Presidente di Sezione
Segretario Generale
della Giustizia Amministrativa

 

Al Direttore generale per le risorse informatiche e la statistica
Ai Dirigenti della Giustizia amministrativa
e, p.c. Al Segretario delegato per il Consiglio di Stato
Al Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali
Al Segretario del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa
Al Responsabile del Servizio per l'informatica
Al Comandante del Reparto Carabinieri presso il Consiglio di Stato
LORO SEDI


Oggetto: Green Pass e accesso sui luoghi di lavoro. Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1. Prime indicazioni operative.

Con circolare n. 33850 del 15 ottobre 2021 sono state dettate le istruzioni cui attenersi in ordine alla verifica della certificazione verde COVID-19 per coloro che accedano agli Uffici della Giustizia amministrativa. L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 127 del 2021, ha infatti disposto, sino alla cessazione dello stato di emergenza (ora fissato al 31 marzo 2022), l’obbligo di verificare il c.d. Green Pass al momento dell’ingresso nelle sedi, in particolare per i dipendenti amministrativi e il personale di magistratura.
Il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, introduce ulteriori «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19», con l’intento di “rallentare” la curva di crescita dei contagi e di fornire maggiore protezione alle categorie più esposte e a rischio.

A) Le disposizioni introdotte dal d.l. n. 1/2022
In linea generale, le nuove misure introducono l’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni e il conseguente obbligo della esibizione della certificazione verde al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, nonché l’obbligo dell’esibizione del Green pass c.d. Base per gli utenti dei servizi pubblici, secondo la disciplina da definirsi con atto normativo secondario.

1. Obbligo vaccinale e Green Pass Rafforzato
Per effetto dell’inserimento dell’articolo 4-quater nel d.l. n. 44/2021, è stato previsto, sino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale per coloro che abbiano compiuto cinquanta anni, anche in epoca successiva all’8 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del d.l. n. 1/2022); in particolare, dal 15 febbraio 2022, per tali dipendenti, sarà necessario possedere il Green Pass Rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro.
A decorrere dal 15 febbraio 2022, i dipendenti soggetti all’obbligo vaccinale di cui all’articolo 4-quater del citato decreto-legge (che abbiano compiuto cinquanta anni), dovranno, dunque, possedere e saranno tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021 (Green Pass rafforzato).
L’obbligo vaccinale non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche e documentate condizioni cliniche, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto di quanto disposto dalle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-Co V-2. L’immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica da parte del medico curante, determina il differimento della vaccinazione alla prima data utile prevista dalle circolari del Ministero della salute; in tali casi la vaccinazione potrà essere omessa o differita. Per il periodo in cui la vaccinazione sarà stata omessa o differita, i dipendenti interessati saranno adibiti a mansioni, anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio.
Nei casi diversi dal differimento o dall’omissione, i dipendenti ultracinquantenni, i quali comunichino di non essere in possesso del Green pass rafforzato o che ne risultino privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro, non potranno accedere ai predetti luoghi e saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata, non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Le condotte poste in essere in violazione delle regole sopra indicate saranno sanzionate ai sensi dell’articolo 4-quater, comma 6, e dell’articolo 4-sexies del d.l. n. 44/2021, come modificato dall’articolo 1 del d.l. n. 1/2022, e nei modi ivi indicati.

2. Green Pass Base
Si rileva inoltre che l’articolo 3, comma 1, del d.l. n. 1/2022 ha modificato l’articolo 9-sexies del d.l. n. 52/2021, stabilendo, in particolare, che le esenzioni originariamente previste dal comma 8 del predetto articolo 9-sexies riguardino, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge (8 gennaio 2022), esclusivamente i testimoni e le parti del processo, con la conseguenza che le previsioni del medesimo articolo 9-sexies (relative alla possibilità di accesso agli uffici giudiziari previa esibizione della certificazione COVID di cui all’articolo 9 del d.l. n. 52/2021) si applicheranno anche ai difensori, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia.
Al personale assegnato alle sezioni giurisdizionali si segnala che, secondo il nuovo comma 8- bis dell’articolo 9-sexies, l’assenza del difensore dovuta al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 non costituisce impossibilità a comparire per legittimo impedimento.
Con riferimento alla c.d. “utenza non qualificata”, ossia - per quanto di interesse della Giustizia amministrativa - alle persone, diverse dalle categorie sopra menzionate destinatarie di una specifica disciplina, che intendano accedere agli uffici (ad esempio, agli URP), l’articolo 3 del d.l. n. 1/2022 ha previsto, giusta modifica dell’articolo 9-bis del d.l. n. 52/2021, l’obbligo di possedere ed esibire, a decorrere dal 1° febbraio 2022 (o dalla diversa data di efficacia del d.P.C.M., su cui subito infra), il Green Pass Base, fatta eccezione per i casi che saranno indicati in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di prossima emanazione. In ogni caso, onde evitare la formazione di assembramenti, l’accesso di dette persone agli uffici sarà consentito soltanto su appuntamento.

B) Modalità per la consegna della copia del Green Pass
Per semplificare le verifiche sul possesso del Green pass, l’articolo 1, comma 5, del d.l. n. 127/2021, prevede che i lavoratori possano richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della certificazione verde.
Ciò comporta che quanti abbiano consegnato il Green pass saranno esonerati dai controlli agli accessi ad opera del personale designato dal datore di lavoro, per la durata della validità della certificazione.
Pertanto, il personale amministrativo che intenda consegnare copia della propria certificazione verde, dovrà depositarla servendosi del modello allegato (Allegato 1) nel quale dovrà tra l’altro indicare la data di scadenza del Green Pass.
Il modello compilato e firmato, unitamente alla copia della certificazione, saranno consegnati - dai dipendenti degli Uffici centrali e delle Sezioni del Consiglio di Stato - all’Ufficio per il personale amministrativo e l’organizzazione, a mano o al seguente indirizzo e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
I dipendenti dei Tribunali amministrativi regionali e relative Sezioni staccate effettueranno invece la consegna al Segretario generale dell’Ufficio giudiziario.
Il personale di magistratura interessato provvederà utilizzando anch’esso il medesimo modello (Allegato 1), consegnando quindi - ove in servizio in Amministrazione centrale - modello e copia della certificazione all’Ufficio per il personale di magistratura, a mano o al seguente indirizzo e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Nel caso dei magistrati in servizio presso i TAR e relative Sezioni staccate, la certificazione sarà consegnata al Segretario generale del Tribunale ovvero secondo le diverse modalità determinate dal Presidente dell’Ufficio giudiziario.
Il personale (amministrativo e di magistratura) che ha consegnato il proprio Green Pass è tenuto a comunicare in modo tempestivo ogni eventuale modifica successivamente intervenuta e a trasmettere copia dell’aggiornamento; il medesimo personale è, altresì, tenuto a comunicare ogni situazione attinente all’emergenza sanitaria che faccia venire meno la validità del certificato e inibisca l’accesso al luogo di lavoro.
Gli addetti al controllo agli accessi riceveranno dagli Uffici deputati, l’elenco del personale che ha consegnato il Green Pass con indicata la data di scadenza; l’elenco deve essere organizzato in ordine alfabetico e costantemente aggiornato al fine di consentire il rapido controllo della singola situazione.
La conservazione delle copie delle certificazioni verdi avviene a cura del solo personale autorizzato, osservando modalità idonee a realizzare la effettiva tutela dei dati personali e particolari in esse contenuti. In allegato si acclude l’informativa privacy sul trattamento di questo tipo di dati (Allegato n. 2).
L’Amministrazione si riserva controlli a campione, nel rispetto della normativa vigente, al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale.
Per completezza si fa presente, infine, che la possibilità di consegnare copia del Green Pass non può estendersi ai soggetti di seguito indicati per i quali si procederà alle consuete verifiche agli accessi, secondo le modalità sinora applicate:
- soggetti esentati dalla vaccinazione, che saranno tenuti ad esibire idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021, n. 35309;
- dipendenti in possesso di Green Pass a seguito di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
- dipendenti delle società o imprese che svolgano per la Giustizia amministrativa lavori o servizi o forniture a seguito di affidamento;
- tirocinanti;
- chiunque acceda ai pubblici uffici della Giustizia Amministrativa e visitatori a qualsiasi titolo.
Per tutto quanto non previsto in questa sede, continua ad applicarsi la circolare n. 33850 del 15 ottobre 2021.
La presente circolare dovrà essere portata a conoscenza del personale amministrativo e di magistratura.

 

CARLOTTI GABRIELE