Tipologia: Accordo definizione raccordo tra le diverse
normative contrattuali
Data firma: 7 luglio 1999
Parti:
Federmeccanica e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil
Settori: Metamecanici, ex PP.SS.
Fonte: CNEL
Sommario:
1. Inquadramento. 2. Diritti sindacali. 3. Orario di lavoro - Lavoro straordinario, notturno e festivo. 4. Disciplina per gli addetti di cui alle leggi 18 marzo 1926 n. 562 e 13 maggio 1985 n. 190. 5. Accordi aziendali. |
6. Controversie. 7. Adesioni. Allegati Allegato n. 1. |
Oggi, 7 luglio 1999, in Roma,
Federmeccanica, per conto delle aziende Acciai Speciali Terni Fincantieri,
Finmeccanica, Finsiel, Italtel, Lottomatica, Sofinpar (Csm e Bagnoli), Sogei, ST
Microelectronics, e le società loro controllate che applicano il CCNL per
l'industria metalmeccanica, e Fim, Fiom e Uilm nazionali tenuto conto dello
scioglimento dell'Intersind e della conseguente cessazione di efficacia del
CCNL
9.7.94 da detta Associazione stipulato e dell'invito formulato dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale l'8.6.99, ritengono opportuno procedere alla
definizione delle modalità di raccordo tra le diverse normative contrattuali e,
pertanto, concordano che a far data dall'1.7.99 trova applicazione il
CCNL per
l'industria metalmeccanica privata e dell'installazione di impianti 8.6.99, ad
eccezione di quanto espressamente di seguito richiamato:
1. Inquadramento.
1.1. Il sistema di inquadramento previsto dal
CCNL 9.7.94 per i lavoratori
dipendenti dalle aziende metalmeccaniche aderenti all'Intersind al 31.12.98,
rimarrà in vigore fino al 30.6.99 salvo quanto previsto al successivo punto 1.7.
[
]
3.
Orario di lavoro - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
3.1. Per le aziende caratterizzate da tipologie produttive che consentono la
programmabilità dell'attività lavorativa per un prolungato periodo temporale,
resta confermato quanto previsto in tema di calendario lavorativo nell'art. 5,
parte generale, sezione III, del
CCNL 9.7.94.
[
]
5. Accordi aziendali.
5.1. Gli accordi aziendali in essere continueranno a produrre i propri effetti
fino alle scadenze da essi previste.
6. Controversie.
6.1. Federmeccanica e Fim-Fiom-Uilm nazionali sono garanti della applicazione
dei contenuti del presente accordo e, qualora dovessero sorgere controversie,
con particolare riferimento a quanto convenuto ai punti 2. e 4., potranno essere
coinvolte per dirimerle.
7. Adesioni.
7.1. Al presente accordo possono aderire le aziende associate al sistema
Confindustria e che applicano le normative previste dall'ex
CCNL Intersind
9.7.94.
7.2. Il perfezionamento dell'adesione dovrà avvenire in forma scritta e dovrà
essere notificata alle Associazioni stipulanti il presente accordo
(Federmeccanica e Fim-Fiom-Uilm).