Categoria: 1997
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Tipologia: Accordo
Data firma: 10 febbraio 1997
Parti: Aiaf e Fulta (Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil)
Settori: Tessili, Fotoincisori, Artigianato
Fonte: CNEL

Sommario:

  Premessa
1) - Rappresentanti per la sicurezza
2) - Elezione del rappresentante aziendale per la sicurezza per le aziende fino a 15 dipendenti
× Norma transitoria
3) - Elezione del rappresentante aziendale per la sicurezza per le aziende con oltre 15 dipendenti
4) - Permessi retribuiti per l'espletamento dell'attività di rappresentante per la sicurezza
5) - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
A) - Accesso ai luoghi di lavoro
  B) - Modalità di consultazione
C) - Informazioni e documentazione aziendale
6) - Riunioni periodiche
7) - Formazione del rappresentante aziendale per la sicurezza
× Tematiche da affrontare nei corsi
8) - Organismo paritetico
Integrazione al verbale di accordo del 10 febbraio 1997

In data 10 febbraio 1997 in Como, l'Associazione italiana Artigiani Fotoincisori (Aiaf) e le Organizzazioni sindacali Fulta, Filta Cisl, Filtea Cgil, Uilta Uil, hanno preso atto dei contenuti del D.Lgs. 626/94.
Le parti considerata la titolarità contrattuale dell'Aiaf e della Fulta, in attuazione del sopra richiamato D.Lgs. 626/94, concordano quanto segue.

Premessa
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere delle aziende e dei lavoratori, così come previsto dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
I datori di lavoro, i lavoratori, il medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza collaborano, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità per ridurre progressivamente i rischi e migliorare le condizioni ambientali di igiene e sicurezza.

1) - Rappresentanti per la sicurezza
In applicazione dell'art. 18 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 i rappresentanti per la sicurezza sono eletti, di norma, con esclusivo riferimento alle singole unità produttive, in ragione di:
a) unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti: 1 rappresentante per la sicurezza;
b) unità produttive che occupano da 16 a 200 dipendenti: 1 rappresentate per la sicurezza.
Nelle unità produttive di cui alla lettera b), i rappresentanti per la sicurezza sono individuati tra i soggetti eletti nella rappresentanza sindacale aziendale, ove esistente.

2) - Elezione del rappresentante aziendale per la sicurezza per le aziende fino a 15 dipendenti
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, viene eletto dai lavoratori al loro interno nel corso di un'assemblea esclusivamente dedicata a tale funzione elettiva indetta dalle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto. Risulterà eletto il lavoratore che ha raggiunto il maggior numero di voti espressi e l'incarico avrà la durata di tre anni.
Prima delle elezioni i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale delle elezioni.
Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro. Ricevuto il verbale di elezione, il datore di lavoro comunica all'Organismo Paritetico nazionale con sede a Como, il nominativo eletto.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti a libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova, con contratto a tempo indeterminato, che prestano la propria attività nell'azienda o unità produttiva.

Norma transitoria
Nelle aziende ove già esiste la RLS l'assemblea sarà effettuata per acquisire il parere dei lavoratori sull'elezione avvenuta.

3) - Elezione del rappresentante aziendale per la sicurezza per le aziende con oltre 15 dipendenti
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali. In assenza di tali rappresentanze è eletto dai lavoratori al loro interno.
La votazione avviene nel corso di un'assemblea esclusivamente dedicata a tale funzione elettiva indetta dalle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto.
Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi e l'incarico avrà la durata di tre anni.
Prima delle elezioni i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale delle elezioni.
Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro. Ricevuto il verbale di elezione, il datore di lavoro comunica all'Organismo Paritetico Nazionale con sede a Como, il nominativo eletto.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti a libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova, con contratto a tempo indeterminato, che prestano la propria attività nell'azienda o unità produttiva.

Nota a verbale
I rappresentanti per la sicurezza vengono eletti in occasione della elezione della rappresentanza sindacale aziendale.
All'atto della costituzione della RSA i candidati a rappresentanti per la sicurezza vengono indicati specificatamente tra i candidati proposti per l'elezione della RSA.
Nei casi in cui si è già costituita la RSA, per la designazione dei rappresentanti per la sicurezza si applica la procedura che segue.
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo i rappresentanti per la sicurezza sono designati dai componenti della RSA al loro interno.
Tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori.
In caso di dimissione della RSA il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzione fino a nuova elezione comunque non oltre 60 giorni. In tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della funzione medesima. In caso di dimissioni o revoca del RLS si procede come sopra.
I rappresentanti per la sicurezza restano in carico per la durata prevista per i componenti della RSA e comunque per un massimo di tre anni.

4) - Permessi retribuiti per l'espletamento dell'attività di rappresentante per la sicurezza
Nelle unità produttive di cui alla lettera a) al rappresentante per la sicurezza spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, permessi retribuiti pari a 12 ore annue per anno solare limitatamente alle unità che occupano fino a 5 dipendenti, nonché pari a 30 ore annue nelle rimanenti.
Nelle unità produttive di cui alla lettere b), per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, il rappresentante per la sicurezza utilizza permessi retribuiti pari a 40 ore annue.
In tutte le unità produttive, per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l) dell'art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, non vengono utilizzate le ore sopra specificate.

5) - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni dei rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta nell'art. 19 del D.Lgs. n. 626/94, le parti concordano sulle seguenti indicazioni.

A) - Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazione previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile di servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricati.

B) - Modalità di consultazione
Il datore di lavoro consulta, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 626/94, il rappresentate per la sicurezza su tutti gli elementi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il tempo necessario, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul verbale delle stessa.

C) - Informazioni e documentazione aziendale
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) dei comma uno dell'art. 19 del citato D.Lgs. 626/94.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4 comma 2 custodito presso l'azienda o lo stabilimento ai sensi dell'art. 4 comma 3 della medesima disposizione di legge, nonché il registro infortuni.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta secondo quanto previsto dalla legge.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.

6) - Riunioni periodiche
In applicazione dell'art. 11 del Decreto Legislativo 626/94 le riunioni periodiche previste dal comma 1, sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e con un ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.

7) - Formazione del rappresentante aziendale per la sicurezza
In merito alla formazione del rappresentante alle sicurezza, le parti concordano di istituire un corso della durata di 32 ore, da tenersi in orario di lavoro e con pagamento a carico delle aziende.
Il corso sarà tenuto dall'Aiaf e dalla Fulta tramite le loro strutture di formazione società di servizi che definiranno congiuntamente materie e docenti, sedi e modalità.
Il corso potrà interessare anche i responsabili aziendali per la sicurezza.

Tematiche da affrontare nei corsi:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali e specifiche sui rischi relativi all'attività e sulle misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione dei rischi;
- metodologie minime di comunicazione.

8) - Organismo paritetico
Allo scopo di:
- promuovere l'informazione e la formazione dei soggetti interessati in materia di sicurezza e prevenzione;
- raccogliere gli elenchi degli RLS eletti e dei responsabili alla prevenzione e dei medici competenti nominati;
- dare indicazioni e risolvere eventuali controversie sulle modalità applicative delle norme di legge regolamentate dal presente accordo;
- monitorare le esperienze di prevenzione e sicurezza;
è costituito l'organismo paritetico nazionale per la sicurezze e la salute sul lavoro.
L'Organismo è formato da tre membri effettivi per ciascuna delle parti firmatarie della presente intesa.
L'organismo si intenderà regolarmente riunito in presenza di ciascuna delle parti firmatarie della presente intesa.
Le delibere vengono assunte all'unanimità delle componenti.
I compiti di segreteria vengono assunti dall'Associazione Italiana Artigiana Fotoincisori dove ha sede l'Organismo Paritetico

Integrazione al verbale di accordo del 10 febbraio 1997

In data 12 marzo 1998, l'Associazione Italiana Artigiani Fotoincisori e la Fulta di Como hanno preso atto dei contenuti dell'accordo interconfederale Cgia, Cna, Casa-Clai - Cgil, Cisl, Uil sottoscritto in data 12 dicembre 1997, in attuazione dei contenuti dell'art. 18 del D.Lgs. n. 626/94 in materia di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza per le imprese artigiane.
Le parti, in attuazione di quanto in esso contemplato riguardo alla rappresentanza dei lavoratori nelle aziende artigiane con meno di quindici addetti, ed in applicazione dell'art. 18 del D.Lgs. n. 626/94, hanno concordato quanto segue:
in alternativa all'elezione dei rappresentante interno dei lavoratori per la sicurezza, le aziende artigiane con meno di 15 addetti, potranno optare per la scelta del rappresentate territoriale. In questo caso le stesse saranno tenute ad inviare, entro e non oltre il 20 Marzo 1998, la comunicazione della loro decisione all'Organismo Paritetico Nazionale con sede a Como, Viale Rosselli, n. 12, che provvederà ad inoltrare le suddette comunicazioni all'Organismo Paritetico Territoriale Artigiano.
Sempre sulla base di quanto disposto dall'accordo interconfederale sopra citato, le aziende che opteranno per il rappresentante territoriale saranno tenute al versamento di una quota per il sostegno ai rappresentanti dei lavoratori di bacino, da calcolarsi annualmente entro la data del 20 Marzo, sulla base dei dipendenti in forza al 31 dicembre dell'anno precedente.
Tale quota, che per l'anno 1998 è stata stabilita nella misura di lire 10.000 per ogni dipendente in forza al 31 dicembre 1997, dovrà essere versata entro il 20 Marzo 1998.
Le parti concordano che l'osservanza delle disposizioni di cui al presente verbale di accordo da parte delle aziende artigiane con meno di quindici addetti, che non optassero per la rappresentanza interna dei lavoratori, assolve le stesse da tutti gli obblighi relativi alla rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, trasferendo all'Organismo Paritetico Territoriale Artigiano la gestione di tali problematiche.