Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
 

A …omissis…


OGGETTO: Decreto legge n.229 del 30 dicembre 2021 Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria e Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. Indicazioni applicative.

Nel richiamare il contenuto delle circolari di cui alla nota GDAP.09.12.2021.0456756.U ed alla nota GDAP 27/12/2021.0478362.U, si rende necessario fornire, alla luce del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n.229 e del decreto Legge n. 1 del 2022, nuove indicazioni applicative tanto in ordine alla rimodulazione della quarantena e dell'isolamento, quanto per le ricadute, nell'ambito che d occupa, dell'ulteriore estensione dell'obbligo vaccinale e dell'estensione dell'impiego del green pass.


Le novità in materia di quarantena ed isolamento.
Il Decreto Legge n.229 del 30 dicembre 2021 recante Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria ha apportato modifiche alla normativa in materia di quarantena dei contatti stretti dei soggetti positivi al SARS- CoV-2 ed all'isolamento dei soggetti positivi al SARS -CoV-2 che abbiano effettuato, oltre al completamento del ciclo vaccinale, anche la terza dose di richiamo.
Tali modifiche impattano/ evidentemente sulla gestione del personale dell'Amministrazione che si trovi in isolamento o quarantena.
In estrema sintesi, quanti abbiano avuto contatti stretti con soggetti COVID positivi e si trovino nella condizione di aver ricevuto la terza dose di richiamo ovvero la seconda dose da meno di 120 giorni o ancora che siano guariti da infezione da SARS-COV-2 nei 120 giorni precedenti, se asintomatici non sono più tenuti alla quarantena, ma ad una forma di auto sorveglianza pari a 5 giorni ed all'utilizzo obbligatorio della mascherina facciale filtrante FFP2 per 10 giorni dall'avvenuto contatto con il soggetto positivo. Solo in caso di comparsa dei primi sintomi è richiesta l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare e, in caso di sintomatologia persistente, al quinto giorno successivo alla data dell'ultima esposizione al caso positivo.
Per coloro i quali abbiano completato il ciclo vaccinale da più di quattro mesi senza aver ricevuto la terza dose di richiamo, la durata della quarantena scende da 7 a 5 giorni, con obbligo di tampone molecolare o antigenico al termine della quarantena. Per coloro i quali non si siano ancora sottoposti a vaccinazione o per chi non abbia completato il ciclo vaccinale primario o 1'abbia completato da meno di 14 giorni, il periodo di quarantena rimane invariato con riscontro negativo di un test antigenico effettuato dopo 10 giorni ed assenza di sintomi nei tre giorni antecedenti il tampone, oppure di 14 giorni senza effettuazione del tampone, rimanendo comunque asintomatici.
Per quanto riguarda invece la misura dell'isolamento dei soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 i quali si trovino nella condizione di aver ricevuto la terza dose di richiamo ovvero la seconda dose da meno di 120, l'isolamento viene ridotto da 10 a 7 giorni nel caso in cui siano sempre asintomatici ovvero che siano asintomatici nei tre giorni antecedenti all'effettuazione del tampone molecolare o antigenico con esito negativo.
Il Decreto Legge 30 dicembre 2021 si occupa anche dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ed in particolare delle mascherine filtranti FFP2.
A tal proposito, pare opportuno che i datori di lavoro individuati per le varie strutture ed articolazioni dell'Amministrazione Penitenziaria richiedano ai Medici competenti puntuali indicazioni circa il tipo di dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o FFP2) che il personale deve indossare e circa le altre misure che gli operatori devono adottare in relazione alle attività ed ai servizi cui sono preposti.

Le novità in materia di obbligo vaccinale.
Anche il Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore introduce delle novità di particolare rilievo per l'Amministrazione Penitenziaria:
Innanzitutto si evidenzia come l'art. 1 Estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 nell'inserire un art. 4 quater alla Legge 28 maggio 2021 n.76, estenda l'obbligo vaccinale indistintamente a tutti i cittadini italiani, di Stati UE e stranieri che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età o che lo compiranno entro il 15 giugno 2022.
Ovviamente, l’obbligo di cui sopra non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può" essere omessa o differita. L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute, (cfr. art.4 quater comma 2).
Pare opportuno precisare, tuttavia, che la procedura relativa all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste per la violazione dell'obbligo vaccinale di cui al citato art.4 quater è di competenza del Ministero della salute per il tramite dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Dunque si tratta di profilo sanzionatone che, riferito alla generalità dei cittadini, come sopra intesa, non rientra nella sfera di competenza dell'Amministrazione Penitenziaria, sia rispetto agli operatori penitenziari che con riferimento ai detenuti ed agli internati.

L'ampliamento della platea dei lavoratori soggetti all'obbligo vaccinale.
Sul piano operativo, più pregnante e con ricadute dirette per l'Amministrazione Penitenziaria risulta la previsione del nuovo art. 4 quinquies (Estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro), in base al quale, a decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti ultra cinquantenni ai quali in virtù dell'art.4- quater si applica l’obbligo vaccinale, per l’accesso ai luoghi di lavoro devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021, quindi in altri termini devono disporre c.d. green pass rafforzato. In realtà per quanto concerne l'Amministrazione Penitenziaria, la novità riguarda solo il personale ultracinquantenne della Dirigenza Penitenziaria, della Dirigenza contrattualizzata e del Comparto Funzioni Centrali che opera in sedi extra moenia, atteso che già in forza del D.L. 26 novembre 2021 n.172 il personale del Comparto Sicurezza tutto e quello degli altri comparti in servizio all'interno degli Istituti Penitenziari era già destinatario dell'obbligo vaccinale.
Dalla data del 15 febbraio 2022 dunque tutte le disposizioni in materia di controlli, procedure di sospensione dall'obbligo lavorativo e sanzioni già previste dalla nota GDAP.09.12.2021.0456756.U per il personale del comparto sicurezza e per il restante personale in servizio presso gli Istituti Penitenziari per adulti e minori , troveranno applicazione anche nei riguardi dei lavoratori ultracinquantenni della Dirigenza Penitenziaria, della Dirigenza contrattualizzata e del Comparto Funzioni Centrali in servizio nelle sedi extra moenia.
A proposito dei controlli, si renderà necessario l'aggiornamento delle banche dati delle piattaforme INPS e NoiPA in funzione dell'ampliamento della platea dei lavoratori soggetti all'obbligo vaccinale.
Ai controlli nei riguardi del personale dipendente dell'Amministrazione Penitenziaria si aggiungeranno quelli relativi ai lavoratori ultracinquantenni (es. dipendenti di ditte esterne) che per motivi di lavoro accedono alle strutture penitenziarie. Ciò è quanto discende dalla previsione del comma 3 del neo inserito art.4 quinquies, della Legge 28 maggio 2021 n.76 che così recita: il possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 da parte dei soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4- quater che svolgono la loro attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro è effettuata dai soggetti di cui al comma 2 (vale a dire i datori di lavoro/responsabili delle strutture delle amministrazioni presso le quali svolgono attività lavorativa, ancorché non dipendenti dalle amministrazioni medesime) nonché dai rispettivi datori di lavoro.

Detenuti ed internati che svolgono attività lavorativa
Con nota n. 0353490 del 28 settembre 2021, la Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento aveva provveduto ad impartire le disposizioni relative all'obbligo di green pass per i detenuti lavoratori ed al dovere di verifica da parte del datore di lavoro, alla luce del decreto legge 21 settembre 2021, n.127 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.226 del 21 settembre 2021¹.
Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nel Decreto Legge del 07 gennaio 2022, n. 1, in ordine all'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-COV-2, agli ultracinquantenni ed all'estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro, si rileva che l'ampliamento della platea dei lavoratori soggetti all'obbligo vaccinale di cui al paragrafo precedente riguarda anche i detenuti lavoratori.
Ne deriva che dal 15 febbraio 2022 i detenuti lavoratori ultra cinquantenni per l'accesso ai luoghi di lavoro devono possedere e sono tenuti ad esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'art.9 comma 2 letta), b), e c-bis del decreto legge n.52 del 2021, ovvero devono possedere il c.d. green pass rafforzato.

Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (c.d. green pass base)
Di particolare rilevanza per l'ambito penitenziario sono le novità introdotte con l'art.3 del Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022, che ha apportato ulteriori modificazioni al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
Nello specifico è stato previsto che fino al 31 marzo 2022 l'accesso ad alcuni servizi ed attività nel territorio nazionale è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di green pass c.d. base. Tra di essi sono inclusi i pubblici uffici e gli Istituti penitenziari per adulti e minori in ordine al servizio colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati. Tanto per i pubblici uffici in generale, quanto per gli istituti Penitenziari per adulti e minori, la disposizione trova applicazione a far data dal 20 gennaio 2022.
Rispetto alla normativa sul green pass introdotta con il decreto Legge n.127 del 21 settembre 2021 ed a quanto precisato nella nota GDAP 12/10/2021 .0373825.U (con la quale sono state fomite le conseguenziali linee operative ), le principali novità sono rappresentate dal fatto che tutti gli utenti - intesi come coloro che si recano in un pubblico ufficio per l'erogazione di un servizio che la Pubblica Amministrazione è tenuta a fornire - per accedere ai pubblici uffici dovranno esibire il green pass c.d. base e che, per lo specifico ambito del penitenziario, tale certificazione verde è indispensabile ai familiari dei soggetti detenuti o internati negli istituti penitenziari per lo svolgimento dei colloqui² .
Giova altresì osservare come in virtù della modifica apportata dal citato art. 3 del Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022 all'articolo 9-sexies del DL 22 aprile 2021 n. 52, sia esteso ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia l'obbligo di accedere agli uffici giudiziari muniti di green pass base. Atteso che tale disposizione trova immediata applicazione negli uffici giudiziari, essa va intesa come immediatamente applicabile per l'accesso dei soggetti di cui sopra anche negli Istituti penitenziari per adulti e minori, posto che anche in essi si svolgono attività giudiziarie.
E ancora, in modo speculare a quanto rilevato nella nota circolare GDAP del 12 ottobre 2021 n.3373825.U è da ritenere adesso sussistente l'obbligo di esibizione del green pass base da parte dei difensori anche nei casi in cui intendano accedere negli istituti penitenziari per lo svolgimento dei colloqui con soggetti detenuti o arrestati nell'espletamento del proprio mandato professionale, stante il già segnalato e noto legame sussistente tra i colloqui difensivi e le attività giudiziarie strettamente intese, trattandosi di attività il più delle volte direttamente preparatorie delle difese che il professionista è chiamato ad articolare.
In definitiva, a seguito della novella legislativa, fatta salva la necessità del green pass c.d. "rafforzato" per i lavoratori destinatari dell'obbligo vaccinale, l'accesso agli Istituti Penitenziari ed a tutte le strutture dell'Amministrazione penitenziaria presuppone - con le decorrenze sopra indicate - la titolarità del green pass c.d. base.
Si confida, ancora una volta, anche in relazione alla particolare criticità della situazione epidemiologica sottesa alle nuove misure di contenimento della diffusione del virus, nella puntuale osservanza da parte delle SS.LL. delle presenti indicazioni applicative.

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¹ All'uopo si era anche richiesto ai Signori Provveditori di avviare interlocuzioni con gli organi regionali competenti affinché i detenuti e gli internati lavoratori siano dotati del prescritto certificato verde.
² In base alle vigenti disposizioni normative, i bambini che non hanno ancora compiuto i 12 anni non hanno l'obbligo di possedere ed esibire il green pass c.d. base che è invece richiesto dopo il compimento del dodicesimo anno di età.