Ministero della Salute
Indizione della “Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari”.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
e
IL MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
 

VISTA la legge 14 agosto 2020, n. 113, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2020, n. 224, recante “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni”;
VISTO, in particolare, l'art. 8, comma 1, della predetta legge, che istituisce la “Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari”, volta a sensibilizzare la cittadinanza a una cultura che condanni ogni forma di violenza nei confronti dei lavoratori della sanità, prevedendo che la Giornata deve essere celebrata annualmente in una data stabilita con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’istruzione e dell’università e della ricerca;
CONSIDERATO che il giorno 12 marzo 2020 è stata indetta, su proposta del Consiglio degli Ordini dei Medici Europei (CEOM), la prima “Giornata europea di sensibilizzazione contro la violenza nei confronti dei medici e degli altri operatori sanitari”;
RILEVATA pertanto, l’opportunità di istituire la “Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari” in concomitanza con quella europea, al fine di ottenere una maggiore rilevanza ed efficacia delle iniziative da intraprendere;
 

DECRETA


Art. 1

1. È indetta la “Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari” per il giorno 12 marzo di ogni anno.
2. In tale giornata le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con gli enti e gli organismi interessati, promuovono l’attenzione e l’informazione sul tema della violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari, nell’ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione.
 

Art. 2

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi all’attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto è inviato agli Organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, lì 27 gennaio 2022
 

IL MINISTRO DELLA SALUTE
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
IL MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA