CNCE
Comunicato 11 gennaio 2022, n. 804
Legge n. 215/2021
Trasmissione Legge n. 215/2021 del 17 dicembre 2021 "misure urgenti in materia economica e fiscale e tutela del lavoro e per esigenze indifferibili".


In allegato alla presente si trasmette copia della Legge n. 215/2021 del 17 dicembre 2021 e pubblicato su G.U. n. 301 del 20 dicembre 2021, che ha convertito, con modificazione, il Decreto Legge n. 146/2021 del 21 ottobre 2021, recante "misure urgenti in materia economica e fiscale e tutela del lavoro e per esigenze indifferibili".
Le disposizioni di modifica apportano al Capo III, dedicato al "rafforzamento della disciplina in materia si salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", alcune importanti novità al D.Lgs n. 81/2008.
In particolar modo viene previsto che i datori di lavoro pubblici e privati, nell'ambito dell'organizzazione e dirigenza delle attività ad essi attribuite, debbono individuare il soggetto preposto o i preposti (art. 18 b-bis) sui quali ricadono gli obblighi di cui all'art. 19 e viene esteso l'obbligo formativo anche ai datori di lavoro, precedentemente esclusi (art. 37, commi 2, 5, 7 e 7-ter). Sono previste sanzioni, anche di natura penale, nei casi di inosservanza (nuova formulazione dell'art. 14).
Fermo restando che il provvedimento in oggetto coinvolge le attività proprie delle Scuole Edili ed Enti Unificati del Sistema Bilaterale delle Costruzioni, occorre evidenziare alcuni aspetti direttamente connessi al ruolo delle Casse Edili/Edilcasse.
Nel sottolineare l'importanza che assume il rafforzamento di un'azione di coordinamento tra le Casse Edili/Edilcasse e gli atri enti unitari deputati alla formazione e alla sicurezza, si rimarca come le novità introdotte dalla Legge di conversione confermano le linee di indirizzo convenute tra la CNCE e l'INL con la sottoscrizione del Protocollo Nazionale dell'11 marzo 2021.
A questo riguardo si riportano, quindi, le modifiche introdotte agli articoli del D.Lgs n. 81/2008 che maggiormente interessano il nostro sistema:

Art. 51 "Organismi Paritetici":
· co. 1-bis: "Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione";
· 8-bis: "Gli organismi paritetici comunicano, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679, annualmente all'ispettorato nazionale del lavoro e all'INAIL i dati relativi:
· a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l'attività di formazione organizzata dagli stessi organismi;
· b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;
· c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis
.
· 8-ter: "i dati di cui al comma 8-bis sono utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialita nell'ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell'INAIL. Per la definizione dei criteri su richiamati si terra conto del fatto che le imprese facenti parte degli Organismi Paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro ".

Art. 99 "Notifiche Preliminari"

· 1.1. I soggetti destinatari della notifica preliminare di cui al comma 1 la trasmettono alla cassa edile territorialmente competente.
· 1-bis. Le comunicazioni di cui al comma 1 alimentano una apposita banca dati istituita presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma l'interoperabilità con le banche dati esistenti. Con decreto del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono individuate le modalità tecniche, la data di effettivo avvio dell'alimentazione della banca dati e le modalità di condivisione delle informazioni con le Pubbliche Amministrazioni interessate.


Alla luce delle nuove statuizioni appare evidente come il sistema degli Organismi Paritetici in generale e delle Casse Edili/Edilcasse nello specifico, acquisiscono ancor più una importanza strategica nel rafforzare le azioni mirate a promuovere la tutela del lavoro e della legalità in quanto rappresentano il miglior osservatorio del settore dell'edilizia.
Per tali ragioni appare ancora più importante provvedere, per le Casse che ancora non l'abbiano fatto, a porre in essere tutte le attività idonee ad intraprendere una proficua interlocuzione con i rispettivi Ispettorati Territoriali individuati, per legge, quali soggetti tenuti alla trasmissione delle notifiche preliminari alle Casse e coinvolgendo, oltre che gli enti del nostro sistema, anche tutti gli altri interlocutori interessati e citati dalle norme di Legge; questo al fine di rendere operative quanto prima le disposizioni vigenti e poter contribuire fattivamente al raggiungimento degli obiettivi oggetto della normativa in esame oltre che a garantire una omogeneità del sistema su tutto il territorio nazionale espresso anche negli intenti comuni contenuti nel Protocollo nazionale(CNCE/INL), nell'interesse di un mercato del lavoro sano, competitivo e sicuro.

Cordiali saluti
 

Il Vicepresidente
Antonio Di Franco

Il Presidente
Carlo Trestini

 

Allegato

Testo del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215


fonte: domino.cnce.it