Categoria: 2021
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Tipologia: CCNL
Data firma: 10 novembre 2021
Validità: 01.11.2021 - 01.11.2024
Parti: Conflap e Unione, Fdp Italia
Settori: Lavoro domestico, Conflap
Fonte: cnel


Sommario:

 

Premessa
Parte generale
Titolo I - Validità e sfera di applicazione

Art. 1 - Validità e sfera di applicazione
Art. 2 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Titolo II - Enti Bilaterali
Premessa
Art. 3 - Operatività dell'Ente Bilaterale
Art. 4 - Contrattazione di secondo livello
Art. 5 - Sostegno al reddito
Art. 6 - Osservatorio Nazionale
Art. 7 - Commissione Paritetica Nazionale
Art. 8 - Costituzione e Finanziamento
Titolo III - Classificazione del personale
Art. 9 - Classificazione del personale
Art. 10 - La regolamentazione dell'inquadramento dei lavoratori
Art. 11 - Mansioni plurime e attività prevalente
Titolo IV - Mercato del lavoro
Art. 12 - Lavoro a tempo parziale
Art. 13 - Stipula dell'atto scritto ed orario di lavoro
Art. 14 - Il lavoro a tempo determinato
Art. 15 - Lavoro ripartito
Art. 16 - Somministrazione di lavoro
Art. 17 - Prestazioni assistenziali discontinue notturne
Art. 18 - Prestazioni esclusivamente d'attesa
Titolo V - Rapporto di lavoro
Art. 19 - Assunzione
Art. 20 - Periodo di prova
Titolo VI - Orario di lavoro
Art. 21 - Orario di lavoro
Art. 22 - Orario di lavoro per il personale convivente con servizio ridotto
Art. 22 bis - Orario di Lavoro del personale assunto per la sostituzione dei lavoratori titolari dell’assistenza
Art. 23 - Lavoro notturno
Art. 24 - Lavoro straordinario
Art. 25 - Riposo settimanale
Art. 26 - Banca delle ore
Art. 27 - Il periodo di ferie
Art. 28 - Festività: trattamento normativo ed economico

 

Titolo VII - Congedi e permessi
Art. 29 - Congedo per matrimonio
Art. 30 - Permessi per lavoratori studenti (Diritto allo studio)
Art. 31 - Permessi per la formazione professionale
Art. 32 - Permessi sindacali
Art. 33 - Permessi retribuiti
Titolo VIII - Minori
Art. 34 - Tutela dei minori
Titolo IX - Norme disciplinari
Art. 35 - Sanzioni disciplinari
Art. 36 - Assenze
Titolo X - Trattamento economico
Art. 37 - Elementi della retribuzione e prospetto paga
Art. 38 - Minimi retributivi
Art. 39 - Scatti di anzianità
Art. 40 - Vitto e Alloggio
Art. 41 - Variazione dei minimi retributivi e dei valori convenzionali del vitto e dell'alloggio
Art. 42 - Tredicesima mensilità
Art. 43 - Trasferte e trasferimenti
Art. 44 - Previdenza complementare
Art. 45 - Assistenza sanitaria integrativa
Tabelle retributive
Titolo XI - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 46 - Malattia
Art. 47 - Malattia professionale ed infortunio sul lavoro
Art. 48 - Malattia e infortunio: il diritto alla conservazione del posto di lavoro
Art. 49 - Tutela delle condizioni di lavoro
Titolo XII - Maternità e paternità
Art. 50 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 51 - Gravidanza, puerperio e assistenza ai portatori di handicap
Titolo XIII - Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso
Art. 52 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 53 - Indennità sostitutiva del preavviso
Titolo XIV - Trattamento di fine rapporto
Art. 54 - Trattamento di fine rapporto (Tfr)
Art. 55 - Indennità in caso di morte
Titolo XV - Vigenza contrattuale
Art. 56 - Decorrenza e durata
Art. 57 - Procedure per il rinnovo del CCNL


Contratto collettivo nazionale di lavoro settore lavoro domestico

L’anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 10 del mese di novembre, in Roma, tra Conflap - Confederazione Sindacale Lavoratori e Pensionati e Unione - Confederazione Datoriale Unione Imprese Opportunità Nuove Europee, Fdp Italia - Federazione Datoriale riconosciuta ex legge 4/2013 al MISE, rappresentata al CNEL da adesione al Ciu, presente nel Consiglio Nazionale Giovani, aderente a FederTerziario e Ugl Professionisti.

Premessa
[…]
Il CCNL per i dipendenti del settore “Lavoro Domestico” deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile. Pertanto, le Parti assumono il reciproco impegno a sostenerne la corretta applicazione in tutte le sedi istituzionali competenti, anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore.
Le stesse si impegnano, altresì, ad elaborare avvisi comuni, finalizzati al rafforzamento delle norme contrattuali e su materie più generali, quali ad esempio gli ammortizzatori sociali, sperimentando anche percorsi negoziali.
Le Organizzazioni firmatarie, inoltre, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità delle Organizzazioni datoriali e delle Organizzazioni sindacali, sono consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del settore del lavoro domestico, sia sotto l'aspetto economico produttivo, sia con riferimento all'occupazione. Per tale motivo, convengono di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore; un sistema che sia funzionale all'individuazione e all'esaltazione degli aspetti innovativi, espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali, anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione del lavoro e sul miglioramento delle condizioni di lavoro. In tale ottica, l’obiettivo principale sarà quello di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire l'eventuale conflittualità. Tale funzione è svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento.
Per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli.
Come previsto dal Legislatore, le Parti, tra gli strumenti per combattere la disoccupazione e promuovere il lavoro “regolare” individuano incentivi, che potranno essere adottati sotto forma di sostegno diretto al reddito (attraverso finanziamenti, misure creditizie ecc.), anche per il tramite dell’Ente Bilaterale, al fine di promuovere le assunzioni e l’emersione del sommerso e sviluppare l’iniziativa imprenditoriale degli stessi autori in forma autonoma (autoimprenditorialità) e associata.
Il Legislatore e le Parti sociali hanno individuato nella contrattazione collettiva nazionale o aziendale un valido strumento per contribuire alla ripresa del sistema economico, affidando a contraenti particolarmente qualificati, 
perché rappresentativi degli interessi delle categorie interessate, la facoltà di porre in essere accordi negoziali idonei a regolamentare i rapporti di lavoro in modo più aderente alle esigenze del mercato. Pertanto le Organizzazioni stipulanti il presente CCNL sostengono la contrattazione collettiva di prossimità, considerata come un utile strumento di flessibilizzazione del mercato del lavoro che consentirebbe di renderlo più “reattivo” rispetto alle esigenze che la moderna economia globalizzata impone.

Parte generale
Titolo I - Validità e sfera di applicazione
Articolo 1 - Validità e sfera di applicazione

1) Il presente Contratto collettivo nazionale del lavoro disciplina in maniera unitaria i rapporti di lavoro dei lavoratori addetti al funzionamento, alla necessità della vita familiare, intesa anche come convivenza familiarmente strutturata.
2) In particolare, il presente CCNL si applica a tutti i soggetti in età da lavoro, compresi i minori che abbiano assolto l’obbligo scolastico ed abbiano raggiunto l’età minima di 16 anni compiuti.
3) Si considerano collaborazioni domestiche, altresì, quelle svolte da personale con qualifica specifica, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Baby-sitter;
- Autisti;
- Giardinieri;
- Custodi;
- Lavoratori con qualifica generica di addetti ai servizi familiari con mansioni plurime.
4) Il presente CCNL si applica altresì ai lavoratori che prestano attività presso comunità senza fini di lucro, religiose, militari ovvero ricoveri per anziani, orfanotrofi.

Titolo II - Enti Bilaterali
Premessa

Le Parti stipulanti il presente CCNL, ribadita la volontà di promuovere lo sviluppo degli enti bilaterali e di regolarne l'attività secondo criteri ispirati alla ricerca del consenso e del coinvolgimento di tutti i soggetti interessati che non può essere sostitutiva di quella propria delle Parti sociali, hanno convenuto di costituire un proprio ente interprofessionale per la formazione permanente e continua e l’EBFaST l'ente bilaterale riferito alle attività di sostegno al reddito, welfare integrativo, salute e sicurezza nei luoghi e negli ambienti di lavoro, apprendistato, conciliazione, certificazione dei contratti, osservatorio e assistenza contrattuale.

Articolo 3 - Operatività dell'Ente Bilaterale
1) Le Parti stipulanti il presente CCNL convengono di affidare all'Ente Bilaterale costituendo le finizioni relative alla materia dell’occupazione, del mercato del lavoro, della formazione e qualificazione professionali. A tal fine, l’Ente Bilaterale attua ogni utile iniziativa, e, in particolare:
- programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle Parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione;
- provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi del settore ed elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
- istituisce la banca dati per rincontro tra domanda e l’offerta di lavoro e per il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego;
- Istituisce l’Osservatorio Nazionale di cui al successivo articolo 6;
- svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito;
- promuove ogni utile integrazione e raccordi fra le politiche regionali e territoriali con le azioni promosse a favore del settore;
- istituisce la Commissione Paritetica Nazionale di certificazione e, ove necessario, le Commissioni Paritetiche provinciali per la validazione e certificazione dei contratti di lavoro e progetti di formazione e lavoro;
- promuove la nascita degli Enti Bilaterali Regionali, Territoriali e dei Centri di servizio, specialmente nelle aree maggiormente rappresentative;
- costituisce un Fondo per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, per la formazione professionale nonché un fondo integrativo del credito;
- Gestisce la cassa per l’assistenza della malattia e prestazioni accessorie;
- realizza iniziative di carattere sociale a favore dei lavoratori per interventi solidaristici, iniziative di previdenza e di mutualizzazione di prestazioni integrative;
- istituisce un comitato di vigilanza nazionale;
- svolge tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge.
2) Gli organi di gestione dell’Ente Bilaterale saranno composti su base paritetica tra Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3) L'Ente Bilaterale Nazionale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli enti bilaterali regionali e territoriali, altresì promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse umane interne.

Articolo 4 - Contrattazione di secondo livello
1) La contrattazione di secondo livello fra i rappresentanti delle O.O. S.S. e le Organizzazioni datoriali firmatarie, avrà luogo presso l’Ente Bilaterale.
2) Sono demandate alla contrattazione di secondo livello le seguenti materie:
- indennità di vitto e alloggio;
- ore di permesso per studio e/o formazione professionale.
3) Gli accordi di secondo livello saranno depositati ed archiviati presso l’Ente Bilaterale.

Articolo 6 - Osservatorio Nazionale
1) L’Osservatorio Nazionale avrà i seguenti compiti:
a) Potenziare, verificare e vigilare sulla sicurezza del lavoro;
b) Elaborare progetti finalizzati alla valorizzazione professionale delle risorse umane;
c) Fornire linee di indirizzo per la contrattazione di secondo livello territoriale;
d) Fornire interpretazioni delle norme del presente CCNL nonché pareri inerenti l’applicazione del medesimo CCNL;
e) Rilevare le retribuzioni medie di fatto, il livello di applicazione del CCNL nel territorio.

Articolo 7 - Commissione Paritetica Nazionale
1) Presso l’Ente Bilaterale è costituita una Commissione paritetica Nazionale composta da un rappresentante per ciascuna delle O.O. S.S dei lavoratori e da uguale numero di rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavori, firmatarie del presente CCNL
2) Alla Commissione è demandata l’attività di conciliazione per tutte le controversie insorte, inerenti l’applicazione del presente CCNL, nonché la relativa interpretazione.

Articolo 8 - Costituzione e Finanziamento
1) Nei mesi immediatamente successivi alla sottoscrizione del presente CCNL, le parti procederanno alla costituzione dell’Ente Bilaterale per il lavoro domestico, di cui al precedente art. 3.
[…]

Titolo III - Classificazione del personale
Articolo 10 - La regolamentazione dell'inquadramento dei lavoratori

1) Nel caso in cui dovessero identificarsi, a livello territoriale, mansioni non riconducibili alle qualifiche previste, l'inquadramento sarà esaminato dall’EBFaST.

Titolo IV - Mercato del lavoro
Articolo 13 - Stipula dell'atto scritto ed orario di lavoro

[…]
2) Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento ed ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.
3) Salvo specifico accordo tra le parti, la prestazione lavorativa giornaliera fino a 3 ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata.

Articolo 14 - Il lavoro a tempo determinato
1) Fermo restando che di norma le assunzioni del personale debbono avvenire a tempo indeterminato, ai sensi del D.L. 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni in L. 16 maggio 2014, n. 78, è consentita la assunzione del personale con apposizione di termini, nella forma del contratto a tempo determinato di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva delle eventuali proroghe di cui al successivo comma 4, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione.
[…]
5) Al dipendente con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la tredicesima e ogni altro trattamento previsto per i dipendenti regolamentati con contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo di lavoro prestato.

Articolo 16 - Somministrazione di lavoro
1) Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003, mette a disposizione di un utilizzatore un lavoratore suo dipendente, che, per tutta la durata della missione, svolge la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore.
2) Nei casi dettagliatamente indicati al comma 2 dell’art. 14, i datori di lavoro potranno altresì avvalersi della prestazione lavorativa di un collaboratore domestico mediante contratto di somministrazione a tempo determinato.

Articolo 17 - Prestazioni assistenziali discontinue notturne
1) Al personale non infermieristico assunto esclusivamente per rendere prestazioni discontinue notturne di assistenza, in favore di soggetti autosufficienti ovvero assistenza all’infanzia, agli anziani, a portatori di handicap o ammalati e quindi inquadrati nel livello 3S, qualora la durata della prestazione lavorativa sia ricompresa dalle ore 20,00 alle ore 8,00, sarà corrisposta la retribuzione del livello di riferimento,
2) Al personale non infermieristico assunto esclusivamente per rendere prestazioni discontinue notturne di assistenza in favore di soggetti non autosufficienti, inquadrato nel livello 2S e/o 1S, qualora la durata della prestazione lavorativa sia ricompresa dalle ore 20,00 alle ore 8,00, sarà corrisposta la retribuzione del livello di riferimento.
3) Il datore di lavoro dovrà provvedere altresì a corrispondere ai lavoratori la prima colazione, la cena ed una idonea sistemazione per la notte.
[...]

Articolo 18 - Prestazioni esclusivamente d'attesa
1) Il lavoratore assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna, nella fascia oraria ricompresa dalle ore 21,00 alle ore 8,00, atteso l’obbligo di consentire al medesimo il completo riposo notturno.
[…]

Titolo V - Rapporto di lavoro
Articolo 19 - Assunzione

[…]
3) Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
[…]
b) tessera sanitaria e/o altro documento sanitario aggiornato, attestante l’idoneità al lavoro e l’assenza di patologie pregiudizievoli per il lavoratore o per la famiglia;
[…]

Titolo VI - Orario di lavoro
Articolo 21 - Orario di lavoro

1) La durata normale dell’orario di lavoro è stabilita in 40 ore settimanali per i lavoratori non conviventi, distribuite su 5 e/o 6 giorni.
2) La durata normale dell’orario di lavoro è stabilita in 54 ore settimanali per i lavoratori conviventi, distribuite in 10 ore giornaliere non consecutive.
3) Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di 11 ore consecutive nella medesima giornata nonché ad un riposo intermedio di 2 ore nelle ore pomeridiane.
4) È altresì consentito il recupero consensuale ed a regime normale delle ore non lavorate, per un massimo di 2 ore giornaliere.
5) Il lavoratore tenuto all’osservanza di un orario pari o superiore alle 6 ore giornaliere, qualora sia concordata la presenza continuativa sul luogo di lavoro, ha diritto alla fruizione del pasto o in alternativa all’erogazione di una indennità pari al suo valore convenzionale. Il tempo necessario alla fruizione del pasto non viene computato nell’orario di lavoro

Articolo 22 bis - Orario di Lavoro del personale assunto per la sostituzione dei lavoratori titolari dell’assistenza
1) Il datore di lavoro può assumere uno o più lavoratori, conviventi o meno, nei livelli 1s, 2s, addetti all’assistenza di persone non autosufficienti, i quali dovranno effettuare prestazioni lavorative limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari dell’assistenza.
[…]

Articolo 24 - Lavoro straordinario
1) Il lavoratore, qualora chiamato ad effettuare prestazioni lavorative oltre l’orario di lavoro stabilito, ha diritto al pagamento con le relative maggiorazioni delle ore di lavoro straordinarie effettuate.
[…]
3) Salvo i casi di emergenza o particolari imprevisti, le ore di lavoro straordinario devono essere richieste con almeno 1 giorno di preavviso.
4) In caso di emergenza, le prestazioni effettuate negli orari di riposo notturno o diurno dovranno essere considerate a carattere normale e daranno luogo al prolungamento del riposo stesso.

Articolo 25 - Riposo settimanale
1) Il lavoratore convivente ha diritto a 36 ore di riposo settimanale, che deve essere goduto per 24 ore nella giornata della domenica. Il lavoratore non convivente ha diritto a 24 ore di riposo settimanale, che deve essere goduto nella giornata della domenica.
2) Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. Le prestazioni di lavoro per esigenze imprevedibili, effettuate nel giorno di riposo domenicale saranno retribuite con la maggiorazione del 60% ed il lavoratore avrà diritto ad un egual numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata.
3) Per i lavoratori conviventi, le residue 12 ore di riposo potranno essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana previo accordo delle parti. In tale giorno il lavoratore svolgerà attività lavorativa per un numero di ore pari alla metà delle ore costituenti il normale orario di lavoro giornaliero.
4) Le prestazioni di lavoro effettuate nelle 12 ore di riposo non domenicale, saranno retribuite con la maggiorazione del 40% o in alternativa tale riposo potrà essere spostato in qualsiasi altro giorno della settimana, previo accordo delle parti.

Articolo 26 - Banca delle ore
1) Nel rapporto di lavoro di durata non eccedente le 30 ore settimanali e relative prestazioni lavorative distribuite su 5 giorni settimanali, potrà essere istituita la Banca delle ore, la cui accettazione dovrà risultare da atto scritto, anche successivo all’assunzione.
2) Il datore di lavoro, nel caso di comprovate ragioni, potrà richiedere prestazioni aggiuntive all’orario contrattualmente concordato, con un preavviso di 24 ore.
3) Le ore di lavoro aggiuntive, di cui ai commi precedenti, saranno recuperate dal lavoratore sotto forma di permessi entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo.
4) Qualora non sia consentito il recupero delle ore di cui al comma precedente, dovranno essere retribuite come ore di lavoro straordinario entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
5) Le ore destinate alla Banca delle Ore non potranno comunque eccedere il 20% dell’orario contrattualmente previsto, su base settimanale, nonché il 5% dell’orario contrattualmente previsto, su base annuale.

Articolo 27 - Il periodo di ferie 
[…]
4) Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante le ferie.
[…]
7) Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che necessiti di un periodo di ferie più lungo, su sua richiesta e con l’accordo del datore di lavoro, è possibile l’accumulo delle ferie nell’arco di un biennio.

Titolo VIII - Minori
Articolo 34 - Tutela dei minori

1) Non è ammessa l’assunzione di minori di anni 16.
2) Il lavoro degli adolescenti è tutelato dalle disposizioni di cui alla Legge n. 977 del 17/10/1967 e successive modifiche e integrazioni, compatibilmente con le esigenze particolari di tutela della salute e compatibilmente con l’obbligo scolastico.
3) È fatto divieto adibire i minori al lavoro notturno salvo i casi di forza maggiore.

Titolo IX - Norme disciplinari
Articolo 35 - Sanzioni disciplinari

1) Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con: 
a) ammonizione verbale;
b) ammonizione scritta;
c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di lavoro effettivo;
d) licenziamento disciplinare e con le altre conseguenze di ragione di legge.
2) Il rimprovero può essere inflitto nei casi di lieve mancanza ai propri doveri. La censura può essere comminata in caso di recidiva di lievi mancanze. La sospensione può essere inflitta nelle mancanze che hanno comportato danni alle cose o nocumento alle funzionalità delle attività familiari.
3) Il licenziamento può essere comminato per giustificato motivo soggettivo od oggettivo con il rispetto dei termini di preavviso di cui all’art. 52.
4) In caso di mancanze gravi compresa l’ubriachezza in servizio, che pregiudichino la prosecuzione del rapporto fiduciario, il lavoratore è passibile di licenziamento in tronco. Il licenziamento non libera il lavoratore da eventuali responsabilità nelle quali possa essere incorso.
[…]

Titolo X - Trattamento economico
Articolo 40 - Vitto e Alloggio

1) Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare al lavoratore il vitto, fornendogli ed assicurandogli un’alimentazione sana e sufficiente, e garantendogli un’ambiente di lavoro non nocivo all’integrità fisica e morale dello stesso.
2) Al lavoratore dovrà essere assicurato un alloggio idoneo e che salvaguardi la sua dignità e riservatezza.
[…]

Titolo XI - Sospensione del rapporto di lavoro
Articolo 47 - Malattia professionale ed infortunio sul lavoro

1) Nel caso di infortunio sul lavoro con prognosi superiore a 3 giorni, il lavoratore ha diritto alle prestazioni di legge erogate dall’Inail.
2) Il datore di lavoro è tenuto a denunciare l’infortunio entro le 24 ore, in caso di morte o di pericolo di morte, altrimenti entro 2 giorni dall’accertamento nel caso di prognosi superiore a 3 giorni.
3) La denuncia deve essere redatta sull’apposito modulo e corredata del certificato medico.
4) Ai sensi dell’art. 8, comma 8, lettera r del d.l. 81/2008, il datore di lavoro è tenuto a denunciare l’infortunio all’Inail, anche se la prognosi indicata nel certificato di rilascio del pronto soccorso è inferiore a 3 giorni.
[…]

Articolo 49 - Tutela delle condizioni di lavoro
1) Ogni lavoratore ha diritto ad un ambiente di lavoro salubre e sicuro, come previsto dalla legislazione vigente relativamente agli ambienti domestici.
2) Il datore di lavoro è tenuto a garantire la presenza sull’impianto elettrico del “salvavita”.
3) Il datore di lavoro deve informare il lavoratore dei rischi esistenti nell’ambiente di lavoro relativi all’uso di attrezzature e all’esposizione a particolari agenti chimici, fisici e biologici.
4) Tale informativa deve essere trasmessa al lavoratore dall’Ente Bilaterale al momento dell’individuazione delle mansioni o del successivo mutamento delle stesse.

Titolo XII - Maternità e paternità
Articolo 50 - Tutela delle lavoratrici madri

1) Secondo le modalità stabilite al D.Lgs. n. 151/2001, capo III artt. 16-27 e successive modificazioni, durante lo stato di gravidanza e puerperio (congedo di maternità) la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
[…]

Articolo 51 - Gravidanza, puerperio e assistenza ai portatori di handicap
1) Per il trattamento d’assistenza in caso di gravidanza e puerperio della lavoratrice si fa richiamo alle norme legislative in materia, così come per i portatori di handicap.