Tipologia: CCNL
Data firma: 19 giugno 2000
Validità: 01.01.2000 - 31.1.2003
Parti:
Associazione Italiana Fabbricanti giocattoli, giochi, hobby e modellismo,
ornamenti natalizi e articoli per la prima infanzia e Filta-Cisl, Filtea-Cgil,
Uilta-Uil
Settori:
Tessili, Giocattoli, Industria
Fonte: CNEL
Sommario:
Parte Generale Capitolo I - Clausole riguardanti il contratto collettivo Art. 1 - Applicazione del contratto - Condizioni di miglior favore. Efficacia delle disposizioni concordate - Clausola di salvaguardia Art. 2 - Controversie individuali e collettive. A) Controversie individuali. B) Controversie interpretative e collettive. Art. 3 - Distribuzione del contratto - Quota spesa rinnovo contrattuale. Art. 4 - Esclusiva di stampa. Art. 5 - Decorrenza e durata. Art. 6 - Regolamentazione della contrattazione aziendale. 1 - Soggetti. 2 - Requisiti. 3 - Finalità e contenuti. 4 - Procedure per la consultazione e la verifica. 5 - Procedure. Norma transitoria n. 1. Norma transitoria n. 2 Capitolo II - Sistema di informazioni Art. 7 - Relazioni sindacali - Formazione sindacale - Impresa dimensione europea. Premessa. Occupazione - Investimenti - Formazione Imprese a dimensione europea Art. 8 - Lavoro esterno. Art. 9 - Contrattazione temporanea dell'orario di lavoro. Art. 10 - Mobilità interna della manodopera. Art. 11 - Mobilità esterna della manodopera. Art. 12 - Decentramento. Capitolo III - Istituti di carattere sindacale Art. 13 - Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU). 1. Costituzione e funzionamento della RSU 2. Componenti e permessi Numero dei componenti delle RSU 3. Elezioni 4. Elettorato passivo 5. Compiti e funzioni 6. Modalità delle votazioni e designazioni 7. Comunicazione della nomina 8. Disposizioni varie Art. 14 - Commissione interna e delegato di impresa. Art. 15 - Assemblee. Art. 16 - Permessi per cariche sindacali e aspettativa. Art. 17 - Affissioni. Art. 18 - Versamento dei contributi sindacali. Art. 19 - Patronati. Art. 20 - Fondo di solidarietà. Capitolo IV - Svolgimento del rapporto di lavoro Art. 21 - Assunzione - Visite mediche. Riconoscimento di "alta specializzazione" ai fini del collocamento. Art. 22 - Periodo di prova. Art. 23 - Contratto a termine. Art. 24 - Lavoro delle donne e dei minori. Art. 25 - Azioni positive per le pari opportunità. Art. 26 - Inquadramento unico dei lavoratori. Commissione tecnica paritetica nazionale Art. 27 - Passaggio di qualifica. Art. 28 - Cumulo di mansioni. Art. 29 - Orario di lavoro. Turni 6 x 6. Art. 30 - Inizio e fine del lavoro. Art. 31 - Flessibilità dell'orario normale settimanale di lavoro. Art. 32 - Lavoro straordinario, notturno e festivo. Art. 33 - Banca delle ore individuale. Art. 34 - Maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno, festivo. Art. 35 - Regime di orario a tempo parziale. Art. 36 - Lavoro ripartito (job-sharing). Art. 37 - Disciplina del contratto di prestazione di lavoro temporaneo. Art. 38 - Lavoro a turni. Art. 39 - Lavori discontinui. Art. 40 - Riposo settimanale. Art. 41 - Festività. Art. 42 - Andamento attività produttiva. Art. 43 - Recupero delle ore di lavoro perdute. Art. 44 - Minimi contrattuali. Art. 45 - Aumenti periodici di anzianità. Art. 46 - Premio di produzione. Art. 47 - Determinazione della retribuzione oraria. Art. 48 - Corresponsione della retribuzione. Cessione di quote della retribuzione Art. 49 - Tredicesima mensilità. Art. 50 - Permessi di entrata e di uscita. Art. 51 - Permessi, assenze e aspettative. Art. 52 - Lavoratori tossicodipendenti - Conservazione del posto. Art. 53 - Disabili e invalidi. Art. 54 - Assenze per malattia e infortunio non sul lavoro. Trattamento economico di malattia/Cassa integrazione. Art. 55 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale. Art. 56 - Tutela della maternità. Norma transitoria. Art. 57 - Congedo matrimoniale. Art. 58 - Servizio militare. Art. 59 - Iniziative a sostegno della formazione continua. Art. 60 - Facilitazioni per i lavoratori studenti. Art. 61 - Mense aziendali. |
Art. 62 - Ambienti di
lavoro. 1 - Premessa - Doveri delle aziende e dei lavoratori 2 - Rappresentanti per la sicurezza (RLS). 3 - Rappresentanti per la sicurezza - Elezione 4 - Rappresentanti per la sicurezza - Permessi 5 - Rappresentanti per la sicurezza - Attribuzioni A - Accesso ai luoghi di lavoro B - Modalità di consultazione C - Informazioni e documentazione aziendale 6 - Rappresentanti per la sicurezza - Formazione 7 - Rappresentanti per la sicurezza - Riunioni periodiche 8 - Registro degli infortuni - Cartella sanitaria e di rischio 9 - Lavoratori addetti ai videoterminali 10 - Ambienti di lavoro - Rinvio a norma di legge Art. 63 - Disciplina aziendale. Art. 64 - Divieti. Art. 65 - Consegna e conservazione degli utenti e del materiale. Art. 66 - Visita di inventario e controllo. Art. 67 - Provvedimenti disciplinari. Art. 68 - Multe e sospensioni. Art. 69 - Licenziamento per mancanze. Art. 70 - Trattenute per risarcimento danni. Art. 71 - Trasformazione, trapasso, cessazione e fallimento dell'azienda. Art. 72 - Certificato di lavoro e restituzione documenti di lavoro. Art. 73 - Trattamento di fine rapporto (TFR). Norma transitoria. Art. 74 - Indennità in caso di morte. Art. 75 - Apprendistato. Formazione Tutore della formazione Parte Operai Art. 76 - Sospensione e interruzione di lavoro. Art. 77 - Cambio mansioni. Art. 78 - Trasferte. Art. 79 - Trasferimento. Art. 80 - Ferie. Art. 81 - Trattamento economico di malattia. Trattamento economico di malattia/cassa integrazione. Art. 82 - Modalità di corresponsione della retribuzione. Art. 83 - Lavoro a cottimo. Art. 84 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni. Parte Intermedi Art. 85 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni. Art. 86 - Clausola di rinvio. Parte Impiegati Art. 87 - Mutamento di mansioni. Art. 88 - Lavoratori con funzioni direttive. Art. 89 - Indennità maneggio denaro - Cauzione. Art. 90 - Trattamento economico di malattia. Trattamento economico di malattia/cassa integrazione. Art. 91 - Ferie. Art. 92 - Elementi della retribuzione. Art. 93 - Trasferta. Art. 94 - Trasferimenti. Art. 95 - Alloggio. Art. 96 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni. Art. 97 - Previdenza. Art. 98 - Norme particolari per i Quadri. Allegati Allegato 1. Tabelle retributive Una tantum Allegato 2. Declaratorie ed esemplificazioni (in vigore fino al 30.9.93). Allegato 2 bis Declaratorie ed esemplificazioni (in vigore dal 1° ottobre 1993). Allegato 3 Tabella dei valori mensili del premio di produzione Allegato 4 Aumenti periodici di anzianità Allegato 5 Regolamento del lavoro a domicilio 1 - Definizione del lavoratore a domicilio. 2 - Non ammissibilità del ricorso ai lavoro a domicilio. 3 - Libretto personale di controllo. 4 - Responsabilità del lavoratore a domicilio. 5 - Retribuzioni. 6 - Maggiorazione della retribuzione. 7 - Sistema di informazioni. 8 - Permessi retribuiti. 9 - Lavoro notturno e festivo. 10 - Pagamento della retribuzione. 11 - Fornitura materiale. 12 - Norme generali. Allegato 6 Verbale di accordo 2 maggio 2001 Protocolli Protocollo n. 1 Processi di ristrutturazione contrazione dell'orario di lavoro Protocollo n. 2 Tutela della dignità personale dei lavoratori Risoluzione del consiglio del 29 maggio 1990 sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro (90/C 157/02) Protocollo n. 3 Previdenza complementare Accordo rinnovo parti economiche 14 ottobre 1997 Previdenza complementare - Norme per calcolare la contribuzione Verbale di accordo 19 aprile 2000 Verbale di accordo 30 giugno 2000 Protocollo n. 4 Fondo grandi interventi Protocollo n. 5 Oneri sociali e struttura del costo del lavoro Protocollo n. 6 Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta delle quote di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale Protocollo n. 7 Codice di condotta |
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori
dipendenti dalle aziende che producono giocattoli, giochi, hobby e modellismo,
ornamenti natalizi e articoli per la prima infanzia 19 giugno 2000
Addì, 19 giugno 2000, in Roma tra Associazione Italiana
Fabbricanti giocattoli, giochi, hobby e modellismo, ornamenti natalizi e
articoli per la prima infanzia [
] assistito da [
] Assogiocattoli, [
]
Federlegno-Arredo, con la partecipazione della delegazione industriale [
] con
l'assistenza di Confindustria [
] e Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili
e dell'Abbigliamento (Filta) [
] con l'assistenza della Confederazione Italiana
Sindacato Lavoratori (Cisl); Federazione Italiana Lavoratori Tessili e
Abbigliamento (Filtea) [
]; con l'assistenza della Confederazione Generale
Italiana del Lavoro (Cgil); Unione Italiana Lavoratori Tessili Abbigliamento (Uilta)
[
]; con l'assistenza dell'Unione Italiana del Lavoro (Uil) è stato stipulato il
presente CCNL, da valere per le Aziende e per i lavoratori loro dipendenti
produttrici di: bambole, automobiline a pedali, biciclette e tricicli per
bambini, giocattoli e giochi, hobby e modellismo, ornamenti natalizi e alberi di
Natale, articoli per il Presepe, articoli e giochi didattici, articoli e giochi
per la prima infanzia, articoli e giochi per il carnevale, strumenti musicali
giocattolo, articoli affini, loro accessori, nonché tutto ciò che come corredo
al giocattolo sia atto ad illustrarne il significato o complementarlo, con
qualsiasi materia prima (metalli, materie plastiche, legno, stoffa, ecc.) e
procedimento di lavorazione (meccanica, elettronica, plastica, ecc.) siano
fabbricati.
Le parti si danno atto di aver tenuto presente, nella redazione del presente
contratto, gli accordi interconfederali vigenti, le cui norme, anche se non
esplicitamente citate, s'intendono qui richiamate ad ogni effetto utile.
Parte Generale
Capitolo I - Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 1 - Applicazione del contratto - Condizioni di miglior favore.
[...]
Per quanto non regolato dal presente contratto, si applicano le norme di legge e
gli accordi interconfederali.
Le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle
condizioni pattuite da parte delle aziende associate, mentre le Organizzazioni
dei lavoratori s'impegnano a non promuovere o a intervenire perché siano evitate
azioni e rivendicazioni a qualsiasi livello comunque intese a modificare,
integrare, innovare quanto ha formato oggetto del presente accordo.
Le parti, inoltre, si danno atto che la contrattazione a livello aziendale non
potrà avere per oggetto materie già definite nel presente contratto o in altri
livelli di contrattazione.
Le parti convengono che le azioni a livello aziendale debbano favorire il
miglioramento delle condizioni di efficienza e produttività e che la
contrattazione aziendale farà riferimento a tale obiettivo.
Art. 2 - Controversie individuali e collettive.
A) Controversie individuali.
I reclami e le controversie individuali che non abbiano carattere interpretativo
saranno esaminate ed eventualmente risolte tra lavoratore e datore di lavoro,
con l'intervento delle RSU o del Delegato d'impresa.
Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo, il reclamo e la controversia
potranno essere sottoposti dalla parte ricorrente all'esame delle competenti
Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Riuscito il tentativo di componimento in sede sindacale, la parte ricorrente
potrà proporre all'altra un giudizio di conciliazione e arbitrato.
A tale scopo, entro 15 giorni dall'esito negativo del predetto tentativo di
componimento, la parte interessata richiederà - tramite la propria
Organizzazione territoriale - l'apertura del procedimento in parola; entro 5
giorni dalla ricezione della richiesta, l'Organizzazione rappresentante la
controparte comunicherà l'assenso di quest'ultima.
Le due Organizzazioni costituiranno - entro i 10 giorni successivi a detta
risposta - un Collegio sino ad un massimo di 5 membri, composto rispettivamente
da 1 o 2 membri designati dall'Organizzazione territoriale dei lavoratori
interessata, da 1 o 2 membri designati dall'Organizzazione dei datori di lavoro,
da un membro presidente scelto di comune accordo anche su lista precostituita.
In caso di disaccordo su tale scelta dovrà essere richiesta la designazione al
competente Ufficio del lavoro.
Il Collegio di conciliazione e arbitrato dovrà emettere il proprio giudizio
entro 30 giorni dalla data della sua costituzione.
B) Controversie
interpretative e collettive.
Le controversie per l'interpretazione e quelle collettive per l'applicazione del
presente contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, per
l'ulteriore esame e risoluzione, le prime alle competenti Associazioni
nazionali, le seconde a quelle territoriali.
La procedura dovrà essere completata entro 15 giorni dalla data del deferimento.
Durante lo svolgimento delle procedure previste dal presente contratto non si
darà corso ad azioni sindacali.
Per le controversie relative ai provvedimenti disciplinari si fa riferimento
alle disposizioni di cui all'art. 64 nonché alle norme di legge vigenti in
materia.
Art. 6 - Regolamentazione della contrattazione aziendale.
1 - Soggetti.
La contrattazione aziendale viene delegata dalla parti stipulanti da un lato
alle Aziende e alle Associazioni imprenditoriali e dall'altro alle RSU e ai
Sindacati territoriali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni che hanno
stipulato il presente accordo.
Tale contrattazione sarà effettuata coerentemente con la prassi in atto nel
settore, con particolare riferimento alle piccole imprese e all'intervento delle
Organizzazioni nazionali di categoria.
2 - Requisiti.
[
]
La contrattazione aziendale potrà riguardare le materie delegate dal CCNL e
perseguirà le finalità e assumerà i contenuti di cui al successivo punto
3. Riguarderà pertanto materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a
quelli già definiti dal CCNL e da altri livelli di contrattazione. La
contrattazione effettuata in conformità alle condizioni previste dal presente
contratto.
3 - Finalità e contenuti.
Le parti convengono che, attraverso la partecipazione dei lavoratori, la
contrattazione a livello aziendale debba perseguire - anche attraverso un
adeguato ed effettivo utilizzo degli strumenti offerti dal CCNL in materia di
svolgimento della prestazione lavorativa - il miglioramento delle condizioni di
produttività, competitività, efficienza e di redditività in modo da consentire
anche il miglioramento delle condizioni di lavoro e la ripartizione dei benefici
ottenuti.
Pertanto, nel rispetto delle coerenze complessive in tema di politica dei
redditi, la contrattazione aziendale con contenuto economico sarà direttamente e
sistematicamente correlata ai risultati conseguiti, compresi i margini di
produttività di cui le imprese dispongano, eccedente quella eventualmente già
utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di CCNL. Tenuto
conto dell'andamento economico dell'impresa, tali risultati riguarderanno il
raggiungimento degli obiettivi definiti nei parametri concordati, quali ad
esempio gli aumenti di produttività, il miglioramento della qualità o altri
indicatori di efficienza, competitività e redditività, anche risultanti dalla
combinazione di diversi fattori.
Conseguentemente le erogazioni economiche derivanti dal raggiungimento degli
obiettivi fissati dalla contrattazione aziendale avranno caratteristiche proprie
e diverse dagli altri elementi della retribuzione, in funzione del loro
collegamento ai parametri presi a riferimento e in diretta connessione alla
variabilità dei risultati conseguiti o in relazione al raggiungimento dei
traguardi convenuti.
L'accordo economico aziendale ha durata quadriennale e la contrattazione avverrà
nel rispetto dei cicli negoziali per evitare sovrapposizioni.
Il periodo di non sovrapponibilità decorre da 3 mesi prima della scadenza del
CCNL sino a 6 mesi dopo la presentazione delle richieste per il suo rinnovo.
Tale periodo è parimenti di 3 mesi prima e 6 mesi dopo nel caso di rinnovo della
sola parte economica del CCNL.
4 - Procedure
per la consultazione e la verifica.
Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione
degli obiettivi della contrattazione aziendale, da perseguire in funzione delle
strategie e del miglioramento della competitività dell'impresa, le parti, a
livello aziendale, valuteranno preventivamente, in appositi incontri, la
situazione produttiva e le esigenze di sviluppo dell'impresa, i requisiti
essenziali di redditività e di efficienza, unitamente alle condizioni di lavoro
e alle prospettive occupazionali.
Durante la vigenza dell'accordo aziendale saranno effettuate verifiche in
relazione allo stato di attuazione dei programmi, al raggiungimento degli
obiettivi, nonché verifiche tecniche sui parametri di riferimento.
A livello aziendale potranno essere stabilite le modalità per favorire la
migliore acquisizione degli elementi di conoscenza comune e l'effettuazione
delle verifiche.
Capitolo II - Sistema di informazioni
Art. 7 - Relazioni sindacali - Formazione sindacale - Impresa dimensione
europea.
Premessa.
Il sistema di relazioni industriali che si configura con il presente
contratto recepisce e attua le logiche e i contenuti del "Protocollo
sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle
politiche del lavoro e sul sostegno del sistema produttivo"
del 23.7.93, sottoscritto da Governo, Confindustria e Confederazioni sindacali,
nonché dell'Accordo interconfederale
20.12.93 sulle RSU.
Esso pertanto aderisce ad una visione di politica dei redditi quale strumento
indispensabile di politica economica finalizzato a conseguire una crescente
equità nella distribuzione del reddito attraverso il contenimento
dell'inflazione e dei redditi nominali.
In questo quadro si colloca l'articolato sistema di informazioni che segue.
Attraverso esso si rendono possibili forme sistematiche di consultazione su temi
di reciproco interesse per favorire la vitalità del settore, migliorare la
competitività delle imprese, l'utilizzo delle risorse umane e l'occupazione,
individuando nella comunicazione e nel confronto lo strumento per ricercare
posizioni comuni, anche da rappresentare alle istituzioni pubbliche.
Condizioni necessarie per attuare compiutamente un sistema come sopra delineato
sono:
- l'attribuzione all'autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria
nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali e del
lavoro, attraverso anche lo sviluppo, ai vari livelli e con diversi strumenti,
del metodo partecipativo e la prevenzione dei conflitti;
- il reciproco riconoscimento dei ruoli e competenze e il rispetto delle
prerogative che competono ai soggetti sociali rappresentativi di interessi
collettivi;
- l'attuazione della contrattazione collettiva in modo tale da consentire a
favore dei lavoratori l'attribuzione di benefici economici e per le imprese una
gestione corretta e programmabile della propria attività, utilizzando pienamente
le opportunità offerte dal mercato e valorizzando le risorse umane impiegate;
- l'assunzione di un ruolo strategico da parte della formazione, la quale, come
fattore determinante nel costruire un rapporto tra imprese, territorio e
ambiente scolastico/formativo, nel rispetto delle reciproche competenze e
responsabilità derivanti da norme di legge, di accordi interconfederali e del
contratto nazionale, deve poter consentire ai lavoratori di conseguire nuove
professionalità, che siano indotte dalla mutata realtà derivante da innovazioni
tecniche e organizzative e/o accedere a nuovi sbocchi occupazionali.
Tutto quanto precede si realizza attraverso idonei supporti formativi, atti a
favorire lo svolgimento di relazioni partecipative.
Occupazione -
Investimenti - Formazione
Le parti ritengono che il miglioramento e l'approfondimento delle comuni
conoscenze della realtà produttiva e occupazionale e la verifica delle
rispettive valutazioni costituiscono utile premessa per una positiva evoluzione
e per il miglioramento dei reciproci rapporti.
Questa pratica di consultazione, comunicazione e condivisione ha per scopo -
attraverso la ricerca di convergenze nelle analisi dei problemi e
l'individuazione delle possibili soluzioni - di valorizzare la potenzialità del
sistema produttivo nel suo complesso, al fine di perseguire il miglioramento
della produzione nel settore, sia attraverso l'individuazione e la realizzazione
delle necessarie condizioni di sviluppo competitivo, sia attraverso l'apporto
delle risorse umane, che rappresentano un fattore strategico.
Sulla base di questa dichiarazione d'intenti, le parti stipulanti, ferme
restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le rispettive responsabilità
e ruoli e l'indipendenza di valutazione, esprimono la comune intenzione di
favorire, secondo anche le indicazioni contenute negli accordi interconfederali
vigenti, lo sviluppo delle loro relazioni e la loro armonizzazione con il
sistema di informazioni di seguito articolato, volto a evidenziare gli aspetti
significativi e la realtà evolutiva del settore:
1. a livello nazionale, di norma annualmente, o su richiesta di
una delle parti stipulanti, l'Associazione imprenditoriale fornirà alle OOSS
nazionali, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali in merito:
- alle linee generali dell'andamento economico produttivo (investimenti, nuovi
insediamenti e loro localizzazione, prospettive produttive) del settore, con
particolare riferimento all'occupazione;
- all'andamento dell'occupazione giovanile, in relazione agli Accordi
interconfederali
20.1.93
e
31.1.95 sui CFL, all'andamento dell'occupazione femminile e allo stato di
applicazione delle leggi nn. 903/77 e 125/91, nonché delle eventuali future
specifiche disposizioni legislative in materia, con le possibili azioni positive
in linea con le Raccomandazioni CEE;
- all'evoluzione tecnologica, all'andamento globale dell'occupazione in
riferimento all'introduzione di nuove tecnologie che richiedano interventi e/o
significative ristrutturazioni aziendali;
- al numero degli addetti suddiviso per sesso, qualifica e classi d'età;
[
]
- ai programmi di formazione e riqualificazione professionale, con particolare
riferimento alle implicazioni derivanti dall'introduzione di nuove tecnologie,
dall'evoluzione delle strutture produttive e dalle innovazioni di processo sulle
politiche formative, nonché alle tematiche dell'ambiente e della sicurezza, in
armonia con quanto previsto dal D.lgs. n. 626/94;
- ai programmi d'investimento e alle politiche di diversificazione produttiva e
di localizzazione nel Mezzogiorno;
[
]
- ai processi di internazionalizzazione.
A tale riguardo, a richiesta di una delle parti, potrà seguire un incontro allo
scopo di effettuare un esame congiunto relativo alle implicazioni prevedibili:
- sui livelli occupazionali;
- sulla mobilità della manodopera;
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
- sul rapporto che intercorre tra innovazioni tecnologiche ed esigenze
formative.
Le parti potranno, ove dall'esame di cui sopra se ne ravvisi l'opportunità,
istituire una Commissione paritetica per compiere le più opportune attività di
coordinamento e approfondimento anche al fine di dar vita all'attivazione
congiunta di iniziative di comune interesse nei confronti dei competenti Organi
pubblici, nonché, per quanto concerne la formazione, della Commissione centrale
bilaterale di cui all'accordo interconfederale sulla formazione professionale.
2. A livello regionale, di norma annualmente, o su richiesta di
una delle parti, l'Associazione imprenditoriale firmataria unitamente alle
Associazioni territoriali imprenditoriali interessate, fornirà al sindacato di
categoria e alle sue articolazioni regionali intervenute nel corso di un
apposito incontro, informazioni globali in merito:
- alle prospettive produttive;
- ai programmi d'investimento relativi a nuovi insediamenti industriali e a
rilevanti ristrutturazioni o ampliamenti di quelli esistenti, indicando
l'eventuale ricorso a finanziamenti pubblici e agevolati;
[
]
- al numero degli addetti distinti per sesso e qualifica;
- all'andamento dell'occupazione giovanile in relazione agli Accordi
interconfederali
20.1.93
e 31.1.95 sui CFL;
- all'andamento dell'occupazione femminile e allo stato di applicazione delle
leggi nn. 903/77 e 125/91, nonché delle eventuali future specifiche disposizioni
legislative in materia, con le possibili azioni positive in linea con le
Raccomandazioni CEE;
[
]
- alle prospettive di fabbisogno di formazione e riqualificazione professionale;
[
]
- alle condizioni ambientali ed ecologiche.
A tale riguardo, a richiesta di una delle parti, potrà seguire un incontro allo
scopo di effettuare un esame congiunto relativo alle implicazioni prevedibili:
- sui livelli occupazionali;
- sulla mobilità della manodopera;
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Le parti forniranno all'Ente Regione tutte le indicazioni necessarie per le
attività di competenza dell'ente stesso a favore del settore, con particolare
riguardo alla gestione della formazione professionale, alla difesa
dell'occupazione, alla concessione di agevolazioni alle imprese.
Fermi restando i contenuti del sistema d'informazione, le rispettive
Organizzazioni potranno definire congiuntamente:
- tempi, modi e strumenti delle rilevazioni oggetto dell'informativa, anche
attraverso la realizzazione di osservatori, gruppi di lavoro, ecc.;
- iniziative propositive in tema di formazione professionale, da raccordare con
l'attività di cui al livello nazionale, nell'ambito di quanto previsto dagli
accordi interconfederali vigenti; ciò al fine di fornire ai lavoratori
conoscenze funzionali rispetto ai mutamenti tecnologici e organizzativi e per
consentire alle aziende di impiegare il fattore lavoro in modo adeguato alle
nuove esigenze. Qualora tali iniziative si concretizzino in orientamenti comuni,
essi saranno sottoposti all'attenzione degli enti pubblici competenti e agli
Organismi paritetici per la formazione professionale operanti nel territorio ai
sensi dell'Accordo
interconfederale 20.1.93 e successive intese, affinché nella
programmazione dei loro interventi tengano conto delle prospettate esigenze del
settore;
- iniziative propositive di formazione professionale in materia di ambiente di
lavoro, igiene e sicurezza, in armonia con quanto previsto dal D.lgs. n. 626/94,
utilizzando le risorse rese disponibili dalle Regioni;
- iniziative propositive in tema di azioni positive per le pari opportunità, che
saranno coordinate con gli indirizzi emersi nella Commissione paritetica
nazionale di cui all'art. 25.
La presente procedura verrà attuata per le Regioni aventi un significativo
numero di aziende nei singoli settori e comparti.
3. A livello territoriale (provinciale o comprensoriale), di norma
annualmente, o su richiesta di una delle parti, le Associazioni imprenditoriali
territoriali forniranno alle OOSS dei lavoratori competenti per territorio, nel
corso di apposito incontro, quanto previsto al precedente punto 2.
La presente procedura informativa attuata per le aree territoriali previamente
individuate tra le parti, con verifica biennale, a livello regionale o
nazionale, in cui si riscontri una concentrazione di aziende del settore
produttivo.
Gli incontri di cui ai punti 2 e 3, considerate le peculiari caratteristiche del
settore, potranno avvenire in concomitanza con uno dei momenti di informativa a
livello nazionale, rispettando le obiettive esigenze di disaggregazione dei
dati.
4. Il livello aziendale d'informazione articolato in 3 momenti
specifici:
a) conoscenza e valutazione dei maggiori indicatori economico sociali
dell'impresa;
b) informazioni finalizzate alla contrattazione aziendale;
c) informazioni riguardanti il sistema di imprese europee.
Tale sistema informativo, pur nella distinzione delle diverse finalità, tende a
sviluppare, attraverso l'attivazione di adeguati canali di comunicazione
bilaterale, un migliore livello di conoscenza della realtà, affermando il
processo partecipativo dei lavoratori e della loro rappresentanza, come risorsa
per le singole aziende.
A livello aziendale, di norma annualmente, tramite l'Associazione territoriale
imprenditoriale, le aziende con più di 70 dipendenti, su richiesta delle OOSS di
categoria competenti per territorio, forniranno, nel corso di un apposito
incontro, alle RSU e alle Organizzazioni medesime informazioni riguardanti:
- le prospettive, specie con riferimento alle situazioni di crisi e alla
struttura occupazionale (sesso e qualifica professionale);
- i programmi d'investimento relativi a nuovi insediamenti industriali e a
rilevanti ristrutturazioni o ampliamenti di quelli esistenti nonché a
miglioramenti delle condizioni ambientali ed ecologiche, specificando
l'eventuale ricorso a finanziamenti pubblici agevolati; le informazioni sui
programmi d'investimento relativi a nuovi procedimenti produttivi o a nuove
produzioni avranno carattere di riservatezza; le modifiche tecnologiche inerenti
a nuovi procedimenti produttivi che rivestano carattere di riservatezza saranno
oggetto di informazioni sommarie;
- il numero delle assunzioni suddivise per sesso e qualifica effettuate
nell'anno precedente;
- il numero degli addetti distinti per sesso e qualifica;
- l'andamento dell'occupazione giovanile, in relazione agli Accordi
interconfederali
20.1.93
e
31.1.95 sui CFL;
- l'andamento dell'occupazione femminile e lo stato di applicazione delle leggi
nn. 903/77 e 125/91, nonché delle eventuali future specifiche disposizioni
legislative in materia, con le possibili azioni positive in linea con le
Raccomandazioni CEE;
- le eventuali esigenze formative indotte dai processi di
riorganizzazione/ristrutturazione e dallo sviluppo tecnologico e organizzativo,
nonché dalle tematiche dell'ambiente e sicurezza, in armonia con quanto previsto
dal D.lgs. n. 626/94.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo
di consentire alla RSU e/o alle OOSS territoriali di categoria di esprimere la
loro autonoma valutazione in ordine all'occupazione, alle problematiche della
formazione e alle condizioni ambientali ed ecologiche.
Per le aziende con più stabilimenti dislocati in diverse aree del territorio
nazionale la procedura informativa di cui sopra potrà essere attuata presso
l'Associazione imprenditoriale nazionale.
Dichiarazione congiunta.
Nei casi in cui, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia di
finanziamenti o altre agevolazioni a favore delle imprese, da parte degli enti
pubblici a ciò preposti venisse richiesto parere alle competenti OOSS degli
imprenditori e dei lavoratori, le parti stipulanti riconoscono che le
Organizzazioni medesime, nel proprio autonomo parere, debbano espressamente
richiamare il requisito dell'applicazione del CCNL di pertinenza.
Imprese a dimensione europea
In relazione alla
Direttiva UE n. 94/45,
le parti concordano di darne attuazione tenendo conto del sistema di relazioni
industriali presente nel nostro Paese.
A tal fine riconoscono che la sua attuazione possa avvenire nelle aziende a
dimensione europea, in coerenza con le disposizioni della direttiva stessa,
demandando a livello aziendale il compito di individuare le modalità idonee.
In relazione a quanto sopra e nell'ambito di un armonico sviluppo del sistema
informativo contrattuale adottato per il settore, anche alle OOSS nazionali
viene riconosciuto il ruolo di soggetti attivi destinatari delle informazioni di
cui alla
Direttiva n. 94/45
da parte delle imprese a livello europeo, che abbiano in Italia la sede della
società capogruppo, secondo le procedure che saranno fissate nei relativi
accordi aziendali.
Art. 8 - Lavoro esterno.
Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell'ambito del settore a
lavorazioni presso terzi, per l'effettuazione di produzioni presenti o meno nel
ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi
debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In presenza di
eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del CCNL di
pertinenza e delle leggi di lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto di tali
forme e s'impegnano ad adoperarsi, nell'ambito delle proprie competenze, per il
superamento di dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace
tutela dei lavoratori occupati in imprese del settore svolgenti lavorazioni per
conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell'azienda committente, fermo
restando che l'applicazione degli impegni sotto riportati non può avere
incidenza sui rapporti commerciali delle imprese committenti né implica
responsabilità alcuna da parte delle medesime per comportamenti di terzi:
1. le aziende committenti lavorazioni a terzi inseriranno nel contratto di
commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel
territorio nazionale, l'impegno all'applicazione del CCNL di loro pertinenza e
delle leggi sul lavoro. Le aziende terziste comunicheranno alle aziende
committenti il CCNL da loro applicato.
2. Le aziende sistematicamente committenti lavoro a terzi, aventi oltre 70
dipendenti e le aziende terziste che danno lavoro all'esterno, informeranno, a
richiesta, di norma annualmente, le RSU sulle previsioni di ricorso al lavoro
esterno per lavorazioni presenti nel ciclo aziendale e con riferimento alla
quantità e al tipo di lavorazione nonché sui nominativi delle imprese terziste
alle quali sia stato commesso lavoro nell'anno precedente in modo sistematico, e
sui contratti di lavoro da queste applicati.
3. Le Associazioni industriali e le OOSS territorialmente competenti
costituiranno, entro 3 mesi dalla richiesta di queste ultime, una Commissione
formata da 3 membri per ciascuna delle 2 parti con i seguenti compiti:
- acquisire da parte delle aziende gli elementi conoscitivi necessari alla
valutazione del fenomeno.
A tale scopo l'Associazione industriale territoriale metterà a disposizione
della Commissione l'elenco delle aziende che commettono lavoro a terzi
relativamente a fasi di lavorazioni presenti nel ciclo produttivo aziendale e
l'elenco delle aziende che lavorano per conto terzi. Per ogni singola azienda
committente avente oltre 70 dipendenti l'Associazione territoriale fornirà alla
Commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso nei
12 mesi precedenti.
Saranno inoltre fornite indicazioni relative alla locazione delle aziende
terziste (anche fuori dal territorio di competenza), il comparto in cui operano
e il tipo di lavorazione effettuato, la loro natura industriale o artigianale;
- utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per
individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione
del CCNL di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
- promuovere nei confronti dei casi di cui al punto precedente le iniziative più
opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione;
- comprovato il permanere della disapplicazione del CCNL di pertinenza, la
Commissione inviterà per un esame della situazione le ditte interessate alla
committenza;
- ove non sia diversamente possibile raggiungere l'obiettivo di far
regolarizzare l'eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare, la
Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale
problema sussiste.
4. Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le aziende
committenti, a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche
settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni
aziendali, facciano ricorso a riduzioni o sospensioni d'orario di lavoro o
riduzioni di personale, durante gli incontri previsti, nel corso delle procedure
di cui all'art. 5, legge 20.5.75 n. 164, e dalla legge 23.7.91 n. 223, daranno
anche comunicazione, per un esame in materia, dell'eventuale ricorso al lavoro
presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti.
5. A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del
fenomeno e dei risultati raggiunti, studiando gli strumenti più opportuni per il
contenimento e il superamento delle situazioni irregolari, coordinando altresì,
quando necessario, i lavori delle Commissioni territoriali.
6. La Commissione è vincolata al segreto d'ufficio sui nominativi forniti. In
caso di violazione cesseranno per l'Associazione territoriale e le aziende gli
obblighi derivanti dall'applicazione del presente articolo.
7. Le aziende committenti comunicheranno, tramite la propria Associazione
territoriale, alle Associazioni territoriali nelle aree del Mezzogiorno
(s'intendono per aree del Mezzogiorno quelle individuate dalla legge n. 64/86)
l'elenco delle aziende terziste situate nei territori di loro competenza, con
l'indicazione del CCNL che le medesime hanno dichiarato di applicare.
Le Associazioni industriali territoriali del Mezzogiorno metteranno a
disposizione della Commissione, di cui fanno parte, l'elenco complessivo delle
aziende terziste situate nella provincia di loro competenza, con l'annotazione
del contratto collettivo che le medesime hanno dichiarato di applicare.
8. Si conviene che le Commissioni istituite a livello territoriale si attivino
per favorire l'affermarsi di un ambiente idoneo allo sviluppo delle iniziative e
delle realtà imprenditoriali e l'utilizzazione, più corretta ed efficace
possibile, delle azioni di sostegno per lo sviluppo, decise dal Governo, allo
scopo di evitare che tali realtà siano poste fuori mercato e per promuovere
iniziative finalizzate ai miglioramento degli standard produttivi, alla tutela
dell'occupazione, dei diritti dei lavoratori e alla positiva evoluzione delle
relazioni sociali e industriali nel territorio.
In presenza del permanere di situazioni di marcata irregolarità, nonostante
l'adozione dei provvedimenti e delle misure di cui ai precedenti commi, le
Commissioni potranno infine attivarsi nei confronti degli Organismi competenti,
per individuare possibili interventi.
Tutto il sistema che precede sarà concretamente attuato a condizione che uguale
normativa risulti inserita in ogni altro CCNL, stipulato dalle OOSS firmatarie
del presente contratto, con le altre Organizzazioni imprenditoriali del settore.
Chiarimento a verbale.
Con l'informativa sul lavoro esterno prevista nel presente articolo le parti
hanno inteso far acquisire gli elementi conoscitivi compresi i rapporti
committente/terzista di tipo occasionale.
Le parti convengono inoltre che le imprese cosiddette terziste, ma che svolgono
un'attività funzionale al processo produttivo, sono da considerare committenti.
Dichiarazione a verbale.
Le parti si danno atto che la regolamentazione che precede si riferisce al
lavoro per conto terzi inerente al ciclo produttivo aziendale delle ditte
committenti e che eventuali altri problemi di mancata applicazione di norme di
leggi e di contratto trovano soluzione nelle usuali procedure d'intervento
previste dalle norme esistenti.
Art. 10 - Mobilità
interna della manodopera.
Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia, le Aziende con più
di 70 dipendenti informeranno preventivamente in apposito incontro la RSU e,
tramite l'Associazione imprenditoriale territoriale, le OOSS dei lavoratori
competenti per territorio, degli spostamenti non temporanei nell'ambito dello
stabilimento che interessino significative aliquote di lavoratori, nei casi in
cui tali spostamenti non rientrino nelle necessità collegate alle normali
esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'attività aziendale.
Chiarimento a verbale.
Fermo restando che gli spostamenti del personale saranno effettuati nel rispetto
delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia, le parti
riconoscono che il migliore utilizzo delle prestazioni di lavoro, attraverso la
mobilità interna, funzionale al comune obiettivo del raggiungimento di più
elevati livelli di produttività, di efficienza aziendale e di professionalità.
Art. 12 - Decentramento.
Le aziende con più di 70 dipendenti informeranno preventivamente, tramite
l'Associazione territoriale imprenditoriale, il sindacato provinciale di
categoria su eventuali operazioni di decentramento al di fuori dello
stabilimento di importanti fasi dell'attività produttiva in atto nel caso in cui
tali operazioni influiscano direttamente sui livelli occupazionali.
Capitolo III - Istituti di carattere sindacale
Art. 13 - Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).
5. Compiti e funzioni
La RSU subentra alla RSA di cui alla legge 20.5.70 n. 300, e ai loro
dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi
spettanti per effetto di disposizioni di legge. La RSU riconosciuta quale
soggetto negoziale a livello aziendale per le materie e con le modalità previste
dal presente contratto.
Art. 14 -
Commissione interna e delegato di impresa.
Per i compiti delle Commissioni interne o dei Delegati di fabbrica è fatto
richiamo agli accordi interconfederali che disciplinano la materia.
Per le imprese da 5 a 40 dipendenti sono confermate le norme previste
dall'Accordo interconfederale sulle Commissioni interne (1966) inerenti il
Delegato d'impresa, i suoi compiti e la relativa tutela.
Art. 15 - Assemblee.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in ogni unità produttiva,
indipendentemente dal numero dei dipendenti della stessa, per la trattazione di
materiale d'interesse sindacale e del lavoro.
[
]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo
comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza
delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[
]
Art. 17 - Affissioni.
Le RSU hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha
l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori, all'interno
dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni a firma delle
rappresentanze stesse, inerenti a materia d'interesse sindacale e del lavoro.
[
]
Capitolo IV - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 21 - Assunzione - Visite
mediche.
[
]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.
Art. 23 - Contratto a termine.
Il contratto a termine è consentito nelle circostanze e con le modalità fissate
dalle leggi vigenti, dall'Accordo interconfederale 18.12.88, punto 10, riportate
in allegato, e integrate dalla regolamentazione del presente articolo, convenuta
in attuazione di quanto specificamente demandato alla contrattazione collettiva
dall'art. 23, punto 1) legge 28.2.87 n. 56.
[
]
L'azienda a fronte della necessità di assumere personale con contratto a tempo
determinato per fronteggiare le situazioni di cui a una o a più delle ipotesi
concordate, procederà all'assunzione stessa, previa informazione alle RSU
relativamente al numero dei rapporti a termine, alla cause, alle lavorazioni e/o
ai reparti interessati e alla relativa durata.
Art. 24 - Lavoro delle
donne e dei minori.
Per il lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti si rinvia alle
disposizioni delle leggi vigenti in materia.
Art. 26 -
Inquadramento unico dei lavoratori.
Commissione tecnica paritetica nazionale
Le parti convengono di istituire una Commissione tecnica paritetica nazionale
finalizzata allo studio degli effetti delle innovazioni tecnologiche e
organizzative nelle realtà aziendali.
La Commissione avrà l'obiettivo di formulare proposte per la modifica della
struttura dell'attuale sistema d'inquadramento, anche avvalendosi del contributo
costituito da significative esperienze aziendali.
La Commissione, che delibera all'unanimità, produrrà un rapporto complessivo per
le parti stipulanti entro il 28.2.02.
Le parti stipulanti il presente contratto s'incontreranno, al termine dei lavori
della Commissione, per una verifica relativa ai risultati dei lavori della
Commissione tecnica paritetica nazionale.
In particolare valuteranno l'opportunità di recepire nel testo contrattuale le
conclusioni del rapporto della Commissione stessa, con l'obiettivo di:
- predisporre un sistema di classificazione professionale rispondente alle
realtà produttive e organizzative;
- fornire idonei strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione di
specifiche professionalità che rispondano alle esigenze di competitività.
Art. 29 - Orario di lavoro.
Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe
relative.
L'orario di lavoro normalmente è di 40 ore settimanali e normalmente di 8 ore
giornaliere distribuite normalmente nei primi 5 giorni della settimana.
Le parti riconoscono che la qualità della risposta organizzativa, nella ricerca
di un efficiente posizionamento competitivo del sistema delle imprese, si
realizza anche attraverso l'individuazione di adeguate e specifiche
articolazioni dell'orario lavorativo.
Pertanto: per migliorare la competitività delle imprese e le prospettive
occupazionali; per incrementare l'utilizzo delle capacità produttive e ridurre i
costi per unità di prodotto; per assecondare la variabilità delle richieste del
mercato, le parti riconoscono idonea l'adozione - per stabilimenti o per singoli
reparti o uffici, o per gruppi di lavoratori di:
- altre distribuzioni d'orario nell'ambito della settimana o anche di cicli di
più settimane;
- un'articolazione plurisettimanale multiperiodale dell'orario contrattuale, in
base alla quale l'orario viene realizzato in regime ordinario come media in un
periodo non superiore a 12 mesi, alternando periodi con orario diverso.
Tali specifici schemi d'orario o diverse distribuzioni o articolazioni
dell'orario settimanale saranno concordate dalle parti a livello aziendale.
Per il personale addetto a lavorazioni in turni, l'orario contrattuale potrà
essere realizzato attraverso turni plurisettimanali.
Restano salve le disposizioni di legge per gli effetti da esse previsti.
Fermo restando l'orario di 40 ore settimanali, la riduzione d'orario annuo
complessiva sarà pari, a decorrere dall'1.1.90, a:
- 56 ore in ragione d'anno per i lavoratori giornalieri;
- 52 ore in ragione d'anno per i lavoratori turnisti.
In tale trattamento viene corrispondentemente assorbito quello relativo alla ex
festività del 2 giugno.
I lavoratori impegnati in lavoro a turni di 8 ore, se operanti su turno
notturno, matureranno al raggiungimento di 50 notti nell'anno di prestazione
effettiva, un'ulteriore riduzione d'orario pari a 8 ore con decorrenza
dall'1.10.94. Ai fini del riferimento all'acquisizione del diritto si tiene
conto della prestazione effettuata nell'anno solare precedente.
Tale pacchetto di ore sarà utilizzato con permessi individuali retribuiti,
ciascuno della durata minima di 4 ore, che dovranno essere richiesti per
iscritto dal lavoratore con preavviso di almeno 48 ore, e saranno accordati
secondo l'ordine di presentazione della richiesta.
Il godimento di tali permessi non dovrà implicare assenze superiori al 4% dei
lavoratori normalmente addetti al reparto.
Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con la RSU, modalità di
diversa utilizzazione, compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
La riduzione di cui ai commi precedenti non maturerà nei periodi di assenza per
maternità e servizio militare e maturerà per 12simi nei casi d'inizio o di
cessazione del rapporto di lavoro; a tali effetti si considererà come mese
intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
L'orario giornaliero di lavoro sarà esposto in apposita tabella da affiggersi
secondo le norme di legge.
Turni 6 x 6.
Nel caso d'introduzione di un'organizzazione del lavoro finalizzata al maggior
utilizzo degli impianti, comportante la distribuzione della prestazione singola
su 6 giornate settimanali per lavoratore, l'orario viene ridotto a 36 ore
settimanali per turno, a parità di retribuzione.
In tal caso non compete la riduzione d'orario dal presente articolo.
Tuttavia i lavoratori interessati fruiranno di una riduzione annua dell'orario
di lavoro di complessive 12 ore, con assorbimento del trattamento economico
previsto per le due ex festività nazionali del 2 giugno e del 4 novembre. Tali
lavoratori inoltre fruiranno di un'ulteriore riduzione annua di complessive 12
ore, di cui 6 dall'1.1.95 e 6 dall'1.7.95.
La riduzione d'orario di cui al comma precedente dovrà essere fruita con
modalità che salvaguardino comunque la continuità produttiva e il pieno utilizzo
degli impianti (pari a 144 settimanali nel caso di 4 turni giornalieri).
[
]
Art. 31 - Flessibilità dell'orario normale settimanale di lavoro.
L'orario settimanale di lavoro di cui al comma 1, art. 29, potrà essere
realizzato, in relazione alle esigenze produttive e/o organizzative aziendali,
con diversi regimi su un arco di più settimane e potrà riguardare l'intera
azienda, singoli reparti o uffici.
Le ore che ai sensi del precedente comma potranno essere lavorate oltre le 40
settimanali e non oltre le 48 settimanali saranno contenute nel limite di 96 per
ciascun anno.
Il suddetto regime di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale comporterà
prestazioni lavorative superiori all'orario medesimo, cui corrisponderà, nei
periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di ore di riduzione.
[
]
La Direzione procederà, trimestralmente o semestralmente o annualmente, alla
comunicazione programmatica alla RSU e ai reparti interessati dei periodi
previsti di supero e di riduzione dell'orario contrattuale e delle ore
necessarie.
Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di
superamento dell'orario contrattuale e all'utilizzo delle corrispondenti
riduzioni, rapportate alle esigenze organizzative aziendali, saranno definite
congiuntamente, in tempo utile, in sede di esame tra Direzione e RSU.
Gli eventuali scostamenti dal programma saranno portati a conoscenza della RSU
in tempo utile.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori
interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
Dichiarazione a verbale n. 1
Con l'articolo di cui sopra le parti hanno inteso fornire alle aziende il
diritto a disporre di uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far
fronte al variare della domanda di prodotti o servizi nel corso dell'anno.
Le rappresentanze sindacali dei lavoratori ai vari livelli sono impegnate a
rimuovere tempestivamente e comunque in tempi utili, per il concreto utilizzo
dello strumento, gli ostacoli che si verificassero.
Dichiarazione a verbale n. 2
In caso di mancata prestazione, per comprovati motivi, delle ore di supero pur
partecipando alla riduzione, qualora le condizioni organizzative dell'azienda lo
consentano, il lavoratore potrà essere chiamato ad effettuare il recupero della
mancata attività lavorativa.
In caso non sia effettuabile il recupero, potranno essere effettuate
compensazioni con altri istituti contrattuali, utilizzando in quanto
disponibili, ore di riduzione dell'orario di lavoro, ore di ferie, ecc.
Dichiarazione a verbale n. 3
Le parti si danno atto che l'istituto della flessibilità di cui al presente
articolo attua una delle fattispecie d'orario multiperiodale ai sensi del
Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 30.8.99 (GU n. 186,
serie Generale, del 10.8.99): "Termini e modalità dell'informazione alle
Direzioni provinciali del lavoro in ordine alle prestazioni di lavoro
straordinario per le imprese industriali nel caso d'orario articolato su base
plurisettimanale".
Art. 32 -
Lavoro straordinario, notturno e festivo.
[
]
Il lavoro straordinario ha carattere volontario e potrà essere effettuato entro
il limite individuale massimo di 180 ore annuo, sino al raggiungimento di un
monte annuo aziendale ragguagliato a 130 ore per dipendente.
Il lavoro straordinario di produzione ha carattere volontario individuale.
Al fine di soddisfare le esigenze aziendali determinate da stati di necessità
(ad esempio: consegne urgenti, termine di lavorazione in corso, allestimento
delle collezioni e impegni fieristici con gli adempimenti collegati, recupero di
ritardi di produzione per cause tecniche, adempimenti collegati a disposizioni
di legge fiscali o amministrative, sostituzione di lavoratori in aspettativa con
effetto immediato, sostituzione di lavoratori frequentanti corsi di formazione
continua correlati all'attività dell'azienda), a fronte di disponibilità
volontarie alle prestazioni di lavoro straordinario inadeguate, se seguirà la
seguente procedura: la Direzione ne darà notizia in tempo utile alla RSU.
Le parti, nell'ambito della volontarietà individuale, procederanno all'esame
della situazione per rimuovere le difficoltà esistenti, assicurando la
disponibilità delle prestazioni straordinarie necessarie.
Qualora la prestazione di lavoro straordinario sia richiesta a interi reparti
l'azienda informerà preventivamente la RSU.
Su richiesta della RSU le aziende daranno annualmente notizia del livello di
utilizzo del monte ore aziendale.
Le ore di straordinario prestate tra le 130 e le 180 annue potranno essere
recuperate, su richiesta del lavoratore, con riposi compensativi giornalieri non
retribuiti, fermo restando che dette prestazioni saranno compensate secondo
quanto previsto dal presente articolo.
In presenza di lavoro straordinario strutturale di produzione, inteso per tale
il caso di raggiungimento costante del suddetto limite annuo aziendale, si
procederà su richiesta, presso la competente sede territoriale degli
imprenditori, all'esame della situazione e delle eventuali misure da adottare,
compreso l'incremento dell'occupazione.
Dalla regolamentazione di cui ai precedenti commi restano escluse le operazioni
inerenti la manutenzione nonché l'attività di attrezzeria e di campionatura che
non sia effettuata nei reparti di produzione; in tali casi le prestazioni di
lavoro straordinario saranno richieste tenendo conto delle esigenze del
lavoratore, fatti salvi i casi di assoluta improrogabile necessità determinata
da cause di forza maggiore.
La qualificazione legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario
rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
Dichiarazione a verbale.
Richiamandosi all'Accordo interconfederale 26.1.77, le parti concordano sulla
necessità di una puntuale applicazione delle norme di legge e contrattuali che
regolano le prestazioni lavorative eccedenti l'orario contrattuale e s'impegnano
ad adoperarsi attivamente tramite le rispettive strutture per rimuovere
eventuali ostacoli o comportamenti contrastanti con la piena osservanza delle
norme suddette.
Dichiarazione.
Al fine di rispondere ad eventuali esigenze produttive e organizzative e per
favorire l'occupazione femminile e la sua maggiore qualificazione professionale,
le parti a livello aziendale si accorderanno per il superamento del divieto di
lavoro notturno per quelle lavoratrici che ne dichiareranno singolarmente la
disponibilità.
Tale disponibilità dovrà essere accertata nelle sedi istituzionali preposte.
Dichiarazioni a verbale comuni agli artt. 29, 31, 32.
1) Le parti riconoscono che le disposizioni introdotte in materia sia di
procedure per il ricorso al lavoro straordinario che di flessibilità dell'orario
normale di lavoro sono state concordate al fine di migliorare il livello di
competitività delle imprese, anche a sostegno dell'occupazione.
Le parti si danno inoltre atto che l'attuazione della flessibilità dell'orario
normale di lavoro potrà favorire il contenimento, nei periodi di superamento
dell'orario settimanale, del ricorso al lavoro straordinario o al decentramento
anomalo per le fasi di lavorazione interessate.
2) Allo scopo di favorire una corretta applicazione della normativa inerente
l'orario di lavoro (riduzione orario, flessibilità, straordinario) le parti
convengono di verificarne l'attuazione in occasione dell'incontro previsto nel
capitolo "Sistema di informazioni" del presente contratto.
[
]
Art. 33 - Banca delle ore
individuale.
A decorrere dall'1.1.01, ciascun lavoratore potrà far confluire in una banca
individuale delle ore le prime 12 ore annue di lavoro straordinario che, su
richiesta del l'interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi
compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con
la retribuzione afferente il mese in cui tali prestazioni sono state effettuate.
Per dare attuazione all'accumulo di ore, il lavoratore dovrà dichiarare
preventivamente, entro gennaio di ciascun anno, per iscritto, la sua volontà di
recupero.
Non danno luogo all'accumulo di ore di cui ai 2 commi precedenti le ore di
lavoro straordinario prestate per manutenzione e inventario.
[...]
Art. 34 - Maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno, festivo.
Per lavoro notturno s'intende quello effettuato dalle ore 22 alle 6 del mattino.
Per lavoro festivo s'intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di
riposo compensativo e nelle festività di cui all'art. 41.
Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dai
lavoratori che godono del riposo compensativo in altro giorno a norma di legge.
[
]
Art. 36 - Lavoro
ripartito (job-sharing).
Con il contratto di lavoro ripartito, di cui le parti riconoscono il ruolo nella
ricerca di flessibilità e opportunità lavorative, 2 o più lavoratori assumono in
solido l'adempimento di un'unica obbligazione lavorativa restando singolarmente
responsabili per l'adempimento dell'intero obbligo contrattuale.
[
]
Dichiarazione a verbale.
Le parti, riconoscendo il carattere di sperimentalità dell'istituto del 'job
sharing', ritengono che esso debba essere oggetto di un particolare
monitoraggio specialmente agli effetti del grado di applicazione dei risultati
conseguiti sul piano della prestazione di lavoro e dell'adattabilità dei
soggetti coobbligati. A tal fine si conviene che le norme qui pattuite saranno
riesaminate, ed eventualmente riformulate, in base alle risultanze evidenziate,
in concomitanza con il rinnovo biennale della parte economica.
Art. 37 - Disciplina del contratto di prestazione di lavoro temporaneo.
[
]
Il contratto di prestazione di lavoro temporaneo è consentito solo nelle
circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti e integrate dalla
regolamentazione del presente articolo, convenuta in attuazione di quanto
specificamente demandato dall'art. 1, comma 2 lett. a), comma 4 lett. a), comma
8 e dall'art. 3, comma 4, legge 24.6.97 n. 196.
Pertanto, ferme restando tutte le possibilità previste dai vari istituti
contrattuali in materia di flessibilità della prestazione e in aggiunta alle
ipotesi di contratto di lavoro temporaneo previste dalla legislazione vigente,
le parti hanno inteso individuare le causali, ipotesi e mansioni per le quali è
consentita la prestazione di lavoro temporaneo ai sensi delle sopra citate norme
della legge n. 196/97.
[
]
8. Personale di supporto tecnico addetto all'assistenza specifica nel campo
della prevenzione e sicurezza sul lavoro in relazione a nuovi assetti
organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici.
[
]
L'azienda, a fronte della necessità di inserire personale con contratto di
lavoro temporaneo, per soddisfare le esigenze e le situazioni di cui ad una o
più delle ipotesi contemplate, procederà all'inserimento dei lavoratori previa
informazione alla RSU relativamente al numero dei contratti, le cause, le
lavorazioni e/o i reparti interessati e la relativa durata. Analoga informativa
riguarderà le ipotesi di proroga dei periodi di assegnazione inizialmente
stabiliti.
[
]
Art. 38 - Lavoro a turni.
Il lavoro prestato dai lavoratori che si avvicendano ad una stessa macchina o
nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a turni di non uguale durata,
è considerato lavoro a turni.
Nel lavoro a turni deve essere consentito, a termine di legge, per ogni turno,
l'intervallo di mezz'ora di riposo, che va computata ai fini del raggiungimento
dell'orario contrattuale giornaliero, e il cui compenso è già compreso nella
retribuzione mensile.
Agli operai cottimisti dovrà essere corrisposta, per la mezz'ora di riposo
goduto una mezza quota oraria dell'utile di cottimo realizzato nelle ore di
effettivo lavoro.
Per le ore di effettiva prestazione a turni, verrà corrisposta una maggiorazione
pari all'1,10% della retribuzione di fatto.
Tale percentuale di maggiorazione non si riferisce all'indennità di contingenza,
la quale invece viene corrisposta per le ore di effettiva presenza nello
stabilimento, compresa la mezz'ora di riposo.
Per prestazioni di lavoro giornaliero fino a 6 ore non è previsto l'intervallo
di riposo. La mezz'ora di riposo goduta non concorre al superamento delle 6 ore
di lavoro richieste. Ai soli fini del diritto alla maturazione della mezz'ora di
riposo, vengono considerate come prestazioni di lavoro le assenze per permessi
retribuiti.
Art. 39 - Lavori discontinui.
La durata dell'orario contrattuale di lavoro degli addetti ai lavori discontinui
e di semplice attesa o custodia - di cui alla tabella annessa al RD 6.12.23 n.
2657 - non può superare le 50 ore settimanali con un massimo di 10 ore
giornaliere.
Agli effetti della presente normativa si considerano lavoratori discontinui: i
portinai, i guardiani diurni e notturni, gli uscieri, gli autisti non addetti al
trasporto merci.
Per i custodi e i portieri fruenti, nello stabilimento o immediate dipendenze,
di alloggio e di altre eventuali agevolazioni ad esso pertinenti, tale orario
non può superare le 60 ore settimanali con un massimo di 12 ore giornaliere.
[
]
Art. 40 - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni e
deroghe di legge.
Il personale non ammesso a fruire del riposo settimanale in coincidenza della
domenica, come ad esempio il personale addetto a lavori discontinui o di
semplice attesa o custodia, dovrà usufruire del riposo compensativo in altro
giorno della settimana.
Art. 42 - Andamento
attività produttiva.
Le Direzioni aziendali comunicheranno alla RSU annualmente e/o semestralmente,
in relazione all'andamento stagionale dell'attività produttiva e con riferimento
alle specifiche esigenze aziendali, i periodi prevedibili di:
- supero e riduzione dell'orario contrattuale per flessibilità e quantità delle
ore necessarie;
- godimento delle ferie collettive e relative modalità; collocazione degli
eventuali permessi collettivi per riduzione d'orario. I contenuti di tali
comunicazioni programmatiche saranno esaminati congiuntamente tra la Direzione e
la RSU.
Per ciascuno degli istituti indicati saranno seguite le specifiche procedure
concordata con il presente contratto (permessi per la riduzione d'orario,
modalità applicative della flessibilità, ferie).
Art. 43 - Recupero
delle ore di lavoro perdute.
È consentita la facoltà di recupero, a regime normale, delle ore e dei periodi
di sospensione di lavoro dovuti a causa di forza maggiore, nonché di quelli
dovuti a soste concordate tra le parti, purché il recupero stesso sia contenuto
nei limiti di 1 ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni seguenti al
periodo in cui è avvenuta l'interruzione o la sospensione.
Art. 53 - Disabili e invalidi.
Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema degli invalidi
e dei disabili, nell'intento di facilitare il foro inserimento in posti di
lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di
favorirne l'idonea collocazione nelle strutture aziendali, anche con CFL,
compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge in materia, a livello aziendale, tra la Direzione
aziendale e la RSU, saranno verificate le opportunità per attivi inserimenti, al
fine di agevolarne la migliore integrazione, anche mediante la frequenza ai
corsi di formazione o di riqualificazione professionale promossi o autorizzati
dalla Regione.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità d'idonea
occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni
interventi presso gli Organi di collocamento affinché sia realizzato
l'avviamento in altra unità produttiva.
[
]
Art. 55 -
Infortunio sul lavoro e malattia professionale.
In caso d'infortunio sul lavoro e malattia professionale al lavoratore saranno
conservati il posto e l'anzianità, a tutti gli effetti contrattuali, fino alla
guarigione clinica, documentata dall'apposito certificato definitivo rilasciato
dall'istituto assicuratore. In tale caso, ove per postumi invalidanti il
lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà adibito a
mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa, compatibilmente con le
esigenze tecnico- organizzative dell'azienda.
[
]
Art. 56 - Tutela della maternità.
In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge sulla
tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, l'azienda, con decorrenza
1.7.95 integrerà il trattamento mutualistico fino al 90% della retribuzione
mensile di fatto per i primi 5 mesi.
È vietato adibire al trasporto e al sollevamento dei pesi nonché a lavori
pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5, DPR 25.11.76 n. 1026, e nei
casi di uso di sostanze tossiche, le lavoratrici durante il periodo di
gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici
saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengono adibite a mansioni inferiori a quelle abituali
conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte,
nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il
disposto dell'art. 6, lett. c), legge 30.12.71 n. 1204, sulla tutela delle
lavoratrici madri.
Art. 62 - Ambienti di lavoro.
1 - Premessa -
Doveri delle aziende e dei lavoratori
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e il rispetto
delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere delle aziende e
dei lavoratori, così come previsto dagli artt. 4 e 5, D.lgs. 19.9.94 n. 626.
I datori di lavoro, i lavoratori, il medico competente, il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza collaborano, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità,
per ridurre progressivamente i rischi e migliorare le condizioni ambientali di
igiene e sicurezza.
In particolare:
- il datore di lavoro è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela
come previsto dall'art. 3, D.lgs. 19.9.94 n. 626; in relazione alla natura
dell'attività dell'unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle
attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati,
nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori
esposti a rischi particolari;
- il lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria
salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui
possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla
sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In
particolare i lavoratori sono tenuti agli obblighi contemplati dal comma 2, art.
5, D.lgs. 19.9.94 n. 626, relativamente all'osservanza delle disposizioni e
istruzioni loro impartite dai rispettivi superiori, ai fini della protezione
collettiva e individuale, e all'utilizzo corretto dei macchinari, delle
apparecchiature, degli utensili, delle sostanze e dei preparati pericolosi, dei
mezzi di trasporto e delle attrezzature di lavoro, nonché dei dispositivi di
sicurezza;
- l'adozione e l'uso appropriato dei mezzi di prevenzione e protezione
individuali e collettivi, in quanto derivanti da disposizioni normative o dalla
consultazione tra datori di lavoro, dirigenti e preposti con i rappresentanti
per la sicurezza, deve essere scrupolosamente osservata dai lavoratori
interessati; il lavoratore segnalerà, tempestivamente, al proprio capo direttivo
le anomalie che dovesse rilevare durante il lavoro del corretto funzionamento di
impianti, macchinari e attrezzature o dello stato di conservazione e condizioni
di utilizzo di sostanze nocive e pericolose, e ogni altro evento suscettibile di
generare situazioni di pericolo;
- nella valutazione del rischio si terrà conto della documentazione raccolta
dalle aziende nel "Registro dei dati ambientali per unità con caratteristiche
omogenee" e nel "Registro dei dati biostatistici per unità con caratteristiche
omogenee".
2 - Rappresentanti
per la sicurezza (RLS).
In applicazione dell'art. 18, D.lgs. 19.9.94 n. 626 e dell'Accordo
interconfederale 22.6.95, i RLS sono eletti, di norma, con
esclusivo riferimento alle singole unità produttive, in ragione di:
a) unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti: 1 RLS;
b) unità produttive da 16 a 120 dipendenti: 1 RLS;
c) unità produttive da 121 a 200 dipendenti: 2 RLS;
d) unità produttive che occupano da 201 a 1.000 dipendenti: 3 RLS;
e) unità produttive che occupano oltre 1.000 dipendenti: 6 RLS.
Nelle unità produttive di cui alla lett. a), limitatamente a quelle che occupano
da 5 a 15 dipendenti, i compiti e le attribuzioni di RLS vengono assunti dal
delegato d'impresa, di cui all'art. 14 del vigente CCNL, ove tale carica
sindacale risulti attivata. Nelle unità produttive di cui alle lett. b), c), d)
ed e) i RLS sono individuati tra i soggetti eletti nella RSU.
3 -
Rappresentanti per la sicurezza - Elezione
Nelle unità produttive di cui alla lett. a), fatta eccezione per il caso di
assunzione della carica da parte del delegato d'impresa, il RLS viene eletto
direttamente dai lavoratori al loro interno.
L'elezione avviene nel corso dell'Assemblea prevista dall'art. 15 del vigente
CCNL.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche
per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il
maggiore numero di voti espressi.
Prima dell'elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio
elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere
il verbale dell'elezione. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di
lavoro.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti nel libro matricola e possono
essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto e tempo
indeterminato che prestano la propria attività nell'azienda o unità produttiva.
La durata dell'incarico è di 3 anni.
Nelle unità produttive di cui alle lett. b), c), d) ed e) i RLS vengono eletti
in occasione dell'elezione della RSU con le modalità previste dal vigente CCNL.
All'atto della costituzione della RSU i candidati a RLS vengono indicati
specificatamente tra i candidati proposti per l'elezione della RSU.
Nei casi in cui si è già costituita la RSU, per la designazione dei RLS si
applica la procedura che segue.
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto i RLS sono
designati dai componenti della RSU al loro interno.
Tale designazione verrà ratificata in occasione della 1a assemblea dei
lavoratori.
Nel caso di dimissioni della RSU il RLS esercita le proprie funzioni fino a
nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tale ipotesi allo stesso
competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione
al periodo di esercizio della funzione medesima. In assenza di rappresentanze
sindacali in azienda, il RLS eletto dai lavoratori dell'Azienda al loro interno
secondo le procedure sopra richiamate per il caso delle aziende con numero di
dipendenti inferiori a 16, su iniziativa delle OOSS
Il verbale contenente i nominativi dei RLS deve essere comunicato alla Direzione
aziendale che a sua volta ne dà comunicazione, per il tramite dell'associazione
territoriale di appartenenza, all'Organismo paritetico provinciale che terrà il
relativo elenco.
I RLS restano in carica per la durata prevista dall'Accordo interconfederale
20.12.93 sulla costituzione delle RSU.
4 -
Rappresentanti per la sicurezza - Permessi
Nelle unità produttive di cui alla lett. a), al RLS spettano, per l'espletamento
dei compiti previsti dall'art. 19, D.lgs. 19.9.94 n. 626, permessi retribuiti
pari a 12 ore annue per anno solare limitatamente alle unità che occupano fino a
5 dipendenti, nonché pari a 30 ore annue nelle rimanenti.
Nelle unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti, nel caso in cui, in
relazione ad avvenute o progettate modificazioni tali da variare
significativamente le condizioni del rischio, qualora l'entità dei permessi
risulti insufficiente, potrà essere anticipato l'utilizzo di ore di competenza
dell'anno solare susseguente, fatti salvi i successivi conguagli.
Nelle unità produttive di cui alla lett. c), per l'espletamento dei compiti
previsti dall'art. 19, D.lgs. 19.9.94 n. 626, i RLS eletti o designati ai sensi
della presente normativa, oltre i permessi già previsti per le RSU, utilizzano
un monte ore specifico pari a 70 ore annue complessive.
Nelle unità produttive di cui alle lett. b), d) ed e), per l'espletamento dei
compiti previsti dall'art. 19, D.lgs. 19.9.94 n. 626, i RLS eletti o designati
ai sensi della presente normativa, oltre ai permessi già previsti per le RSU,
utilizzano permessi retribuiti pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.
I permessi di cui ai commi precedenti potranno essere assorbiti fino a
concorrenza delle ore di permesso riconosciute al medesimo titolo.
In tutte le unità produttive di cui al paragrafo 2, per l'espletamento degli
adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l), art. 19, D.lgs. 19.9.94
n. 626, non vengono utilizzate le ore sopra specificate.
Adeguamenti alla presente normativa potranno essere concordati a livello
aziendale in considerazione delle tipologie produttive e delle valutazioni del
rischio ambientale.
5 -
Rappresentanti per la sicurezza - Attribuzioni
Con riferimento alle attribuzioni del RLS, la cui disciplina legale è contenuta
all'art. 19, D.lgs. n. 626/94, le parti concordano sulle seguenti indicazioni.
A - Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle
esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
Il RLS segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende
effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del
servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
B - Modalità di consultazione
Laddove il D.lgs. n. 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la
consultazione del RLS, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua
effettività e tempestività.
Il datore di lavoro, pertanto, consulta il RLS su tutti gli eventi per i quali
la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il RLS, in occasione della consultazione, avendone il tempo necessario, ha
facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di
consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione
deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal RLS.
Il RLS conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale
della stessa.
In fase di 1a applicazione del D.lgs. n. 626/94, e comunque non oltre il
30.6.96, nella realtà in cui non sia stata ancora individuata la rappresentanza
per la sicurezza, le procedure di consultazione si rivolgono alle RSA delle OOSS
aderenti alle Confederazioni firmatarie.
A tal fine, la RSA può designare 1 o più soggetti, al proprio interno, tenuto
conto di quanto previsto dall'art. 18, comma 6, D.lgs. n. 626/94.
C - Informazioni e
documentazione aziendale
Il RLS ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di
cui alle lett. e) ed f), comma 1, art. 19 del citato D.lgs. n. 626/94.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei
rischi di cui all'art. 4, comma 2, custodito presso l'azienda o lo stabilimento
ai sensi dell'art. 4, comma 3, della medesima disposizione di legge.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del RLS, le informazioni e la
documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro s'intendono
quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene e
sicurezza del lavoro.
Il RLS, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso
strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.
In caso di divergenze con il responsabile della sicurezza in merito alle misure
di prevenzione e protezione dei rischi, i RLS segnaleranno le proprie
osservazioni di norma in forma scritta al datore di lavoro e in caso di
ulteriore divergenza comunicheranno tali osservazioni e deduzioni all'Organismo
paritetico territoriale competente ex art. 20, comma 1, D.lgs. 19.9.94 n. 626.
6 -
Rappresentanti per la sicurezza - Formazione
Il RLS ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett. g),
D.lgs. n. 626/94.
La formazione dei RLS, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si
svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti
per la loro attività.
Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle
aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in 2 moduli;
tale programma deve comprendere:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in
materia d'igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di
prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
Il datore di lavoro, ogniqualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano
rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori,
prevede un'integrazione della formazione.
In ogni caso, laddove le parti concordassero sulla necessità di un più elevato
ricorso alla formazione rispetto ai programmi base di 32 ore, potranno essere
definiti progetti privilegiando l'utilizzo delle 150 ore di diritto allo studio
di cui al vigente CCNL. Per tale utilizzo è escluso il requisito della durata
del corso per un numero di ore doppio rispetto a quello prelevato dal monte ore
per il diritto allo studio.
7 -
Rappresentanti per la sicurezza - Riunioni periodiche
In applicazione all'art. 11, D.lgs. n. 626/94, le riunioni periodiche previste
dal comma 1 sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un
ordine del giorno scritto.
Il RLS può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di
gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle
condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto verbale.
8
- Registro degli infortuni - Cartella sanitaria e di rischio
I datori di lavoro tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente
gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro superiore a 3
giorni, compreso quello dell'evento.
Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale
dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di
abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro sul luogo di lavoro è tenuto
conformemente al modello approvato con Decreto del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione
dell'Organo di vigilanza.
Verrà istituita la cartella sanitaria e di rischio, come contributo e
partecipazione a un'assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione e
la cura della salute sui luoghi di lavoro, con riferimento all'art. 27, legge
23.12.78 n. 833, integrato dalle disposizioni del D.lgs. 19.9.94 n. 626. La
cartella sanitaria e di rischio viene custodita dal datore di lavoro con vincoli
di riservatezza; nella cartella vengono anche indicati i dati relativi alla
maternità; il lavoratore interessato può prendere visione, chiederne copia su
espressa richiesta del suo medico curante o dello specialista; l'originale deve
essere mantenuto presso l'azienda.
9 - Lavoratori addetti
ai videoterminali
S'intendono per lavoratori addetti ai videoterminali quelli individuati
dall'art. 51, comma 1, lett. c), D.lgs. 19.9.94 n. 626.
Il lavoratore addetto ai videoterminali ha diritto a un'interruzione della sua
attività mediante pause ovvero cambiamento di attività, qualora svolga la sua
attività per almeno 4 ore consecutive; il tempo di pausa non è considerato tempo
di esposizione al videoterminale.
Il lavoratore addetto ai videoterminali, come definito al comma precedente, ha
diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa
al videoterminale. Nel caso di lavoratori addetti ai videoterminali adibiti a
lavoro a turni notturni come previsto dal presente CCNL, l'effettivo godimento
della mezz'ora di riposo comporta l'assorbimento delle pause contemplate dalla
presente normativa, allorché coincidenti, fermo restando il divieto di usufruire
delle pause cumulative all'inizio e al termine dell'orario di lavoro.
10 - Ambienti
di lavoro - Rinvio a norma di legge
Per quanto non espressamente regolamentato dal presente articolo, si fa
riferimento al D.lgs. 19.9.94 n. 626 e all'Accordo
interconfederale 22.6.95.
Art. 63 - Disciplina aziendale.
I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità
nell'organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.
Nell'esecuzione del lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come
previsto dall'organizzazione aziendale.
L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza dell'organizzazione
tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili
equivoci circa le persone dalle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun
lavoratore dipende e alle quali è tenuto a rivolgersi in caso di necessità.
In particolare il lavoratore deve:
[
]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni
assegnategli, osservando le disposizioni impartite dai superiori;
[
]
Art. 64 - Divieti.
Durante l'orario di lavoro, nell'interno della fabbrica, sono vietate le
collette, le raccolte di firme, le vendite di biglietti, di oggetti e simili.
È proibito fumare nei reparti dello stabilimento e introdurre nell'azienda
bevande alcooliche senza il permesso della Direzione.
[
]
Art. 65 - Consegna e conservazione degli utenti e del materiale.
Il lavoratore dovrà conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli
attrezzi, gli utensili, i disegni, e in genere tutto quanto viene a lui
affidato.
L'azienda dovrà porre il lavoratore in condizioni di poter conservare gli
attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.
Art. 68 - Multe e sospensioni.
La Direzione potrà infliggere la multa e la sospensione di cui alle lett. b) e
c) dell'articolo precedente, al lavoratore che:
a) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza
giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o lo esegua
con negligenza o con voluta lentezza;
d) per distrazione procuri guasti o sperperi non gravi di materiale dell'azienda
o di lavorazione o non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti
del macchinario o delle eventuali irregolarità dell'andamento del lavoro;
e) arrechi offesa ai compagni di lavoro;
f) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
g) sia trovato addormentato;
h) trasgredisca in qualsiasi altro modo all'osservanza del presente contratto o
del regolamento interno o commetta qualsiasi atto che comporti pregiudizio alla
disciplina, alla morale, all'igiene, al normale e puntuale andamento del lavoro
e alla sicurezza dell'azienda.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per
quelle di maggior rilievo o per recidiva in taluna delle mancanze che abbiano
già dato luogo all'applicazione della multa.
[
]
Art. 69 - Licenziamento per
mancanze.
Ai sensi della legge 15.7.66 n. 604:
A. il licenziamento, con preavviso, può essere inflitto al
lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro
che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'art. 68, non sono
così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lett. B).
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti
infrazioni:
[
]
2) danneggiamento colposo al materiale dell'azienda o al materiale di
lavorazione;
3) esecuzione senza permesso di lavoro entro l'azienda per conto proprio o di
terzi, di lieve entità e senza impiego di materiale dell'azienda;
4) diverbio litigioso all'interno dello stabilimento;
5) abbandono del proprio posto di lavoro, che implichi pregiudizio
all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti, fatta eccezione
per l'ipotesi di pericolo grave e immediato che non possa essere evitato, salvo
che lo stesso lavoratore non sia stato debitamente formato e preposto per
affrontare lo stato di pericolo al fine di farlo cessare o attenuarlo;
[
]
7) insubordinazione ai superiori;
8) recidiva in una qualunque delle mancanze contemplato nell'art. 68 quando
siano stati comminati negli ultimi 2 anni provvedimenti disciplinari di cui
all'art. 67.
B. Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro
può essere inflitto, con la perdita dell'indennità del preavviso, al lavoratore
che provoca all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni
delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via
esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[
]
3) danneggiamento volontario al materiale dell'azienda;
4) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio
all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque
compimento di azioni che implicano gli stessi pregiudizi;
5) diverbio litigioso seguito da vie di fatto nell'interno dello stabilimento;
6) fumare ove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla
sicurezza degli impianti;
7) esecuzione senza permesso di lavori entro l'azienda per conto proprio o di
terzi con impiego di materiale dell'azienda;
8) grave insubordinazione ai superiori.
La procedura prevista dall'art. 67 per l'applicazione delle sanzioni
disciplinari sarà adottata anche per i provvedimenti di cui alle lett. A) e B)
del presente articolo; qualora l'infrazione contestata sia di gravità tale da
comportare l'applicazione del licenziamento di cui alla lett. a), l'azienda
potrà disporre, con effetto immediato la sospensione cautelare del lavoratore.
Art. 75 - Apprendistato.
L'apprendistato è un contratto di lavoro a causa mista che può essere adottato
per i lavoratori in età iniziale compresa tra i 16 anni e i 24 anni, ovvero 26
anni nelle aree di cui agli Obiettivi 1 e 2,
Regolamento CEE del
Consiglio del 20.7.93 e successive modificazioni.
Sono fatte salve le disposizioni di legge che prevedono un'età minima inferiore
ai 16 anni.
Nel caso di apprendisti portatori di handicap, i limiti massimi d'età iniziale
sono elevati rispettivamente a 26 anni, ovvero a 28 anni nelle aree di cui agli
Obiettivi 1 e 2 del citato
Regolamento CEE.
Sono fatte salve le limitazioni d'età previste per i fanciulli e gli adolescenti
dal DPR 20.1.76 n. 432 per le lavorazioni faticose e insalubri ivi contemplate.
Il contratto di apprendistato può riguardare ciascuna delle seguenti categorie:
operai, intermedi, impiegati ed è ammesso per i livelli dal 2° al 6° e per tutte
le relative mansioni.
L'apprendista destinato a conseguire una qualifica operaia deve lavorare ad
economia durante il periodo di apprendistato; nel caso in cui venga adibito a
lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio,
ancorché non siano trascorsi i termini di durata massima dell'apprendistato, e
gli devono essere applicate le tariffe di cottimo.
[
]
Il periodo di addestramento iniziato presso altri datori di lavoro deve essere
computato per intero nella nuova azienda, ai fini del compimento del periodo
prescritto, sempre che riguardi le stesse mansioni e non sia intercorso tra un
periodo e l'altro un intervallo superiore a 18 mesi.
Se l'apprendista ha compiuto un periodo completo di apprendistato in altri
reparti complementari alla lavorazione alla quale viene assegnato, presso il
medesimo o altri datori di lavoro, il nuovo periodo necessario al conseguimento
della qualifica viene ridotto alla metà.
[
]
Per quanto si riferisce all'assunzione e al divieto di adibire a lavoro
straordinario gli apprendisti, valgono le norme di legge; per l'orario di lavoro
e le ferie valgono le norme di legge salvo le condizioni contrattuali di miglior
favore; per quanto altro non previsto dal presente articolo valgono le norme
contrattuali del presente contratto.
La durata massima del l'apprendistato è così fissata:
- per gli apprendisti destinati a svolgere mansioni inquadrate nel 2° livello:
mesi 30;
- per gli apprendisti destinati a svolgere mansioni inquadrate nei livelli
superiori al 2°: mesi 48.
[
]
Dichiarazione a verbale n. 1
In relazione al divieto di adibire l'apprendista a produzioni in serie, le parti
riconoscono che nel settore giocattolo il processo produttivo, quand'anche
caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo
da consentire al lavoratore apprendista l'acquisizione della capacità tecnica
per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna
all'azienda.
Dichiarazione a verbale n. 2
Date le particolari caratteristiche organizzative e di orario di lavoro delle
imprese del settore giocattolo, le parti auspicano che, fermi restando i divieti
legali di effettuazione di lavoro notturno per i fanciulli e gli adolescenti e
la regolamentazione specifica per il lavoro notturno femminile, venga rimossa la
limitazione di cui al comma 4, art. 10, legge 19.1.55 n. 25, che vieta a tutti
gli apprendisti l'effettuazione di lavoro tra le ore 22 e le 6. L'assegnazione a
turni notturni dovrà essere compatibile con il regolare svolgimento della
formazione e non potrà determinare una diminuzione dei contenuti formativi del
rapporto di apprendistato.
Dichiarazione a verbale n. 3
Le parti si danno atto che, a far data dall'entrata in vigore delle norme di
riforma di cui alla legge 24.6.97 n. 196, la durata precedentemente prevista per
i contratti di apprendistato destinati a svolgere mansioni inquadrate nel 2°
livello (12 mesi) è stata elevata, per effetto di legge, a 18 mesi.
Ai contratti di apprendistato stipulati prima dell'entrata in vigore dell'1.9.98
si applicano interamente le norme contrattuali vigenti al momento della stipula,
in quanto non contrastanti con norme imperative di legge.
Dichiarazione a verbale n. 4
Le parti si danno atto che la regolamentazione dell'apprendistato concordata per
le aree ad Obiettivo 1 non è suscettibile di modifica con accordi di carattere
territoriale e, limitatamente alle percentuali di commisurazione delle quote di
retribuzione, nei territori oggetto di contratti di area di cui all'art. 2,
comma 203, lett. f), legge 23.12.96 n. 662.
Formazione
Al fine di completare l'addestramento dell'apprendista sono dedicate 120 ore
medie annue retribuite di formazione così come previsto dall'art. 16, comma 2,
legge n. 196/97. Di tale monte ore, 42 dovranno essere dedicate alle materie
indicate all'art. 2, comma 1, lett. a), Decreto del Ministero del lavoro 8.4.98.
Le ore rimanenti saranno dedicate ai contenuti indicati all'art. 2, comma 1,
lett. b) del decreto citato; particolare attenzione sarà riservata alle
conoscenze relative alla filiera del sistema tessile-abbigliamento.
I programmi formativi, di cui agli artt. 1, comma 1 e 6, comma 1 del citato DM
8.4.98 possono prevedere una distribuzione delle ore di formazione più
concentrata in alcuni periodi del rapporto di apprendistato e più diluita in
altri periodi.
Per completare l'addestramento dell'apprendista in possesso di titolo di studio
'post obbligo' ovvero di attestato di qualifica professionale idonei
rispetto all'attività da svolgere, la durata della formazione di cui al citato
art. 16, comma 2, legge n. 196/97, è ridotta a 40 ore medie annue retribuite,
delle quali 20 saranno dedicate alle materia di cui all'art. 2, comma 1, lett.
a), DM 8.4.98 e le rimanenti alle materie di cui all'art. 2, comma 1, lett. b)
del medesimo decreto ministeriale.
L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la
formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla
specialità professionale alla quale si riferisce il tirocinio.
Ai fini previsti dall'art. 1, DM 8.4.98, le parti stipulanti attraverso una
apposita Commissione, nell'ambito delle attività indicate all'art. 7:
- elaboreranno schemi nei quali sono sviluppate le linee formative, i contenuti
delle relative attività e le competenze professionali da conseguire per ciascuna
figura professionale o per gruppi di figure professionali;
- individueranno i centri di formazione professionale presso i quali si svolgono
le attività di formazione di cui all'art. 16, comma 2, legge n. 196/97;
- verificheranno che i programmi di formazione predisposti dalle aziende o dagli
istituti di formazione professionale, in assenza di moduli approntati dalla
Commissione stessa ovvero dalle autorità pubbliche competenti in materia, siano
coerenti con le finalità formative di cui all'art. 16, comma 2, legge n. 196/97
e al DM 8.4.98.
La Commissione, inoltre, predisporrà i programmi delle iniziative professionali
sperimentali ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, DM 8.4.98.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative
di formazione.
Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le
competenze professionali acquisite dal lavoratore, dandone comunicazione alla
struttura territoriale pubblica competente in materia di servizi all'impiego.
Copia dell'attestato è consegnata al lavoratore.
In caso d'interruzione del rapporto di apprendistato prima che sia scaduto il
periodo inizialmente previsto, il datore di lavoro rilascia all'apprendista
l'attestazione dell'attività formativa fino a quel momento effettivamente
svolta. Il datore di lavoro conserva copia di tale attestazione per i 5 anni
successivi allo scioglimento del rapporto.
All'apprendista che avesse intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato
anche in mansioni non analoghe, sarà conferita esclusivamente la formazione
tecnico-professionale eventualmente non effettuata, rimanendo esonerato
dall'attività formativa con contenuti di natura generale qualora questa sia
stata attestata dal datore di lavoro ai sensi del precedente comma.
Tutore della formazione
La funzione di tutore della formazione, nelle imprese con meno di 15 dipendenti,
può essere ricoperta dal datore di lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 4,
comma 2, DM 8.4.98.
In ogni caso il nominativo del tutore deve essere comunicato alle strutture
territoriali pubbliche competenti, nonché al lavoratore - unitamente al
programma formativo - per iscritto nella lettera di assunzione.
Parte Operai
Art. 83 - Lavoro a cottimo.
1) Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a
cottimo sia collettivo che individuale secondo le possibilità tecniche. Nel caso
in cui la valutazione della prestazione richiesta all'operaio o ad una squadra
di operai sia fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di
lavorazione oppure la prestazione sia vincolata all'osservanza di un determinato
ritmo produttivo in conseguenza dell'organizzazione del lavoro e sia richiesta
all'operaio una prestazione più intensa di quella del normale lavoro ad economia
o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello
conseguibile attraverso il lavoro ad economia, l'operaio o la squadra di operai
dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme di retribuzioni a
rendimento soggette alla disciplina del lavoro a cottimo.
[
]
4) L'azienda, tramite la propria Associazione sindacale, comunicherà ai
sindacati provinciali dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo
in vigore. Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai
coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimi o massimi), ai metodi di
calcolo dell'utile di cottimo.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo
contestazioni di carattere applicativo.
5) In caso d'introduzione di nuovi sistemi di cottimo, superato il necessario
periodo sperimentale, l'azienda procederà alla comunicazione di cui al punto 4).
Alla comunicazione potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra la OS che
rappresenta l'azienda o i sindacati provinciali dei lavoratori.
6) La modifica di taluno dei criteri che hanno formato oggetto della
comunicazione informativa di cui al comma 1 del punto 4), purché non alteri il
sistema in atto, non costituisce variazione del sistema stesso ai sensi del
comma precedente, fermo restando l'obbligo della comunicazione informativa.
Resta in facoltà del sindacato dei lavoratori di instaurare controversia
collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto
alle norme di cui al presente articolo.
7) Gli operai lavoranti a cottimo dovranno essere messi a conoscenza all'inizio
del lavoro, per iscritto - o per affissione nei reparti in cui lavorano quando
si tratti di cottimi collettivi o di squadra - del lavoro da eseguire e della
corrispondente tariffa di cottimo (tempo o a prezzo) nonché di ogni elemento
necessario per il computo dell'utile del cottimo stesso.
[
]
14) I reclami riguardanti le applicazioni delle norme del presente articolo
saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione.
Nei casi in cui il lavoratore ritenga soddisfacente l'esito potrà avanzare
reclamo scritto alla Direzione tramite la RSU.
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile, comunque non
oltre 2 settimane.
Nel caso di mancato accordo la controversia esaminata entro i 15 giorni
successivi in sede sindacale tra le OOSS territoriali rispettive.
Allegati
Allegato 5 Regolamento del lavoro a domicilio
1 - Definizione del
lavoratore a domicilio.
Il lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel
proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto
accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con
l'esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per
conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e
attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il
tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del personale regolamento e a miglioramento di
quanto stabilito dall'art. 2094 cc, ricorre quando il lavoratore a domicilio è
tenuto a osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di
esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo
lavoro consiste nell'esecuzione parziale, nel completamento dell'attività
dell'imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni
di cui al comma precedente lavori in locali di pertinenza dello stesso
imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso
esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.
2 - Non
ammissibilità del ricorso ai lavoro a domicilio.
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali
comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o
l'incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[
]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di
mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone
alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli
effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del
quale hanno svolto la loro attività.
3 - Libretto personale di
controllo.
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1.1.35
n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto
di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente, l'operaio comunicherà al datore di lavoro, quando
ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti
contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente
legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni
sociali.
5 - Retribuzioni.
[
]
A tal fine, nelle zone ove è presente il lavoro a domicilio, una delle parti
potrà chiedere la costituzione di apposite Commissioni paritetiche, che si
riuniranno periodicamente, a seconda della necessità, per la determinazione
delle tariffe di cottimo pieno e per il loro aggiornamento.
Le associazioni territoriali degli imprenditori e le OOSS territoriali dei
lavoratori determineranno i criteri di formazione e di funzionamento di tali
Commissioni.
Le tariffe di cottimo pieno potranno essere definite o a livello provinciale o a
livello di zone omogenee (prevalentemente tra le parti) entro 9 mesi
dall'entrata in vigore del presente CCNL.
Le Commissioni di cui sopra potranno convocare aziende e RSU di aziende
interessate al lavoro a domicilio per acquisire tutti gli elementi utili al fine
di facilitare la determinazione delle tariffe di cottimo pieno.
Qualora si presentassero difficoltà non altrimenti superabili per la
costituzione delle Commissioni o per la determinazione delle tariffe, una delle
parti, dopo aver avvertito l'altra, potrà chiedere alle Organizzazioni nazionali
firmatarie del presente contratto di intervenire al fine di tentare di rimuovere
le cause che non hanno consentito l'attuazione di quanto sopra previsto.
Esperito senza successo anche questo tentativo, la RSU di singole imprese
potranno rivolgersi alla Commissione al fine di concordare in quella sede
tariffe di cottimo valevoli per l'azienda. Tale livello di contrattazione è
esperibile solo laddove la materia non abbia già formato oggetto di accordi di
livello territoriale o di zona.
7 - Sistema di informazioni.
Le parti stipulanti il presente contratto demandano agli Organismi sindacali
l'esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio nei limiti fissati dai punto
1 del presente regolamento, al fine di evitare riduzioni d'orario ai lavoratori
dipendenti e, ove possibile, incrementare l'occupazione aziendale.
Le aziende forniranno alla RSU e ai sindacati provinciali i dati, quantità e
tipo di lavoro a domicilio commissionato e i nominativi dei soggetti che
effettuano tale lavoro con il relativo indirizzo. Dati e indirizzi dovranno
essere tempestivamente aggiornati.
Le aziende forniranno inoltre alla RSU tutti i dati che costituiscono la tariffa
di cottimo pieno.
Sulla base degli elementi di cui sopra la RSU può chiedere alla Direzione
aziendale un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di
prevenire conseguenze sull'orario di lavoro e sui livelli di occupazione.
Per l'effettuazione di tale esame la RSU potrà farsi assistere da un lavoratore
a domicilio designato da ciascuna delle OOSS firmatarie del presente contratto e
scelto tra quelli che esplicano la loro opera continuativamente per l'azienda
interessata.
Qualsiasi contestazione che non sia risolta in sede aziendale sarà rimessa agli
Organismi sindacali territoriali.
12 - Norme generali.
Per tutto quanto non è espressamente disposto nella presente regolamentazione
del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal
presente contratto per gli operai interni della categoria, in quanto compatibili
con le specialità del rapporto.
In particolare si richiama che ai lavoratori a domicilio si applicano le
disposizioni relative alle assicurazioni sociali previste dalla vigente
legislazione in materia e relativi regolamenti.
L'azienda committente è la sola responsabile verso i propri lavoratori a
domicilio dell'applicazione delle norme di cui sopra.
Dichiarazione a verbale.
Le parti stipulanti dichiarano la loro disponibilità a darsi reciproca
comunicazione della composizione delle Commissioni di cui all'art. 5, legge
18.12.73 n. 877, oltre che al paragrafo e), art. 5 del presente regolamento e ad
adoperarsi congiuntamente per rimuovere le eventuali cause che impediscono la
costituzione delle citate Commissioni.
Protocolli
Protocollo 2 Tutela della dignità personale dei lavoratori
Le parti concordano sull'opportunità che il rapporto di lavoro si svolga in un
ambiente idoneo al sereno svolgimento dell'attività.
A tal fine le parti medesime ritengono che a tutto il personale debba essere
assicurato il rispetto della dignità delle persone sotto ogni aspetto, compreso
quanto attiene alla condizione sessuale. Eventuali problemi che dovessero
insorgere a tale riguardo saranno oggetto di esame tra le parti.
Al fine di favorire la conoscenza tra i lavoratori della normativa in argomento,
le parti convengono di allegare al presente contratto la
risoluzione del
Consiglio CEE del 29.5.90.
Protocollo 7 Codice di condotta
Dichiarazione sul codice di condotta per il rispetto dei diritti umani
fondamentali e per l'eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile nelle
attività economico-produttive internazionali
Le parti concordano il presente Codice di condotta per le imprese che operano a
livello internazionale finalizzato a rispettare e a far rispettare alle aziende
che per loro producono in forma diretta, o tramite società controllate o
consociate, ovvero tramite terzi integrati nel proprio ciclo produttivo, o
infine servendosi di contesti produttivi e distributivi non sottoposti al
proprio diretto controllo, le seguenti 7 Convenzioni OIL:
1. Divieto di lavoro forzato (Convenzioni
29 e
105) - È proibito il lavoro
forzato, in schiavitù o fornito da reclusi.
2. Libertà di associazione e diritto di negoziazione (Convenzioni
87 e
98) -
Sono riconosciuti il diritto dei lavoratori di costituire Sindacati e di aderire
ad un Sindacato e il diritto dei datori di lavoro di organizzarsi. I lavoratori
e i datori di lavoro possono trattare liberamente e in modo indipendente.
3. Divieto del lavoro dei bambini (Convenzione
138) - È proibito il lavoro dei
bambini. Non sono ammessi al lavoro i bambini d'età inferiore ai 15 anni o più
giovani dell'età di obbligo scolare in vigore nei Paesi interessati.
4. Non discriminazione nell'occupazione (Convenzioni
100 e
111) - I lavoratori
sono occupati sulla base della propria capacità lavorativa e non in relazione
alla propria razza, sesso, caratteristica individuale, credo religioso, opinione
politica od origine sociale.
L'adesione al Codice di condotta rappresenta per l'impresa italiana un sistema
trasparente ed efficace di gestione della responsabilità sociale, che le parti
stipulanti propongono quale risultato della concertazione.
Le parti stipulanti s'impegnano a promuovere la più ampia diffusione ed
applicazione del Codice di condotta.
L'impresa italiana che adotterà tale Codice di condotta informerà e definirà
congiuntamente con le RSU i sistemi di monitoraggio bilaterale, i provvedimenti
nei confronti dei fornitori-partners commerciali in caso di comportamenti non
conformi o di violazioni del Codice da parte degli stessi, l'impegno a inserire
nei contratti di commessa all'estero il rispetto delle Convenzioni contenute nel
Codice, la consegna periodica dell'elenco dei siti produttivi del decentramento
nazionale e internazionale dell'impresa, l'eventuale responsabile di gestione e
applicazione del Codice, secondo le procedure concordate a livello nazionale tra
le parti secondo quanto previsto al capitolo "Disposizioni finali e verifiche".
Diritti di informazione
L'impresa italiana, applicando il Codice di condotta, fornirà specifiche
informazioni alle RSU interessate, in occasione delle ordinarie procedure per
l'esercizio del Sistema informativo a livello aziendale, in ordine ai contenuti
e alle modalità di applicazione con particolare riferimento alle seguenti
tematiche:
1. le attività, i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del Codice;
2. lo stato di applicazione del Codice e le fasi di sperimentazione
eventualmente previste;
3. i programmi aziendali per diffondere e controllare l'applicazione del Codice
e le relative azioni di sensibilizzazione nei confronti delle società estere
controllate e/o consociate, nonché dei fornitori/partners commerciali;
4. le eventuali iniziative di cooperazione con Organismi internazionali,
Autorità pubbliche locali competenti in materia di lavoro. In questa sede
l'impresa comunicherà, di volta in volta, se l'informativa ha carattere
riservato e riguarda aspetti coperti da segreto industriale o che siano di
natura tale da provocare, in caso di diffusione esterna, difficoltà o danni alle
imprese interessate, fermo restando il rispetto delle norme in materia di tutela
della "privacy" vigenti nella legislazione italiana.
Eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile
Le parti riconoscono che il Codice di condotta costituisce uno strumento per
contribuire principalmente alla eliminazione dello sfruttamento del lavoro
minorile. L'impresa italiana operante in contesti produttivi o distributivi
sottoposti al proprio diretto controllo, provvederà perché in tali contesti non
siano realizzati beni, in qualsiasi stadio della loro fabbricazione,
realizzazione o trasformazione, in violazione delle Convenzioni OIL che vietano
il lavoro minorile prestato:
1. sotto forma di schiavitù o pratiche analoghe, quali la tratta, il lavoro
forzato o coatto, la servitù per debiti e l'asservimento di minori;
2. in condizioni ambientali o secondo modalità che possano oggettivamente
compromettere la salute, la sicurezza o la moralità dei minori, secondo le
normative o gli usi locali;
3. da parte di soggetti d'età inferiore a quella stabilita per l'avviamento al
lavoro dalle normative del luogo nel quale la prestazione è eseguita o, in ogni
caso, d'età inferiore a 15 anni, fatte salve le eccezioni espressamente previste
in materia dalle Convenzioni OIL ed eventualmente dalla legislazione locale.
Qualora in tali contesti si verifichino violazioni delle disposizioni indicate
al precedente comma, l'impresa stessa provvederà a far cessare immediatamente lo
sfruttamento dei minori ovvero a rimuovere le situazioni di non conformità con
il lavoro minorile.
L'impresa italiana si riserva di regolare i rapporti con i propri
fornitori-partners diretti, prevedendo la possibilità di adottare i
provvedimenti ritenuti più opportuni qualora tali fornitori-partners si
rendessero responsabili, direttamente o indirettamente, dell'inosservanza della
garanzia dagli stessi fornita riguardo al non utilizzo di lavoro minorile
vietato dalle Convenzioni OIL e dalle normative nazionali.
Nell'ambito di progetti per l'eliminazione dello sfruttamento del lavoro
minorile, promossi o sostenuti da competenti autorità a livello locale e/o da
Organismi internazionali, l'impresa italiana valuterà le modalità per
contribuire a realizzare specifiche "azioni positive" atte a favorire
l'istruzione e la formazione professionale dei minori avviati al lavoro.
Eliminazione del lavoro forzato od obbligatorio e di ogni forma di
discriminazione nel lavoro
L'impresa italiana si attiverà per assicurare il rispetto dei principi OIL che
vietano lo sfruttamento del lavoro, con riguardo:
1. al divieto del lavoro forzato o obbligatorio;
2. al divieto di ogni forma di discriminazione nel lavoro e nella professione
per motivi di razza, colore, sesso, religione, opinione politica, discendenza
nazionale, origine sociale, ovvero per ogni altro eventuale motivo stabilito
dalle leggi nazionali che abbiano ratificato le Convenzioni OIL in materia;
3. nei casi di violazione dei divieti in questione, l'impresa italiana si
attiverà per rimuovere le situazioni di non conformità alle presenti
disposizioni.
Rispetto della libertà di associazione sindacale e del diritto alla
contrattazione collettiva
L'applicazione del Codice di condotta comporta per l'impresa italiana il
rispetto, nei termini di seguito precisati, dei principi di libertà di
associazione sindacale e di contrattazione collettiva secondo le norme
fondamentali OIL, richiamate nella "Dichiarazione tripartita" adottata dalla
Conferenza internazionale OIL nel 1998.
Nei contesti produttivi o distributivi sottoposti al diretto controllo delle
aziende italiane secondo quanto indicato sopra e riferiti a Paesi che hanno
ratificato le Convenzioni fondamentali OIL concernenti i principi e i diritti di
libertà di associazione sindacale e di contrattazione collettiva, l'impresa
italiana rispetterà le legislazioni nazionali vigenti nei Paesi stessi in
materia di diritto dei lavoratori dipendenti di costituire OOSS liberamente
scelte, nonché di aderire a tali Organizzazioni e di partecipare alla
contrattazione collettiva.
Applicazione ed efficacia del codice di condotta
L'impresa italiana applicherà il Codice di condotta attraverso gli strumenti e
le modalità definiti a livello aziendale fermo restando l'obbligo dell'impresa
italiana al rispetto delle leggi esistenti nei diversi contesti nazionali in cui
essa operi.
Vengono di seguito indicate, in via esemplificativa e senza che le stesse
debbano considerarsi tutte correlate, le azioni che l'impresa può porre in atto:
1. portare il Codice a conoscenza delle rappresentanze sindacali nelle proprie
società estere controllate e/o consociate, nonché dei propri fornitori-partners
commerciali diretti e richiedere il rispetto delle disposizioni relative alla
tutela dei "diritti fondamentali nel lavoro" (eliminazione dello sfruttamento
del lavoro minorile, del lavoro forzato o obbligatorio degli adulti e delle
forme di discriminazione del lavoro, libertà sindacale e diritto di
contrattazione collettiva) quale condizione necessaria per l'instaurazione e/o
il mantenimento dei rapporti commerciali. A tal fine le garanzie potranno
consistere in specifiche autocertificazioni rilasciate dai suddetti
fornitori-partners commerciali diretti, sotto la loro responsabilità, ovvero in
attestazioni rilasciate agli stessi da competenti autorità pubbliche a livello
locale;
2. diffondere il testo del Codice di condotta in lingua locale e curare che esso
venga affisso nelle unità produttive locali poste sotto il proprio diretto
controllo;
3. provvedere per il rispetto del Codice di condotta principalmente con il
ricorso a propri strumenti di verifica definiti congiuntamente con riguardo alle
lavorazioni poste sotto il proprio controllo e nei confronti dei
fornitori-partners commerciali;
4. attivare ogni possibile forma di cooperazione con le autorità pubbliche
locali competenti in materia di lavoro, intervenire tempestivamente per
rimuovere eventuali situazioni di non conformità rilevate attraverso sistemi di
controllo e monitoraggio o comunque accertate dall'impresa italiana;
5. adottare, negli eventuali accertati casi di inosservanza del Codice di
condotta, gli opportuni provvedimenti sanzionatori nei confronti dei
fornitori-partners commerciali.
Disposizioni finali e verifiche
Le parti si attiveranno tempestivamente in caso di notizie di violazione dello
stesso, per verificare le fonti e gli eventuali elementi di fondatezza di tali
notizie, onde evitare ogni possibile danno derivante dalla diffusione di notizie
prive di fondamento.
Le parti definiranno un sistema di procedure di controllo e di verifiche
indipendenti al fine di garantire il rispetto dei contenuti del Codice,
avvalendosi anche dell'esito dei confronti in corso tra le parti sociali nelle
sedi istituzionali di Governo.
Le parti studieranno altresì l'introduzione di un sistema di certificazione
della responsabilità sociale per le imprese che applicano il Codice di condotta.
Tale sistema potrà permettere alle imprese di poter apporre ai propri prodotti
il marchio sociale.
Disposizione transitoria.
Una prima verifica del presente protocollo, relativamente al Codice di condotta,
sarà effettuata entro il 31.12.01.