Ministero della Giustizia
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili
Il Direttore Generale


Roma, 24 novembre 2021
 

Ai Dirigenti dell'Amministrazione
Ai Capi degli Archivi Notarili
Al Dirigente dell'ufficio Centrale del Bilancio - Sezione Archivi Notarili


OGGETTO: Legge 19 novembre 2021, n.165 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 21 settembre 2021, n.127 recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. Ulteriori indicazioni operative.


La legge 19 novembre 2021, n. 165, in sede di conversione del D.L. 127/2021, ha apportato allo stesso alcune importanti modifiche che si ritiene opportuno segnalare per le positive ricadute che avranno sulle modalità organizzative in materia di controllo dei c.d. green pass nei contesti lavorativi.
Come previsto dall'art. 1, comma 5, della predetta legge, al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche relative al possesso della certificazione verde COVID-19 per l'accesso nei luoghi di lavoro, i lavoratori sia pubblici che privati possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione. I lavoratori che si avvalgono di tale facoltà, per tutta la durata della validità delle certificazioni, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.
È di tutta evidenza che, per effetto della predetta norma, risulteranno alleggerite le quotidiane, ripetute, operazioni di controllo da parte dei responsabili e del personale designato nell'ambito delle articolazioni territoriali e presso questo Ufficio centrale.
È, inoltre, previsto, a modifica dell'art. 1, comma 5, che i datori di lavoro forniscano idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle modalità organizzative adottate per le verifiche sul possesso della certificazione verde.
Ulteriore modifica di particolare rilievo è quella introdotta dall'art. 3-bis, in forza del quale, qualora la scadenza di un certificato verde COVID-19 di un dipendente pubblico o privato
si verifichi nel corso della prestazione lavorativa, la stessa non dà luogo alle previste sanzioni. In tale ipotesi, il lavoratore potrà permanere nel luogo di lavoro per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.
In ultimo, l'articolo 4-bis prevede che, al fine di garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e di proteggere, in modo specifico, I soggetti a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati possono promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull'importanza della vaccinazione anti-SARS CoV-2 quale strumento di contrasto e di contenimento della diffusione dell'infezione negli ambienti di lavoro. Per tali finalità gli stessi si avvalgono del medico competente nominato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del d.lgs. 81/2008.
Si prega di dare tempestiva comunicazione di quanto sopra a tutto il personale dei rispettivi uffici, anche assente a qualsiasi titolo, e di adottare le conseguenti determinazioni nell'ottica dello snellimento degli adempimenti richiesti e di una più efficace azione di contrasto alla pandemia in atto.

Un cordiale saluto
 

IL DIRETTORE GENERALE
Renato Romano


Allegato Legge 19 novembre 2021, n. 165 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.