Categoria: Cassazione civile
Visite: 1977

 

Cassazione Civile, Sez. 6, 20 gennaio 2022, n. 1720 - Revisione della rendita da infortunio per aggravamento dei postumi


 

 

Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: CINQUE GUGLIELMO
Data pubblicazione: 20/01/2022
 

Rilevato che
1. Con la sentenza n. 1408/2019 la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Castrovillari, ha rigettato la domanda proposta da V.C. finalizzata ad ottenere, nei confronti dell'INAIL, il riconoscimento del diritto alla rendita nella misura del 18% (o in quella maggiore o minore che sarebbe stata accertata in corso di causa) a titolo di revisione per l'aggravamento dei postumi, relativi ad un infortunio sul lavoro patito in data 2.5.2003, per il quale gli era stato riconosciuto un indennizzo pari ad una menomazione della integrità psico­ fisica del 7%.
2. La Corte territoriale, premessa l'ammissibilità dell'appello proposto dall'INAIL, ha ritenuto infondata la richiesta del V.C. rilevando che l'aggravamento era intervenuto oltre i 10 anni decorrenti dal riconoscimento della rendita che era avvenuta in data 21.1.2005 e non, come affermato in prime cure, nel 2008; ha, poi, ritenuto corretta la statuizione sulle spese della consulenza tecnica di ufficio come disposta dal Tribunale.
3. Per la cassazione ricorre V.C. con due motivi, cui ha resistito con controricorso l'INAIL.
4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.
 

Considerato che
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 434 e 342 cpc, per non avere la Corte di merito sottoposto l'atto di appello ad una attenta disamina circa l'ammissibilità dello stesso.
3. Con il secondo motivo si censura l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia perché, contrariamente a quanto definito dalla Corte di merito, il termine di 10 anni fissato dal legislatore per il riconoscimento del diritto alla revisione non era spirato sia nel caso in cui la decorrenza fosse stata individuata alla data del riconoscimento, avvenuta con provvedimento del 2008, sia nel caso in cui il termine di decorrenza fosse quello del settembre 2011 (quando si era verificata una ricaduta della lesione) perché il CTU aveva fissato il diritto al riconoscimento della prestazione peggiorativa alla data del 2016.
4. Il primo motivo, oltre a presentare profili di inammissibilità per non essere state trascritte le censure dell'INAIL poste a fondamento del proposto appello, è infondato perché il gravame conteneva un chiaro riferimento sia ai punti del decisum, che censurava, sia al percorso argomentativo del giudice di cui affermava l'erroneità. Nell'atto, infatti, si muovevano precise critiche all'apprezzamento da parte del Tribunale delle risultanze della ctu, come pure si individuavano senza equivoci i dati istruttori che la pronuncia impugnata aveva trascurato e si indicava, ancora, inequivocamente, il rilievo rispetto all'esito del processo. L'atto introduttivo dell'appello consentiva, pertanto, di individuare sia l'area del devoluto, sia la natura delle censure mosse alla pronuncia impugnata e le conseguenze sul contenuto della decisione che derivavano dal loro accoglimento.
5. Il secondo motivo è inammissibile.
6. In primo luogo, infatti, va osservato che il vizio denunciato riguarda la pregressa formulazione dell'art. 360 n. 5 cpc mentre nella nuova, introdotta dal d.l. 22.6.2012 n. 83, convertito con modifiche nella legge n. 134 del 7.8.2012, non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 13928/2015).
7. In secondo luogo, deve rilevarsi che le censure sono dirette ad ottenere una rivisitazione del merito della decisione che, attraverso un esame degli atti e con motivazione logica e adeguata, è giunta alla conclusione che l'aggravamento pari al 14% decorresse dal luglio 2016 (dato non censurato in appello) e che il riconoscimento dell'indennizzo in capitale era, invece, avvenuto il 21.1.2005.
8. In terzo luogo, va specificato che l'ipotesi di fare risalire il diritto al riconoscimento della revisione alla data del 2011, per effetto della ricaduta verificatasi nel 2011, costituisce questione nuova e, in quanto tale, inammissibilmente proposta in sede di legittimità. Invero, nel giudizio di cassazione non è consentita la prospettazione di nuove questioni di diritto o contestazioni che modifichino il "thema decidendum" ed implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, anche ove si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (Cass. n. 14477/2018).
9. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.
10. Le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili in virtù della dichiarazione resa dal ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc.
11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
 

P.Q.M.
 

La Corte rigetta il ricorso. Dichiara le spese del presente giudizio non ripetibili. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 novembre 2021