Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Ufficio per le politiche di tutela della sicurezza sul lavoro del personale del C.N.VV.F.
 

Alle Direzioni centrali
Alle Direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco
Ai Comandi dei vigili del fuoco
Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo del Dipartimento e con il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

 

Oggetto: Misure di contrasto SARS-CoV-2 - Indicazioni a seguito del mutato scenario di diffusione del contagio per una graduale ripresa delle attività

Le mutate condizioni di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 conseguenti alle importanti misure di prevenzione adottate dal Governo (campagna vaccinale, obbligo di certificazione verde Covid-19, ecc.) suggeriscono, al fine di favorire la conseguente graduale ripresa delle attività, una rivisitazione degli indirizzi già emanati su alcune delle misure di contenimento adottate all’interno delle sedi VF.
In attesa di una completa revisione delle disposizioni emanate, si riportano in allegato alcune indicazioni sulle modalità di utilizzo di spazi adibiti a dormitori, per la formazione, per il recupero psicofisico o per la normale attività di ufficio all’interno delle sedi di servizio, fatte salve le autonome determinazioni che il datore di lavoro, in accordo con il RSPP e con il medico competente, è tenuto ad adottare in coerenza con il principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile.
Restano invariate i precedenti indirizzi riguardanti le modalità di accesso alle sedi VF, l’utilizzo di dispositivi di protezione e le misure igieniche da adottare; inoltre, sulla base degli ulteriori sviluppi in campo sanitario e scientifico sull’argomento, potranno essere individuate modifiche o variazioni alle misure di prevenzione e protezione proposte.
 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(PARISI)
 

ALLEGATO

 

1.1.1. Utilizzo di aree destinate al recupero psico-fisico/dormitori
Nei luoghi appositamente allestiti per il recupero psico-fisico/dormitori dei lavoratori dovranno essere adottate misure finalizzate a ridurre la compresenza di più unità, anche in funzione delle dimensioni dei locali e della presenza di ventilazione e/o aerazione continua secondo quanto riportato nel successivo punto 1.1.4, o di ulteriori misure di protezione.
Le postazioni per il recupero psico-fisico/dormitori dovranno essere distanziate di almeno 1 metro.

1.1.2. Utilizzo di spazi per riunioni e corsi di formazione
In generale sono da privilegiare riunioni e corsi di formazione con l’impiego di tecnologie informatiche (videoconferenza, FAD, tutorial, ecc.). Le riunioni e i corsi in presenza è consigliabile che si svolgano come di seguito riportato:
- numero dei partecipanti regolato in analogia alle indicazioni riportate nel D.L. 139/2021 relativamente alla possibilità di permettere presenze alla massima capienza in caso di esecuzione dei corsi in zona bianca. In caso di zona gialla la capienza andrà ridotta al 50% della massima autorizzata, mantenendo la distanza minima di 1 metro;
- obbligo di indossare mascherine a protezione delle vie respiratorie per tutti i partecipanti;
- presenza di punti di igienizzazione delle mani, ad esempio distributori di gel igienizzante;
- informare tutti i partecipanti del divieto di partecipazione in caso manifestassero sintomi da COVID-19;
- obbligo di stilare l’elenco di tutti i partecipanti, comprendendo i relativi riferimenti quali: numero cellulare, e-mail, indirizzo, da utilizzarsi quali contatti in caso uno dei partecipanti manifesti successivamente sintomi da COVID 19¹; occorre, inoltre, porre il divieto di partecipazione a coloro che non intendono fornire i contatti;
- garantire durante e dopo la riunione/corso di formazione la ventilazione dei locali. Per i corsi di formazione prevedere l’areazione dei locali ad ogni pausa didattica;
- garantire l’igienizzazione dei locali e delle superfici prima dell’inizio di ciascuna riunione/corso.
Le attività di formazione esterna (es. corsi D.Lgs. 81/2008, ecc.) saranno eseguite secondo le indicazioni di seguito riportate.
Le attività relative alla parte teorica, dovranno preferibilmente essere svolte in videoconferenza, in modalità FAD o con ricorso a sistemi multimediali che consentano l’impiego di strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi. In alternativa, le lezioni teoriche potranno essere svolte in aula, nel rispetto di quanto sopra previsto per le riunioni o corsi di formazione.
Per la parte pratica, inclusa quella prevista per la verifica, le attività dovranno essere eseguite in luoghi aperti, o in luoghi al chiuso caratterizzati da volumi spaziosi con sufficiente ventilazione naturale e comunque nel rispetto di quanto sopra previsto per le riunioni o corsi di formazione.
Le attività di verifica teorica dovranno preferibilmente essere svolte in modalità remota. In alternativa le prove teoriche potranno essere svolte in aula nel rispetto di quanto sopra previsto per le riunioni o corsi di formazione.

1.1.3. Utilizzo di spazi per attività d’ufficio
In zona bianca gli spazi adibiti ad ufficio potranno essere utilizzati in relazione alla capienza massima; in zona gialla la capienza andrà eventualmente ridotta, rispetto alla massima prevista, al fine di garantire la distanza minima di 1 metro tra le postazioni di lavoro (potranno essere utilizzate misure alternative quali schermi etc).
Per l’aerazione dei locali si rimanda a quanto dettagliato nel successivo punto 1.1.4.

1.1.4. Gestione sistemi di ricambio dell’aria
Per quanto riguarda il microclima, è fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e qualità dell'aria all’interno dei locali. Per un idoneo microclima è necessario:
- garantire periodicamente l'aerazione naturale nell'arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di aperture verso l'esterno, dove sono presenti postazioni di lavoro, personale interno o utenti esterni;
- il ricambio dell’aria dovrà tener conto del numero di lavoratori presenti, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza negli ambienti di lavoro, evitando la creazione di condizioni di disagio (correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo) negli ambienti;
- negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione (Ventilazione Meccanica Controllata, VMC) che movimentano aria attraverso un motore e consentono il ricambio dell’aria di un edificio con l’esterno, questi impianti devono mantenere attivi l’ingresso e l’estrazione dell’aria 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 (con un decremento dei tassi di ventilazione nelle ore di non utilizzo dell’edifico). Deve essere disattivata la funzione di “ricircolo dell’aria” per evitare l’eventuale trasporto di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.),;
- si dovrà verificare che l’impianto VMC sia correttamente funzionante e manutenuto secondo le specifiche del costruttore;
- negli edifici dotati di impianti di riscaldamento/raffrescamento (es. pompe di calore, fancoil, o termoconvettori), qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, procedere alla pulizia degli stessi in base alle indicazioni fornite dal produttore, incrementando la frequenza della pulizia dei filtri dell’aria di ricircolo;
- pulire periodicamente le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra, inumiditi con acqua e sapone, o in alternativa con alcool etilico, asciugandole successivamente;
- nel caso di locali senza finestre (es. archivi, spogliatoi, bagni, etc.), ma dotati di ventilatori/estrattori, questi devono essere mantenuti in funzione per tutto il tempo di permanenza del personale;
- evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento.

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¹ Tali informazioni verranno condivise con l’autorità sanitarie locali in caso uno dei partecipanti manifesti successivamente sintomi da COVID 19, e devono inoltre essere conservate per almeno un mese dalla riunione/corso di formazione.