Cassazione Civile, Sez. 6, 17 gennaio 2022, n. 1269 - Infortunio del gruista escavatorista. Responsabilità contrattuale del datore di lavoro e oneri di allegazione e prova gravanti sul lavoratore



 

Presidente: DORONZO ADRIANA


 

Rilevato che


1. Con sentenza n. 2 depositata il 6.4.2020 la Corte di appello di Potenza, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha accolto la domanda di A.G., “gruista escavatorista”, nei confronti del datore di lavoro, società R. s.r.l. (e del garante Axa Assicurazioni s.p.a. chiamato a titolo di manleva) diretta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale per l’infortunio sul lavoro subito in data 20.11.2014.
2. La Corte distrettuale, pronunciando sul gravame proposto dal lavoratore, ha accolto la domanda rilevando che la condotta imprudente del lavoratore (che, nell’effettuare le operazioni di scarico del materiale trasportato con il camion, poiché il parapetto posteriore non si apriva, rimuoveva lo spinotto forse con un martello, causando l’apertura repentina della sponda che lo colpiva al viso) non era sufficiente ad escludere la responsabilità datoriale, non potendosi, così, configurare neanche il concorso di colpa dello stesso lavoratore; affidato incarico ad un consulente tecnico d’ufficio per la valutazione della natura e l’entità delle lesioni subite, la Corte territoriale - applicando le tabelle del Tribunale di Milano e tenuto conto dell’età dell’infortunato e della percentuale di invalidità accertata pari al 75 % (nonché ritenuta generica la domanda di personalizzazione del danno biologico differenziale) - ha condannato la società al pagamento di euro 473.531,04 a titolo di danno biologico differenziale, ha dichiarato la società Axa Assicurazioni tenuta a manlevare la società datrice di lavoro.
3. Per la cassazione della sentenza ricorre, in via principale, il lavoratore, affidandosi a due motivi di ricorso; in via incidentale, la società R. affidandosi a cinque motivi di ricorso nonché la società Axa Assicurazioni con tre motivi di ricorso, illustrati da memoria.
4. Veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;
 

Considerato che
1. Con il primo motivo, il ricorrente principale denunzia “violazione ex art. 360, primo comma, n. 5, - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio – artt. 2697 cod.civ., artt. 115,116 cod.proc.civ.” avendo, la Corte territoriale, trascurato qualsiasi motivazione con riguardo al rigetto delle istanze istruttorie (già rigettate in primo grado) reiterate in sede d’appello, volte a dimostrare l’ulteriore e grave pregiudizio subito dal ricorrente, oltre al danno biologico accertato in corso di causa, per il deterioramento delle relazioni familiari e sociali, su cui si fondava la richiesta di personalizzazione del danno.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia “violazione ex art. 360, primo comma, n. 5 - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio - violazione e falsa applicazione di norme – artt. 2087 e 2059 cod.civ., 112 cod.proc.civ. avendo, la Corte territoriale, trascurato di pronunciarsi sul capo di impugnazione relativo all’assenza di formazione antinfortunistica e di sistemi di sicurezza.
3. Con il primo motivo il ricorrente incidentale società R. s.r.l. ha dedotto la nullità della sentenza per violazione degli artt. 434 e 436bis cod.proc.civ. essendo, il ricorso proposto in appello dal lavoratore, inammissibile in quanto carente di motivazione ossia di argomentazioni idonee a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice a fondamento della decisione impugnata; invero il Tribunale aveva escluso la nocività del mezzo utilizzato dal A.G. e la pronuncia non era stata motivatamente censurata sul punto.
4. Con il secondo motivo - condizionato al mancato accoglimento del precedente - il ricorrente incidentale deduce nullità della sentenza per omessa pronuncia, ex art. 112 cod.proc.civ. e 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., avendo, la Corte territoriale, eluso la domanda, proposta sin dal primo grado dal lavoratore, della nocività dell’ambiente di lavoro (che il Tribunale aveva espressamente escluso, ritenendo rispettate tutte le misure di sicurezza) e dunque del profilo di colpa a carico del datore di lavoro, concentrandosi esclusivamente sulla eventuale abnormità della condotta tenuta dal lavoratore.
5. Con il terzo motivo - condizionato al mancato accoglimento del precedente - il ricorrente incidentale deduce nullità della sentenza per vizi di motivazione, ex artt. 111 Cost., 118, 132, cod.proc.civ. e 360, primo comma, n. 4 cod.proc.civ.) avendo, la Corte territoriale, omesso di accertare un qualunque inadempimento del datore di lavoro e, in particolare, il malfunzionamento della sponda del camion.
6. Con il quarto motivo - condizionato al mancato accoglimento del precedente - il ricorrente incidentale deduce violazione degli artt. 2087, 1218 cod.civ. e 115 cod.proc.civ. avendo, la Corte territoriale, omesso di accertare un qualunque profilo di colpa del datore di lavoro, non essendo stata accertata (ed anzi, essendo stata esclusa dal Tribunale) l’inadeguatezza delle misure di protezione adottate.
7. Con il quinto motivo - condizionato al mancato accoglimento del precedente - il ricorrente incidentale deduce omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ. avendo, la società, allegato nella memoria di costituzione in primo grado e in quella di appello (allegazioni mai contestate dal lavoratore originario ricorrente) che il collega del A.G., V.P., aveva fornito precise istruzioni per rendere più immediata l’operazione di scarico del materiale presente nel cassone del camion.
8. Con il primo motivo il ricorrente incidentale Axa Assicurazioni ha dedotto nullità della sentenza, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., per motivazione apparente in merito al giudizio di responsabilità datoriale ex art. 2087 cod.civ., avendo, la Corte territoriale, omesso qualsiasi motivazione in ordine alle ragioni che fondavano, nel caso concreto, la responsabilità del datore di lavoro.
9. Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2087, 2697 cod.civ., 116 cod.proc.civ., avendo, la Corte territoriale, trascurato di esporre le ragioni che fondavano la responsabilità datoriale, in mancanza di acquisita prova della nocività dell’ambiente di lavoro e del nesso di causa con l’evento verificatosi, non avendo, il lavoratore originario ricorrente, mai contestato la ricostruzione della dinamica del sinistro come rappresentata nella memoria di costituzione del datore di lavoro, limitandosi - in occasione della prima udienza del 20.4.2016- ad una generica contestazione con formula di stile.
10. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965 nonché indebito arricchimento ex art. 2041 cod.civ. avendo, la Corte territoriale, dimenticato di decurtare dalla somma complessiva liquidata al A.G. a titolo di risarcimento del danno i ratei già corrisposti dall’INAIL per la componente del danno biologico dalla data dell’infortunio sino al settembre 2019 (avendo, invero, sottratto solamente l’importo di euro 187.318,98 che costituiva il residuo alla data del 26/9/2019 della rendita capitalizzato dall’Inail).

11. Vanno esaminati congiuntamente, per la loro stretta connessione nonché per la pregiudizialità rispetto agli altri motivi, il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso incidentale promosso dal datore di lavoro R. e il primo ed il secondo motivo della società assicuratrice, motivi che concernono, tutti, la responsabilità contrattuale del datore di lavoro in caso di infortunio sul lavoro e gli oneri di allegazione e di prova gravanti sul lavoratore che agisce per l'accertamento della violazione dell'art. 2087 cod. civ. in relazione agli obblighi di prevenzione e sicurezza che fanno capo al datore di lavoro.

I motivi sono fondati.

12. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'art. 2087 cod.civ. non delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, in quanto detta responsabilità va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, non potendosi esigere da parte del datore di lavoro la predisposizione di misure idonee a fronteggiare le cause di infortunio imprevedibili (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 8911 del 2019, Cass. n. 14066 del 2019, Cass. n. 1509 del 2021).
13. La prova della responsabilità datoriale, ai sensi dell'art. 2087 cod.civ., richiede l'allegazione da parte del lavoratore, che agisce deducendo l'inadempimento, sia degli indici della nocività dell'ambiente lavorativo cui è esposto, da individuarsi nei concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, sia del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti (Cass. n. 28516 del 2019, Cass. n. 26495 del 2018, Cass. n. 24742 del 2018).
14. In particolare, i principi che rilevano ai fini della risoluzione in punto di diritto della questione controversa possono essere così sintetizzati:
- elemento costitutivo della responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 cod. civ. è la colpa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore (Cass. n. 6002 del 2012, n. 14102 del 2012); l'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 cod. civ. impone all'imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità del rischio, atteso che la sicurezza del lavoratore è un bene protetto dall'art. 41, secondo comma, Cost. (ex plurimis, Cass. 6337 del 2012);
- il concetto di specificità del rischio, da cui consegue l'obbligo del datore di provare di avere adottato le misure idonee a prevenire ragioni di danno al lavoratore, va inteso nel senso che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di allegare e provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che l’infortunio o la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (da ultimo, Cass. nn. 24742 e 26495 del 2018);
- gli indici della nocività dell'ambiente lavorativo, che devono essere indicati dal lavoratore, non sono altro che i concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa; tale allegazione rientra nell'ambito dei fatti che devono essere indicati da colui che agisce deducendo l'inadempimento datoriale.
15. Correttamente, la Corte di appello ha affermato – in via generale - che l'estensione della norma di protezione (art. 2087 cod. civ.), sulla cui violazione è fondato l'inadempimento contrattuale, necessariamente postula l'identificazione della concreta fattispecie e delle specifiche modalità del fatto cui ricondurre quell'obbligo di protezione, cioè una compiuta identificazione degli indici di rischio e di pericolosità dell'ambiente lavorativo in cui la prestazione viene resa (nella specie, la prestazione resa con un camion), con particolare riguardo alle misure di sicurezza cosiddette innominate, che non conseguono da più specifiche disposizioni di legge.
16. Peraltro, nell’esaminare la fattispecie concreta, la Corte non ha indicato il rischio specifico esistente né i concreti fattori di pericolo atti a differenziare la situazione lavorativa in cui si trovava ad operare il dipendente rispetto al generico rischio cui va incontro qualunque individuo, e dunque ha trascurato di individuare la "nocività" dell'ambiente lavorativo, tale da esigere l'apprestamento di misure appropriate alla situazione, e l’eventuale violazione degli obblighi di protezione posti in capo al datore di lavoro. La Corte territoriale si è concentrata sull’analisi della condotta del lavoratore, per verificare la sussistenza o meno di un comportamento abnorme o di una clamorosa imprudenza e, dunque, per accertare la ricorrenza di un rischio elettivo, profilo che costituisce il limite (unico) alla copertura assicurativa da parte dell’ente previdenziale di qualsiasi infortunio in quanto ne esclude l'essenziale requisito della "occasione di lavoro", con ciò confondendo i presupposti costitutivi della tutela previdenziale (art. 2 del T.U. n. 1124 del 1965), che prescinde da qualsiasi profilo di responsabilità, con i diversi elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno (art. 2087 cod.civ.) che richiede l’inadempimento del datore di lavoro a misure di sicurezza nominate o innominate.
17. In ordine agli altri motivi del ricorso principale e dei ricorsi incidentali va rilevato che:
17.1. il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile per difetto di interesse, avendo il lavoratore già ottenuto dalla Corte territoriale l’affermazione della responsabilità del datore di lavoro, sicché un eventuale accertamento dell’inadempimento da parte di quest’ultimo degli obblighi di formazione antinfortunistica nessuna concreta ulteriore utilità giuridica potrebbe derivargliene.
E’ invero inammissibile il ricorso per cassazione con il quale la parte vittoriosa sollevi questioni che il giudice d'appello non abbia deciso in senso ad essa sfavorevole avendole ritenute assorbite nell'accoglimento di altre tesi, in quanto in tale ipotesi difetta il presupposto del diritto di impugnazione, e cioè la soccombenza, sia pure solo teorica (Cass. n. 134 del 2017; Cass. n. 28400 del 2021 ).
In tal caso la parte vittoriosa non ha l'onere di riproporre le domande e le eccezioni non accolte o non esaminate dal giudice d'appello, poiché l'eventuale accoglimento del ricorso principale comporta la possibilità che dette domande o eccezioni vengano riesaminate in sede di giudizio di rinvio.
17.2. Il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale della società datrice di lavoro sono inammissibili: la censura di cui al primo motivo è prospettata con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto della sentenza di primo grado e dell’atto di appello del lavoratore (o i suoi tratti salienti), fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l'individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.pro.civ.; né può ritenersi, diversamente da quanto prospetta la censura di cui al secondo motivo, che vi sia stata omissione di una decisione sul capo di domanda concernente la responsabilità del datore di lavoro, avendo semmai la Corte territoriale effettuato una operazione di sussunzione della fattispecie concreta in uno schema normativo errato.
18. Infine, il primo motivo del ricorso principale e il terzo motivo del ricorso incidentale proposto dalla società assicuratrice sono assorbiti, attenendo entrambi ad un profilo (l’entità del risarcimento del danno) logicamente e cronologicamente successivo rispetto all’accertamento della responsabilità del datore di lavoro.
19. Alla stregua delle esposte considerazioni, vanno accolti i motivi dal terzo al quinto del ricorso incidentale proposto dalla società R., il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale proposto dalla società Axa Assicurazioni; dichiarati inammissibili il secondo motivo del ricorso principale e il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale proposto dalla società R.; assorbiti il primo motivo del ricorso principale e il terzo motivo del ricorso incidentale proposto dalla società assicuratrice; la sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Potenza che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su affermati.
 

P.Q.M.
 

La Corte accoglie il terzo, il quarto e il quinto del ricorso incidentale proposto dalla società R., il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale proposto dalla società Axa Assicurazioni, inammissibile il secondo motivo del ricorso principale, il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale proposto dalla società R., assorbiti il primo motivo del ricorso principale e il terzo motivo del ricorso incidentale proposto dalla società assicuratrice; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 14 dicembre 2021.