Tipologia: Accordo
Data firma: 10 febbraio 1997
Parti: Aiaf e Fulta (Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil)
Settori: Tessili, Fotoincisori, Artigianato
Fonte: CNEL
Sommario:
In data 10 febbraio 1997 in Como, l'Associazione italiana
Artigiani Fotoincisori (Aiaf) e le Organizzazioni sindacali Fulta, Filta Cisl,
Filtea Cgil, Uilta Uil, hanno preso atto dei contenuti del D.Lgs. 626/94.
Le parti considerata la titolarità contrattuale dell'Aiaf e della Fulta, in
attuazione del sopra richiamato D.Lgs. 626/94, concordano quanto segue.
Premessa
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto
delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere delle aziende e
dei lavoratori, così come previsto dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626.
I datori di lavoro, i lavoratori, il medico competente, il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza collaborano, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità
per ridurre progressivamente i rischi e migliorare le condizioni ambientali di
igiene e sicurezza.
1) - Rappresentanti per la
sicurezza
In applicazione dell'art. 18 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 i
rappresentanti per la sicurezza sono eletti, di norma, con esclusivo riferimento
alle singole unità produttive, in ragione di:
a) unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti: 1 rappresentante per la
sicurezza;
b) unità produttive che occupano da 16 a 200 dipendenti: 1 rappresentate per la
sicurezza.
Nelle unità produttive di cui alla lettera b), i rappresentanti per la sicurezza
sono individuati tra i soggetti eletti nella rappresentanza sindacale aziendale,
ove esistente.
2) - Elezione del rappresentante aziendale per la sicurezza per le aziende fino
a 15 dipendenti
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, viene eletto dai lavoratori
al loro interno nel corso di un'assemblea esclusivamente dedicata a tale
funzione elettiva indetta dalle organizzazioni sindacali stipulanti il presente
accordo.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto.
Risulterà eletto il lavoratore che ha raggiunto il maggior numero di voti
espressi e l'incarico avrà la durata di tre anni.
Prima delle elezioni i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio
elettorale il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere
il verbale delle elezioni.
Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro. Ricevuto il verbale
di elezione, il datore di lavoro comunica all'Organismo Paritetico nazionale con
sede a Como, il nominativo eletto.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti a libro matricola e possono
essere eletti tutti i lavoratori non in prova, con contratto a tempo
indeterminato, che prestano la propria attività nell'azienda o unità produttiva.
Norma transitoria
Nelle aziende ove già esiste la RLS l'assemblea sarà effettuata per acquisire il
parere dei lavoratori sull'elezione avvenuta.
3) - Elezione del rappresentante aziendale per la sicurezza per le aziende con
oltre 15 dipendenti
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto dai lavoratori
nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali. In assenza di tali
rappresentanze è eletto dai lavoratori al loro interno.
La votazione avviene nel corso di un'assemblea esclusivamente dedicata a tale
funzione elettiva indetta dalle organizzazioni sindacali stipulanti il presente
accordo.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto.
Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti
espressi e l'incarico avrà la durata di tre anni.
Prima delle elezioni i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio
elettorale il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere
il verbale delle elezioni.
Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro. Ricevuto il verbale
di elezione, il datore di lavoro comunica all'Organismo Paritetico Nazionale con
sede a Como, il nominativo eletto.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti a libro matricola e possono
essere eletti tutti i lavoratori non in prova, con contratto a tempo
indeterminato, che prestano la propria attività nell'azienda o unità produttiva.
Nota a verbale
I rappresentanti per la sicurezza vengono eletti in occasione della elezione
della rappresentanza sindacale aziendale.
All'atto della costituzione della RSA i candidati a rappresentanti per la
sicurezza vengono indicati specificatamente tra i candidati proposti per
l'elezione della RSA.
Nei casi in cui si è già costituita la RSA, per la designazione dei
rappresentanti per la sicurezza si applica la procedura che segue.
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo i rappresentanti per
la sicurezza sono designati dai componenti della RSA al loro interno.
Tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei
lavoratori.
In caso di dimissione della RSA il rappresentante per la sicurezza esercita le
proprie funzione fino a nuova elezione comunque non oltre 60 giorni. In tale
ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso previste per la sua
funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della funzione medesima. In
caso di dimissioni o revoca del RLS si procede come sopra.
I rappresentanti per la sicurezza restano in carico per la durata prevista per i
componenti della RSA e comunque per un massimo di tre anni.
4) - Permessi retribuiti per l'espletamento dell'attività di rappresentante per
la sicurezza
Nelle unità produttive di cui alla lettera a) al rappresentante per la sicurezza
spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 19
settembre 1994, n. 626, permessi retribuiti pari a 12 ore annue per anno solare
limitatamente alle unità che occupano fino a 5 dipendenti, nonché pari a 30 ore
annue nelle rimanenti.
Nelle unità produttive di cui alla lettere b), per l'espletamento dei compiti
previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, il rappresentante
per la sicurezza utilizza permessi retribuiti pari a 40 ore annue.
In tutte le unità produttive, per l'espletamento degli adempimenti previsti dai
punti b), c), d), g), i), ed l) dell'art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n.
626, non vengono utilizzate le ore sopra specificate.
5) -
Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni dei rappresentante per la sicurezza, la cui
disciplina legale è contenuta nell'art. 19 del D.Lgs. n. 626/94, le parti
concordano sulle seguenti indicazioni.
A) - Accesso ai luoghi di
lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle
esigenze produttive con le limitazione previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro
le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile di servizio
di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricati.
B) - Modalità di consultazione
Il datore di lavoro consulta, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 626/94, il
rappresentate per la sicurezza su tutti gli elementi per i quali la disciplina
legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il tempo
necessario, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche
oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della
consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal
rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione apponendo
la propria firma sul verbale delle stessa.
C) - Informazioni e
documentazione aziendale
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la
documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) dei comma uno dell'art. 19
del citato D.Lgs. 626/94.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei
rischi di cui all'art. 4 comma 2 custodito presso l'azienda o lo stabilimento ai
sensi dell'art. 4 comma 3 della medesima disposizione di legge, nonché il
registro infortuni.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le
informazioni e la documentazione richiesta secondo quanto previsto dalla legge.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un
uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto
industriale.
6) - Riunioni periodiche
In applicazione dell'art. 11 del Decreto Legislativo 626/94 le riunioni
periodiche previste dal comma 1, sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi
di preavviso e con un ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione
periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di
significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
7) -
Formazione del rappresentante aziendale per la sicurezza
In merito alla formazione del rappresentante alle sicurezza, le parti concordano
di istituire un corso della durata di 32 ore, da tenersi in orario di lavoro e
con pagamento a carico delle aziende.
Il corso sarà tenuto dall'Aiaf e dalla Fulta tramite le loro strutture di
formazione società di servizi che definiranno congiuntamente materie e docenti,
sedi e modalità.
Il corso potrà interessare anche i responsabili aziendali per la sicurezza.
Tematiche da affrontare nei
corsi:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in
materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali e specifiche sui rischi relativi all'attività e sulle
misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione dei rischi;
- metodologie minime di comunicazione.
8) - Organismo paritetico
Allo scopo di:
- promuovere l'informazione e la formazione dei soggetti interessati in materia
di sicurezza e prevenzione;
- raccogliere gli elenchi degli RLS eletti e dei responsabili alla prevenzione e
dei medici competenti nominati;
- dare indicazioni e risolvere eventuali controversie sulle modalità applicative
delle norme di legge regolamentate dal presente accordo;
- monitorare le esperienze di prevenzione e sicurezza;
è costituito l'organismo paritetico nazionale per la sicurezze e la salute sul
lavoro.
L'Organismo è formato da tre membri effettivi per ciascuna delle parti
firmatarie della presente intesa.
L'organismo si intenderà regolarmente riunito in presenza di ciascuna delle
parti firmatarie della presente intesa.
Le delibere vengono assunte all'unanimità delle componenti.
I compiti di segreteria vengono assunti dall'Associazione Italiana Artigiana
Fotoincisori dove ha sede l'Organismo Paritetico
Integrazione al verbale di accordo del 10 febbraio 1997
In data 12 marzo 1998, l'Associazione Italiana Artigiani Fotoincisori e la Fulta
di Como hanno preso atto dei contenuti dell'accordo interconfederale Cgia, Cna,
Casa-Clai - Cgil, Cisl, Uil sottoscritto in data 12 dicembre 1997, in attuazione
dei contenuti dell'art. 18 del D.Lgs. n. 626/94 in materia di rappresentanza dei
lavoratori per la sicurezza per le imprese artigiane.
Le parti, in attuazione di quanto in esso contemplato riguardo alla
rappresentanza dei lavoratori nelle aziende artigiane con meno di quindici
addetti, ed in applicazione dell'art. 18 del D.Lgs. n. 626/94, hanno concordato
quanto segue:
in alternativa all'elezione dei rappresentante interno dei lavoratori per la
sicurezza, le aziende artigiane con meno di 15 addetti, potranno optare per la
scelta del rappresentate territoriale. In questo caso le stesse saranno tenute
ad inviare, entro e non oltre il 20 Marzo 1998, la comunicazione della loro
decisione all'Organismo Paritetico Nazionale con sede a Como, Viale Rosselli, n.
12, che provvederà ad inoltrare le suddette comunicazioni all'Organismo
Paritetico Territoriale Artigiano.
Sempre sulla base di quanto disposto dall'accordo interconfederale sopra citato,
le aziende che opteranno per il rappresentante territoriale saranno tenute al
versamento di una quota per il sostegno ai rappresentanti dei lavoratori di
bacino, da calcolarsi annualmente entro la data del 20 Marzo, sulla base dei
dipendenti in forza al 31 dicembre dell'anno precedente.
Tale quota, che per l'anno 1998 è stata stabilita nella misura di lire 10.000
per ogni dipendente in forza al 31 dicembre 1997, dovrà essere versata entro il
20 Marzo 1998.
Le parti concordano che l'osservanza delle disposizioni di cui al presente
verbale di accordo da parte delle aziende artigiane con meno di quindici
addetti, che non optassero per la rappresentanza interna dei lavoratori, assolve
le stesse da tutti gli obblighi relativi alla rappresentanza dei lavoratori per
la sicurezza, trasferendo all'Organismo Paritetico Territoriale Artigiano la
gestione di tali problematiche.