Il Ministro dell’Università e della Ricerca
 

Carissime, Carissimi,

com’è noto, il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 - all’art. 2, comma 1, lett. a) - ha introdotto l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, con decorrenza dal 1° febbraio 2022, tra gli altri, per il “personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica”.
Pertanto, appare utile fornire delle indicazioni in merito al fine di favorire una attuazione omogenea della suddetta previsione.
La disposizione in esame introduce una “prestazione personale obbligatoria”. Deve, dunque, adottarsi una interpretazione restrittiva della stessa volta a identificare il “personale delle istituzioni AFAM” da considerarsi soggetto all’obbligo vaccinale (e al quale applicare le conseguenze previste in caso di mancato adempimento) con il personale, docente e non docente, titolare di un rapporto a tempo indeterminato o determinato, ivi compresi gli incarichi di docenza conferiti ai sensi dell’articolo 1, commi 284 e 285, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Inoltre, per espresso riferimento all’art. 4, commi 2 e 7, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, si prevede che la vaccinazione può essere omessa o differita “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2”. In tal caso, il personale interessato, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, può anche essere adibito a mansioni diverse, senza decurtazione della retribuzione.
Il personale non strutturato delle istituzioni (per tale intendendosi, a mero titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività: gli accompagnatori al pianoforte e altre figure tecniche o amministrative con contratto di natura non subordinata, i modelli viventi, i tirocinanti, i titolari di borse di studio) resta, invece, soggetto all’obbligo di possesso della certificazione verde, conformemente alle indicazioni fornite in precedenza.
Anche il personale delle ditte esterne rispetto alle istituzioni, ferma restando l’applicazione delle diverse e più generali misure connesse all’età anagrafica, resta egualmente soggetto all’obbligo di Green pass, in ragione della specifica disposizione di cui all’art. 9-ter.2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.
Inoltre, in vista della ripresa delle attività didattiche delle istituzioni nel secondo semestre, in data 24 gennaio u.s., è stato formulato al Comitato Tecnico Scientifico un quesito relativo alla modifica - in ragione dell’ulteriore mutamento dello scenario epidemiologico e dell’andamento del piano vaccinale - dei protocolli relativi alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare nell’ambito della formazione superiore, anche con specifico riferimento alla natura della didattica nelle Istituzioni AFAM, anche alla luce delle più recenti disposizioni assunte in tema di quarantena.

Vi ringrazio, come sempre, per la Vostra preziosa collaborazione.
 

prof.ssa Maria Cristina Messa

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Ai Presidenti e ai Direttori
delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica