Tipologia: Accordo rinnovo CCNL
Data firma: 9 dicembre 2021
Validità: 01.01.2021 - 31.12.2023
Parti: Agci-Agrital, Amministrazioni Pubbliche, Confcooperative-Fedagripesca, Confcooperative Lavoro e Servizi, Federforeste, Legacoop Agroalimentare e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil,
Settori: Agroindustriale, Sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
Fonte: uila.eu
Sommario:
Premessa Stato e prospettive del sistema forestale nazionale |
Art. 32 Previdenza Complementare - Assistenza complementare integrativa Art. 35 Classificazione degli impiegati |
CCNL addetti lavori sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria - Accordo rinnovo
Il 9 dicembre 2021, in Roma, tra Agci-Agrital, Amministrazioni Pubbliche, Confcooperative-Fedagripesca, Confcooperative Lavoro e Servizi, Federazione Italiana Comunità Forestali-Federforeste, Legacoop Agroalimentare e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil si è concordato di rinnovare il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria scaduto il 31 dicembre 2012 alle condizioni e con le modifiche previste negli allegati.
Le Parti si impegnano a definire la stesura del CCNL aggiornando il testo e gli allegati anche in base alle modifiche di legge intervenute.
Art. 1 Sfera di applicazione
Il presente Contratto Nazionale, di natura privatistica, disciplina i rapporti di lavoro fra i lavoratori dipendenti e le Comunità montane, gli Enti pubblici, i Consorzi forestali, le Aziende speciali, gli altri Enti, le Cooperative, le Imprese o gli Enti di imprese che, con finanziamento pubblico o privato, in amministrazione diretta, in affidamento o in appalto svolgano attività di:
- Sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria;
- Imboschimento e rimboschimento;
- Miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse;
- Difesa del suolo;
- Valorizzazione ambientale e paesaggistica;
- Arboricoltura da legno;
- Pratiche selvicolturali;
- Filiera bosco-legno-energia, ad esclusione degli impianti di trasformazione ed erogazione dell’energia;
- Gestione forestale sostenibile e/o attiva;
- Programmazione forestale;
Dichiarazione a verbale di Centrali Cooperative - Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Per il socio lavoratore di cooperative si fa riferimento al Protocollo di intesa interconfederale del 5 aprile 1990.
Dichiarazione a verbale parte Pubblica
Per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il CCNL, gli accordi regionali e provinciali, così come previsto dall’art. 7 bis del D.L. 8 settembre 2021 n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, si applicano nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni.
Art. 2 Struttura della contrattazione
La contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale. Il CCNL ha la funzione di unificante centralità per definire le condizioni, sia economiche che normative, delle prestazioni di lavoro rientranti nelle attività di cui all’art. 1.
[…]
Il CCNL stabilisce anche in modo chiaro le materie negoziabili a livello integrativo regionale ed i criteri economici sui quali il rinnovo dei CIRL si fonda. […]
Resta esclusa dalla competenza del secondo livello la contrattazione di materie definite nel CCNL.
Le materie rinviate alla competenza del CIRL sono pertanto esclusivamente le seguenti:
a) aggiunta di figure professionali esistenti nelle realtà territoriali ove non contemplate nella classificazione del CCNL (artt. 35 e 49);
b) norme riguardanti la gestione di informazioni secondo quanto previsto dall’art. 3;
c) individuazione dei fabbisogni di formazione professionale (artt. 3 e 21) e individuazione dei percorsi formativi anche avvalendosi del Fondo per la formazione continua - Fon.Coop . in alternativa occorrerà rinvenire di concerto con le Istituzioni competenti risorse e strumenti nell’ambito delle misure previste dai documenti di programmazione adottati;
e) definizione delle condizioni e delle modalità di reperibilità (art. 56);
f) trattamento missioni e trasferte alternativo a quello previsto dal CCNL e diverse modalità di rimborso spese (art. 16);
g) mensa, nonché l’eventuale concessione di buoni pasto (art. 58);
h) diritti sindacali e distacchi di competenza regionale (artt. 4 e 5);
i) commissioni regionali pari opportunità (art. 19);
l) salario integrativo (artt. 39 e 52);
m) criteri di precedenza per le riassunzioni (art. 48);
n) ogni altra materia espressamente rinviata al secondo livello di contrattazione dal testo del CCNL.
o) il trattamento dei lavoratori che esercitano in modo strutturale ed organico l’attività antincendio, tenendo conto della disciplina legislativa stabilita a livello regionale.
p) eventuale costituzione di un osservatorio regionale composto dalle parti firmatarie i cui compiti saranno definiti dalle Parti.
Le materie inerenti l’organizzazione del lavoro, la gestione dell’orario di lavoro, le modalità di godimento dei permessi per diritto allo studio (art. 18), i criteri di rotazione per gli operai addetti ai lavori nocivi (art. 22), il turnover, le garanzie occupazionali (art. 48) potranno essere oggetto di confronto a livello territoriale o aziendale su specifica indicazione dei CIRL.
L’individuazione dei centri di raccolta avviene con le modalità previste dall’art. 54.
Norma transitoria
Nelle regioni ove non sia stato stipulato accordo di armonizzazione tra la contrattazione territoriale esistente ed il CCNL, le Parti territoriali si incontreranno a tal fine entro il 31 dicembre 2023.
[…]
Art. 3 Relazioni sindacali e sistema di informazioni
Al fine di realizzare tra le parti stipulanti il CCNL un sistema organico di informazioni e di conoscenze dell’andamento del settore con particolare riferimento alle problematiche del suo sviluppo in termini produttivi, del lavoro, della occupazione, del sistema retributivo e delle esigenze di formazione professionale è costituito il Comitato Paritetico Bilaterale Nazionale, che dovrà riunirsi entro e non oltre sei mesi dalla sottoscrizione del CCNL, composto di 6 rappresentanti delle Associazioni Datoriali e 6 delle OO.SS. dei lavoratori
A - Il Comitato ha il compito di:
1) acquisire informazioni e dati su:
a) le strutture promosse dalle regioni in materia di forestazione;
b) piani e programmi promossi dalle parti datoriali, dagli enti delegati nonché il loro stato di attuazione;
c) flussi occupazionali e dinamica delle assunzioni;
d) dinamica delle retribuzioni e situazione della contrattazione di 2° livello;
e) fabbisogno domanda di formazione professionale e interventi di formazione continua;
f) igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
g) andamento di particolari contratti (es. formazione e lavoro);
h) evoluzione delle tecnologie di processo.
2) Svolgere le attività previste dall’art.7 dell’accordo del 9 dicembre 2021 (Allegato G del vigente CCNL);
3) svolgere le attività assegnate alla Commissione nazionale paritetica per le pari opportunità dall’art. 19 del vigente CCNL;
4) realizzare un confronto permanente sui temi dello sviluppo, dell’occupazione e della competitività;
5) promuovere le relazioni sindacali e l’applicazione della contrattazione collettiva;
6) promuovere, in linea con le disposizioni comunitarie e gli obbiettivi della programmazione [PSR] della PAC, la partecipazione e la progettazione a livello regionale di interventi in tema di difesa del territorio e valorizzazione, economico-produttiva, delle risorse paesaggistiche e naturalistiche e quelle della produzione di biomasse forestali;
7) esercitare altre funzioni che le Parti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali;
8) Promuovere lo sviluppo delle competenze, conoscenze e abilità degli operatori del settore forestale attraverso:
a) il confronto, a livello nazionale, per contribuire all’implementazione dei repertori nazionali delle qualificazioni professionali del settore. Tale attività potrà essere propedeutica ad una successiva ed eventuale valutazione - anche su richiesta di una delle Parti - del sistema classificatorio attualmente previsto dal presente contratto;
b) la valorizzazione del diritto all’apprendimento permanente;
c) il diritto al riconoscimento delle competenze professionali comunque acquisite.
Per particolari indagini il Comitato ha facoltà di stipulare convenzioni con enti esterni, ivi compresi gli Enti bilaterali.
Il Comitato è presieduto a turni biennali da un rappresentante delle associazioni o enti datoriali stipulanti. È prevista una vicepresidenza espressione delle OO.SS. firmatarie.
Analoghi comitati paritetici sono istituiti anche a livello regionale tra le istanze che a tale livello rappresentano le parti stipulanti il CCNL con gli stessi compiti del Comitato Paritetico Bilaterale Nazionale.
Impegno a verbale
Preso atto che il sistema classificatorio dovrebbe rispondere in modo più adeguato alle esigenze introdotte dall’evoluzione dei nuovi lavori nel settore, risulta opportuno avviare un confronto relativo alla classificazione degli impiegati e degli operai del settore.
A tal fine, le Parti firmatarie del presente contratto si impegnano a costituire un Gruppo di lavoro paritetico, con il compito di individuare eventuali modifiche degli elementi della classificazione del personale, tanto nelle declaratorie quanto nei profili professionali.
Tale gruppo dovrà essere costituito entro il 31 dicembre 2021, potrà essere convocato a richiesta di una delle Parti e dovrà terminare i lavori entro il 30 giugno 2023.
Art. 5 bis Appalti e terziarizzazioni
A fronte di processi di terziarizzazione verranno attivati appositi incontri preventivi di informazione/consultazione nell’ambito del sistema di relazioni di cui all’art. 3 del presente CCNL al fine di valutare gli obiettivi dei suddetti processi, l’impatto sull’organizzazione del lavoro e le eventuali conseguenze sull’occupazione e l’economicità della scelta.
I soggetti appaltanti dovranno inserire nei contratti e nei capitolati con le aziende appaltatrici norme per il rispetto delle leggi vigenti, ivi compreso il D.Lgs. n. 136 del 2016 e successive modifiche, nonché per garantire l’applicazione dei contratti di lavoro sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative del settore di appartenenza delle stesse aziende appaltatrici e di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche.
Le aziende appaltanti inoltre opereranno controlli per verificare il rispetto delle norme da parte delle imprese appaltatrici. In particolare, le aziende appaltanti verificheranno la regolarità contributiva delle imprese appaltatrici, acquisendo da quest’ultime la relativa certificazione (Durc).
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda potranno usufruire dei servizi previsti per i lavoratori dell’azienda appaltante (ad esempio mensa e spogliatoi) previe opportune intese tra aziende appaltante ed azienda appaltatrice nel rispetto delle norme sull’igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Entro il primo quadrimestre di ogni anno, gli Enti e le imprese forestali forniranno, a consuntivo, alle OO.SS. territoriali aderenti alle OO.SS. nazionali stipulanti il presente CCNL, i dati aggregati sulla natura delle attività conferite in appalto ed il dato medio del numero dei lavoratori che hanno prestato la propria attività all’interno degli Enti e delle imprese forestali nell’anno precedente.
In caso di cambio di appalto, l’azienda cessante, con la massima tempestività e comunque prima dell’evento, comunicherà la cessazione della gestione dell’appalto alle RSU/RSA o alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL competenti per territorio, fornendo tutte le informazioni.
Art. 6 Lavoro a tempo parziale
[…]
I rapporti di lavoro part-time degli operai non possono superare il 15% degli operai medesimi a tempo indeterminato e comunque con un minimo di 2.
[…]
Hanno diritto alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in part-time i lavoratori nelle sottoindicate condizioni:
1) affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno;
2) in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Hanno priorità nella trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno in part-time i lavoratori:
1) con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992.
Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, purché con una riduzione d’orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.
In caso di assunzioni di personale a tempo parziale, il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato nello stesso luogo di lavoro ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno.
Art. 7 Apprendistato
Accordo del settore Forestale per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante o di mestiere ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015
Le Parti - confermando la scelta condivisa di valorizzare la contrattazione collettiva applicandola a tutti i rapporti di lavoro dipendente, nonché l’importanza dell’apprendistato ai fini della formazione professionale dei giovani e del loro inserimento nel mondo del lavoro e considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti a contenuto formativo a seguito dell’abrogazione del D.Lgs. n. 167/2011 (T.U. dell’Apprendistato) ex art. 55, lett. G) del D.Lgs. n. 81/2015 - definiscono qui di seguito gli elementi del rapporto di competenza della contrattazione collettiva al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2015.
Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di apprendistato non compatibili col presente impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioni.
Forma e contenuto del contratto di apprendistato
L’assunzione con rapporto di apprendistato avverrà secondo le forme e le modalità prevista dalla vigente normativa.
Il piano formativo individuale deve essere definito entro 30 giorni dalla stipula del contratto e deve contenere anche l’indicazione del tutore o referente aziendale/o dell’ente.
Destinatari
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni non compiuti.
Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 17° anno di età.
È inoltre possibile assumere con contratto di apprendistato anche lavoratori in mobilità.
Per quanto riguarda il numero complessivo di apprendisti assumibili e la percentuale di contratti di apprendistato confermati (stabilizzazione), si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Durata
Il contratto di apprendistato disciplinato dal presente accordo non può avere una durata inferiore a sei mesi.
La durata massima del periodo di apprendistato è fissata come segue:
Livelli |
Durata Complessiva Mesi |
Primo Periodo Mesi |
Secondo Periodo Mesi |
Terzo Periodo Mesi |
2 |
20 |
10 |
10 |
- |
3 |
22 |
10 |
6 |
6 |
4 |
32 |
12 |
12 |
8 |
5 |
36 |
12 |
12 |
12 |
6 |
36 |
12 |
12 |
12 |
La malattia, l’infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto di lavoro superiore a 30 giorni, comportano la proroga del termine del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi.
In tale ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore la nuova scadenza del contratto. […]
Periodo di prova […]
Malattia e infortunio […]
Inquadramento e retribuzione
[…]
A tutti gli apprendisti operai, in quanto lavoratori a tempo indeterminato, si applicano le norme del CCNL relative a tale categoria, pertanto agli stessi gli istituti contrattuali saranno corrisposti alle normali scadenze.
Agli apprendisti impiegati spetta lo stesso trattamento previsto per gli impiegati a tempo indeterminato.
È in ogni caso vietato retribuire l’apprendista secondo tariffe di cottimo.
Formazione
Il monte ore di formazione, interna o esterna all’azienda/ente, per l’acquisizione di competenze tecnico-professionali è pari a 50 ore medie annue. Esso potrà essere ridotto a 35 ore nel caso in cui l’apprendista sia in possesso di titolo di studio correlato al profilo professionale da conseguire.
La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità dell’azienda/ente, è integrata dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda/all’Ente, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio.
Le modalità di erogazione della formazione svolta sotto la responsabilità dell’azienda/ente, devono consentire all’apprendista l’acquisizione delle necessarie competenze per garantire il raggiungimento della specifica qualifica contrattuale da conseguire.
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all’azienda.
I principi contenuti nel presente capitolo sono finalizzati a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante.
Le parti si danno atto che la definizione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante compete alle Regioni, d’intesa con le associazioni datoriali e sindacali. Per i territori dove questo non è ancora avvenuto si prenderanno a riferimento i profili formativi contenuti nell’allegato da definire.
Le Parti si danno atto che dalla data di entrata in vigore del presente contratto l’apprendistato professionalizzante sarà applicabile in tutte le regioni. Ulteriori modalità e articolazioni della formazione potranno essere definite dalla contrattazione di 2° livello, tenendo presente che una quota del monte ore dovrà essere destinata all’apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro; una quota sarà riservata alla conoscenza dei diritti e dei doveri nel rapporto di lavoro; una quota concernerà l’organizzazione aziendale e del ciclo produttivo ai fini del completo inserimento dell’apprendista nell’ambiente di lavoro
Le ore di formazione relative all’antinfortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro.
Le ulteriori ore di formazione specificamente rivolte al conseguimento della qualificazione potranno essere realizzate attraverso modalità di formazione in alternanza, on the job, in affiancamento e moduli di formazione teorica.
La formazione interna, anche con modalità e-learning, è prevista per le materie collegate alla realtà aziendale/professionale, mentre le altre materie potranno essere oggetto di formazione interna o esterna all’azienda, sempre facendo ricorso anche a modalità e-learning, qualora l’azienda disponga di capacità formativa interna.
Sono indicatori della capacità formativa interna la presenza di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con competenze adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi ed alle dimensioni aziendali.
L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l’attività formativa svolta.
Durante il periodo di apprendistato le aziende cureranno che l’addestramento e la formazione siano coerenti a quanto stabilito nella sopra richiamata intesa.
I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro o presso la medesima azienda si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività e mansioni e comunque tenendo conto dei limiti minimi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Tutore aziendale
Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore di adeguata qualifica designato dall’impresa. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente da un amministratore. Il nominativo del tutore sarà indicato nel piano formativo individuale.
Apprendistato in cicli stagionali
Fermo restando il limite massimo di durata previsto dal presente articolo è consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni attraverso più rapporti a tempo determinato, l'ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro 48 mesi dalla data di prima assunzione. Tale forma di contratto potrà riguardare il 5°, 4° e 3° livello per gli operai e 6°, 5° e 4° per gli impiegati.
La prestazione di ciascuno dei rapporti a tempo determinato deve essere svolta nell'ambito di un unico rapporto continuativo (con le stesse modalità di svolgimento della prestazione dei lavoratori a tempo indeterminato) e di durata non inferiore a 4 mesi consecutivi.
Gli apprendisti assunti per cicli stagionali saranno inquadrati a un livello inferiore a quello di arrivo per metà del periodo di apprendistato, successivamente saranno inquadrati al livello di arrivo.
Allo scopo di offrire reciproche garanzie sullo svolgimento del periodo di apprendistato, in base al piano formativo programmato, nel corso della fase stagionale in essere, sarà comunicata al lavoratore la modalità del percorso formativo per il ciclo stagionale successivo.
L’apprendista assunto a tempo determinato per la stagione può esercitare il diritto di precedenza nell’assunzione presso la stessa azienda nella stagione successiva, con le modalità eventualmente previste dalla contrattazione di II livello.
Per i rapporti di apprendistato stagionale la durata della formazione sarà riproporzionata in base alla effettiva durata di ogni singolo rapporto di lavoro.
Gli operai apprendisti a tempo determinato possono essere retribuiti con le stesse modalità previste per gli operai a tempo indeterminato.
Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore - Apprendistato di alta formazione e ricerca
L'assunzione di apprendisti per le tipologie “Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore” e “Apprendistato di alta formazione e ricerca” avverrà in base alle disposizioni previste dalle Regioni e/o dalle istituzioni della istruzione e della formazione professionale deputate al rilascio dei relativi titoli.
Salvo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii. e dalle diverse disposizioni di tali Istituzioni è applicabile la regolamentazione dell'apprendistato professionalizzante relativa a: periodo di prova, durata del contratto, inquadramento professionale, garanzie normative, modalità di svolgimento della formazione aziendale, piano formativo individuale, tutore, libretto formativo.
Art. 9 Orario di lavoro
L’orario di lavoro è di 39 ore settimanali di norma distribuito su cinque giorni.
La gestione dell’orario di lavoro sarà definita secondo quanto previsto dall’art. 2.
Il confronto a livello territoriale o aziendale sulla gestione degli orari di lavoro sarà finalizzato alla introduzione di criteri di flessibilità quali: il calendario di lavoro annuale, l’utilizzo di un predeterminato monte ore derivante da orario ridotto di determinati periodi per dar luogo a prestazioni di lavoro con orario settimanale superiore a quello contrattuale nella stagione più favorevole all’attività forestale.
Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, non trovano applicazione i limiti di orario di cui al comma 1, restando tale materia disciplinata dalle specifiche disposizioni di legge in vigore.
Agli operai addetti per l’intero orario ordinario giornaliero a lavori considerati pesanti o nocivi, ai sensi del successivo art. 22 compete una riduzione dell’orario giornaliero ordinario di lavoro pari a 2 ore, fermo rimanendo l’importo della retribuzione giornaliera.
Gli operai possono essere addetti a lavori in acqua per un massimo di cinque ore giornaliere, dovendo essere adibiti per le ore residue ad altre diverse attività.
I lavoratori a tempo indeterminato hanno diritto, inoltre, ad un monte ore aggiuntivo di permessi retribuiti di 16 ore.
Ai lavoratori a tempo determinato la predetta riduzione di orario non compete in quanto computata nel 3° elemento.
Il lavoratore ha facoltà di usufruire, compatibilmente con le esigenze aziendali, di riposi compensativi da attingere da un apposito monte-ore cumulativo individuale rinunciando conseguentemente alle ulteriori retribuzioni e/o maggiorazioni retributive, ove contrattualmente previste, a fronte di prestazioni straordinarie, prestazioni lavorative effettuate nel giorno di riposo settimanale, prestazioni lavorative effettuate nei giorni festivi.
Il lavoratore dovrà segnalare l’intenzione di usufruire della facoltà di cui al comma precedente all’inizio di periodi lavorativi individuati in sede di contrattazione decentrata e dando comunicazione all’impresa della collocazione dei singoli riposi compensativi con congruo anticipo.
Comunque, la possibilità del riconoscimento delle maggiorazioni, dell’istituzione del monte ore individuale e di fruizione dei detti riposi compensativi sarà materia della contrattazione in sede decentrata così come le specifiche modalità di utilizzazione.
Art. 21 Formazione professionale
[…]
Considerato che la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in materia di salute e sicurezza è prioritaria, sarà favorita l’erogazione delle attività di informazione e formazione da destinare ai lavoratori stranieri in più lingue.
Art. 22 Ambiente, salute, sicurezza
Le Parti confermano la volontà di continuare a promuovere la cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di prevenire l’insorgenza di malattie professionali, gli infortuni e per migliorare il benessere lavorativo e personale dei lavoratori. La tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro continua ad essere una priorità, pertanto si ribadisce l’importanza del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e la sua puntuale applicazione.
Le Parti concordano nel riconoscere il ruolo delle attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria nella tutela dell’ambiente e quale strumento di prevenzione dai rischi correlati alla fragilità del territorio ed al pericolo di incendi boschivi. I datori di lavoro garantiscono il pieno rispetto delle disposizioni nazionali di tutela, assicurando l’informazione e la partecipazione dei lavoratori, nonché promuovendo, ove necessario, specifiche attività formative.
Le Parti, in collaborazione con i soggetti istituzionali competenti, ed eventualmente coinvolgendo soggetti privati, si impegnano a promuovere ricerche su progetti obiettivo finalizzati a migliorare la professionalità dei lavoratori ed a favorirne la sensibilizzazione in materia ambientale.
Per lo svolgimento dell’attività e per favorire la crescita professionale del Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza, si stabilisce quanto segue.
Permessi retribuiti
Ai Rappresentanti per la Sicurezza spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 50 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, i permessi retribuiti di cui all’art. 3) dell’Allegato G al presente Contratto.
Formazione dei Rappresentanti per la Sicurezza
Il Rappresentante per la Sicurezza ha diritto alla formazione prevista all'art. 50, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 81/2008, secondo quanto definito dall’art. 5 dell’Allegato G al presente Contratto.
Modalità di intervento sui rischi
Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, le Parti convengono quanto segue:
Esposizione ai fattori di rischio
I lavoratori esposti a fattori di rischio fisici, chimici e/o biologici sono sottoposti a sorveglianza sanitaria con le modalità previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, si richiama il dispositivo previsto Titolo IX, Capo I del D.Lgs. 81/2008. Ove per esigenze legate a tale sorveglianza si prevedano forzate assenze dal lavoro a detti lavoratori è riconosciuta la regolare corresponsione del salario. I dati statistici relativi agli infortuni, alle malattie professionali e a quelli comuni, quelli relativi ai lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, con specifica della natura o causa della sorveglianza stessa, e quelli relativi alle assenze totali dal lavoro per malattia o infortunio, distinguendo se per infortunio, per malattia professionale o per malattia comune, saranno presentati dal medico competente, con cadenza annuale, alla riunione periodica secondo le modalità previste dall’art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, ovvero in forma di risultati anonimi e collettivi.
Dispositivi di protezione
Il datore di lavoro, dopo la valutazione dei rischi e la riduzione di questi attraverso idonee procedure di lavoro, è tenuto a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa, individuali o collettivi, necessari contro l’azione di agenti che, per la loro specifica natura e/o in determinate condizioni, possono risultare nocivi alla salute del lavoratore. I mezzi protettivi di uso personale sono assegnati in dotazione personale per tutta la durata del lavoro e devono essere tenuti in stato di efficienza.
Ogni squadra di operai dovrà disporre di una cassetta di pronto soccorso fornita di idonei presidi sanitari di emergenza.
Rischi specifici
Ferma restando la possibilità di individuare nei contratti integrativi regionali i lavori da considerarsi pesanti e nocivi, intendendo per lavori pesanti quelli richiedenti di regola un notevole specifico e prolungato sforzo fisico e per lavori nocivi quelli richiedenti prestazioni per il cui espletamento ricorra l'utilizzazione di sostanze nocive per l'uomo, compatibilmente con la legislazione vigente, le parti concordano di assumere il formale impegno di usare come riferimento nelle aziende del settore le indicazioni definite dall’Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Eu-Osha) e dall’Inail per la riduzione dei rischi per l’apparato muscolo scheletrico. Tutte le informazioni verranno fornite per le finalità formative ai RLS. Per le modalità di gestione dell’attività formativa e la produzione dei materiali informativi, le Parti possono avvalersi della collaborazione dei Coopform regionali laddove costituiti o di eventuali comitati paritetici previsti dalle Parti nei loro protocolli interconfederali.
Le disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, in merito alla determinazione del Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza sono contenute nell’accordo del 9 dicembre 2021 (Allegato G al presente CCNL).
Allegato N. Attività stagionali
Visto quanto definito nell’art. 46 bis viene previsto il seguente allegato che riconosce a titolo esemplificativo e non esaustivo carattere di stagionalità alle seguenti attività di seguito elencate:
1) Attività di prevenzione degli incendi mediante l’efficientamento dei viali parafuoco;
2) Attività di manutenzione dei sentieri e stradelle, presenti prevalentemente in territori montani, difficilmente raggiungibili nei mesi invernali;
3) Attività di manutenzione del soprassuolo forestale, finalizzato alla conservazione e tutela del patrimonio naturale esistente e della biodiversità, e alla rinaturalizzazione delle essenze autoctone del territorio;
4) Attività per l’impianto di essenze arboree su terreni di proprietà di enti pubblici o di enti morali, sempreché destinati alla pubblica fruizione;
5) Attività stagionali di potatura e ripulitura delle aiuole, degli alberi e delle erbe infestanti annuali di giardini pubblici comunali o di giardini privati aperti al pubblico che rivestano particolare interesse sotto il profilo paesaggistico ed ambientale;
6) Attività per la realizzazione e manutenzione di opere di ingegneria naturalistica quali: sentieri, muretti a secco, riattivazione del reticolo idrografico superficiale ecc. …;
7) Attività di Interventi di spegnimento di incendi boschivi;
8) Attività di Realizzazione e gestione di impianti di lavorazione o trasformazione dei prodotti del bosco;
9) Attività per la Formazione e gestione di arboreti e di giardini botanici, con scopi scientifici e divulgativi;
10) Attività per la Coltivazione e commercializzazione di piante officinali e di funghi;
11) Attività per la Coltivazione di piante da frutto appartenenti a varietà tipiche;
12) Attività stagionali (autunno-inverno) di sistemazioni dei versanti instabili soggetti a fenomeni di smottamenti ed erosione superficiale, attraverso lavori e opere di ingegneria naturalistica e la piantumazione di essenze forestali autoctone;
13) Attività di cura, pulizia e scerbatura meccanica e manuale di parchi, siti archeologici, siti di importanza comunitaria (SIC), delle zone speciali di conservazione (ZSC) e delle zone di protezione speciali (ZPS);
14) Attività stagionali per la prevenzione degli incendi, mediante la ripulitura delle aree archeologiche e delle aree perimetrali dei siti;
15) Attività per interventi di natura agroforestale nei beni sottoposti a confisca non assegnati oppure assegnati ad enti pubblici;
16) attività di cura e pulizia delle proprietà del demanio marittimo e di fiumi, torrenti, laghi. Lavori stagionali (maggio-luglio) consistono nel taglio della vegetazione arborea, erbacea, ed arbustiva in alveo;
17) attività di spazzamento e sgombero neve.
Art. 60 Assicurazioni sociali
Per le assicurazioni sociali, per l’assicurazione contro gli infortuni, per l’assistenza malattia e assegno per il nucleo familiare trovano applicazione le norme di legge.
[…]
Art. 19 bis Violenza di genere (nuovo articolo)
Allo scopo di sostenere le donne lavoratrici vittime di violenza nel loro percorso di reinserimento nella vita lavorativa e sociale, in coerenza e continuità con quanto definito dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica dell’11 maggio 2011 (Convenzione di Istanbul) e dalla normativa nazionale in materia, si definisce quanto segue.
Le Parti, nella vigenza dell’art. 24 del D.Lgs. n. 80 del 15 giugno 2015, stabiliscono che la lavoratrice avente i requisiti di legge ha diritto ad un prolungamento del congedo retribuito fino ad un massimo complessivo di 5 mesi, a carico dell’azienda per la quota non coperta dall’Inps e da utilizzare secondo le modalità e le tempistiche della norma sopra citata.
La lavoratrice a tempo determinato inserita in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere richiamati dall’art. 24 comma 1 del D.Lgs. 80/2015 può esercitare il diritto alla riassunzione entro 60 giorni dal termine del citato percorso. Il diritto di precedenza si estingue entro 18 mesi dalla presentazione della domanda della lavoratrice.