Categoria: 1997
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Tipologia: Contratto nazionale per la disciplina dell'apprendistato
Data firma: 5 febbraio 1997
Validità:*
Parti: Unionmeccanica e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, P.M.I.
Fonte: CNEL

Sommario:

  Premessa.
Art. 1- Norme generali.
Art. 2 - Durata del tirocinio.
Art. 3 - Tirocinio presso diverse aziende.
Art. 4 - Formazione teorico-pratica e insegnamento pratico.
Art. 5 - Organismi paritetici.
Art. 6 - Assunzione.
Art. 7 - Periodo di prova.
Art. 8 - Orario di lavoro.
Art. 9 - Ferie.
Art. 10 - Determinazione della retribuzione.
  Art. 11 - Gratifica natalizia o tredicesima mensilità.
Art. 12 - Trattamento di malattia e di infortunio.
Art. 13 - Attribuzione della qualifica professionale.
Art. 14 - Decorrenza.
Dichiarazione delle parti.
Unionmeccanica-Confapi: incrementi dei minimi tabellari
Tab. 1 - Incrementi contrattuali complessivi
Tab. 2 - Incrementi contrattuali all'1.1.97
Tab. 3 - Incrementi contrattuali all'1.3.98
Tab. 4 - Incrementi contrattuali all'1.10.98

Contratto nazionale per la disciplina dell'apprendistato nella piccola e media industria metalmeccanica e nella installazione di impianti

Roma, 5 febbraio 1997

Premessa.
Unionmeccanica e Fim-Fiom-Uilm si danno reciprocamente atto che la seguente disciplina dell'apprendistato dà concreta attuazione a quanto concordato nella Nota di intenti di cui al Contratto nazionale per la disciplina dell'apprendistato nell'industria metalmeccanica e nella installazione di impianti del 13 settembre 1994, e trova fondamento in quanto definito dall'Accordo sul lavoro del 24 settembre 1996, recepito nel Disegno di legge governativo (Norme in materia di promozione della occupazione), e che il presupposto necessario per l'avvio di tale nuova disciplina è costituito dalla definizione di un quadro normativo che garantisca il finanziamento di tutti gli oneri relativi all'attività di formazione.

Art. 1- Norme generali.
L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro a causa mista, finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale.
Le qualifiche conseguibili sono articolate in due livelli in funzione del loro contenuto professionale:
- il primo livello comprende le professionalità definite dalla declaratoria relativa alla 3a categoria, di cui all'art. 6, disciplina generale del CCNL 13 settembre 1994;
- il secondo livello comprende le professionalità definite dalla declaratoria relativa alla 4a categoria, 1° alinea, di cui al medesimo articolo.
La qualifica professionale oggetto dell'apprendistato e il relativo livello di professionalità devono essere espressamente indicati nella lettera di assunzione.
Considerate le norme legislative vigenti, possono essere assunti come apprendisti giovani di età non inferiore ai 15 e non superiore ai 20 anni, che non siano in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale, ovvero di scuola media superiore o di attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'art. 14, legge n. 845/78, e successive modificazioni, inerente la professionalità da acquisire.
L'apprendista non potrà essere adibito a lavorazioni retribuite a cottimo o ad incentivo, né a lavori di manovalanza o di produzioni in serie.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente contratto, valgono per gli apprendisti le norme del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Dichiarazioni a verbale.
1. La presente disciplina dell'apprendistato decorre dal 1° settembre 1997 e si applica ai contratti stipulati successivamente a tale data, ferma restando l'immediata operatività della Commissione nazionale e l'immediata attivazione delle Commissioni paritetiche territoriali di cui al seguente art. 5, per lo svolgimento dell'attività propedeutica all'avvio di tale nuova disciplina. Qualora entro il mese di giugno 1997 non dovesse essere stata definita la normativa sulla formazione professionale, di cui al Disegno di legge governativo (Norme in materia di promozione dell'occupazione), le parti si incontreranno per riesaminare la materia.
2. Qualora, successivamente alla stipula del presente contratto, dovessero essere modificati i limiti di età attualmente previsti per l'apprendistato, i 15 e 20 anni indicati al 4° comma del presente articolo saranno automaticamente adeguati ai nuovi valori.
3. Le parti si impegnano a incontrarsi entro 2 mesi dall'approvazione della legge di riforma dell'apprendistato e della legge sul riordino della formazione professionale, per armonizzare la disciplina contrattuale con le nuove norme legislative.

Art. 2 - Durata del tirocinio.
La durata del tirocinio è fissata in:
30 mesi per il primo livello di professionalità;
4 anni per il secondo livello di professionalità.

Art. 3 - Tirocinio presso diverse aziende.
I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo delle durate massime del periodo di apprendistato, di cui al precedente art. 2, purché non separati da interruzioni superiori a un anno e purché si riferiscano alle stesse attività.
A tal fine nel caso di risoluzione del rapporto prima della scadenza naturale di cui all'art. 2, il datore di lavoro è tenuto a rilasciare all'apprendista un'apposita certificazione che attesti il periodo di tirocinio compiuto, le ore e le modalità di formazione teorico-pratica effettuata e la qualifica professionale e il relativo livello di professionalità oggetto dell'apprendistato.
Tale documentazione deve essere presentata dall'apprendista all'atto della assunzione per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestati e delle ore di formazione svolte presso altre aziende indipendentemente dai relativi livelli di professionalità, purché riferiti alla stessa qualifica professionale.
La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato altri periodi di tirocinio è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo di tirocinio è stato interrotto.

Art. 4 - Formazione teorico-pratica e insegnamento pratico.
Per completare l'addestramento dell'apprendista sono previste 160 ore retribuite in ragione di anno destinate alla formazione teorico-pratica e 40 ore distribuite in ragione di anno destinate all'insegnamento pratico, computate nell'orario di lavoro.
Le ore complessive di formazione e insegnamento pratico possono essere distribuite diversamente nell'arco della durata del contratto di apprendistato.
Le imprese effettueranno la formazione teorico-pratica, in conformità ai programmi elaborati secondo quanto previsto all'art. 5, lett. b) e c), presso la sede aziendale, o nella sede prescelta in caso di costituzione di consorzi di imprese, ovvero presso strutture esterne pubbliche o private individuate dalle Commissioni paritetiche ai sensi del successivo art. 5. Nella impossibilità di effettuare la formazione in sede aziendale o attraverso l'attività consortile e in assenza di strutture idonee a garantire una formazione conforme al presente quadro formativo, la Commissione paritetica territoriale, di cui all'art. 5, elaborerà congiuntamente all'azienda piani alternativi di addestramento. La formazione teorico-pratica effettuata nella sede aziendale dovrà essere realizzata al di fuori dei locali destinati all'attività produttiva.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza i corsi di formazione teorico-pratica.
Le ore dedicate all'insegnamento pratico sono svolte in azienda con l'obiettivo di stabilire un collegamento tra la formazione teorico-pratica e l'addestramento al lavoro per affiancamento.
Al fine di seguire l'apprendista durante tale periodo di insegnamento pratico, il datore di lavoro incarica un tutor, scelto tra i dipendenti dell'impresa.
La scelta del tutor deve tener conto della sua qualificazione e del suo livello di inquadramento che sarà normalmente di un livello superiore o almeno pari rispetto a quello in cui il giovane potrà essere inquadrato al termine del contratto di apprendistato.
Il tutor può essere lo stesso imprenditore.
Di norma annualmente l'azienda farà pervenire alla Commissione paritetica un rapporto completo, che sarà consegnato anche alle rappresentanze sindacali unitarie laddove esistenti, riferito agli apprendisti assunti e alla relativa formazione effettuata.

Art. 5 - Organismi paritetici.
La Commissione nazionale per la formazione professionale di cui all'art. 1, punto H, disciplina generale del Contratto collettivo nazionale, svolgerà i seguenti compiti con riferimento all'apprendistato:
- elaborare schemi esemplificativi di programmi di formazione da allegare al presente contratto; monitorare le esperienze svolte nel territorio sulla base della documentazione pervenuta;
- divulgare nel territorio le esperienze più significative;
- assolvere ai compiti delle Commissioni paritetiche territoriali, di seguito definite, laddove queste non vengano costituite;
- predisporre il modulo di documentazione di cui al precedente art. 3 del presente contratto.
Nei territori nei quali non sia prevista la costituzione delle Commissioni territoriali per la formazione professionale di cui all'art. 1, punto H, disciplina generale del Contratto collettivo nazionale, le Associazioni territoriali di Unionmeccanica promuoveranno, d'intesa con le strutture territoriali di Fim-Fiom-Uilm, la costituzione di apposite Commissioni paritetiche.
Le suddette strutture paritetiche territoriali avranno il compito di:
a) individuare i centri di formazione professionale e le strutture formative anche aziendali presso cui si svolgono i corsi di formazione teorico-pratica, secondo i requisiti indispensabili, indicati nella successiva dichiarazione a verbale, riferiti sia alle caratteristiche organizzative che alle risorse impiegate che ai livelli qualitativi di formazione erogata, e anche in relazione alle professionalità richieste nel territorio;
b) predisporre, sulla base dei fabbisogni rilevati nel territorio, moduli formativi standard coerenti con gli schemi esemplificativi elaborati dalla Commissione Nazionale;
c) verificare che i programmi di formazione predisposti dalle aziende per qualifiche professionali per le quali la Commissione non abbia elaborato il modulo formativo siano coerenti con gli schemi esemplificativi allegati al presente contratto;
d) verificare sulla base della documentazione ricevuta che l'attività formativa si sia svolta secondo i criteri definiti dal precedente art. 4 e conformemente ai programmi di formazione di cui alle precedenti lett. b) e c);
e) trasmettere alla Commissione Nazionale per la Formazione Professionale tutta la documentazione riguardante l'applicazione del contratto di apprendistato nel territorio;
f) svolgere compiti di certificazione anche in relazione a quanto previsto dalla legge.
Le decisioni delle Commissioni territoriali e della Commissione nazionale verranno assunte con la maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti.
Gli organismi paritetici di cui al presente articolo opereranno in sintonia con gli Enti bilaterali di cui all'accordo interconfederale del 31 marzo 1995, utilizzando anche le elaborazioni da essi prodotte.
Dichiarazione a verbale.
I centri di formazione esterni all'azienda, individuati dalle Commissioni paritetiche territoriali secondo quanto previsto alla lett. a) del presente articolo, dovranno avere i seguenti requisiti:
- svolgere attività con finalità di formazione professionale da almeno tre anni. Nel caso di strutture di più recente costituzione, saranno opportunamente valutate tutte le precedenti esperienze professionali di dipendenti, collaboratori, purché adeguatamente documentate;
- possedere i requisiti previsti per le strutture formative che possono convenzionarsi con la Regione dalla legge n. 845/78, e successive modificazioni;
- svolgere un'attività formativa che sia in diretta correlazione con la specificità delle qualificazioni professionali richieste dalle imprese;
- prevedere un'articolazione dell'attività didattica in modo da assicurare lo svolgimento di più corsi nella stessa giornata;
- disporre di personale docente qualificato in relazione alle materie di insegnamento;
- disporre di una idonea e aggiornata attrezzatura tecnico-didattica in relazione alla specificità degli interventi formativi previsti.
- Le strutture formative aziendali di cui alla lett. a) debbono possedere i requisiti previsti dalla legge n. 845/78 per l'ottenimento delle convenzioni regionali.

Art. 6 - Assunzione.
Nella lettera di assunzione, oltre alle indicazioni di cui all'art. 2, disciplina generale del contratto collettivo nazionale, saranno precisate:
- la qualifica professionale oggetto dell'apprendistato e il relativo livello professionale da acquisire;
- il programma di formazione e le relative modalità di attuazione.

Art. 8 - Orario di lavoro.
L'orario di lavoro viene fissato in 40 ore settimanali.

Art. 9 - Ferie.
A norma dell'art. 14 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli apprendisti di età non superiore ai 16 anni matureranno per ogni anno di servizio un periodo feriale retribuito di 30 giorni di calendario.
Gli apprendisti di età superiore ai 16 anni compiuti matureranno un periodo di ferie pari a quelle dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte prima e terza.
All'apprendista che all'epoca delle ferie non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie spetterà per ogni mese di servizio prestato un dodicesimo dei suddetti periodi feriali. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
In caso di risoluzione del rapporto, all'apprendista spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

Art. 14 - Decorrenza.
Il presente contratto forma parte integrante del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro di cui segue le sorti.