Cassazione Civile, Sez. 6, 28 gennaio 2022, n. 2662 - Infortunio mortale. Ricorso inammissibile


 

Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA Relatore: AMENDOLA FABRIZIO
Data pubblicazione: 28/01/2022
 

Rilevato che


1. la Corte di Appello di Firenze, con la sentenza impugnata pubblicata il 21 febbraio 2020, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato la responsabilità di Vibralcementi Srl nella causazione dell'infortunio mortale sul lavoro occorso in data 20 febbraio 2012 a F.M. e, per l'effetto, ha condannato la società al pagamento, in favore degli eredi F. e R. M., della somma di euro 225.000 ciascuno, oltre accessori, respingendo altresì la domanda di garanzia azionata dalla Vibralcementi Srl nei confronti di Unipolsai Assicurazioni Spa;
2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso, in data 14 ottobre 2020, la società, affidato a 4 motivi; non hanno svolto attività difensiva gli intimati;
3. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale;
 

Considerato che


1. preliminarmente occorre rilevare d'ufficio che il ricorso per cassazione è stato notificato nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, tenendo conto della sospensione dei termini processuali disposta dall'art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27 del 2020), che ha sospeso, per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, successivamente prorogato fino all'11 maggio 2020 dall'art. 36 del d.l. n. 23 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 40 del 2020), il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali;
2. il primo motivo di ricorso denuncia: "nullità della sentenza e del procedimento di appello per violazione e/o falsa applicazione e/ o mancata applicazione di quanto previsto dall'art. 342 c.p.c."; con esso si lamenta che la Corte territoriale non avrebbe rilevato "d'ufficio" il difetto di specificità dei motivi di impugnazione articolati dagli eredi F.M.;
la censura è inammissibile in quanto in essa non vengono adeguatamente riportati i contenuti, neanche per stralcio, dell'atto di appello di cui si deduce la nullità, quanto meno per inferirne gli aspetti della denunciata inammissibilità;
come le Sezioni unite insegnano (n. 8077 del 2012) neanche nell'ipotesi di errores in procedendo «viene meno l'onere per la parte di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso, da intendere come un corollario del requisito della specificità dei motivi d'impugnazione, ora tradotto nelle più definite e puntuali disposizioni contenute negli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.; sicché l'esame diretto degli atti che la corte è chiamata a compiere è pur sempre circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato ed allegato»; più di recente si è ribadito, sempre nella composizione più autorevole della Corte, che «allorquando sia denunciato un error in procedendo, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale. Infatti, il potere­ dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte indicarli» (Cass. SS.UU. n. 5640 del 2019);
così è stato condivisibilmente ritenuto che, pure in tali casi, si prospetta preliminare ad ogni altra questione quella concernente l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell'ambito di quest'ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali (Cass. n. 18 del 2015; Cass. n. 18037 del 2014, con la giurisprudenza ivi citata); precisamente l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone che la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell'iter processuale (Cass. n. 19410 del 2015; Cass. n. 11738 del 2016; Cass. n. 23834 del 2019);
nella specie la ricorrente non si è uniformata ai principi innanzi esposti, sollevando, inoltre, la questione della nullità dell'atto di appello solo in questa sede, senza neanche aver sottoposto la questione pregiudiziale alla Corte fiorentina ma argomentando diffusamente nel merito della causa al cospetto di essa, così conclamando di essere stata messa in condizione di esercitare a pieno il diritto di difesa, cui è preordinato il canone della specificità dei motivi di impugnazione;
3. gli altri motivi possono essere come di seguito sintetizzati, secondo le rubriche articolate dalla stessa parte ricorrente:
"nullità della sentenza per errata, erronea e fuorviante valutazione dei fatti indicati in sentenza (sulla conoscenza del mezzo da parte della vittima) in aperto contrasto con la valutazione delle medesime risultanze istruttorie fattane anche dalla stessa Corte d'Appello di Firenze in sede penale, alla luce di quanto previsto dall'art. 360 c.p.c.,
n. 5" (primo motivo); "nullità della sentenza per errata, erronea e fuorviante valutazione dei fatti indicati in sentenza (sulla valutazione della informazione ricevuta dalla vittima sul funzionamento del mezzo) in aperto contrasto con la valutazione delle medesime risultanze istruttorie fattane anche dalla stessa Corte d'Appello di Firenze in sede penale, alla luce di quanto previsto dall'art. 360 c.p.c., n. 5" (secondo nullità della sentenza per errata, erronea e fuorviante mancata valutazione, e relativa mancata motivazione, dei risultati istruttori emergenti anche dalle attività m materia penale svolta dalla magistratura, in aperto contrasto con la valutazione delle medesime risultanze istruttorie fatta anche dalla stessa Corte d'Appello di Firenze in sede penale, alla luce di quanto previsto dall'art. 360 c.p.c., n. 5" (terzo motivo);
4. tutti i motivi, per come formulati, sono inammissibili;
in disparte la impropria prospettazione della nullità della sentenza senza il corretto inquadramento nell'ambito del vizio di cui all'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., nessuno dei motivi tiene adeguato conto degli enunciati posti da Cass. SS.UU. n. 8053 e 8054 del 2014; nell'interpretazione del n. 5 novellato dell'art. 360 c.p.c., invocato in tutti e tre i motivi in esame, le Sezioni unite citate hanno espresso i seguenti princìpi di diritto (princìpi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici): a) la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel. cod. civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"; b) il nuovo testo introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); c) l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; d) la parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), c. p. c. e 369, secondo comma, n. 4), c. p. c. - il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il "come" e il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività" del fatto stesso;
le censure in scrutinio risultano largamente irrispettose di tali enunciati, traducendosi tutti, nella sostanza, nell'espressione di un diverso convincimento della parte soccombente rispetto a quello espresso dai giudici del merito nella valutazione del materiale probatorio, come è reso chiaro dall'ampio riferimento nell'illustrazione dei motivi ai materiali istruttori;
5. conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla per le spese in difetto di attività difensiva degli intimati;
occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17, 1. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
 

P.Q.M.
 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell'adunanza camerale il 26 ottobre 2021