Tipologia: CCNL
Data firma: 27 novembre 1997
Validità: 01.07.1996 - 30.06.2000
Parti: Fnam, Fnaii, Confartigianato, Assomeccanica, Aira, Anim, Cna, Casa, Fiam, Claai e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Artigianato
Fonte: CNEL

Sommario:

 

Costituzione delle parti
Sfera di applicazione
Parte I - Comune
Art. 1 - Rapporti sindacali
• Premessa

• Osservatori
• Riequilibrio del territorio e mezzogiorno
• Decentramento produttivo
• Governo del mercato del lavoro
• Nota a verbale.
Art. 2 - Formazione professionale
Art. 3 - Accordo interconfederale
• Accordo interconfederale del 21.7.88
Art. 4 - Sistema contrattuale
• Livello nazionale di categoria

• Livello decentrato di categoria
• Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati
o Livello nazionale di categoria
o Indennità di vacanza contrattuale
o Livello decentrato di categoria
o Contrattazione regionale in vigenza del presente CCNL
o Clausola di salvaguardia
Art. 5 - Occupazione femminile e pari opportunità
Art. 6 - Delega sindacale
Art. 7 - Protocollo sulle modalità di effettuazione delle ritenute della quota contrattuale ordinaria per attività svolte per la realizzazione del testo contrattuale e sua diffusione
Art. 8 - Permessi retribuiti per cariche sindacali
Art. 9 - Diritto di assemblea
Art. 10 - Lavoratori studenti
Art. 11 - Diritto allo studio
Art. 12 - Tutela dei licenziamenti individuali
Art. 13 - Ambiente di lavoro
Art. 14 - Periodo di prova
Art. 14 bis - Esclusione dalle quote di riserva
Art. 15 - Classificazione dei lavoratori
A) Mobilità professionale
B) Declaratorie, esemplificazioni dei profili e esempi
o Settore autoriparazione
o Settore installazione di impianti
o Settore meccanica di produzione
Art. 16 - Orario di lavoro - Lavori a turni - Ex festività
• Lavori a turni
• Ex festività
Art. 17 - Flessibilità dell'orario di lavoro
Art. 17 bis - Gestione dei regimi di orario
Art. 17 ter - Banca ore individuale
Art. 18 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 19 - Riposo settimanale
Art. 20 - Lavoro a tempo parziale
Art. 21 - Contratto a tempo determinato
Art. 22 - Tirocinio
Art. 23 - Ex indennità di contingenza
Art. 24 - Definizione delle voci retributive
Art. 25 - Incrementi retributivi
• Tabella A
• Tabella B
• Una tantum
Art. 26 - Trasferte
• Trattamento per il tempo di viaggio
• Malattia e infortunio
• Rimborso spese viaggio
• Permessi
Art. 27 - Reperibilità
Art. 28 - Cumulo di mansioni e passaggio di categoria
Art. 29 - Molestie sessuali
Art. 30 - Provvedimenti disciplinari
Art. 31 - Ammonizioni, multe e sospensioni
Art. 32 - Licenziamento per mancanze
Art. 33 - Reclami sulla retribuzione

 

Art. 34 - Controversie
Art. 35 - Cessione - Trasformazione - Trapasso cessazione e fallimento dell'impresa
Art. 36 - Indennità in caso di morte
Art. 37 - Previdenza complementare
Art. 38 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Art. 39 - Enti bilaterali
Art. 40 - Decorrenza e durata
Parte seconda - Ex operai

Art. 1 - Assunzioni
Art. 2 - Documenti
Art. 3 - Festività
Art. 4 - Apprendistato
Art. 5 - Sospensione del lavoro
Art. 6 - Lavoro a cottimo
Art. 7 - Ferie
Art. 8 - Gratifica natalizia
Art. 9 - Aumenti periodici d'anzianità
Art. 10 - Igiene e sicurezza del lavoro
Art. 11 - Indumenti di lavoro
Art. 12 - Trattamento in caso di malattia e infortunio
Art. 13 - Congedo matrimoniale
Art. 14 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 15 - Servizio militare
Art. 16 - Divieti
Art. 17 - Assenze
Art. 18 - Permessi
Art. 19 - Consegna e conservazione degli utensili personali
Art. 20 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 21 - Indennità d'anzianità e trattamento di fine rapporto
Parte III - Ex impiegati
Art. 1 - Assunzioni
Art. 2 - Documenti
Art. 3 - Festività
Art. 4 - Aumenti periodici d'anzianità
Art. 5 - Indennità maneggio denaro - Cauzione
Art. 6 - Ferie
Art. 7 - Tredicesima mensilità
Art. 8 - Trattamento di malattia e infortunio
Art. 9 - Congedo matrimoniale
Art. 10 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 11 - Servizio militare
Art. 12 - Doveri dell'impiegato
Art. 13 - Assenze e permessi
Art. 14 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 15 - Indennità d'anzianità e trattamento di fine rapporto
Art. 16 - Certificato di lavoro
Art. 17 - Igiene e sicurezza del lavoro
Art. 18 - Trattamento in caso di temporanea sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro
Allegati
Allegato A Apprendistato - Regolamentazione nazionale per la disciplina dell'apprendistato nelle aziende artigiane metalmeccaniche e installatrici di impianti
Art. 1 - Norme generali
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Tirocinio presso diverse imprese
Art. 4 - Durata del tirocinio e relativo inquadramento
• Inquadramento per settori e mestieri
Art. 4 bis - Apprendisti impiegati
Art. 5 - Retribuzione
• Norma transitoria

Art. 6 - Apprendisti assunti con età superiore a 24 anni e fino a 29 anni compiuti
Art. 7 - Malattia e infortuni
Art. 8 - Ferie
Art. 9 - Gratifica natalizia
Art. 10 - Insegnamento complementare
Art. 11 - Attribuzione della qualifica
Dichiarazione delle parti.
Art. 12 - Decorrenza e durata
Allegato B Ex art. 5 CCNL 14 giugno 1984


Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane dei settori metalmeccanico e installazione di impianti Roma, 27 novembre 1997

Costituzione delle parti
Addì, 27 novembre 1997 tra la Federazione nazionale artigiani metalmeccanici (Fnam) - Confartigianato [...], la Federazione nazionale artigiani installatori d'impianti (Fnaii) - Confartigianato [...] con l'assistenza della Confartigianato [...], le Associazioni nazionali Assomeccanica - Cna - Associazione italiana riparatori auto (Aira) - Associazione nazionale impiantisti manutentori (Anim) - Confederazione nazionale dell'artigianato (Cna) [...], assistiti dalla Cna [...], la Confederazione autonoma sindacati artigiani (Casa) [...] e con l'intervento della Federazione Italiana Artigiani Metalmeccanici (Fiam) [...], la Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (Claai) [...], la Fim-Cisl [...], la Fiom-Cgil [...], la Uilm - unione italiana lavoratori metalmeccanici [...] assistita dalla Segreteria della Uil - Unione Italiana del Lavoro.

Sfera di applicazione
Per impresa artigiana metalmeccanica e installatrice di impianti, si intende l'azienda avente i requisiti previsti dalla legge 8.8.85, n. 443.
Il presente contratto si applica:
1) ai laboratori o officine appartenenti tradizionalmente al settore metalmeccanico, destinati alla lavorazione e produzione dei metalli nonché costruzioni di manufatti nei quali le parti metalliche richiedono la maggiore quantità di lavoro;
alle lavorazioni artistiche eseguite sui metalli e leghe di metalli non pregiati;
ai laboratori e officine tradizionalmente considerati affini ai metalmeccanici.
A titolo indicativo ed esemplificativo rientrano fra le imprese artigiane metalmeccaniche regolate dal presente contratto i seguenti laboratori e officine:
Meccanica di precisione (esclusa la fabbricazione di monete, medaglie, oreficeria, argenteria, orologi e affini), tornerie in genere, produzioni varie di ferro, ghisa, acciaio, piombo e leghe di metalli non pregiati, di verniciatura o di saldatura, di costruzione di macchinario, di fabbricazione e riparazione di strumenti musicali in metallo;
2) alle modellerie metalliche, alle fonderie di 2a fusione e di leghe leggere, come ad esempio:
fonderie di bronzo, fonderie di 2a fusione di ghisa, di metalli non ferrosi e di leghe leggere, fabbricazione di ogni tipo di modello per fonderie, laboratori galvanici;
3) alle imprese d'installazione, riparazione e manutenzione di impianti meccanici, idraulici, termici, di condizionamento, idro-termo-sanitari anche realizzati con l'impiego di tubazioni e/o componenti e/o materiali non metallici, elettrici, telefonici, di reti/linee elettriche e/o telefoniche e/o telematiche, di sollevamento di cose e/o persone, radio-televisivi, elettrodomestici, a gas, antincendio e affini o similari;
4) ai laboratori addetti ai servizi e lavorazioni varie come ad esempio: elettrauto, officine per la riparazione e il caricamento di batterie elettriche, officine di riparazione veicoli in genere e autoveicoli, riparazioni e costruzioni di carrozzerie, servizi di manutenzione di ogni genere, gommisti;
5) alle imprese di produzione, installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature elettroniche.

Parte I - Comune
Art. 1 - Rapporti sindacali

Premessa
Premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l'autonomia dell'attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro organizzazioni e del sindacato dei lavoratori, le parti, valutata l'importanza che lo sviluppo dell'imprenditoria artigiana ha assunto nell'economia generale del settore e del Paese, concordano sul sistema di rapporti sindacali che tramite esami congiunti sulle materie di seguito elencate consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l'artigianato, finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali, attraverso la realizzazione di un progetto di qualificazione e sviluppo delle imprese artigiane, l'acquisizione di tecnologie più avanzate e il consolidamento delle strutture produttive e della loro autonomia.
Le Organizzazioni artigiane e Fim-Fiom-Uilm concordano sull'istituzione di un sistema organico di relazioni sindacali che, articolandosi su vari momenti e livelli attraverso specifiche modalità, persegua l'obiettivo di realizzare un miglioramento complessivo dei rapporti tra le rispettive organizzazioni e lo sviluppo di una più puntuale e incisiva cultura sindacale che veda nel reciproco confronto uno strumento fondamentale di sviluppo dell'artigianato.

Osservatori
Le parti convengono sulla necessità di dotarsi di una serie di strumenti di partecipazione, a livello nazionale e regionale, funzionali alla acquisizione di dati conoscitivi inerenti le dinamiche economico-produttive, i processi legislativi e amministrativi che coinvolgono il sistema delle imprese artigiane metalmeccaniche e dell'installazione di impianti.
Pertanto le parti individuano nella costituzione dell'"Osservatorio nazionale" e degli "Osservatori regionali" strumenti utili a favorire anche il funzionamento della struttura contrattuale prevista dal presente CCNL, rappresentando altresì un momento di supporto delle possibilità partecipative del settore alle scelte di politica economica e industriale.
Quando le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza, gli osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale allorché ciò sia giustificato da particolari situazioni produttive e occupazionali (aree sistema).
Compiti degli osservatori saranno l'acquisizione di informazioni e l'esame su:
- le prospettive produttive dei settori; le tendenze di fondo registrate e prevedibili per quanto riguarda l'andamento degli investimenti e delle commesse; il lavoro decentrato alle imprese artigiane divise per settore, con riferimento ai tipi di lavorazione; la consistenza dei settori; le trasformazioni e/o i nuovi insediamenti significativi che si determinassero, con dati disaggregati, e le relative scelte di politica economica;
- l'andamento globale dell'occupazione, con dati disaggregati, ove possibile, per classi d'età, sesso, qualifiche e per i diversi comparti, indicando le esigenze di manodopera divise per specifiche figure professionali per costruire occasioni di lavoro nei settori;
- il mercato del lavoro, con particolare riferimento ai CFL, al part-time, all'occupazione femminile, all'apprendistato e ai contratti a tempo determinato;
- l'esame delle problematiche inerenti le pari opportunità;
- l'andamento degli istituti contrattuali relativi alla retribuzione, alla organizzazione del lavoro e alla qualificazione professionale, ai regimi di orario;
- l'evoluzione della situazione ambientale, in relazione sia agli adempimenti di legge, sia a situazioni particolarmente critiche che si dovessero evidenziare,anche con il coinvolgimento di enti pubblici;
- esame dei finanziamenti pubblici al sistema delle imprese;
- esame dei problemi e delle prospettive del sistema di formazione professionale regionale, finalizzato a un diretto intervento delle parti in funzione delle esigenze produttive e del mercato del lavoro;
- l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi d'innovazione tecnologica;
- l'attuazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso di informazioni sopra descritto, nei confronti di enti pubblici, istituti di ricerca pubblici e privati, ecc.
Gli osservatori, sulla base dei compiti sopra stabiliti, potranno valutare la possibilità di promuovere studi o indagini su temi di comune interesse, definendo modalità e criteri di realizzazione, nonché le risorse necessarie per lo svolgimento delle stesse, con particolare riferimento a quelle pubbliche.
L'Osservatorio nazionale verrà costituito entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL e nel frattempo le parti firmatarie daranno luogo a incontri per la definizione del regolamento relativo al funzionamento.
All'atto della 1a riunione i componenti l'Osservatorio definiranno la programmazione dell'attività.

Decentramento produttivo
Le parti si impegnano al confronto e all'esame congiunto, a livello nazionale, regionale, territoriale, interessati, dove se ne rilevi la necessità, per definire iniziative coordinate atte a verificare e garantire la continuità del flusso delle commesse per le aziende di lavorazione per conto terzi e ad attuare iniziative per lo sviluppo della pluricommittenza anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali nelle aziende artigiane.
L'incontro avverrà su richiesta scritta di una delle parti. Almeno una volta all'anno si procederà alla verifica sull'effettiva applicazione delle leggi vigenti sul lavoro a domicilio e all'esame delle relative condizioni economiche e normative dei lavoratori.
Tale verifica si avvarrà, oltre che delle informazioni che le parti possono attingere dalle Commissioni provinciali previste dalla legge 18.12.73 n. 877, dei dati forniti dalle Organizzazioni artigiane stipulanti sulle imprese che utilizzano lavoro a domicilio, delle valutazioni di carattere previsionale sull'andamento del fenomeno e sui prevedibili riflessi sull'occupazione.

Art. 3 - Accordo interconfederale
Le parti convengono l'integrale recepimento della disciplina contenuta nell'Accordo interconfederale del 21.7.88 per gli istituti previsti, anche a modifica delle precedenti intese categoriali, che si intendono da esso sostituite.

Art. 4 - Sistema contrattuale
Livello nazionale di categoria

Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di trattare le materie specifiche di settore e definire i contratti collettivi dei diversi settori artigiani.
A questo scopo il livello contrattuale nazionale di categoria tratta per ognuno dei settori artigiani in particolare i seguenti argomenti:
- relazioni sindacali di settore;
- materie da rinviare o rimettere alle strutture regionali di categoria;
- sistema di classificazione;
- retribuzione;
- durata del lavoro;
- normative sulle condizioni di lavoro;
- azioni positive per le pari opportunità;
- altre materie tipiche dei CCNL;
- costituzione di eventuali fondi di categoria.

Livello decentrato di categoria
La titolarità unica contrattuale a livello decentrato di categoria spetta alle organizzazioni regionali di categoria.
Tale livello contrattuale ha il compito di applicare i CCNL alle realtà regionali di settore e di comparto e definire un livello salariale regionale che tenga conto della situazione del sistema artigiano regionale, rilevata attraverso alcuni indicatori convenuti tra le parti.
In occasione della contrattazione regionale, le parti possono convenire sull'istituzione di fondi regionali di categoria collocati all'interno degli Enti Bilaterali.
A fronte di richieste congiunte delle parti del livello regionale circa l'eventuale utilizzo, per la costituzione di detti fondi, di istituti contrattuali, occorre il consenso delle parti firmatarie il presente CCNL. In presenza di aree caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di settore, su esplicita delega delle strutture regionali, l'esercizio della titolarità contrattuale può essere affidato alle corrispondenti strutture territoriali, ferma restando la validità regionale degli accordi raggiunti.
Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale non previsti dal Contratto regionale integrativo vigente, la relativa trattativa, anche su istanza delle strutture territoriali, sarà assunta dalle strutture regionali o delegata alle strutture territoriali interessate.
Qualora i tempi di avvio dei CCRIL non siano definiti dai CCNL di riferimento, le parti convengono che le trattative per la realizzazione dei CCRIL siano comunque avviate in ogni regione entro 2 anni dalla decorrenza dei CCNL.

Art. 9 - Diritto di assemblea
Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente.
[...]

Art. 13 - Ambiente di lavoro
I lavoratori e gli artigiani hanno un comune interesse all'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e all'attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica nell'ambiente di lavoro; pertanto le parti si impegnano ad operare affinché l'azione di prevenzione dei servizi di medicina del lavoro a ciò preposti trovi attuazione anche nell'ambiente di lavoro delle imprese artigiane.
I lavoratori mediante i rappresentanti di cui all'art. 3, o a richiesta delle maestranze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Per concordare ogni intervento in materia di prevenzione e di igiene ambientale nelle imprese artigiane, le parti si incontreranno a livello provinciale e regionale.
Tali incontri, che si terranno di norma una volta all'anno su richiesta di una delle parti, tenderanno alla stesura delle mappe di rischio locali e alla determinazione dei relativi interventi dei servizi alla prevenzione.
L'attuazione degli interventi concordati è di competenza dei servizi di igiene e di sicurezza del lavoro e di prevenzione abilitati, anche mediante stipula di apposite convenzioni.
Le Confederazioni artigiane si impegnano a promuovere iniziative atte a favorire le conoscenze relative alle sostanze usate nelle lavorazioni artigiane in relazione ai loro effetti sulla salute e sugli ambienti di vita e di lavoro.

Art. 16 - Orario di lavoro - Lavori a turni - Ex festività
La durata massima settimanale dell'orario di lavoro ordinario viene fissata in 40 ore distribuite di norma in 5 giorni lavorativi sulla base di 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì. Per le imprese artigiane classificate ai punti 3 e 4 della sfera di applicazione del contratto, l'orario settimanale di 40 ore può essere distribuito in 6 giorni lavorativi.
Diverse distribuzioni dell'orario settimanale potranno essere definite a livello aziendale tra impresa e lavoratori; tra impresa e RSA, ove le stesse esistano.
L'accordo sarà reso noto alle Organizzazioni Sindacali territoriali tramite le Organizzazioni Datoriali di appartenenza entro 20 giorni dalla sua stipula.

Lavori a turni
Per le lavorazioni a turni avvicendati, viene istituita una fermata nel corso del turno di 30 minuti retribuiti per la consumazione del pasto.

Art. 17 - Flessibilità dell'orario di lavoro
Considerate le particolari caratteristiche del settore e anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario e a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 120 ore nell'anno.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, entro un periodo di 6 mesi e in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.
L'applicazione della normativa di cui sopra è subordinata a intese da definire congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
[...]
Dichiarazione di parte.
La Fnaii-Cgia ritiene che la possibilità di cui al comma 11 del presente articolo possa essere finalizzata su richiesta del lavoratore all'aggiornamento tecnico pratico dei lavoratori.

Art. 17 bis - Gestione dei regimi di orario
Le parti, a livello regionale, o su esplicito mandato a livello territoriale, potranno realizzare accordi di gestione dei regimi di orario, al fine di consentire la predisposizione di strumenti che permettano di fare fronte ai periodi di congiuntura negativa, ovvero a necessità organizzative e/o riorganizzative dell'attività produttiva e del lavoro.
Le parti potranno predisporre strumenti che consentano di realizzare una continuità del rapporto di lavoro e della retribuzione per tutti quei lavoratori occupati nelle imprese coinvolti in tali fenomeni da utilizzarsi in maniera complementare con gli strumenti bilaterali.
A tale scopo le parti nella contrattazione di 2° livello a livello regionale potranno costituire una banca ore, individuando tra gli istituti contrattuali e di legge, compreso quanto previsto dall'art. 17, quelli più idonei a determinare l'accantonamento in questione.
Inoltre stabiliranno le modalità e le caratteristiche delle casistiche di utilizzo e le modalità di liquidazione dei ratei non utilizzati in corso d'anno.

Art. 17 ter - Banca ore individuale
Al fine di favorire una maggiore flessibilità della prestazione lavorativa e al tempo stesso contenere il numero delle ore mediamente lavorate entro i limiti previsti dall'art. 16 Parte Comune del presente contratto, le parti convengono che, per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di straordinario, compresa la traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti, possa avvenire per l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione, se risultanti da atto sottoscritto tra l'impresa e il lavoratore medesimo.
Tale recupero si realizzerà entro un periodo di 12 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e della relativa maggiorazione, prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica dell'attività stessa.
Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore supplementari e straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di permesso retribuito pari al 5% delle ore accumulate come previsto dal comma precedente.
Il suddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del lavoratore interessato, compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell'impresa.
Le ore accumulate possono essere costantemente recuperate. Al raggiungimento delle 120 ore complessive, si dovrà comunque procedere a un parziale o totale ridimensionamento del monte ore accumulato secondo un programma da concordarsi tra impresa e lavoratore.
Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile il recupero con riposo compensativo entro 12 mesi delle ore così accumulate, l'importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore sulla base della paga oraria in atto a quella data.
Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate.
Le parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali e potranno definire specifiche modalità attuative e sull'andamento generale del fenomeno.

Art. 18 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui all'art. 16.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Nessun lavoratore può rifiutarsi salvo giustificato motivo di impedimento, di effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato il lavoro straordinario nei limiti di 2 ore giornaliere e 10 settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra viene fissato un limite massimo annuale di ore 230 per ciascun lavoratore. Per detto limite viene istituito un recupero nella misura del 20% quale riposo compensativo non retribuito. Il riposo compensativo deve essere effettuato nel corso di ogni singolo trimestre tenendo conto delle esigenze tecniche aziendali.
Detto recupero per le aziende d'installazione, riparazione e servizi si effettuerà nel corso di ogni anno tenendo conto delle esigenze tecniche aziendali. Comunque il recupero nei due casi sopracitati potrà essere inferiore a una giornata.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nelle festività di cui all'art. 6.
Non si considera lavoro festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana.
[...]
Nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni (lunedì-venerdì) è ammesso il lavoro straordinario, nella giornata del sabato; il lavoro straordinario effettuato nella giornata del sabato potrà avere durata superiore alle 2 ore e sarà retribuito con una maggiorazione del 25% per le prime 3 ore e nel caso che la prestazione superi le prime 3 ore le ore successive saranno retribuite con una maggiorazione del 50%.

Art. 19 - Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto a un riposo settimanale. Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo compensativo in un altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.

Art. 21 - Contratto a tempo determinato
[...]
Le parti a livello Regionale effettueranno verifiche almeno annuali sull'andamento dell'istituto contrattuale tenendo conto delle realtà territoriali.

Art. 27 - Reperibilità
In relazione ad eventi straordinari, i lavoratori che ne abbiano i necessari requisiti tecnico-professionali, operanti in aziende il cui intervento è richiesto per la riparazione e/o riattivazione di impianti il cui ripristino non può essere procrastinato all'orario di normale attività dell'impresa, senza che ciò possa arrecare grave nocumento a persone e/o strutture, potranno essere chiamati a rendersi reperibili fuori del normale orario di lavoro.
L'impegno alla reperibilità è volontario e dovrà risultare da atto scritto. Tale impegno potrà essere revocato dal lavoratore con un preavviso di almeno 30 giorni.
In relazione a tale impegno, il lavoratore deve essere reperibile, anche fuori dalla propria abitazione, purché in grado di raggiungere il luogo di intervento secondo le modalità definite con l'azienda e di norma entro 30 minuti dalla chiamata.
Il lavoratore, pertanto, dovrà preventivamente comunicare l'esatto suo recapito in modo da essere immediatamente rintracciabile a mezzo comunicazione telefonica.
Di norma gli orari di reperibilità sono di 16 ore nei giorni feriali e di 24 ore nei giorni festivi.
In proposito, si conviene:
a) che i lavoratori reperibili, di norma, siano dotati di mezzo attrezzato al fine di rendere tempestivo l'intervento;
b) che, per quanto possibile, siano ricercate e attuate sul territorio su cui operano i lavoratori reperibili soluzioni tecnologiche e organizzative adeguate al fine di rendere lo svolgimento del servizio più agevole, senza diminuire i livelli di affidabilità;
c) che ai lavoratori addetti a tale servizio sia assicurato settimanalmente un riposo dalla reperibilità di almeno 24 ore consecutive, ricorrendo ad opportune turnazioni;
d) che l'impegno di reperibilità sia limitato a un massimo di 7 giorni e comunque, per non più di un sabato e domenica nell'arco dello stesso mese.
[...]

Art. 29 - Molestie sessuali
Le parti convengono che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono un'offesa alla dignità della persona e insieme una forma di discriminazione e di ricatto sul lavoro.
Per molestia sessuale s'intende ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale che offenda la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro, inclusi atteggiamenti molesti di tipo visivo o verbale.
I datori di lavoro adotteranno tutte le misure utili ad evitare comportamenti importuni, offensivi o insistenti, derivanti da molestie o ricatti sessuali, e a garantire un contesto lavorativo caratterizzato dal pieno rispetto della dignità di donne e uomini.
Spetta ai comitati paritetici territoriali - nella loro funzione di promozione di pari opportunità - il compito di organizzare iniziative di sensibilizzazione su tale fenomeno nelle aziende del settore, di gestire i singoli casi e individuare comportamenti e percorsi idonei.

Art. 31 - Ammonizioni, multe e sospensioni
Le ammonizioni, le multe e le sospensioni saranno inflitte al lavoratore che:
- abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
[...]
- ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
- arrechi danni per disattenzione al materiale di officina o al materiale di lavorazione o occulti scarti di lavorazione;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell'impresa bevande alcoliche senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro e alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza del lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o recidività, verrà inflitta la sospensione.

Art. 32 - Licenziamento per mancanze
L'azienda potrà procedere al licenziamento senza preavviso dell'operaio con la motivazione obbligatoria del provvedimento per iscritto, nei seguenti casi:
- insubordinazione non lieve verso i superiori;
[...]
- rissa all'interno dell'impresa, furto, frodi e danneggiamenti volontari o con colpa di materiali dell'impresa o di materiali di lavorazione;
[...]
- lavorazione e costruzione nell'interno dell'impresa, senza autorizzazione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi;
[...]
- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 31, quando siano stati comminati 2 provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo.
[...]

Art. 34 - Controversie
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate, qualora nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione alle competenti Associazioni sindacali territoriali degli artigiani e dei lavoratori.
In caso di mancato accordo per diversa interpretazione del contratto, prima di adire l'Autorità giudiziaria, la vertenza sarà demandata all'esame delle parti stipulanti il presente contratto.

Art. 38 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
[...]
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere a finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive, ovvero a Fondi per la formazione professionale da Enti pubblici nazionali o regionali o dalla CEE, sia compreso l'impegno da parte dell'impresa all'applicazione delle norme del CCNL e di legge in materia di lavoro.
[...]

Art. 39 - Enti bilaterali
Le parti stipulanti il presente CCNL, sulla base dell'accordo interconfederale 3.8.92 - 3.12.92 si impegnano ad incontrarsi a livello nazionale per esaminare le possibilità e le opportunità di costituire appositi fondi di categoria da collocare all'interno degli Enti bilaterali.
Inoltre, con la contrattazione di 2° livello, possono essere istituiti specifici fondi di categoria all'interno degli Enti Bilaterali regionali previsti dal suddetto accordo interconfederale.
Tali fondi possono essere realizzati per fornire ai lavoratori e alle imprese prestazioni decise a quel livello negoziale sulla base di quanto previsto dall'art. 4, parte prima.

Parte seconda - Ex operai
Art. 1 - Assunzioni

[...]
L'ammissione e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge e da eventuali accordi di categoria.
[...]
Prima dell'assunzione l'operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'impresa.
[...]

Art. 4 - Apprendistato
Per la disciplina del l'apprendistato si fa rinvio all'accordo che viene allegato al presente contratto (allegato A).

Art. 6 - Lavoro a cottimo
Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche.
[...]

Art. 7 - Ferie
[...]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione e in via eccezionale il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie per le giornate di ferie oltre le 3 settimane, è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con un'indennità pari alla relativa retribuzione.
[...]

Art. 10 - Igiene e sicurezza del lavoro
Per l'igiene e la sicurezza del lavoro valgono le norme di legge.

Art. 11 - Indumenti di lavoro
Al lavoratore che in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto all'azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso l'impresa.

Art. 14 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. [...]

Art. 19 - Consegna e conservazione degli utensili personali
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente il lavoratore deve farne richiesta al proprio datore di lavoro. Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna [...]
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere tutto quanto è a lui affidato.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza autorizzazione. Qualsiasi variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all'impresa di rivalersi per i danni di tempo e di materiali subiti.
[...]

Parte III - Ex impiegati
Art. 6 - Ferie

[...]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie.
Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell'azienda e in via del tutto eccezionale, l'impiegato non sia ammesso al godimento delle ferie per giornate di ferie oltre le 15, è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con un'indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
[...]

Art. 10 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[...]

Art. 12 - Doveri dell'impiegato
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'applicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[...]
4) avere cura dei locali, del mobilio, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 17 - Igiene e sicurezza del lavoro
Le imprese manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità e in modo da salvaguardare l'incolumità dei lavoratori curando l'igiene, l'areazione, l'illuminazione, la pulizia, il riscaldamento dei locali stessi, e ciò nei termini di legge; così come, nei casi previsti dalla legge saranno messi a disposizione degli impiegati i mezzi protettivi e saranno osservate le norme circa la consumazione del pasto fuori degli ambienti che presentano le previste condizioni di nocività. Le norme richiamate dal presente articolo si intendono completate con le altre disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.

Allegati
Allegato A
Apprendistato
Regolamentazione nazionale per la disciplina dell'apprendistato nelle aziende artigiane metalmeccaniche e installatrici di impianti

Art. 1 - Norme generali
La disciplina dell'apprendistato nell'artigianato metalmeccanico e degli installatori di impianti è regolata dalle norme di legge, dall'accordo interconfederale del 21.12.83 e dalle disposizioni della presente regolamentazione. Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dalla suddetta particolare regolamentazione, valgono per gli apprendisti le norme del CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese metalmeccaniche e installatrici di impianti artigiane.

Art. 5 - Retribuzione
Norma transitoria

Agli apprendisti in forza alla data del 6.12.88 si applica il trattamento economico e normativo previsto nel CCNL del 14.6.84. [...]

Art. 10 - Insegnamento complementare
Per l'adempimento da parte dell'apprendista dell'obbligo di frequenza - ai sensi dell'art. 17 del regolamento approvato con DPR 30.12.56 n. 1668 - dei corsi di istruzione complementare verranno concesse 4 ore settimanali retribuite per tutta la durata dei corsi stessi. Tali ore non fanno parte dell'orario di lavoro di cui all'art. 16 (parte I comune) fermo restando il limite legale delle 44 ore settimanali complessive.
Fermo restando quanto previsto dalla legge 4.7.97 n. 196, dai decreti attuativi e dalle relative circolari interpretative le parti si incontreranno entro 2 mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto per attuare quanto ivi previsto e armonizzare quanto concordato in materia di apprendistato a livello interconfederale.
In tale occasione le parti verificheranno i percorsi formativi relativi ai lavoratori in possesso di diploma di laurea.

Dichiarazione delle parti.
In considerazione della particolare legislazione vigente nelle province di Trento e Bolzano, si concorda di demandare alle rispettive organizzazioni locali la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.

Allegato B
Ex art. 5 CCNL 14 giugno 1984

(valido ai soli effetti di quanto previsto dall'art. 3, punto 7, comma 2 del presente CCNL).

Art. 5 - Delegato di impresa
Considerata la particolare struttura delle imprese artigiane del settore, nelle imprese con almeno 8 dipendenti compresi gli apprendisti viene eletto un delegato d'impresa per garantire il migliore collegamento tra datore di lavoro e dipendenti dell'impresa.
Il delegato d'impresa viene eletto da e tra tutti i dipendenti dell'impresa artigiana in un'assemblea che potrà tenersi nei locali dell'azienda stessa previo accordo con il datore di lavoro, per la cui attuazione verrà riconosciuto un permesso retribuito di 1 ora annua da usufruirsi collettivamente in un'unica soluzione.
Sul monte stipendi complessivo verrà accantonata una quantità pari a 2 ore lavorative per dipendente (con un minimo di 16 ore annue) per la quale si decide l'utilizzazione diretta delle somme accantonate da parte del delegato d'impresa per una migliore tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti dell'azienda stessa e per un migliore collegamento con il datore di lavoro, ovvero l'utilizzazione a fini mutualistici attraverso gli Enti bilaterali.
In attuazione di quanto sopra e tenuto conto che l'applicazione dei 2 sistemi comporterà la parità degli oneri comunque a carico delle imprese e a beneficio dei lavoratori in relazione alle opzioni esercitate, ove sia eletto il delegato l'accantonamento di cui al comma 3 sarà utilizzato:
- per quanto riguarda le organizzazioni che optano per l'utilizzazione a fini mutualistici, le imprese ad esse aderenti verseranno tramite gli Enti bilaterali o in loro assenza tramite le organizzazioni territoriali delle parti stipulanti;
- per quanto riguarda le organizzazioni che optano per l'utilizzazione diretta, le imprese ad esse aderenti verseranno direttamente al delegato sotto forma di monte ore a sua disposizione per lo svolgimento delle sue funzioni.
 

Opzioni
[...]

Nota a verbale.
La suddetta normativa si applica nelle sole imprese artigiane aventi da 8 a 15 dipendenti compresi gli apprendisti.
Il presente articolo è completo ed esaustivo in sé e pertanto non recepisce né direttamente né in via analogica quanto pattuito sul medesimo argomento in altri accordi interconfederali ad eccezione di quanto previsto dall'accordo interconfederale 21.12.83.
Sono fatti salvi gli accordi esistenti a livello territoriale.