Tipologia: CCNL
Data firma: 7 ottobre 1998
Validità: 01.01.1997 - 31.12.2000
Parti:
Associazione Italiana Orafi-Confartigianato, Associazione Nazionale Artigianato
Artistico - Orafi - Cna, Federazione Nazionale dei Mestieri artistici e
tradizionali-Casa, Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane
Italiane-Claai e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici,
Orafi, Artigianato
Fonte: CNEL
Sommario:
Sfera di applicazione. Parte I - Comune Art. 1 - Rapporti sindacali. Premessa. Osservatori Riequilibrio del territorio e mezzogiorno Decentramento produttivo Governo del mercato del lavoro Nota a verbale. Art. 2 - Formazione professionale. Art. 3 - Accordo interconfederale. Relazioni sindacali. Art. 4 - Sistema contrattuale. Livello nazionale di categoria. Livello decentrato di categoria. Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati o Livello nazionale di categoria. o Indennità di vacanza contrattuale. o Livello decentrato di categoria. o Contrattazione regionale in vigenza del presente CCNL. Art. 4 bis - Clausole di salvaguardia. Art. 5 - Occupazione femminile e pari opportunità. Art. 6 - Delega sindacale. Art. 7 - Protocollo sulle modalità di effettuazione delle ritenute della quota contrattuale ordinaria per attività svolte per la realizzazione del testo contrattuale e sua diffusione. Art. 8 - Permessi retribuiti per cariche sindacali. Art. 9 - Diritto di assemblea. Art. 10 - Lavoratori studenti. Art. 11 - Diritto allo studio. Art. 12 - Tutela dei licenziamenti individuali. Art. 13 - Ambiente di lavoro. Art. 14 - Periodo di prova. Art. 15 - Classificazione dei lavoratori. A) Mobilità professionale. B) Declaratorie, profili professionali ed esemplificazioni. Art. 15 bis - Qualifiche escluse dalle quote di riserva di cui all'art. 25, comma 2, legge 23 luglio 1991 n. 223 Art. 16 - Ex indennità di contingenza. Art. 17 - Definizione delle voci retributive. Art. 18 - Incrementi retributivi. Nuovi minimi retributivi Nuovi minimi retributivi e relative decorrenze Una tantum Art. 19 - Orario di lavoro. 1) Lavori a turni. 2) Ex festività. Art. 19 bis. Art. 20 - Flessibilità dell'orario di lavoro. Art. 20 bis - Gestione dei regimi d'orario. Art. 20 ter - Banca ore individuale. Art. 21 - Lavoro straordinario, notturno e festivo. Art. 22 - Riposo settimanale. Art. 23 - Lavoro a tempo parziale. Art. 24 - Contratto a tempo determinato. Art. 25 - Tirocinio. Art. 26 - Cumulo di mansioni e passaggio di categoria. Art. 27 - Molestie sessuali. Art. 28 - Provvedimenti disciplinari. Art. 29 - Ammonizioni, multe e sospensioni. Art. 30 - Licenziamento per mancanze. Art. 31 - Reclami sulla retribuzione. Art. 32 - Controversie. Art. 33 - Cessione-trasformazione-trapasso-cessazione e fallimento dell'impresa. |
Art. 34 - Indennità in caso di morte. Art. 35 - Previdenza complementare. Premessa Quota di avviamento. Quota d'iscrizione. Art. 36 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto. Art. 37 - Enti bilaterali. Parte II - Operai Art. 1 - Assunzioni. Art. 2 - Documenti. Art. 3 - Festività. Art. 4 - Apprendistato. Art. 5 - Sospensione del lavoro. Art. 6 - Lavoro a cottimo. Art. 7 - Ferie. Art. 8 - Gratifica natalizia. Art. 9 - Aumenti periodici di anzianità. Art. 10 - Igiene e sicurezza del lavoro. Art. 11 - Indumenti di lavoro. Art. 12 - Trattamento in caso di malattia e infortunio. Art. 13 - Congedo matrimoniale. Art. 14 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio. Art. 15 - Servizio militare. Art. 16 - Divieti. Art. 17 - Assenze. Art. 18 - Permessi. Art. 19 - Consegna e conservazione degli utensili personali. Art. 20 - Preavviso di licenziamento e dimissioni. Art. 21 - Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto. Parte III - Impiegati Art. 1 - Assunzioni. Art. 2 - Documenti. Art. 3 - Festività. Art. 4 - Aumenti periodici di anzianità. Art. 5 - Indennità maneggio denaro - Cauzione. Art. 6 - Ferie. Art. 7 - Tredicesima mensilità. Art. 8 - Trattamento di malattia e infortunio. Art. 9 - Congedo matrimoniale. Art. 10 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio. Art. 11 - Servizio militare. Art. 12 - Doveri dell'impiegato. Art. 13 - Assenze e permessi. Art. 14 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni. Art. 15 - Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto. Art. 16 - Certificato di lavoro. Art. 17 - Igiene e sicurezza del lavoro. Art. 18 - Trattamento in caso di temporanea sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro. Regolamentazione nazionale per la disciplina dell'apprendistato nelle aziende artigiane orafe Art. 1 - Norme generali. Art. 2 - Periodo di prova. Art. 3 - Tirocinio presso diverse imprese. Art. 4 - Durata del tirocinio e relativo inquadramento. Art. 4 bis - Apprendisti impiegati. Art. 5 - Retribuzione. Art. 6 - Apprendisti assunti con età superiore a 24 anni e fino a 29 anni compiuti. Art. 7 - Malattia e infortuni. Art. 8 - Ferie. Art. 9 - Gratifica natalizia. Art. 10 - Insegnamento complementare. Art. 11 - Attribuzione della qualifica. Dichiarazione delle parti. |
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori
dipendenti delle imprese artigiane orafe argentiere e affini stipulato il 7
ottobre 1998 tra Associazione Italiana Orafi (Confartigianato), Associazione
Nazionale Artigianato Artistico - Orafi - Cna, Federazione Nazionale dei
Mestieri artistici e tradizionali (Casa), Confederazione delle Libere
Associazioni Artigiane Italiane (Claai) e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil
Tra Associazione Italiana Orafi-Argentieri (Confartigianato)
[
] e con l'assistenza della Confartigianato [
], Associazione Nazionale
Artigianato Artistico - Orafi - Cna [
] e con l'assistenza per la Cna [
],
Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani [
] e con l'intervento della
Federazione Nazionale Artigianato Artistico [
], Confederazione delle Libere
Associazioni Artigiane Italiane (Claai) [
] e Fim-Cisl [
], Fiom-Cgil [
],
Uilm-Uil - Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici [
]
Sfera di applicazione.
Per impresa artigiana orafa, argentiera, della bigiotteria e della orologeria ed
affini si intende quella avente i requisiti previsti dalla legge 8.8.85 n. 443,
nonché dal DPR 8.6.64 n. 537, punto 4° e successive modifiche, relativo ai
mestieri artistici tradizionali, appartenenti al settore orafi, argentieri e
affini.
Il presente contratto si applica:
1) ai laboratori appartenenti tradizionalmente al settore orafo, argentiero,
affini destinati alla lavorazione dei metalli preziosi, nonché alla riparazione
e costruzione di manufatti dei quali le parti metalliche (metalli preziosi)
richiedono la maggiore quantità di lavoro;
2) alle lavorazioni eseguite su metalli e leghe di metalli pregiati;
3) ai riparatori di orologi.
A titolo indicativo ed esemplificativo rientrano tra le imprese artigiane orafe,
argentiere e affini, regolate dal presente contratto i seguenti laboratori:
- orafi;
- argentieri;
- cassai;
- incisori;
- incastonatori;
- bigiottieri;
- smaltatori e miniaturisti;
- gioiellieri;
- lavorazione pietre preziose;
- imprese galvaniche che lavorano prevalentemente per il settore orafo/argentiero;
- lavorazione pietre dure;
- attività di realizzazione di modelli.
Parte I - Comune
Art. 1 - Rapporti sindacali.
Premessa.
[
]
Le Organizzazioni Artigiane e Fim-Fiom-Uilm concordano sulla istituzione di un
sistema organico di relazioni sindacali che, articolandosi su vari momenti e
livelli attraverso specifiche modalità, persegua l'obiettivo di realizzare un
miglioramento complessivo dei rapporti tra le rispettive organizzazioni e lo
sviluppo di una più puntuale ed incisiva cultura sindacale che veda nel
reciproco confronto uno strumento fondamentale di sviluppo dell'artigianato.
Osservatori
Le parti convengono sulla necessità di dotarsi di una serie di strumenti di
partecipazione, a livello nazionale e regionale, funzionali all'acquisizione di
dati conoscitivi inerenti alle dinamiche economico-produttive, ai processi
legislativi ed amministrativi che coinvolgono il sistema delle imprese artigiane
orafe e argentiere.
Pertanto le parti individuano nella costituzione dell'"Osservatorio Nazionale" e
degli "Osservatori Regionali" strumenti utili a favorire anche il funzionamento
della struttura contrattuale prevista dal presente CCNL, rappresentando altresì
un momento di supporto delle possibilità partecipative del settore alle scelte
di politica economica e industriale.
Quando le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza, gli osservatori
possono essere costituiti anche a livello territoriale allorché ciò sia
giustificato da particolari situazioni produttive ed occupazionali (aree
sistema).
Compiti degli osservatori saranno l'acquisizione di informazioni, anche
attingendo dagli enti bilaterali, e l'esame su:
- le prospettive produttive del settore; le tendenze di fondo registrate e
prevedibili per quanto riguarda l'andamento degli investimenti e delle commesse;
il lavoro decentrato alle imprese artigiane divise per settore, con riferimento
ai tipi di lavorazione; la consistenza del settore; le trasformazioni e/o i
nuovi insediamenti significativi che si determinassero, con dati disaggregati, e
le relative scelte di politica economica;
- l'andamento globale dell'occupazione, con dati disaggregati, ove possibile,
per classi d'età, sesso, qualifiche e per i diversi comparti, specificando le
tendenze evolutive previsionali;
- il mercato del lavoro, con particolare riferimento ai CFL, al contratti a
tempo determinato, al lavoro interinale, al part-time, all'occupazione
femminile, all'apprendistato;
- l'esame delle problematiche inerenti le pari opportunità;
- l'andamento degli istituti contrattuali relativi alla retribuzione,
all'organizzazione del lavoro e alla qualificazione professionale, ai regimi di
orario;
- l'evoluzione della situazione ambientale, in relazione sia agli adempimenti di
legge, sia a situazioni particolarmente critiche che si dovessero evidenziare,
anche con il coinvolgimento di enti pubblici;
- esame dei finanziamenti pubblici al sistema delle imprese;
- esame dei problemi e delle prospettive del sistema di formazione professionale
regionale, finalizzato ad un diretto intervento delle parti in funzione delle
esigenze produttive e del mercato del lavoro;
- esame delle problematiche dell'artigianato orafo-artistico;
- l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione
tecnologica;
- l'attuazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso di
informazioni sopra descritto, nei confronti di enti pubblici, istituti di
ricerca pubblici e privati, ecc.
Gli osservatori, sulla base dei compiti sopra stabiliti, potranno valutare la
possibilità di promuovere studi o indagini su temi di comune interesse,
definendo modalità e criteri di realizzazione, nonché le risorse necessarie per
lo svolgimento delle stesse, con particolare riferimento a quelle pubbliche.
L'Osservatorio Nazionale verrà costituito entro sei mesi dalla stipula del
presente CCNL e nel frattempo le parti firmatarie daranno luogo a incontri per
la definizione del regolamento relativo al funzionamento.
All'atto della prima riunione i componenti l'Osservatorio definiranno la
programmazione dell'attività.
Decentramento produttivo
Le parti si impegnano al confronto ed all'esame congiunto, a livello nazionale,
regionale, territoriale, interessati, dove se ne rilevi la necessità, per
definire iniziative coordinate atte a verificare e garantire la continuità del
flusso delle commesse per le aziende di lavorazione per conto terzi e ad attuare
iniziative per lo sviluppo della pluricommittenza anche al fine di salvaguardare
i livelli occupazionali nelle aziende artigiane.
L'incontro avverrà su richiesta scritta di una delle parti.
Almeno una volta all'anno si procederà alla verifica sulla effettiva
applicazione delle leggi vigenti sul lavoro a domicilio e all'esame delle
relative condizioni economiche e normative dei lavoratori.
Tale verifica si avvarrà, oltre che delle informazioni che le parti possono
attingere dalle Commissioni Provinciali previste dalla legge 18.12.73 n. 877,
dei dati forniti dalle Organizzazioni Artigiane stipulanti sulle imprese che
utilizzano lavoro a domicilio, delle valutazioni di carattere previsionale
sull'andamento del fenomeno e sui prevedibili riflessi sull'occupazione.
Nota a verbale.
Le parti concordano che l'acquisizione dei dati e/o delle informazioni non
comporta alcuna procedura a livello delle singole imprese e che le stesse non
saranno oggetto di esame individuale. In riferimento a quanto sopra resta
salvaguardato il vincolo del segreto professionale. Lo spirito del confronto e
dell'esame congiunto non intende necessariamente il raggiungimento di
valutazioni comuni.
Art. 2 - Formazione
professionale.
Al fine di favorire e promuovere in accordo con l'Ente regione, o con l'Ente
locale a livello territoriale, corsi di formazione professionale alla cui
impostazione e gestione partecipino le Organizzazioni Sindacali firmatarie del
presente CCNL, le parti si incontreranno a livello regionale, almeno una volta
all'anno, per valutare i settori e i mestieri per i quali ci sia richiesta di
manodopera qualificata e nel contempo per valutare verso quali settori o
mestieri i giovani mostrino interesse ad indirizzarsi.
Sulla base degli esiti degli incontri suddetti, verranno presentati all'Ente
regione o all'Ente locale a livello territoriale le proposte dei corsi da
effettuarsi, definendo la durata, le modalità ed i programmi. I corsi dovranno
prevedere un determinato numero di ore di formazione teorica da effettuarsi a
carico della Regione o dell'Ente locale ed un certo numero di ore di formazione
pratica da effettuarsi in imprese artigiane appartenenti al settore prescelto.
Le ore di formazione pratica non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro tra
l'impresa nella quale si effettuano ed i giovani che frequentano il corso.
Le Organizzazioni artigiane si impegnano ad indicare le imprese disponibili a
mettere a disposizione i propri locali e le proprie attrezzature per la suddetta
formazione pratica.
Al termine del corso le parti si incontreranno per valutare le possibilità
occupazionali di quei giovani che non fossero stati assunti dalle imprese presso
le quali hanno effettuato la formazione pratica.
L'attestato di qualifica conseguito al termine del corso è valido dopo un
periodo di occupazione di sei mesi nei quali il giovane è considerato
tirocinante ai sensi della legge 14.11.67 n. 1146.
Laddove, a livello regionale sia stata data attuazione a quanto previsto
dall'Accordo Interconfederale del febbraio 1993 in materia di formazione
professionale, la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo
dovrà essere opportunamente armonizzata.
Art. 3 - Accordo
interconfederale.
Le parti convengono l'integrale recepimento della disciplina contenuta nel
l'Accordo interconfederale 21.7.88 per gli istituti previsti, anche a modifica
delle precedenti intese categoriali, che si intendono da esso sostituite.
Art. 4 - Sistema contrattuale.
Livello nazionale di categoria.
Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di trattare le
materie specifiche di settore e definire i contratti collettivi dei diversi
settori artigiani.
A questo scopo il livello contrattuale nazionale di categoria tratta per ognuno
dei settori artigiani in particolare i seguenti argomenti:
- relazioni sindacali di settore;
- materie da rinviare o rimettere alle strutture regionali di
categoria;
- sistema di classificazione;
- retribuzione;
- durata del lavoro;
- normative sulle condizioni di lavoro azioni positive per le pari opportunità;
- altre materie tipiche del CCNL;
- costituzione di eventuali fondi di categoria.
Livello decentrato di
categoria.
La titolarità unica contrattuale a livello decentrato di categoria spetta alle
organizzazioni regionali di categoria.
Tale livello contrattuale ha il compito di applicare i CCNL alle realtà
regionali di settore e di comparto e definire un livello salariale regionale che
tenga conto della situazione del sistema artigiano regionale, rilevata
attraverso alcuni indicatori convenuti tra le parti.
In presenza di aree caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di
settore, su esplicita delega delle strutture regionali, l'esercizio della
titolarità contrattuale può essere affidato alle corrispondenti strutture
territoriali, ferma restando la validità regionale degli accordi raggiunti.
Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale
non previsti dal Contratto Regionale Integrativo vigente, la relativa
trattativa, anche su istanza delle strutture territoriali, sarà assunta dalle
strutture regionali o delegata alle strutture territoriali interessate.
Qualora i tempi di avvio dei CCRIL non siano definiti dai CCNL di riferimento,
le parti convengono che le trattative per la realizzazione dei CCRIL siano
comunque avviate in ogni regione entro 2 anni dalla decorrenza dei CCNL.
Art. 9 - Diritto di assemblea.
Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea 10 ore annue di permessi
retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro e le
assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.
[
]
Art. 13 - Ambiente di lavoro.
I lavoratori e gli artigiani hanno un comune interesse all'applicazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e
all'attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica
nell'ambiente di lavoro; pertanto le parti si impegnano ad operare affinché
l'azione di prevenzione dei servizi di medicina del lavoro a ciò preposti trovi
attuazione anche nell'ambiente di lavoro delle imprese artigiane.
I lavoratori mediante i rappresentanti di cui all'art. 3 su richiesta delle
maestranze hanno il diritto di controllare l'applicazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e promuovere la
ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la
loro salute e la loro integrità fisica.
Per concordare ogni intervento in materia di prevenzione e di igiene ambientale
nelle imprese artigiane, le parti si incontreranno a livello provinciale e
regionale.
Tali incontri, che si terranno di norma una volta all'anno su richiesta di una
delle parti, tenderanno alla stesura delle mappe di rischio locali e alla
determinazione dei relativi interventi dei servizi alla prevenzione.
L'attuazione degli interventi concordati è di competenza dei servizi di igiene e
di sicurezza del lavoro e di prevenzione abilitati anche mediante stipula di
apposite convenzioni.
Le Confederazioni artigiane si impegnano a promuovere iniziative atte a favorire
le conoscenze relative alle sostanze usate nelle lavorazioni artigiane in
relazione ai loro effetti sulla salute e sugli ambienti di vita e di lavoro.
Art. 19 - Orario di lavoro.
La durata massima settimanale dell'orario di lavoro ordinario viene fissata in
40 ore distribuite di norma in 5 giorni lavorativi sulla base di 8 ore
giornaliere dal lunedì al venerdì.
1) Lavori a turni.
Per le lavorazioni a turni avvicendati, viene istituita una fermata nel corso
del turno di 30 minuti retribuiti per la consumazione del pasto, valida anche
per i minori, ai sensi dell'art. 20, legge 17.10.67 n. 977.
Art. 20 - Flessibilità
dell'orario di lavoro.
Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di
contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro
connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario
contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità
dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà
realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento
dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo
di 152 ore nell'anno.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, entro un
periodo di sei mesi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari
entità di riposi compensativi. I lavoratori interessati percepiranno la
retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di
superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la
maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.
L'applicazione della normativa di cui sopra è subordinata a intese da definire
congiuntamente per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati
salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
Le parti convengono che a decorrere dall'1.1.89 l'indennità pari a 16 ore annue
prevista dal medesimo articolo, comma 9, CCNL 18.7.84, venga di norma fruita dai
lavoratori sotto forma di permessi retribuiti, che verranno utilizzati, sulla
base di intese da convenirsi secondo le esigenze tecnico-produttive
dell'impresa, per riassorbire situazioni contingenti di contrazione
dell'attività aziendale.
Le frazioni di anno verranno computate in dodicesimi. Tali permessi verranno
utilizzati nel corso dell'anno; in caso essi siano in tutto o in parte
inutilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore.
Qualora venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore
alle 48 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la
flessibilità, viene riconosciuta un'ulteriore indennità pari a 8 ore.
Art. 20 bis - Gestione
dei regimi d'orario.
Le parti, a livello regionale o su esplicito mandato a livello territoriale,
possono realizzare accordi di gestione dei regimi di orario, al fine di
consentire la predisposizione di strumenti che permettano di fare fronte a
periodi di congiuntura negativa, ovvero a necessità organizzative e/o
riorganizzative dell'attività produttiva e del lavoro.
Le parti potranno predisporre strumenti che consentano di realizzare una
continuità del rapporto di lavoro e della retribuzione per tutti quei lavoratori
occupati nelle imprese coinvolti in tali fenomeni da utilizzarsi in maniera
complementare con gli strumenti bilaterali.
Tra questi, le parti individueranno le modalità di costituzione di modelli di
"banca-ore" cui far affluire le ore corrispondenti alle assenze dal lavoro
retribuite, contrattualmente e legislativamente disciplinate.
A tale scopo le parti nella contrattazione di 2° livello a livello regionale
potranno costituire una banca ore, individuando tra gli istituti contrattuali e
di legge, compreso quanto previsto dall'art. 20, quelli più idonei a determinare
l'accantonamento in questione. Inoltre stabiliranno le modalità e le
caratteristiche delle casistiche di utilizzo e le modalità di liquidazione dei
ratei non utilizzati in corso d'anno.
Le parti potranno altresì individuare le diverse combinazioni di utilizzo della
suddetta "banca-ore" con possibili interventi di natura bilaterale a sostegno
del reddito dei lavoratori e delle imprese.
Art. 20 ter - Banca ore
individuale.
Al fine di favorire una maggiore flessibilità della prestazione lavorativa ed al
tempo stesso contenere il numero delle ore mediamente lavorate entro i limiti
previsti dall'art. 19, parte comune del presente contratto, le parti convengono
che, per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di
straordinario, compresa la traduzione in termini di quantità oraria delle
maggiorazioni spettanti, possa avvenire per l'intero ammontare delle ore
straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della
corrispondente maggiorazione, se risultanti da atto sottoscritto tra l'impresa e
il lavoratore medesimo. Tale recupero si realizzerà entro un periodo di 12 mesi
dall'inizio dell'accumulo delle ore e della relativa maggiorazione,
prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva di caduta ciclica
dell'attività stessa.
Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore supplementari e
straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di
permesso retribuito pari al 5% delle ore accumulate come previsto dal comma
precedente.
Il suddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del lavoratore
interessato, compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell'impresa.
Le ore accumulate possono essere costantemente accumulate. Al raggiungimento
delle 120 ore complessive, si dovrà comunque procedere ad un parziale o totale
ridimensionamento del monte ore accumulato secondo un programma da concordarsi
tra impresa e dipendente.
Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile il
recupero con riposo compensativo entro 12 mesi delle ore così accumulate,
l'importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore sulla base della paga
oraria in atto a quella data. Nella busta paga mensile verranno evidenziate le
ore supplementari e straordinarie accumulate.
Le parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali e potranno
definire modalità attuative e sull'andamento generale del fenomeno.
Art. 21 -
Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di cui
all'art. 19.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Nessun lavoratore può
rifiutarsi, salvo giustificato motivo di impedimento, di effettuare il lavoro
straordinario, notturno e festivo.
È considerato il lavoro straordinario nei limiti di 2 ore giornaliere e 10
settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra viene fissato un limite massimo annua le di
ore 230 per ciascun lavoratore. Per detto limite viene istituito un recupero
nella misura del 20% quale riposo compensativo non retribuito. Il riposo
compensativo deve essere effettuato nel corso di ogni singolo trimestre tenendo
conto delle esigenze tecniche aziendali.
Comunque il recupero sopra citato non potrà essere inferiore a 1 giornata.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del
mattino. Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei
giorni di riposo compensativo o nelle festività di cui all'art. 3, parte operai
e parte impiegati.
Non si considera lavoro festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli
operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana.
[
]
Nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni
(lunedì-venerdì) è ammesso il lavoro straordinario, nella giornata di sabato: il
lavoro straordinario effettuato nella giornata del sabato potrà avere durata
superiore alle 2 ore e sarà retribuito con una maggiorazione del 25% per le
prime 3 ore e nel caso che la prestazione superi le prime 3 ore tutte le ore
successive saranno retribuite con una maggiorazione del 50%.
Art. 22 - Riposo settimanale.
Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale. Il riposo settimanale
coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge lavorino la domenica, godranno
il prescritto riposo compensativo in un altro giorno della settimana, che deve
essere prefissato.
Art. 24 - Contratto a
tempo determinato.
[
]
Le parti, a livello regionale, attueranno verifiche almeno annuali
sull'andamento di questo istituto.
Art. 27 - Molestie sessuali.
Le parti convengono che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono un'offesa
alla dignità della persona e insieme una forma di discriminazione e di ricatto
sul lavoro.
Per molestia sessuale s'intende ogni comportamento indesiderato a connotazione
sessuale che offenda la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro,
inclusi atteggiamenti molesti di tipo visivo o verbale.
I datori di lavoro adotteranno tutte le misure utili ad evitare comportamenti
importuni, offensivi o insistenti, derivanti da molestie o ricatti sessuali, e a
garantire un contesto lavorativo caratterizzato dal pieno rispetto della dignità
di donne e uomini.
Spetta ai comitati paritetici territoriali - nella loro funzione di promozione
di pari opportunità - il compito di organizzare iniziative di sensibilizzazione
su tale fenomeno nelle aziende del settore, di gestire i singoli casi ed
individuare comportamenti e percorsi idonei.
Art. 29 - Ammonizioni,
multe e sospensioni.
Le ammonizioni, le multe e le sospensioni saranno inflitte al lavoratore che:
- abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
- non si presenti al lavoro o si presenti in ritardo senza giustificato motivo;
- ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con
negligenza;
- arrechi danni per disattenzione al materiale di officina o ai materiali di
lavorazione o occulti scarti di lavorazione;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell'impresa bevande alcooliche senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto
di lavoro e alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina,
alla morale, all'igiene e alla sicurezza del lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o recidività verrà inflitta la sospensione.
Art. 30 - Licenziamento per
mancanze.
L'azienda potrà procedere al licenziamento senza preavviso del lavoratore con la
motivazione obbligatoria del provvedimento per iscritto, nei seguenti casi:
- insubordinazione non lieve verso i superiori;
[
]
- rissa all'interno dell'impresa, furto, frodi e danneggiamenti volontari o con
colpa di materiali dell'impresa o di materiali di lavorazione;
[
]
- lavorazione e costruzione nell'interno dell'impresa, senza autorizzazione, di
oggetti per proprio uso o per conto terzi;
[
]
- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 29, quando siano
stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo.
[
]
Art. 32 - Controversie.
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate,
qualora nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa
dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle
competenti Associazioni Sindacali Territoriali degli Artigiani e dei Lavoratori.
In caso di mancato accordo per diversa interpretazione del contratto, prima di
adire l'Autorità Giudiziaria, la vertenza sarà demandata all'esame delle parti
stipulanti il presente contratto.
Art. 37 - Enti bilaterali.
Le parti stipulanti il presente CCNL, sulla base dell'Accordo interconfederale
3.8.92-3.12.92, si impegnano ad incontrarsi a livello nazionale per esaminare le
possibilità e le opportunità di costituire appositi fondi di categoria da
collocarsi all'interno degli Enti Bilaterali.
Inoltre con la contrattazione regionale, le parti possono convenire sulla
istituzione di fondi regionali di categoria collocati all'interno degli Enti
Bilaterali.
Tali fondi possono essere realizzati per fornire ai lavoratori e alle imprese
prestazioni decise a quel livello negoziale sulla base di quanto previsto
dall'art. 4, parte I.
Qualora in sede di verifica dell'Accordo interconfederale del 1992 e del
Protocollo per la politica dei redditi del 1993, le Associazioni Artigiane e
Cgil, Cisl e Uil modifichino anche le norme che regolano gli Enti Bilaterali, le
parti firmatarie del vigente CCNL si impegnano ad armonizzare i contenuti del
presente articolo con quanto eventualmente previsto in quella sede.
Parte II - Operai
Art. 1 - Assunzioni.
[
]
Prima dell'assunzione l'operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte
del medico di fiducia dell'impresa.
[
]
Art. 4 - Apprendistato.
Per la disciplina dell'apprendistato si fa rinvio all'accordo che viene allegato
al presente contratto.
Art. 6 - Lavoro a cottimo.
Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a
cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche.
[
]
Art. 7 - Ferie.
[
]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle
ferie. Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della
lavorazione ed in via eccezionale il lavoratore non sia ammesso al godimento
delle ferie per le giornate di ferie oltre le tre settimane, è peraltro ammessa
la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità pari alla relativa
retribuzione.
[
]
Art. 10 - Igiene e
sicurezza del lavoro.
Per l'igiene e la sicurezza del lavoro valgono le norme di legge.
Art. 11 - Indumenti di lavoro.
Al lavoratore che in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia
necessariamente esposto all'azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve
essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione
presso l'impresa.
Art. 14 -
Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[
]
Art.
19 - Consegna e conservazione degli utensili personali.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente il lavoratore deve
fame richiesta al proprio datore di lavoro.
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna ed
in caso di licenziamento o di dimissioni deve restituirli prima di lasciare il
servizio.
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli
attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere tutto quanto è a
lui affidato.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in
questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatagli senza
autorizzazione.
Qualsiasi variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all'impresa di
rivalersi per i danni di tempo e di materiali subiti.
[
]
Parte III - Impiegati
Art. 6 - Ferie.
[
]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento delle ferie.
Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell'azienda ed in
via del tutto eccezionale, l'impiegato non sia ammesso al godimento delle ferie,
per giornate di ferie oltre le 15, è peraltro ammessa la sostituzione del
godimento delle ferie con una indennità sostitutiva corrispondente alla
retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
[
]
Art. 10 -
Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[
]
Art. 12 - Doveri dell'impiegato.
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti
all'applicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[
]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni
assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le
disposizioni impartite dai superiori;
[
]
4) avere cura dei locali, del mobilio, oggetti, macchinari e strumenti a lui
affidati.
Art. 17 - Igiene e
sicurezza del lavoro.
Le imprese manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità e in modo
da salvaguardare l'incolumità dei lavoratori curando l'igiene, l'illuminazione,
la pulizia, il riscaldamento dei locali stessi, e ciò nei termini di legge; così
come, nel casi previsti dalla legge, saranno messi a disposizione degli
impiegati i mezzi protettivi e saranno osservate le norme circa la consumazione
del pasto fuori degli ambienti che presentano le previste condizioni di
nocività.
Le norme richiamate dal presente articolo si intendono completate con le altre
disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.
Regolamentazione nazionale per la disciplina dell'apprendistato nelle aziende
artigiane orafe
Art. 1 - Norme generali.
La disciplina dell'apprendistato nell'artigianato orafo ed argentiero è
regolata dalle norme di legge, dall'Accordo interconfederale 21.12.83 e dalle
disposizioni della presente regolamentazione. Per quanto non è contemplato dalle
disposizioni di legge e dalla suddetta regolamentazione, valgono per gli
apprendisti le norme del presente CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese
orafe ed argentiere.
Art. 3 - Tirocinio
presso diverse imprese.
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso
altre imprese si cumulano ai fini del tirocinio previsto dalla presente
regolamentazione purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e
sempreché si riferiscano alle stesse attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di tirocinio
precedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare
all'atto dell'assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei
corsi di insegnamento complementare che siano obbligatori per legge.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro le imprese rilasceranno
all'apprendista un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e
le attività per le quali sono stati effettuati.
La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato altri periodi
di tirocinio presso altre imprese è quella relativa al semestre nel quale il
precedente periodo è stato interrotto.
Art. 4 -
Durata del tirocinio e relativo inquadramento.
La durata normale del periodo di apprendistato viene determinata in relazione ai
gruppi di appartenenza come di seguito indicato:
- Gruppo 1 (lavorazioni ad alto contenuto professionale) durata 5 anni;
- Gruppo 2 (lavorazioni a medio contenuto professionale) durata 3 anni.
Fanno parte del primo gruppo tutti gli apprendisti del settore orafo-argentiero,
ad esclusione di quelli addetti esclusivamente a lavorazioni meccanizzate che
vanno inseriti nel 2° gruppo.
Per gli apprendisti in forza al 30.9.98 restano in vigore le precedenti
normative.
Per gli apprendisti assunti a partire dall'1.10.98 le predette durate vengono
ridotte come segue:
1. per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo idoneo
rispetto all'attività da svolgere la durata dell'apprendistato viene ridotta di
mesi sei secondo la relativa tabella delle progressioni retributive di cui
all'art. 5;
2. per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale
idoneo rispetto all'attività da svolgere la durata dell'apprendistato viene
ridotta di mesi tre secondo la relativa tabella delle progressioni retributive
di cui all'art. 5;
3. per i giovani in possesso del diploma di laurea le parti si incontreranno
entro i termini previsti al seguente art. 10 per definire i tempi e le modalità
di applicazione del contratto di apprendistato.
Per gli apprendisti in forza al 30.9.98 restano in vigore le precedenti
normative.
Art. 4 bis - Apprendisti
impiegati.
Per i rapporti di apprendistato instaurati dall'1.10.98 la durata è di 2 anni e
6 mesi, le progressioni retributive sono riportate alla specifica tabella di cui
all'art. 5.
La predetta durata viene ridotta come segue:
1. per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo idoneo
rispetto all'attività da svolgere la durata dell'apprendistato viene ridotta di
mesi sei secondo la relativa tabella delle progressioni retributive di cui
all'art. 5;
2. per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale
idoneo rispetto all'attività da svolgere la durata dell'apprendistato viene
ridotta di mesi tre secondo la relativa tabella delle progressioni retributive
di cui all'art. 5.
Le percentuali della retribuzione per detti lavoratori saranno calcolate sulla
retribuzione globale del 5° livello.
I lavoratori che rientrano in questo gruppo al termine del periodo di
apprendistato verranno inquadrati nel 4° livello
Art. 6 - Apprendisti assunti con età superiore a 24 anni e fino a 29 anni
compiuti.
Le parti nel concorde intento di dare applicazione al comma 5, art. 21, legge
18.2.87 n. 56 e della legge 24.6.97 n. 196, ed in considerazione delle
peculiarità del settore cui si applicano le presenti disposizioni convengono
quanto segue:
a) elevazione dell'età di assunzione degli apprendisti fino al compimento del
29° anno d'età per i profili professionali elencati di seguito:
- incisori;
- incassatori;
- cesellatori;
- miniaturisti;
- modellisti;
- montatori;
- pulitori;
- preparatori.
b) In sede regionale, nell'ambito della contrattazione di II° livello, le parti
potranno concordare ulteriori figure professionali alle quali applicare
l'elevazione dell'età di assunzione nei limiti predetti.
[
]
Alla luce di quanto espresso in premessa le parti concordano di procedere
all'ingresso dei lavoratori per le figure e nei limiti di età di cui al presente
articolo, esclusivamente facendo ricorso all'apprendistato e non anche
attraverso i contratti di formazione e lavoro.
L'esclusione del ricorso al CFL per detti lavoratori non sarà operante qualora
non risulti ammissibile il rapporto di apprendistato di cui alla legge 18.2.87
n. 56, art. 21, comma 5.
La presente normativa decorre, fatti salvi gli effetti della legge 24.6.97 n.
196, dal 7.10.98.
Per gli apprendisti in forza al 6.10.98 restano in vigore le precedenti
normative.
Art. 8 - Ferie.
A norma dell'art. 14, legge 19.1.55 n. 25 agli apprendisti di età non superiore
ai 16 anni verrà concesso per ogni anno di servizio un periodo feriale
retribuito di 30 giorni di calendario ed agli apprendisti che abbiano superato
il sedicesimo anno di età le ferie saranno adeguate a quelle degli operai con un
minimo di 4 settimane all'anno (160 ore).
Art. 10 - Insegnamento
complementare.
Per l'adempimento da parte dell'apprendista dell'obbligo di frequenza - ai sensi
dell'art. 17 del regolamento approvato con DPR 30.12.56 n. 1668 - dei corsi di
istruzione complementare verranno concesse 4 ore settimanali retribuite per
tutta la durata dei corsi stessi.
Tali ore non fanno parte dell'orario di lavoro di cui all'art. 19 parte Comune
fermo restando il limite legale delle 44 ore settimanali complessive.
Fermo restando quanto previsto dalla legge 24.6.97 n. 196, dai decreti attuativi
e dalle relative circolari interpretative le parti si incontreranno entro due
mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto per attuare quanto ivi
previsto ed armonizzare quanto concordato in materia di apprendistato a livello
interconfederale.
In tale occasione le parti verificheranno i percorsi formativi relativi ai
lavoratori in possesso di diploma di laurea.
Dichiarazione delle parti.
In considerazione della particolare legislazione vigente nelle province di
Trento e Bolzano, si concorda di demandare alle rispettive organizzazioni locali
la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.