Tipologia: Contratto di secondo livello
Data firma: 28 gennaio 2022
Validità: 01.03.2022 - 31.12.2024
Parti: Banca Popolare di Puglia e Basilicata e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin
Settori: Credito Assicurazioni, BPPB
Fonte: fisac-cgil.it


Sommario:

 

Parte prima
Premio aziendale - Premio variabile di risultato
Garanzie volte alla sicurezza del lavoro
Tutela delle condizioni igienico sanitarie nell’ambiente di lavoro
Assistenza sanitaria
Previdenza complementare
Inquadramenti
Parte seconda
Buono Pasto
Banca del Tempo Solidale (di seguito BDTS)
Welfare aziendale

 

Grande mobilità territoriale
Altre misure
Indennità di rischio
Orario di lavoro

Condizioni agevolate previste per il Personale Dipendente
Trasferte (assicurazione kasko)
Permessi Retribuiti
“Social Days”
Anticipazioni su TFR
Norme finali


Contratto di secondo livello BPPB

Il presente verbale di Accordo, sottoscritto in data 28 gennaio 2022, rappresenta il Contratto di secondo livello in Banca Popolare di Puglia e Basilicata condiviso tra le OO.SS. firmatarie Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin e la Banca.
Vengono superati tutti gli accordi precedenti sottoscritti in BPPB in tema di contrattazione di secondo livello.

Parte prima
Garanzie volte alla sicurezza del lavoro

La/Il Lavoratrice/ore oggetto di violenza e minaccia in occasione di rapina sarà sottoposto a visita medica, presso enti pubblici sanitari qualificati, a carico della Banca.
L'eventuale richiesta di trasferimento ad altro servizio o ufficio sarà accolta, compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo della Banca.
In caso di rapina, se la somma supera i massimali previsti dalle norme interne di servizio, la Banca si impegna a considerare le circostanze - le più varie - che possono aver determinato il superamento dei limiti stabiliti.
A tal riguardo, le Parti, altresì, si impegnano reciprocamente in sede di rinnovo del contratto di secondo livello integrativa aziendale, ad esaminare le compatibilità organizzative della normativa aziendale vigente con l'operatività di sportello corrente.
Dichiarazione aziendale:
La Banca si dichiara disponibile a valutare eventuali richieste di periodi di riposo retribuito in relazione alle modalità di svolgimento dell’evento criminoso.
In presenza di particolari e gravi situazioni di rischio su richiesta sindacale le Parti valuteranno congiuntamente l'adozione di adeguati interventi.
La Banca utilizza società esterne specializzate per il trasporto dei valori e trasferimento contanti.
Per le piazze che dovessero presentare particolari difficoltà a tal fine, l'argomento sarà oggetto di esame preventivo con le OO.SS.
Raccomandazione delle OO.SS.:
Le OO. SS. invitano la Banca a prevedere l'adibizione di massima di almeno due unità per dipendenza fatta eccezione per gli sportelli interni.

Tutela delle condizioni igienico sanitarie nell’ambiente di lavoro
In relazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge 300 del 20/05/1970, le OO.SS. firmatarie del presente Accordo, ove non abbiano ricevuto tempestivamente dalla Banca risposte soddisfacenti sulle problematiche segnalate, hanno facoltà di promuovere sopralluoghi, concordando con la Direzione la partecipazione di tecnici qualificati appartenenti a organizzazioni pubbliche specializzate, sulle condizioni igienico sanitarie degli ambienti di lavoro e controlli sull'applicazione delle norme di legge in materia di prevenzione antinfortunistica e di malattie professionali.
Qualora, in occasione dei sopralluoghi previsti dal comma precedente, dovessero risultare rischiose situazioni di nocività, la Banca si impegna a rimuoverle, concordando, con le OO.SS. firmatarie del presente Accordo e con i RR.LL.S., accertamenti medici presso Istituti o Enti pubblici specializzati, il cui onere sarà ad esclusivo carico della Banca.
Alle assemblee del Personale in cui si discuta di tutela della salute e della integrità fisica delle/dei lavoratrici/ori, possono partecipare tecnici designati dalle RR.SS.AA. o dagli O.d.C., che promuovono le assemblee medesime, dandone congruo preavviso e segnalando i nominativi designati alla Banca.
La Banca s'impegna ad un sistematico e periodico monitoraggio degli standard qualitativi e normativi dei posti di lavoro e delle condizioni ambientali (luminosità, rumore, temperatura, ricambio d'aria, postura, ecc ... ).
L'argomento formerà oggetto di verifica in occasione degli incontri semestrali e/o degli incontri annuali, così come di quelli richiesti a seguito di segnalazione da parte dei RR.LL.S. competenti, per quanto disposto dall’art. 50 del D.Lgs. 81/08 (e successive modifiche ed integrazioni) in tema di accesso dei RR.LL.S. negli ambienti di lavoro.
La Banca, inoltre, si impegna a valutare le richieste delle lavoratrici in stato di gravidanza di non essere adibite come “videoterminalista” coerentemente con il documento di valutazione dei rischi.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si fa rimando all’allegato Accordo di rilevazione del rischio VDT per i video terminalisti.

Parte seconda
Altre misure
Orario di lavoro

flessibilità organizzativa ex accordo 15 dicembre 2020 (contrazione pausa pranzo ex art. 104 CCNL - Unità Operative di Direzione Generale e Strutture Decentrate di D.G. non allocate in Filiali di Rete Commerciale):
le Parti convengono che la materia verrà trattata a stralcio e definita entro il mese di giugno 2022 e le intese raggiunte formeranno parte integrante del Contratto di secondo livello.

Permessi Retribuiti
o La Banca riconoscerà permessi retribuiti per visite specialistiche e/o analisi cliniche, per il tempo strettamente necessario per l'espletamento delle stesse, a cui seguirà la consegna da parte dei beneficiari di idonea documentazione.
o La Banca s'impegna altresì a considerare, in relazione alle previsioni del CCNL in materia, le richieste di permessi per motivi diversi.
o In occasione della nascita dei figli, le Parti convengono di attribuire 3 giorni di permesso retribuito aggiuntivi, non frazionabili, al padre lavoratore.
o Permessi per Lavoratrici madri:
- 15 ore annue di permesso retribuito in favore delle Lavoratrici madri con un figlio fino a 5 anni di età,
-con l'aggiunta di 7,5 ore annue per ogni ulteriore figlio di età inferiore a 5 anni.
Per il primo anno di vita del figlio, il numero delle ore di permesso è in rapporto ai mesi di lavoro effettivamente prestato.
o Ai Dipendenti che ne faranno richiesta, la Banca riconoscerà 1 giorno di permesso in occasione di lutto per affini di 1° grado (suoceri).
Tutti i permessi retribuiti sopra indicati saranno regolati con apposita circolare da emanare a cura della Direzione Risorse entro il mese di febbraio 2022.