarderanno nozioni di base relative alla
disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro nonché alla
prevenzione ambientale e antinfortunistica.
Su proposta dell'azienda le Commissioni territoriali (API/Cgil-Cisl-Uil)
potranno deliberare la durata massima fino a 24 mesi, in relazione a particolari
mansioni e/o modalità di effettuazione della formazione.
In tale caso la formazione, da effettuarsi in luogo della prestazione
lavorativa, è di 120 ore, di cui 20 ore teoriche riguarderanno nozioni di base
relative alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro
nonché alla prevenzione ambientale e antinfortunistica.
2) Si considerano "contratti di formazione e lavoro mirati all'acquisizione di
professionalità elevate" quelli che consentono il conseguimento di qualifiche
inquadrate nei livelli dei rispettivi CCNL superiori a quelli di cui al punto 1.
La durata massima di questi contratti è da 22 a 24 mesi.
La formazione, da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa, è di 130
ore, di cui 20 ore teoriche riguarderanno nozioni di base relative alla
disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro nonché alla
prevenzione ambientale e antinfortunistica.
Per durate di 24 mesi la formazione, da effettuarsi in luogo della prestazione
lavorativa, è di 140 ore, di cui 20 ore teoriche riguarderanno nozioni di base
relative alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro
nonché alla prevenzione ambientale e antinfortunistica.
3) Si considerano "contratti di formazione e lavoro mirati ad agevolare
l'inserimento professionale mediante una esperienza lavorativa che consenta un
adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed
organizzativo" quelli che consentono il conseguimento di qualifiche inquadrate
in tutti i livelli dei rispettivi CCNL, ad eccezione del livello più basso degli
stessi.
La durata massima di questi contratti è di 12 mesi.
La formazione, da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa, è di 20 ore
teoriche, che riguarderanno nozioni di base relative alla disciplina del
rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro nonché alla prevenzione
ambientale e antinfortunistica.
Per consentire un reale adeguamento delle capacità professionali al contesto
produttivo e organizzativo delle imprese, tali contratti possono essere
utilizzati indipendentemente da eventuali precedenti esperienze lavorative.
Qualora l'azienda preveda, nel progetto di formazione e lavoro, ore di
formazione aggiuntive rispetto a quelle previste ai precedenti punti 1-2-3, le
stesse non saranno retribuite. Sono fatte salve le diverse durate e
specificazioni già concordate a livello nazionale di categoria.
Dichiarazione a verbale.
Confapi chiederà al Ministero del lavoro di confermare che l'entità delle ore di
formazione per i CFL di cui ai precedenti punti 1 e 2 possa essere
proporzionalmente ridotta in relazione alla minore durata del CFL rispetto a
quella massima prevista dall'art. 16, comma 4, legge 19.7.94 n. 451.
Le strutture territoriali di Confapi, Cgil-Cisl-Uil, in occasione
dell'apposizione del visto di conformità, delibereranno la durata del CFL,
nell'ambito delle fasce sopra previste per le singole categorie, secondo le
qualifiche e le mansioni finali per le quali viene assunto il lavoratore.
4)
Inquadramento e trattamento economico e normativo
Ai lavoratori assunti con CFL ai sensi del presente accordo, verranno applicate
le normative vigenti di cui al CCNL adottato dall'impresa, salvo quanto
esplicitamente e diversamente concordato tra le parti nel presente accordo.
Ai lavoratori assunti ai sensi del presente accordo verrà erogato un trattamento
economico costituito esclusivamente dal minimo tabellare del livello
d'inquadramento, dall'indennità di contingenza e dall'EDR 31.7.92.
Ai lavoratori assunti con CFL ai sensi del presente accordo, mirati
all'acquisizione di professionalità intermedie - di tipo a1 di cui all'art. 16,
comma 2, legge 19.7.94 n. 451 - sarà riconosciuto il 50% della differenza dei
minimi tabellari retributivi fra i due livelli, al superamento del 50% della
durata del contratto e solo nei casi i cui CCNL prevedano automatismi di
passaggio dall'ultimo al penultimo livello.
L'inquadramento d'ingresso è ad un livello inferiore a quello finale.
A tali lavoratori verranno riconosciute le indennità che riguardano direttamente
le modalità d'esecuzione della prestazione previste dal CCNL.
I lavoratori di cui al comma 1 fruiranno dei servizi sociali organizzati
dall'impresa (mensa, trasporto, vestiario).
Ai lavoratori ai quali non sarà riconosciuta la trasformazione del CFL in
contratto a tempo indeterminato sarà riconosciuta la retribuzione del salario
aziendale per tutto il periodo del CFL, che verrà erogata al momento della
risoluzione del rapporto di lavoro.
Il periodo di prova per i lavoratori assunti con CFL sarà di 4 settimane di
prestazione effettiva per i lavoratori con qualifica finale fino al terzultimo
livello di ciascun CCNL e di 2 mesi di prestazione effettiva per i lavoratori
con qualifica finale superiore.
I lavoratori assunti con CFL non sono tenuti a prestare lavoro straordinario
festivo e straordinario notturno, fatti salvi i casi di forza maggiore.
In caso di trasformazione del CFL in rapporto a tempo indeterminato, il periodo
di formazione verrà computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti
di legge e di CCNL, con esclusione degli aumenti periodici d'anzianità.
Preavviso di dimissioni.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore assunto con CFL
deve dare all'impresa un preavviso pari a quello previsto dal CCNL per le
corrispondenti categorie d'inquadramento. In mancanza di tale adempimento
l'azienda è legittimata a trattenere, sulle competenze del lavoratore, l'importo
corrispondente ai giorni di preavviso non prestato.
Malattia e/o infortunio non sul lavoro.
In ogni caso d'interruzione continuativa della prestazione, dovuta a malattia o
infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla
conservazione del posto:
- per i CFL di 12 mesi: un periodo di 2 mesi;
- nel caso di più malattie e/o infortuni non sul lavoro, senza ricaduta, oppure
con ricaduta che si verifichi oltre i 30 giorni successivi alla fine della
precedente malattia, il periodo complessivo di conservazione del posto sarà 60
giorni di calendario nell'arco dei 12 mesi del contratto;
- nel caso di più malattie e/o infortuni non sul lavoro, con ricaduta nella
stessa malattia che si verifichi entro il termine massimo di 30 giorni
successivi alla fine della precedente malattia, il periodo complessivo di
conservazione del posto è di 90 giorni di calendario nell'arco dei 12 mesi del
contratto.
Per i CFL di durata inferiore a 12 mesi il suddetto periodo complessivo di
conservazione del posto sarà proporzionale alla durata del contratto stesso
(calcolato in 12simi).
Per i CFL fino a 24 mesi: un periodo di 4 mesi;
- nel caso di più malattie e/o infortuni non sul lavoro, senza ricaduta, oppure
con ricaduta che si verifichi oltre i 30 giorni successivi alla fine della
precedente malattia, il periodo complessivo di conservazione del posto sarà 120
giorni di calendario nell'arco dei 24 mesi del contratto;
- nel caso di più malattie e/o infortuni non sul lavoro, con ricaduta nella
stessa malattia che si verifichi entro il termine massimo di 30 giorni
successivi alla fine della precedente malattia, il periodo complessivo di
conservazione del posto è di 180 giorni di calendario nell'arco dei 24 mesi di
contratto.
Per i CFL di durata inferiore a 24 mesi il suddetto periodo complessivo di
conservazione del posto sarà proporzionale alla durata del contratto stesso
(calcolato in 24simi).
Per quanto concerne gli infortuni sul lavoro resta valido quanto previsto dalle
norme contrattuali e legislative vigenti.
L'azienda erogherà a tutti i lavoratori, assunti con CFL per un periodo massimo
pari a quello di conservazione del posto, il trattamento economico di cui al
comma 2 nelle seguenti percentuali:
- per i primi 3 giorni: 20% della retribuzione prevista;
- a partire dal 4° giorno la percentuale prevista dal CCNL applicato
dall'azienda.
Gli importi di cui sopra s'intendono assorbiti, fino a concorrenza, da quanto
erogato dall'INPS al medesimo titolo.
5) Verifiche
Di norma semestralmente le Associazioni territoriali della Confapi e
Cgil-Cisl-Uil s'incontreranno per esaminare dati aggregati riguardanti:
l'andamento delle assunzioni, cessazioni e trasformazione dei CFL, le mansioni e
il livello d'inquadramento finale dei giovani, la congruità tra i progetti e la
loro attuazione.
Medesimi dati aggregati verranno forniti con riferimento ai contratti a tempo
parziale e a tempo determinato.
6) Ente Bilaterale
Le parti costituiscono l'Ente nazionale per la formazione professionale e
ambiente - Enfea secondo i contenuti di cui all'allegato Statuto-Regolamento.
Entro 4 mesi dalla costituzione di Enfea, in ogni Regione verrà costituito
l'Ente bilaterale regionale i cui compiti sono definiti nell'allegato
Statuto-Regolamento.
Qualora l'Ente bilaterale regionale non venga costituito nei tempi concordati
per motivi che non siano ritenuti validi da ambedue le parti stipulanti a
livello regionale, la questione verrà rimessa alle rispettive confederazioni.
La verifica dovrà completarsi entro 30 giorni dall'avvio della procedura al
termine della quale, in mancanza di un'intesa, l'Accordo interconfederale
s'intende sospeso per l'area interessata.
All'atto della costituzione degli Enti regionali, fatte salve diverse intese a
livello regionale, decadono gli eventuali preesistenti accordi istitutivi di
Enti subregionali o provinciali.
Nelle aree interessate sono comunque fatte salve le iniziative formative in
corso di effettuazione alla data di entrata in vigore dell'Ente bilaterale
regionale.
7) Formazione teorica di base
I giovani assunti con CFL, indipendentemente dalla durata complessiva del CFL
stesso, effettueranno un gruppo di 20 ore, progettato dall'Ente bilaterale
regionale presso gli Istituti che si convenzionino con l'Ente bilaterale
regionale.
Tale gruppo di ore riguarderà nozioni di base relative alla disciplina del
rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro nonché alla prevenzione
ambientale e antinfortunistica.
Le aziende che assumono giovani con CFL in attuazione del presente accordo, per
il tramite dell'API verseranno all'Ente a titolo di quota spese per la
partecipazione ai corsi di formazione teorica di base un contributo nella misura
di £. 5.000 ora.
Tale importo verrà versato per ciascun giovane assunto ai sensi del comma
precedente che partecipi ai corsi suddetti.
Tale importo non potrà essere modificato prima del 30.6.96, d'intesa tra le
parti a livello locale.
In caso d'intervento comunitario, nazionale, regionale o comunque pubblico che
assicuri il finanziamento della formazione teorica di base per i CFL, di cui al
presente accordo, le parti nell'ambito dell'Ente bilaterale regionale
rimoduleranno il contributo a carico delle aziende a copertura dei residui costi
effettivamente sostenuti per tale formazione.
Le aziende che assumono ai sensi del presente accordo, per il tramite dell'API,
daranno comunicazione all'Ente bilaterale regionale dell'assunzione nei tempi e
con le modalità di cui allo Statuto-Regolamento.
L'azienda potrà effettuare autonomamente la formazione teorica di base, in luogo
della prestazione lavorativa, sulla base delle indicazioni fornite dall'Ente
bilaterale regionale:
- qualora il progetto presentato dall'azienda, relativamente alla formazione
teorica di base, sia ritenuto adeguato dalla Commissione territoriale;
- qualora, entro i 6 mesi dall'assunzione l'Ente non abbia provveduto
all'organizzazione dei corsi.
La formazione teorica di base effettuata ai sensi del presente accordo, sarà
predisposta in modo da essere idonea ad attribuire ai CFL stipulati nei rispetto
dello stesso la caratteristica formativa richiesta per aver diritto ai
contributi pubblici (statali, regionali, comunitari, ecc.).
Qualora l'accesso a tali contributi sia collegato a durate della formazione per
i CFL superiori a quelle di cui ai precedente punto 3, le parti s'incontreranno
per le valutazioni conseguenti.
Nota a verbale.
In caso di provvedimenti legislativi che rendano non applicabili le norme del
presente accordo o che ne modifichino sostanzialmente la portata, le parti
s'incontreranno per adeguare l'accordo nel rispetto delle intese delle parti e
degli interessi rappresentati e tutelati.
Tabella dei livelli esclusi ed intermedi per la stipula di CFL
(Allegato all'Accordo Confapi/Cgil-Cisl-Uil del 22 marzo 1995)
SETTORI | TOT. LIVELLI CONTRATTUALI | LIVELLI FINALI ESCLUSI (*) | LIVELLI FINALI INTERMEDI |
ALIMENTARI | 9 | 8°-7° | 6°-5°-4° |
AUTOTRASPORTI | 8 | 6° | 5°-4° |
CALZATURIERI | 8 | 1° | 2°(**)-3°-4° |
CARTAI | 11 | E-D/2 | D/1-C/3-C/2 |
CEMENTO | 8 | F | E-D |
CHIMICI | 8 | A | B-C-D |
EDILI | 8 | 1° | 2°-3° |
GRAFICI | 11 | 10°-9° | 8°-7°-6° |
LAPIDEI | 8 | 8° | 7°-6° |
LATERIZI | 8 | F | E-D |
LAVANDERIE | 8 | 1° | 2°(**)-3°-4° |
LEGNO | 6 | E | D-C |
METALMECCANICI | 9 | 1°-2° | 3°-4°-5° |
PELLI E CUOIO | 7 | 1° | 2°-3° |
PLASTICA | 9 | 1°-2° | 2°bis-3°-4° |
PULIZIE | 7 | 6°op.-4°imp. | 5°/4°op.-3°/2°imp. |
TESSILI | 8 | 1° | 2°(**)-3°-4° |
(*) I livelli finali esclusi sono
quelli previsti per i CFL di tipo a, di cui all'art. 16, comma 2, legge 19.7.94
n. 451. Per i CFL di tipo b, viene invece escluso solo il livello più basso
dell'inquadramento contrattuale.
(**)Per i CFL di tipo a, di cui all'art. 16, comma 2, legge
19.7.94 n. 451, le rispettive organizzazioni nazionali di categoria
individueranno profili professionali del penultimo livello dell'inquadramento
contrattuale da escludere come livello finale.