Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ordinanza Presidenziale Contingibile e Urgente 24 novembre 2021, n. 35
Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO
• l’articolo 8, primo comma, punti 13, 19, 25 e 26, l’articolo 9, primo comma, punto 10, e l’articolo 52, secondo comma, dello Statuto d’autonomia, anche in riferimento all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
• la legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, e successive modifiche;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, prorogato fino al 31 dicembre 2021 dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105;
• il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
• il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
• la delibera della Giunta provinciale n. 921 del 2 novembre 2021;
• l’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 34 del 22.11.2021;
CONSTATATO
• che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2021 lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario da COVID-19, originariamente proclamato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021;
• che in base al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le Regioni e le Province autonome, previa consultazione del Ministro della Salute, possono introdurre misure più restrittive rispetto a quelle già previste;
• che con l’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 34 del 22.11.2021, in ragione dell’alta incidenza settimanale di contagi e della scarsa copertura vaccinale in alcuni comuni della Provincia, sono state introdotte misure di sicurezza specifiche per i suddetti territori;
• che nell’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, modificato da ultimo con delibera della Giunta Provinciale n. 921 del 2 novembre 2021, sono contenute delle misure di sicurezza apposite per i mercatini di Natale;
• che in considerazione della situazione epidemiologica descritta nell’ordinanza presidenziale n. 34 si ritiene necessario emettere le seguenti misure e precisazioni;
ORDINA
A) che in tutto il territorio provinciale si applichino le seguenti disposizioni, in aggiunta a quelle vigenti non incompatibili:
1) per i mercatini di Natale con più di cinque stand, in aggiunta alle misure di cui al capo II.Q. dell’allegato A della legge provinciale 08.05.2020, n. 4, vige l’obbligo del contingentamento degli ingressi, nella misura di una persona ogni 5 metri quadri in riferimento all’intera superficie del mercato.
Ai fini del rispetto del contingentamento vengono predisposte delimitazioni dell’area del mercato con controlli degli accessi o misure equivalenti, contenute in protocolli di sicurezza specifici per il luogo in cui si tiene il mercatino;
2) qualora un dirigente scolastico/una dirigente scolastica o di una scuola dell’infanzia sia a conoscenza di più risultati positivi al test per il COVID-19 in un gruppo o in una classe, in attesa delle istruzioni fornite dall’Azienda Sanitaria adotta, sulla base delle informazioni a sua disposizione, le misure organizzative necessarie per passare dall’insegnamento in presenza alla didattica a distanza.
B) che nei comuni di cui alla lettera B) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 34 del 22.11.2021 si applichino le seguenti misure ulteriori:
3) fermo restando il punto 11) dell’ordinanza presidenziale n. 34 del 22.11.2021, rimane possibile, dalle ore 5.00 alle ore 20.00, nel rispetto delle limitazioni agli spostamenti, la vendita da asporto, a condizione che non si creino assembramenti all’interno o esterno dei locali. È possibile, dalle ore 5.00 alle ore 22.00, la vendita con consegna a domicilio, a condizione che siano rispettate le norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che per quella di trasporto;
4) possono proseguire le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscano il rispetto delle misure di sicurezza in essere. Anche gli esercizi di ristorazione che abbiano in essere contratti di servizio di fornitura pasti alle maestranze/operai /lavoratori, a cui non sono in alcun modo equiparati i buoni pasto, garantiscono il servizio contrattualmente pattuito con imprese o enti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e del distanziamento interpersonale.
Le disposizioni della presente ordinanza hanno efficacia immediata.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con legge di conversione n. 35/2020, dal decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020 e dalla legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4.
La presente ordinanza, in quanto atto destinato alla generalità dei cittadini, è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Commissario del Governo per la provincia di Bolzano.
Arno Kompatscher
Presidente della Provincia e Commissario speciale per l’emergenza COVID-19