Ministero dell’istruzione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
 

Alle istituzioni scolastiche ed educative statali
Agli Uffici Scolastici Regionali
Alle Scuole non statali paritarie di ogni ordine e grado per il tramite degli USR competenti per territorio
 

Oggetto: Scuole secondarie di I grado e II grado e del sistema di istruzione e formazione professionale - Verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di positività, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022.

Facendo seguito alla nota del Ministero dell’istruzione e del Ministero della Salute n. 11 dell’8 gennaio 2022, si forniscono indicazioni di maggior dettaglio per i casi di classi con doppia positività nell’ambito di Scuole secondarie di I grado e II grado e del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sensi di quanto previsto dalla normativa in oggetto.
Nei casi di cui sopra, per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario e per i quali la vaccinazione o la guarigione dal Covid-19 sia avvenuta da meno di 120 giorni o sia stata somministrata loro la dose di richiamo, si prevede:
• attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
• misura sanitaria: Auto-sorveglianza.
Alla luce della nuova normativa, per il caso in esame, corre l’obbligo di precisare che:
• i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato;
• l’istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli alunni.
Al fine di consentire lo svolgimento del controllo, l’istituzione scolastica che venga a conoscenza di una doppia positività nell’ambito di una classe, dovrà effettuare una tempestiva comunicazione alle famiglie della medesima classe, ricordando la possibilità per gli alunni di frequentare in presenza solo qualora risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, ovvero “con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni”.
Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il dirigente scolastico, o altro soggetto da lui delegato (personale docente o ATA), dovrà verificare i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni della classe in questione. Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata.
Si allega alla presente nota sub “A” un modello standard di atto di conferimento di delega, che le istituzioni scolastiche potranno utilizzare, eventualmente adeguandolo alle proprie esigenze organizzative.
La verifica dovrà essere effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa di conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza.
Il trattamento dovrà essere espletato dalle singole istituzioni scolastiche, nella loro qualifica di “Titolari del trattamento”, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 - GDPR e d.lgs. n. 196/2003) e, pertanto, in ottemperanza ai principi di cui all’art. 5 del GDPR, con conseguente adozione di apposite misure:
■ utilizzo dei soli dati indispensabili ai fini della dimostrazione dei requisiti per poter frequentare in presenza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022;
■ svolgimento delle sole operazioni di trattamento indispensabili rispetto alla finalità perseguita, con esclusione nella fattispecie di qualsiasi attività di raccolta, archiviazione, conservazione, divulgazione, pubblicazione;
■ limitazione degli accessi ai dati nella misura strettamente necessaria al raggiungimento della finalità;
■ trasmissione/pubblicazione di un’adeguata informativa nei confronti delle famiglie, ai sensi dell’art 13 del GDPR. Si allega sub “B” un modello di “informativa standard” che le istituzioni scolastiche dovranno completare e pubblicare sul proprio sito istituzionale;
■ utilizzo di modalità di trattamento idonee ad evitare violazioni (accidentali o illecite) quali, ad esempio, la divulgazione non autorizzata o l’accesso non autorizzato.
Per qualsiasi ulteriore necessità e/o richiesta di chiarimento è disponibile l’Help Desk Amministrativo Contabile (si accede al servizio HDAC tramite il seguente percorso: “Applicazioni SIDI → Gestione Finanziario-Contabile → Help Desk Amministrativo Contabile”).
Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
 

IL CAPO DIPARTIMENTO
JACOPO GRECO