Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio Terzo del personale dirigenziale, amministrativo e non di ruolo
Ai Signori Direttori Generali
SEDE
All'Ufficio del Capo del Dipartimento Ufficio I - Affari Generali
SEDE
Ai Signori Provveditori Regionali
LORO SEDI
Alle OO.SS. per il tramite dell’ufficio IV - Relazioni Sindacali
SEDE
Alle R.L.S. per il tramite dell’ufficio IV - Relazioni Sindacali
EDE
OGGETTO: decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 - Proroga dello stato di emergenza sanitaria nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
§ 1. Proroga dello stato di emergenza
Facendo seguito alla ministeriale del 18 ottobre 2021, n. 0382501.U, per opportuna conoscenza, si comunica a causa della situazione pandemica in atto, il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, nel prolungare ulteriormente lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022 in considerazione del rischio sanitario epidemiologico da COVID-19, ha previsto un rafforzamento delle misure per contrastare i possibili contagi virali, che di seguito si illustrano.
§ 2. Congedi ai genitori in caso di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza
L'art. 17 del Decreto Legge 24 dicembre 2021, al comma 3, ha rinnovato, anche per l'anno 2022, le misure di cui all'articolo 9 del decreto legge 21 ottobre 20231 [2021], n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che di seguito si riassumono:
2.1 Genitori di figli minori di 14 anni di età (fino al compimento del 14° anno) con loro conviventi, in caso di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza, o di quarantena o di infezione da Covid, potranno fruire dei congedi parzialmente retribuiti al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Tali congedi potranno essere accolti entro il limite di spesa stabilito dall'art. 17 del predetto decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221.
Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con handicap grave indipendentemente dall'età di questi ultimi e dalla convivenza con il genitore richiedente, per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Il congedo di cui al presente punto può essere fruito in forma giornaliera od oraria.
Tali congedi potranno essere accolti entro il limite di spesa stabilito dall'art. 17 del predetto decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221.
Le modalità operative per accedere ai benefici di cui al presente sono stabilite dall'INPS.
2.1.1 Nel caso di figli con età compresa tra i 14 (dal giorno successivo al compimento del 14° anno) e 16 armi, uno dei genitori - alternativamente all'altro - ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al punto 2.1 di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
§ 3. Accesso alla modalità di lavoro agile per i lavoratori fragili
I "lavoratori fragili" potranno continuare a svolgere, di norma, fattività in lavoro agile, anche con adibizione a mansioni diverse ma uguale inquadramento, fino all'adozione di un prossimo decreto ministeriale che individuerà «le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile».
Si comunica, altresì, che non risulta, allo stato, essere stata prorogata, per i lavoratori fragili, la misura che prevedeva l'equiparazione dell'assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero (con relativa indennità), qualora l'attività non possa essere effettuata in lavoro agile.
Per l'individuazione dei lavoratori fragili si richiamano le indicazioni fornite al paragrafo 4 della ministeriale del 18 ottobre 2021, n. 0382501.U.
§ 4. Lavoro agile nella pubblica amministrazione
Con documento redatto il 5 gennaio 2022, che si allega, il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha inteso sensibilizzare le pubbliche amministrazioni ad utilizzare appieno tutti gli strumenti di flessibilità che le relative discipline di settore già consentono.
In particolare, nel confermare i principi contenuti nel DM 8 ottobre 2021¹ del Ministro della Pubblica Amministrazione, secondo cui il servizio in presenza è tornato ad essere la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa e che l'accesso al lavoro agile è soggetto alle condizionalità di cui all'art. 1, comma 3 del citato decreto, si richiamano le indicazioni di cui alla Ministeriale 3 novembre 2021, n. 406146.
Pertanto, è consentito il ricorso al lavoro agile secondo la disciplina prevista dal POLA (Piano Organizzativo Del Lavoro Agile) allegato al Piano della performance 2021-23, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo CCNL e della definizione della procedura di cui all'art. 6, comma 2, lett. b), del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), nell'ambito del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), da redigersi entro il 31 marzo 2022².
Ciò premesso, si ritiene che possano essere prorogati i progetti individuali autorizzati ai sensi della citata ministeriale entro i termini di cui al punto precedente e sino a nuove determinazioni.
Infine, secondo il documento citato in premessa di paragrafo, il lavoro agile potrà essere programmato con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile secondo il criterio di ampia flessibilità, anche modulandolo in base alle singole realtà lavorative, sulla base dell'andamento dei contagi, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza potrà essere valutata anche nella media della programmazione plurimensile.
Sarà pertanto, possibile equilibrare il rapporto lavoro in presenza/lavoro agile secondo le modalità organizzative più congeniali al proprio territorio, tenendo conto dell'andamento epidemiologico nel breve e nel medio periodo, nonché, ove necessario al fine di prevenire e ridurre il numero dei contagi, concedendo il lavoro agile al dipendente anche per più di un giorno a settimana.
Si richiamano, infine, le indicazioni già fornite con precedenti note ed in particolare quelle che prevedono come la presenza del personale nei luoghi di lavoro possa essere organizzata disponendo anche una differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita dello stesso, adottando la più ampia flessibilità dell'orario di lavoro dei dipendenti, nonché quelle relative al ricorso ai mobility manager aziendali per la elaborazione dei piani degli spostamenti casa - lavoro.
Le LL.SS.II. sono invitate a diramare la presente ministeriale agli istituti, servizi e uffici dipendenti, disponendo che tale comunicazione venga portata a conoscenza di tutto il personale interessato con i mezzi ritenuti più idonei al fine di consentire la massima e più celere pubblicità.
Si ringrazia, per la collaborazione e si inviano cordiali saluti.
Il Direttore Generale
Massimo Parisi
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¹ DECRETO 8 ottobre 2021, "Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni".
² Art. 6. Piano integrato di attività e organizzazione - co. 3, lett b): la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale
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