Tipologia: Accordo interconfederale
Data firma: 31 marzo 1995
Validità: 01.04.1995 - 31.12.1997
Parti: Confapi e Cgil, Cisl, Uil
Settori: P.M.I.
Fonte: CNEL

Sommario:

  Formazione professionale.
1) Comitato nazionale di concertazione della formazione professionale.
2) Riforme legislative e provvedimenti amministrativi.
3) Formazione in alternanza per apprendistato, contratti di formazione lavoro, stage formativi ed orientamento.
4) Formazione continua.
5) Enti bilaterali.
Allegato 1 Protocollo d'intesa sui criteri per la stipula delle convenzioni per l'attivazione di stages in azienda ex lege 19 luglio 1993, n. 236, art. 9, commi 14-18
I) Stage di cui al comma 16, lett. a)
II) Stage di cui al comma 16, lett. b)
III - Stage di cui al comma 16, lett. b-bis
IV - Procedure di avviamento agli stages
  V - Fase transitoria
Allegato 2 Ente Bilaterale Nazionale
Allegato 3 Enti Bilaterali Regionali
Contratti di formazione lavoro (CFL).
1) Contratto di formazione lavoro procedure per la verifica di conformità
2) Progetto di formazione
3) Tipologie contrattuali
4) Inquadramento e trattamento economico e normativo
5) Verifiche
6) Ente Bilaterale
7) Formazione teorica di base
Tabella dei livelli esclusi ed intermedi per la stipula di CFL

Accordo interconfederale in materia di:
- formazione professionale,
- contratti di formazione e lavoro.


Roma, 31 marzo 1995, tra Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria (Confapi), [...] e Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil) [...], Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) [...], Unione Italiana del Lavoro (Uil) [...] è stato firmato il presente Accordo interconfederale a valere per le piccole e medie imprese associate alla Confapi e per i lavoratori dipendenti dalle suddette.

Formazione professionale.
Confapi e Cgil-Cisl-Uil convengono che la formazione professionale debba ricoprire sempre più un posto di primo piano in un moderno sistema economico, produttivo e sociale di un Paese.
Infatti i continui cambiamenti economici, tecnologici e demografici richiedono adeguamenti culturali per una migliore valorizzazione delle risorse umane, a garanzia della difesa della professionalità dei lavoratori e dello sviluppo delle occasioni di lavoro, e per un accrescimento del grado di competitività, anche internazionale, delle imprese.
Le parti nel rilevare che la vigente legislazione in materia non assicura un'adeguata qualità della formazione professionale ritengono che:
- la formazione professionale non sia un fatto puramente economico, ma anche sociale e di primaria importanza;
- l'impegno comune, in questa fase di riforma, sia quello di incrementare le occasioni di intese e rivendicare un ruolo importante, come parti sociali, per contribuire a trovare rimedio alla carenza che si è venuta a creare;
- sia importante intervenire sulle pubbliche istituzioni per contribuire fattivamente alla realizzazione congiunta di un disegno strategico unitario per la revisione dell'attuale sistema normativo che regola la formazione professionale;
- in sintonia con gli indirizzi dettati dagli organi comunitari e nazionali preposti alla formazione professionale si favoriscano ulteriormente le occasioni di collaborazione congiunta, anche in base a quanto definito sia nel presente accordo sia nel precedente accordo, soprattutto con l'istituzione effettiva e il completamento degli organismi paritetici regionali in tutto il territorio nazionale.

1) Comitato nazionale di concertazione della formazione professionale.
Nel prendere atto di un'opinione oramai già diffusa e conforme sulla necessità di un'immediata revisione della legge-quadro sulla formazione professionale, anche Confapi e Cgil-Cisl-Uil sollecitano congiuntamente un pronto intervento legislativo atto a favorire un processo che modifichi i sistemi formativi in termini di qualità, di omogeneità su tutto il territorio nazionale e d'integrazione tra scuola e mondo del lavoro, anche ai fini dell'orientamento e, non ultimo, anche alla luce dei nuovi indirizzi dettati in sede comunitaria.
In tal senso le parti considerano necessario creare un organismo nel quale istituzioni e parti sociali possano esercitare un ruolo d'indirizzo e di controllo sugli attuali sistemi formativi, secondo criteri di qualità per rispondere alle esigenze del comparto produttivo e del lavoro con particolare riferimento ai finanziamenti, agli squilibri territoriali dell'offerta, e all'evidente divario qualitativo e quantitativo rispetto ai partner europei.
In questo ambito le parti concordano sull'importanza di istituire un Comitato nazionale di concertazione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che coordini la politica della formazione in Italia e che preveda inoltre la partecipazione delle Istituzioni di pertinenza, come Ministero dell'università e ricerca scientifica, Ministero della pubblica istruzione, Ministero dell'industria, commercio ed agricoltura, Regioni e Parti sociali.

In tal senso le parti si adoperano a:
- sensibilizzare le istituzioni preposte per favorire la costituzione del suddetto Comitato con l'impegno di contribuire alla guida dell'organismo con indicazioni mirate sulle politiche formative e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche destinate;
- attivare, come Comitato di concertazione, le Commissioni già previste dalla Conferenza nazionale sulla formazione professionale del febbraio 1992 per la definizione degli standard formativi, della certificazione dei percorsi formativi, dei criteri di accreditamento dei Centri di formazione professionale.

2) Riforme legislative e provvedimenti amministrativi.
Nel quadro delle indicazioni suesposte le parti ritengono urgente:
... omissis ...

3) Formazione in alternanza per apprendistato, contratti di formazione lavoro, stage formativi ed orientamento.
Le parti ritengono necessario un riordino complessivo dei sopracitati istituti contrattuali dell'alternanza con nuove legislazioni specifiche.
In particolare:
a) per l'apprendistato le parti s'impegnano a richiedere una riforma che ne ridefinisca le caratteristiche, ne preveda l'utilizzo per le fasce più giovani e ne incentivi la parte formativa attraverso i moduli formativi stabiliti da parte degli Enti bilaterali regionali, i quali provvederanno insieme alle Regioni anche alla certificazione della realizzazione dell'attività formativa quale condizione della fiscalizzazione degli oneri sociali.
Tutto ciò può consentire la riattualizzazione dell'istituto in armonia con le normative degli altri paesi europei.
b) Per il CFL le parti ritengono che possa ancora costituire uno dei principali strumenti di formazione in alternanza e conseguentemente d'incentivazione all'occupazione.
Difatti lo svolgimento dell'attività lavorativa rappresenta, in particolare nelle piccole e medie aziende, un'imprescindibile esperienza per una completa acquisizione di professionalità specifica.
Le parti s'impegnano pertanto a richiedere il miglioramento dei benefici contributivi per le aziende che effettuino la formazione, opportunamente certificata, ai sensi del presente accordo.
c) Per gli stage formativi le parti auspicano la piena attuazione di quanto previsto dai commi 14, 15, 16, 17 e 18, art. 9, legge 19.7.93 n. 236, con una sollecita definizione dei criteri per la stipula delle convenzioni sulle modalità di svolgimento dei rapporti di stage in base al protocollo d'intesa già sottoscritto dalle parti stipulanti ed allegato al presente accordo.
d) Per l'orientamento le parti ritengono necessario che le istituzioni preposte e i privati coinvolti contribuiscano concretamente al riassetto di un sistema più omogeneo e funzionale per la formazione e l'informazione dell'orientamento stesso.
In particolare l'alternanza rappresenta un valido raccordo per costruire un reale ponte tra il mondo della formazione e quello dell'impresa.
Per l'orientamento, quindi, le parti richiedono una nuova legge-quadro che valorizzi in un contesto integrato sia l'orientamento scolastico che quello professionale, con un attivo coinvolgimento delle parti sociali stesse.

4) Formazione continua.
Le parti s'impegnano a sostenere la valorizzazione del dialogo sociale e la valorizzazione delle risorse anche per la formazione continua nel nuovo regolamento dei Fondi strutturali UE.
Le parti altresì condividono l'attenzione che la UE rivolge alle PMI e s'impegnano a concordare posizioni comuni in tutte le parti delle procedure dei fondi strutturali e dei programmi comunitari.
Preso atto della rapidità delle trasformazioni della organizzazione del lavoro, delle professionalità e della flessibilità della prestazione, le parti intendono favorire lo sviluppo di capacità più vicine alle esigenze delle piccole e medie aziende industriali con un sistema di formazione che adegui le professionalità dei lavoratori alle nuove tecnologie introdotte in azienda.
Quanto sopra presuppone un diverso quadro legislativo, anche in ambito comunitario, e pone problemi di organizzazione, di programmi, di docenti e di risorse disponibili, le cui soluzioni, con le diverse articolazioni, devono tenere conto delle specificità delle piccole e medie imprese.
A tale riguardo diventa significativa la realizzazione di un vero e proprio sistema integrato della formazione continua per:
- monitorare i fabbisogni e le tendenze emergenti della formazione per essere sempre pronti ad intervenire sui cambiamenti;
- aggiornare i modelli formativi nell'ambito dei diversi contesti territoriali, professionali e di classi di utenza;
- conoscere i punti d'incontro tra domanda ed offerta formativa dei lavoratori occupati, favorendo altresì gli interventi di politica attiva in tal senso;
- promuovere interventi formativi nei confronti delle fasce deboli, delle donne, dei lavoratori in Cassa integrazione e in mobilità.
Nel condividere l'atteggiamento che la UE mostra nei confronti della PMI, parte preponderante del tessuto economico europeo e serbatoio per la creazione di nuovi posti di lavoro, le parti si adoperano per favorire e promuovere concretamente azioni di formazione per lo sviluppo della PMI.
In definitiva il nuovo modello integrazione di formazione continua deve essere in grado di realizzare percorsi strutturati di formazione finalizzati:
- al fine di favorire l'aggiornamento professionale dei lavoratori a fronte delle innovazioni tecnologiche e organizzative dei processi produttivi e ad offrire occasioni di reimpiego ai lavoratori in mobilità;
- allo sviluppo, al recupero e al ripristino delle potenzialità dei singoli lavoratori;
- allo sviluppo delle capacità di discernimento e di scelta del singolo lavoratore;
- all'incremento delle capacità delle conoscenze e delle abilità lavorative;
- le parti s'impegnano a definire congiuntamente progetti di formazione continua ai vari livelli, a partire da quello aziendale, anche al fine di utilizzare i contributi pubblici previsti dall'art. 9, legge 19.7.93 n. 236.

5) Enti bilaterali.
Le parti convengono di costituire organismi a livello nazionale e regionale con il fine di offrire il proprio contributo attivo di proposta e di progetto nel campo dell'orientamento professionale, della formazione continua e in alternanza e delle politiche di riqualificazione professionale finalizzate al reimpiego dei lavoratori.
Nel quadro di una riforma del sistema di formazione professionale, le parti convengono di intervenire sul Parlamento e sul Governo al fine di attribuire a tali organismi un ruolo organico e integrato con il sistema di formazione professionale.
Tali organismi dovranno essere finanziati, oltre che dagli apporti delle parti, da un apposito Fondo nazionale che utilizzi le risorse interne e internazionali che si renderanno disponibili.
Nell'ambito della stipula del presente accordo le parti costituiranno l'Ente nazionale bilaterale secondo i contenuti di cui all'allegato Statuto-Regolamento.
Altresì verrà costituito in ogni Regione un Ente bilaterale regionale i cui compiti e funzioni sono definiti dall'allegato Statuto-Regolamento.

Allegato 1 Protocollo d'intesa sui criteri per la stipula delle convenzioni per l'attivazione di stages in azienda ex lege 19 luglio 1993, n. 236, art. 9, commi 14-18
Ferme restando le altre tipologie di esperienze di orientamento e di formazione in azienda e di tirocinio pratico, previste dalla normativa vigente, le esperienze in azienda finalizzate ad agevolare le "scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro", di cui alla legge 19.7.93 n. 236, art. 9, commi 14-18, si realizzano secondo i criteri appresso riportati.

I) Stage di cui al comma 16, lett. a)
I.1) Beneficiari.

- studenti delle scuole secondarie superiori;
- allievi di corsi di F.P. e soggetti in formazione continua;
- studenti universitari.

I.2) Durata.
Non superiore ai 2 mesi.

I.3) Strutture di avviamento.
- organismi di formazione e/o di orientamento;
- istituti scolastici, provveditorati agli studi, università.

I.4) Soggetti abilitati alla stipula delle convenzioni.
Titolari delle strutture di provenienza degli stagiaires e responsabile dell'Azienda, all'uopo delegato. Qualora le esperienze si realizzino presso una pluralità di aziende, la convenzione può essere stipulata fra il titolare della struttura di provenienza degli stagiaires e l'associazione territoriale di rappresentanza dei datori di lavoro interessati.
È ammessa la stipula di convenzioni "quadro" a livello territoriale tra i soggetti istituzionali e le associazioni datoriali interessate.

I.5) Modalità di svolgimento.
L'esperienza deve: essere collegata all'indirizzo formativo seguito; svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa; essere rivolta a far conoscere l'organizzazione, le procedure del lavoro e le tecnologie impiegate.

I.6) Contenuto delle convenzioni.
Nella convenzione devono risultare le seguenti indicazioni:
a) le parti stipulanti;
b) il numero massimo di stagiaires previsto;
c) l'indirizzo di studio o il corso di formazione seguito;
d) le finalità e i contenuti dello stage;
e) le modalità di svolgimento dello stage:
- periodo previsto;
- settori;
- assistenza da parte dell'incaricato dell'azienda e del responsabile designato dalla struttura di provenienza degli stagiaires con funzioni di tutor;
f) la dichiarazione che:
- gli stagiaires non possono essere adibiti a funzioni lavorative non coerenti con il perseguimento degli obiettivi del progetto e saranno affiancati da un operatore dipendente o dal titolare dell'azienda stessa;
g) le modalità per l'individuazione del tutor quale responsabile didattico ed organizzativo delle attività;
h) la sottoscrizione delle parti stipulanti;
i) l'autorizzazione del genitore esercente la patria potestà, da allegare alla convenzione, nel caso di persone minorenni;
l) gli impegni dell'Azienda:
- copertura assicurativa Inail e responsabilità civile per gli stagiaires;
- designazione dell'incaricato dell'azienda;
- rilascio dell'attestato di frequenza;
m) gli impegni degli allievi:
- riservatezza riguardo alle conoscenze acquisite sui programmi ed organizzazione dell'impresa;
- obbligo di frequenza e osservanza degli orari e del rispetto dell'ambiente di lavoro;
n) gli impegni della struttura di provenienza degli stagiaires:
- trasmissione di copia della convenzione all'Ispettorato provinciale del lavoro e alle RSA, ovvero, in mancanza, alle OO.SS. di categoria territoriali;
- designazione del "Tutor" incaricato di seguire lo svolgimento dello stage e di valutarne i risultati;
- eventuale contributo per la copertura degli oneri assicurativi e di ulteriori costi a carico dell'azienda;
- eventuale breve formazione e/o informazione degli incaricati dell'azienda sui loro compiti, sulle finalità dello stage e sul raccordo tra formazione ed azienda.

II) Stage di cui al comma 16, lett. b)
II.1) Beneficiari.

- utenti che hanno concluso l'iter formativo compresi i corsi di laurea;
- utenti che hanno interrotto l'iter formativo;
- soggetti in attesa di occupazione (lavoratori inoccupati, disoccupati, mobilità).
Tali soggetti devono essere inseriti in progetti di orientamento e/o di formazione.

II.2) Durata.
Non superiore ai 3 mesi.

II.3) Strutture di avviamento.
- organismi di formazione e/o di orientamento;
- uffici periferici del Ministero del lavoro (UPLMO - SCICA);
- istituti d'istruzione secondaria superiore, Provveditorati agli studi, Università d'intesa con la regione o provincia autonoma.

II.4) Soggetti abilitati alla stipula delle convenzioni.
Valgono le indicazioni di cui al punto I.4.

II.5) Modalità di svolgimento.
L'esperienza deve:
- essere collegata al progetto di orientamento e/o formazione seguito;
- svolgersi in specifico ruolo o ambito lavorativo;
- essere rivolta a far conoscere un determinato processo produttivo.

II.6) Contenuto delle convenzioni.
Valgono le indicazioni di cui al punto I.6.

III - Stage di cui al comma 16, lett. b-bis
III.1) Beneficiari.

Utenti con diploma d'istruzione secondaria superiore frequentanti corsi post-secondari di perfezionamento o specializzazione.

III.2) Durata.
La legge non prevede una durata massima, pertanto essa va definita in sede di convenzione con l'azienda.

III.3) Strutture di avviamento.
- Istituzioni scolastiche.

III.4) Soggetti abilitati alla stipula delle convenzioni.
Valgono le indicazioni di cui al punto I.4.

III.5) Modalità di svolgimento.
L'esperienza deve:
- essere collegata al corso di specializzazione o perfezionamento seguito;
- essere mirata a maturare un'esperienza operativa coerente con gli obiettivi del corso.

III.6) Contenuto delle convenzioni.
Nelle convenzioni o accordi tra Amministrazione scolastica o singole scuole e le Regioni interessate, previsti dal comma 16 lett. b-bis, saranno definiti gli aspetti essenziali per lo svolgimento dello stage.
Le suddette convenzioni o accordi dovranno in ogni caso prevedere:
- le modalità per l'individuazione del tutor;
- la dichiarazione che l'esperienza pratica sarà correlata all'obiettivo del corso;
- l'obbligo della copertura assicurativa.
In assenza delle suddette previsioni trovano applicazione, in quanto compatibili, le indicazioni di cui alla lett. I.6).

IV - Procedure di avviamento agli stages
Per quanto concerne le procedure di avviamento agli stages previsti dal comma 16, lett. a - b e b-bis, le strutture citate ai punti I.3, II.3 e III.3 provvedono a:
- acquisire la dichiarazione aziendale che sono state sentite le rappresentanze sindacali indicate al comma 14;
- individuare i partecipanti da proporre ai datori di lavoro dichiaratisi disponibili;
- comunicare all'Ispettorato del lavoro, alla Commissione Regionale per l'impiego e alla Regione o Provincia autonoma competenti l'elenco dei partecipanti e delle aziende ospitanti.

V - Fase transitoria
I criteri definiti con la presente direttiva non trovano applicazione nei confronti delle attività, oggetto della Disciplina legislativa di cui all'art. 9, commi 14-18, legge 19.7.93 n. 236, che siano in corso di svolgimento ovvero in fase di avviamento alla data della sua emanazione.

Allegato 2 Ente Bilaterale Nazionale
Nel quadro della riforma del sistema della formazione professionale in atto nel Paese, le parti, con la costituzione di un organismo paritetico nazionale in rete con quelli regionali intendono attivare un processo di comunicazione tra il sistema delle piccole e medie imprese e quello dell'istruzione e della formazione professionale.
In tal senso le parti ritengono necessario che sia riconosciuto un ruolo significativo ai suddetti organismi paritetici per meglio rispondere, in termini di efficacia ed efficienza, alle logiche per un armonico sviluppo di azioni formative atte ad un effettivo e reale fabbisogno per imprese e lavoratori.
Pertanto Confapi e Cgil-Cisl-Uil condividono l'opportunità di costituire, ai sensi dell'art. 36 c.c. e ss., un organismo che ha il fine di svolgere attività di promozione nel campo della formazione, igiene, sicurezza, prevenzione infortuni, tutela dell'ambiente e della mobilità del lavoratori.
Questo organismo viene chiamato "Ente nazionale per la formazione professionale e ambiente Confapi/ Cgil-Cisl-Uil" - Enfea, di seguito denominato Ente.
Più in particolare i compiti di questo Ente sono:
- elaborare progetti pilota per la formazione e l'ambiente nonché per le iniziative formative antinfortunistiche di cui al D.lgs. 19.9.94 n. 626, su indicazione delle parti, da attuare con finanziamenti pubblici e comunitari e da effettuarsi sia per i lavoratori da assumere con CFL, nell'ambito della formazione prevista dal presente accordo, sia per gli altri lavoratori, al verificarsi delle condizioni previste dal citato decreto legislativo;
- sviluppare ricerche sui fabbisogni formativi delle piccole e medie aziende e dei lavoratori, con particolare riferimento alle nuove professionalità richieste dall'innovazione tecnologica;
- verificare ed individuare i principali problemi relativi ai rischi occupazionali lavorativi e ambientali nel settore delle PMI;
- confrontare e specificare in merito al quadro normativo comunitario e nazionale vigente, in recepimento e in definizione, al fine di promuovere iniziative nella elaborazione e nella gestione delle stesse;
- avviare un confronto a livello europeo con le organizzazioni europee dei datori di lavoro e dei sindacati al fine di evidenziare quali soluzioni le parti abbiano individuato e pratichino nei diversi paesi europei nell'affrontare le tematiche in oggetto per definire eventualmente proposte comuni da sottoporre alla Commissione UE;
- favorire lo sviluppo di strutture partecipative bilaterali articolate dal livello nazionale a quello territoriale al fine di promuovere la prevenzione dei rischi prodotti, lavorativi e ambientali nelle PMI;
- garantire una partecipazione continuativa ed istituzionalizzata alla formulazione e all'attuazione delle normative in argomento;
- elaborare moduli di base per la realizzazione degli interventi formativi di cui all'art. 16, legge 19.7.94 n. 451, anche al fine della definizione del modello per la certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori alla scadenza del CFL, come previsto dal comma 9 dello stesso articolo;
- progettare modelli formativi sperimentali per aggiornamento e perfezionamento professionale per lavoratori occupati, per cassaintegrati, per disoccupati di lunga durata, per lavoratori in mobilità, per le donne e per i disabili, ricorrendo, anche a sostegno tecnico-progettuale, agli interventi di formazione continua prevista dai programmi dell'Obiettivo 4 del Fondo sociale europeo e dalla legislazione nazionale (con particolare riferimento all'art. 9, comma 3, legge 19.7.93 n. 236) e regionale;
- promuovere la realizzazione di un intervento di formazione dei quadri degli Enti bilaterali regionali, finanziandolo con il contributo del Fondo Sociale Europeo e, in particolare, in base a quanto previsto dal Piano Nazionale di Sviluppo relativo all'Obiettivo in materia di "... formazione degli esperti delle parti sociali";
- dedicare una particolare attenzione al reperimento dei finanziamenti pubblici necessari all'effettuazione delle attività formative e all'utilizzo di tecnologie didattiche, come l'apprendimento a distanza, che consentano attività formative flessibili e personalizzate;
- coordinare le attività degli Enti regionali onde favorire un'articolazione funzionale dei compiti;
- analizzare e diffondere, a livello nazionale, i modelli elaborati dagli Enti regionali;
- promuovere la nascita degli Enti regionali nell'insieme del territorio nazionale.
Gli Enti regionali trasmetteranno a Enfea, con periodicità semestrale, una relazione sull'andamento delle attività in corso di effettuazione, in modo da consentire a Enfea di presentare un rapporto periodico sull'insieme delle iniziative realizzate.
In relazione alle finalità suesposte, Enfea può compiere ogni operazione mobiliare ed immobiliare, accedere a finanziamenti, assumere il personale necessario per l'attuazione delle finalità e per la gestione tecnica ed amministrativa e svolgere qualunque attività comunque diretta o connessa ai fini indicati.
Enfea ha sede in Roma ed ha durata coincidente con il rispetto delle obbligazioni assunte ai sensi del presente Accordo interconfederale Confapi/Cgil-Cisl-Uil ed eventuali rinnovi.
Enfea riconosce come proprie articolazioni territoriali con distinta soggettività giuridica e con autonomia patrimoniale, finanziaria ed amministrativa, gli Enti regionali costituiti dalle Associazioni territoriali aderenti alla Confapi e alle strutture territoriali Cgil-Cisl-Uil, che sono tenute ad adottare lo statuto conforme a quello dell'Ente nazionale.
Per l'attuazione concreta delle iniziative di cui sopra, l'Ente bilaterale nazionale usufruirà delle risorse necessarie a svolgere le funzioni di segreteria, messe a disposizione dalla Confapi.
Enfea non ha fini di lucro e non distribuisce utili.
Gli eventuali avanzi di gestione alla fine di ogni esercizio saranno utilizzati negli esercizi successivi e destinati ai fini di Enfea.
Il patrimonio di Enfea è costituito dai contributi dei soci, da ogni altra forma di finanziamento, contributo, donazione proveniente da soggetti pubblici o privati, nonché dagli eventuali proventi dell'impiego delle risorse disponibili.
Enfea risponde delle obbligazioni assunte ai sensi dell'art. 38 c.c. con il fondo comune. I creditori di Enfea hanno l'onere di escutere il patrimonio sociale preventivamente alla proposizione dell'azione nei confronti dei soggetti obbligati ai sensi dell'art. 38 c.c.
L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno e il bilancio predisposto dal Presidente, nei termini sottospecificati, è esaminato dal Collegio dei Revisori dei Conti che ne riferisce al Consiglio.
Gli organismi pubblici che operano nel campo della formazione possono richiedere l'adesione ad Enfea.
L'adesione e le modalità di partecipazione sono deliberate dal Consiglio all'unanimità.
Le organizzazioni imprenditoriali e sindacali che ne facciano richiesta possono aderire ad Enfea per la durata di 1 anno salvo riconferma, e l'adesione, le modalità di partecipazione e la successiva conferma sono deliberate all'unanimità dal Consiglio.
Gli organi di gestione di Enfea sono:
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Comitato direttivo;
- il Consiglio generale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Consiglio generale è composto da 12 membri di cui 6 nominati da Confapi e 6 dalle Confederazioni Cgil-Cisl-Uil mentre il Comitato direttivo e composto da 6 membri di cui 3 nominati dalla Confapi e 3 dalle Confederazioni Cgil-Cisl-Uil all'interno del Consiglio generale.
I consiglieri possono essere sostituiti dalle Confederazioni designatarie con altri consiglieri in qualsiasi momento e senza necessità di motivazione.

Il Consiglio generale
a) approva i programmi di attività, il piano delle iniziative dirette all'attuazione degli scopi sociali e il bilancio preventivo;
b) effettua le operazioni immobiliari necessarie per l'attività dell'Ente;
c) approva il bilancio consuntivo e le rendicontazioni (presentate almeno 15 giorni prima ai soci);
d) delibera la richiesta dei finanziamenti pubblici e stipula convenzioni con i centri di formazione professionale presso i quali deve svolgersi l'attività dei corsi dell'Ente;
e) delibera in merito alla pianta organica del personale e ai rapporti di collaborazione e consulenza, stabilisce gli emolumenti delle prestazioni professionali e le retribuzioni del personale.

Il Comitato Direttivo.
1) stipula accordi, convenzioni e contratti con Enti pubblici ed Enti e società private, università e centri di formazione e di studio e con esperti;
2) delibera sulle richieste sia di adesione degli organismi di cui all'art. 5;
3) riconosce gli Enti bilaterali regionali di cui all'art. 5;
4) delega, ove necessario, compiti particolari a singoli consiglieri;
5) effettua il coordinamento degli Enti bilaterali regionali per quanto attiene il perseguimento delle finalità istituzionali;
6) può decidere le occasioni nelle quali gli impegni di spesa debbano essere effettuati dal Presidente solo dopo aver sentito il Vice Presidente.

Il Consiglio effettua il coordinamento degli Enti bilaterali regionali per quanto attiene il perseguimento delle finalità istituzionali.
Il Consiglio si riunisce almeno 1 volta all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri; il Comitato direttivo si riunisce di norma 4 volte all'anno e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.
Le modalità di convocazione del Consiglio e del Comitato vengono deliberate all'unanimità in occasione della 1a riunione del Consiglio generale.
Per la validità delle riunioni del Consiglio generale è necessaria la presenza dei 7/12 dei componenti, presenti o per delega purché siano rappresentati tutti i soci. E per la validità delle riunioni del Comitato direttivo è necessaria la presenza di almeno 4 componenti purché siano rappresentati tutti i soci.
Le deliberazioni di cui alle lett. A-B-C-D-E e ai punti 1, 2, 3, 4, 5 sono prese all'unanimità dei voti dei componenti presenti.
Le deliberazioni di cui al suddetto punto (E) sono prese a maggioranza dei 2/3 dei votanti presenti o per delega.
Il Presidente è nominato dalla Confapi tra i propri rappresentanti nella Enfea.
Il Vice Presidente è nominato dalle Confederazioni Cgil-Cisl-Uil tra i propri rappresentanti nella Enfea.

Il Presidente è il legale rappresentante di Enfea e:
- convoca, sentito il Vice-Presidente, le riunioni del Consiglio e del Comitato direttivo e ne presiede i lavori;
- sovrintende, in collaborazione con il Vice-Presidente, all'applicazione del presente Statuto;
- dà esecuzione, sentito il Vice-Presidente, alle deliberazioni del Consiglio generale e del Comitato direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove necessario ai sensi di legge, è composto da 1 Presidente nominato dalla Confapi, 2 revisori effettivi e 2 supplenti, nominati pariteticamente dalle parti.
È compito dei Revisori dei Conti:
- vigilare e controllare la gestione amministrativa di Enfea;
- redigere la relazione sul conto consuntivo da presentare all'approvazione del Consiglio.
Il recesso di uno dei soci comporta lo scioglimento di Enfea.
Il recesso ha effetto trascorsi 12 mesi dalla comunicazione al Consiglio trasmessa per raccomandata.
In caso di scioglimento il Consiglio d'amministrazione delibera le modalità di liquidazione e la devoluzione del patrimonio risultante, dedotto il rimborso del capitale e delle anticipazioni versate dai soci, rivalutati in base agli interessi legali.

Allegato 3 Enti Bilaterali Regionali
Gli Enti bilaterali regionali, a fronte della copertura economica e di apporti da parte degli Enti pubblici, anche internazionali, articoleranno le loro attività, a titolo esemplificativo, secondo le seguenti aree d'intervento:
- attuazione di modelli base di formazione teorica per i giovani assunti con CFL definiti in sede nazionale;
- indicazione alle imprese delle strutture idonee per la formazione teorica;
- promozione e progettazione, in raccordo con l'Ente nazionale, di modelli formativi per l'aggiornamento e il perfezionamento di specifiche figure professionali;
- promozione e progettazione, in raccordo con l'Ente nazionale, di modelli formativi dei corsi di formazione per le cosiddette fasce deboli del mercato del lavoro (immigrati, tossicodipendenti, cassaintegrati, lavoratori in riconversione e mobilità, disoccupati di lunga durata, ecc.) e per le persone in cerca di 1a occupazione;
- progettazione di moduli formativi per favorire le pari opportunità tra uomini e donne ed attuare le azioni positive;
- progettazione di iniziative pilota, promozione e diffusione di esperienze d'indirizzo, stage, visite guidate, alternanza scuola e lavoro, in collaborazione con imprese, istituti secondari e università per l'ottimizzazione dell'orientamento;
- svolgimento per conto proprio o su incarico di enti terzi (pubblici o privati) di indagini, ricerche, studi riguardanti il mercato del lavoro in tutti i suoi aspetti con particolare riferimento alle esigenze delle piccole e medie imprese;
- promozione di iniziative finalizzate al reperimento di sostegni e finanziamenti pubblici, anche comunitari, per le attività dell'Ente.
Gli Enti regionali bilaterali devono raccordarsi e collaborare con gli Enti locali (Regioni, Province, Comuni, ecc.) e comunitari per promuovere una programmazione delle attività formative che tenga conto delle necessità delle piccole e medie imprese, anche per quanto attiene la destinazione delle risorse che favorisca l'incontro fra domanda e offerta di lavoro e contribuisca all'avvio di sistemi di valutazione di qualità dei centri di formazione professionale.
Gli Enti regionali interverranno altresì presso le Regioni perché queste prevedano, nei loro Piani, spazi consistenti per l'effettuazione degli interventi formativi da parte delle strutture convenzionate, utilizzando le relative risorse comunitarie disponibili concernenti i fondi strutturali.
Per tali finalità gli Enti regionali elaborano proposte e progetti da realizzarsi mediante convenzioni con enti ed istituti competenti, riguardanti:
- la progettazione di iniziative-pilota nel campo della formazione dell'ambiente e della sicurezza, e in particolare dell'aggiornamento dei formatori nelle aree professionali caratterizzate da insufficiente offerta formativa e, di eccellenza, nel campo dei nuovi mestieri e delle nuove professioni;
- l'effettuazione di indagini sui fabbisogni di professionalità per contribuire alla programmazione formativa regionale;
- l'incentivazione dell'utilizzo delle nuove tecnologie didattiche nel campo della formazione professionale;
- la promozione di ricerche, in collaborazione con le università, sul 'know-how' produttivo o gestionale;
- l'interscambio di esperienze promosse dalle strutture formative aziendali, dalle associazioni imprenditoriali, dagli enti di formazione;
- le iniziative tese alla crescita della cultura della formazione, favorendo questo processo, su richiesta delle aziende, per organizzare appositi corsi ed utilizzare i fondi messi a disposizione dagli enti, anche internazionali, a ciò preposti, o i conferimenti delle aziende committenti.

Contratti di formazione lavoro (CFL).
Il presente accordo decorre dal 1° aprile 1995 e ha validità fino al 31 dicembre 1997 e s'intenderà rinnovato di anno in anno se non disdettato 6 mesi prima della scadenza.
Le relative disposizioni troveranno applicazione nei confronti dei progetti presentati successivamente al 31.3.95.
Al Ministero del lavoro verrà inviata copia della presente intesa, avente lo scopo di adeguare alle modifiche della Disciplina legislativa dei CFL (introdotte dall'art. 16, legge 19.7.94 n. 451, come modificato dall'art. 7, comma 1, DL 8.2.95 n. 31) la regolamentazione del predetto istituto, contenuta nell'Accordo interconfederale 13.5.93, a suo tempo recepita dal Ministro del lavoro 'pro tempore', a norma dell'art. 9, comma 1, legge 1.6.91 n. 169.

Dichiarazione congiunta.
Le parti si danno atto che l'eventuale variazione della data di decorrenza delle disposizioni di cui all'art. 16, legge 19.7.94 n. 451, stabilita dall'art. 7, DL 8.2.95 n. 31, determinerà una corrispondente variazione della data di decorrenza del presente accordo.

Le parti
- verificato per il settore delle piccole e medie industrie l'andamento delle assunzioni ai sensi dell'Accordo interconfederale 13.5.93;
- constatata l'esigenza di qualificare ulteriormente il CFL attraverso specifici connotati formativi;
- vista la delega attribuita dalle leggi 19.12.84 n. 863, 28.2.87 n. 56 e 29.12.90 n. 407 alle parti sociali;
- visto l'art. 16, legge 19.7.94 n. 451, come modificato dall'art. 7, comma 1, DL 8.2.95 n. 31

Convengono quanto segue:
1) Contratto di formazione lavoro procedure per la verifica di conformità
A) Commissione territoriale.

Le Associazioni territoriali della Confapi presenteranno a Cgil-Cisl-Uil i progetti di CFL, redatti su modulistica allegata al presente accordo.
Le riunioni saranno convocate su iniziativa della parte datoriale almeno 1 volta a settimana presso la sede dell'API.
Qualora non ostino eccezioni motivate, i progetti all'ordine del giorno vengono dichiarati conformi con la sottoscrizione della parte imprenditoriale e sindacale, e le imprese possono comunicare l'assunzione ovvero richiedere direttamente il nullaosta alla competente Sezione circoscrizionale per l'impiego.
Qualora le OO.SS. non partecipino alla riunione per la verifica di conformità dei progetti, i progetti all'ordine del giorno verranno esaminati in una nuova riunione da tenersi entro i 3 giorni successivi.
Qualora anche in tale riunione si registri l'assenza di tutti i rappresentanti delle OO.SS., i progetti all'ordine del giorno saranno ritenuti conformi con il solo parere favorevole dei rappresentanti delle API, mentre l'assenza di uno o più rappresentanti delle OO.SS. vale come giudizio di conformità della O.S. assente.

B) Commissione regionale.
I progetti, in ordine ai quali sono state formulate motivate eccezioni dai rappresentanti della Commissione bilaterale territoriale, su richiesta o dell'impresa tramite l'API o delle OO.SS. dei lavoratori possono essere presentati alla Commissione bilaterale regionale composta dai rispettivi rappresentanti delle CRI, ovvero da rappresentanti designati dalle parti.
Entro 10 giorni dalla presentazione, la Commissione regionale dovrà procedere alla verifica delle eccezioni e, nel caso esse vengano confermate, comunicarle alle imprese interessate tramite le API competenti.
Ove invece le Commissioni regionali riscontrassero che le eccezioni sono parzialmente o totalmente immotivate esprimeranno il parere di conformità da trasmettere alle imprese, tramite l'API.
Qualora nessuna componente sindacale partecipi alla riunione per la verifica di conformità dei progetti, i progetti all'ordine del giorno verranno esaminati in una nuova riunione da tenersi entro i 5 giorni successivi.
Qualora anche in tale riunione si registri l'assenza di tutti i rappresentanti delle OO.SS., i progetti all'ordine del giorno saranno ritenuti conformi con il solo parere favorevole dei rappresentanti delle API, mentre l'assenza dei rappresentanti delle OO.SS. vale come giudizio di conformità della/e organizzazione/i sindacale/i assente/i.
Nell'ambito dell'autonomia negoziale affidata alle parti dall'art. 3, comma 3, legge 19.12.84 n. 863, Confapi e Cgil-Cisl-Uil, convengono con il presente accordo che si consideri superata la necessità dell'approvazione preventiva della Commissione regionale per l'impiego qualora i progetti presentati siano dichiarati dalle parti conformi alla regolamentazione del presente accordo.

2) Progetto di formazione
Il progetto di formazione e lavoro ha validità di 120 giorni a decorrere dalla data del visto di conformità.
Sono comunque fatti salvi ulteriori termini di validità, ove definiti in sede di Commissione regionale per l'impiego.
All'atto della stipula del CFL, il giovane riceverà a cura dell'azienda copia del CFL nonché, tramite la Commissione territoriale, le disposizioni legislative e contrattuali relative al rapporto di lavoro e documentazione unitariamente predisposta da Cgil-Cisl-Uil.
Il progetto di formazione deve essere redatto su uno dei 3 moduli allegati al presente accordo, in relazione alla professionalità da acquisire.

3) Tipologie contrattuali
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, commi 2, 4, 5 e 6, legge 19.7.94 n. 451:
1) si considerano "contratti di formazione e lavoro mirati all'acquisizione di professionalità intermedie" quelli che consentono il conseguimento di qualifiche inquadrate nei livelli dei rispettivi CCNL, di cui all'allegata tabella.
La durata massima di questi contratti è da 19 a 21 mesi.
La formazione, da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa, è di 90 ore, di cui 20 ore teoriche riguarderanno nozioni di base relative alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro nonché alla prevenzione ambientale e antinfortunistica.
Su proposta dell'azienda le Commissioni territoriali (API/Cgil-Cisl-Uil) potranno deliberare la durata massima fino a 24 mesi, in relazione a particolari mansioni e/o modalità di effettuazione della formazione.
In tale caso la formazione, da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa, è di 120 ore, di cui 20 ore teoriche riguarderanno nozioni di base relative alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro nonché alla prevenzione ambientale e antinfortunistica.
2) Si considerano "contratti di formazione e lavoro mirati all'acquisizione di professionalità elevate" quelli che consentono il conseguimento di qualifiche inquadrate nei livelli dei rispettivi CCNL superiori a quelli di cui al punto 1.
La durata massima di questi contratti è da 22 a 24 mesi.
La formazione, da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa, è di 130 ore, di cui 20 ore teoriche riguarderanno nozioni di base relative alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro nonché alla prevenzione ambientale e antinfortunistica.
Per durate di 24 mesi la formazione, da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa, è di 140 ore, di cui 20 ore teoriche riguarderanno nozioni di base relative alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro nonché alla prevenzione ambientale e antinfortunistica.
3) Si considerano "contratti di formazione e lavoro mirati ad agevolare l'inserimento professionale mediante una esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo" quelli che consentono il conseguimento di qualifiche inquadrate in tutti i livelli dei rispettivi CCNL, ad eccezione del livello più basso degli stessi.
La durata massima di questi contratti è di 12 mesi.
La formazione, da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa, è di 20 ore teoriche, che riguarderanno nozioni di base relative alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro nonché alla prevenzione ambientale e antinfortunistica.
Per consentire un reale adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo e organizzativo delle imprese, tali contratti possono essere utilizzati indipendentemente da eventuali precedenti esperienze lavorative.
Qualora l'azienda preveda, nel progetto di formazione e lavoro, ore di formazione aggiuntive rispetto a quelle previste ai precedenti punti 1-2-3, le stesse non saranno retribuite. Sono fatte salve le diverse durate e specificazioni già concordate a livello nazionale di categoria.

Dichiarazione a verbale.
Confapi chiederà al Ministero del lavoro di confermare che l'entità delle ore di formazione per i CFL di cui ai precedenti punti 1 e 2 possa essere proporzionalmente ridotta in relazione alla minore durata del CFL rispetto a quella massima prevista dall'art. 16, comma 4, legge 19.7.94 n. 451.
Le strutture territoriali di Confapi, Cgil-Cisl-Uil, in occasione dell'apposizione del visto di conformità, delibereranno la durata del CFL, nell'ambito delle fasce sopra previste per le singole categorie, secondo le qualifiche e le mansioni finali per le quali viene assunto il lavoratore.

4) Inquadramento e trattamento economico e normativo
Ai lavoratori assunti con CFL ai sensi del presente accordo, verranno applicate le normative vigenti di cui al CCNL adottato dall'impresa, salvo quanto esplicitamente e diversamente concordato tra le parti nel presente accordo.
Ai lavoratori assunti ai sensi del presente accordo verrà erogato un trattamento economico costituito esclusivamente dal minimo tabellare del livello d'inquadramento, dall'indennità di contingenza e dall'EDR 31.7.92.
Ai lavoratori assunti con CFL ai sensi del presente accordo, mirati all'acquisizione di professionalità intermedie - di tipo a1 di cui all'art. 16, comma 2, legge 19.7.94 n. 451 - sarà riconosciuto il 50% della differenza dei minimi tabellari retributivi fra i due livelli, al superamento del 50% della durata del contratto e solo nei casi i cui CCNL prevedano automatismi di passaggio dall'ultimo al penultimo livello.
L'inquadramento d'ingresso è ad un livello inferiore a quello finale.
A tali lavoratori verranno riconosciute le indennità che riguardano direttamente le modalità d'esecuzione della prestazione previste dal CCNL.
I lavoratori di cui al comma 1 fruiranno dei servizi sociali organizzati dall'impresa (mensa, trasporto, vestiario).
Ai lavoratori ai quali non sarà riconosciuta la trasformazione del CFL in contratto a tempo indeterminato sarà riconosciuta la retribuzione del salario aziendale per tutto il periodo del CFL, che verrà erogata al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
Il periodo di prova per i lavoratori assunti con CFL sarà di 4 settimane di prestazione effettiva per i lavoratori con qualifica finale fino al terzultimo livello di ciascun CCNL e di 2 mesi di prestazione effettiva per i lavoratori con qualifica finale superiore.
I lavoratori assunti con CFL non sono tenuti a prestare lavoro straordinario festivo e straordinario notturno, fatti salvi i casi di forza maggiore.
In caso di trasformazione del CFL in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione verrà computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti di legge e di CCNL, con esclusione degli aumenti periodici d'anzianità.

Preavviso di dimissioni.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore assunto con CFL deve dare all'impresa un preavviso pari a quello previsto dal CCNL per le corrispondenti categorie d'inquadramento. In mancanza di tale adempimento l'azienda è legittimata a trattenere, sulle competenze del lavoratore, l'importo corrispondente ai giorni di preavviso non prestato.

Malattia e/o infortunio non sul lavoro.
In ogni caso d'interruzione continuativa della prestazione, dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto:
- per i CFL di 12 mesi: un periodo di 2 mesi;
- nel caso di più malattie e/o infortuni non sul lavoro, senza ricaduta, oppure con ricaduta che si verifichi oltre i 30 giorni successivi alla fine della precedente malattia, il periodo complessivo di conservazione del posto sarà 60 giorni di calendario nell'arco dei 12 mesi del contratto;
- nel caso di più malattie e/o infortuni non sul lavoro, con ricaduta nella stessa malattia che si verifichi entro il termine massimo di 30 giorni successivi alla fine della precedente malattia, il periodo complessivo di conservazione del posto è di 90 giorni di calendario nell'arco dei 12 mesi del contratto.
Per i CFL di durata inferiore a 12 mesi il suddetto periodo complessivo di conservazione del posto sarà proporzionale alla durata del contratto stesso (calcolato in 12simi).
Per i CFL fino a 24 mesi: un periodo di 4 mesi;
- nel caso di più malattie e/o infortuni non sul lavoro, senza ricaduta, oppure con ricaduta che si verifichi oltre i 30 giorni successivi alla fine della precedente malattia, il periodo complessivo di conservazione del posto sarà 120 giorni di calendario nell'arco dei 24 mesi del contratto;
- nel caso di più malattie e/o infortuni non sul lavoro, con ricaduta nella stessa malattia che si verifichi entro il termine massimo di 30 giorni successivi alla fine della precedente malattia, il periodo complessivo di conservazione del posto è di 180 giorni di calendario nell'arco dei 24 mesi di contratto.
Per i CFL di durata inferiore a 24 mesi il suddetto periodo complessivo di conservazione del posto sarà proporzionale alla durata del contratto stesso (calcolato in 24simi).
Per quanto concerne gli infortuni sul lavoro resta valido quanto previsto dalle norme contrattuali e legislative vigenti.
L'azienda erogherà a tutti i lavoratori, assunti con CFL per un periodo massimo pari a quello di conservazione del posto, il trattamento economico di cui al comma 2 nelle seguenti percentuali:
- per i primi 3 giorni: 20% della retribuzione prevista;
- a partire dal 4° giorno la percentuale prevista dal CCNL applicato dall'azienda.
Gli importi di cui sopra s'intendono assorbiti, fino a concorrenza, da quanto erogato dall'INPS al medesimo titolo.

5) Verifiche
Di norma semestralmente le Associazioni territoriali della Confapi e Cgil-Cisl-Uil s'incontreranno per esaminare dati aggregati riguardanti: l'andamento delle assunzioni, cessazioni e trasformazione dei CFL, le mansioni e il livello d'inquadramento finale dei giovani, la congruità tra i progetti e la loro attuazione.
Medesimi dati aggregati verranno forniti con riferimento ai contratti a tempo parziale e a tempo determinato.

6) Ente Bilaterale
Le parti costituiscono l'Ente nazionale per la formazione professionale e ambiente - Enfea secondo i contenuti di cui all'allegato Statuto-Regolamento.
Entro 4 mesi dalla costituzione di Enfea, in ogni Regione verrà costituito l'Ente bilaterale regionale i cui compiti sono definiti nell'allegato Statuto-Regolamento.
Qualora l'Ente bilaterale regionale non venga costituito nei tempi concordati per motivi che non siano ritenuti validi da ambedue le parti stipulanti a livello regionale, la questione verrà rimessa alle rispettive confederazioni.
La verifica dovrà completarsi entro 30 giorni dall'avvio della procedura al termine della quale, in mancanza di un'intesa, l'Accordo interconfederale s'intende sospeso per l'area interessata.
All'atto della costituzione degli Enti regionali, fatte salve diverse intese a livello regionale, decadono gli eventuali preesistenti accordi istitutivi di Enti subregionali o provinciali.
Nelle aree interessate sono comunque fatte salve le iniziative formative in corso di effettuazione alla data di entrata in vigore dell'Ente bilaterale regionale.

7) Formazione teorica di base
I giovani assunti con CFL, indipendentemente dalla durata complessiva del CFL stesso, effettueranno un gruppo di 20 ore, progettato dall'Ente bilaterale regionale presso gli Istituti che si convenzionino con l'Ente bilaterale regionale.
Tale gruppo di ore riguarderà nozioni di base relative alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro nonché alla prevenzione ambientale e antinfortunistica.
Le aziende che assumono giovani con CFL in attuazione del presente accordo, per il tramite dell'API verseranno all'Ente a titolo di quota spese per la partecipazione ai corsi di formazione teorica di base un contributo nella misura di £. 5.000 ora.
Tale importo verrà versato per ciascun giovane assunto ai sensi del comma precedente che partecipi ai corsi suddetti.
Tale importo non potrà essere modificato prima del 30.6.96, d'intesa tra le parti a livello locale.
In caso d'intervento comunitario, nazionale, regionale o comunque pubblico che assicuri il finanziamento della formazione teorica di base per i CFL, di cui al presente accordo, le parti nell'ambito dell'Ente bilaterale regionale rimoduleranno il contributo a carico delle aziende a copertura dei residui costi effettivamente sostenuti per tale formazione.
Le aziende che assumono ai sensi del presente accordo, per il tramite dell'API, daranno comunicazione all'Ente bilaterale regionale dell'assunzione nei tempi e con le modalità di cui allo Statuto-Regolamento.
L'azienda potrà effettuare autonomamente la formazione teorica di base, in luogo della prestazione lavorativa, sulla base delle indicazioni fornite dall'Ente bilaterale regionale:
- qualora il progetto presentato dall'azienda, relativamente alla formazione teorica di base, sia ritenuto adeguato dalla Commissione territoriale;
- qualora, entro i 6 mesi dall'assunzione l'Ente non abbia provveduto all'organizzazione dei corsi.
La formazione teorica di base effettuata ai sensi del presente accordo, sarà predisposta in modo da essere idonea ad attribuire ai CFL stipulati nei rispetto dello stesso la caratteristica formativa richiesta per aver diritto ai contributi pubblici (statali, regionali, comunitari, ecc.).
Qualora l'accesso a tali contributi sia collegato a durate della formazione per i CFL superiori a quelle di cui ai precedente punto 3, le parti s'incontreranno per le valutazioni conseguenti.

Nota a verbale.
In caso di provvedimenti legislativi che rendano non applicabili le norme del presente accordo o che ne modifichino sostanzialmente la portata, le parti s'incontreranno per adeguare l'accordo nel rispetto delle intese delle parti e degli interessi rappresentati e tutelati.

Tabella dei livelli esclusi ed intermedi per la stipula di CFL
(Allegato all'Accordo Confapi/Cgil-Cisl-Uil del 22 marzo 1995)

SETTORI  TOT. LIVELLI CONTRATTUALI LIVELLI FINALI ESCLUSI (*) LIVELLI FINALI INTERMEDI
ALIMENTARI 9 8°-7° 6°-5°-4°
AUTOTRASPORTI 8 5°-4°
CALZATURIERI 8 (**)-3°-4°
CARTAI 11 E-D/2 D/1-C/3-C/2
CEMENTO 8 F E-D
CHIMICI 8 A B-C-D
EDILI 8 2°-3°
GRAFICI 11 10°-9° 8°-7°-6°
LAPIDEI 8 7°-6°
LATERIZI 8 F E-D
LAVANDERIE 8 (**)-3°-4°
LEGNO 6 E D-C
METALMECCANICI 9 1°-2° 3°-4°-5°
PELLI E CUOIO 7 2°-3°
PLASTICA 9 1°-2° 2°bis-3°-4°
PULIZIE 7 6°op.-4°imp. 5°/4°op.-3°/2°imp.
TESSILI 8 (**)-3°-4°

(*) I livelli finali esclusi sono quelli previsti per i CFL di tipo a, di cui all'art. 16, comma 2, legge 19.7.94 n. 451. Per i CFL di tipo b, viene invece escluso solo il livello più basso dell'inquadramento contrattuale.
(**)Per i CFL di tipo a, di cui all'art. 16, comma 2, legge 19.7.94 n. 451, le rispettive organizzazioni nazionali di categoria individueranno profili professionali del penultimo livello dell'inquadramento contrattuale da escludere come livello finale.