CONFINDUSTRIA
Emergenza COVID-19: quadro dei provvedimenti di fine anno 2021 e inizio 2022
Nota di Aggiornamento
11 gennaio 2022
Sommario
1. Premessa
2. Proroga dello stato di emergenza nazionale e rinvio di alcuni termini correlati al perdurare della situazione emergenziale
3. Certificazioni verdi COVID-19
4. Obbligo vaccinale anti-SARS-CoV-2
5. Quarantena e isolamento
6. Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
7. Divieto di eventi di massa, all’aperto e al chiuso
8. ALLEGATO
1. Premessa
Nelle ultime settimane, il Governo ha dettato nuove misure per il contenimento della diffusione del COVID-19. Il riferimento è, in particolare, a:
1. il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con il quale è stato prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale e sono stati estesi, fino a tale data, alcuni termini e disposizioni legate al perdurare dello stato emergenziale (es. smart working semplificato; obbligo di green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati; disposizioni inerenti alla tutela dei lavoratori fragili e di quelli interessati dai congedi parentali). Inoltre, il DL ha ampliato il novero di attività e servizi accessibili esclusivamente ai possessori del c.d. green pass rafforzato o super green pass, e ha ripristinato in zona bianca l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
2. il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, con quale sono stati ridefiniti i presupposti e l’applicazione della quarantena ed è stato ulteriormente potenziato il sistema del c.d. green pass rafforzato o super green pass;
3. il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, con il quale è stato disposto l’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 per coloro che hanno compiuto 50 anni di età e previsto per tali soggetti l’obbligo di possesso del c.d. green pass rafforzato o super green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro. Inoltre, il DL ha esteso a tutte le imprese la possibilità - originariamente riservata solo a quelle con meno di 15 dipendenti - di sospendere, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il lavoratore sprovvisto di green pass base o di green pass rafforzato o super green pass (se ultracinquantenne) e ha ampliato il novero di attività e servizi accessibili ai possessori di green pass base.
Si evidenziano di seguito le principali misure introdotte dai citati DL.
In allegato, un prospetto riassuntivo degli aspetti di maggior interesse richiamati nella presente Circolare.
2. Proroga dello stato di emergenza nazionale e rinvio di alcuni termini correlati al perdurare della situazione emergenziale
L’art. 1 del DL n. 221/2021- in deroga al termine massimo di 24 mesi indicato dall’art. 24 del D.lgs. n. 1/2018 - ha prorogato al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale, gestito attraverso ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile e del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
In conseguenza della proroga dello stato di emergenza:
• è stata estesa al 31 marzo 2022 (art. 2 del DL n. 221/2021), la vigenza di: i) il DL n. 19/2020, che consente l’adozione di misure di contenimento, mediante DPCM, ordinanze del Ministro della salute e, nelle more dell’adozione di tali atti e con efficacia limitata fino a tale momento, mediante provvedimenti urgenti regionali; ii) il DL n. 33/2020 che, tra l’altro, contiene misure sulla quarantena, sulla classificazione delle zone in base ai livelli di rischio (c.d. Zone bianche, gialle, arancioni e rosse), sui Protocolli e sulle Linee Guida di sicurezza anti-contagio per l’esercizio delle attività economiche, e sulle sanzioni previste in caso di inosservanza delle misure di contenimento;
• sono stati prorogati fino al 31 marzo 2022, senza tuttavia finanziamenti aggiuntivi (“le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente”), i termini di alcune disposizioni correlate al perdurare della situazione emergenziale (art. 16 del DL n. 221/29021, con rinvio all’allegato A). In particolare, tra le disposizioni rinviate:
✓ l’art. 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio;
✓ l’art. 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - Disposizioni in materia di lavoro agile (c.d. smart working semplificato: comunicazione informatica semplificata ed esclusione degli accordi sindacali);
✓ l’art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - Semplificazioni in materia di organi collegiali;
• è stata prorogata al 31 marzo 2022 l’efficacia del DPCM 2 marzo 2021, facendo ovviamente salve le disposizioni legislative successive alla data del 2 marzo 2021 (art. 18 del DL n. 221/2021). La proroga riguarda, quindi, anche l’efficacia dei protocolli di sicurezza (art. 4 del DPCM). Anche il lavoro agile, quindi, prosegue con le modalità “emergenziali” definite, da ultimo, nel Protocollo del 6 aprile 2021.
2.1. Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali
L’art. 17 del DL n. 221/2021 contiene disposizioni inerenti alla tutela dei lavoratori fragili e di quelli interessati dai congedi parentali.
In particolare, per i lavoratori fragili (commi 1 e 2):
• viene prorogato fino all’adozione di un apposito DM (v. infra) e comunque non oltre il 28 febbraio 2022 l’art. 26, co. 2-bis del DL n. 18/2020, secondo il quale “i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”;
• per la prima volta, si rimette a un decreto ministeriale, da adottarsi entro il 25 gennaio 2022, l’individuazione dei c.d. lavoratori fragili, ossia i lavoratori che soffrono di “patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità”.
Si evidenzia, tuttavia, che:
• nessun chiarimento viene dato circa gli eventuali riflessi della definizione del concetto di fragilità sulla disposizione inerente alla sorveglianza sanitaria straordinaria (art. 83 del DL n. 34/2020), che riguarda i “lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”;
• nessuna proroga è disposta né con riferimento alla equiparazione della quarantena e dell’isolamento fiduciario alla malattia (art. 26, co. 1 del DL n. 18/2020), né con riferimento alla equiparazione tra certificazione di una condizione di rischio e fragilità e ricovero ospedaliero (art. 26, co. 2 del DL n. 18/2020).
Per i lavoratori interessati dai congedi parentali (comma 3) vengono prorogate fino al 31 marzo 2022 e con il limite finanziario di 29,7 mln di euro le previsioni contenute nell’art. 9 del DL n. 146/2021, che, in sintesi, riconoscevano il diritto del lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all'altro genitore, di astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS- CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
3. Certificazioni verdi COVID-19
3.1. Durata della validità delle certificazioni verdi COVID-19
L’art. 3 del DL n. 221/2021 ha modificato ulteriormente la durata delle certificazioni verdi COVID-19.
In particolare, dal 1° febbraio 2022, i certificati attestanti:
• l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (c.d. dose booster);
• la guarigione dal COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della dose di richiamo
avranno una validità di 6 mesi (e non più di 9 mesi, come disposto dal DL n. 172/2021).
3.2. Modalità di impiego delle certificazioni verdi COVID-19
L’art. 8 del DL n. 221/2021, l’art. 1 del DL n. 229/2021 e l’art. 3 del DL n. 1/2022 dettano le nuove regole per l’uso delle certificazioni COVID-19, c.d. green pass.
In particolare, le nuove norme:
• estendono fino al 31 marzo 2022 l’operatività delle norme sull’obbligo di green pass base, vale a dire la certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 (al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo), di guarigione dal COVID-19 (anche post vaccinazione: I, II e III dose) o di tampone (molecolare o antigenico), per l’accesso ai luoghi di lavoro (artt. 9- quinquies, 9-sexies e 9-septies del DL n. 52/2021) e in ambito scolastico e universitario (artt. 9-ter, 9-ter.1, 9-ter.2 del DL n. 52/2021);
• ampliano il novero delle attività e dei servizi accessibili ai possessori di green pass base;
• estendono fino al 31 marzo 2022 l’operatività, in zona bianca, delle norme sul c.d. green pass rafforzato o super green pass, vale a dire la certificazione verde COVID- 19 rilasciata a seguito di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 (al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo) o di guarigione dal COVID-19 (anche post vaccinazione: I, II e III dose) (art. 6, co. 1 del DL n. 172/2021);
• ampliano il novero delle attività e dei servizi accessibili esclusivamente dai possessori del c.d. green pass rafforzato o super green pass.
3.2.1. Obbligo di green pass base: proroghe, nuove attività e novità per i datori di lavoro privati
L’art. 8, co. 3 del DL n. 221/2021 conferma fino al 31 marzo 2022 le norme sull’obbligo di green pass base nei seguenti ambiti e settori:
• lavoro privato (art. 9-septies del DL n. 52/2021 ). Sul punto, v. Nota di aggiornamento 2 dicembre 2021; Nota di aggiornamento 22 novembre 2021; Nota di aggiornamento 15 ottobre 2021 ; Nota di aggiornamento 27 settembre 2021 );
• lavoro pubblico (art. 9-quinquies del DL n. 52/2021);
• magistrati negli uffici giudiziari (art. 9-sexies del DL n. 52/2021)
• ambito universitario (art. 9-ter del DL n. 52/2021);
• ambito scolastico, educativo e formativo (art. 9- ter.1 del DL n. 52/2021);
• accesso alla formazione superiore (art. 9-ter.2 del DL n. 52/2021).
Inoltre, il possesso della certificazione verde COVID-19 base è stato previsto anche per:
• l’accesso ai corsi di formazione privati svolti in presenza (art. 8, co. 2 del DL n. 221/2021 e art. 9-bis, co. 1, lett. i-bis) del DL n. 52/2021);
• l’accesso ai servizi alla persona, a partire dal 20 gennaio 2022;
• l’accesso ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con DPCM entro il 23 gennaio p.v. L’obbligo di green pass per l’accesso a tali servizi e attività decorre dal 1° febbraio p.v., ovvero dalla data di efficacia del citato DPCM se diversa.
Per quanto riguarda l’obbligo di green pass base per l’accesso ai luoghi di lavoro privati, l’art. 3, co. 1 del DL n. 1/2022 ha esteso a tutte le imprese la possibilità - originariamente riservata solo a quelle con meno di 15 dipendenti - di sospendere il lavoratore sprovvisto di certificazione verde COVID-19 e di stipulare contratti di sostituzione.
In particolare, ai sensi del nuovo art. 9-septies, co. 7 del DL n. 52/2021, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore sprovvisto di green pass per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il dipendente sospeso.
3.2.2. Proroga dell’obbligo di green pass rafforzato o super green pass in zona bianca
L’art. 8, co. 5 del DL n. 221/2021 ha esteso fino al 31 marzo 2022 il regime speciale indicato dall’art. 6, co. 1 del DL 172/2021¹, in origine limitato al periodo 6 dicembre 2021-15 gennaio 2022, secondo il quale nelle zone bianche le attività e i servizi che, se svolti in zona gialla, subirebbero delle limitazioni, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso del certificato verde rafforzato.
Per maggiori informazioni, v. Nota di Aggiornamento 3 dicembre 2021.
3.2.2. Estensione dell’obbligo di green pass rafforzato o super green pass
Dal 10 gennaio 2022 e fino alla fine dello stato di emergenza, l’accesso ad alcune attività e servizi viene riservato esclusivamente a:
• i soggetti in possesso di un green pass rafforzato o super green pass;
• i soggetti di età inferiore ai 12 anni e quelli esenti dalla campagna vaccinale sulla base
di idonea certificazione medica.
Si tratta, in particolare, di:
• musei, mostre e altri istituti e luoghi della cultura (art. 8, co. 1 del DL n. 221/2021);
• centri termali, salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento (art. 8, co. 1 del DL n. 221/2021);
• attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (art. 8, co. 1 del DL n. 221/2021);
• alberghi e altre strutture recettive nonché ai servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati (art. 1, co. 1, lett. a) del DL n. 229/2021)²;
• sagre e fiere, convegni e congressi (art. 1, co. 1, lett. b) del DL n. 229/2021)
• feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose (art. 1, co. 1, lett. c) del DL n. 229/2021);
• impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici (art. 1, co. 4, lett. a) del DL n. 229/2021)³;
• servizi di ristorazione all’aperto (art. 1, co. 4, lett. b) del DL n. 229/2021);
• piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all'aperto (art. 1, co. 4, lett. c) del DL n. 229/2021);
• centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto (art. 1, co. 4, lett. d) del DL n. 229/2021);
• accesso e utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto: aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, a offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di 2 Regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale (art. 1, co. 2 del DL n. 229/2021, che modifica l’art. 9-quater, co. 1 del DL n. 52/2021);
• in zona bianca, spettacoli aperti e gli eventi sportivi, con il limite di capienza non superiore al 50% all’aperto e al 35% al chiuso rispetto a quella massima autorizzata (art. 1, co. 6 del DL n. 229/2021, che modifica l’art. 5, co. 2 del DL n. 52/2021).
Infine, dal 25 dicembre scorso e fino alla cessazione dello stato di emergenza, il consumo di cibi e bevande nei servizi di ristorazione⁴ al chiuso e al banco è consentito esclusivamente ai titolari di green pass rafforzato o super green pass.
4. Obbligo vaccinale anti-SARS-CoV-2
Gli artt. 1 e 2 del DL n. 1/2022 prescrivono, rispettivamente, l’obbligo vaccinale anti-SARS- CoV-2 per:
• tutti i cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Ue residenti in Italia e per i cittadini stranieri assistiti dal servizio sanitario nazionale (artt. 34 e 35 del D.lgs. n. 286/1998) che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età (art. 4-quater del DL n. 44/2021);
• il personale delle Università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori (art. 4-ter del DL n. 44/2021).
Si segnala che rimangono fermi gli obblighi vaccinali già disposti per il personale sanitario, sociosanitario, della scuola, della difesa, della sicurezza, della polizia locale e del personale degli istituti penitenziari (artt. 4, 4-bis e 4-ter del DL n. 44/2021).
4.1. Obbligo vaccinale anti-SARS-CoV-2 per gli ultracinquantenni
L’art. 1 del DL n. 1/2021 [2022] prevede, dall’8 gennaio al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale anti-SARS-CoV-2 per tutti i cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Ue e per i cittadini stranieri assistiti dal servizio sanitario nazionale (artt. 34 e 35 del D.lgs. n. 286/1998) che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età (art. 4-quater del DL n. 44/2021)⁵.
Tale obbligo non sussiste - e la vaccinazione può essere omessa o differita - in caso di “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione”⁶.
La violazione dell’obbligo vaccinale⁷ è assistita dalla sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro (art. 4-sexies del DL n. 44/2021) e riguarda:
• i soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
• i soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano completato il ciclo vaccinale primario;
• i soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.
La sanzione è irrogata dal Ministero della salute per il tramite dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, che vi provvede incrociando i dati in suo possesso con quelli forniti periodicamente dallo stesso Ministero.
In particolare, il Ministero della salute, avvalendosi dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, comunica all’interessato l’avvio del procedimento sanzionatorio, assegnandogli il termine perentorio di 10 giorni per la comunicazione all'Azienda sanitaria locale competente per territorio dell’eventuale certificato di differimento o esenzione ovvero di “altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità”.
Entro 10 giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'Azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette all'Agenzia delle entrate-Riscossione, previo eventuale contraddittorio con l'interessato, un'attestazione relativa alla insussistenza dell'obbligo vaccinale o all'impossibilità di adempiervi.
Nel caso in cui l'Azienda sanitaria locale competente non trasmetta l’attestazione, l’Agenzia delle entrate-Riscossione notifica all’interessato un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo, opponibile davanti al Giudice di Pace.
4.2. Obbligo di green pass rafforzato o super green pass per i lavoratori ultracinquantenni
Conseguentemente alla previsione dell’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni, l’art. 1 del DL n. 1/2022 ha introdotto il nuovo art. 4-quinquies del DL n. 44/2021, che prevede per i lavoratori che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età l’obbligo di green pass rafforzato o super green pass per l’accesso nei luoghi di lavoro - pubblici e privati - nell'ambito del territorio nazionale.
In particolare, l’obbligo di essere in possesso (ed esibire) di una certificazione verde COVID- 19 rilasciata a seguito di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 (al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo)⁸ o di guarigione dal COVID-19 (anche post vaccinazione: I, II e III dose):
• decorre dal 15 febbraio 2022;
• vale per i cittadini italiani, i cittadini di Paesi Ue residenti in Italia e i cittadini stranieri assistiti dal servizio sanitario nazionale ultracinquantenni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni⁹. Conseguentemente, per i lavoratori stranieri ultracinquantenni non residenti in Italia o non assistiti dal servizio sanitario nazionale, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro - nell'ambito del territorio nazionale - continua a valere l’obbligo di green pass base ai sensi dell’art. 9-septies del DL n. 52/2021.
L’obbligo di green pass rafforzato o super green pass per i lavoratori ultracinquantenni è strutturato analogamente a quello vigente di green pass base (art. 9-septies del DL n. 52/2021), con controlli - sanzionati - a carico dei datori di lavoro e con sanzioni per i lavoratori inadempimenti.
Quanto ai controlli, essi sono effettuati sia dal datore di lavoro, che dal titolare del luogo nel quale viene resa la prestazione lavorativa (art. 4-quinquies, co. 2 e 3 del DL n. 44/2021). L’omissione dei controlli da parte dei datori di lavoro è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro irrogata dal Prefetto (art. 4-quinquies, co. 6 del DL n. 44/2021 e art. 4 del DL n. 19/2020).
Il controllo ha ad oggetto il possesso del green pass rafforzato o super green pass da parte del lavoratore ultracinquantenne e non già, come per le categorie già soggette all’obbligo vaccinale (es. i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie ex artt. 4-bis e 4-ter del DL n. 44/2021¹°), l’adempimento da parte del lavoratore interessato dell’obbligo di vaccinazione.
Con riferimento alle modalità di controllo, si ritiene che, anche per il green pass rafforzato o super green pass, continuino a restare valide le modalità di verifica definite nelle procedure aziendali adottate ai sensi dell’art. 9-septies, co. 5, del DL n. 52/2021 per il controllo del green pass base (es. verifiche massive o a campione; verifiche all’ingresso o all’interno; consegna volontaria della certificazione da parte del lavoratore per essere esonerato dai controlli continuativi/periodici previsti dalla procedura aziendale, su cui v. Nota di aggiornamento 2 dicembre 2021 e Nota di aggiornamento 22 novembre 2021; comunicazione preventiva del mancato possesso della certificazione, su cui v. Nota di aggiornamento 11 ottobre 2021). Tali procedure andranno integrate con i riferimenti specifici ai controlli dei lavoratori ultracinquantenni, sia in ordine agli strumenti (v. infra), che in ordine alla relativa organizzazione (es. controllo immediato del green pass rafforzato, in sostituzione di quello del green pass base; controllo del green pass rafforzato successivo all’ingresso in azienda del lavoratore e al controllo preliminare con gli strumenti per la verifica del green pass base).
Con riferimento agli strumenti di controllo, l’art. 4-quinquies, co. 2, del DL n. 44/2021 rinvia a quelli previsti dall’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 (adottato ai sensi dell’art. 9, co. 10, del DL n. 52/2021 e modificato dal DPCM 12 ottobre 2021 e dal DPCM 17 dicembre 2021) e, in particolare, alla App VerificaC19 e al Software Development Kit-SDK per i sistemi di verifica green pass integrati con quelli di controllo degli accessi. Al momento, non risulta possibile il controllo tramite il servizio Greenpass50+ sul Portale istituzionale dell’INPS; infatti, ai sensi dell’art. 13, co. 1-bis del DPCM 17 giugno 2021, nei casi in cui è prescritto l’obbligo di green pass rafforzato o super green pass, solo l'App VerificaC-19 e il pacchetto di sviluppo SDK permettono di selezionare una modalità di verifica limitata al possesso di tali certificazioni. Al fine di agevolare le imprese nell’esecuzione delle attività di verifica, Confindustria chiederà l’adeguamento del Portale ai controlli del green pass rafforzato o super green pass dei lavoratori.
Quanto alle conseguenze per i lavoratori ultracinquantenni sprovvisti di green pass rafforzato o super green pass, resta ferma la distinzione tra:
• la comunicazione di mancato possesso della certificazione ovvero la presentazione sul luogo di lavoro in assenza della stessa: in tal caso, il lavoratore è considerato assente ingiustificato (senza retribuzione, né altro compenso o emolumento comunque denominati), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Anche in tale circostanza, per tutte le imprese, viene prevista, fino al 15 giugno 2022, la possibilità del datore di lavoro di sospendere, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il lavoratore sprovvisto di green pass rafforzato o super green pass - ferme la conservazione del posto di lavoro e l’assenza di sanzioni disciplinari - e di stipulare contratti di sostituzione per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili (art. 4-quinquies, co. 4 del DL n. 44/2021);
• l’accesso ai luoghi di lavoro senza certificazione: in tal caso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria 600 a 1.500 euro irrogata dal Prefetto e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore (art. 4-quinquies, co. 6 del DL n. 44/2021).
Come anticipato, l’obbligo vaccinale anti-SARS-CoV-2 per gli ultracinquantenni non si applica “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione”. In tale ipotesi, il legislatore pone un obbligo particolarmente gravoso per le imprese, dal momento che prevede l’adibizione del lavoratore che presenti al datore di lavoro le certificazioni sopra richiamate sulle quali si fonda l’omissione o il differimento della vaccinazione “a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”. La diffusività della c.d. variante Omicron, da un lato, e la fragilità dei lavoratori privi di vaccinazione, dall’altro, rendono assai arduo l’assolvimento dell’obbligo di legge, se non con lo strumento del lavoro agile. Laddove ciò non sia possibile, la norma appare di dubbia legittimità, imponendo al datore un obbligo di risultato a un comportamento dal quale, in caso di contagio, possono derivare responsabilità (civili, penali e assicurative).
5. Quarantena e isolamento
L’art. 2 del DL n. 229/2021 modifica il regime della c.d. quarantena precauzionale (finora regolato dall’art. 1, co. 7 del DL n. 33/2020).
In particolare, la norma dispone che:
• la quarantena precauzionale non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose booster, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 (art. 1, co. 7-bis del DL n. 33/2020);
• questi soggetti devono indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19 ed effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto (c.d. autosorveglianza) (art. 1, co. 7-bis del DL n. 33/2020);
• la quarantena precauzionale e l'autosorveglianza cessano con l'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare (che si può eseguire anche presso centri privati a ciò abilitati e trasmissione del referto al dipartimento di prevenzione territorialmente competente) (art. 1, co. 7-ter del DL n. 33/2020).
Partendo dalle valutazioni della Cabina di regia, dalla valutazione del rischio introdotto dalla c.d. variante Omicron e dalle considerazioni che hanno portato in zona gialla alcune Regioni, il Ministero della salute ha emanato la Circolare 30 dicembre 2021, n. 60136, che, in attuazione dell’art. 1, co. 7-ter del DL n. 33/2020, introdotto dall’art. 2 del DL n. 229/2021¹¹, disciplina il meccanismo e le condizioni della quarantena e dell’isolamento.
La premessa della Circolare è costituita da una duplice osservazione:
• l’andamento dalla pandemia (e, in particolare, la diffusione della c.d. variante Omicron) porta a sollecitare ulteriormente la promozione della somministrazione della “dose di richiamo”, dal momento che l’efficacia del ciclo ordinario di vaccinazione potrebbe (progressivamente con l’allontanamento dalla somministrazione dell’ultima dose) essere ridotta dalla variante Omicron;
• in conseguenza di questa relazione, si ritiene possibile “differenziare le misure previste per la durata ed il termine della quarantena sia in base al tempo trascorso dal completamento del ciclo vaccinale primario che alla somministrazione della dose “booster”.
5.1. Quarantena
La differenziazione del nuovo regime della quarantena si fonda innanzitutto sulla distinzione tra contatto ad alto¹² e a basso¹³ rischio.
In caso di “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio), coerentemente con la premessa, la Circolare prevede per:
1. i soggetti non vaccinati, che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (es. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) ovvero che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: la quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso e l’esecuzione di un test molecolare o antigenico con risultato negativo al termine;
2. i soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass: la quarantena di 5 giorni dall’ultima esposizione al caso e l’esecuzione di un test molecolare o antigenico con risultato negativo al termine;
3. i soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti ovvero siano guariti dal COVID-19 nei 120 giorni precedenti: l’autosorveglianza di 5 giorni dall’ultima esposizione al caso, con l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso¹⁴.
Al momento non risultano adottate nuove disposizioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza dovuta a quarantena e per la gestione dei lavoratori soggetti alla misura dell’autosorveglianza.
Nelle more di nuove indicazioni al riguardo, è ragionevole far riferimento alla Circolare del Ministero della Salute 12 aprile 2021, n. 15127, cui rinvia anche la Circolare 11 agosto 2021, n. 36254, a sua volta richiamata dalla citata Circolare 30 dicembre 2021, n. 60136. In particolare, secondo la logica seguita dalla Circolare n. 15127:
• in caso di quarantena (di 10 o 5 giorni in base alla situazione vaccinale del lavoratore interessato), ai fini della riammissione in servizio, il lavoratore informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato, del referto di negatività del tampone molecolare o antigenico effettuato al termine del periodo di quarantena;
• in caso di autosorveglianza, il lavoratore informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato; il lavoratore può prendere servizio, indossando dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; se del caso, il datore di lavoro colloca il lavoratore in regime di lavoro agile.
In caso di contatto a basso rischio, la Circolare prevede:
1. se è stata sempre utilizzata correttamente la mascherina chirurgica o di tipo FFP2: applicazione delle comuni precauzioni igienico-sanitarie e nessuna quarantena;
2. se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina: la sorveglianza passiva.
5.2. Isolamento
Quanto all’isolamento¹⁵, condizione che, in particolare, si riferisce ai soggetti contagiati, la Circolare prevede l’isolamento ridotto di 7 giorni e l’esecuzione di un test molecolare o antigenico con risultato negativo al termine per i soggetti che hanno ricevuto la dose booster ovvero che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, purché siano sempre stati asintomatici oppure risultino asintomatici da almeno 3 giorni.
Ai fini del rientro a lavoro, secondo quanto indicato dalla citata Circolare n. 15127, il lavoratore, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione.
6. Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
L’art. 4 del DL n. 221/2021:
• per le zone bianche, ha ripristinato fino al 31 gennaio 2022 l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie all’aperto (co. 1);
• fino alla fine dello stato di emergenza ha introdotto l’obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 per alcuni eventi, quali gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto. In queste situazioni, è altresì vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso (co. 2);
• fino alla fine dello stato di emergenza ha introdotto l’obbligo di indossare le mascherine FFP2 per l'accesso e l'utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto: aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, a offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di 2 Regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.
7. Divieto di eventi di massa, all’aperto e al chiuso
Con l’obiettivo di limitare gli assembramenti, l’art. 6 del DL n. 221/2021 ha disposto fino al 31 gennaio 2022:
• il divieto di feste, comunque denominate, di eventi a queste assimilati e di concerti che implichino assembramenti in spazi aperti;
• la sospensione delle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
8. ALLEGATO¹⁶
________
¹ “1. Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, i cui territori si collocano in zona bianca, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 52 del 2021, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Nei servizi di cui al primo periodo sono compresi quelli di ristorazione, a eccezione di quelli prestati all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 9-bis del predetto decreto-legge n. 52 del 2021”.
² Per questo, dal 10 gennaio 2022 viene meno l’eccezione di cui all’art. 9-bis, comma 2-bis del DL n. 52/2021 e all’art. 6, co. 1 del DL n. 172/2021 (art. 1, co. 3 del DL n. 229/2021).
³ Per questo motivo, a decorrere dal 10 gennaio 2022, è abrogato l’art. 9-quater, co. 1, lett. e-bis) del DL n. 52/2021, riferita all’uso della certificazione verde COVID-19 base (art. 1, co. 5 del DL n. 229/2021).
⁴ Art. 4 del DL n. 52/2021.
⁵ L’obbligo vale anche per coloro che compiono 50 anni tra l’8 gennaio 2022 e il 15 giugno 2022.
⁶ Da ultimo, con riferimenti, v. circolare 59069 del 23 dicembre 2021 del Ministero della salute.
⁷ Anche per i casi previsti dagli artt. 4, 4-bis e 4-ter del DL n. 44/2021.
⁸ È valida anche la certificazione rilasciata successivamente alla somministrazione della prima dose di vaccino (l’art. 9, co. 3, terzo periodo del DL n. 52/2021 prevede che la certificazione vaccinale è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino), con l’avvertenza che tale certificazione ha efficacia dal 15° giorno successivo alla somministrazione e fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.
⁹ L’art. 9-quinquies, co. 1 del DL n. 44/2021 fa riferimento ai i soggetti di cui all’art. 9-septies, co. 1 e 2 del DL n. 52/2021 ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'art. 4-quater del DL n. 44/2021.
¹° Messaggio INPS n. 4529 del 18 dicembre 2021.
¹¹ Il riferimento all’art. 3 del DL n. 229/2021, contenuto nella Circolare ministeriale, è evidentemente errato, mentre quello corretto è all’art. 2.
¹² Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come: - una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19; - una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano); - una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); - una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti; - una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei; - un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei; - una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.
(Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio)”.
¹³ “Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni: - una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID- 19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti; - una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti; - tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio; - un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID- 19, provvisto di DPI raccomandati”.
¹⁴ È prevista l’esecuzione di un test molecolare o antigenico alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19.
¹⁵ V. circolare Ministero della salute, 36254/2021 e circolare Ministero della salute 60136/2021
¹⁶ Al momento non risultano adottate nuove disposizioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza dovuta a quarantena e per la gestione dei lavoratori soggetti alla misura dell’autosorveglianza. Nelle more di nuove indicazioni al riguardo, è ragionevole far riferimento alla Circolare del Ministero della Salute 12 aprile 2021, n. 15127, cui rinvia anche la Circolare 11 agosto 2021, n. 36254, a sua volta richiamata dalla citata Circolare 30 dicembre 2021, n. 60136.
fonte: confindustria.ge.it