Categoria: 1999
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Tipologia: CCNL
Data firma: 16 luglio 1999
Validità: 01.07.1999 - 31.12.2002
Parti: Ancpl-Legacoop, Federlavoro e Servizi-Confcooperative, Aicpl-Agci e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Cooperative
Fonte: CNEL

Sommario:

 

Campo di applicazione del contratto
Disciplina generale
Sezione I - Sistema di relazioni sindacali

Premessa.
Art. 1 - Assetti contrattuali e competenza dei due livelli di contrattazione.
A) Competenze del contratto collettivo nazionale di lavoro.
B) Competenze del contratto aziendale.
Art. 2 - Formazione professionale.
Art. 3 - Commissioni per la formazione professionale e l'apprendistato.
3.1) Commissione nazionale

3.2) Commissioni territoriali
Art. 4 - Pari opportunità.
A) Livello territoriale.
B) Livello aziendale.
Art. 5 - Sistema informativo nazionale.
5.1) Osservatorio nazionale.

5.2) Convegno biennale.
5.3) Informazione e confronto in sede nazionale.
Art. 6 - Informazione in sede territoriale.
Art. 7 - Informazione a livello aziendale.
A) Andamenti economici.
B) Occupazione e formazione.
C) Organizzazione aziendale produttiva.
D) Mobilità nell'ambito dello stesso stabilimento.
Art. 8 - Strumenti e procedure di partecipazione.
Art. 9 - Mobilità interaziendale.
Art. 10 - Lavoro a domicilio.
Art. 11 - Istituzioni interne a carattere sociale.
Sezione II - Diritti sindacali
Premessa.
Art. 1 - Assemblea.
Art. 2 - Diritto di affissione.
Art. 3 - Locali e attrezzature.
Art. 4 - Permessi per motivi sindacali e cariche elettive.
Art. 5 - Tutela dei componenti delle RSU.
Art. 6 - Versamento dei contributi sindacali.
Art. 7 - Affissione del contratto.
Dichiarazione congiunta relativa alla disciplina generale - Sezione II.
Disciplina generale
Sezione III - Disciplina comune del rapporto individuale di lavoro
Premessa.

Art. 1 - Assunzione.
Art. 1/bis - Contratti di lavoro atipici.
A) Contratto di lavoro part-time.
B) Contratto di lavoro a tempo determinato.
• Norma transitoria - Contratti di inserimento.
C) Contratti di lavoro temporanei.
Art. 1/ter - Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all'art. 25, comma 2, legge 23 luglio 1991 n. 223.
Art. 2 - Documenti, residenza e domicilio.
Art. 3 - Lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria.
Art. 3/bis - Inserimento al lavoro per casi di emarginazione sociale.
Art. 3/ter - Tossicodipendenti.
Art. 4 - Classificazione dei lavoratori.
A) Declaratorie, esemplificazioni dei profili ed esempi.
B) Quadri.
o Informazione.
o Aggiornamento e formazione professionale.
o Responsabilità civile e/o penale.
o Coperture assicurative.
o Brevetti.
C) Mobilità professionale.
o Passaggio dalla 2ª alla 3ª categoria.
• Norma transitoria.
• Norme particolari.
o A) Per ruoli con responsabilità funzionali e/o specialistiche.
o B) Per ruoli con specifiche responsabilità operative.
• Interpretazioni attuative.
• Norma transitoria.
• Commissione paritetica per lo studio della classificazione dei lavoratori
Art. 5 - Orario di lavoro.
• Orario di lavoro nel settore siderurgico.
• Orario plurisettimanale.
• Permessi annui retribuiti.
• Norme transitorie.
• Dichiarazione comune.
• Nota a verbale.
• Allegato all'art. 5.
Art. 5/bis - Flessibilità dei regimi di orario.
Art. 5/ter - Contrazione temporanea dell'orario di lavoro.
Art. 6 - Riposo settimanale.
Art. 7 - Anzianità dei lavoratori.
Art. 8 - Forme di retribuzione.
Art. 9 - Premio di risultato.
• Norma concordata nel verbale di accordo stipulato in sede ministeriale il 4 febbraio 1997
Art. 10 - Reclami sulla retribuzione.
Art. 11 - Mense aziendali.
Art. 11/bis - Indennità di mensa.
Art. 12 - Indennità di alta montagna e di sottosuolo.
Art. 13 - Indennità per disagiata sede.
Art. 14 - Nuove mansioni.
Art. 15 - Cumulo di mansioni.
Art. 16 - Trasferimenti.
Art. 17 - Reclami e controversie.
Art. 18 - Rapporti in azienda.
Art. 19 - Divieti.
Art. 20 - Vendita di libri e riviste.
Art. 21 - Visite di inventario e di controllo.
Art. 22 - Norme speciali.
Art. 23 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 24 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni.
Art. 25 - Licenziamento per mancanze.
A) Licenziamento con preavviso.

B) Licenziamento senza preavviso.
Art. 26 - Sospensione cautelare non disciplinare.
Art. 27 - Ambiente di lavoro.
Art. 28 - Appalti.
Art. 28/bis - Esternalizzazione di attività produttive.
Art. 29 - Diritto allo studio.
Art. 30 - Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami dei lavoratori studenti.
Art. 31 - Consegna dei documenti alla cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 32 - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda.
Art. 33 - Certificato di lavoro.
Art. 34 - Indennità in caso di morte.
Art. 35 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore.
Art. 36 - Decorrenza e durata.
Art. 37 - Procedura di rinnovo del CCNL.
• Norma transitoria.
Art. 38 - Procedura di rinnovo degli accordi aziendali.
• Norma concordata nel verbale di accordo stipulato in sede ministeriale il 4 febbraio 1997
Art. 39 - Distribuzione del contratto.
Art. 40 - Previdenza complementare.
Art. 41 - Commissioni di studio.
Disciplina speciale
Parte I
Art. 1 - Soggetti destinatari della parte I, Disciplina speciale.
Art. 2 - Periodo di prova.
Art. 3 - Entrata e uscita.
Art. 4 - Sospensione e interruzione del lavoro.
Art. 5 - Sospensioni e riduzioni di lavoro.
Art. 6 - Recuperi.
Art. 7 - Festività.
Art. 8 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
• Banca ore.
• Norme transitorie.
Art. 9 - Passaggio temporaneo di mansioni.
Art. 10 - Apprendistato.

 

Art. 11 - Cottimi.
Art. 12 - Mensilizzazione.
Art. 13 - Corresponsione della retribuzione.
• Allegato agli artt. 12 e 13.
Art. 14 - Ferie.
Art. 14/bis - Aspettativa.
Art. 15 - Gratifica natalizia.
Art. 16 - Aumenti periodici di anzianità.
• Norme transitorie.
Art. 17 - Indumenti di lavoro.
Art. 18 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Art. 19 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro.
• Norma transitoria.
Art. 20 - Congedo matrimoniale.
Art. 21 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 22 - Servizio militare, servizio di volontariato civile e di cooperazione allo sviluppo.
Art. 23 - Assenze.
Art. 24 - Permessi di entrata ed uscita.
Art. 25 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 26 - Trattamento di fine rapporto.
• Norma transitoria.
Art. 27 - Trasferte.
• Trattamento economico di trasferta.
• Trattamento per il tempo di viaggio.
• Malattia e infortunio.
• Rimborso spese viaggio.
• Permessi.
Art. 28 - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia.
Art. 29 - Lavori indirettamente produttivi negli stabilimenti siderurgici.
Art. 30 -Variazioni nelle squadre ai forni e ai treni negli stabilimenti siderurgici.
Art. 31 - Sostituzione di personale di squadra assente negli stabilimenti Siderurgici
Art. 32 - Minimi tabellari e indennità di contingenza.
• Norma transitoria.
Disciplina speciale
Parte II

Art. 1 - Soggetti destinatari della parte II, Disciplina speciale.
Art. 2 - Passaggio del lavoratore di cui alla parte I alla Disciplina di cui alla parte II.
Art. 3 - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro.
Art. 4 - Recuperi.
Art. 5 - Aumenti periodici di anzianità.
• Norma transitoria.
Art. 6 - Trattamento di fine rapporto.
• Norma transitoria.
Art. 7 - Condizioni di miglior favore.
Art. 8 - Minimi tabellari e indennità di contingenza.
• Norma transitoria.
Art. 9 - Clausola di rinvio.
Disciplina speciale
Parte III

Art. 1 - Soggetti destinatari della parte III, Disciplina speciale.
Art. 2 - Passaggio del lavoratore di cui alla parte I alla Disciplina di cui alla parte III.
Art. 3 - Passaggio del lavoratore di cui alla parte II alla Disciplina di cui alla parte III.
Art. 4 - Periodo di prova.
Art. 5 - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro.
Art. 6 - Festività.
Art. 7 - Lavoro straordinario, notturno, festivo.
• Banca ore.
• Norme transitorie.
Art. 8 - Passaggio temporaneo di mansioni.
Art. 9 - Aumenti periodici di anzianità.
• Norme transitorie.
Art. 10 - Indennità maneggio denaro - Cauzione.
Art. 11 - Corresponsione della retribuzione.
Art. 12 - Ferie
• Norme transitorie.
Art. 12/bis - Aspettativa.
Art. 13 - Tredicesima mensilità.
Art. 14 - Trattamento malattia e infortunio.
• Norma transitoria.
Art. 15 - Congedo matrimoniale.
Art. 16 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 17 - Servizio militare, servizio di volontariato civile e di cooperazione allo sviluppo.
Art. 18 - Assenze e permessi.
Art. 19 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 20 - Trattamento di fine rapporto.
• Norma transitoria.
Art. 21 - Trasferte.
Art. 22 - Minimi tabellari e indennità di contingenza.
• Norma transitoria.
Allegati
Dichiarazione comune
Allegato 1 Dichiarazione fra le parti
Allegato 2 Accordo 31.10.73
Allegato 3 Contribuzione 'Una tantum' a Fim, Fiom e Uilm per il servizio contrattuale
Allegato 4 Accordo per la costituzione delle Rappresentanze Unitarie
Allegato 5 Contratto nazionale per la disciplina dell'apprendistato delle cooperative dell'industria metalmeccanica e della installazione di impianti
Premessa.
Art. 1 - Norme generali.
• Dichiarazioni a verbale.
Art. 2 - Durata del tirocinio.
Art. 3 - Tirocinio presso diverse aziende.
Art. 4 - Formazione teorico-pratica e insegnamento pratico.
Art. 5 - Organismi paritetici.
• Dichiarazione a verbale.
Art. 6 - Assunzione.
Art. 7 - Periodo di prova.
Art. 8 - Orario di lavoro.
Art. 9 - Ferie.
Art. 10 - Determinazione della retribuzione.
• Progressione della retribuzione
Art. 11 - Gratifica natalizia.
Art. 12 - Trattamento di malattia e infortunio.
Art. 13 - Attribuzione della qualifica professionale.
Art. 14 - Decorrenza.
• Contratto nazionale per la disciplina dell'apprendistato nell'industria cooperativa metalmeccanica e nella installazione di impianti
Accordo di armonizzazione
Art. 1 - Norme generali.
Art. 2 - Durata del tirocinio.
Art. 10 - Determinazione della retribuzione.
• Progressione della retribuzione
Art. 13 - Attribuzione della qualifica professionale.
Allegato 6 Una tantum
Allegato 7 Cooperlavoro - Fondo pensione per i lavoratori, soci e dipendenti, delle cooperative di lavoro
Allegato 7bis Parte II - Cooperlavoro Accordo relativo al lavoratori dipendenti per l'istituzione del fondo pensione dei lavoratori, soci e dipendenti, delle cooperative di lavoro
Allegato 7 ter Accordo relativo alla contribuzione a Cooperlavoro da parte dei dipendenti delle cooperative metalmeccaniche
Allegato 8 Accordo applicativo dei contratti di formazione e lavoro nelle imprese cooperative metalmeccaniche di cui al contratto nazionale collettivo di lavoro
Appendice leggi e accordi interconfederali
Legge 20.5.70 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento)
Legge 29.5.82 n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica)
Legge 11.5.90 (Disciplina dei licenziamenti individuali)
Legge 10.4.91 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro)
Accordo interconfederale 5.4.90 tra Agci, Cci, Lncem e Cgil-Cisl-Uil
Protocollo sulla politica dei redditi, la lotta all'inflazione e il costo del lavoro del 31.7.92
Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23.7.93
Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione - verbale di intesa del 22.12.98
Protocollo d'intesa per la costituzione delle RSU del 13.9.94
Protocollo d'intesa del 5.10.95 per l'applicazione del D.lgs 19.9.94 n. 626 (concernente il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro)


Contratto nazionale di lavoro addetti alle aziende cooperative metalmeccaniche

Oggi, 16 luglio 1999 in Roma tra Associazione Nazionale delle Cooperative di Produzione e Lavoro-Legacoop [...]; Federlavoro e Servizi-Confcooperative [...] con l'assistenza di Confcooperative [...]; Associazione Italiana delle Cooperative di Produzione e Lavoro (Agci) [...] con l'assistenza di Agci [...] e Federazione Italiana Metalmeccanici-Cisl [...]; Federazione Impiegati Operai Metalmeccanici-Cgil [...]; Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici-Uil [...] assistita dalla Segreteria dell'Unione Italiana del Lavoro (Uil) è stato stipulato il seguente CCNL per i dipendenti delle aziende cooperative industriali metalmeccaniche associate ad Ancpl, a Federlavoro e Servizi, ad Aicpl.

Campo di applicazione del contratto
Il presente contratto si applica:
- agli stabilimenti appartenenti tradizionalmente al settore metalmeccanico destinati alla produzione e lavorazione dei metalli, alle costruzioni nelle quali il metallo ha la prevalenza e alla fabbricazione di manufatti nei quali le parti metalliche richiedono la maggior quantità di lavoro;
- alle imprese tradizionalmente considerate affini a quelle metalmeccaniche.

Disciplina generale
Sezione I - Sistema di relazioni sindacali
Premessa.

A) Il presente CCNL si inserisce in un quadro di rafforzamento e sviluppo delle esperienze positive già maturate nel rapporto fra OOSS e Movimento cooperativo nella direzione di relazioni industriali partecipative, il cui consolidamento ha trovato espressione prima nel "Protocollo nazionale di relazioni industriali" 5.4.90, poi nel "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23.7.93 fra Governo e parti sociali.
Per quanto di sua competenza, il presente contratto di lavoro di settore intende realizzare precise finalità ed indirizzi in tema di relazioni industriali:
- attribuendo all'autonomia collettiva delle parti una funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro, ai diversi livelli e con diversi strumenti, mediante lo sviluppo del metodo partecipativo, al quale le parti riconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto;
- regolando l'assetto della contrattazione collettiva in funzione di una dinamica delle relazioni di lavoro tale da consentire ai lavoratori benefici economici con contenuti non inflazionistici e alle imprese una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro nonché di sviluppo e piena valorizzazione delle opportunità offerte dalle risorse umane.
A questi fini le parti s'impegnano in nome proprio e per conto degli organismi territoriali a loro collegati, nonché delle imprese aderenti e delle RSU costituite ai sensi dell'accordo interconfederale cooperativo 13.9.94, a che il funzionamento del sistema di relazioni sindacali e contrattuali contenuto nel presente CCNL si svolga secondo i termini e le procedure specificatamente indicate, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del citato Accordo interconfederale 13.9.94, dandosi nel contempo atto che la loro puntuale applicazione è condizione indispensabile per mantenere le relazioni sindacali nelle sedi previste dal presente contratto, entro regole prefissate.
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, le norme generali, interconfederali, di settore ed aziendali da esso previste. A tal fine le Associazioni cooperative sono impegnate ad adoperarsi per la loro osservanza da parte delle aziende associate. Le organizzazioni dei lavoratori s'impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto compiutamente definito dalla contrattazione collettiva ai vari livelli;

B) Le organizzazioni firmatarie, ferma restando la reciproca autonomia, nel quadro di un mutuo riconoscimento degli obiettivi di competitività economica da una parte e di rispetto dei diritti individuali e sindacali dall'altra, riconoscono la necessità di consolidare e sviluppare il sistema delle imprese cooperative di fronte alla prospettiva del mercato globale.
La globalizzazione dei mercati e il pressante ritmo dell'innovazione tecnologica, impongono alle imprese cooperative la ricerca costante di vantaggi competitivi, consapevoli che il rispetto dei vincoli di competitività e di efficienza nonché la valorizzazione del lavoro, rappresentano l'unica via possibile per la cooperazione per esprimere e rafforzare i suoi tratti distintivi e peculiari.
Tali obiettivi vanno pertanto perseguiti anche attraverso la ricerca di nuovi modelli organizzativi che vedano nella partecipazione attiva delle lavoratrici e dei lavoratori un momento imprescindibile.

C) Le parti riconoscono che le imprese cooperative hanno caratteristiche peculiari rispetto alle imprese private.
Esse si prefiggono, oltre agli obiettivi economici, anche obiettivi sociali tra i quali la promozione dell'occupazione e lo sviluppo professionale dei soci, dei lavoratori e delle lavoratrici.
In specifico l'azienda cooperativa assegna al socio-lavoratore il peculiare ruolo di imprenditore collettivo e ciò significa: partecipare alla elaborazione delle scelte strategiche e alla realizzazione dei processi produttivi e di sviluppo dell'azienda, condividendo il rischio d'impresa; partecipare ai risultati economici e alle decisioni ad essi conseguenti e conferire alla cooperativa la quota sociale, mettendo nel contempo a disposizione le proprie capacità professionali e la prestazione lavorativa.
Ferme restando pertanto le prerogative statutarie delle cooperative e le delibere delle assemblee sociali, le parti convengono che, per quanto attiene il trattamento economico complessivo, ivi compresi gli istituti normativi con effetti economici, dei soci lavoratori nelle cooperative del settore, si faccia riferimento a quanto previsto dal presente CCNL.
Fatte salve queste premesse, le organizzazioni firmatarie s'impegnano a porre in essere iniziative politiche affinché le disposizioni legislative permettano una più giusta valorizzazione dell'impresa cooperativa attraverso un rinnovato ruolo del socio-lavoratore, accrescendone le responsabilità e le forme di effettiva gestione e controllo.
Le organizzazioni firmatarie s'impegnano inoltre nei confronti dei lavoratori occupati, dei soggetti esterni e delle generazioni future, ad adoperarsi per un'applicazione efficace del principio della "porta aperta" e ciò nel rispetto delle autonome responsabilità degli organismi sociali delle cooperative.

D) La cooperazione, per realizzare gli obiettivi sociali e di sviluppo, deve promuovere il coinvolgimento attivo e responsabile dei lavoratori nei processi aziendali e nell'organizzazione del lavoro.
La partecipazione professionale ai diversi livelli, se coniugata con l'organizzazione efficace ed efficiente dei diversi ruoli aziendali, è per l'impresa condizione di competitività sui mercati, così come per i lavoratori è condizione per concorrere attivamente alle trasformazioni rapide dei sistemi organizzativi e professionali.
Le parti riconoscono che la democrazia economica è un valore proprio dell'impresa cooperativa che ha nell'autogoverno dei soci e nella partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici i perni essenziali del suo esercizio.
Nel quadro di una comune concezione dei valori di democrazia industriale, le parti stipulanti, ferme restando le specifiche autonomie e responsabilità, nonché le peculiarità delle imprese cooperative, si sentono impegnate a favorire, nelle aziende del settore, forme di partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici ai processi di sviluppo aziendale. In tale senso si individueranno idonei strumenti e procedure.

E) Con riferimento al Protocollo 23.7.93, le parti s'impegnano a sviluppare intese aziendali che determinino il salario aziendale (premio di risultato) correlato al raggiungimento di obiettivi conseguiti nella realizzazione di programmi concordati di produttività, qualità e redditività della impresa e, ove convenuto, dei suoi reparti.

Art. 1 - Assetti contrattuali e competenza dei due livelli di contrattazione.
Le parti, avendo assunto quale regola dei propri comportamenti il perseguimento degli obiettivi di competitività delle imprese e di valorizzazione del lavoro cooperativo e riconoscendosi nel titolo 6, Protocollo di relazioni industriali 5.4.90 tra Centrali Cooperative e OOSS nazionali, realizzano con il presente contratto gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo 23.7.93.

A) Competenze del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il CCNL svolge il ruolo centrale di guida dei rapporti sindacali, disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro e costituisce fonte primaria di regolamentazione degli istituti normativi e del trattamento retributivo, definendo così effetti economici coerenti con i parametri di riferimento indicati in tal senso dal punto 2 del titolo "Assetti contrattuali" del Protocollo 23.7.93.
Nell'ambito delle competenze fondamentali assegnate al CCNL rientrano, in particolare, quelle relative alla regolamentazione delle seguenti materie:
- relazioni sindacali, sistemi di informazione, procedure e metodologie di confronto e di partecipazione;
- diritti sindacali;
- regime di orario di lavoro;
- pari opportunità e valorizzazione della differenza sessuale;
- disciplina dell'inquadramento dei lavoratori;
- diritto allo studio e formazione professionale;
- modalità di regolamentazione dei contratti di formazione e lavoro (CFL), del part-time e dei contratti a tempo determinato.
Il CCNL definisce per il livello aziendale le materie e i soggetti abilitati, prevedendo, altresì, opportune garanzie procedurali di prevenzione del conflitto.

B) Competenze del contratto aziendale.
La contrattazione a livello aziendale riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e verrà pertanto svolta per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del CCNL, in conformità ai criteri ed alle procedure ivi indicate.
In conseguenza di ciò le materie sono le seguenti:
- le specifiche modalità di fruizione della riduzione di orario, della flessibilità dei suoi regimi e i calendari annui;
- le specifiche modalità applicative del lavoro a part-time, a tempo determinato e dei CFL;
- introduzione di nuovi turni di lavoro;
- progetti di formazione continua;
- aspetti applicativi dell'inquadramento;
- ambiente di lavoro e sicurezza;
- modalità di applicazione delle pari opportunità;
- modalità di applicazione del diritto allo studio.
[...]
In applicazione dell'Accordo interconfederale del 13.9.94, sono titolari della negoziazione in sede aziendale, negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto, le RSU costituite ai sensi dell'accordo interconfederale del 13.9.94 e le strutture territoriali delle OOSS stipulanti.
Le aziende possono essere assistite e rappresentate dalle associazioni cooperative territoriali.
Le parti, infine, recepiscono nel presente contratto le procedure di prevenzione del conflitto di cui al titolo 8 del Protocollo nazionale di relazioni industriali 5.4.90 tra Centrali Cooperative e OOSS nazionali.

Art. 2 - Formazione professionale.
Nella prospettiva del processo di integrazione europea e al fine di favorire lo sviluppo occupazionale sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, le parti convengono sull'importanza della formazione professionale quale strumento fondamentale per l'auspicata valorizzazione professionale delle risorse umane e per l'indispensabile incremento della competitività internazionale delle imprese.
Le parti sono altresì d'accordo nell'attribuire rilevanza alla formazione professionale, in quanto fattore necessario per fronteggiare i problemi introdotti dai seguenti cambiamenti:
- le trasformazioni dei sistemi di prestazione professionale che richiedono spesso contenuti di sapere più elevati a causa dell'introduzione di nuove tecnologie e di nuove forme organizzative;
- il mutamento di quadro nell'ambito istituzionale scolastico con particolare riferimento all'ampliamento dell'obbligo scolastico e alle conseguenti nuove prospettive di riqualificazione che s'impongono obbligatoriamente alla formazione professionale;
- l'evoluzione del processo di decentramento territoriale determinato dalla legge 15.3.97 n. 59 e successive normative attuative e la necessità di coglierne tempestivamente tutte le opportunità che, nelle sedi istituzionali competenti, potranno configurarsi.
Tutto ciò premesso, fermo restando quanto previsto dall'accordo interconfederale tra centrali cooperative e Cgil, Cisl e Uil, Ancpl, Federlavoro e Servizi, Aicpl e i sindacati Fim, Fiom e Uilm, consapevoli che per rispondere ai problemi sopra delineati, occorre arricchire il ruolo delle parti sviluppando ulteriori forme partecipative e di collaborazione, esprimono la volontà di realizzare congiuntamente, in coerenza con gli schemi confederali, iniziative che si configurino come efficaci ed efficienti modalità di accesso di tipo settoriale, alle opportunità offerte dal sistema formativo.
È pertanto obiettivo condiviso la valorizzazione delle potenzialità occupazionali del mercato del lavoro, con particolare riguardo al personale femminile, alle fasce deboli e ai lavoratori coinvolti in processi di mobilità, nell'intento di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori.
A tal fine le parti convengono, anche alla luce delle esperienze realizzate, di realizzare, di consolidare e sviluppare le attività delle Commissioni paritetiche di cui al successivo articolo.

Art. 3 - Commissioni per la formazione professionale e l'apprendistato.
3.1) Commissione nazionale

Le parti stipulanti convengono di costituire entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto, un gruppo di lavoro paritetico, formato da 6 rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti, assegnando loro, oltre a quello ad essa attribuito dall'art. 5 del vigente CCNL per la disciplina dell'apprendistato, il compito di:
- individuare le specifiche esigenze formative del settore metalmeccanico e della installazione di impianti, con riferimento all'evoluzione delle tecnologie impiegate;
- operare, in collegamento con l'organismo paritetico nazionale di cui all'Accordo interconfederale 1994, affinché le politiche formative elaborate in sede legislativa ed amministrativa, risultino coerenti con le esigenze di cui alla precedente lett. a);
- individuare iniziative dirette a favorire adeguati interventi formativi a favore delle fasce deboli e dei lavoratori coinvolti in processi di mobilità.
L'attività di cui alla lett. a) potrà essere ricompresa in un documento di indirizzo per lo sviluppo delle politiche formative riferite al settore, disaggregate per Regione, da trasmettere agli organismi paritetici bilaterali costituiti ai sensi dell'Accordo interconfederale 1994.

3.2) Commissioni territoriali
Le parti convengono di istituire, nei territori con significativo insediamento di Cooperative Metalmeccaniche, gruppi di lavoro paritetici, formati da 3 rappresentanti effettivi e 3 supplenti di parte sindacale e da 3 rappresentanti effettivi e 3 supplenti di parte cooperativa, con il compito di intervenire sugli argomenti di cui al precedente punto 3.1.
L'attività dei su indicati gruppi si svilupperà in un rapporto di collaborazione con gli organismi paritetici bilaterali - costituiti a sensi dell'Accordo interconfederale 1994 - ove esistenti.

Art. 4 - Pari opportunità.
Le parti riconoscono che la discriminazione delle donne nel lavoro rappresenta la negazione dei diritti costituzionali. Pertanto le parti concordano nell'impegnarsi singolarmente e/o congiuntamente, anche attraverso iniziative culturali e formative, per promuovere politiche volte alla piena affermazione delle pari opportunità e delle azioni positive, agendo innanzitutto sulla propria rappresentanza.

A) Livello territoriale.
a) Le parti concordano sull'istituzione, nei territori con insediamento cooperativo significativo, di un Tavolo Territoriale (TdPT) finalizzato ai seguenti obiettivi:
- individuare le possibili azioni volte al superamento delle condizioni che ancora ostano la realizzazione delle pari opportunità;
- promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione di comportamenti di molestia sul lavoro.
b) Fra le parti si predisporranno piani di ricerche e studi sui seguenti aspetti:
- la politica delle assunzioni (composizione professionale dell'occupazione maschile e femminile);
- le politiche d'inquadramento contrattuale (trattamento contrattuale maschile e femminile a parità di mansione);
- i processi formativi e i percorsi di carriera aziendale degli uomini e delle donne (partecipazione delle donne alle attività formative e loro presenza ai livelli di responsabilità).
c) In vista del raggiungimento degli obiettivi di cui al punto a) l'organizzazione territoriale fornirà, su richiesta motivata, al TdPT informazioni relativamente a:
- l'occupazione femminile per categoria professionale e livello d'inquadramento;
- il numero di lavoratori assunti e la loro ripartizione per sesso, categoria e livello, nonché i budget delle assunzioni;
- la scomposizione per sesso dei partecipanti ai corsi di formazione professionale interni ed esterni all'azienda;
- l'inquadramento contrattuale maschile e femminile a parità di profili professionali esaminati;
- la presenza femminile nelle sedi di partecipazione aziendale.
In tale senso il TdPT si esprimerà con suggerimenti e indicazioni finalizzati ad individuare possibili soluzioni aziendali che consentano la piena espressione e valorizzazione delle professionalità femminili.
d) I soggetti costituenti il TdPT sono membri delle rispettive organizzazioni.
Di volta in volta può essere concordata e definita numericamente la partecipazione al TdPT di membri delle Direzioni aziendali e di lavoratori/trici delle aziende cooperative metalmeccaniche.
e) Nell'arco di vigenza del presente CCNL, le parti realizzeranno sperimentalmente e di comune accordo, nelle aziende cooperative metalmeccaniche, almeno un progetto di azioni positive elaborato in sede aziendale.

B) Livello aziendale.
a) In ambito aziendale verranno individuate apposite sessioni di confronto nelle quali si affronteranno le tematiche indicate al punto c) del livello territoriale sulla base dei relativi dati aziendali.
Dette sessioni, in accordo con il lavoro svolto dal TdPT, elaboreranno progetti sperimentali di azioni positive, volte a realizzare la parità di trattamento per quanto attiene l'accesso al lavoro, la promozione e le condizioni di lavoro.
b) Le parti s'impegnano ad esaminare eventuali iniziative formative che:
- favoriscano l'accesso delle donne ai nuovi profili professionali e che consentano l'espressione di più elevate professionalità;
- consentano il reinserimento delle lavoratrici, dopo il periodo di assenza per maternità.
[...]

Art. 5 - Sistema informativo nazionale.
5.1) Osservatorio nazionale.

Le parti convengono di costituire, entro il 31.12.95, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale sulla cooperazione previsto dal titolo 5, Protocollo di relazioni industriali tra Centrali Cooperative e OO.SS. 5.4.90, una specifica sezione per il settore Metalmeccanico.
Le tematiche oggetto dei lavoratori della suddetta sezione dell'Osservatorio saranno, indicativamente, le seguenti:
1. situazione e prospettive economico-sociali dell'industria metalmeccanica cooperativa;
2. andamento dell'occupazione e del mercato del lavoro;
3. andamento del costo del lavoro;
4. andamento dei salari di fatto;
5. andamento degli orari di fatto;
6. andamento e prospettive della formazione professionale;
7. stato e iniziative delle pari opportunità;
8. diffusione del premio di risultato, gli indicatori utilizzati per la sua predisposizione, nonché la valutazione quantitativa e la variabilità nel tempo degli importi erogati.
Tali dati, laddove possibile, verranno elaborati in termini disaggregati per le Regioni ad insediamento cooperativo più significativo.
Qualora che ne ravvisino la necessità le parti si faranno promotrici di un tavolo di confronto, coinvolgente anche le rispettive parti confederali, al fine di definire le iniziative utili a favorire nuovi insediamenti cooperativi, in particolare nelle aree di alta disoccupazione.

5.2) Convegno biennale.
Le parti promuoveranno, ogni 2 anni, un convegno nazionale al fine di focalizzare gli aspetti di maggior attualità ed interesse del settore, anche in rapporto allo sviluppo delle relazioni sindacali e al coinvolgimento, per le specifiche tematiche, di tutti i soggetti istituzionali.
Le parti definiranno, nella sezione dell'Osservatorio nazionale, gli argomenti da trattare e le modalità organizzative, 6 mesi prima dello svolgimento del Convegno.

5.3) Informazione e confronto in sede nazionale.
Entro il 15 luglio di ogni anno, le Associazioni cooperative forniranno una informativa a Fim-Fiom-Uilm sui dati aggregati del settore metalmeccanico relativamente ai seguenti argomenti:
1. andamenti congiunturali e di mercato;
[...]
4. andamenti occupazionali (incrementi o decrementi, uso di CIG ecc.);
5. mercato del lavoro: occupazione giovanile e femminile, andamenti dei contratti a tempo determinato e a part-time;
6. politica formativa: fabbisogni emergenti di determinate tipologie di professionalità e/o qualificazione, andamento dei CFL;
7. tutela ambientale, sicurezza e organizzazione del lavoro;
8. modifiche di assetti societari, processi di crisi e di ristrutturazione, politiche di integrazione industriale e produttiva.
Sulla informativa in parola, entro il 31 luglio di ogni anno le parti s'incontreranno per un'analisi e un confronto con eventuali chiarimenti.
Ulteriori incontri di approfondimento sulle stesse materie potranno essere concordati nelle forme e nei modi che le parti riterranno più opportuni.

Art. 6 - Informazione in sede territoriale.
A livello territoriale, su richiesta di una delle parti, si svolgeranno, per aree industrialmente omogenee, incontri che abbiano per oggetto i seguenti argomenti:
1. mercato del lavoro e mobilità territoriale;
2. interventi nei confronti degli Enti e/o Amministrazioni preposte per quanto attiene a: mercato del lavoro, portatori di handicap, azioni positive, formative e di riqualificazione professionale;
3. condizioni ambientali;
4. aree di nuovi insediamenti industriali;
5. andamento delle eventuali dinamiche di esternalizzazione di attività già inserite nei processi produttivi delle imprese cooperative applicanti il presente contratto.
Le parti inoltre favoriranno, nell'ambito dei sistemi informativi tra i rispettivi livelli confederali e con la partecipazione diretta di rappresentanti delle rispettive parti territoriali, l'individuazione di specifici momenti di formazione sul processo di appalto riguardanti le imprese cooperative applicanti il presente contratto.

Art. 7 - Informazione a livello aziendale.
Si concorda che a livello aziendale, mediante incontri specifici e nell'ambito del processo che attiene alle scelte gestionali dell'impresa cooperativa, vengano fornite le seguenti informazioni:

B) Occupazione e formazione.
- Andamento e prospettive occupazionali disaggregate per sesso, età e inquadramento;
- programmi di formazione e di riqualificazione del personale;
- utilizzazione di fatto e programmi previsti per i contratti di part-time, tempo determinato e di formazione e lavoro;
- iniziative di pari opportunità.

C) Organizzazione aziendale produttiva.
- Assetto organizzativo ed eventuali modifiche organizzative e gestionali;
[...]
- decentramento produttivo (con articolazione ricomprendente le caratteristiche generali, le valutazioni sulle tipologie delle attività decentrate, l'indicazione del loro posizionamento e forma, - ricorrente od occasionale -, l'eventuale scorporo di intere linee di prodotto e la localizzazione delle zone fornitrici);
- piani e investimenti a tutela dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro;
- la produzione e lo smaltimento dei rifiuti;
- nel caso gli organi sociali della cooperativa abbiano deliberato innovazioni particolarmente significative attinenti cessioni di rilevanti attività dell'impresa, diverse dislocazione di propri stabilimenti, iniziative di internazionalizzazione che comportino modificazioni produttive, verranno attivati specifici momenti di informazione nei confronti della RSU e delle OOSS, prima della definitiva operatività di tali interventi.

D) Mobilità nell'ambito dello stesso stabilimento.
Ferme restando le vigenti normative in materia di salvaguardia dei livelli professionali e retributivi dei lavoratori interessati, nel caso di spostamenti di personale aventi carattere collettivo e non meramente temporaneo, l'azienda cooperativa fornirà preventiva comunicazione alle OOSS provinciali dei lavoratori e alle RSU, le quali potranno richiedere, entro 3 giorni, un incontro allo scopo di esperire al riguardo un esame congiunto che dovrà essere effettuato entro i 5 giorni successivi.

Art. 8 - Strumenti e procedure di partecipazione.
Fermo restando, nell'ambito delle procedure di partecipazione, la pari dignità fra le parti e l'esercizio del diritto di proposta della RSU, nelle Imprese cooperative potrà essere concordata, ove ritenuto utile alla partecipazione ed allo sviluppo di relazioni industriali che favoriscano la crescita dell'azienda, la costituzione di "Comitati Tecnici Congiunti" (CTC).
Tali Comitati, hanno compiti istruttori e consultivi ed inerenti indicativamente a problematiche su significative innovazioni tecnologiche e organizzative, nonché sugli effetti che esse producono sulle condizioni di lavoro e sulla retribuzione aziendale (ad esempio: individuazione dei parametri di efficienza, ODL, formazione professionale, ambiente).
- I membri dei CTC saranno paritetici e per la parte rappresentante i lavoratori essi saranno nominati congiuntamente dai soggetti titolari della contrattazione.
- I CTC, aventi solo compiti istruttori e consultivi e privi di potere contrattuale, esamineranno e valuteranno soluzioni in ordine a problemi loro indicati dalle parti e potranno pertanto sottoporre alle stesse, proposte comuni o disgiunte.
- Le modalità operative dell'attività dei CTC (es.: tempi, frequenze ed orari) saranno concordati al momento della loro costituzione.
- Ai CTC, nello spirito del sistema informativo previsto dal presente CCNL, saranno forniti gli elementi conoscitivi utili allo svolgimento dei compiti loro assegnati.
- Essendo i compiti dei CTC esclusivamente di natura tecnica e propositiva, i risultati del lavoro da essi svolti saranno portati all'attenzione delle parti. Successivamente, in caso di mancato accordo tra queste ultime nei termini di tempo anch'essi concordati al momento della costituzione dei comitati, le parti saranno libere di procedere.
- I CTC potranno avvalersi dell'apporto di esperti anche esterni se di comune gradimento. La ripartizione dei costi di tali esperti sarà concordata tra le parti.
- I membri dei CTC, così come gli eventuali esperti partecipanti, sono vincolati alla riservatezza.
- Previo accordo aziendale, per la partecipazione dei lavoratori ai CTC, potrà essere utilizzato uno specifico monte ore di permessi.

Art. 10 - Lavoro a domicilio.
Fatta salva la disciplina prevista dalla legge 18.12.73 n. 877, entro 3 mesi dalla stipulazione del presente contratto le Associazioni territoriali cooperative di competenza, trasmetteranno al Sindacato provinciale di categoria un elenco delle aziende metalmeccaniche associate che si avvalgono di prestazioni di lavoro subordinato a domicilio. Ogni 6 mesi le stesse Associazioni territoriali cooperative di competenza trasmetteranno le eventuali variazioni del suddetto elenco.
Durante l'incontro di cui all'art. 6, l'Associazione territoriale darà informazioni globali di carattere previsionale sull'andamento del fenomeno riferito alle aziende metalmeccaniche associate e sui prevedibili riflessi sull'occupazione.

Sezione II - Diritti sindacali
Premessa.

[...]
Le parti si danno reciprocamente atto che le funzioni attribuite per legge e/o per contratto alle RSA vengono esercitate dalle RSU. Le stesse risultano pertanto titolari di tutti i relativi diritti, poteri e tutele.
[...]

Art. 1 - Assemblea.
L'esercizio del diritto di assemblea di cui all'art. 20, legge n. 300 del 20.5.70, avrà corso nel rispetto delle seguenti modalità:
[...]
5. lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[...]
Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con meno 15 dipendenti, nel limite massimo di 8 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al comma 2, art. 35, legge 20.5.70 n. 300.
Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dalle unità produttive medesime, con le modalità di cui sopra in quanto compatibili.

Art. 2 - Diritto di affissione.
Il diritto di affissione viene regolato dall'art. 25, legge n. 300 del 20.5.70 e da quanto previsto dall'art. 4, ultimo comma, Accordo interconfederale 13.9.94.

Disciplina generale
Sezione III - Disciplina comune del rapporto individuale di lavoro
Premessa.
Art. 1 - Assunzione.

[...]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.

Art. 1/bis - Contratti di lavoro atipici.
B) Contratto di lavoro a tempo determinato.

[...]
Circa le assunzioni con contratti a termine da stipulare in virtù del presente accordo, la Direzione comunicherà preventivamente alle RSA il numero dei lavoratori interessati e le fattispecie utilizzate fra quelle sopra indicate.
[...]

Norma transitoria - Contratti di inserimento.
[...]
Ai suddetti lavoratori verrà applicato quanto previsto al punto relativo al tempo determinato.

C) Contratti di lavoro temporanei.
Fermo restando quanto previsto dall'Accordo interconfederale del 23.7.98 si conviene quanto segue:
[...]
- la Direzione comunica, di norma 5 giorni prima, alla RSU il numero dei lavoratori interinali, la qualifica, le modalità e la durata dell'utilizzo ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione è fornita entro i 3 giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura;
- secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 2, legge n. 196/97, ai lavoratori interinali è riconosciuto il diritto a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
[...]

Art. 3 - Lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria.
Il lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 3/bis - Inserimento al lavoro per casi di emarginazione sociale.
Le parti concordano al fine di realizzare il massimo di efficacia nell'inserimento di portatori di handicap fisici e psichici, tossicodipendenti, soggetti a rischio, casi sociali, ecc. Di attivare procedure di informazione e confronto con l'intento di definire sperimentazioni e progetti di inserimento che tengano conto degli obblighi di legge raccordandoli all'arco di bisogni dei soggetti e delle loro capacità lavorative acquisite e potenziali.
In questo ambito si individuano come strumenti da percorrere accordi sindacali e convenzioni che coinvolgano:
- le USL e i comuni che dovranno individuare e disegnare i bisogni, progettare le ipotesi di inserimento-recupero, selezionarli, garantire eventuali interventi tecnici e di formazione professionale, verificare gli inserimenti;
- le associazioni delle categorie protette;
- l'ufficio provinciale del lavoro al quale si chiede di armonizzare la gestione della legge n. 482/68 con i progetti di inserimento.
Tali accordi e convenzioni, per ottenere il massimo dei risultati, negli inserimenti, sia per il soggetto, sia per gli altri lavoratori, sia per l'impresa, dovranno prevedere adattamenti delle postazioni di lavoro, apparecchiature particolari necessarie ai soggetti, eventuali abbattimenti di barriere architettoniche, processi formativi da attivare, profili, condizioni di lavoro ed orari, anche attraverso il ricorso ai finanziamenti previsti dalla CEE (percorsi di formazione e stages) e delle leggi regionali in materia.
Nei vari territori le parti s'impegnano affinché tra USL, istituzioni, imprese e loro associazioni, sindacato, si arrivi a convenzioni che agevolino assunzioni di portatori di handicap fisici e psichici, soggetti a rischio, casi sociali, anche attraverso CFL.
Le parti concordano inoltre sulla possibilità che a livello territoriale si individuino spazi lavorativi per attività formativo/risocializzanti da mettere a disposizione delle USL e delle associazioni volontarie che dovranno operare su progetti e programmi bene definiti.
[...]

Art. 3/ter - Tossicodipendenti.
Le parti concordano sulla necessità di attivare strumenti ed interventi capaci di contribuire alla riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti, alla tutela del rapporto di lavoro, alla prevenzione.
A tal fine le parti s'impegnano a favorire:
1) La costituzione, compatibilmente con le esigenze aziendali, di "referenti interni" disposti ad operare nel sostegno del soggetto tossicodipendente in fase di reinserimento lavorativo, e capaci di condurre interventi personalizzati nei confronti dei compagni di lavoro.
2) La completa applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (DPR 9.10.90 n. 309).
In tale ambito, in caso di accertamento da parte delle strutture sanitarie competenti dello stato di tossicodipendenza di un lavoratore che individui, nell'espletamento delle sue mansioni, rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi, la Direzione aziendale, sentite le RSA verificherà la possibilità di affidare al lavoratore mansioni equivalenti che non comportino tali rischi.
Se la citata verifica risultasse negativa, in conseguenza delle specifiche esigenze produttive e organizzative dell'azienda, verrà accertata la disponibilità del lavoratore a venire collocato in aspettativa ai sensi e agli scopi del comma 1, art. 99, legge 22.12.75 n. 685, così come modificato dall'art. 29, legge 26.6.90 n. 162, in caso di indisponibilità a ciò da parte del lavoratore, l'azienda potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo soggettivo. [...]
3) Un uso appropriato dei provvedimenti disciplinari, che tenga conto della particolare situazione del tossicodipendente e del programma d'inserimento.
[...]

Art. 4 - Classificazione dei lavoratori.
C) Mobilità professionale.

Il sistema sarà basato sul riconoscimento che lo sviluppo e le capacità professionali dei lavoratori rappresentano uno dei principali fattori di sviluppo; di conseguenza si prevede una integrazione e finalizzazione dello sviluppo tecnologico e organizzativo alla valorizzazione delle risorse umane.
In relazione a quanto sopra le Direzioni aziendali s'impegnano a promuovere anche su iniziativa delle RSU - e comunque attraverso il confronto con esse - le opportune iniziative di:
- formazione e addestramento professionale;
- rotazione su diverse posizioni di lavoro e su diverse figure professionali (mobilità professionale orizzontale e verticale). Tale sistema sarà finalizzato all'accrescimento professionale dei lavoratori, sviluppandone capacità e possibilità espressiva, ottemperando, fra l'altro anche in questo senso alle necessità di una formazione professionale dei Quadri delle aziende cooperative, oltre alla affermazione stessa di una maggiore dignità professionale dei lavoratori. Ne consegue che tali rotazioni potranno essere fatte passando su figure professionali di livello superiore a quelle normalmente svolte. S'intende pertanto superato, per questo verso, nello spirito e nei contenuti, quanto previsto all'art. 13, legge 20.5.70 n. 300;
- ricomposizione e arricchimento delle mansioni (con particolare riguardo alle fasi di preparazione, esecuzione, controllo, revisione e manutenzione) e delle funzioni (con particolare riguardo a quelle di organizzazione e programmazione del lavoro).
L'insieme di tali interventi riguarderà anche l'eventuale individuazione di aree di professionalità collettiva (isole, moduli, aree di lavorazione a fermo, unità operativa, ecc.), anche su proposte e comunque attraverso il confronto con le RSU.
Per l'esame delle iniziative intraprese per l'applicazione dei punti sopra elencati, nonché dello stato di avanzamento complessivo e dei tempi relativi, si stabilisce la effettuazione di un incontro, di norma ogni 6 mesi, tra la Direzione della Cooperativa e le RSU.
Le Direzioni aziendali s'impegnano a promuovere ricerche e possibili sperimentazioni innovative di modifica della organizzazione del lavoro a partire dalle aree sotto elencate, dando carattere di priorità alle lavorazioni dequalificate e alla rimozione delle cause che si frappongono allo sviluppo della professionalità e dello stesso inserimento nel ciclo produttivo, nonché negli apparati tecnico-amministrativi, delle lavoratrici e dei giovani:
- montaggi;
- conduzione impianti e/o macchine di media complessità e complesse;
- sistemi informativi ed elaborazione dati;
- progettazione;
- amministrazione.
Tali attività di ricerca e sperimentazione dovranno anche comportare una parallela attività di formazione professionale dei lavoratori interessati.

Commissione paritetica per lo studio della classificazione dei lavoratori
Per la vigenza del presente CCNL viene istituita la "Commissione paritetica per lo studio della classificazione dei lavoratori" formata da 6 rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti (Associazioni cooperative e Fim-Fiom-Uilm) con il compito di:
a) compiere attività di ricerca e di confronto intorno alla classificazione dei lavoratori tenendo conto anche delle esperienze maturate in Italia e nei Paesi a maggiore sviluppo industriale, con l'obiettivo di fornire alle parti stipulanti contributi finalizzati ad adeguare e/o ad innovare il rapporto fra classificazione e professionalità dei lavoratori, anche in vista della loro utilizzazione nelle future relazioni tra le parti. A tal fine la Commissione potrà promuovere l'audizione di studiosi particolarmente qualificati in materia;
b) esaminare l'evoluzione di profili professionali esemplificativi in rapporto all'introduzione di tecnologie innovative;
c) proporre alle parti stipulanti integrazioni ai profili professionali e alle esemplificazioni - di cui alla classificazione dei prestatori di lavoro disciplinata dall'art. 4, Disciplina generale, sezione III, del presente CCNL nonché, in quanto conseguano da tali integrazioni, ai criteri per la mobilità professionale di cui al punto 3, lett. C), del citato art. 4 - integrazioni correlate alla introduzione di tecnologie innovative; verificare la possibilità di individuare, nell'ambito della declaratoria dei quadri di cui al precedente punto A), un'articolazione di un profilo professionale superiore da compensare con un'indennità di funzione più elevata. Le proposte di cui sopra verranno sottoposte alle parti stipulanti appositamente riunite in delegazione e, una volta concordemente accolte, integreranno il CCNL vigente esclusivamente per gli effetti dell'addizione introdotta.
La Commissione si riunisce di norma trimestralmente, presieduta a turno da uno dei componenti dei due gruppi e delibera all'unanimità per quanto attiene alla materia di cui al punto c) e in ordine agli indirizzi e al metodo di lavoro di cui ai punti a) e b).
Una volta all'anno la Commissione si riunirà con le delegazioni che hanno stipulato il CCNL per riferire sull'attività svolta e proporre le integrazioni concordate ai sensi del punto c), in questa sede verranno presentati tanto i risultati dei lavori intorno ai quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto di quelli che costituiscano la posizione di una delle componenti.
3 mesi prima della scadenza del presente CCNL la Commissione concluderà la sua attività per quanto attiene al punto a) e presenterà alle parti stipulanti un rapporto conclusivo intorno agli argomenti di cui al punto suddetto completo dei materiali elaborati nel corso dei lavori.

Art. 5 - Orario di lavoro.
La durata massima settimanale del lavoro ordinario rimane confermata in 40 ore. Essa, ai sensi dell'art. 13, legge 24.6.97 n. 196, può essere computata anche come durata media in un periodo non superiore ai 12 mesi nei casi previsti al comma successivo e nel paragrafo relativo all'orario plurisettimanale, salvi gli accordi aziendali in materia. Ferme restando le disposizioni contrattuali, ai soli fini legali i limiti del lavoro ordinario rimangono fissati nei termini e secondo le modalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di 7 giorni alla settimana, la durata normale dell'orario di lavoro risulterà da una media plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali.
La ripartizione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale contrattuale viene stabilita dalla Direzione anche in modo non uniforme, previo esame con la RSU.
Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su 6 giorni il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato, fatta eccezione in ogni caso per le attività elencate nell'allegato al presente articolo e per quanto disciplinato nel paragrafo 'Orario plurisettimanale'.
L'orario giornaliero di lavoro sarà esposto in apposita tabella, da affiggersi secondo le norme di legge.
[...]
I lavoratori non potranno rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.
Con decorrenza dall'1.7.78 tutti i lavoratori addetti a turni avvicendati beneficiano di mezz'ora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in azienda. Da tale disciplina sono esclusi i lavoratori a turni avvicendati, i quali già usufruiscano nell'ambito delle 8 ore di presenza di pause retribuite complessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano il consumo dei pasti, ad eccezione di quelle che siano state esplicitamente concesse ad altro titolo. Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di un numero di ore corrispondenti alla metà del turno. Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni del lavoratore siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione od al lavoro di altri lavoratori, il termine di cui innanzi potrà essere eccezionalmente prolungato per tutta la durata del turno così iniziato.
Queste prolungate prestazioni, per le ore che eccedono l'orario giornaliero determinato in applicazione del comma 3, saranno considerate straordinarie e come tali retribuite.
Al lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione per le 8 ore del turno successivo, non potrà essere richiesta nei 6 giorni lavorativi successivi alcuna prestazione straordinaria.
I lavoratori partecipanti ai turni dovranno alternarsi nei diversi turni allo scopo di evitare che una parte abbia a prestare la sua opera esclusivamente in ore notturne.
Quando l'assegnazione a turni svolgentesi anche in ore notturne costituisca una innovazione, sarà consentito al lavoratore di richiedere l'accertamento sanitario in ordine alla sua idoneità a prestare lavoro in ore notturne.

Orario di lavoro nel settore siderurgico.
La durata massima dell'orario normale per gli addetti al settore siderurgico, salvo quanto previsto dalle norme di legge e relative deroghe ed eccezioni, rimane confermata in 40 ore settimanali fermo quant'altro stabilito dal presente contratto.
[...]
Il lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione lavorativa per le 8 ore del turno successivo, ha la facoltà di effettuare un riposo compensativo, non retribuito, di pari durata nella giornata seguente.
Nel caso in cui il lavoratore abbia prolungato la sua prestazione lavorativa di 4 ore, il relativo riposo compensativo non retribuito potrà essere effettuato entro il mese successivo.

Orario plurisettimanale.
Le parti convengono, a titolo di flessibilità sulla stagionalità dei prodotti e per le attività di installazione e montaggio, sull'orario plurisettimanale, da realizzarsi anche per gruppi di lavoratori, la cui media è di 40 ore settimanali che viene definito nella sua quantità in 64 ore annue con un massimo di orario settimanale di 48 ore e con una durata minima di 32 ore o formule compensative equivalenti. Per i lavoratori addetti a turni, nel caso in cui l'orario normale di lavoro sia articolato dal lunedì al venerdì, la durata massima settimanale sarà di 48 ore con il vincolo di un solo turno lavorabile nella giornata del sabato, ovvero 46 ore con 2 turni lavorabili nella giornata del sabato.
Le parti altresì concordano che, a livello aziendale, verranno convenute, tramite accordo, le modalità di attuazione oltreché i tempi di implementazione dell'orario settimanale di cui al presente punto con le RSU e le OOSS territoriali.
Le parti si danno atto che la contrattazione aziendale non ha carattere ostativo rispetto alle norme del CCNL.
Le parti convengono che, a seconda delle esigenze di tempestività, l'incontro avrà luogo non oltre il 3° giorno dalla comunicazione della Direzione aziendale alle RSU.
[...]

Dichiarazione comune.
Le parti prenderanno in considerazione in sede nazionale l'evoluzione della politica industriale nel Mezzogiorno per esaminare l'applicazione presso i nuovi insediamenti produttivi di articolazioni e di regimi di orario, diversi da quelli previsti dall'art. 5, Disciplina generale, sezione III, con lo scopo di assicurare un ampliamento dei livelli di occupazione e una più elevata utilizzazione degli impianti.

Allegato all'art. 5.
Personale addetto alla manutenzione, pulizia, riparazione, riparazione degli impianti, quando tali operazioni non possono compiersi in altri giorni feriali della settimana senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale.
Personale addetto alla vigilanza dell'azienda e degli impianti.
Personale addetto ai trasporti terrestri, rimorchiatori o natanti.
Personale che lavora a turni.
Nei casi di cui sopra sarà disposto in modo che a questi lavoratori sia saltuariamente consentito di poter usufruire della disponibilità del pomeriggio del sabato.

Art. 5/bis - Flessibilità dei regimi di orario.
A fronte di specifiche esigenze tecniche, organizzative e/o produttive (fra le quali eventi connessi a particolari situazioni di mercato o previsioni di vendita) e anche in relazione alle finalità di tutela dei livelli occupazioni, l'orario settimanale di cui all'art. 5, comma 1, può essere realizzato (mediante forme di flessibilità settimanali e/o plurisettimanali dei regimi d'orario) anche come media in un arco temporale di 12 mesi.
Le necessità di ordine tecnico-organizzativo e/o produttive di cui sopra, che giustificano il ricorso alle succitate forme di flessibilità dei regimi d'orario, saranno preventivamente esaminate tra la Direzione aziendale e la RSU.
Tali regimi d'orario potranno essere attuati, anche per singole unità produttive o reparti mediante settimane con prestazioni superiori all'orario contrattuale compensate da periodi con prestazioni inferiori al medesimo orario, con un massimo di orario settimanale di 48 ore e con una durata minima di 32 ore o formule compensative equivalenti, anche come previsto dal successivo comma. Per i lavoratori addetti a turni si specifica che, nel caso in cui l'orario normale di lavoro sia articolato dal lunedì al venerdì, la durata massima settimanale sarà di 48 ore con il vincolo di un solo turno lavorabile di sabato, ovvero 46 ore con 2 turni lavorabili nelle giornate di sabato.
I periodi con prestazione lavorativa ridotta rispetto a quella contrattuale potranno essere realizzati anche mediante l'attribuzione di giornate di riposo retribuito per singoli lavoratori (con alternanza fra gli addetti del reparto o unità produttiva) o con il prolungamento dei periodi di ferie collettive.
Le parti altresì concordano che a livello aziendale verranno convenute, tramite accordo, le modalità di attuazione oltreché i tempi di implementazione dell'orario settimanale di cui al presente articolo con le RSU e le OOSS territoriali. Le parti si danno atto che tale contrattazione aziendale non ha carattere ostativo rispetto alle norme del CCNL. Le parti convengono che, a seconda delle esigenze di tempestività, l'incontro avrà luogo non oltre il 3° giorno dalla comunicazione della Direzione aziendale alle RSU.
[...]
In ogni caso l'orario effettuato in regime di flessibilità non potrà essere considerato come straordinario.
Il riequilibrio fra le settimane con prestazione lavorativa eccedente e le settimane con prestazione inferiore all'orario contrattuale avverrà di regola nei 6 mesi successivi a quello nel quale la prestazione in flessibilità si è realizzata, prorogabili a 12 a fronte di specifiche necessità tecniche, organizzative e/o produttive da motivare alla RSU.
[...]
Al contrario, se al termine del periodo di riferimento la prestazione effettiva del lavoratore dovesse risultare mediamente superiore alle 40 ore settimanali, il riequilibrio si realizzerà mediante pagamento delle ore eccedenti come straordinario, con relativa maggiorazione.
Ulteriori modalità applicative delle flessibilità orarie, eventualmente necessarie per cogliere particolari specifici aziendali e coerenti con le disposizioni del presente articolo, potranno essere verificate e concordate a livello aziendale. Sempre a livello aziendale, fra cooperativa e RSU, andranno armonizzate le gestioni flessibili dei regimi d'orario con le riduzioni dell'orario di lavoro previste dall'art. 5 e verificate le eventuali esigenze (riferite a lavoratori interessati dalla flessibilità oraria) di lavoro straordinario a fronte di situazioni particolari e contingenti.
A decorrere dalla data di firma del presente contratto viene soppresso il punto 5, Protocollo 1.9.83, parte integrante dell'art. 5 della presente Disciplina generale. Conseguentemente verranno adeguate le norme corrispondenti presenti nelle Discipline generali, parti I e III.

Art. 6 - Riposo settimanale.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
Allo scopo di far coincidere, per quanto possibile, il riposo settimanale con la domenica anche per coloro che lavorano a turni ed affinché i turni abbiano uno svolgimento regolare, si conviene che l'orario di lavoro debba decorrere dal lunedì alla domenica compresa.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, il lavoratore avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita - all'art. 8 e all'art. 7 della Disciplina speciale rispettivamente parte I e III - per il lavoro festivo.

Art. 12 - Indennità di alta montagna e di sottosuolo.
Particolari indennità devono essere fissate tra le associazioni cooperative e le OOSS provinciali di categoria competenti per territorio per i lavoratori che esplichino la propria attività in alta montagna (oltre m. 1.500 di altezza) o nel sottosuolo o che vi siano trasferiti.

Art. 17 - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nell'applicazione del presente contratto, le controversie individuali e collettive tra azienda e lavoratori saranno risolte possibilmente in 1a istanza tra la Direzione e la RSU e, in difetto di accordo, dalle rispettive competenti OOSS.
In caso di controversie si rimanda, inoltre, all'ultimo comma, art. 1, Disciplina generale, sezione I.

Art. 18 - Rapporti in azienda.
[...]
I rapporti tra i lavoratori, a tutti i livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza e rispetto umano nell'ambito dei valori propri della cooperazione.
Comportamenti riconducibili a forme di molestia sessuale - ritenendosi per tali quelle manifestazioni fisiche e/o verbali offensive per i soggetti destinatari - costituiscono violazione della dignità e del diritto della persona umana.
[...]
Egli inoltre deve svolgere le mansioni affidategli, osservare le disposizioni del presente contratto, nonché quelle attinenti all'organizzazione cooperativa, avere cura dei locali e di tutto quanto è a lui affidato (mobili, attrezzi, macchinari, utensili, strumenti, ecc.),
Rispondendo delle perdite, degli eventuali danni che siano imputabili a sua colpa o negligenza, nonché delle arbitrarie modifiche da lui apportate agli oggetti in questione.
[...]

Art. 22 - Norme speciali.
Oltre che al presente CCNL i lavoratori devono uniformarsi, nell'ambito del rapporto di lavoro, a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione purché tali norme non contengano modificazioni e limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente contratto e dagli altri accordi vigenti.
Le norme in ogni caso dovranno essere portate a conoscenza del lavoratore.

Art. 24 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni.
Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che:
a) [...] abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa salvo il caso di impedimento giustificato;
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
d) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
e) per disattenzione o negligenza guasti il materiale dello stabilimento o il materiale in lavorazione;
f) venga trovato in stato di manifesta ubriachezza, durante l'orario di lavoro;
[...]
h) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;
i) esegua entro l'officina dell'azienda lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro e senza sottrazione di materiale dell'azienda, con uso di attrezzature dell'azienda stessa;
l) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza dello stabilimento.
L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[...]

Art. 25 - Licenziamento per mancanze.
A) Licenziamento con preavviso.

In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'art. 24, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lett. b).
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) insubordinazione ai superiori;
b) sensibile danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entità senza impiego di materiale dell'azienda;
d) rissa nello stabilimento fuori dei reparti di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lett. b);
[...]
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 24, quando siano stati applicati 2 provvedimenti di sospensione di cui all'art. 24, salvo quanto disposto dall'ultimo comma, art. 23.

B) Licenziamento senza preavviso.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) grave insubordinazione ai superiori;
[...]
d) danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o al materiale di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) fumare dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
g) esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o di terzi, di non lieve entità e/o con l'impiego di materiale dell'azienda;
h) rissa nell'interno dei reparti di lavorazione.

Art. 27 - Ambiente di lavoro.
A) In ogni stabilimento o sede, per ogni area omogenea individuale di comune accordo, viene istituito il registro dei dati ambientali, costituito dalla raccolta delle rilevazioni.
Le parti concordano che le indagini igienico-ambientali siano effettuate dai sevizi di medicina preventiva delle USL e ove non fossero costituite da enti pubblici, all'uopo convenzionati. Si concorda il diritto delle RSU di individuare con le Direzioni aziendali aree "prioritarie" di rischio su cui effettuare programmi di intervento con le USL.
In questo ambito le parti concordano, considerando la sempre più estesa introduzione nelle aziende dei videoterminali, sull'opportunità di contenere l'esposizione a video particolarmente per quei lavoratori addetti in posizione continuativa. A livello aziendale, fra le parti si esamineranno gli interventi necessari volti a definire l'esposizione massima, momenti di pausa, e/o diverse organizzazioni del lavoro.
Gli oneri derivanti dalle rilevazioni concordate tra le Direzioni aziendali e la RSU sono a carico delle aziende: le risultanze di esse saranno poste a disposizione delle parti interessate.
Il personale dell'ente che svolge le suddette rilevazioni è tenuto al segreto professionale sui processi lavorativi di cui viene a conoscenza.
Con le stesse modalità viene istituito parallelamente il registro dei dati biostatici (assenza per malattia e infortunio).
L'azienda è tenuta a fornire con periodicità semestrale dati quantitativi relativi a:
- numero di infortuni per gravità, rischio, frequenza, causa, articolati per reparto;
- numero invalidi per malattie professionali;
Viene istituito inoltre il libretto sanitario e di rischio individuale, la cui formulazione verrà definita tra la rappresentanza sindacale dei lavoratori e la Direzione. In tale libretto verranno registrati i dati analitici concernenti:
1) visite di assunzione;
2) visite periodiche compiute dall'azienda per obbligo di legge;
3) visite di idoneità compiute da enti pubblici ai sensi dell'art. 5, comma 3, legge n. 300 del 20.5.70;
4) gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Fatto salvo il rispetto del segreto industriale, le aziende forniranno alla RSU di ogni stabilimento l'elenco delle sostanze presenti nelle lavorazioni quando queste siano relative alle malattie professionali e/o di quelle per le quali vige l'obbligo delle visite preventive e/o periodiche.
L'elenco di cui sopra verrà fornito entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto e verrà aggiornato, con i criteri indicati nel precedente capoverso, in caso di modifiche delle lavorazioni che comportino l'impiego di nuove sostanze.
In aggiunta a quanto previsto, le aziende forniranno informazioni dettagliate, articolate per reparti e lavorazioni, sugli effetti delle sostanze sulla salute e sull'ambiente esterno; ciò anche per le sostanze di nuovo impiego.
A tale scopo le aziende forniranno informazioni alla RSU riguardanti la qualità e quantità dei rifiuti industriali, specificando la loro suddivisione a norma delle leggi vigenti, e il nominativo della ditta e/o ditte incaricate dello smaltimento.
I dati informativi inerenti lo stato di salute dei lavoratori e le situazioni di rischio presenti nei reparti dovranno essere fatti pervenire sia alla RSU che alle USL.
Su richiesta della RSU, le cooperative forniranno informazioni sulla attività e sui criteri operativi dei servizi sanitari aziendali, per i quali saranno convenute in sede aziendale le forme di coordinamento da parte delle USL e/o da enti e/o da medici delle stesse indicati.

B) Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità e in modo da salvaguardare l'incolumità dei lavoratori curando l'igiene, l'areazione, l'illuminazione, la pulizia, e il riscaldamento dei locali stessi e ciò nei termini di legge; così come nei casi previsti dalla legge, saranno messi a disposizione dei lavoratori i mezzi protettivi (come occhiali, maschere, zoccoli, scarpe antinfortunistiche, guanti, stivali di gomma, indumenti impermeabili, ecc.) E saranno osservate le norme circa la consumazione del pasto fuori dagli ambienti che presentano le previste condizioni di nocività.

C) Diritto d'ingresso e di presenza dei patronati Cgil-Cisl-Uil.
I delegati di patronato eletti nell'ambito delle RSU hanno diritto di intervento per controllare la corretta applicazione delle leggi sociali e previdenziali per la prevenzione degli infortuni e di tutti i casi di malattia comprese quelle professionali e da lavoro.
In ragione di una richiesta da parte della RSU in merito ad attività di assistenza e risarcimento per i lavoratori l'azienda fornirà ai delegati di patronato le informazioni necessarie e i locali idonei a svolgere la loro attività.

Art. 28 - Appalti.
I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di legge in materia.
Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione proprie dell'azienda stessa, nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro.
Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell'azienda appaltatrice.
I contratti di appalto continuativi svolti in azienda - stipulati durante il periodo di vigenza del presente contratto - saranno limitati ai casi imposti da esigenze tecniche, organizzative, gestionali ed economiche che, su richiesta delle RSU, potranno formare oggetto di verifica con la Direzione.
Restano comunque salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma che siano relativi ad attività diverse da quelle proprie dell'azienda appaltante, e quelli propri delle attività navalmeccaniche e di installazione e montaggio in cantiere.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico a cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e quello di tutte le norme previdenziali e antinfortunistiche.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi di mensa con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice.

Art. 28/bis - Esternalizzazione di attività produttive.
Nel caso di esternalizzazione di attività, già precedentemente inserite nei processi produttivi delle imprese cooperative applicanti il presente contratto e comprese nel campo di applicazione del medesimo contratto, ad altre imprese non cooperative aderenti alle associazioni cooperative firmatarie del presente contratto, le parti s'impegnano:
- nel caso di imprese non cooperative controllate dalle imprese cooperative di cui sopra, a rendere possibile l'applicazione del presente contratto al personale dipendente coinvolto dal processo di esternalizzazione;
- nel caso di imprese non cooperative partecipate ma non controllate dalle cooperative, a favorire le condizioni utili per una analoga applicazione contrattuale.
Qualora il processo di esternalizzazione di attività di servizi di supporto, già inserite nei processi produttivi di imprese cooperative applicanti il presente CCNL, riguardi personale in forza alle medesime cooperative, le parti concordano l'applicazione del presente contratto qualora sia evidente, nell'unità produttiva esternalizzata, la prevalenza di rapporti di fornitura di prodotti o di servizi compresi nel campo di applicazione del presente CCNL, anche tenendo conto dei programmi di medio termine della stessa unità produttiva.

Art. 41 - Commissioni di studio.
Ancpl, Federlavoro e Servizi, Aicpl e Fim-Fiom-Uilm convengono di costituire entro gennaio 2000 un gruppo di lavoro paritetico, formato da 6 rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti (Ancpl, Federlavoro e Servizi, Aicpl e Fim-Fiom-Uilm), al fine di approfondire le problematiche che coinvolgono i lavoratori con la qualifica di "Quadro" e l'evoluzione normativa in materia di telelavoro.

Disciplina speciale
Parte I
Art. 1 - Soggetti destinatari della parte I, Disciplina speciale.

La presente parte si applica ai lavoratori la cui prestazione non possiede i requisiti stabiliti per le prestazioni svolte dai lavoratori a cui si applicano le successive parti II e III, Disciplina speciale e ai quali, invece, si applicano, fra le altre, le norme previste dal DL luogotenenziale 9.11.45 n. 788, sulla CIG.

Art. 6 - Recuperi.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 è ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le OOSS periferiche o tra la Direzione e la RSU o anche, per casi individuali, fra le parti interessate, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 8 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito dopo l'orario giornaliero fissato in applicazione del comma 3, art. 5, Disciplina generale, sezione III, salve le deroghe e le eccezioni di legge.
Il lavoro straordinario sarà contenuto nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e 8 ore settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra, in applicazione del comma 2, art. 5-bis, RDL 15.3.23 n. 692, come modificato dalla legge 27.11.98 n. 409, viene fissato un limite massimo complessivo di 200 ore annuali per ciascun lavoratore. Per le aziende fino a 200 dipendenti il limite massimo individuale annuo è fissato in 250 ore.
In ogni caso, per le attività di riparazione navale, aeronautica nonché per le operazioni di varo e prove di collaudo a mare i limiti massimi annuali suddetti sono fissati in ore 250. Per l'attività di manutenzione, installazione e montaggi il limite massimo annuo è fissato in 260 ore.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Salvo casi eccezionali e imprevedibili la Direzione dell'azienda darà informazione preventiva del lavoro straordinario, di norma in apposito incontro, alla RSU.
Sono esenti da tale informazione preventiva le aziende di manutenzione, di installazione e di montaggio per le quali è prevista una comunicazione agli stessi organismi a scopo informativo.
La qualificazione legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario, rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
Il lavoro notturno decorre dalle 12 ore successive all'inizio del turno del mattino; tuttavia non si considera notturno il lavoro compiuto dalle ore 6, nel limite di 1 ora giornaliera, per la predisposizione del funzionamento degli impianti.
[...]
Il lavoro festivo in giorno di domenica, con riposo compensativo, è consentito solo nei casi previsti dalla legge.
[...]
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo.
Nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni (dal lunedì al venerdì) sarà ammesso il prolungamento del lavoro straordinario, nella giornata del sabato, nei limiti della misura massima settimanale, oltre le 2 ore giornaliere, qualora ciò sia richiesto da esigenze di riparazione e manutenzione.
Negli altri casi in cui fosse richiesto tale prolungamento di prestazioni straordinarie nella giornata di sabato, esso sarà concordato con la RSU e per esso sarà corrisposta una maggiorazione nella misura del 50% quando le prestazioni straordinarie superino le 2 ore.

Banca ore.
Le parti convengono di istituire, a decorrere dall'1.1.00, la Banca ore per tutti i lavoratori e per tutte le ore di straordinario prestate oltre le 80 ore annue per le imprese fino a 200 dipendenti e oltre le 32 ore annue per tutte le altre, a seconda delle volontà espresse.
- Ai lavoratori che prestano lavoro straordinario, se non dichiarano entro il mese successivo a quello in cui hanno effettuato la prestazione di volere il riposo compensativo, sarà devoluto il pagamento dello straordinario con le maggiorazioni attualmente previste dal CCNL nel periodo di paga successivo al suddetto bimestre e con la retribuzione del mese di effettuazione della prestazione straordinaria.
- I lavoratori che dichiarano formalmente entro il mese successivo alla prestazione straordinaria di volere il riposo, potranno fruirlo secondo le modalità e quantità già previste per il "conto ore".
[...]
Le aziende forniranno ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca-ore prima dell'avvio del nuovo istituto e prima del semestre successivo.
Alle RSU, secondo l'art. 8, Disciplina speciale, parte I, saranno fornite informazioni, in forma aggregata sul rapporto tra ore accantonate e le ore di straordinario effettuate extra franchigia.
I riposi accantonati dovranno essere fruiti dal singolo lavoratore secondo le modalità e alle condizioni già previste per l'utilizzo dei permessi annui retribuiti di cui al paragrafo 'Permessi annui retribuiti' di cui all'art. 5, Disciplina generale, sezione III. Al termine del periodo, le eventuali ore ancora accantonate sono liquidate con la retribuzione in atto.

Art. 10 - Apprendistato.
Per la disciplina dell'apprendistato si fa rinvio al contratto allegato.

Art. 11 - Cottimi.
Nelle aziende cooperative non sono previste forme di retribuzione a cottimo.

Art. 14 - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell'azienda ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca delle giornate di ferie oltre le 3 settimane, è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità pari alla relativa retribuzione.
[...]

Art. 17 - Indumenti di lavoro.
Al lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto all'azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee per il ricambio, durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito.
[...]

Art. 18 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, il quale deve informare la Direzione per i provvedimenti del caso.
Qualora l'infortunio accada al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà fatta al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[...]
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento.
[...]

Art. 21 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. In tal caso, alla lavoratrice assente, nei 2 mesi prima del parto e nei 3 mesi ad esso successivi, sarà corrisposta l'intera retribuzione globale.
[...]

Art. 28 - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia.
Punto I)
Si considerano rientranti fra detti lavoratori esclusivamente i seguenti: autisti, motoscafisti, infermieri, addetti alle cabine di produzione e di trasformazione dell'energia elettrica che sono esterne allo stabilimento, addetti al servizio estinzione incendi, fattorini, uscieri, inservienti, custodi, portinai, guardiani diurni e notturni.
Punto II)
I lavoratori discontinui possono essere assunti per un orario di lavoro normale settimanale di 40, di 44 o di 48 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 10 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 48 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 9 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 44 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 8 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 40 ore.
S'intende che il periodo di attesa di questi lavoratori è comprensivo della pausa per la refezione.
[...]
Punto VII)
In riferimento all'art. 17, ai lavoratori che devono svolgere le proprie mansioni esposti alle intemperie l'azienda dovrà dare in dotazione appositi indumenti protettivi.
[...]
Punto IX)
Le condizioni di lavoro dei portinai e custodi con alloggio di fabbrica nello stabilimento o nelle immediate vicinanze in relazione alle mansioni svolte, continueranno ad essere regolate da accordi particolari; gli interessati possono chiedere l'assistenza delle rispettive OOSS.
[...]

Art. 31 - Sostituzione di personale di squadra assente negli stabilimenti Siderurgici.
L'azienda deve provvedere alla sostituzione del lavoratore componente la squadra di produzione (laminatoi, forni, fucinatura) che fosse assente.
Ove ciò eccezionalmente non possa avvenire ed i restanti lavoratori della squadra provvedano a ripartirsi il lavoro dell'assente, la retribuzione globale di fatto che sarebbe spettata allo stesso verrà ripartita tra i lavoratori della squadra che hanno partecipato al lavoro in sostituzione del lavoratore assente.
Chiarimento a verbale.
L'eccezionale impossibilità di cui al comma 2 del presente articolo non può protrarsi, per lo stesso lavoratore, oltre il giorno di lavoro in cui si verifica l'assenza.
Dichiarazione a verbale.
Considerato che l'obiettivo di una migliore utilizzazione degli impianti nell'intero settore siderurgico corrisponde agli intendimenti delle parti, si stabilisce che, laddove le esigenze aziendali richiedano una più ampia utilizzazione, le Direzioni di stabilimento e la RSU s'incontreranno per concordare le condizioni e le misure necessarie a perseguire l'obiettivo sopra ricordato.

Disciplina speciale
Parte II
Art. 1 - Soggetti destinatari della parte II, Disciplina speciale.

La presente parte si applica ai lavoratori la cui prestazione possiede i requisiti stabiliti dall'Accordo 31.10.73 intervenuto tra la Federazione sindacale dell'Industria Metalmeccanica Italiana e Assistal da una parte e la Federazione Lavoratori Metalmeccanici che riunisce Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil dall'altra.

Art. 4 - Recuperi.
Per quanto riguarda i recuperi delle ore perdute per causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate tra le OOSS o tra le parti interessate si conviene di non modificare la situazione in atto presso le singole aziende.

Disciplina speciale
Parte III
Art. 1 - Soggetti destinatari della parte III, Disciplina speciale.

La presente parte si applica ai lavoratori la cui prestazione possiede i requisiti stabiliti dalla legge 18.3.26 n. 562, che detta le disposizioni relative al contratto di impiegato privato.

Art. 7 - Lavoro straordinario, notturno, festivo.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito dopo l'orario giornaliero fissato in applicazione del comma 3, art. 5, Disciplina generale, sezione III, salve le deroghe e le eccezioni di legge.
La qualificazione legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario, rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
Il lavoro straordinario sarà contenuto nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e 8 ore settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra, in applicazione del comma 2, art. 5-bis, RDL 15.3.23 n. 692, come modificato dalla legge 27.11.98 n. 409, viene fissato un limite massimo complessivo di 200 ore annuali per ciascun lavoratore. Per le aziende fino a 200 dipendenti il limite massimo individuale annuo è fissato in 250 ore.
In ogni caso, per le attività di riparazione navale, aeronautica nonché per le operazioni di varo e prove di collaudo a mare i limiti massimi annuali suddetti sono fissati in ore 250. Per l'attività di manutenzione, installazione e montaggi il limite massimo annuo è fissato in 260 ore.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Salvo casi eccezionali e imprevedibili la Direzione dell'azienda darà informazione preventiva del lavoro straordinario, di norma in apposito incontro, alla RSU.
Sono esenti da tale informazione preventiva le aziende di manutenzione, di installazione e di montaggio per le quali è prevista una comunicazione agli stessi organismi a scopo informativo.
Si considera lavoro notturno quello compreso fra le ore 21 e le 6 del mattino.
[...]
Il lavoro festivo in giorno di domenica, con riposo compensativo, è consentito solo nei casi previsti dalla legge.
[...]
Nessun lavoratore di cui alla presente parte III può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo.
Nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni (dal lunedì al venerdì) sarà ammesso il prolungamento del lavoro straordinario, nella giornata del sabato e nei limiti della misura massima settimanale, oltre le 2 ore giornaliere, qualora ciò sia richiesto da esigenze di riparazione e manutenzione.
Negli altri casi in cui fosse richiesto tale prolungamento di prestazioni straordinarie nella giornata di sabato, esso sarà concordato con la RSU e per esso sarà corrisposta una maggiorazione nella misura del 50% quando le prestazioni straordinarie superino le 2 ore.
Fermi restando i limiti massimi previsti di 200, 250 e 260 annuali di lavoro straordinario di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, la Direzione potrà disporre, dandone notizia ai lavoratori interessati con preavviso di 24 ore, salvo casi eccezionali di urgenza, prestazioni individuali di lavoro straordinario di produzione, esenti dalla informazione alla RSU di cui al precedente comma 7, per le prestazioni da eseguire oltre l'orario giornaliero normale di lavoro ed esenti dall'accordo con la RSU previsto dal comma precedente, per le prestazioni da eseguire nella giornata libera oltre la domenica e, di norma, nella giornata di sabato, nelle seguenti misure annue:
- 32 ore per i lavoratori turnisti;
- 32 ore per i lavoratori non turnisti, che lavorino in aziende con oltre 200 dipendenti;
- 40 ore per i lavoratori non turnisti, che lavorino in aziende fino a 200 dipendenti.
Ai fini dell'applicazione delle procedure di informazione o, a seconda dei casi, di accordo preventivo, per le prestazioni di lavoro straordinario eccedenti le "quote esenti" di cui sopra, la Direzione dell'unità produttiva comunicherà ogni quadrimestre alla RSU le ore di lavoro straordinario produttivo compiuto utilizzando le suddette "quote esenti" di straordinario.
Nulla viene innovato nelle altre disposizioni in materia di lavoro straordinario.

Banca ore.
Le parti convengono di istituire, a decorrere dall'1.1.00, la Banca ore per tutti i lavoratori e per tutte le ore di straordinario prestate oltre le 80 ore annue per le imprese fino a 200 dipendenti e oltre le 32 ore annue per tutte le altre, a seconda delle volontà espresse.
- Ai lavoratori che prestano lavoro straordinario, se non dichiarano entro il mese successivo a quello in cui hanno effettuato la prestazione di volere il riposo compensativo, sarà devoluto il pagamento dello straordinario con le maggiorazioni attualmente previste dal CCNL nel periodo di paga successivo al suddetto bimestre e con la retribuzione del mese di effettuazione della prestazione straordinaria.
- I lavoratori che dichiarano formalmente entro il mese successivo alla prestazione straordinaria di volere il riposo, potranno fruirlo secondo le modalità e quantità già previste per il "conto ore". Per le ore di straordinario che confluiscono nella Banca-ore verrà corrisposta la maggiorazione onnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per il lavoro straordinario nelle varie modalità di esplicazione, da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo.
- Ai lavoratori che, nel corso del mese della prestazione di lavoro straordinario, dichiarano di volere il pagamento, la relativa erogazione sarà corrisposta secondo la normale prassi aziendale.
Le aziende forniranno ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca-ore prima dell'avvio del nuovo istituto e prima del semestre successivo.
Alle RSU, secondo l'art. 8, Disciplina speciale, parte I, saranno fornite informazioni, in forma aggregata sul rapporto tra ore accantonate e le ore di straordinario effettuate extra franchigia.
I riposi accantonati dovranno essere fruiti dal singolo lavoratore secondo le modalità ed alle condizioni già previste per l'utilizzo dei permessi annui retribuiti di cui al paragrafo 'Permessi annui retribuiti' di cui all'art. 5, Disciplina generale, sezione III. Al termine del periodo, le eventuali ore ancora accantonate sono liquidate con la retribuzione in atto.

Norme transitorie.
1) A seguito delle verifiche congiuntamente compiute presso Inps, le parti si danno atto che la Banca-ore di cui al presente articolo può essere attivata a decorrere dall'1.1.00, salvo quanto previsto al 1° e 2° alinea relativamente ai tempi di comunicazione delle volontà espresse dai lavoratori.
Pertanto, in attesa di una positiva soluzione assunta dall'Istituto medesimo, la comunicazione del lavoratore dovrà avvenire entro lo stesso mese della prestazione del lavoro straordinario ed il conseguente pagamento dovrà essere effettuato nel periodo di paga successivo, secondo la normale prassi aziendale.
2) Nel mese di dicembre 2002, le parti procederanno ad una verifica dei risultati dell'iniziativa anche per valutarne il prosieguo.
Nota a verbale.
Le parti s'impegnano ad incontrarsi entro un mese dall'entrata in vigore del Decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'art. 17, comma 2, legge 5.2.99 n. 25, in materia di lavoro notturno al fine di concordare criteri di armonizzazione tra il CCNL e il decreto medesimo.

Art. 12 - Ferie
[...]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell'azienda ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca delle giornate di ferie oltre le 3 settimane, è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con un'indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
[...]

Art. 16 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. [...]

Allegati
Dichiarazione comune
Il presente testo contrattuale non contiene i seguenti allegati, i quali fanno comunque parte del CCNL 16.7.99 e sono riscontrabili nell'edizione del CCNL 20.12.94:
- allegato n. 4: lettera inviata alle parti dal Ministro 'pro tempore' del lavoro e della previdenza sociale in occasione della stipulazione del CCNL 8.1.70;
- allegato n. 5 : lettera tra le parti;
- allegato n. 6;
- allegato n. 7: dichiarazione congiunta in relazione al "Sistema di informazioni sulla situazione dell'industria metalmeccanica";
- allegato n. 9: Protocollo d'intesa per l'attuazione del comma 7, art. 29, Disciplina generale, sezione III;
- dichiarazione comune - Regolamentazione contrattuale viaggiatori e piazzisti.

Allegato 5 Contratto nazionale per la disciplina dell'apprendistato delle cooperative dell'industria metalmeccanica e della installazione di impianti

Roma, 10 febbraio 1997

Premessa.
Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la seguente disciplina dell'apprendistato dà concreta attuazione a quanto concordato nella nota di intenti di cui al CCNL per la disciplina dell'apprendistato di cui all'allegato 5, CCNL 20.12.94, e trova fondamento in quanto definito dall'Accordo sul lavoro 24.9.96, recepito nel Disegno di legge governativo (Norme in materia di promozione dell'occupazione), e che il presupposto necessario per l'avvio di tale nuova disciplina è costituito dalla definizione di un quadro normativo che garantisca il finanziamento di tutti gli oneri relativi all'attività di formazione.
Con riferimento infine a quanto contenuto nel comma 6, lett. c), premessa del CCNL 20.12.94, Disciplina generale, sezione I, le parti ritengono necessario orientare il percorso formativo dell'apprendista in funzione anche della possibile naturale evoluzione del rapporto di lavoro in rapporto associativo.

Art. 1 - Norme generali.
L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro a causa mista, finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale.
Le qualifiche conseguibili sono articolate in 2 livelli in funzione del loro contenuto professionale:
- il 1° livello comprende le professionalità definite dalla declaratoria relativa alla 3ª categoria, di cui all'art. 4, Disciplina generale, sezione III, CCNL 20.12.94;
- il 2° livello comprende le professionalità definite dalla declaratoria relativa alla 4ª categoria (1° alinea) di cui al medesimo articolo.
La qualifica professionale oggetto dell'apprendistato e il relativo livello di professionalità devono essere espressamente indicati nella lettera di assunzione.
Considerate le norme legislative vigenti, possono essere assunti come apprendisti giovani d'età non inferiore ai 15 e non superiore ai 20 anni, che non siano in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale, ovvero di scuola media superiore o di attestato di qualifica ai sensi dell'art. 14, legge n. 845/78, e successive modificazioni, inerente alla professionalità da acquisire.
L'apprendista non potrà essere adibito a lavorazioni retribuite a cottimo o ad incentivo, né a lavori di manovalanza o di produzione in serie.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente contratto, valgono per gli apprendisti le norme del vigente CCNL.

Dichiarazioni a verbale.
1) La presente disciplina dell'apprendistato decorre dall'1.9.97 e si applica ai contratti stipulati successivamente a tale data, ferma restando l'immediata operatività della Commissione nazionale e l'immediata attivazione delle Commissioni paritetiche territoriali di cui al seguente art. 5, per lo svolgimento dell'attività propedeutica all'avvio di tale nuova disciplina.
Qualora entro giugno 1997 non dovesse essere stata definita la normativa sulla formazione professionale, di cui al Disegno di legge governativo (Norme in materia di promozione dell'occupazione), le parti s'incontreranno per riesaminare la materia.
2) Qualora, successivamente alla stipula del presente contratto, dovessero essere modificati i limiti d'età attualmente previsti per l'apprendistato, i 15 e 20 anni indicati al comma 4 del presente articolo le parti, entro 15 giorni da tale modifica, s'incontreranno per definire gli aspetti adeguativi ai nuovi valori.
3) Le parti s'impegnano a incontrarsi entro 2 mesi dall'approvazione della legge di riforma dell'apprendistato e della legge sul riordino della formazione professionale, per armonizzare la disciplina contrattuale con le nuove norme legislative.

Art. 2 - Durata del tirocinio.
La durata del tirocinio è fissata in:
- 30 mesi per il 1° livello di professionalità;
- 4 anni per il 2° livello di professionalità.

Art. 3 - Tirocinio presso diverse aziende.
I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo delle durate massime del periodo di apprendistato, di cui al precedente art. 2, purché non separati da interruzioni superiori a 1 anno e purché si riferiscano alle stesse attività.
A tale fine nel caso di risoluzione del rapporto prima della scadenza naturale di cui all'art. 2, il datore di lavoro è tenuto a rilasciare all'apprendista un'apposita certificazione che attesti il periodo di tirocinio compiuto, le ore e le modalità di formazione teorico-pratica effettuata e la qualifica professionale e il relativo livello di professionalità oggetto dell'apprendistato.
Tale documentazione deve essere presentata dall'apprendista all'atto dell'assunzione, per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestati e delle ore di formazione svolte presso altre aziende indipendentemente dai relativi livelli di professionalità, purché riferiti alla stessa qualifica professionale.
[...]

Art. 4 - Formazione teorico-pratica e insegnamento pratico.
Per completare l'addestramento dell'apprendista sono previste 160 ore retribuite in ragione di anno destinate alla formazione teorico-pratica e 40 ore retribuite in ragione di anno destinate all'insegnamento pratico, computate nell'orario di lavoro.
Le ore complessive di formazione e insegnamento pratico possono essere distribuite diversamente nell'arco della durata del contratto di apprendistato.
Le imprese effettueranno la formazione teorico-pratica, in conformità ai programmi elaborati secondo quanto previsto all'art. 5, lett. b) e c), presso la sede aziendale, o nella sede prescelta in caso di costituzione di consorzi di imprese, ovvero presso strutture esterne pubbliche o private individuate dalle Commissioni paritetiche ai sensi del successivo art. 5. Nella impossibilità di effettuare la formazione in sede aziendale o attraverso l'attività consortile ed in assenza di strutture idonee a garantire una formazione conforme al presente quadro formativo, la Commissione paritetica territoriale, di cui all'art. 5, elaborerà congiuntamente all'azienda piani alternativi di addestramento. La formazione teorico-pratica effettuata nella sede aziendale dovrà essere realizzata al di fuori dei locali destinati all'attività produttiva.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza i corsi di formazione teorico-pratica.
Le ore dedicate all'insegnamento pratico sono svolte in azienda con l'obiettivo di stabilire un collegamento tra la formazione teorico-pratica e l'addestramento al lavoro per affiancamento.
Al fine di seguire l'apprendista durante tale periodo di insegnamento pratico, il datore di lavoro incarica un tutor, scelto tra i dipendenti dell'impresa.
La scelta del tutor deve tener conto della sua qualificazione e del suo livello d'inquadramento che sarà normalmente di un livello superiore rispetto a quello in cui il giovane potrà essere inquadrato al termine del contratto di apprendistato.
Il tutor può essere lo stesso imprenditore.
Di norma annualmente l'azienda farà pervenire alla Commissione paritetica un rapporto completo, che sarà consegnato anche alle RSU laddove esistenti, riferito agli apprendisti assunti e alla relativa formazione effettuata.

Art. 5 - Organismi paritetici.
La Commissione nazionale per la formazione professionale di cui all'art. 3, Disciplina generale, sezione I, del CCNL, svolgerà i seguenti compiti con riferimento all'apprendistato:
- elaborare schemi esemplificativi di programmi di formazione da allegare al presente contratto;
- monitorare le esperienze svolte nel territorio sulla base della documentazione pervenuta;
- divulgare nel territorio le esperienze più significative;
- assolvere ai compiti delle Commissioni paritetiche territoriali, di seguito definite, laddove queste non vengano costituite;
- predisporre il modulo di documentazione di cui all'art. 3.
Nei territori caratterizzati da una significativa presenza di cooperative metalmeccaniche, le Associazioni cooperative territoriali promuoveranno d'intesa con le analoghe istanze territoriali delle OOSS stipulanti, la costituzione di apposite Commissioni paritetiche.
Le suddette strutture paritetiche territoriali avranno il compito di:
a) individuare i centri di formazione professionale e le strutture formative anche aziendali presso cui si svolgono i corsi di formazione teorico-pratica, secondo i requisiti indispensabili, indicati nella successiva dichiarazione a verbale, riferiti sia alle caratteristiche organizzative che alle risorse impiegate che ai livelli qualitativi di formazione erogata, e anche in relazione alle professionalità richieste nel territorio;
b) predisporre, sulla base dei fabbisogni rilevati nel territorio, moduli formativi standard coerenti con gli schemi esemplificativi elaborati dalla Commissione nazionale;
c) verificare che i programmi di formazione predisposti dalle aziende per qualifiche professionali per le quali la Commissione non abbia elaborato il modulo formativo, siano coerenti con gli schemi esemplificativi allegati al presente contratto;
d) verificare sulla base della documentazione ricevuta che l'attività formativa si sia svolta secondo i criteri definiti dal precedente art. 4 e conformemente ai programmi di formazione di cui alle precedenti lett. b) e c);
e) trasmettere alla Commissione nazionale per la formazione professionale tutta la documentazione riguardante l'applicazione del contratto di apprendistato nel territorio;
f) svolgere compiti di certificazione anche in relazione a quanto previsto dalla legge.
Le decisioni delle Commissioni territoriali e della Commissione nazionale verranno assunte con la maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti.
Gli organismi paritetici di cui al presente articolo opereranno in sintonia con gli Organismi bilaterali di cui all'Accordo interconfederale 13.9.94, utilizzando anche le elaborazioni da essi prodotte.

Dichiarazione a verbale.
I centri di formazione esterni all'azienda, individuati dalle Commissioni paritetiche territoriali secondo quanto previsto alla lett. a), del presente articolo dovranno avere i seguenti requisiti:
- svolgere attività con finalità di formazione professionale da almeno 3 anni. Nel caso di strutture di più recente costituzione, saranno opportunamente valutate tutte le precedenti esperienze professionali di dipendenti, collaboratori, purché adeguatamente documentate;
- possedere i requisiti previsti per le strutture formative che possono convenzionarsi con la Regione dalla legge n. 845/78, e successive modificazioni;
- svolgere un'attività formativa che sia in diretta correlazione con la specificità delle qualificazioni professionali richieste dalle imprese;
- prevedere un'articolazione dell'attività didattica in modo da assicurare lo svolgimento di più corsi nella stessa giornata;
- disporre di personale docente qualificato in relazione alle materie di insegnamento;
- disporre di una idonea e aggiornata attrezzatura tecnico-didattica in relazione alla specificità degli interventi formativi previsti.
Le strutture formative aziendali di cui alla lett. a) debbono possedere i requisiti previsti dalla legge n. 845/78 per l'ottenimento delle convenzioni regionali.

Art. 6 - Assunzione.
Nella lettera di assunzione oltre alle indicazioni di cui all'art. 1, Disciplina generale, sezione III, del CCNL, saranno precisate:
- la qualifica professionale oggetto dell'apprendistato e il relativo livello professionale da acquisire;
- il programma di formazione e le relative modalità di attuazione.

Art. 8 - Orario di lavoro.
L'orario di lavoro viene fissato in 40 ore settimanali.

Art. 9 - Ferie.
A norma dell'art. 14, legge 19.1.55 n. 25, gli apprendisti d'età non superiore ai 16 anni matureranno per ogni anno di servizio un periodo feriale retribuito di 30 giorni di calendario.
Gli apprendisti d'età superiore a 16 anni compiuti matureranno un periodo di ferie pari a quelle dei lavoratori di cui alla Disciplina speciale, parte I e III.
All'apprendista che all'epoca delle ferie non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie spetterà per ogni mese di servizio prestato 1/12 dei suddetti periodi feriali. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
[...]

Art. 14 - Decorrenza.
Il presente contratto forma parte integrante del vigente CCNL di cui segue le sorti.

Contratto nazionale per la disciplina dell'apprendistato nell'industria cooperativa metalmeccanica e nella installazione di impianti
Accordo di armonizzazione


Firenze 17 giugno 1998, in adempimento alle dichiarazioni a verbale all'art. 1 del CCNL per la disciplina dell'apprendistato nell'industria metalmeccanica e della installazione di impianti del 10.3.97, in data odierna Ancpl-Legacoop, Federlavoro e Servizi - Cci, Aicpl-Agci e Fim, Fiom, Uilm si sono incontrate per realizzare una prima armonizzazione tra la disciplina contrattuale e la disciplina legislativa in materia di apprendistato dettata dall'art. 16, legge n. 196 del 24.6.97, alla luce dei "chiarimenti" forniti dalla circolare del Ministero del lavoro n. 126 del 2.12.97, in relazione a problematiche interpretative sorte nella prima fase di attuazione della predetta nuova disciplina".
Preso atto che la citata circolare chiarisce quali delle "rilevanti modificazioni alla disciplina dell'apprendistato " apportate dalla legge, "sono applicabili fin dalla entrata in vigore della legge stessa", e in particolare preso atto che, relativamente al campo di applicazione della legge, la circolare evidenzia una radicale innovazione "nel carattere generale della funzione dell'apprendistato allo scopo di consentire l'assunzione in qualità di apprendisti dei giovani in possesso del titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale anche omogeneo rispetto all'attività da svolgere" le parti concordano di modificare gli artt. 1, 2, 10 e 13 del contratto il cui precedente è integralmente sostituito dalla formulazione degli articoli medesimi qui di seguito riportati.

Art. 1 - Norme generali.
L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro a causa mista, finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale.
Le qualifiche conseguibili sono articolare in 2 livelli in funzione del loro contenuto professionale:
- il 1° livello comprende le professionalità definite dalla declaratoria relativa alla 3ª categoria, di cui all'art. 4, Disciplina generale, sezione III, CCNL 20.12.94;
- il 2° livello comprende le professionalità definite dalla declaratoria relativa alla 4ª categoria di cui al medesimo articolo.
Alla fine dell'assunzione dell'apprendista per le professionalità di cui alla Disciplina speciale, parte III, si terrà conto dei criteri di inserimento stabiliti alle lett. a) e b), punto IV, lett. C), art. 4 citato.
La qualifica professionale oggetto del l'apprendistato e il relativo livello professionale devono essere espressamente indicati nella lettera di assunzione.
Possono - essere assunti come apprendisti giovani d'età non inferiore ai 16 anni, salvo le deroghe consentite dalla legge, e non superiore ai 24 anni, ovvero ai 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE n. 2081/83 del 20.7.93 e successive modificazioni. I limiti d'età sono elevati di 2 anni qualora l'apprendista sia portatore di handicap.
L'apprendista non potrà essere adibito a lavorazioni retribuite a cottimo o ad incentivo, né a lavori di manovalanza o di produzione in serie anche se svolte su linea a catena o di montaggio semplice quando le mansioni siano caratterizzate da attività brevi, semplici e ripetitive per abilitarsi alle quali occorre un breve periodo di pratica e conoscenza di tipo elementare e comunque non siano ricomprendibili nella declaratoria relativa alla 3ª categoria.
Per quanto non è contemplativo dalle disposizioni di legge e dal presente contratto, valgono per gli apprendisti le norme del vigente CCNL.

Dichiarazione a verbale
1) La presente disciplina dell'apprendistato decorre dall'1.9.97 e si applica ai contratti stipulati successivamente a tale data, fermo restando, l'immediata operatività della Commissione nazionale e l'immediata attivazione delle Commissioni paritetiche territoriali di cui al seguito art. 5, per lo svolgimento dell'attività propedeutica all'avvio di tale nuova disciplina. Qualora entro giugno 1997 non dovesse essere stata definita la normativa sulla formulazione professionale, di cui al Disegno di legge governativo (Norme in materia di promozione dell'occupazione), le parti s'incontreranno per riesaminare la materia.
2) Qualora, successivamente alla stipula del presente contratto, dovessero essere modificati i limiti di età attualmente previsti per l'apprendistato, i 15 e 20 anni indicati al comma 4 del presente articolo saranno automaticamente adeguati ai nuovi valori.
3) Le parti s'impegnano a incontrarsi entro 2 mesi dall'approvazione della legge di riforma dell'apprendistato e della legge sul riordino della formazione professionale, per armonizzare la disciplina contrattuale con le nuove norma legislative.

Art. 2 - Durata del tirocinio.
La durata del tirocinio è fissata in:
- 30 mesi per il 1° livello di professionalità;
- 4 anni per il 2° livello di professionalità;
- per gli apprendisti in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un Istituto professionale, ovvero di scuola media superiore, o di attestato di qualifica professionale inerenti alla professionalità da acquisire le suddette durate sono ridotte a:
- 24 mesi per il 1° livello di professionalità;
- 36 mesi per il 2° livello di professionalità.

Allegato 8 Accordo applicativo dei contratti di formazione e lavoro nelle imprese cooperative metalmeccaniche di cui al contratto nazionale collettivo di lavoro
Testo costituente l'allegato n. 8 del CCNL cooperativo del 20.12.94.