Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 4 dicembre 1998
Validità: 01.01.1997 - 31.12.2000
Parti: Fenaodi-Confartigianato, Sno-Cna, Casa, Antlo-Claai e Fim-Cisl, Fiom-Cgil,
Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Odototecnici, Artigianato
Fonte: CNEL
Sommario:
Decorrenza e durata |
Art. 14 - Parte II (Operai) e art. 16 (Parte Impiegati):
Trattamento in caso di malattia e infortunio |
Ipotesi di Accordo per il rinnovo del
Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del 26 luglio 1993 per i lavoratori dipendenti delle imprese
odontotecniche
Tra Fenaodi - Confartigianato, Sno-Cna, Casa, Antlo-Claai e Fim-Cisl, Fiom-Cgil,
Uilm-Uil
Roma, 4 dicembre 1998
Clausola di salvaguardia
Le parti si impegnano ad armonizzare il presente CCNL con le eventuali modifiche
che potranno essere introdotte in sede di verifica dell'Accordo Interconfederale
del 3.8.92-3.12.92 e del
Protocollo per la politica dei redditi del 23.7.93.
Inoltre, qualora a seguito dell'entrata in vigore della preannunciata legge
sulla riduzione dell'orario di lavoro nel corso della validità del presente CCNL
si determinassero effetti per le imprese, le parti si incontreranno per
concordare tempi, modalità e condizioni di attuazione.
Norma di rinvio
Le parti si incontreranno entro la data prevista per la stesura del CCNL per
definire quanto di seguito elencato:
orario di lavoro (art. 20);
imprese odontotecniche non artigiane: problemi connessi;
armonizzazione normativa apprendistato delle imprese industriali con le norme
di legge;
modalità di adeguamento dell'orario massimo legale di lavoro e delle relative
flessibilità a quanto stabilito dalla direttiva U.E. e armonizzazione con le
norme di recepimento qualora intervenute;
nuova definizione di impresa odontotecnica.
Art. 1.
All'art. 1 punto d) Osservatori, 3° alinea dopo part-time aggiungere:
"contratto a tempo determinato e lavoro interinale".
Art. 3 - Parte comune
Sistema contrattuale
Aggiungere, dopo il comma 2 del "livello decentrato di categoria":
"In occasione della contrattazione regionale, le parti possono convenire
sull'istituzione di fondi regionali di categoria collocati all'interno degli
enti bilaterali.
A fronte di richieste congiunte delle parti del livello regionale circa
l'eventuale utilizzo, per la costituzione di detti fondi, di istituti
contrattuali, occorre il consenso delle parti firmatarie del presente
contratto."
[
]
Art. - Enti Bilaterali
Aggiungere alla fine dell'art. 29 "Enti Bilaterali" il seguente testo:
"Inoltre, con la contrattazione di 2° livello, possono essere istituiti
specifici fondi di categoria all'interno degli Enti Bilaterali regionali
previsti dal suddetto accordo interconfederale.
Tali fondi possono essere realizzati per fornire ai lavoratori e alle imprese
prestazioni decise a quel livello negoziale sulla base di quanto previsto
dall'art. 3, parte prima.
Qualora in sede di verifica dell'accordo interconfederale del 1992 e del
Protocollo per la politica dei redditi del
1993, le Associazioni Artigiane e
Cgil, Cisl e Uil modifichino anche le norme che regolano gli Enti Bilaterali, le
parti firmatarie del vigente CCNL si impegnano ad armonizzare i contenuti del
presente articolo con quanto eventualmente previsto in quella sede".
Contratto a tempo determinato (ex art. 25 CCNL 26 luglio 1993).
L'art. 25 del
CCNL 26.7.1993 è sostituito dal seguente:
[
]
Le parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali sull'andamento
dell'Istituto contrattuale.
Gestione dei regimi di orario (da inserire art. 23 CCNL 26 luglio 1993 su
flessibilità).
Le parti a livello regionale o su esplicito mandato a livello territoriale
potranno realizzare accordi di gestione dei regimi di orario, al fine di
consentire la predisposizione di strumenti che permettano di fare fronte a
periodi di congiuntura negativa, ovvero a necessità organizzative e/o
riorganizzative dell'attività produttiva e del lavoro.
Le parti potranno predisporre strumenti che consentano di realizzare una
continuità del rapporto di lavoro e della retribuzione per tutti quei lavoratori
occupati nelle imprese coinvolte in tali fenomeni da utilizzare in maniera
complementare con gli strumenti bilaterali.
A tale scopo le parti nella contrattazione di 2° livello potranno costituire una
banca ore, individuando tra gli istituti contrattuali e di legge, compreso
quanto previsto dall'art. 23, quelli più idonei a determinare l'accantonamento
in questione.
Inoltre stabiliranno le modalità e le caratteristiche delle casistiche di
utilizzo e le modalità di liquidazione dei ratei non utilizzati in corso d'anno.
Banca ore individuale
(nuovo articolo).
Al fine di favorire una maggiore flessibilità della prestazione lavorativa e al
tempo stesso contenere il numero delle ore mediamente lavorate entro i limiti
previsti dall'art. 20 parte comune del CCNL, le parti convengono quanto segue:
per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di straordinario,
compresa la traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni
spettanti, può avvenire per l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate
e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione, se
risultante da atto sottoscritto tra l'impresa e il lavoratore medesimo.
Tale recupero si realizzerà entro un periodo di 12 mesi dall'inizio
dell'accumulo delle ore e della relativa maggiorazione, prioritariamente nei
periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica della attività stessa.
Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore supplementari e
straordinarie ha diritto al riconoscimento di un ulteriore quantità di ore di
permesso retributivo pari al 5% delle ore accumulate come previsto dal comma
precedente.
Il suddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del lavoratore
interessato, compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell'impresa.
Le ore accumulate possono essere costantemente recuperate. Al raggiungimento
delle 120 ore complessive con l'obiettivo di rendere effettivamente fruibile il
recupero, si dovrà comunque procedere a un parziale o totale ridimensionamento
del monte ore accumulato secondo un programma da concordarsi tra impresa e
lavoratore.
Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile il
recupero con riposo compensativo, entro 12 mesi delle ore così accumulate
l'importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore sulla base della paga
oraria in atto a quella data.
Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e
straordinarie accumulate.
Le parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali e potranno
definire specifiche modalità attuative sull'andamento generale del fenomeno.
Formazione
Fermo restando quanto previsto dalla legge n. 196/97, dai decreti attuativi e
dalle relative circolari interpretative, le parti si incontreranno entro marzo
1999 per attuare quanto ivi previsto e armonizzare quanto concordato in materia
di apprendistato a livello interconfederale.
Allegato apprendistato
Art. 4
- Durata dell'apprendistato e percentuali retributive
Le parti concordano che il punto 2 venga così modificato:
a) sostituire alla lett. a) "23" con "29";
b) cassare lett. b);
c) sostituire le parole "tra i 20 .......fino ad inabili" con "tra i 24 o 26 e i
29" sostituire sempre al punto c) dopo "progressioni percentuali": "75%" con
"80%" - "85%" con "87%".
Inserire prima della norma transitoria il seguente capoverso:" Le predette
durate vengono ridotte come segue:
- per gli apprendisti in possesso di titolo di studio media superiore idoneo
rispetto all'attività da svolgere la durata dell'apprendistato viene ridotta di
mesi 6, secondo la progressione retributiva di cui alla successiva tabella A);
- per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo
rispetto all'attività da svolgere la durata dell'apprendistato viene ridotta di
mesi 3 secondo la progressione retributiva di cui alla successiva tabella B);
- per gli Apprendisti in forza al 4.12.98 restano in vigore le precedenti
normative.
Art. - Apprendisti impiegati
[
]
La predetta durata viene ridotta come segue:
1. per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo idoneo
rispetto all'attività da svolgere la durata dell'apprendistato viene ridotta di
mesi 6 da applicarsi al termine del periodo di apprendistato; secondo le
progressioni retributive di seguito riportate nella tabella C);
2. per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale
idoneo rispetto all'attività da svolgere la durata dell'apprendistato viene
ridotta di mesi 3 da applicarsi al termine del periodo di apprendistato secondo
le progressioni retributive di seguito riportate nella tabella D).
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