Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 7 aprile 2000
Validità: 01.04.2000 - 31.12.2003
Parti: Federorafi, Federargentieri e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Orafi, Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

  Introduzione.
Campo di applicazione del contratto
Disciplina generale
Sezione I - Sistema di relazioni sindacali

Art. 1 - Osservatorio congiunto in sede nazionale sulla situazione economico-sociale dell'industria orafa-argentiera.
Art. 2 - Informazioni a livello territoriale.
Analisi congiunta della situazione economico-sociale dell'industria orafa e argentiera
Informazioni a livello aziendale
Disciplina generale
Sezione III - Commissione paritetica per lo studio della classificazione dei lavoratori
Art. 5 - Orario di lavoro.
• Allegato all'art. 5.
• Permessi annui retribuiti
• Norme transitorie.
Art. 5 bis - Orario normale di lavoro in regime di flessibilità.
• Part-time
Art. 7 - Contratto a termine.
• Tempo determinato
• Norma transitoria - Contratti di inserimento.
• Lavoro interinale
Art. 31 - Certificato di lavoro.
Art. 34 - Decorrenza e durata.
Disciplina speciale
Parte I.

Art. 8 - Lavoro straordinario, festivo e prestato tra le ore 22.00 e le ore 6.00
• Banca-ore
Art. 11 - Lavoro a cottimo.
Aspettativa - Nota a verbale.
Volontariato
Art. 16 - Aumenti periodici di anzianità.
• Norme transitorie.
Trattamento in caso di infortunio sul lavoro
Art. 26 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
• Norma transitoria.
 

Art. 27 - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia.
Disciplina speciale
Parte II

Art. 5 - Aumenti periodici di anzianità.
• Norma transitoria.
Art. 6 - Trattamento di fine rapporto.
• Norma transitoria.
Disciplina speciale
Parte III.

Art. 7 - Lavoro straordinario, festivo e prestato dalle ore 21.00 alle ore 6.00.
Art 9 - Aumenti periodici di anzianità.
• Norme transitorie.
Art. 20 - Trattamento di fine rapporto.
• Norma transitoria.
Allegati

Previdenza complementare
Contratto nazionale per la disciplina dell'apprendistato nell'industria orafa e argentiera
Art. 1 - Norme generali.
Art. 2 - Trattamento di malattia e infortunio.
Art. 3 - Periodo di prova.
Art. 4 - Tirocinio presso diverse aziende.
Art. 5 - Durata del tirocinio.
Art. 6 - Minimi tabellari e determinazione dei minimi di paga oraria.
Art. 7 - Lavoro a cottimo o a incentivo.
Art. 8 - Orario di lavoro.
Art. 9 - Ferie.
Art. 10 - Gratifica natalizia.
Art. 11 - Formazione.
Art. 12 - Attribuzione della qualifica.
Art. 13 - Decorrenza.
Quota contribuzione una tantum
Incrementi retributivi e minimi contrattuali
Tabella A. - Tabella degli incrementi mensili lordi
Tabella B. - Tabella minimi mensili lordi conglobati


Industria orafa e argentiera: il rinnovo del contratto

7 aprile 2000

Introduzione.
Campo di applicazione del contratto

Il presente CCNL ha valore per i dipendenti dalle aziende industriali per la lavorazione di prodotti di oreficeria, gioielleria, argenteria, posateria in argento e bigiotteria prevalentemente in metalli e/o materiali preziosi, nonché dalle unità produttive e di servizio che abbiano con il settore orafo-argentiero interconnessioni di significativa rilevanza.

Disciplina generale
Sezione I - Sistema di relazioni sindacali
Art. 1 - Osservatorio congiunto in sede nazionale sulla situazione economico-sociale dell'industria orafa-argentiera.

Entro 1 anno dalla sottoscrizione del presente contratto, Federorafi-Federargentieri e i sindacati Fim-Fiom-Uilm promuoveranno la costituzione di un Osservatorio congiunto paritetico sulla situazione economico-sociale nel settore orafo-argentiero, quale sede di analisi, verifica e confronto sistematici su temi di rilevante interesse reciproco e, in particolare:
a) le tendenze e l'evoluzione dell'innovazione tecnologica nel settore orafo-argentiero con particolare riguardo all'andamento occupazionale, nonché gli andamenti e le prospettive economico-produttive suddivise fra i settori orafo e argentiero;
b) l'andamento dell'occupazione nonché delle assunzioni e delle cessazioni del rapporto di lavoro disaggregato per tipologia di rapporto di lavoro (CFL, contratti part-time, contratti a termine, contratti di apprendistato, contratti di lavoro temporaneo, ecc.), per sesso (anche al fine di individuare possibili azioni positive) e livelli d'inquadramento, e con riferimento ai lavoratori extracomunitari e ai soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria;
c) gli andamenti e le tendenze qualitative e quantitative degli investimenti nel settore;
d) gli andamenti del costo di lavoro, dei salari e degli orari di fatto riferiti ai settori orafo-argentiero anche rispetto agli altri Paesi OCSE, nonché comparazioni sui sistemi fiscali e parafiscali in atto negli stessi Paesi;
e) l'andamento degli orari di fatto, con indicazione delle ore di lavoro prestate oltre l'orario ordinario e della misura delle ore per le quali vi è stato l'intervento della CIG;
f) la qualità e l'utilizzazione nel settore degli incentivi di legge per gli investimenti industriali distinti per finalità;
g) l'andamento dei premi di risultato nonché dei salari di fatto per livelli d'inquadramento;
h) le ore di formazione professionale;
i) la costituzione degli RLS e le relative azioni formative;
l) la definizione a livello territoriale di quanto previsto dal presente CCNL in materia di lavoro a domicilio;
m) le problematiche dello sviluppo dei settori orafo-argentiero e dei nuovi insediamenti nelle aree del Mezzogiorno e Ob 1 UE.
I dati di cui sopra, in particolare quelli relativi ai punti e) e g) laddove possibile e qualora disponibili, verranno elaborati in termini disaggregati per aree interregionali come di seguito identificate:
1) Triveneto, Lombardia, Piemonte (orafi),
2) Piemonte, Liguria, Emilia,
3) Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Italia meridionale e insulare.
In relazione a tali aree saranno altresì fomite, ove disponibili, informazioni globali riferite alle previsioni d'investimento e alle eventuali operazioni di ristrutturazione, di scorporo e di decentramento permanente di importanti fasi delle attività produttive in atto, qualora dette operazioni comportino sostanziali modifiche del sistema produttivo che investano in modo determinante le tecnologie fino ad allora adottate o l'organizzazione complessiva del lavoro o il tipo di produzione in atto e influiscano complessivamente sull'occupazione.
Entro 3 mesi dalla stipula del presente CCNL, le parti definiranno in apposito incontro le modalità operative per un corretto funzionamento dell'Osservatorio.

Art. 2 - Informazioni a livello territoriale.
Annualmente, di norma entro il 1° quadrimestre, le Associazioni territoriali imprenditoriali forniranno al Sindacato provinciale di categoria, nel corso di apposito incontro, informazioni globali, riferite alle aziende associate e alle Federazioni imprenditoriali stipulanti il presente contratto, riguardanti le prospettive produttive al fine di fornire un quadro indicativo della situazione, con particolare riferimento all'occupazione e alle situazioni di crisi che abbiano particolare rilevanza.
Nel corso di tale incontro le Associazioni territoriali imprenditoriali forniranno informazioni globali ai Sindacati provinciali di categoria relative ai dati sull'occupazione suddivisi per qualifiche e sesso degli addetti, con particolare riguardo all'andamento dell'occupazione nelle categorie più deboli, all'assunzione di lavoratori di primo impiego, ivi compresi gli apprendisti, nonché sui programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sull'occupazione, sulla mobilità nel territorio, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Nel corso dello stesso incontro verranno fornite informazioni globali sulle eventuali iniziative promosse per favorire le pari opportunità, sui programmi di formazione professionale eventualmente promossi su iniziativa o con il concorso delle Associazioni degli imprenditori.
Nell'ambito dell'informativa di cui sopra l'Associazione territoriale provvederà anche agli adempimenti previsti dal contratto in materia di lavoro a domicilio (punto 6, allegato 3), nonché a fornire notizie sui criteri generali che attengono al decentramento produttivo.
Per le province con ridotte concentrazioni di aziende nei settori interessati, le organizzazioni nazionali delle due parti individueranno consensualmente aree interprovinciali.
Le informazioni di cui al presente livello potranno inoltre essere fornite a livello regionale nel corso di un apposito incontro fra Fim, Fiom, Uilm regionali e una delegazione degli imprenditori orafi e argentieri.

Analisi congiunta della situazione economico-sociale dell'industria orafa e argentiera
A livello territoriale, le parti si riuniranno di norma entro il 1° quadrimestre dell'anno, con il fine di trarre valutazioni che consentano di apprezzare la situazione riferita al settore orafo-argentiero, considerata globalmente nel territorio interessato.
A tal fine le parti esamineranno le informazioni fornite per il territorio di competenza.
Potranno addivenire a valutazioni congiunte:
- sulla situazione dell'industria orafo-argentiera;
- sull'andamento dell'occupazione, anche con riferimento alle categorie più deboli, sulla formazione professionale anche con riferimento alla formazione inerente l'apprendistato valutando in tale contesto l'opportunità di costituire al riguardo una Commissione paritetica territoriale;
- su eventuali iniziative di pari opportunità.
L'Associazione imprenditoriale renderà anche informazioni globali sulle iniziative realizzate dalle aziende ai fini della tutela e del miglioramento dell'ambiente interno ed esterno.

Informazioni a livello aziendale
Annualmente, nel corso di specifici incontri, le aziende che occupano complessivamente più di 200 dipendenti forniranno al Sindacato, su richiesta dello stesso e nel corso di un apposito incontro, convocato dall'Associazione territoriale imprenditoriale nella cui area di competenza si trova la Direzione generale dell'azienda interessata, informazioni sulle prospettive produttive e, in questo quadro, sui programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti. Nel corso di tale incontro il Sindacato verrà informato delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione, sulle condizioni ambientali ed ecologiche, nonché sul criteri di localizzazione.

Disciplina generale
Sezione III - Commissione paritetica per lo studio della classificazione dei lavoratori

Per il biennio 2000-2001 viene confermata la "Commissione paritetica per lo studio della classificazione dei lavoratori" con Il compito di:
A) esaminare le eventuali evoluzioni dei profili professionali in relazione all'introduzione di tecnologie di processo profondamente innovative,
B) proporre alle parti stipulanti il CCNL integrazioni o aggiornamenti, nell'ambito della Disciplina speciale, parte I, sulla base delle risultanze degli esami e riguardanti fenomeni di rilevante evoluzione professionale.
La Commissione, formata indicativamente da 6 componenti: da 3 rappresentanti per gli imprenditori (Federorafi, Federargentieri) e da 3 rappresentanti per i lavoratori (Fim, Fiom, Uilm), esprimerà pareri e proposte all'unanimità entro il 31.12.01.
Le eventuali modifiche concordate in sede di Commissione troveranno applicazione dall'1.1.02.

Art. 5 - Orario di lavoro.
La durata settimanale del lavoro ordinario viene confermata in 40 ore.
Essa, ai sensi dell'art. 13, legge n. 196/97, può essere computata come durata media in un periodo non superiore al 12 mesi nei casi previsti dalla legge, dall'articolo seguente, e dagli accordi aziendali in materia.
Ai fini legali, in particolare del computo del lavoro effettivo, i limiti del lavoro ordinano rimangono fissati secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
La ripartizione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale contrattuale viene stabilita dalla Direzione anche in modo non uniforme, previo esame con le RSU.
Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su 6 giorni il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato, fatta eccezione in ogni caso per le attività elencate nell'allegato e nell'art. 5 bis.
Il limite di cui all'art. 4, comma I, D.lgs. n. 532/99 per i lavoratori notturni che prestino orario plurisettimanale è riferito al ciclo temporale completo nell'ambito del quale si realizza la media di orario plurisettimanale; in relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. a), decreto legislativo medesimo è considerato lavoro notturno agli effetti di legge quello svolto dalle ore 22,00 alle ore 5,00 antimeridiane.
L'orario giornaliero di lavoro sarà esposto in apposita tabella da affiggersi secondo le norme di legge.
Le ore di lavoro sono contate con l'orologio dello stabilimento o reparto.
I lavoratori non potranno rifiutarsi all'istituzione di più turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.
Con decorrenza 1.7.78 tutti i lavoratori addetti a turni avvicendati beneficiano di mezz'ora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in azienda.
Da tale disciplina sono esclusi i lavoratori a turni avvicendati, i quali già usufruiscono nell'ambito delle 8 ore di presenza di pause retribuite complessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano la consumazione dei pasti, a eccezione di quelle che siano state esplicitamente concesse ad altro titolo.

Allegato all'art. 5.
Personale addetto alla manutenzione, pulizia, riparazione degli impianti, quando tali operazioni non possono compiersi in altri giorni feriali della settimana senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale.
Personale addetto alla vigilanza dell'azienda e degli impianti.
Personale addetto ai trasporti terrestri.
Personale che lavora a turni.
Nei casi di cui sopra sarà disposto in modo che a questi lavoratori sia saltuariamente consentito di poter usufruire della disponibilità del pomeriggio del sabato.

Art. 5 bis - Orario normale di lavoro in regime di flessibilità.
Le parti riconoscono che le aziende, in uno o più periodi dell'anno, possono avere esigenze di maggior carico di lavoro connesse a fluttuazioni di mercato e/o a caratteristiche di stagionalità della domanda.
Per far fronte alle variazioni d'intensità dell'attività lavorativa dell'azienda, o di gruppi di lavoratori, l'azienda potrà realizzare diversi regimi d'orario in particolari periodi dell'anno con il superamento dell'orario contrattuale di norma sino a 45 ore settimanali e fino a un massimo di 48 ore settimanali per specifiche esigenze aziendali.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, entro un arco temporale di 12 mesi e in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento sia in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale normale sarà riconosciuta a decorrere dall'1.1.01 ai lavoratori interessati una maggiorazione della retribuzione nella misura onnicomprensiva del 10% (12% per le ore da prestarsi al sabato) da computarsi sulla paga base di fatto. Restano salve eventuali condizioni di miglior favore già precedentemente definite al riguardo a livello aziendale.
La Direzione procederà alla comunicazione programmatica alle RSU e ai reparti interessati dei periodi previsti di supero e di riduzione dell'orario contrattuale e delle ore necessarie.
Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di supero e all'utilizzo delle riduzioni, rapportate alle esigenze organizzative aziendali, saranno definite congiuntamente, in tempo utile, in sede di esame tra Direzione e RSU.
Le parti concordano che, in caso di mancata definizione in sede aziendale delle modalità applicative di cui sopra, su richiesta di una delle parti, venga convocata una riunione tra le rispettive OO.SS. territoriali per l'esame della questione al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente norma contrattuale.
La procedura sindacale dovrà esaurirsi entro 5 giorni dalla richiesta d'incontro.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovanti impedimenti.
Al lavoratore che non abbia effettuato, anche parzialmente, le ore di supero in regime di flessibilità, la retribuzione nel periodo di minore orario verrà proporzionalmente ridotta, salvo diverse soluzioni che, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, possano intervenire tra l'azienda e il singolo lavoratore.

Art. 7 - Contratto a termine.
Lavoro interinale

[…]
La Direzione comunica, di norma 5 giorni prima, alla RSU il numero dei lavoratori interinali, la qualifica, le modalità e la durata dell'utilizzo, e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni d'urgenza e necessità, la predetta comunicazione è fornita entro i 3 giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura.
Secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 2, legge n. 196/97, ai lavoratori interinali è riconosciuto il diritto a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
[…]

Disciplina speciale
Parte I.
Art. 8 - Lavoro straordinario, festivo e prestato tra le ore 22.00 e le ore 6.00

[…]
Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto. In applicazione di quanto previsto dal solo comma 2, art. 1, legge n. 409/98 viene fissato un unico limite massimo di 260 ore annuali per ciascun lavoratore.
Fermi restando i termini e i limiti fissati dalle vigenti disposizioni di legge anche per la qualificazione legale del lavoro straordinario e relativi adempimenti, questo sarà contenuto in 2 ore giornaliere e 8 settimanali.
A scopo informativo, la Direzione dell'azienda darà comunicazione del lavoro straordinario alle RSU.
[…]
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, festivo o tra le ore 22.00 e le ore 06.00; restano salvi i limiti di legge in materia di lavoro notturno.
Nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni dal lunedì al venerdì, sarà ammesso il prolungamento del lavoro straordinario, nella giornata del sabato, nei limiti della misura massima settimanale.
Tale prolungamento di prestazione straordinaria nella giornata del sabato, ad esclusione dei lavori di riparazione e manutenzione, sarà concordato con le RSU.
Per le ore in tal modo prestate nella giornata del sabato, compresi i lavori di riparazione e manutenzione, verrà corrisposta una maggiorazione del 40% da calcolare sulla paga base di fatto per tutte le ore lavorate nella giornata del sabato.
Dichiarazione a verbale.
1) Le parti, in relazione alle prestazioni straordinarie, confermano che esse sono dovute dal lavoratore nell'ambito del rispetto delle norme contrattuali vigenti. In particolare, per quanto concerne le prestazioni straordinarie nella giornata del sabato, escluse quelle relative ai lavori di riparazione e manutenzione, le parti convengono che l'esame preventivo a livello aziendale dovrà tenere conto delle esigenze produttive.
[…]

Banca-ore
Le parti convengono di istituire a decorrere dall'1.1.01, ovvero dall'1.1.02 per le imprese fino a 50 dipendenti a tempo indeterminato, la Banca-ore per tutti i lavoratori a tempo indeterminato per il 20% delle ore di straordinario prestate in ciascun anno solare. La fruizione delle ore accantonate nella Banca-ore avverrà nel corso dei 24 mesi decorrenti dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di effettuazione della prestazione straordinaria.
I lavoratori che intendano usufruire della Banca-ore dovranno darne comunicazione all'impresa nel corso dei mesi di gennaio, maggio e settembre e l'accantonamento riguarderà il 20% delle ore di straordinario prestate nei rispettivi quadrimestri (gennaio-aprile ...).
Ai lavoratori che non fruiscono della Banca-ore il pagamento delle prestazioni straordinarie avverrà secondo la prassi in atto con le maggiorazioni previste dal CCNL.
Per le ore di straordinario che confluiscono nella Banca-ore verrà corrisposto una maggiorazione onnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per il lavoro straordinario nelle varie modalità di esplicazione.
Le aziende forniranno ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca-ore prima dell'avvio del nuovo istituto.
Alle RSU saranno fornite informazioni, in forma aggregata, sul rapporto tra ore accantonate e le ore di straordinario effettuate.
I riposi accantonati dovranno essere fruiti dal singolo lavoratore nel rispetto delle modalità e condizioni previste nell'art. 5, Disciplina generale, sezione III, comma 5 del capitolo relativo ai permessi annui retribuiti.
Al termine del periodo di 24 mesi nel corso del quale le ore accantonate possono essere usufruite, le eventuali ore non ancora usufruite sono liquidate con la retribuzione ordinaria in atto.
Dichiarazione a verbale.
Nei 6 mesi precedenti la scadenza del presente contratto le parti s'incontreranno per esaminare la funzionalità dell'istituto Banca-ore e valutarne il prosieguo.

Art. 27 - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia.
I. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge si considerano esemplificativamente rientranti fra detti lavoratori i seguenti: autisti, infermieri, addetti alle cabine di produzione e di trasformazione dell'energia elettrica che sono esterne allo stabilimento, addetti al servizio estinzione incendi, fattorini, uscieri, inservienti, custodi, portinai, guardiani diurni e notturni.
I lavoratori discontinui possono essere assunti per un orario di lavoro normale settimanale compreso tra le 40 e le 48 ore.
S'intende che il periodo di attesa di questi lavoratori è comprensivo della pausa per la refezione.
[…]
VI. Le condizioni di lavoro dei portinai e custodi con alloggio di fabbrica nello stabilimento o nelle immediate vicinanze in relazione alle mansioni svolte, continueranno a essere regolate da accordi particolari; gli interessati possono chiedere l'assistenza delle rispettive OO.SS.
[…]

Disciplina speciale
Parte III.

Art. 7 - Lavoro straordinario, festivo e prestato dalle ore 21.00 alle ore 6.00.
[…]
Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto. In applicazione di quanto previsto dal solo comma 2, art. 1, legge n. 409/98 viene fissato un unico limite massimo di 260 ore annuali per ciascun lavoratore.
Fermi restando i termini e i limiti fissati dalle vigenti disposizioni di legge anche per la qualificazione legale del lavoro straordinario e relativi adempimenti, questo sarà contenuto in 2 ore giornaliere e 8 settimanali.
Salvo casi eccezionali e imprevedibili la Direzione dell'azienda darà informazione preventiva del lavoro straordinario, di norma in apposito incontro, alle RSA.
[…]
Nessun lavoratore di cui alla presente parte III può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, festivo e tra le ore 21.00 e le ore 6.00; restano salvi i limiti di legge in materia di lavoro notturno.
Nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni (dal lunedì al venerdì), è ammesso il prolungamento del lavoro straordinario, nella giornata del sabato, nei limiti della misura massima settimanale.
Tale prolungamento di prestazione straordinaria nella giornata del sabato, a esclusione dei lavori di riparazione e manutenzione, sarà concordato con le RSU.
Per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato, compresi i lavori di riparazione e manutenzione, verrà corrisposta una maggiorazione del 40% da calcolare sulla paga base di fatto per tutte le ore lavorate nella giornata del sabato.
Dichiarazione a verbale.
1) Le parti, in relazione alle prestazioni straordinarie, confermano che esse sono dovute dal lavoratore nell'ambito del rispetto delle norme contrattuali vigenti.
In particolare, per quanto concerne le prestazioni straordinarie nella giornata del sabato, escluse quelle relative ai lavori di riparazione e manutenzione, le parti convengono che l'esame preventivo a livello aziendale dovrà tenere conto delle esigenze produttive.
[…]

Allegati
Contratto nazionale per la disciplina dell'apprendistato nell'industria orafa e argentiera
Art. 1 - Norme generali.

Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente contratto, valgono per gli apprendisti le norme del CCNL del ..... 2000.
Qualora nuove disposizioni di legge o di Accordo interconfederale dovessero intervenire in materia successivamente alla data di stipula del presente contratto, le parti s'incontreranno a livello nazionale per verificare le implicazioni che potrebbero derivarne alla presente disciplina.
Il contratto di apprendistato può riguardare i lavoratori inquadrati nella Disciplina speciale, parte I, II e III; le qualifiche conseguibili sono quelle di cui alle categorie professionali dalla 3a alla 5a comprese.
L'azienda informerà la RSU dell'avvenuta assunzione del lavoratore apprendista.

Art. 4 - Tirocinio presso diverse aziende.
I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori a 1 anno e purché si riferiscano alle stesse attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre aziende l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati.
La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato altri periodi di tirocinio è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo di tirocinio è stato interrotto.
L'impresa rilascerà una certificazione che attesti il periodo di tirocinio svolto, la formazione attuata e la qualifica professionale oggetto dell'apprendistato.

Art. 5 - Durata del tirocinio.
La durata del tirocinio e le riduzioni del periodo stesso in relazione ai titoli di studio conseguiti dall'apprendista in scuole statali o parificate sono stabilite nelle tabelle seguenti.
Per avere diritto ad essere ammesso ai minori periodi di tirocinio elencati nella tabella, l'apprendista, all'atto dell'assunzione o all'atto del conseguimento del titolo scolastico se conseguito durante il periodo di tirocinio, dovrà presentare il titolo scolastico originale o apposito certificato autenticato.
Tabella della durata del periodo del tirocinio
- 30 mesi per lavoratori destinati ad inquadramento in 3a categoria;
- 42 mesi per lavoratori destinati ad inquadramento in 4a categoria;
- 48 mesi per lavoratori destinati ad inquadramento in 5a categoria.
Per gli apprendisti in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale, ovvero di scuola media superiore, o di attestato di qualifica professionale inerenti alla professionalità da acquisire le suddette durate sono ridotte rispettivamente a:
- 24 mesi per lavoratori destinati ad inquadramento in 3a categoria;
- 30 mesi per lavoratori destinati ad inquadramento in 4a categoria;
- 36 mesi per lavoratori destinati ad inquadramento in 5a categoria.
Per gli apprendisti in possesso di diploma di laurea la durata, in tutte le fattispecie d'inquadramento, è di 24 mesi con inquadramento finale non inferiore alla 4a categoria.
Al fine dell'inquadramento finale dell'apprendista al termine del tirocinio, per le professionalità di cui alla Disciplina speciale, parte III si terrà conto dei criteri d'inserimento stabiliti alle lett. a) e b), punto III, lett. C, art. 4, Disciplina generale, sezione III del CCNL.
La qualifica professionale oggetto dell'apprendistato, la durata del medesimo e il relativo livello professionale da acquisire, nonché il programma di formazione e le sue modalità di attuazione, saranno indicati nella lettera di assunzione unitamente alle indicazioni di cui all'art. 1, Disciplina generale, sezione III del CCNL.

Art. 7 - Lavoro a cottimo o a incentivo.
L'apprendista non potrà essere adibito a lavorazioni retribuite a cottimo o a incentivo, né a lavori di manovalanza, o di produzione in serie quando queste siano caratterizzate da attività semplici e ripetitive per le quali occorrano breve periodo di pratica e conoscenze elementari.

Art. 8 - Orario di lavoro.
L'orario di lavoro viene fissato in 40 ore settimanali.

Art. 9 - Ferie.
A norma dell'art. 14, legge 19.1.55 n. 25, agli apprendisti d'età non superiore ai 16 anni verrà concesso per ogni anno di servizio un periodo feriale retribuito di 30 giorni di calendario.
Gli apprendisti d'età superiore ai 16 anni compiuti matureranno un periodo di ferie pari a quello dei lavoratori di cui alla Disciplina speciale, parte I.
All'apprendista che all'epoca delle ferie non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'azienda, spetteranno tanti 12simi dei periodi suddetti per quanti sono i mesi di servizio prestato.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
In caso di licenziamento o di dimissioni, all'apprendista spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei 12simi maturati.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

Art. 11 - Formazione.
Le ore complessive di formazione e insegnamento pratico, come previste dalle vigenti disposizioni normative, possono essere distribuite diversamente nell'arco di durata del contratto di apprendistato. L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza i corsi
di formazione teorico-pratica.
Le ore dedicate all'insegnamento pratico sono svolte in azienda con l'obiettivo di stabilire un collegamento tra la formazione teorico-pratica e l'addestramento al lavoro per affiancamento.
Al fine di seguire l'apprendista durante tale periodo d'insegnamento pratico, il datore di lavoro incarica un tutor, scelto tra i dipendenti dell'impresa con inquadramento non inferiore a quello di destinazione dell'apprendista.
Il tutor può essere lo stesso imprenditore.
Nell'ambito delle Commissioni di cui all'art. 2, Disciplina generale, sezione I (capitolo analisi congiunta) tenuto conto della realtà locale, delle offerte formative provenienti dalle strutture pubbliche e della specializzazione dei centri di formazione, potranno essere realizzate opportune sinergie con settori merceologici affini; in tale contesto potrà altresì essere concordato per determinate specifiche professionalità con inquadramento finale in 4a categoria un incremento delle ore di formazione teorico-pratica fino a 140 ore annue complessive, ovvero per determinate specifiche professionalità destinate ad inquadramento in 5a categoria fino a 160 ore annue complessive, ove siano disposte adeguate e correlate forme di finanziamento.
Potranno altresì in tale ambito essere previsti per specifici percorsi professionali particolari moduli formativi tecnico-pratici in affiancamento in azienda, concordati con le singole imprese.

Art. 13 - Decorrenza.
Il presente contratto - che forma parte integrante del CCNL 7.4.00 di cui segue le sorti - entra in vigore dal 1° maggio 2000 e si applica ai contratti di apprendistato stipulati successivamente al 30.4.00.