INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali


Roma, 21-01-2022
Messaggio n. 327

OGGETTO: “Congedo parentale SARS CoV-2” per genitori lavoratori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi. Rilascio della procedura per la presentazione delle domande per i genitori lavoratrici e lavoratori autonomi e per quelli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata

1. Premessa
L’articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, ha previsto, a partire dal 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge) e fino al 31 dicembre 2021, uno specifico congedo rubricato “Congedo parentale” e denominato, a seguire, “Congedo parentale SARS CoV-2”, per distinguerlo dall’esistente istituto del congedo parentale disciplinato nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. maternità/paternità). Successivamente, l’articolo 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, ha prorogato fino al 31 marzo 2022 il termine per la fruizione del congedo in argomento.
Il nuovo “Congedo parentale SARS CoV-2” può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti, dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o dai lavoratori autonomi iscritti all’Inps, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14 affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa. Il congedo può essere fruito anche dai genitori lavoratori affidatari o collocatari.
Tale congedo può essere utilizzato, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza, per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa, o con chiusura del centro diurno assistenziale.
Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito a seconda della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente il congedo e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Con la circolare n. 189/2021 l’Istituto ha reso note le istruzioni amministrative in materia.
Con il messaggio n. 4564/2021 sono state fornite le indicazioni sulla modalità di presentazione delle domande relative al “Congedo parentale SARS CoV-2” per lavoratori dipendenti sia con modalità di fruizione oraria che giornaliera. Si ricorda che la domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2” dei lavoratori dipendenti del settore privato può essere presentata anche per convertire i periodi di congedo parentale e di prolungamento del congedo parentale fruiti a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 21 ottobre 2021.
Con il messaggio n. 74/2022 è stata comunicata la proroga al 31 marzo 2022 del termine per la fruizione del “Congedo parentale SARS CoV-2”, disposta dal citato articolo 17 del decreto-legge n. 221/2021.
Tanto rappresentato, con il presente messaggio si forniscono le indicazioni sulla modalità di presentazione delle domande relative al “Congedo parentale SARS CoV-2” per i genitori lavoratrici e lavoratori autonomi iscritti all’Inps e per quelli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.

2. Presentazione della domanda per le lavoratrici e i lavoratori autonomi e per quelli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata
La domanda relative al congedo in esame deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
portale web dell’Istituto, nell’ambito dei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, se si è in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello, della Carta di identità elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Per presentare la domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2”, anche per figli con disabilità in situazione di gravità, si deve utilizzare la procedura per l'acquisizione delle “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” – Servizio “Maternità”, selezionando la voce “Congedo Parentale” e la tipologia di lavoratore “Autonomi” o “Gestione separata”. Dopo aver completato le informazioni di tipo anagrafico sarà necessario:
1. nella pagina “Tipo richiesta”, selezionare “Richiesta di uno dei congedi istituiti per emergenza COVID-19”, cliccare quindi su “AVANTI”;
2. nella pagina “Richiesta congedi istituiti per emergenza COVID-19”, spuntare la richiesta “Congedo parentale SARS CoV-2 (D.L. n.146 del 21/10/2021)”, cliccare quindi su “AVANTI”;
3. indicare il motivo per il quale si richiede il congedo e le informazioni relative alle certificazioni/attestazioni/provvedimento, cliccare quindi su “AVANTI”;
4. procedere con l'acquisizione e richiedere un periodo coperto dalla certificazione (se presente), purché ricadente nell'intervallo previsto dalla norma, ossia dal 22 ottobre 2021 e fino al 31 marzo 2022.
Per richiedere invece il congedo parentale ordinario di cui al decreto legislativo n. 151/2001 in modalità giornaliera è necessario, nella pagina iniziale nella quale si seleziona il “Tipo richiesta”, spuntare l'opzione “Richiesta per congedo parentale”.
 

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele