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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2022
Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19.
G.U. 24 gennaio 2022, n. 18


Il Presidente del Consiglio dei ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;
VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 127 del 2021, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro della salute, possono essere adottate linee guida per l’omogenea definizione delle modalità organizzative delle verifiche sul possesso della certificazione verde COVID-19;
VISTO il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante “Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”;
VISTO il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;
VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 7, concernente disposizioni per l’accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice;
VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria, in particolare l’articolo 1, in materia di impiego delle certificazioni verdi Covid-19”;
VISTO il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”, che ha esteso l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione SARS-CoV-2 ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età;
VISTO l’articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, del 2021, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, così come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, che stabilisce che fino al 31 marzo 2022, nell’ambito del territorio nazionale, l’accesso ai servizi alla persona, ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e alle attività commerciali è consentito solo ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021;
VISTO, altresì, che la lettera b), del comma 1-bis, dell’articolo 9-bis, del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, del 2021 così come modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, prevede l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la individuazione delle esigenze essenziali e primarie della persona, per soddisfare le quali è possibile accedere senza il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto- legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, del 2021;
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con cui è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante “Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
VISTO il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
VISTA la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020, con la quale venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione della stessa Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
RITENUTO necessario individuare le esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali, ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 1-bis, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, del 2021, non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto-legge e che la necessità di tale individuazione sussista solo per i servizi e per le attività che non si svolgono all’aperto, non essendo richiesto il possesso di una delle suddette certificazioni verdi COVID-19 per le attività all’aperto a eccezione dei casi previsti dall’articolo 8 del decreto- legge 24 dicembre 2021, n. 221 e dall’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229;
CONSIDERATO che nell’attuale contesto emergenziale possono essere ritenute esigenze essenziali e primarie della persona da garantire anche senza il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, solamente quelle di carattere alimentare e prima necessità, sanitario, veterinario, di giustizia e di sicurezza personale;
SULLA PROPOSTA del Ministro della salute, d’intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione;

DECRETA:


ART. 1

1. Ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, del 2021, fermo restando quanto disposto dall’articolo 9-sexies, comma 8, del medesimo decreto-legge, nonché quanto previsto dagli articoli 7 e 8, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 e dall’articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, le esigenze essenziali e primarie della persona per far fronte alle quali, nell’ambito dei servizi e delle attività che si svolgono al chiuso di cui al comma 1 -bis, lettera b), non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto-legge, sono le seguenti:
a) esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l’accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio di cui all’allegato del presente decreto;
b) esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e dall’articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice;
c) esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;
d) esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.
2. Il rispetto delle misure di cui al presente articolo è assicurato dai titolari degli esercizi di cui all’allegato e dai responsabili dei servizi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione.
3. Il presente decreto acquista efficacia a far data dal 1° febbraio 2022.

Roma, 21 gennaio 2022

Il Presidente del Consiglio dei ministri Draghi
Il Ministro della salute Speranza
Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco
Il Ministro della giustizia Cartabia
Il Ministro dello sviluppo economico Giorgetti
Il Ministro per la pubblica amministrazione Brunetta

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione n. 127
 


ALLEGATO
Attività commerciali di vendita al dettaglio

(art. 1, comma 1, lettera a))


1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.
2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati.
3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.
4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica).
7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica.
9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.