MINISTERO DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
 

A: …omissis…

 

OGGETTO: Ordinanza del Ministro della salute del 14 dicembre 2021, decreti-legge n.221 del 24 dicembre 2021 e n. 229 del 30 dicembre 2021: chiarimenti

In data 14 dicembre 2021 è stata emanata una nuova Ordinanza del Ministro della salute che aggiornava alcune regole per l’ingresso in Italia definite con la precedente Ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021, in relazione alla quale di seguito si forniscono alcuni chiarimenti.


Transiti
Per quanto riguarda i transiti aerei, si precisa che tutti i soggetti che, indipendentemente dal Paese di provenienza,
- non lasciano l’area transiti degli aeroporti, o
- non soggiornano nel nostro Paese, ma utilizzano come aeroporto di destinazione uno scalo italiano e poi si dirigono alla propria residenza/domicilio esteri
devono presentare all’atto dell’imbarco la certificazione di aver effettuato il tampone secondo la disciplina prevista dall’Ordinanza del Ministro della salute del 14 dicembre u.s.
Per quanto riguarda i transiti marittimi o terrestri (pullman o treno), come ad esempio quelli di un cittadino che da uno Stato transita in Italia con traghetto, pullman o treno per raggiungere uno Stato terzo, valgono le stesse regole indicate per i transiti aerei, ovvero, la presentazione all’atto dell’imbarco della certificazione di aver effettuato il tampone.
Viceversa, i soggetti che fanno ingresso in Italia da uno dei Paesi confinanti attraverso mezzo privato, per imbarcarsi su un volo o una nave/traghetto in uno scalo italiano con destinazione un Paese estero e permangono in territorio italiano per meno di 36 ore sono tenuti a seguire le regole del Paese di destinazione e, pertanto, esonerati dall’effettuazione del tampone in virtù della deroga che prevede che chi transita in territorio italiano con mezzo privato per meno di 36 ore è esonerato dall’effettuazione del tampone e della quarantena laddove previsti. Tale deroga è applicabile esclusivamente se si utilizza il mezzo privato per raggiungere il porto, l’aeroporto o la stazione ferroviaria di partenza verso la destinazione finale.
Per quanto riguarda invece l’obbligo di compilazione del dPLF per i transiti si specifica che sono derogati:
- i passeggeri in transito che rimangono all'interno dell'area di transito dell'aeroporto;
- i passeggeri che transitano in territorio italiano con mezzo privato per raggiungere il porto, l’aeroporto o la stazione ferroviaria di partenza verso la destinazione finale.

Certificazioni verdi Covid-19
Per quanto riguarda la validità delle certificazioni verdi di avvenuta vaccinazione e guarigione, anche se non espressamente specificato, si rimanda alla disciplina prevista dall’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile n.52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n.87 e s.m.i. o dal Regolamento europeo in materia di Certificato Covid Digitale dell’UE (Reg. 2021/953 e Reg. 2021/954).
Si specifica, inoltre, che sui voli internazionali non sono ammesse le Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Le stesse, invece, possono essere utilizzate per i voli domestici se conformi a quanto stabilito con Circolare del Ministero della Salute prot. 35309 del 04/08/2021.
Resta ad oggi possibile presentare certificazioni cartacee dei tamponi antigenici.
Si chiarisce che le nuove regole in materia di trasporti in vigore dal prossimo 10 gennaio 2022, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 che estendono l’obbligatorietà del green pass rafforzato all’accesso ai mezzi di trasporto indicati all’art. 9-quarter, del decreto-legge n.52 del 2021, più precisamente, al comma 1 lett. a) “aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone” non si applicano ai servizi di trasporto internazionali.
Pertanto, le norme transfrontaliere per l’ingresso in Italia in vigore restano quelle previste dalla Ordinanza del Ministro della salute del 22 ottobre 2021 e dall’Ordinanza del Ministro della salute del 14 dicembre 2021, viceversa valgono quelle del Paese di destinazione per i passeggeri in uscita.
Sempre nell’ambito dell’utilizzo del green pass rafforzato sui mezzi di trasporto nazionali, in vigore dal prossimo 10 gennaio 2022, ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge 22 aprile n.52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n.87 e s.m.i., si ribadisce che le certificazioni di avvenuta vaccinazione o guarigione, emesse da uno Stato terzo e conformi a quanto stabilito alla Circolare del Ministero della salute del 23 settembre 2021 prot. 0042957 sono equipollenti alle certificazioni verdi Covid-19 di avvenuta vaccinazione o guarigione emesse dallo Stato italiano o da uno degli Stati dell’Unione Europea per le finalità previste dalla legge, come in questo caso l’accesso ai mezzi di trasporto. Le certificazioni potranno in tal caso essere presentate in formato cartaceo e si chiede agli Organi di controllo di valutarne la veridicità e l’autenticità.
Tuttavia, si rappresenta che diversi Stati terzi hanno aderito al sistema del Certificato COVID digitale dell’UE e quindi emettono dei certificati interoperabili e verificabili dall’app VerificaC19, già in uso per la verifica del green pass. Alla data del 5.01.21 i Paesi che hanno aderito sono i seguenti: Albania, Andorra, Armenia, Capo Verde, El Salvador, Isole Fær Øer, Georgia, Israele, Islanda, Libano, Liechtenstein, Repubblica di Moldavia, Monaco, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Macedonia del Nord, Norvegia, Panama, San Marino, Serbia, Singapore, Svizzera, Taiwan, Thailandia, Tunisia, Togo, Turchia, Ucraina, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Uruguay, Città del Vaticano (link per aggiornamenti: https://ec.europa.eu/info/live- work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate.it ). Qualora si verificassero dei problemi tecnici di lettura, dovrà essere consentita la verifica cartacea come già sopra indicato.
Si specifica, inoltre, che le certificazioni di avvenuta vaccinazione o guarigione rilasciate dalle Autorità sanitarie del Canada, Giappone, e Stati Uniti sono equivalenti a quelle dell'Unione europea per l'accesso ad attività e servizi sul territorio italiano e per usufruire dei mezzi di trasporto. Possono essere presentate in formato cartaceo o digitale, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla Circolare del Ministero della salute del 30 luglio 2021 prot. 34414.
In conclusione, si ribadisce che l’uso dei certificati vaccinali o di guarigione emessi all’estero per finalità transfrontaliere è normato dall’Ordinanza del Ministro della salute del 22 ottobre 2021 e dall’Ordinanza del Ministro della salute del 14 dicembre 2021 e s.m.i, e l’uso interno (ovvero all’interno del territorio italiano per le finalità previste dalla legge) dal decreto-legge n.52 del 22 aprile 2021, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n.87 e s.m.i., e dalla Circolare del Ministero della salute del 23 settembre 2021 prot. 0042957.

Obbligo di mascherine FFP2 sui mezzi pubblici
In merito all’introduzione dell’uso sui mezzi pubblici delle mascherine FFP2, ai fini di una tutela maggiore della salute pubblica, si specifica che tale obbligo è vigente anche sui voli internazionali sia che abbiano come destinazione l’Italia sia che partano dall’Italia, in virtù della Convenzione di Chicago Sull’Aviazione Civile Internazionale ancora vigente.

Cordiali Saluti
 

IL DIRETTORE GENERALE
 Giovanni Rezza