PROTOCOLLO D’INTESA PER LA DIFFUSIONE NELLE SCUOLE DELLA CULTURA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E NEGLI AMBIENTI DI VITA


tra


Inail Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Direzione territoriale della Spezia con sede in La Spezia, Corso Nazionale 326 nella persona del Direttore territoriale reggente e
Ufficio Scolastico Regionale, Ambito territoriale della Spezia (d’ora innanzi abbreviato in “Ufficio scolastico”) con sede in La Spezia, Viale Italia, 87 nella persona del Dirigente Reggente
di seguito dette anche “parti”


PREMESSO CHE

- il vigente quadro normativo prevede la cooperazione tra le Istituzione pubbliche per promuovere e diffondere anche nel sistema scolastico la cultura della prevenzione, della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro mediante il coinvolgimento di tutti i soggetti che vi operano;
- l’Inail persegue la realizzazione di iniziative rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, finalizzate a sensibilizzare i giovani ai temi della sicurezza e della legalità, all’adozione di comportamenti sicuri ed alla corretta percezione dei rischi, attraverso gli strumenti e i canali di comunicazione a loro più vicini;
- le Istituzioni scolastiche perseguono la finalità di promuovere l’educazione e l’istruzione operando per la promozione culturale, sociale e civile del territorio, altresì completando e migliorando l’iter formativo degli allievi;
- l’Ufficio scolastico persegue la finalità di fornire supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione dell’offerta formativa e per l’integrazione con gli altri attori locali;
- nel perseguimento delle loro finalità l’Ufficio scolastico e le istituzioni scolastiche hanno interesse a collaborare reciprocamente con tutte le parti coinvolte a livello territoriale, anche attraverso studi e ricerche per l’accrescimento della qualità dei servizi ed in tal senso hanno la facoltà di promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità didattico-educative;
- che sussiste dunque una convergenza di interessi tra le parti a porre in essere azioni concrete per la diffusione della cultura della salute e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, attraverso forme di informazione, formazione e comunicazione innovative, efficaci e coerenti.


CONSIDERATO CHE

- le parti, nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali, hanno manifestato la volontà di avviare una collaborazione strutturata e permanente in merito allo sviluppo di iniziative informative e formative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- sono obiettivi comuni delle parti lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e la realizzazione di attività congiunte volte alla riduzione degli eventi infortunistici e delle malattie professionali;
- le sinergie tra le parti costituiscono una modalità funzionale per fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.


CONVENGONO

 

Articolo 1 Premessa
La premessa costituisce parte integrante del presente Protocollo d’intesa.


Articolo 2 Finalità
Le parti intendono sviluppare la più ampia collaborazione, in attuazione degli obiettivi generali sopra indicati, per lo sviluppo delle attività congiunte, con particolare riferimento agli ambiti di cui al successivo articolo 3.


Articolo 3 Ambiti di collaborazione
Con il presente Protocollo d’intesa sono definiti gli ambiti e le modalità di realizzazione delle attività finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e alla diffusione della cultura della sicurezza che le parti intendono realizzare congiuntamente, quali, in particolare, quelle di seguito elencate:
- organizzazione congiunta di eventi, seminari a carattere divulgativo, finalizzati a promuovere la cultura della salute e sicurezza sul lavoro;
- attività di informazione rivolta in particolare ai giovani allo scopo di veicolare risultati e prodotti delle sinergie che saranno espresse nell’ambito del presente Protocollo di intesa;
- iniziative informative nel campo della prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- promozione di progetti ed iniziative, a livello territoriale, finalizzati allo sviluppo di una rete di diffusione e condivisione delle conoscenze tecnico-scientifiche collegate al sistema di prevenzione infortuni;
- supporto alle iniziative di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro promosse dalle scuole secondarie di secondo grado per la realizzazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO);
- ogni altra iniziativa, anche in collaborazione con parti terze che sia coerente con le finalità di cui alle premesse del presente protocollo.
La realizzazione delle iniziative di cui ai punti sopra indicati potrà avvenire individuando la modalità ritenuta più adeguata rispetto sia alle finalità di ciascuna iniziativa sia alle condizioni di fattibilità che caratterizzano di volta in volta il contesto.
Nella realizzazione delle attività programmate, le parti convengono circa l’opportunità del coinvolgimento, laddove necessario, dei competenti soggetti istituzionali, che insieme ad Inail fanno parte del sistema di promozione della salute e sicurezza, sia per le fasi di progettazione che per quelle relative alla validazione dei prodotti realizzati.


Articolo 4 Comitato di coordinamento
Le parti costituiscono un Comitato di coordinamento, composto da sei referenti, di cui tre individuati dall’Inail e tre individuati dall’Ufficio scolastico provinciale. Al Comitato di coordinamento vengono affidati i compiti di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, di cui all’articolo 3 del presente Protocollo.


Articolo 5 Obblighi delle parti
Per la realizzazione degli obiettivi previsti all’articolo 3, le parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze e a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali nonché le eventuali risorse economiche destinate alle finalità d’interesse, individuate in logica di paritaria partecipazione. Tali ambiti di collaborazione saranno regolati attraverso la stipula di specifici Accordi attuativi con le singole istituzioni scolastiche volta per volta coinvolte, secondo quanto indicato al successivo articolo 6, salvo il caso in cui le attività da realizzare comportino esclusivamente apporti di natura professionale delle parti, che troveranno apposita evidenza nell’ambito di specifici report, a cura del Comitato di coordinamento. I risultati delle iniziative realizzate nell’ambito del Protocollo d’intesa saranno considerati anche in ottica di replicabilità delle iniziative sviluppate e di ricaduta in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nella filiera di interesse.


Articolo 6 Accordi attuativi
Ciascun Accordo attuativo di cui all’articolo 5 dovrà indicare:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- i profili professionali/amministrativi dei componenti del relativo Comitato di gestione che si interfaccerà e condividerà i risultati raggiunti con il Comitato di coordinamento;
- gli oneri diretti ed indiretti in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell’Accordo attuativo, tendenzialmente in regime di pariteticità, nonché i tempi e le modalità di
rendicontazione;
- gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione ed alla diffusione dei prodotti stessi;
- la durata dell’Accordo attuativo, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d’intesa. Il Protocollo d’intesa non è, di per sé, a carattere oneroso; tuttavia, nel caso in cui per la realizzazione a livello centrale e territoriale delle iniziative programmate sia indispensabile un impegno di risorse, tale da richiedere l’adozione di specifici Accordi attuativi, fatto salvo il caso specificato all’art.5 (oneri figurativi), potranno essere ammessi investimenti diretti e indiretti in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali, per ciascuna delle parti, secondo importi e modalità di spesa come dedotte nei singoli Accordi attuativi.


Articolo 7 Durata
Il presente Protocollo d’intesa entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione ed ha durata triennale.


Articolo 8 Trattamento dei dati
Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d’intesa nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente Protocollo d’intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come novellato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n.101.


Articolo 9 Proprietà intellettuale
Con il presente Protocollo d’intesa - pur riconoscendo la proprietà intellettuale delle opere e dei prodotti che sono stati elaborati da ciascuna delle parti, precedentemente alla sottoscrizione della presente collaborazione - le parti concordano, sin d’ora, che nulla è dovuto laddove tali opere dovessero costituire la base degli studi, delle soluzioni e dei prodotti realizzati nell’ambito di questo Protocollo d’intesa e degli Accordi attuativi di cui agli artt. 5 e 6. Le parti, in considerazione della valenza scientifica dei prodotti elaborati nell’ambito della collaborazione di cui al presente Protocollo d’intesa e dell’interesse pubblico che i prodotti stessi rivestono, acquisiscono ogni diritto,
riconosciuto dalla normativa vigente, inerente alle nuove opere realizzate e sviluppate nell’ambito del protocollo, e dei successivi Accordi attuativi, coordinandone la realizzazione e mettendo in campo, attraverso le proprie professionalità, le peculiari competenze specialistiche. La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, dalle parti, per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell’elaborazione.


Articolo 10 Copertura assicurativa
Le parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Protocollo d’intesa.


Art. 11 Sicurezza sul lavoro
In relazione a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., le parti concordano che, quando il personale di una delle due parti si reca presso la sede dell'altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al suddetto d.lgs. n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al sopra citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro. I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente Protocollo.


Articolo 12 Recesso unilaterale
Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d’intesa previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata o con lettera A.R.


Articolo 13 Tutela della riservatezza
Le parti si impegnano, reciprocamente, a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Protocollo (“Informazioni Confidenziali”), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto. La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell’apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L’assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell’informazione come “riservata”, se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante. Resta inteso tra le parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata “confidenziale” secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l’informazione: i. diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l’ha ricevuta
nell’ambito del presente atto; ii. viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti; iii. viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione. Le parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle informazioni confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite. La Parte che riceve le informazioni confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie informazioni confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.


Articolo 14 Controversie
Le parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione del presente Protocollo d’intesa. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo il foro competente è quello della Spezia.


Articolo 15 Registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, in base all’articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche e integrazioni a cura e spese della Parte richiedente. Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.
 

La Spezia, li (data delle firme elettroniche come apposte).


fonte: inail.it