Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 4 dicembre 1998
Validità: 01.01.1997 - 31.12.2000
Parti: Fenaodi-Confartigianato, Sno-Cna, Casa, Antlo-Claai e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Odototecnici, Artigianato
Fonte: CNEL

Sommario:

 

Decorrenza e durata
Clausola di salvaguardia
Norma di rinvio
TFR
Previdenza complementare
Scatti di anzianità
• Art. 12 (Parte operai) e art. 8 (Parte impiegati) (Aumenti periodici di anzianità)
Art. 1.
Art. 3 - Parte comune Sistema contrattuale
Art. - Enti Bilaterali
Contrattazione regionale in vigenza del presente CCNL
Lavoro a tempo parziale
Contratto a tempo determinato (ex art. 25 CCNL 26 luglio 1993).
Gestione dei regimi di orario (da inserire art. 23 CCNL 26 luglio 1993 su flessibilità).
Banca ore individuale (nuovo articolo).
Art. 15 bis - Qualifiche escluse dalle quote di riserva di cui all'art. 25, comma 2, legge 23 luglio 1991 n. 223

 

Art. 14 - Parte II (Operai) e art. 16 (Parte Impiegati): Trattamento in caso di malattia e infortunio
Formazione
Allegato apprendistato
Art. 4 - Durata dell'apprendistato e percentuali retributive
Tabella A)
Tabella B)
Art. - Apprendisti impiegati
Tabella C)
Tabella D)
Art. 2.
Nuovi minimi retributivi
Nuovi minimi retributivi e relative decorrenze
Una tantum
Art. - Protocollo sulle modalità di effettuazione delle ritenute della quota contrattuale ordinaria per attività svolte per la realizzazione del testo contrattuale e sua diffusione


Ipotesi di Accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 26 luglio 1993 per i lavoratori dipendenti delle imprese odontotecniche

Tra Fenaodi - Confartigianato, Sno-Cna, Casa, Antlo-Claai e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil

Roma, 4 dicembre 1998

Clausola di salvaguardia
Le parti si impegnano ad armonizzare il presente CCNL con le eventuali modifiche che potranno essere introdotte in sede di verifica dell'Accordo Interconfederale del 3.8.92-3.12.92 e del Protocollo per la politica dei redditi del 23.7.93. Inoltre, qualora a seguito dell'entrata in vigore della preannunciata legge sulla riduzione dell'orario di lavoro nel corso della validità del presente CCNL si determinassero effetti per le imprese, le parti si incontreranno per concordare tempi, modalità e condizioni di attuazione.

Norma di rinvio
Le parti si incontreranno entro la data prevista per la stesura del CCNL per definire quanto di seguito elencato:
• orario di lavoro (art. 20);
• imprese odontotecniche non artigiane: problemi connessi;
• armonizzazione normativa apprendistato delle imprese industriali con le norme di legge;
• modalità di adeguamento dell'orario massimo legale di lavoro e delle relative flessibilità a quanto stabilito dalla direttiva U.E. e armonizzazione con le norme di recepimento qualora intervenute;
• nuova definizione di impresa odontotecnica.

Art. 1.
All'art. 1 punto d) Osservatori, 3° alinea dopo part-time aggiungere:
"contratto a tempo determinato e lavoro interinale".

Art. 3 - Parte comune Sistema contrattuale
Aggiungere, dopo il comma 2 del "livello decentrato di categoria":
"In occasione della contrattazione regionale, le parti possono convenire sull'istituzione di fondi regionali di categoria collocati all'interno degli enti bilaterali.
A fronte di richieste congiunte delle parti del livello regionale circa l'eventuale utilizzo, per la costituzione di detti fondi, di istituti contrattuali, occorre il consenso delle parti firmatarie del presente contratto."
[…]

Art. - Enti Bilaterali
Aggiungere alla fine dell'art. 29 "Enti Bilaterali" il seguente testo:
"Inoltre, con la contrattazione di 2° livello, possono essere istituiti specifici fondi di categoria all'interno degli Enti Bilaterali regionali previsti dal suddetto accordo interconfederale.
Tali fondi possono essere realizzati per fornire ai lavoratori e alle imprese prestazioni decise a quel livello negoziale sulla base di quanto previsto dall'art. 3, parte prima.
Qualora in sede di verifica dell'accordo interconfederale del 1992 e del Protocollo per la politica dei redditi del 1993, le Associazioni Artigiane e Cgil, Cisl e Uil modifichino anche le norme che regolano gli Enti Bilaterali, le parti firmatarie del vigente CCNL si impegnano ad armonizzare i contenuti del presente articolo con quanto eventualmente previsto in quella sede".

Contratto a tempo determinato (ex art. 25 CCNL 26 luglio 1993).
L'art. 25 del CCNL 26.7.1993 è sostituito dal seguente:
[…]
Le parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali sull'andamento dell'Istituto contrattuale.

Gestione dei regimi di orario (da inserire art. 23 CCNL 26 luglio 1993 su flessibilità).
Le parti a livello regionale o su esplicito mandato a livello territoriale potranno realizzare accordi di gestione dei regimi di orario, al fine di consentire la predisposizione di strumenti che permettano di fare fronte a periodi di congiuntura negativa, ovvero a necessità organizzative e/o riorganizzative dell'attività produttiva e del lavoro.
Le parti potranno predisporre strumenti che consentano di realizzare una continuità del rapporto di lavoro e della retribuzione per tutti quei lavoratori occupati nelle imprese coinvolte in tali fenomeni da utilizzare in maniera complementare con gli strumenti bilaterali.
A tale scopo le parti nella contrattazione di 2° livello potranno costituire una banca ore, individuando tra gli istituti contrattuali e di legge, compreso quanto previsto dall'art. 23, quelli più idonei a determinare l'accantonamento in questione.
Inoltre stabiliranno le modalità e le caratteristiche delle casistiche di utilizzo e le modalità di liquidazione dei ratei non utilizzati in corso d'anno.

Banca ore individuale (nuovo articolo).
Al fine di favorire una maggiore flessibilità della prestazione lavorativa e al tempo stesso contenere il numero delle ore mediamente lavorate entro i limiti previsti dall'art. 20 parte comune del CCNL, le parti convengono quanto segue: per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di straordinario, compresa la traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti, può avvenire per l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione, se risultante da atto sottoscritto tra l'impresa e il lavoratore medesimo.
Tale recupero si realizzerà entro un periodo di 12 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e della relativa maggiorazione, prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica della attività stessa. Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore supplementari e straordinarie ha diritto al riconoscimento di un ulteriore quantità di ore di permesso retributivo pari al 5% delle ore accumulate come previsto dal comma precedente.
Il suddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del lavoratore interessato, compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell'impresa.
Le ore accumulate possono essere costantemente recuperate. Al raggiungimento delle 120 ore complessive con l'obiettivo di rendere effettivamente fruibile il recupero, si dovrà comunque procedere a un parziale o totale ridimensionamento del monte ore accumulato secondo un programma da concordarsi tra impresa e lavoratore.
Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile il recupero con riposo compensativo, entro 12 mesi delle ore così accumulate l'importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore sulla base della paga oraria in atto a quella data.
Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate.
Le parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali e potranno definire specifiche modalità attuative sull'andamento generale del fenomeno.

Formazione
Fermo restando quanto previsto dalla legge n. 196/97, dai decreti attuativi e dalle relative circolari interpretative, le parti si incontreranno entro marzo 1999 per attuare quanto ivi previsto e armonizzare quanto concordato in materia di apprendistato a livello interconfederale.

Allegato apprendistato
Art. 4 - Durata dell'apprendistato e percentuali retributive
Le parti concordano che il punto 2 venga così modificato:
a) sostituire alla lett. a) "23" con "29";
b) cassare lett. b);
c) sostituire le parole "tra i 20 .......fino ad inabili" con "tra i 24 o 26 e i 29" sostituire sempre al punto c) dopo "progressioni percentuali": "75%" con "80%" - "85%" con "87%".

• Inserire prima della norma transitoria il seguente capoverso:" Le predette durate vengono ridotte come segue:
- per gli apprendisti in possesso di titolo di studio media superiore idoneo rispetto all'attività da svolgere la durata dell'apprendistato viene ridotta di mesi 6, secondo la progressione retributiva di cui alla successiva tabella A);
- per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere la durata dell'apprendistato viene ridotta di mesi 3 secondo la progressione retributiva di cui alla successiva tabella B);
- per gli Apprendisti in forza al 4.12.98 restano in vigore le precedenti normative.

Art. - Apprendisti impiegati
[…]
La predetta durata viene ridotta come segue:
1. per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo idoneo rispetto all'attività da svolgere la durata dell'apprendistato viene ridotta di mesi 6 da applicarsi al termine del periodo di apprendistato; secondo le progressioni retributive di seguito riportate nella tabella C);
2. per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere la durata dell'apprendistato viene ridotta di mesi 3 da applicarsi al termine del periodo di apprendistato secondo le progressioni retributive di seguito riportate nella tabella D).
[…]