Provincia Autonoma di Trento
Ordinanza 2 dicembre 2021, n. 83
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e specificazioni in merito al contenuto del decreto legge 26 novembre 2021 n. 172 recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VISTO l’articolo 32 della Costituzione;
VISTO l’articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l’articolo 52, comma 2, che prevede l’adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni;
VISTO l’articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l’operatività dell’ordinamento provinciale;
VISTO l’articolo 9, comma 1, numero 10), dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall’articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;
VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”;
PRESO ATTO delle delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il cui termine è ad oggi ulteriormente prorogato al giorno 31 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che nell’articolo 5, comma 2, prevede espressamente che “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione", convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di data 2 marzo 2021;
VISTO il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nonché sue successive modifiche;
VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, nonché sue successive modifiche;
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 11 giugno 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e nella Provincia autonoma di Trento” (G.U. n. del n. 139 del 12-6-2021), secondo cui nella Provincia autonoma di Trento, a partire dal 14 giugno 2021, cessa l'applicazione delle misure di cui alla «zona gialla» e si applicano le misure di cui alla c.d. «zona bianca», nei termini e secondo le decorrenze di cui al decreto legge 22 aprile 2021, n. 52;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante “Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»” e successive modifiche;
VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali e economiche” convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126;
VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 2021, n. 133;
VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122 recante "Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”;
VISTO il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2021, n. 165;
VISTO il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 recante “Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”;
VISTO il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;
CONSIDERATO l’ultimo report settimanale disponibile (n. 80), effettuato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore della Sanità, che per la Provincia di Trento per il periodo di riferimento 15 novembre 2021 - 21 novembre 2021 individua “Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 15/11/2021 -21/11/2021: 749 | Incidenza: 137.5 per 100000 - Rt: 1.2 (CI: 0.91-1.48) [medio 14gg]; dati che, in combinato con gli altri parametri previsti dall'alt 1, comma 16 septies, del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74; garantiscono che alla Provincia Autonoma di Trento si applichi ancora la disciplina prevista per la zona “bianca”;
VISTE le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
 

Specificazione in merito alle disposizioni di cui all’art. 2 del decreto legge 26 novembre 2021, n. 172 in materia di estensione dell’obbligo vaccinale

VISTO quanto disposto dall’art. 2 del decreto-legge 26 novembre 2021 n. 172, che ha introdotto l’articolo 4-ter al decreto legge n. 44 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 76 del 2021, in merito alla estensione dell’obbligo vaccinale, a partire dal 15 dicembre 2021, in capo a nuove categorie di soggetti, tra le quali rientra anche il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico;
CONSIDERATO che laddove, a livello nazionale, si fa riferimento al comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, si rimanda a determinate categorie di personale a regime di diritto pubblico, quali ad es. l’Esercito, l’Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ecc.;
CONSIDERATE le peculiarità della potestà legislativa della Provincia autonoma di Trento in materia di Corpo forestale e di Corpo permanente dei vigili del fuoco (art. 67 della l.p. n. 7 del 1997 e legge n. 124 del 2015 per il Corpo forestale provinciale e art. 67 bis della l.p. n. 7 del 1997 per il Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia di Trento), che si armonizzano, per quanto concerne la disciplina del rapporto di lavoro, alle previsioni della contrattazione collettiva nazionale (art. 54 comma 3 della l.p. n. 7 del 1997);
CONSIDERATA la normativa statale a base dell’estensione dell’obbligo vaccinale, la cui ratio è quella di prevedere tale obbligo per categorie di lavoratori che svolgono determinate funzioni (tra cui, come si è evidenziato sopra, il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico);
È RITENUTO pertanto coerente e ragionevole specificare che, a prescindere da specificità contrattuali e normative in ambito provinciale, al personale provinciale, espletante le funzioni proprie di quelle categorie di lavoratori statali rientranti nel comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, sia applicabile la disposizione nazionale che estende l’obbligo vaccinale.
Il riferimento è al personale del Corpo Forestale della Provincia Autonoma di Trento che esplica, a livello provinciale, le medesime funzioni che, a livello statale, sono svolte dal Corpo forestale nazionale, oggi assorbito nell’Arma dei Carabinieri ai sensi del decreto legislativo n. 177 del 2016 (e, pertanto, rientrante nel comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico).
Il riferimento è altresì al personale del Corpo permanente dei Vigili del Fuoco della Provincia autonoma di Trento che esplica, a livello provinciale, le medesime funzioni che, a livello statale, sono svolte dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, oggi rientrante nel comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico (si veda l’art. 3, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001);
CONSIDERATO altresì opportuno chiarire che la norma nazionale che estende l’obbligo vaccinale non riguarda i componenti dei Corpi volontari dei Vigili del fuoco della Provincia Autonoma di Trento, non essendo gli stessi titolari di un rapporto di pubblico impiego;
 

Istituzione dell’elenco provinciale delle strutture che effettuano test antigenici rapidi per il rilascio delle certificazioni verdi Covid-19

VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell’unione Europea del 20 gennaio 2021, n.5451/21 relativa a un quadro comune per l’uso e la convalida dei test antigenici rapidi ed il riconoscimento reciproco dei risultati dei test per il COVID-19 nell’UE;
VISTO, in particolare, l’art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalle legge 17 giugno n. 87, che al comma 1, lett. d), definisce il test antigenico rapido quale “test 3
basato sull’individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall’autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della Salute”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, concernente “Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 e, in particolare, gli articoli 3 e 4, di modifica e integrazione delle disposizioni di cui al decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, che consentono ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 l’accesso ai servizi e alle attività ivi puntualmente elencati;
VISTO, in particolare, l’art. 4 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, che prevede misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi;
CONSIDERATO che:
- con ordinanza del Presidente della Provincia n. 58 del 2 dicembre 2020 si è disciplinato l'obbligo, da parte dei professionisti operanti in ambito sanitario attivi sia all’interno che all’esterno di strutture sanitarie private, della segnalazione delle positività e delle negatività dei test antigenici e molecolari ad APSS; tale misura è stata prorogata, successivamente con ordinanze del Presidente della Provincia n. 63 del 15 gennaio 2021, 69 del del 6 aprile 2021, 71 del 29 aprile 2021 e 79 del 31 luglio 2021;
- in data 22 gennaio 2021 la Giunta provinciale, con deliberazione n. 62, ha disposto un ampliamento del servizio offerto dalle farmacie che hanno aderito, o aderiranno, al Protocollo approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1750 del 2020, e riguardante la possibilità di offrire test antigenici rapidi, a pagamento dell’utenza, ai soggetti previsti dallo specifico paragrafo di cui alla Circolare del Ministero del giorno 8 gennaio 2021, quindi ai soggetti asintomatici, e non in quarantena, che non appartengono a categorie a rischio per esposizione lavorativa, o per frequenza di comunità chiuse, che non sono contatti di caso sospetto, ma vogliano sottoporsi a test in farmacia, a pagamento per scelta personale o per attività di screening d’iniziativa privata;
- l’ordinanza del Presidente della Provincia n. 81 di data 19 agosto 2021, ai punti 1) e 2), ha previsto specifiche disposizioni per l’effettuazione dei test antigenici rapidi nelle farmacie;
- nelle more della ulteriore ed indispensabile implementazione della campagna di vaccinazione, è necessario adottare ulteriori strumenti di risposta all’esigenza diffusa sul territorio di diagnostica effettuata con test antigenici rapidi, anche al fine dell’ottenimento della certificazione verde Covid-19 necessaria per accedere ai luoghi di lavoro;
- nelle more del completamento della campagna vaccinale, l’assicurazione della tempestività e della capillarità territoriale di esecuzione dei test antigenici rapidi (ed il conseguente rilascio della certificazione verde Covid-19) si pone dunque come una misura eccezionale e temporanea per il contrasto all’epidemia da SARS-CoV-2, da supportare anche mediante l’esecuzione dei test antigenici rapidi presso strutture sanitarie private e non sanitarie (es. aziende), ovvero in contesti erogativi esterni al Servizio Sanitario Provinciale non già oggetto di specifica regolamentazione per quanto attiene l’attività in oggetto; tale modalità di diagnostica richiede abilità per cui sono stati già resi disponibili, dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, specifici corsi di formazione;
- la somministrazione dei test antigenici rapidi presso le strutture che intendono erogare detta attività, viene effettuata da parte di personale sanitario abilitato e formato (medico, infermiere, assistente sanitario, odontoiatra, biologo, farmacista), all’uopo individuato dal titolare, direttore o legale rappresentante delle predette strutture, nel rispetto delle indicazioni ministeriali sull’utilizzo dei test antigenici rapidi, delle misure di erogazione in sicurezza delle prestazioni in sedi idonee e del corretto flusso informativo finalizzato a mettere in atto gli interventi di sanità pubblica necessari al contenimento del virus;
 

Servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande all’aperto

VISTO l’art. 9 bis del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ove si consente il consumo al tavolo al chiuso esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19;
VISTI gli artt. 5 e 6 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, ove si prevedono disposizioni specifiche in merito all’utilizzo del c.d. “Green Pass rafforzato” nel caso in cui ai territori delle Regioni e delle Province Autonome si applichino le disposizioni previste per le zone gialle e arancioni o, in ogni caso, nel periodo compreso tra il 6 dicembre 2021 e il 15 gennaio 2022;
RITENUTO opportuno chiarire, anche al fine dell’applicazione delle misure relative al possesso e all’esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte dei clienti, cosa s’intenda per ambiente all'aperto, per contrapporlo all’ambiente al chiuso, in relazione all’esercizio dell’attività di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande, svolta da qualsiasi esercizio, compresi gli operatori agrituristici ed enoturistici;
VISTO l’attuale andamento dell’epidemia e considerata la circostanza che si va verso la stagione invernale, nell'ambito dell’esercizio dell’attività di ristorazione per ambiente all’aperto s’intende una struttura anche con un solo lato libero (lato libero che può essere rappresentato anche dall’assenza del tetto); il lato libero può prevedere la presenza di balaustre, fioriere o barriere che non possono però avere un’altezza superiore a 90 cm;
 

Gestione in sicurezza dei servizi educativi, ludico-ricreativi, culturali-sportivi e di socializzazione per bambini e adolescenti età 3 mesi /17 anni

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 1260 di data 21 agosto 2020 e s.m., coordinata con i protocolli di sicurezza e salute applicati per i servizi pubblici per le fasce di età 3 mesi/3 anni, 3 anni/6 anni e 6 anni/18 anni, con la quale sono state dettate le prescrizioni per la gestione in sicurezza, nell’ambito dell’emergenza epidemiologica Covid 19, dei servizi conciliativi finanziabili con lo Strumento dei Buoni di Servizio a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo.
CONSIDERATO che la deliberazione della Giunta provinciale n. 594 di data 16 aprile 2021 ha cessato la sua efficacia il 15 settembre 2021 e che pertanto risulta necessario provvedere a disciplinare i servizi conciliativi, educativi, ludico-ricreativi e di socializzazione sull’intero territorio provinciale erogati da organizzazioni ed enti pubblici, privati, organizzazione del terzo settore e volontariato, non riconducibili alla competenza del Dipartimento Istruzione e cultura;
VISTA la precedente ordinanza del Presidente della Provincia n. 81 di data 20 agosto 2021, in particolare i punti inerenti:
- le “Certificazioni verdi Covid-19 e processo di verifica integrativo all’utilizzo dell’applicazione mobile (APP) denominata VerificaC19, all’interno delle scuole e delle istituzioni del sistema educativo provinciale e dei servizi educativi per la prima infanzia”;
- le “Linee guida applicabili all’attività dei servizi socio educativi per la prima infanzia (nidi d’infanzia, micro-nidi, tagesmutter-nidi familiari) e delle scuole dell’infanzia”;
- le “Linee guida applicabili all’attività delle istituzioni scolastiche e formative del primo e secondo ciclo del sistema educativo provinciale”;
VISTA la precedente ordinanza del Presidente della Provincia n. 74 di data 31 maggio 2021, in particolare la scheda “Attività turistiche e ricettive” allegata alla sopracitata ordinanza, le cui disposizioni si ritiene possano applicarsi anche nei casi di pernottamento da parte dei minori di età superiore ai 6 anni, sempre nell’ambito dei servizi educativi, ludico-ricreativi, culturali-sportivi e di socializzazione di cui al presente punto;
RITENUTO opportuno adottare misure volte a garantire uniformità nella gestione in sicurezza di attività educative, ludico-ricreative e di socializzazione per minori in fascia di età 3 mesi/17 anni, erogate sull’intero territorio provinciale da ente pubblico, associazioni di qualsiasi natura, cooperative sociali, organismi imprenditoriali in forma privata, enti accreditati per l’utilizzo di buoni di servizio FSE, auto-organizzazione familiare, ed in forma di volontariato, ivi compresi i servizi conciliativi svolti da Enti accreditati all’erogazione di servizi mediante i Buoni di Servizio a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo (così come disciplinate dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1280 del 30 luglio 2021) adottando per detti servizi le Linee di indirizzo per l’attivazione dei servizi socio educativi per la prima infanzia, delle scuole dell’infanzia e delle istituzioni scolastiche e formative, così come approvate con l'Ordinanza del Presidente della Provincia n. 81 di data 20 agosto 2021;
RITENUTO opportuno e proporzionato specificare che qualora, in virtù dell’applicazione delle normative anti-Covid vigenti, i servizi socio educativi per la prima infanzia, le attività delle scuole dell’infanzia, le attività delle istituzioni scolastiche e formative e i servizi conciliativi di cui alla delibera n. 1280/2021 siano sospesi o svolti non in presenza, anche le attività dei servizi educativi, ludico-ricreativi e di socializzazione per minori di età 3 mesi Z17 anni sono sospese per le corrispondenti fasce d’età per le quali si applica la sospensione dei servizi o l’attività scolastica non in presenza di cui sopra;
DATO ATTO che per i servizi conciliativi, erogati dagli Enti accreditati per la gestione dello Strumento Buoni di Servizio a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo, i parametri di erogazione in relazione al numero di minori per operatore sono stabiliti nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1260 di data 21 agosto 2020, così come modificati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1772 di data 6 novembre 2020, e che gli stessi risultano pari o inferiori a quanto disposto nelle linee guida adottate con l’ordinanza n. 81 di data 20 agosto 2021;
 

Impianti di risalita

VISTA l’ordinanza del Presidente della Provincia n. 73 del 21 maggio 2021 prot. n. 373108, che al punto 3) del dispositivo ha previsto la riapertura degli impianti di risalita dei comprensori sciistici e per il turismo estivo, nel rispetto di quanto previsto nelle Linee guida ivi allegate, poi in parte integrate con ordinanza del Presidente della Provincia n. 81 del 20 agosto 2021 prot. n. 606558;
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute di data 29 maggio 2021, recante le “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome come definitivamente integrate e approvate dal Comitato tecnico-scientifico, ove è stata prevista una sezione dedicata agli “Impianti di risalita” con misure analoghe a quelle introdotto a livello provinciale con le ordinanze di cui sopra;
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute di data 30 agosto 2021, recante “Adozione delle Linee guida per l’informazione degli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico”, ove è stato ripreso il tema del trasporto funiviario, ossia di funivie, cabinovie e seggiovie, anche ubicate nei comprensori sciistici e ove, oltre alla percentuale di riempimento della capienza dei vari veicoli, è stato espressamente previsto che “Le precedenti capienze massime di riempimento del 50% (ndr, ossia per cabinovie e funivie, nonché per seggiovie con chiusura delle cupole paravento) potranno essere elevate all’80% nel caso in cui disposizioni legislative introducano per tali mezzi di trasporto, l’obbligatorietà della certificazione verde Covid-19”;
Considerato che, con l’avvicinarsi della stagione sciistica 2021 - 2022, la Conferenza delle Regioni e Province autonome, alla luce delle proposte formulate anche dall’associazione impianti a fune (ANEF), ha formulato una nuova proposta di “Linee guida” in materia, trasmessa in data 13 ottobre 2021 agli organi statali per la validazione. Si fa presente che detta proposta di Linee guida era già stata adeguata a quanto previsto dalla nuova disciplina normativa introdotta con la modifica dell’articolo 9 quater, comma 1, del decreto legge n. 52 del 2021. Con le modifiche a tale decreto legge è stata introdotta, infatti, la lettera e bis) che prevede come soltanto i soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’art. 9, comma 2, dello stesso decreto possano accedere a "funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio". Ne deriva pertanto che non è più previsto il limite complessivo giornaliero per comprensorio sciistico, purché l’accesso agli impianti chiusi (funivie, cabinovie e seggiovie chiuse) avvenga con certificazione verde Covid-19”;
CONSIDERATO che la proposta di “Linee guida” di cui sopra è stata portata all’attenzione del Comitato tecnico-scientifico ex O.C.D.P. 3 febbraio 2020 n. 630 e ss.mm.ii. presso il Dipartimento della Protezione civile che, analizzate nella seduta del 5 novembre 2021, ha formulato alcune osservazioni (si veda il verbale n. 51 del citato Comitato tecnico-scientifico, trasmesso alla Conferenza delle Regioni e Province autonome dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio con nota del 10 novembre 2021 prt. USG 0010917 P-4.2.1 SG);
CONSIDERATO che la Conferenza delle Regioni e Province autonome, nella seduta del 18 novembre 2021, ha adattato le Linee Guida di cui sopra, recependo le osservazioni contenute nel verbale n. 51 del citato Comitato tecnico-scientifico e inviando il testo così rivisitato al Ministero della Salute;
CONSIDERATO che la stagione sciistica 2021 - 2022 è ormai aperta in Provincia di Trento e nel prossimo fine settimana sarà a pieno regime, si ritiene opportuno prendere a riferimento il contenuto delle Linee guida in materia di “Impianti di risalita” (si veda l’Allegato 2 parte sostanziale e integrante della presente), licenziate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 18 novembre 2021, e prevederne l’immediata applicazione sul territorio provinciale, anche in considerazione del loro avallo da parte del Comitato tecnico-scientifico, per dare una certezza dal punto di vista della regolamentazione in materia, nelle more dell’adozione della relativa ordinanza da parte del Ministero della Salute,
 

Funivie Trento-Sardagna e di Mezzocorona

CONSIDERATO che, con ordinanza del Presidente della Provincia di data 19 giugno 2020 prot. n. 347363/1, sono state disposte le misure anti-Covid per l’utilizzo delle funivie Trento-Sardagna e di Mezzocorona;
VISTE le numerose disposizioni nazionali che si sono susseguite in merito alla disciplina anti- Covid anche in materia di utilizzo dei mezzi di trasporto, compresi quelli di trasporto pubblico locale;
CONSIDERATO che, per la caratteristiche di utilizzo delle funivie di cui si discute, le stesse debbano ragionevolmente essere assimilate ai mezzi del settore di trasporto pubblico locale, e, pertanto, alle stesse si applica la disciplina prevista per tali mezzi dall’ordinanza del Ministero della Salute del 30 agosto 2021 (recante “Adozione delle Linee guida per l’informazione degli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico” e successive eventuali modifiche e integrazioni), compresa la misura relativa al coefficiente di riempimento in base alla colorazione delle zone (in zona bianca, non superiore all’80% dei posti consentiti), nonché la previsione di cui all’art. 9-quater, comma 1 lett. e-ter), del decreto legge n. 52 del 2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 87 del 2021, che dispone l’accesso ai mezzi di trasporto locali esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi covid di cui all’art. 9, comma 2, del succitato decreto legge n. 52/2021 (quest’ultima previsione a partire dal 6 dicembre 2021 e fino alla relativa data di cessazione, così come disposto dall’art. 4, comma 2, del decreto legge n. 172 del 2021).
Tutto ciò premesso,
 

IL PRESIDENTE
ORDINA QUANTO SEGUE


Specificazione in merito alle disposizioni di cui all’art. 2 del decreto legge 26 novembre 2021, n. 172 in materia di estensione dell’obbligo vaccinale

1) dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale, previsto per il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico dall’art. 2 del decreto-legge 26 novembre 2021 n. 172, che ha introdotto l’articolo 4-ter al decreto legge n. 44 del 2021, si applica anche agli appartenenti al Corpo permanente dei Vigili del Fuoco della Provincia autonoma di Trento e al Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento;
2) l’obbligo vaccinale non si applica ai componenti dei Corpi volontari dei Vigili del fuoco della Provincia Autonoma di Trento, fermo restando l’obbligo, ai fini dell’espletamento delle attività loro proprie, di possedere comunque una delle certificazioni verdi Covid-19;
 

Istituzione dell’elenco provinciale delle strutture che effettuano test antigenici rapidi per il rilascio delle certificazioni verdi Covid-19

3) di istituire, presso l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, l’elenco provinciale delle strutture che effettuano test antigenici rapidi per il rilascio di certificazioni verdi Covid-19, abilitate alla comunicazione dei risultati dei test rapidi tramite l’applicativo informatico predisposto all’uopo dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari per il successivo inserimento nel sistema di notifica dell’esito;
4) di dare mandato all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, di approntare la modulistica relativa alla domanda di iscrizione a detto elenco (i cui elementi essenziali costituiscono l’All.to 1 alla presente ordinanza); tale domanda deve essere inviata dai soggetti interessati all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Verificata la completezza della domanda di cui sopra e preso atto della dichiarazione d impegno sottoscritta da parte del titolare o direttore o legale rappresentante della struttura, concernente il rispetto delle misure di sicurezza minime richieste (All.to 1 parte integrante e sostanziale della presente), l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari abiliterà il soggetto richiedente all'accesso all’applicativo informatico di cui al punto 3) e assicurerà che tutte le strutture che accedono a tale applicativo siano regolarmente iscritte all’elenco provinciale delle strutture che effettuano test antigenici rapidi per il rilascio di certificazioni verdi covid-19;
5) le competenti strutture dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (Dipartimento di Prevenzione di APSS) e provinciali (Dipartimento Salute e Politiche Sociali) effettuano attività di monitoraggio e vigilanza, anche mediante sopralluoghi sul campo, ai fini del controllo sulla corretta applicazione delle procedure richieste per l’effettuazione dei testi antigenici rapidi in condizioni di sicurezza;
 

Servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande all’aperto

6) nell’ambito dei servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande all’aperto, svolti da qualsiasi esercizio, compresi gli operatori agrituristici ed enoturistici, al fine dell’applicazione della disciplina in materia di certificazione verde Covid-19, si chiarisce che per ristorazione o somministrazione di pasti e bevande all’aperto, al fine di contrapporla a quella al chiuso, deve intendersi la ristorazione o la somministrazione di pasti e bevande svolta in una struttura anche con un solo lato libero (lato libero che può essere rappresentato anche dall’assenza del tetto): il lato libero può prevedere la presenza di balaustre, fioriere o barriere che non possono però avere un’altezza superiore a 90 cm;
 

Disposizioni per la gestione in sicurezza dei servizi educativi, ludico-ricreativi, culturali- sportivi e di socializzazione per bambini e adolescenti età 3 mesi /17 anni

7) alle attività educative, ludico-ricreative, culturali-sportive e di socializzazione erogate sull’intero territorio provinciale per minori in età 3 mesi/17 anni, indipendentemente se di gruppo o individuale erogate da ente pubblico, associazioni di qualsiasi natura, cooperative sociali, organismi imprenditoriali in forma privata, enti accreditati per l’utilizzo di buoni di servizio FSE, auto-organizzazione familiare, ed in forma di volontariato, si applicano le disposizioni e le linee guida adottate con le ordinanze del Presidente della Provincia n. 81/2021 e 74/2021 (per i criteri previsti per il pernottamento per minori di età superiore ai 6 anni) e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1280 del 30 luglio 2021, in relazione all’età dei minori coinvolti e alla tipologia di servizio e nel rispetto di eventuali protocolli di settore. I parametri di erogazione dei servizi riferiti al numero di minori per operatore rimangono quelli stabiliti nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1260 di data 21 agosto 2020 così come modificati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1772 di data 6 novembre 2020 e recepiti nelle Linee guida della Provincia autonoma di Trento per la gestione in sicurezza dei servizi conciliativi ed estivi 2021 per bambini/e e adolescenti, approvate con Deliberazione della Giunta provinciale di data 16 aprile 2021;
 

Impianti di risalita

8) in materia di impianti di risalita all'interno di stazioni, aree e comprensori montani, per tutte le stagioni (compresa quella sciistica), si applicano le misure di cui al contenuto dello stralcio delle Linee guida in materia di “Impianti di risalita” (si veda l’All.to 2 parte sostanziale e integrante della presente), licenziate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 18 novembre 2021;
 

Funivie Trento-Sardagna e di Mezzocorona

9) in materia di misure anti-covid, per l’utilizzo delle Funivie Trento-Sardagna e di Mezzocorona si applica la disciplina prevista per i mezzi del settore di trasporto pubblico locale dall’ordinanza del Ministero della Salute del 30 agosto 2021 (recante “Adozione delle Linee guida per l’informazione degli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico” e successive eventuali modifiche e integrazioni), compresa la misura relativa al coefficiente di riempimento in base alla colorazione delle zone (in zona bianca, non superiore all’80% dei posti consentiti), nonché la previsione di cui all’art. 9-quater, comma 1 lett. e-ter), del decreto legge n. 52 del 2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 87 del 2021, che dispone l’accesso ai mezzi di trasporto locali esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi covid di cui all’art. 9, comma 2, del succitato decreto legge n. 52/2021 (quest’ultima previsione a partire dal 6 dicembre 2021 e fino alla relativa data di cessazione, così come disposto dall’art. 4, comma 2, del decreto legge n. 172 del 2021);
 

Disposizioni finali

10) le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dal giorno di adozione della presente e fino al giorno 31 dicembre 2021 (salvo ove presenti termini diversi, anche ai sensi della normativa nazionale), restando altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 qualora non in contrasto con la presente ovvero se non esplicitamente modificate o superate;
Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dalla presente ordinanza comporta l’applicazione sanzionatoria di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati. 
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Commissario del Governo della Provincia di Trento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.
 

dott. Maurizio Fugatti
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO PROVINCIALE DELLE STRUTTURE CHE EFFETTUANO TEST ANTIGENICI RAPIDI PER IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19


Io sottoscritto/a, _________________________________________________
Titolare, direttore o legale rappresentante _________________________________________________
Data e luogo di nascita _________________________________________________
Indirizzo della struttura/sede di esecuzione del test _________________________________________________
Comune _________________________________________________
Provincia _________________________________________________
Telefono _________________________________________________
Indirizzo mail _________________________________________________
Indirizzo pec _________________________________________________
Codice fiscale/P. IVA    _________________________________________________
 

DICHIARO

- che il/la dott./dott.ssa _______________________
iscritto/a all’ordine professionale di _____________ con numero ___________
- che il/la dott./dott.ssa ___________________
iscritto/a all’ordine professionale di _____________ con numero ___________eseguirà i test antigenici rapidi.
- per l'attività di esecuzione e registrazione dei test, sia con strumenti informatici che cartacei, di essere titolare del trattamento dei dati e responsabile di conformarsi agli obblighi imposti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, tra cui il Regolamento (UE) 2016/679 (il “GDPR) e il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice sulla protezione dei dati personali” come novellato dai Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 (c.d. “Codice Privacy”) e sue successive modifiche e integrazioni (la “Normativa Privacy Applicabile”).
- di essere in possesso degli apprestamenti occorrenti sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza per la corretta conduzione delle attività di somministrazione dei tamponi antigenici rapidi.
- di utilizzare solo i prodotti presenti all’interno della HSC (EU Health Security Committee) common list (https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/).
- di rispettare tutte le misure di sicurezza previste per l’effettuazione dei test antigenici rapidi per il rilascio di certificazioni verdi Covid-19, indicate in allegato alla presente dichiarazione.

Luogo e data _______
Firma ____________

Ai sensi dell’articolo 38 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
 

MISURE DI SICUREZZA PER EFFETTUARE TEST ANTIGENICI RAPIDI PER IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

Le misure di sicurezza
In aggiunta all’applicazione delle ordinarie misure di prevenzione igienico-sanitarie stabilite dalla normativa di settore, si prevede quanto segue.


Struttura
- il test viene effettuato da personale sanitario abilitato e formato (medico, infermiere, assistente sanitario, odontoiatra, biologo, farmacista), anche mediante la partecipazione agli specifici corsi di formazione resi disponibili dal Dipartimento di Prevenzione dell’APSS, per l’erogazione delle prestazioni in oggetto;
- durante lo stato di gravidanza e di allattamento il personale sanitario abilitato si astiene dallo svolgimento delle attività previste dal presente accordo;
- in caso di positività al test SARS-CoV-2 o se affetto/a da sintomatologia compatibile con COVID-19 ovvero da comprovate patologie, il personale sanitario abilitato e formato (medico, infermiere, assistente sanitario, odontoiatra, biologo, farmacista) si astiene dallo svolgimento delle attività previste dal presente accordo;
- il test si svolge preferibilmente su appuntamento;
- gli eventuali appuntamenti per la somministrazione del test antigenico rapido sono fissati con un intervallo tra una persona e l’altra adatto a garantire la corretta conduzione delle somministrazioni dei test in termini di adeguatezza sotto il profilo igienico-sanitario e di tutela di riservatezza degli utenti;
- l’incaricato/a della somministrazione del test antigenico rapido indossa adeguati dispositivi di protezione individuale: mascherina FFP2/KN95 (la mascherina deve coprire bene il naso, la bocca e il mento e deve aderire perfettamente), guanti monouso, camice monouso o sovracamice (da sostituire ogni volta che si accerti la positività dell’utente sottoposto a test), protezione oculare (visiera/occhiali);
- il personale sanitario abilitato esegue il test antigenico rapido secondo le modalità riportate nella scheda tecnica del prodotto in uso: durante l’esecuzione del test devono essere seguite con cura le istruzioni del produttore per la raccolta del campione biologico e la manipolazione sicura dello stesso;
- l’igiene delle mani prima e al termine della singola somministrazione del test antigenico rapido deve essere eseguita accuratamente, con soluzione idroalcolica;
- la struttura sanitaria provvede alla tempestiva registrazione (non oltre tre ore dall’esecuzione del test) e tracciabilità dei dati dell’utente, compreso l’esito - sia positivo che negativo - dei test rapidi nell’applicativo informatico predisposto all’uopo dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari per il successivo inserimento nel sistema informativo di notifica dell’esito e trasmissione delle positività riscontrate al Dipartimento di Prevenzione di APSS che provvederà a attivare le procedure previste di isolamento e tracciamento dei contatti;
- in caso di esito positivo del test antigenico rapido, la struttura provvede a darne immediata comunicazione all’utente;
- viene garantita la sistematica applicazione di tutte le disposizioni vigenti a garanzia di una sicura e appropriata esecuzione dei test e del corretto utilizzo dell’applicativo informatico.
Utente


- deve rispettare le misure di prevenzione vigenti e quindi: osservare le disposizioni per il distanziamento fisico, indossare la mascherina, igienizzarsi le mani, abbassare la protezione respiratoria solo al momento dell’effettuazione del prelievo di campione biologico e riposizionarla subito dopo;
- nel caso di somministrazione del test antigenico rapido nei confronti di un minore/incapace il test sarà condotto in presenza del genitore/tutore/soggetto affidatario, previa acquisizione del consenso.


Ambienti
- per l’esecuzione del tampone rapido, si prevede l’applicazione delle normali procedure di sanificazione degli ambienti sanitari previste durante la pandemia da SARS-CoV-2: assicurare la pulizia e la disinfezione dell’area utilizzata con disinfettanti a base di alcoli o di ipoclorito di sodio;
- privilegiare l’esecuzione del test in un ambiente dedicato o separato da locali adibiti a altre attività ordinarie della struttura (o in fasce orarie che consentano di evitare l’interferenza con altre attività), con modalità che garantiscano la riservatezza e la sicurezza necessaria; l’eventuale ambiente esterno può essere costituito da locali protetti, pertinenze esterne o strutture mobili temporanee nella disponibilità della struttura medesima; eventuali spazi/locali messi a disposizione da soggetti parte di terzi possono essere utilizzati nel rispetto di normative e regolamenti vigenti;
- il locale scelto deve consentire l’accesso di un singolo utente (o nucleo di conviventi) alla volta per l’esecuzione del tampone, la possibilità di areazione fra un paziente e l’altro e essere dotato di tavolo di appoggio sanificabile dove procedere alla lettura del test antigenico;
- esporre un avviso all’ingresso della struttura o del locale separato dedicato alla somministrazione dei test antigenici rapidi con chiare istruzioni sulle modalità di accesso e il numero massimo di persone che possono accedervi, anche al fine di evitare assembramenti;
- garantire la presenza nell’area di indicazioni per l’igiene delle mani e per il distanziamento fisico;
- assicurare la disponibilità di soluzione idroalcolica igienizzante;
- garantire che l’area dove avviene la somministrazione del test antigenico rapido abbia poche superfici ad alta frequenza di contatto e offra la possibilità di una rapida disinfezione.


Rifiuti
- garantire la presenza di adeguati contenitori per lo smaltimento dei rifiuti a rischio biologico e lo smaltimento dei rifiuti stessi;
- seguire con precisione le istruzioni del produttore dettate per la corretta gestione dei rifiuti derivanti dall’esecuzione dei test rapidi, che comunque devono essere considerati come rifiuti speciali sanitari pericolosi a rischio infettivo.


Tracciatura informatica
- disporre di un PC con accesso ad internet nel luogo (o in prossimità) dell’esecuzione dei tamponi;
- la struttura provvede alla tracciatura dei test antigenici rapidi eseguiti accedendo all’applicativo informatico provinciale con le proprie credenziali (che sono personali e non cedibili), nel rispetto delle procedure e dei termini di comunicazione degli esiti stabiliti dall’APSS, anche ai fini del rilascio delle certificazioni verdi COVID-19, secondo le procedure e regolamentazioni vigenti.


LINEE GUIDA IN MATERIA DI IMPIANTI DI RISALITA

Indicazioni di carattere generale
Le presenti indicazioni si applicano ai seguenti impianti di risalita all’interno di stazioni, aree e comprensori montani, e sono valide per tutte le stagioni, compresa quella sciistica: funivie, cabinovie, seggiovie, sciovie (skilift). Si intendono inclusi anche tapis-roulant e nastri trasportatori per i brevi collegamenti.
Allo stato attuale, l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie (qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento) è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle “certificazioni verdi COVID-19”. Sono esonerati dall’obbligo del possesso di una certificazione verde COVID-19 i soggetti esclusi per età dalla campagna di vaccinazione e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute. L’obbligo di possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 si applica per l’acquisto di tutti i titoli di viaggio che consentano, anche in via non esclusiva, l’accesso agli impianti di cui all’articolo 9- quater, comma 1, lettera e-bis), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento). I gestori degli impianti di risalita per i quali l’accesso sia consentito esclusivamente ai possessori di una delle certificazioni verdi COVID-19 informano gli utenti, con apposita segnaletica, dell’esistenza dell’obbligo della certificazione verde prevista dall’articolo 9-quater, comma 1, lettera e-bis), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Considerata la possibilità che i titoli di viaggio siano acquistati online o tramite altre soluzioni digitali e/o abbiano validità plurigiornaliera, il controllo da parte dei gestori sul possesso della citata certificazione verde può essere svolto anche a campione.
• In zona arancione e in zona rossa, qualora sia prevista l’apertura degli impianti di risalita, limitare il numero massimo di presenze giornaliere mediante l’introduzione di un tetto massimo di titoli di viaggio vendibili, determinato in base alle caratteristiche della stazione/area/comprensorio anche sciistico, con criteri omogenei per Regione o Provincia Autonoma o comprensorio anche sciistico, da definire sentiti i rappresentanti di categoria e delle strutture ricettive e concordati con le Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio. Soprattutto per la pratica degli sport invernali, il tetto massimo di skipass giornalieri vendibili deve tenere conto non solo delle quote giornaliere ma anche di quelle settimanali e stagionali. A tale scopo, i gestori dovranno adottare sistemi di prenotazione che siano in grado di consentire una gestione strutturata del numero di utenti che possono effettivamente accedere agli impianti di risalita per ciascuna singola giornata, coordinandosi con le Aziende Sanitarie Locali e con le strutture ricettive. Nei comprensori che si estendono oltre i confini regionali e/o provinciali, le Regioni e/o le Province Autonome confinanti devono coordinarsi per individuare misure idonee di prevenzione per la gestione dei flussi e delle presenze.
• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, compreso l’obbligo del possesso di una certificazione verde COVID-19, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio¬video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità dell’utente stesso.
• Garantire la periodica pulizia degli ambienti, con particolare attenzione ai servizi igienici, alle superfici più frequentemente toccate e in generale a tutti gli ambienti accessibili al pubblico, associata a disinfezione dopo la chiusura al pubblico.
• Dovrà essere riorganizzato l’accesso alle biglietterie e agli impianti di risalita in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone. Gli utenti devono sempre indossare correttamente dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche o dispositivi che conferiscono superiore protezione come gli FFP2), sia negli ambienti chiusi, sia all’aperto in caso di code e assembramento di persone.


Vendita titoli di viaggio
• Devono essere adottate soluzioni organizzative al fine di ridurre code e assembramenti alle biglietterie, quali ad esempio: prevendita/prenotazione on-line o tramite altre soluzioni digitali (es. applicazioni per smartphone, biglietti di tipo RFID, Radio-Frequency IDentification), collaborazioni con strutture ricettive del territorio per acquisto/consegna dei titoli. Sia in fase di prevendita/prenotazione, sia di vendita in biglietteria, è necessario informare gli utenti circa le buone norme di condotta e corretta prassi igienica per limitare il più possibile comportamenti inadeguati.
• Le biglietterie devono essere munite, laddove non già presenti, di schermi protettivi/separazioni fisiche tra operatore e cliente e devono essere favorite modalità di pagamento elettroniche.
• Gli spazi devono essere riorganizzati per garantire l’accesso in modo ordinato, differenziando se possibile i percorsi di ingresso/uscita all’area di vendita, al fine di evitare code e assembramenti di persone.
• Devono essere resi disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani, da utilizzare obbligatoriamente al momento dell’accesso alla biglietteria o ad altri locali eventualmente presenti (es. servizi igienici)


Trasporto
• In relazione alle diverse tipologie di impianti, dovrà essere valutato il numero di persone che ne avranno accesso in funzione dei seguenti criteri, validi sia nella fase di salita che di discesa (la capienza massima dei veicoli va eventualmente arrotondata al valore intero per difetto).
• impianti chiusi (funivie, cabinovie): portata massima all’80% della capienza del veicolo con uso obbligatorio di mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) a protezione delle vie respiratorie (chirurgica o superiore).
impianti aperti (seggiovie, sciovie): portata massima al 100% della capienza del veicolo con uso obbligatorio di mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2). La portata è ridotta all’80% se le seggiovie vengono utilizzate con la chiusura delle cupole paravento.
• Nella fase di discesa a valle, in caso di necessità o emergenza (es. eventi atmosferici eccezionali) o al fine di evitare o limitare assembramenti di persone presso le stazioni di monte, è consentito per il tempo strettamente necessario l’utilizzo dei veicoli a pieno carico, sempre nel rispetto d’uso di mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2).
I veicoli chiusi (funivie, cabinovie), durante la fase di trasporto dei passeggeri, devono essere aerati mantenendo i finestrini aperti il più possibile.
In tutti gli ambienti al chiuso, nella fase di imbarco (anche all’aperto) e durante le fasi di trasporto è vietato consumare alimenti, bevande e fumare.
Una volta giunti alla stazione di monte, gli utenti abbandonano la stazione nel più breve tempo possibile.