Categoria: Prassi amministrativa
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INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo

 

Circolare n. 6

Roma, 20 gennaio 2022


Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali
e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali


Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale orchestrale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche. Articolo 66, commi 5, 5-bis e 5-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Quadro normativo
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. Articoli 1, comma 3, n. 27 e 4.
Decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367: “Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato”.
Decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134: “Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59”. Articolo 5, comma 3.
 Sentenza della Corte Costituzionale 13 novembre 2000, n. 503: Illegittimità costituzionale del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 (Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell’art. 11, comma 1, lettera b), della L. 15 marzo 1997, n. 59).
Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”.
Decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6: “Disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche”. Articolo 3, comma 3.
Legge 11 novembre 2003, n. 310: “Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari», con sede in Bari, nonchè disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attività culturali”.
Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106: “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID- 19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”. Articolo 66, commi 5, 5-bis e 5-ter.
Decreto 27 febbraio 2019 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze: “Approvazione delle nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività” e relative modalità di applicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.

Circolare Inail 3 gennaio 1990, n. 1: “Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei ballerini e dei tersicorei addetti all'allestimento, alla prova o all'esecuzione di pubblici spettacoli. Sentenza della Corte Costituzionale n. 137 del 21 marzo 1989”.
Circolare Inail 27 marzo 1995, n. 19: “Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori dello spettacolo”.
Circolare Inail 10 giugno 1999, n. 47: “Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il personale artistico dipendente da fondazioni liriche, concertistiche ed assimilate”.

Premessa
Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha dettato con l’articolo 66 Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo.
Il comma 4 ha disposto l’estensione dal 1° gennaio 2022 dell'obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
Il comma 5 ha stabilito l’obbligo della medesima assicurazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, vale a dire dal 25 luglio 2021, per il personale orchestrale delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310.
I commi 5-bis e 5-ter dettano disposizioni per la definizione delle situazioni pregresse riguardanti le fondazioni lirico-sinfoniche con riferimento ai premi versati e alle prestazioni erogate prima del 25 luglio 2021, ai premi dovuti per gli eventi lesivi accaduti prima della medesima data che comportino un indennizzo da parte dell'Inail e ai giudizi pendenti.
Per ciò che concerne le modalità di attuazione dell’obbligo assicurativo dei lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo saranno fornite istruzioni operative con una successiva circolare, non appena sarà adottato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, previsto dalla norma.
Con la presente circolare, sottoposta preventivamente dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha riscontrato senza formulare osservazioni¹, si forniscono le indicazioni operative riguardanti l’assicurazione del personale orchestrale delle fondazioni lirico-sinfoniche.

A. Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale orchestrale delle fondazioni lirico-sinfoniche
L’articolo 66, comma 5, nel testo sostituito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, in vigore dal 25 luglio 2021, dispone quanto segue:
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale orchestrale delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
La norma stabilisce una presunzione legale di pericolosità con riguardo all’attività lavorativa degli orchestrali, integrando l’elenco delle attività protette e dei soggetti assicurati di cui agli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, con la finalità di chiudere il contenzioso pendente tra l’Inail e alcune Fondazioni lirico-sinfoniche riguardante l’assicurazione obbligatoria del personale in questione.
I soggetti tenuti all’obbligo assicurativo sono le fondazioni lirico-sinfoniche individuate tramite richiamo all’articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 recante Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato, vale a dire gli enti di prioritario interesse nazionale che operano nel settore musicale trasformati in fondazioni di diritto privato, indicati all’articolo 2, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo.
Si tratta degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate già disciplinati dal titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800 Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali, e successive modificazioni.
Ai predetti soggetti si aggiunge la Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, stante il richiamo della norma alla legge 11 novembre 2003, n. 310, recante Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari», con sede in Bari, nonchè disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attività culturali.
L’obbligo assicurativo decorre dal 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge 23 luglio 2021, n. 106 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sostituendo il comma 5 e inserendo i commi 5-bis e 5-ter.
Pertanto la tutela assicurativa, per i soggetti finora non assicurati, opera per gli infortuni sul lavoro accaduti e le malattie professionali denunciate dal 25 luglio 2021.
Per i soggetti già assicurati in base alle disposizioni previgenti di cui al successivo paragrafo, l’assicurazione opera senza soluzione di continuità sulla base dei rapporti assicurativi già in essere.

B. Obbligo assicurativo preesistente e precisazioni sul contenzioso pendente
Il contenzioso è stato originato dall’interpretazione prima dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134² e poi dell’articolo 3, comma 3, del decreto- legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6.
Si riassumono di seguito i termini della questione.
L’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 ha stabilito l’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale artistico dipendente degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, già disciplinati dal titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, e trasformati in fondazione, che presta professionalmente la propria attività, anche se non in modo continuativo, purchè non in via eccezionale o occasionale, in ambienti in cui si svolgono attività per le quali trova applicazione l'articolo 1 del Testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134³, il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, con l’articolo 3, comma 3, ha disposto nuovamente, alle stesse condizioni previste dalla norma precedente, l’obbligo assicurativo del personale artistico dipendente degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate trasformati in fondazione, comprendendo espressamente nell’assicurazione anche il personale artistico con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e facendo salvi i premi versati prima del 23 maggio 1998⁴.
La norma infatti ha stabilito:
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, terzo comma, numero 27), e dall'articolo 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è soggetto all’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale artistico legato da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o dipendente dai soggetti di cui all'articolo 1, che presta professionalmente la propria attività, anche se non in modo continuativo, purchè non in via eccezionale o occasionale, in ambienti in cui si svolgono attività per le quali trova applicazione l'articolo 1 del citato testo unico. I premi versati anteriormente alla data del 23 maggio 1998 restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni, fino a tale data.
I soggetti assicuranti individuati dalla suddetta norma sono gli stessi della disposizione del 1998, stante il richiamo all’articolo 1 del medesimo decreto-legge, che al comma 1 ha stabilito Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, già disciplinati dal titolo II, della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono trasformati in fondazione ed acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato a decorrere dal 23 maggio 1998.
Per quanto riguarda il personale artistico con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, la disposizione ha specificato l’obbligo assicurativo in capo alle fondazioni lirico-sinfoniche e alle istituzioni concertistiche assimilate, tenendo conto che l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a decorrere dal 16 marzo 2000 è stata estesa dall’articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 ai lavoratori parasubordinati, indicati attualmente dall’articolo 50 (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), comma 1, lettera c-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora svolgano le attività previste dall'articolo 1 del Testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, o per l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti.
Secondo quanto stabilito dal citato articolo 3, comma 3, l’obbligo assicurativo opera per il personale artistico che presta professionalmente la propria attività in ambienti in cui si svolgono attività per le quali trova applicazione l'articolo 1 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Questa formulazione ha originato la necessità di verificare caso per caso, attraverso accertamenti ispettivi con sopralluoghi nei teatri, la ricorrenza del presupposto di legge per l’assicurazione obbligatoria al fine di accertare se nell’ambiente di lavoro dove opera il personale orchestrale fosse presente l’esposizione al rischio ambientale.
Il predetto articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, definisce le attività protette per le quali vige una presunzione legale di pericolosità⁵, in presenza delle quali, unitamente ai requisiti soggettivi indicati dall’articolo 4 del medesimo decreto⁶, si costituisce automaticamente, in forza di legge⁷, il rapporto assicurativo tra l’Inail e il soggetto assicurante su cui grava l’obbligo assicurativo e quello tra l’Inail e il lavoratore, che in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale contratta nell’esercizio e a causa dell’attività lavorativa, ha diritto alle prestazioni⁸ previste dalla vigente normativa.
Tra le attività protette indicate specificatamente dall’articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, al n. 27) è prevista l’attività per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli.
Le disposizioni predette sono state oggetto di un'ampia elaborazione giurisprudenziale che, in una prospettiva costituzionalmente orientata alla luce degli articoli 3 e 38 della Costituzione, negli anni ha in primo luogo rivisitato il requisito della manualità delle mansioni, ritenendolo non indispensabile ai fini dell'insorgenza dell'obbligo assicurativo infortunistico dei lavoratori subordinati, rilevando invece il fatto oggettivo dell'esposizione al rischio.
L’assicurazione è stata così estesa dal 30 marzo 1989 ai ballerini e tersicorei, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 21 marzo 1989 n. 137⁹, precisando con la circolare 3 gennaio 1990, n. 1, l’obbligo assicurativo in capo ai datori di lavoro, sia pubblici che privati, esercenti attività artistica nell'ambito dello spettacolo lirico, operetta, rivista, avanspettacolo, e simili.
La giurisprudenza di legittimità, con la sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite 14 aprile 1994, n. 3476, ha poi elaborato il concetto di rischio ambientale, che deriva dallo svolgimento delle mansioni in ambienti in cui sono presenti macchine e lavoratori direttamente addetti alle macchine medesime, ampliando, come specificato nella circolare Inail 26 agosto 1994, n. 24, l’operatività dell’assicurazione obbligatoria.
Recependo gli orientamenti della giurisprudenza, con la circolare Inail 27 marzo 1995, n. 19, è stata trattata specificatamente l’assicurazione dei lavoratori subordinati dello spettacolo, definendo le condizioni oggettive¹° e soggettive¹¹ di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in presenza delle quali è operante l’obbligo assicurativo.
A seguito dell’entrata in vigore nell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, poi sostituito dall’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, con la circolare Inail 10 giugno 1999, n. 47 sono state, infine, fornite le indicazioni operative in merito all’ambito applicativo dell’obbligo assicurativo del personale artistico dipendente da Fondazioni lirico-sinfoniche, concertistiche e assimilate.
Nella predetta circolare erano state specificate le tre condizioni previste per la ricorrenza dell'assicurazione obbligatoria, vale a dire l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato alle dipendenze delle fondazioni liriche, concertistiche e assimilate (enti a rilevanza nazionale operanti nel settore musicale), l'appartenenza del lavoratore alla categoria del personale artistico (oltre ai ballerini e ai tersicorei, anche i direttori di orchestra, i musicisti, i cantanti, i figuranti e le eventuali altre figure la cui prestazione assuma i suddetti connotati) e la sussistenza di obiettive condizioni di rischio infortunistico legate alla frequentazione di ambienti pericolosi.
In relazione al terzo requisito relativo alla frequentazione di ambienti pericolosi, sulla scorta degli orientamenti giurisprudenziali consolidati, nella medesima circolare era stato precisato che tale condizione si realizza quando i lavoratori, per motivi legati all'attività lavorativa ("professionalmente"), abbiano necessità di frequentare abitualmente ("non eccezionalmente o occasionalmente, anche se non continuativamente"), ambienti pericolosi ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, vale a dire gli ambienti in cui si svolgono le attività per l'allestimento, la prova e l'esecuzione dei pubblici spettacoli.
Tali ambienti sono infatti caratterizzati dalla presenza di specifiche fonti di rischio infortunistico, come per esempio carichi sospesi, congegni meccanici, cavi elettrici, riflettori e luci di scena, che determinano un'oggettiva situazione di rischio potenziale per i lavoratori tenuti a frequentare gli ambienti stessi.
Nella circolare Inail 10 giugno 1999, n. 47 si specificava pertanto che, in linea di massima, la situazione di rischio ambientale sussiste per gli artisti tenuti a svolgere la propria prestazione lavorativa sul palcoscenico o in analoghi ambienti di lavoro in cui siano presenti le citate fonti di rischio infortunistico, mentre non è raffigurabile per coloro che prestano la propria attività in ambienti adeguatamente isolati dalle medesime fonti di rischio.
Per quanto riguarda gli orchestrali, la predetta circolare precisava che l'obbligo assicurativo sussiste qualora, in concreto, il "golfo mistico" non risulti adeguatamente separato dalle citate fonti di rischio nonché, a prescindere dalla esposizione a rischio ambientale, in tutti i casi in cui sussista il rischio specifico legato all'uso di strumenti musicali elettrici o elettronici.
A seguito di richieste di riconoscimento di malattie professionali non tabellate avanzate negli anni da musicisti dipendenti delle fondazioni lirico-sinfonico e dalle istituzioni concertistiche, sono stati quindi effettuati accertamenti al fine di verificare la sussistenza del rischio ambientale in relazione al golfo mistico, da cui sono scaturite richieste di premi nel limite di prescrizione quinquennale di cui all’articolo 3, comma 9, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335, successivamente impugnate dagli interessati, anche a seguito della notifica della cartella di pagamento.
Sulla base della situazione accertata in giudizio, le sentenze emesse in molti casi hanno riconosciuto il presupposto per l’assicurazione obbligatoria, mentre in altri casi hanno escluso l’assicurazione medesima ritenendo che nel caso specifico gli orchestrali fossero adeguatamente isolati dalle fonti di rischio presenti sul luogo di lavoro.
In tale contesto normativo, è intervenuta negli ultimi anni la contrattazione collettiva nazionale di categoria che ha previsto espressamente l’assicurazione del complesso orchestrale all’Inail¹².
L’articolo 66, comma 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è intervenuto, infine, con una disposizione specifica che stabilisce, a decorrere dal 25 luglio 2021, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il personale orchestrale delle fondazioni lirico-sinfoniche, compreso quello operante all'interno del golfo mistico, a prescindere da qualsiasi accertamento in merito alla sussistenza del rischio ambientale.
La norma chiarisce pertanto definitivamente il diritto alla tutela assicurativa del personale orchestrale delle fondazioni lirico-sinfoniche, ponendo fine ai contenziosi ancora pendenti.
Inoltre, poiché il comma 4, del medesimo articolo 66, ha esteso l’assicurazione dal 1° gennaio 2022 anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo gestito dall’Inps, per quanto riguarda l’obbligo assicurativo sono da considerarsi ormai superate per effetto della normativa sopravvenuta le distinzioni tra rapporti di lavoro subordinato, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e rapporti di lavoro autonomo.

C. Norme per la definizione delle situazioni pregresse e dei giudizi pendenti
Il comma 5-bis dell’articolo 66 in esame disciplina come segue le situazioni pregresse:
I premi versati e le prestazioni erogate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto restano salvi e conservano la loro efficacia. Per i periodi antecedenti alla predetta data di entrata in vigore, nel caso di evento occorso che comporti un indennizzo da parte dell'INAIL, sono comunque dovuti, a decorrere dalla data dell'evento stesso, i premi relativi alla specifica posizione assicurativa, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Il primo periodo della norma stabilisce espressamente che restano validi e conservano la loro efficacia i rapporti assicurativi già instaurati tra le Fondazioni lirico-sinfoniche e l’Inail prima del 25 luglio 2021, facendo salvi i premi versati e le prestazioni erogate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
Per i periodi assicurativi antecedenti il 25 luglio 2021, oggetto di contenzioso, il secondo periodo della norma specifica espressamente che sono comunque dovuti i premi assicurativi afferenti i medesimi periodi assicurativi pregressi qualora si siano verificati infortuni sul lavoro o malattie professionali che comportino l’erogazione di indennizzo da parte dell’Inail.
In questo caso i premi assicurativi sono dovuti a decorrere dalla data del primo evento lesivo indennizzato senza tuttavia l’applicazione di sanzioni e interessi.
Per quanto riguarda i giudizi pendenti, il comma 5-ter dell’articolo 66 stabilisce:
I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto aventi a oggetto le questioni di cui al comma 5 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

D. Indicazioni operative per l’inquadramento e la classificazione tariffaria
Le Fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 sono già titolari di codice ditta e di una o più posizioni assicurative territoriali.
Si ricorda che a decorrere dal periodo di paga di settembre 2017 alle Fondazioni lirico-sinfoniche, esercenti le attività di cui al codice ATECO 2007 90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche comprese nel codice 90.04 Gestione di strutture artistiche, l’Inps attribuisce lo specifico Codice Statistico Contributivo (CSC) 1.18.09¹³, per differenziarle dagli altri soggetti con il medesimo codice ATECO 2007 90.04.00 ai quali è abbinato il CSC 1.18.08¹⁴.
Poiché il soggetto assicurante deve essere inquadrato in una delle gestioni tariffarie ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, la classificazione operata dall’Inps comporta l’applicazione della corrispondente gestione tariffaria.
Pertanto le posizioni assicurative territoriali riferite alle predette Fondazioni lirico-sinfoniche per l’attività di Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche devono essere inquadrate ai fini Inail nella gestione tariffaria Industria, sia delle tariffe dei premi in vigore dal 1° gennaio 2019 approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019, sia delle tariffe dei premi in vigore dal 1° gennaio 2000 approvate con il decreto interministeriale 12 dicembre 2000.
Nelle suddette posizioni assicurative territoriali è assicurato il personale soggetto all’obbligo assicurativo nei confronti dell’Inail, costituito generalmente:
1. dal personale amministrativo per l’attività d’ufficio classificata a sé stante attualmente alla voce di tariffa 0722 (comprendente dal 1° gennaio 2019 l’eventuale uso del veicolo personalmente condotto per l’accesso ad altri uffici);
2. dal restante personale, compreso quello artistico, per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli, attività classificata alla voce di tariffa 0541, la cui declaratoria comprende le sale teatrali, le sale da concerto e da orchestra. Sono compresi nel riferimento tariffario le operazioni di cassa, l’uso del veicolo personalmente condotto, le attività svolte dal personale di spettacolo, di servizio, di manutenzione degli impianti, di sorveglianza non armata anche degli accessi e delle modalità di utilizzo degli impianti. Si ricorda inoltre che l’attività del personale con mansioni operative generiche o di servizio (per esempio uscieri, fattorini, portieri, autisti, addetti alla piccola e generica manutenzione), svolte nell’ambito delle attività aziendali e a supporto di queste, se condotte dal medesimo datore di lavoro, rispondono alle condizioni di sussidiarietà o di complementarietà e seguono quindi il riferimento classificativo della lavorazione principale, in questo caso la voce 0541. Non è quindi applicabile la voce 0721¹⁵.
3. dal personale impegnato in corsi di istruzione e di formazione professionale e in tirocini formativi, stage e simili, ove tale attività sia esercitata, classificato insieme ai tirocinanti alla voce 0610 della vigente tariffa Industria, con esclusione dei corsi che comportano partecipazione alle lavorazioni esercitate dall’azienda, nel qual caso si applica la voce 0640.
Il personale orchestrale deve quindi essere assicurato alla voce 0541 della gestione Industria.
Eventuali classificazioni difformi riguardanti il personale delle Fondazioni lirico-sinfoniche devono essere immediatamente sanate applicando con decorrenza non retroattiva i corretti riferimenti tariffari indicati.
Si precisa che la voce 0511 della tariffa Industria riguardante le aziende che si occupano di cinematografia, produzione di film, cortometraggi e inserti pubblicitari, nella quale rientrano anche i teatri di posa e il noleggio di mezzi tecnici per la cinematografia e che comprende le attività svolte dal personale di spettacolo, di servizio, di manutenzione degli impianti e di sorveglianza non armata (i servizi di sorveglianza resi da guardie giurate sono infatti da riferire al sottogruppo 0710) differisce dalla voce 0541 in quanto la peculiarità delle attività comprese in quest’ultima voce è che il pubblico assiste agli eventi, in piedi o seduto, pur senza interagire fisicamente con macchine, mezzi o strutture in movimento.
Con riguardo alla voce 0541 delle tariffe 2019, il cui contenuto è rimasto invariato rispetto alle tariffe 2000, si sottolinea, inoltre, che per le sale cinematografiche, teatrali, da concerto e da orchestra sono da considerarsi attività connesse, e quindi riferibili a questa voce, i servizi di guardaroba, di vendita di generi alimentari vari (quali popcorn, zucchero filato, caramelle, cioccolate, gelati, bibite in lattina, ecc.) e di somministrazione di bevande e alimenti.
Come specificato nelle istruzioni tecniche della tariffa dei premi Industria allegate alla circolare Inail 28 ottobre 2021, n. 28, per tutte le attività di cui alla voce 0541, qualora l’attività di vendita e somministrazione di generi alimentari sia gestita attraverso una organizzazione del lavoro tale da configurare un vero e proprio servizio di bar o di ristorazione, questo va classificato al gruppo 0200¹⁶.
Si ricorda, infine, che con le tariffe 2019, approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019, sono stati introdotti nuovi criteri di determinazione dell’oscillazione del tasso medio in relazione all’andamento infortunistico della posizione assicurativa territoriale (PAT) dopo i primi due anni di attività.
In particolare, come illustrato da ultimo nella circolare Inail 28 ottobre 2021, n. 28 al paragrafo D, l’articolo 19, comma 1, delle Modalità di applicazione delle tariffe (MAT) 2019 ha stabilito che l’oscillazione in riduzione o in aumento è calcolata in relazione all’andamento degli infortuni e delle malattie professionali della PAT, espresso dall’indice di sinistrosità aziendale riproporzionato.
L’osservazione dell’andamento infortunistico riguarda quindi la PAT nel suo complesso e considera tutte le lavorazioni assicurate nella medesima sede dei lavori, comprese quelle cessate nel triennio di osservazione e quelle che non hanno ancora maturato un biennio di anzianità.
Pertanto, la percentuale di riduzione o di aumento del premio viene applicata nella stessa misura a tutte le voci di tariffa attive della PAT nell’anno di riferimento, superando così le previgenti disposizioni degli articoli 19 e 20 delle MAT 2000, secondo cui l’andamento infortunistico era osservato in relazione alla singola lavorazione assicurata e l’oscillazione del tasso medio era applicata solo alla corrispondente voce di tariffa.
Nel caso in cui risultino più PAT con la stessa sede dei lavori e con inquadramento nella stessa gestione tariffaria è necessario unificare le PAT in una PAT già esistente oppure se necessario in una PAT di nuova istituzione.
Poiché tuttavia il nuovo tasso applicabile potrebbe risultare sia più favorevole sia più sfavorevole al datore di lavoro, come già indicato nella circolare 28 ottobre 2021, n. 28, il provvedimento di variazione deve decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di comunicazione del provvedimento adottato d’ufficio o alla data di presentazione della domanda dell’interessato.
Le PAT unificate devono quindi essere cessate al 31 dicembre dell'anno antecedente la data di decorrenza del provvedimento di variazione. Tramite l’apposita funzione di “aggancio” prevista in GRA web, gli eventi infortunistici e le retribuzioni imponibili delle PAT cessate unificate devono essere considerate per il calcolo dell’oscillazione del tasso della PAT unificante.

E. Indicazioni operative per l’assolvimento dell’obbligo assicurativo del personale orchestrale ancora non assicurato alla data del 25 luglio 2021
Per regolarizzare la situazione del personale orchestrale ove non già assicurato, le Fondazioni lirico-sinfoniche interessate devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 28 febbraio 2022 per l’autoliquidazione 2021/2022, le relative retribuzioni afferenti il periodo dal 25 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, sommandole a quelle del restante personale artistico già assicurato alla voce 0541 della tariffa premi Industria e provvedere al versamento dei premi di autoliquidazione complessivamente dovuti per tutte le PAT indicate nelle basi di calcolo entro le scadenze di legge.
Nulla varia per le Fondazioni lirico-sinfoniche che hanno già provveduto negli anni scorsi ad assicurare all’Inail il personale orchestrale, nel senso che le retribuzioni del personale in questione dovranno essere denunciate, come di consueto, unitamente a quelle del restante personale classificato alla medesima voce di tariffa, in occasione della prossima autoliquidazione, con il relativo versamento dei premi.
Per facilitare la regolarizzazione ed evitare per il futuro la contestazione di evasioni dell’obbligo assicurativo è opportuno che le Sedi prendano contatti con le Fondazioni lirico-sinfoniche operanti nel territorio di competenza¹⁷ per illustrare compiutamente i contenuti della presente circolare.

F. Definizione delle situazioni pregresse e dei giudizi pendenti al 25 luglio 2021
Le Sedi e le Avvocature dell’Inail devono completare con urgenza l’esame delle situazioni pregresse delle Fondazioni lirico-sinfoniche, soprattutto in relazione ai giudizi pendenti alla data del 25 luglio 2021.
Non appena il giudice provvederà, in attuazione dell’articolo 66, comma 5-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, a dichiarare estinti d'ufficio i giudizi aventi a oggetto l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale orchestrale delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, con compensazione delle spese tra le parti, le Sedi potranno procedere alla revoca della sospensione delle cartelle di pagamento già emesse e allo sgravio manuale delle stesse.
Le spese di notifica delle cartelle affidate ad Agenzia delle Entrate Riscossione restano a carico dell’Inail.
Poichè in base all’articolo 66, comma 5-bis, per i periodi antecedenti il 27 luglio 2021, se risultano infortuni sul lavoro e malattie professionali accaduti al personale orchestrale delle Fondazioni suddette che comportano un indennizzo da parte dell'Inail, sono comunque dovuti, a decorrere dalla data dell'evento stesso, i premi relativi alla specifica posizione assicurativa, le Sedi competenti devono provvedere alla quantificazione degli stessi.
Le somme dovute, consistenti nei soli premi, devono essere versate dagli interessati con F24.
Per quanto sopra le Sedi interessate dal contenzioso in discorso devono completare con urgenza l’esame degli eventi lesivi riguardanti il personale orchestrale delle Fondazioni.

G. Ulteriori precisazioni
L’articolo 66, comma 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 riguarda espressamente le fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310.
Analoghe questioni interpretative hanno riguardato tuttavia anche altre orchestre, come per esempio le Istituzioni concertistiche-orchestrali (ICO) di cui all’articolo 28, comma 2, della legge 14 agosto 1967, n. 800, che hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare le attività musicali nel territorio delle rispettive province¹⁸.
Si ritiene che le disposizioni relative all’obbligo assicurativo stabilite per il personale orchestrale delle fondazioni lirico-sinfoniche valgano anche per le Istituzioni in questione.
Pertanto l’eventuale contenzioso amministrativo o giudiziario pendente deve essere definito applicando le disposizioni di cui all’articolo 66, commi 5, 5-bis e 5-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Nel caso in cui l’Istituzione concertistica-orchestrale abbia provveduto a denunciare spontaneamente la variazione di rischio per assicurare gli orchestrali sono fatti salvi i premi già versati e la decorrenza del rapporto assicurativo potrà essere fissata retroattivamente solo in presenza di infortuni sul lavoro e malattie professionali accaduti al personale orchestrale che comportano un indennizzo da parte dell'Inail, a decorrere dalla data dell'evento stesso.
È opportuno che le Sedi competenti contattino le Istituzioni in discorso, al fine di agevolare le regolarizzazioni.
 

Il Direttore generale
f.to Andrea Tardiola

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¹ Nota m_lps.29.REGISTRO UFFICIALE.U.0000392.18-01-2022.
² Decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1998, n.105, entrato in vigore il 23 maggio 1998, articolo 5 Disposizioni in tema di personale, comma 3:
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, numero 27), e dall'articolo 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è soggetto all’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale artistico dipendente dai soggetti di cui all’articolo 1, che presta professionalmente la propria attività, anche se non in modo continuativo, purchè non in via eccezionale o occasionale, in ambienti in cui si svolgono attività per le quali trova applicazione l'articolo 1 del citato testo unico. I premi versati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni, fino a tale data.
L’articolo 1 richiamato dalla norma stabilisce:
1 Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, già disciplinati dal titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono trasformati in fondazione ed acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2 La fondazione subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi dell’ente, in essere alla data della trasformazione. Essa è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.
³ Sentenza della Corte Costituzionale 13-18 novembre 2000, n. 503, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 1° serie speciale - Corte Costituzionale 22 novembre 2000, n.48, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 (Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell’art. 11, comma 1, lettera b), della L. 15 marzo 1997, n. 59) recante la modifica, in senso restrittivo e meno favorevole alle regioni, della precedente normativa delegata di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, emanata in base alla legge delega n. 549 del 1995.
⁴ Quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 8 maggio 1998, n. 105
⁵ Con riguardo ai presupposti oggettivi, l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 richiede per l’assicurazione che il lavoratore sia addetto a macchine, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici o sia occupato in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti (comma 1). L'obbligo dell'assicurazione ricorre altresì quando le macchine, gli apparecchi o gli impianti sono adoperati anche in via transitoria o non servono direttamente ad operazioni attinenti all'esercizio dell'industria che forma oggetto dei suddetti opifici o ambienti, oppure sono adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento (comma 2).
L'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quando non ricorrono le ipotesi precedenti per le persone che svolgono le attività lavorative indicate ai numeri da 1) a 28) dell’articolo 1, comma 3.
Sono considerati come addetti a macchine, apparecchi o impianti tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza e per effetto delle quali sono esposti al pericolo di infortunio direttamente prodotto dalle macchine, apparecchi o impianti suddetti (comma 4) e le persone che sono comunque occupate dal datore di lavoro in lavori complementari o sussidiari, anche quando lavorino in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale (comma 5). Sono altresì considerate addette ai lavori di cui ai numeri da 1) a 28) dell’articolo 1 le persone le quali, nelle condizioni previste dall'articolo 4, sono comunque occupate dal datore di lavoro anche in lavori complementari o sussidiari (comma 6).
⁶ In base all’articolo 4, comma 1, n. 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l’obbligo assicurativo comprende le persone che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione, e le persone che anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri, sempre che questi ultimi prestino opera manuale retribuita in modo permanente o avventizio alle dipendenze e sotto la direzione altrui. La norma, inoltre, elenca al comma primo, numeri da 3 a 9 e ai commi successivi ulteriori categorie di persone assicurate, alle quali devono essere aggiunte le categorie di lavoratori a cui l’assicurazione obbligatoria è stata estesa da norme successive.
⁷ Le denunce di iscrizione e le denunce di variazione del rapporto assicurativo, comprese quelle di modificazione del rischio, previste dall’articolo 12, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 sono dichiarazioni di scienza aventi lo scopo di fornire all'Inail gli elementi necessari per la determinazione del premio. Per costante giurisprudenza esse non costituiscono una manifestazione negoziale di volontà, infatti in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il rapporto assicurativo non è determinato dalla volontà delle parti ma da precise disposizioni di legge (Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 8 settembre 2003, n.13099).
⁸ Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 67: Gli assicurati hanno diritto alle prestazioni da parte dell'Istituto assicuratore anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi stabiliti nel presente titolo. Dal 1° gennaio 1998, questo principio non si applica ai lavoratori autonomi a seguito di quanto disposto dall’articolo 59, comma 19, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo cui L’articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, non trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi. Per usufruire delle prestazioni economiche previste in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale, pertanto, i lavoratori autonomi (artigiani titolari di impresa individuale, coltivatori diretti, ecc., devono essere in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi).
⁹ La Corte Costituzionale con la sentenza 21 marzo 1989, n. 137 del ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3, n. 27, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in relazione all'articolo 4, comma 1, n. 1 dello stesso decreto nella parte in cui non comprende tra le persone soggette all'assicurazione obbligatoria i ballerini ed i tersicorei addetti all'allestimento, alla prova e all'esecuzione di pubblici spettacoli. In sintesi, nella sentenza del 1989 la Corte osservò che se per “opera manuale” deve intendersi l'impiego di attività fisica diretto al raggiungimento di un ulteriore risultato, ne deriva che in tale nozione non è compresa l'ipotesi di una attività fisica che integri essa stessa un risultato produttivo, come appunto accade per quei lavoratori dello spettacolo, i quali, attraverso il muoversi, il gestire, il parlare, il cantare e addirittura il semplice essere fisicamente presenti, diano vita ad uno spettacolo. Osservò altresì che la limitatezza della definizione di opera manuale desumibile dalla legge è un residuo della concezione originaria dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro come volta a proteggere gli operai addetti a macchine, apparecchi o impianti, in quanto particolarmente esposti al rischio nascente dai suindicati strumenti. Ma in un contesto normativo nel quale è già ammessa, sia pure in via di eccezione e per ipotesi tassativamente determinate (articolo 1, comma terzo, numeri da 1 a 28), una esposizione a rischio assicurabile anche al di fuori dell'impiego delle macchine, la limitatezza in parola è contraddittoria ed ingiustificata, dovendosi per converso ritenere che l'assicurabilità del rischio va sancita in relazione alla natura obbiettiva di esso, e, soprattutto, che, qualora talune attività siano assicurate in quanto espongono ad un dato rischio, obbiettivamente considerato, non possa, senza offesa degli articoli 3 e 38 della Costituzione, non stabilirsi la copertura assicurativa per tutte quelle che espongono allo stesso rischio.
¹° Nella circolare Inail 27 marzo 1995, n. 19 è stato precisato che l’assicurazione opera nei confronti dei lavoratori dello spettacolo occupati normalmente in ambienti pericolosi, essendo definitivamente il rischio ambientale, da solo, condizione sufficiente all'insorgenza della tutela assicurativa, e indipendentemente dal fatto che il lavoratore stesso sia o non sia in rapporto diretto con le fonti di rischio.
Nel caso dell'attore, è stato osservato che egli ha nella gestualità e nell'impiego dell'attività fisica diretta alla creazione di uno spettacolo artistico il requisito soggettivo della manualità (come i ballerini e i tersicorei), infatti, oltre a garantire l'apporto intellettuale, usa il proprio corpo per la creazione artistica dello spettacolo ed esso costituisce elemento fondamentale e insostituibile della sua prestazione.
¹¹ In relazione al requisito della subordinazione, nella circolare Inail 27 marzo 1995, n. 19 è stato precisato che esso resta, insieme all'esposizione al rischio, la condizione essenziale per garantire la tutela assicurativa. Il rapporto di lavoro potrà essere a carattere determinato o indeterminato, purché vi sia la soggezione al potere direttivo e organizzativo dell'imprenditore, a prescindere dal tipo di retribuzione percepita.
¹² Articolo 22 del CCNL 2018 per i dipendenti delle Fondazioni lirico-sinfoniche firmato il 24 luglio 2018 da A.N.F.O.L.S. (Associazione Nazionale Fondazioni Lirico Sinfoniche) e da SLC-CGIL, FISTeL-CISL, UILCOM- UIL e FIALS-CISAL; articolo 22 del CCNL per i dipendenti delle Fondazioni lirico-sinfoniche firmato il 25 marzo 2014 da A.N.F.O.L.S. e da SLC-CGIL, FISTeL-CISL, UILCOM-UIL e FIALS-CISAL.
¹³ Messaggio Inps 7 giugno 2021, n. 2185 Pubblicazione del manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali ai sensi dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, integrato con l’aggiornamento delle attività economiche effettuato dall’Istat a ottobre 2020, paragrafo 5. Fondazioni Lirico-sinfoniche: Per l’inquadramento delle Fondazioni lirico-sinfoniche è stato istituito il nuovo c.s.c. 1.18.09, al quale va associato il codice Ateco2007 90.04.00 “Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche”, atto a identificarle in maniera puntuale. Il c.s.c. 1.18.09 non è attribuibile con la procedura di inquadramento automatizzato, ma dovrà essere richiesto direttamente alla Struttura territorialmente competente (cfr. la circolare n. 124 del 3 agosto 2017). Per i particolari criteri di inquadramento applicati dall’Inps alle Fondazioni lirico-sinfoniche si rinvia alla pagina 270 del Manuale di classificazione allegato 1 al messaggio citato.
¹⁴ Circolare Inps 20 agosto 1998, n. 191 Enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate: trasformazione in fondazioni. Decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, paragrafo 1) Classificazione previdenziale.
¹⁵ Si rinvia alle istruzioni tecniche relative alla voce 0721 Industria della tariffa dei premi, allegate alla circolare Inail 28 ottobre 2021, n. 28.
¹⁶ Come riportato nelle istruzioni tecniche per la voce 0541 Industria, alcuni elementi che contribuiscono a definire una simile fattispecie sono l’utilizzazione di personale dedicato, ambienti dedicati, servizio ai tavoli per la consumazione, disponibilità di una varietà di generi alimentari, accessibilità anche da parte dei non spettatori e apertura anche in orari diversi da quelli dello spettacolo. In questi casi, infatti, si è in presenza di situazioni chiaramente assimilabili a un bar o a un ristorante a prescindere dal contesto in cui sono inseriti.
¹⁷ Le Fondazioni lirico-sinfoniche sono le seguenti: Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari Fondazione Teatro Comunale di Bologna
Fondazione Teatro Lirico di Cagliari
Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino
Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova
Fondazione Teatro alla Scala di Milano
Fondazione Teatro di San Carlo in Napoli
Fondazione Teatro Massimo di Palermo
Fondazione Teatro dell’Opera di Roma Capitale
Fondazione Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma
Fondazione Teatro Regio di Torino
Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste
Fondazione Teatro La Fenice di Venezia
Fondazione Arena di Verona
¹⁸ Le Istituzioni concertistico-orchestrali attualmente riconosciute dal Ministero della cultura sono le seguenti:
Fondazione Orchestra Regionale delle Marche, con sede legale ad Ancona
Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari, con sede legale a Bari
Fondazione Haydn di Bolzano e Trento, con sede legale a Bolzano
Fondazione Orchestra Regionale Toscana, con sede legale a Firenze
Istituzione Sinfonica Abruzzese con sede legale a L’Aquila
Fondazione I.C.O. Tito Schipa di Lecce, con sede legale a Lecce
Fondazione I Pomeriggi Musicali, con sede legale a Milano
Fondazione Orchestra sinfonica e Coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, con sede legale a Milano
Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto, con sede legale a Padova
Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, con sede legale a Palermo
Fondazione Arturo Toscanini, con sede legale a Parma
Fondazione Ottavio Ziino Orchestra di Roma e del Lazio, con sede legale a Roma
Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, con sede legale a Sanremo
Associazione Orchestra della Magna Grecia di Taranto e Potenza, con sede legale a Taranto.