Tipologia: CCNL
Data firma: 27 novembre 1997
Validità: 01.07.1996 - 30.06.2000
Parti: Fnam, Fnaii,
Confartigianato, Assomeccanica, Aira, Anim, Cna, Casa, Fiam, Claai e Fim-Cisl,
Fiom-Cgil, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici,
Artigianato
Fonte: CNEL
Sommario:
Costituzione delle parti |
Art. 34 - Controversie |
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori
dipendenti dalle imprese artigiane dei settori metalmeccanico e installazione di
impianti Roma, 27 novembre 1997
Costituzione delle parti
Addì, 27 novembre 1997 tra la Federazione nazionale artigiani metalmeccanici (Fnam)
- Confartigianato [...], la Federazione nazionale artigiani installatori
d'impianti (Fnaii) - Confartigianato [...] con l'assistenza della
Confartigianato [...], le Associazioni nazionali Assomeccanica - Cna -
Associazione italiana riparatori auto (Aira) - Associazione nazionale
impiantisti manutentori (Anim) - Confederazione nazionale dell'artigianato (Cna)
[...], assistiti dalla Cna [...], la Confederazione autonoma sindacati artigiani
(Casa) [...] e con l'intervento della Federazione Italiana Artigiani
Metalmeccanici (Fiam) [...], la Confederazione delle libere associazioni
artigiane italiane (Claai) [...], la Fim-Cisl [...], la Fiom-Cgil [...], la Uilm
- unione italiana lavoratori metalmeccanici [...] assistita dalla Segreteria
della Uil - Unione Italiana del Lavoro.
Sfera di applicazione
Per impresa artigiana metalmeccanica e installatrice di impianti, si intende
l'azienda avente i requisiti previsti dalla legge 8.8.85, n. 443.
Il presente contratto si applica:
1) ai laboratori o officine appartenenti tradizionalmente al settore
metalmeccanico, destinati alla lavorazione e produzione dei metalli nonché
costruzioni di manufatti nei quali le parti metalliche richiedono la maggiore
quantità di lavoro;
alle lavorazioni artistiche eseguite sui metalli e leghe di metalli non
pregiati;
ai laboratori e officine tradizionalmente considerati affini ai metalmeccanici.
A titolo indicativo ed esemplificativo rientrano fra le imprese artigiane
metalmeccaniche regolate dal presente contratto i seguenti laboratori e
officine:
Meccanica di precisione (esclusa la fabbricazione di monete, medaglie,
oreficeria, argenteria, orologi e affini), tornerie in genere, produzioni varie
di ferro, ghisa, acciaio, piombo e leghe di metalli non pregiati, di
verniciatura o di saldatura, di costruzione di macchinario, di fabbricazione e
riparazione di strumenti musicali in metallo;
2) alle modellerie metalliche, alle fonderie di 2a fusione e di leghe leggere,
come ad esempio:
fonderie di bronzo, fonderie di 2a fusione di ghisa, di metalli non ferrosi e di
leghe leggere, fabbricazione di ogni tipo di modello per fonderie, laboratori
galvanici;
3) alle imprese d'installazione, riparazione e manutenzione di impianti
meccanici, idraulici, termici, di condizionamento, idro-termo-sanitari anche
realizzati con l'impiego di tubazioni e/o componenti e/o materiali non
metallici, elettrici, telefonici, di reti/linee elettriche e/o telefoniche e/o
telematiche, di sollevamento di cose e/o persone, radio-televisivi,
elettrodomestici, a gas, antincendio e affini o similari;
4) ai laboratori addetti ai servizi e lavorazioni varie come ad esempio:
elettrauto, officine per la riparazione e il caricamento di batterie elettriche,
officine di riparazione veicoli in genere e autoveicoli, riparazioni e
costruzioni di carrozzerie, servizi di manutenzione di ogni genere, gommisti;
5) alle imprese di produzione, installazione, manutenzione e riparazione di
apparecchiature elettroniche.
Parte I - Comune
Art. 1 - Rapporti sindacali
Premessa
Premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l'autonomia
dell'attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte
responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro
organizzazioni e del sindacato dei lavoratori, le parti, valutata l'importanza
che lo sviluppo dell'imprenditoria artigiana ha assunto nell'economia generale
del settore e del Paese, concordano sul sistema di rapporti sindacali che
tramite esami congiunti sulle materie di seguito elencate consentano una più
approfondita conoscenza delle problematiche che investono l'artigianato,
finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli
occupazionali, attraverso la realizzazione di un progetto di qualificazione e
sviluppo delle imprese artigiane, l'acquisizione di tecnologie più avanzate e il
consolidamento delle strutture produttive e della loro autonomia.
Le Organizzazioni artigiane e Fim-Fiom-Uilm concordano sull'istituzione di un
sistema organico di relazioni sindacali che, articolandosi su vari momenti e
livelli attraverso specifiche modalità, persegua l'obiettivo di realizzare un
miglioramento complessivo dei rapporti tra le rispettive organizzazioni e lo
sviluppo di una più puntuale e incisiva cultura sindacale che veda nel reciproco
confronto uno strumento fondamentale di sviluppo dell'artigianato.
Osservatori
Le parti convengono sulla necessità di dotarsi di una serie di strumenti di
partecipazione, a livello nazionale e regionale, funzionali alla acquisizione di
dati conoscitivi inerenti le dinamiche economico-produttive, i processi
legislativi e amministrativi che coinvolgono il sistema delle imprese artigiane
metalmeccaniche e dell'installazione di impianti.
Pertanto le parti individuano nella costituzione dell'"Osservatorio nazionale" e
degli "Osservatori regionali" strumenti utili a favorire anche il funzionamento
della struttura contrattuale prevista dal presente CCNL, rappresentando altresì
un momento di supporto delle possibilità partecipative del settore alle scelte
di politica economica e industriale.
Quando le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza, gli osservatori
possono essere costituiti anche a livello territoriale allorché ciò sia
giustificato da particolari situazioni produttive e occupazionali (aree
sistema).
Compiti degli osservatori saranno l'acquisizione di informazioni e l'esame su:
- le prospettive produttive dei settori; le tendenze di fondo registrate e
prevedibili per quanto riguarda l'andamento degli investimenti e delle commesse;
il lavoro decentrato alle imprese artigiane divise per settore, con riferimento
ai tipi di lavorazione; la consistenza dei settori; le trasformazioni e/o i
nuovi insediamenti significativi che si determinassero, con dati disaggregati, e
le relative scelte di politica economica;
- l'andamento globale dell'occupazione, con dati disaggregati, ove possibile,
per classi d'età, sesso, qualifiche e per i diversi comparti, indicando le
esigenze di manodopera divise per specifiche figure professionali per costruire
occasioni di lavoro nei settori;
- il mercato del lavoro, con particolare riferimento ai CFL, al part-time,
all'occupazione femminile, all'apprendistato e ai contratti a tempo determinato;
- l'esame delle problematiche inerenti le pari opportunità;
- l'andamento degli istituti contrattuali relativi alla retribuzione, alla
organizzazione del lavoro e alla qualificazione professionale, ai regimi di
orario;
- l'evoluzione della situazione ambientale, in relazione sia agli adempimenti di
legge, sia a situazioni particolarmente critiche che si dovessero
evidenziare,anche con il coinvolgimento di enti pubblici;
- esame dei finanziamenti pubblici al sistema delle imprese;
- esame dei problemi e delle prospettive del sistema di formazione professionale
regionale, finalizzato a un diretto intervento delle parti in funzione delle
esigenze produttive e del mercato del lavoro;
- l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi d'innovazione
tecnologica;
- l'attuazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso di
informazioni sopra descritto, nei confronti di enti pubblici, istituti di
ricerca pubblici e privati, ecc.
Gli osservatori, sulla base dei compiti sopra stabiliti, potranno valutare la
possibilità di promuovere studi o indagini su temi di comune interesse,
definendo modalità e criteri di realizzazione, nonché le risorse necessarie per
lo svolgimento delle stesse, con particolare riferimento a quelle pubbliche.
L'Osservatorio nazionale verrà costituito entro 6 mesi dalla stipula del
presente CCNL e nel frattempo le parti firmatarie daranno luogo a incontri per
la definizione del regolamento relativo al funzionamento.
All'atto della 1a riunione i componenti l'Osservatorio definiranno la
programmazione dell'attività.
Decentramento produttivo
Le parti si impegnano al confronto e all'esame congiunto, a livello nazionale,
regionale, territoriale, interessati, dove se ne rilevi la necessità, per
definire iniziative coordinate atte a verificare e garantire la continuità del
flusso delle commesse per le aziende di lavorazione per conto terzi e ad attuare
iniziative per lo sviluppo della pluricommittenza anche al fine di salvaguardare
i livelli occupazionali nelle aziende artigiane.
L'incontro avverrà su richiesta scritta di una delle parti. Almeno una volta
all'anno si procederà alla verifica sull'effettiva applicazione delle leggi
vigenti sul lavoro a domicilio e all'esame delle relative condizioni economiche
e normative dei lavoratori.
Tale verifica si avvarrà, oltre che delle informazioni che le parti possono
attingere dalle Commissioni provinciali previste dalla legge 18.12.73 n. 877,
dei dati forniti dalle Organizzazioni artigiane stipulanti sulle imprese che
utilizzano lavoro a domicilio, delle valutazioni di carattere previsionale
sull'andamento del fenomeno e sui prevedibili riflessi sull'occupazione.
Art. 3 - Accordo interconfederale
Le parti convengono l'integrale recepimento della disciplina contenuta
nell'Accordo interconfederale del 21.7.88 per gli istituti previsti, anche a
modifica delle precedenti intese categoriali, che si intendono da esso
sostituite.
Art. 4 - Sistema contrattuale
Livello nazionale di categoria
Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di trattare le
materie specifiche di settore e definire i contratti collettivi dei diversi
settori artigiani.
A questo scopo il livello contrattuale nazionale di categoria tratta per ognuno
dei settori artigiani in particolare i seguenti argomenti:
- relazioni sindacali di settore;
- materie da rinviare o rimettere alle strutture regionali di categoria;
- sistema di classificazione;
- retribuzione;
- durata del lavoro;
- normative sulle condizioni di lavoro;
- azioni positive per le pari opportunità;
- altre materie tipiche dei CCNL;
- costituzione di eventuali fondi di categoria.
Livello decentrato di categoria
La titolarità unica contrattuale a livello decentrato di categoria spetta alle
organizzazioni regionali di categoria.
Tale livello contrattuale ha il compito di applicare i CCNL alle realtà
regionali di settore e di comparto e definire un livello salariale regionale che
tenga conto della situazione del sistema artigiano regionale, rilevata
attraverso alcuni indicatori convenuti tra le parti.
In occasione della contrattazione regionale, le parti possono convenire
sull'istituzione di fondi regionali di categoria collocati all'interno degli
Enti Bilaterali.
A fronte di richieste congiunte delle parti del livello regionale circa
l'eventuale utilizzo, per la costituzione di detti fondi, di istituti
contrattuali, occorre il consenso delle parti firmatarie il presente CCNL. In
presenza di aree caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di settore,
su esplicita delega delle strutture regionali, l'esercizio della titolarità
contrattuale può essere affidato alle corrispondenti strutture territoriali,
ferma restando la validità regionale degli accordi raggiunti.
Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale
non previsti dal Contratto regionale integrativo vigente, la relativa
trattativa, anche su istanza delle strutture territoriali, sarà assunta dalle
strutture regionali o delegata alle strutture territoriali interessate.
Qualora i tempi di avvio dei CCRIL non siano definiti dai CCNL di riferimento,
le parti convengono che le trattative per la realizzazione dei CCRIL siano
comunque avviate in ogni regione entro 2 anni dalla decorrenza dei CCNL.
Art. 9 - Diritto di assemblea
Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea 10 ore annue di permessi
retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente.
[...]
Art. 13 - Ambiente di lavoro
I lavoratori e gli artigiani hanno un comune interesse all'applicazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e
all'attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica
nell'ambiente di lavoro; pertanto le parti si impegnano ad operare affinché
l'azione di prevenzione dei servizi di medicina del lavoro a ciò preposti trovi
attuazione anche nell'ambiente di lavoro delle imprese artigiane.
I lavoratori mediante i rappresentanti di cui all'art. 3, o a richiesta delle
maestranze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e promuovere la
ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la
loro salute e la loro integrità fisica.
Per concordare ogni intervento in materia di prevenzione e di igiene ambientale
nelle imprese artigiane, le parti si incontreranno a livello provinciale e
regionale.
Tali incontri, che si terranno di norma una volta all'anno su richiesta di una
delle parti, tenderanno alla stesura delle mappe di rischio locali e alla
determinazione dei relativi interventi dei servizi alla prevenzione.
L'attuazione degli interventi concordati è di competenza dei servizi di igiene e
di sicurezza del lavoro e di prevenzione abilitati, anche mediante stipula di
apposite convenzioni.
Le Confederazioni artigiane si impegnano a promuovere iniziative atte a favorire
le conoscenze relative alle sostanze usate nelle lavorazioni artigiane in
relazione ai loro effetti sulla salute e sugli ambienti di vita e di lavoro.
Art. 16
- Orario di lavoro - Lavori a turni - Ex festività
La durata massima settimanale dell'orario di lavoro ordinario viene fissata in
40 ore distribuite di norma in 5 giorni lavorativi sulla base di 8 ore
giornaliere dal lunedì al venerdì. Per le imprese artigiane classificate ai
punti 3 e 4 della sfera di applicazione del contratto, l'orario settimanale di
40 ore può essere distribuito in 6 giorni lavorativi.
Diverse distribuzioni dell'orario settimanale potranno essere definite a livello
aziendale tra impresa e lavoratori; tra impresa e RSA, ove le stesse esistano.
L'accordo sarà reso noto alle Organizzazioni Sindacali territoriali tramite le
Organizzazioni Datoriali di appartenenza entro 20 giorni dalla sua stipula.
Lavori a turni
Per le lavorazioni a turni avvicendati, viene istituita una fermata nel corso
del turno di 30 minuti retribuiti per la consumazione del pasto.
Art. 17 - Flessibilità
dell'orario di lavoro
Considerate le particolari caratteristiche del settore e anche allo scopo di
contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario e a sospensioni del lavoro
connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario
contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa
dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di
orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino
al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 120 ore nell'anno.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, entro un
periodo di 6 mesi e in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità
di riposi compensativi.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario
contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di
corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la
maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.
L'applicazione della normativa di cui sopra è subordinata a intese da definire
congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati
salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
[...]
Dichiarazione di parte.
La Fnaii-Cgia ritiene che la possibilità di cui al comma 11 del presente
articolo possa essere finalizzata su richiesta del lavoratore all'aggiornamento
tecnico pratico dei lavoratori.
Art. 17 bis - Gestione
dei regimi di orario
Le parti, a livello regionale, o su esplicito mandato a livello territoriale,
potranno realizzare accordi di gestione dei regimi di orario, al fine di
consentire la predisposizione di strumenti che permettano di fare fronte ai
periodi di congiuntura negativa, ovvero a necessità organizzative e/o
riorganizzative dell'attività produttiva e del lavoro.
Le parti potranno predisporre strumenti che consentano di realizzare una
continuità del rapporto di lavoro e della retribuzione per tutti quei lavoratori
occupati nelle imprese coinvolti in tali fenomeni da utilizzarsi in maniera
complementare con gli strumenti bilaterali.
A tale scopo le parti nella contrattazione di 2° livello a livello regionale
potranno costituire una banca ore, individuando tra gli istituti contrattuali e
di legge, compreso quanto previsto dall'art. 17, quelli più idonei a determinare
l'accantonamento in questione.
Inoltre stabiliranno le modalità e le caratteristiche delle casistiche di
utilizzo e le modalità di liquidazione dei ratei non utilizzati in corso d'anno.
Art. 17 ter - Banca ore
individuale
Al fine di favorire una maggiore flessibilità della prestazione lavorativa e al
tempo stesso contenere il numero delle ore mediamente lavorate entro i limiti
previsti dall'art. 16 Parte Comune del presente contratto, le parti convengono
che, per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di
straordinario, compresa la traduzione in termini di quantità oraria delle
maggiorazioni spettanti, possa avvenire per l'intero ammontare delle ore
straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della
corrispondente maggiorazione, se risultanti da atto sottoscritto tra l'impresa e
il lavoratore medesimo.
Tale recupero si realizzerà entro un periodo di 12 mesi dall'inizio
dell'accumulo delle ore e della relativa maggiorazione, prioritariamente nei
periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica dell'attività stessa.
Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore supplementari e
straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di
permesso retribuito pari al 5% delle ore accumulate come previsto dal comma
precedente.
Il suddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del lavoratore
interessato, compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell'impresa.
Le ore accumulate possono essere costantemente recuperate. Al raggiungimento
delle 120 ore complessive, si dovrà comunque procedere a un parziale o totale
ridimensionamento del monte ore accumulato secondo un programma da concordarsi
tra impresa e lavoratore.
Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile il
recupero con riposo compensativo entro 12 mesi delle ore così accumulate,
l'importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore sulla base della paga
oraria in atto a quella data.
Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e
straordinarie accumulate.
Le parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali e potranno
definire specifiche modalità attuative e sull'andamento generale del fenomeno.
Art. 18 - Lavoro
straordinario, notturno e festivo
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui
all'art. 16.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Nessun lavoratore può
rifiutarsi salvo giustificato motivo di impedimento, di effettuare il lavoro
straordinario, notturno e festivo.
È considerato il lavoro straordinario nei limiti di 2 ore giornaliere e 10
settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra viene fissato un limite massimo annuale di
ore 230 per ciascun lavoratore. Per detto limite viene istituito un recupero
nella misura del 20% quale riposo compensativo non retribuito. Il riposo
compensativo deve essere effettuato nel corso di ogni singolo trimestre tenendo
conto delle esigenze tecniche aziendali.
Detto recupero per le aziende d'installazione, riparazione e servizi si
effettuerà nel corso di ogni anno tenendo conto delle esigenze tecniche
aziendali. Comunque il recupero nei due casi sopracitati potrà essere inferiore
a una giornata.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del
mattino.
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di
riposo compensativo o nelle festività di cui all'art. 6.
Non si considera lavoro festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli
operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana.
[...]
Nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni
(lunedì-venerdì) è ammesso il lavoro straordinario, nella giornata del sabato;
il lavoro straordinario effettuato nella giornata del sabato potrà avere durata
superiore alle 2 ore e sarà retribuito con una maggiorazione del 25% per le
prime 3 ore e nel caso che la prestazione superi le prime 3 ore le ore
successive saranno retribuite con una maggiorazione del 50%.
Art. 19 - Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto a un riposo settimanale. Il riposo settimanale coincide
con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge lavorino la domenica, godranno
il prescritto riposo compensativo in un altro giorno della settimana, che deve
essere prefissato.
Art. 21 - Contratto a tempo
determinato
[...]
Le parti a livello Regionale effettueranno verifiche almeno annuali
sull'andamento dell'istituto contrattuale tenendo conto delle realtà
territoriali.
Art. 27 - Reperibilità
In relazione ad eventi straordinari, i lavoratori che ne abbiano i necessari
requisiti tecnico-professionali, operanti in aziende il cui intervento è
richiesto per la riparazione e/o riattivazione di impianti il cui ripristino non
può essere procrastinato all'orario di normale attività dell'impresa, senza che
ciò possa arrecare grave nocumento a persone e/o strutture, potranno essere
chiamati a rendersi reperibili fuori del normale orario di lavoro.
L'impegno alla reperibilità è volontario e dovrà risultare da atto scritto. Tale
impegno potrà essere revocato dal lavoratore con un preavviso di almeno 30
giorni.
In relazione a tale impegno, il lavoratore deve essere reperibile, anche fuori
dalla propria abitazione, purché in grado di raggiungere il luogo di intervento
secondo le modalità definite con l'azienda e di norma entro 30 minuti dalla
chiamata.
Il lavoratore, pertanto, dovrà preventivamente comunicare l'esatto suo recapito
in modo da essere immediatamente rintracciabile a mezzo comunicazione
telefonica.
Di norma gli orari di reperibilità sono di 16 ore nei giorni feriali e di 24 ore
nei giorni festivi.
In proposito, si conviene:
a) che i lavoratori reperibili, di norma, siano dotati di mezzo attrezzato al
fine di rendere tempestivo l'intervento;
b) che, per quanto possibile, siano ricercate e attuate sul territorio su cui
operano i lavoratori reperibili soluzioni tecnologiche e organizzative adeguate
al fine di rendere lo svolgimento del servizio più agevole, senza diminuire i
livelli di affidabilità;
c) che ai lavoratori addetti a tale servizio sia assicurato settimanalmente un
riposo dalla reperibilità di almeno 24 ore consecutive, ricorrendo ad opportune
turnazioni;
d) che l'impegno di reperibilità sia limitato a un massimo di 7 giorni e
comunque, per non più di un sabato e domenica nell'arco dello stesso mese.
[...]
Art. 29 - Molestie sessuali
Le parti convengono che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono un'offesa
alla dignità della persona e insieme una forma di discriminazione e di ricatto
sul lavoro.
Per molestia sessuale s'intende ogni comportamento indesiderato a connotazione
sessuale che offenda la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro,
inclusi atteggiamenti molesti di tipo visivo o verbale.
I datori di lavoro adotteranno tutte le misure utili ad evitare comportamenti
importuni, offensivi o insistenti, derivanti da molestie o ricatti sessuali, e a
garantire un contesto lavorativo caratterizzato dal pieno rispetto della dignità
di donne e uomini.
Spetta ai comitati paritetici territoriali - nella loro funzione di promozione
di pari opportunità - il compito di organizzare iniziative di sensibilizzazione
su tale fenomeno nelle aziende del settore, di gestire i singoli casi e
individuare comportamenti e percorsi idonei.
Art. 31 - Ammonizioni,
multe e sospensioni
Le ammonizioni, le multe e le sospensioni saranno inflitte al lavoratore che:
- abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
[...]
- ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con
negligenza;
- arrechi danni per disattenzione al materiale di officina o al materiale di
lavorazione o occulti scarti di lavorazione;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell'impresa bevande alcoliche senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto
di lavoro e alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina,
alla morale, all'igiene e alla sicurezza del lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o recidività, verrà inflitta la sospensione.
Art. 32 - Licenziamento per
mancanze
L'azienda potrà procedere al licenziamento senza preavviso dell'operaio con la
motivazione obbligatoria del provvedimento per iscritto, nei seguenti casi:
- insubordinazione non lieve verso i superiori;
[...]
- rissa all'interno dell'impresa, furto, frodi e danneggiamenti volontari o con
colpa di materiali dell'impresa o di materiali di lavorazione;
[...]
- lavorazione e costruzione nell'interno dell'impresa, senza autorizzazione, di
oggetti per proprio uso o per conto di terzi;
[...]
- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 31, quando siano
stati comminati 2 provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo.
[...]
Art. 34 - Controversie
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate,
qualora nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa
dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione alle
competenti Associazioni sindacali territoriali degli artigiani e dei lavoratori.
In caso di mancato accordo per diversa interpretazione del contratto, prima di
adire l'Autorità giudiziaria, la vertenza sarà demandata all'esame delle parti
stipulanti il presente contratto.
Art. 38 -
Inscindibilità delle disposizioni del contratto
[...]
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere a finanziamenti agevolati
e/o agevolazioni fiscali e contributive, ovvero a Fondi per la formazione
professionale da Enti pubblici nazionali o regionali o dalla CEE, sia compreso
l'impegno da parte dell'impresa all'applicazione delle norme del CCNL e di legge
in materia di lavoro.
[...]
Art. 39 - Enti bilaterali
Le parti stipulanti il presente CCNL, sulla base dell'accordo interconfederale
3.8.92 - 3.12.92 si impegnano ad incontrarsi a livello nazionale per esaminare
le possibilità e le opportunità di costituire appositi fondi di categoria da
collocare all'interno degli Enti bilaterali.
Inoltre, con la contrattazione di 2° livello, possono essere istituiti specifici
fondi di categoria all'interno degli Enti Bilaterali regionali previsti dal
suddetto accordo interconfederale.
Tali fondi possono essere realizzati per fornire ai lavoratori e alle imprese
prestazioni decise a quel livello negoziale sulla base di quanto previsto
dall'art. 4, parte prima.
Parte seconda - Ex operai
Art. 1 - Assunzioni
[...]
L'ammissione e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle
disposizioni di legge e da eventuali accordi di categoria.
[...]
Prima dell'assunzione l'operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte
del medico di fiducia dell'impresa.
[...]
Art. 4 - Apprendistato
Per la disciplina del l'apprendistato si fa rinvio all'accordo che viene
allegato al presente contratto (allegato
A).
Art. 6 - Lavoro a cottimo
Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a
cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche.
[...]
Art. 7 - Ferie
[...]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle
ferie. Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della
lavorazione e in via eccezionale il lavoratore non sia ammesso al godimento
delle ferie per le giornate di ferie oltre le 3 settimane, è peraltro ammessa la
sostituzione del godimento delle ferie con un'indennità pari alla relativa
retribuzione.
[...]
Art. 10 - Igiene e
sicurezza del lavoro
Per l'igiene e la sicurezza del lavoro valgono le norme di legge.
Art. 11 - Indumenti di lavoro
Al lavoratore che in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia
necessariamente esposto all'azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve
essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione
presso l'impresa.
Art. 14 -
Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. [...]
Art. 19
- Consegna e conservazione degli utensili personali
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente il lavoratore deve
farne richiesta al proprio datore di lavoro. Il lavoratore è responsabile degli
utensili che riceve in regolare consegna [...]
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli
attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere tutto quanto è a
lui affidato.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in
questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza
autorizzazione. Qualsiasi variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto
all'impresa di rivalersi per i danni di tempo e di materiali subiti.
[...]
Parte III - Ex impiegati
Art. 6 - Ferie
[...]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle
ferie.
Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell'azienda e in
via del tutto eccezionale, l'impiegato non sia ammesso al godimento delle ferie
per giornate di ferie oltre le 15, è peraltro ammessa la sostituzione del
godimento delle ferie con un'indennità sostitutiva corrispondente alla
retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
[...]
Art. 10 -
Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[...]
Art. 12 - Doveri dell'impiegato
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti
all'applicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni
assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le
disposizioni impartite dai superiori;
[...]
4) avere cura dei locali, del mobilio, oggetti, macchinari e strumenti a lui
affidati.
Art. 17 - Igiene e
sicurezza del lavoro
Le imprese manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità e in modo
da salvaguardare l'incolumità dei lavoratori curando l'igiene, l'areazione,
l'illuminazione, la pulizia, il riscaldamento dei locali stessi, e ciò nei
termini di legge; così come, nei casi previsti dalla legge saranno messi a
disposizione degli impiegati i mezzi protettivi e saranno osservate le norme
circa la consumazione del pasto fuori degli ambienti che presentano le previste
condizioni di nocività. Le norme richiamate dal presente articolo si intendono
completate con le altre disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.
Allegati
Allegato A
Apprendistato
Regolamentazione nazionale per la disciplina dell'apprendistato nelle aziende
artigiane metalmeccaniche e installatrici di impianti
Art. 1 - Norme generali
La disciplina dell'apprendistato nell'artigianato metalmeccanico e degli
installatori di impianti è regolata dalle norme di legge, dall'accordo
interconfederale del 21.12.83 e dalle disposizioni della presente
regolamentazione. Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e
dalla suddetta particolare regolamentazione, valgono per gli apprendisti le
norme del CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese metalmeccaniche e
installatrici di impianti artigiane.
Art. 5 - Retribuzione
Norma transitoria
Agli apprendisti in forza alla data del 6.12.88 si applica il trattamento
economico e normativo previsto nel CCNL del 14.6.84. [...]
Art. 10 - Insegnamento
complementare
Per l'adempimento da parte dell'apprendista dell'obbligo di frequenza - ai sensi
dell'art. 17 del regolamento approvato con DPR 30.12.56 n. 1668 - dei corsi di
istruzione complementare verranno concesse 4 ore settimanali retribuite per
tutta la durata dei corsi stessi. Tali ore non fanno parte dell'orario di lavoro
di cui all'art. 16 (parte I comune) fermo restando il limite legale delle 44 ore
settimanali complessive.
Fermo restando quanto previsto dalla legge 4.7.97 n. 196, dai decreti attuativi
e dalle relative circolari interpretative le parti si incontreranno entro 2 mesi
dalla data di sottoscrizione del presente contratto per attuare quanto ivi
previsto e armonizzare quanto concordato in materia di apprendistato a livello
interconfederale.
In tale occasione le parti verificheranno i percorsi formativi relativi ai
lavoratori in possesso di diploma di laurea.
Dichiarazione delle parti.
In considerazione della particolare legislazione vigente nelle province di
Trento e Bolzano, si concorda di demandare alle rispettive organizzazioni locali
la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.
Allegato B
Ex art. 5 CCNL 14 giugno 1984
(valido ai soli effetti di quanto previsto dall'art. 3, punto 7, comma 2
del presente CCNL).
Art. 5 - Delegato di impresa
Considerata la particolare struttura delle imprese artigiane del settore, nelle
imprese con almeno 8 dipendenti compresi gli apprendisti viene eletto un
delegato d'impresa per garantire il migliore collegamento tra datore di lavoro e
dipendenti dell'impresa.
Il delegato d'impresa viene eletto da e tra tutti i dipendenti dell'impresa
artigiana in un'assemblea che potrà tenersi nei locali dell'azienda stessa
previo accordo con il datore di lavoro, per la cui attuazione verrà riconosciuto
un permesso retribuito di 1 ora annua da usufruirsi collettivamente in un'unica
soluzione.
Sul monte stipendi complessivo verrà accantonata una quantità pari a 2 ore
lavorative per dipendente (con un minimo di 16 ore annue) per la quale si decide
l'utilizzazione diretta delle somme accantonate da parte del delegato d'impresa
per una migliore tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti dell'azienda
stessa e per un migliore collegamento con il datore di lavoro, ovvero
l'utilizzazione a fini mutualistici attraverso gli Enti bilaterali.
In attuazione di quanto sopra e tenuto conto che l'applicazione dei 2 sistemi
comporterà la parità degli oneri comunque a carico delle imprese e a beneficio
dei lavoratori in relazione alle opzioni esercitate, ove sia eletto il delegato
l'accantonamento di cui al comma 3 sarà utilizzato:
- per quanto riguarda le organizzazioni che optano per l'utilizzazione a fini
mutualistici, le imprese ad esse aderenti verseranno tramite gli Enti bilaterali
o in loro assenza tramite le organizzazioni territoriali delle parti stipulanti;
- per quanto riguarda le organizzazioni che optano per l'utilizzazione diretta,
le imprese ad esse aderenti verseranno direttamente al delegato sotto forma di
monte ore a sua disposizione per lo svolgimento delle sue funzioni.
Opzioni
[...]
Nota a verbale.
La suddetta normativa si applica nelle sole imprese artigiane aventi da 8 a 15
dipendenti compresi gli apprendisti.
Il presente articolo è completo ed esaustivo in sé e pertanto non recepisce né
direttamente né in via analogica quanto pattuito sul medesimo argomento in altri
accordi interconfederali ad eccezione di quanto previsto dall'accordo
interconfederale 21.12.83.
Sono fatti salvi gli accordi esistenti a livello territoriale.