Tipologia: CCNL
Data firma: 6 giugno 2000
Validità: 01.01.2000 - 31.12.2003
Parti: Associazione Nobilitazione Tessile, Gruppo merceologico Fotoincisori di quadri e cilindri per la stampa tessile e Fulta (Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil)
Settori: Tessili, Fotoincisori, Artigianato
Fonte: CNEL

Sommario:

 

Parte Generale
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Inscindibilità delle disposizioni
Art. 3 - Condizioni di miglior favore
Art. 4 - Decorrenza e durata
Art. 5 - Informazioni e relazioni industriali - Osservatorio congiunturale e strutturale del settore
• Osservatorio congiunturale e strutturale del settore
Art. 6 - Mobilita interaziendale
Art. 7 - Assunzione
• Qualifiche individuate ai sensi dell'art. 25 della legge 23 luglio 1991 n. 223
Art. 8 - Periodo di prova
Art. 9 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
Art. 10 - Malattia
A) - Conservazione del posto
B) - Condizioni di riconoscimento
Art. 11 - Cambiamento e cumulo delle mansioni
1) - Cambiamento di mansioni
2) - Cumulo di mansioni
Art. 12 - Passaggio di categoria
Art. 13 - Minimi contrattuali
Art. 14 - Mensilizzazione della retribuzione degli operai
• Determinazione della retribuzione oraria
Art. 15 - Definizione ed elementi della retribuzione
1) - Minimo contrattuale di paga o stipendio
2) - Retribuzione di fatto
3) - Retribuzione globale di fatto
Art. 16 - Aumenti biennali periodici di anzianità
• Norma transitoria agli aumenti biennali periodici di anzianità
Art. 17 - Iniziative a sostegno della formazione continua
Art. 18 - Facilitazioni per i lavoratori studenti
Art. 19 - Congedo matrimoniale
Art. 20 - Servizio militare
Art. 21 - Orario di lavoro
A) - Regime ordinario

B) - Riduzione dell'orario di lavoro
Art. 22 - Lavoro a squadre
Art. 23 - Flessibilità
Art. 24 - Lavoro straordinario
Art. 25 - Banca delle ore
Art. 26 - Trasferte
Art. 27 - Cessione e trasformazione di azienda
Art. 28 - Giorni festivi e riposo settimanale
Art. 29 - Premio di produzione
Art. 30 - Ferie
Art. 31 - Permessi, assenze, aspettativa.
Art. 32 - Recuperi
Art. 33 - Disciplina del lavoro
Art. 34 - Provvedimenti disciplinari
Art. 35 - Norme per il licenziamento
Art. 36 - Salario garantito
Art. 37 - Diritti e rappresentanza sindacale
Art. 38 -Apprendistato ed assunzione di giovani con contratto di formazione e lavoro
1) - Apprendistato

A) - Durata
B) - Condizioni
Svolgimento

 

Protocollo d'intesa sull'apprendistato
2) - Contratti di formazione e lavoro
Art. 39 - Permessi per cariche sindacali
Art. 40 - Affissioni
Art. 41 - Corresponsione della retribuzione
Art. 42 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 43 - Quota di servizio
Art. 44 - Commissione paritetica per l'inquadramento
Art. 45 - Formazione professionale
Art. 46 - Conservazione del posto per l'accesso ai programmi di cura e riabilitazione dalla tossicodipendenza
Art. 47 - Disabili
Art. 48 - Ambiente di lavoro
Art. 49 - Regime di orario a tempo parziale
Art. 50 - Contratto a termine
Art. 51 - Assunzione di giovani con diploma o attestato di qualifica
Art. 52 - Distribuzione del contratto
Parte Prima - Operai

Art. 1 - Inizio e fine del lavoro
Art. 2 - Interruzione del lavoro
Art. 3 - Pulizia del macchinario
Art. 4 - Lavori discontinui
Art. 5 - Gratifica natalizia
Art. 6 - Trattamento economico di malattia
• Norma transitoria
Art. 7 - Risoluzione del rapporto e preavviso
Art. 8 - Trattamento di fine rapporto
Parte Seconda - Categorie speciali o intermedie
Art. 1 - Criteri di appartenenza
Art. 2 - Sospensioni e riduzioni di lavoro
Art. 3 - Trattamento economico di malattia
Art. 4 - Tredicesima mensilità
Art. 5 - Risoluzione del rapporto e preavviso
Art. 6 - Trattamento di fine rapporto
Parte Terza - Impiegati
Art. 1 - Trattamento economico di malattia
Art. 2 - Tredicesima mensilità
Art. 3 - Risoluzione del rapporto e preavviso
Parte Quarta - Inquadramenti e retribuzioni
1) - Classificazione del personale in vigore dall'1/1/83
2) - Parte retributiva
o Una tantum
3) - Tabella dei minimi salariali
4) - Tabella dei minimi salariali apprendisti all'1/05/2000
5) - Tabella dei minimi salariali apprendisti all'1/02/2001
Parte quinta - Protocolli aggiuntivi
Protocollo n. 1 - Quota partecipazione alle spese contrattuali
Protocollo n. 2 - Previdenza integrativa Previmoda
Protocollo n. 3 - Fondi grandi interventi
Protocollo n. 4 - Ente bilaterale
Allegato "A" - Accordo 21/11/79
Allegato "B" - Accordo 09/01/84
Allegato "C" - Tutela della dignità personale dei lavoratori
Allegato "D" - Accordo interconfederale 21 luglio 1988 - Relazioni sindacali
Allegato "E" - Accordo 14 dicembre 1985 - Contratti di formazione e lavoro
Allegato "F" - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza


Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende esercenti la fotoincisione di quadri e cilindri per la stampa tessile

Addì, 6 giugno 2000, in Como tra l'Associazione Nobilitazione Tessile […], il Gruppo merceologico Fotoincisori di quadri e cilindri per la stampa tessile […] e la Fulta, Federazione Unitaria Lavoratori del Tessile-Abbigliamento, Filta-Cisl […], Filtea-Cgil […], Uilta-Uil […] è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende di fotoincisione tessile ed i lavoratori da esse dipendenti.

Parte Generale
Art. 1 - Sfera di applicazione

Il presente contratto si applica per le Aziende esercenti la fotoincisione di quadri e cilindri per la stampa tessile, e per i lavoratori da esse dipendenti, ed abroga ogni altro contratto od accordo precedente.
Il contratto nazionale è formato da una parte normativa, la cui durata è quadriennale e da una parte economica la cui durata è biennale.
Per il rinnovo del contratto nazionale è necessario che una delle parti dia disdetta nei termini convenuti e che siano presentate le proposte per un nuovo accordo in tempo utile per conseguire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto.
Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza, ovvero dalla data di presentazione delle richieste se successiva, verrà corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione denominato "indennità vacanza contrattuale".
L'importo di tale indennità sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza.
Dopo sei mesi di vacanza contrattuale detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata.
Dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto nazionale, l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta.
La violazione del periodo di raffreddamento, come definito dal quarto comma del presente articolo, comporta come conseguenza a carico della parte che vi ha dato causa, l'anticipazione o lo sfruttamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la suddetta indennità di vacanza contrattuale.

Art. 5 - Informazioni e relazioni industriali - Osservatorio congiunturale e strutturale del settore
Annualmente l'Associazione degli Imprenditori porterà a conoscenza delle Organizzazioni Sindacali di Categoria, a livello territoriale gli elementi riguardanti:
- le prospettive produttive e la loro diversificazione;
- i programmi di investimento;
- i nuovi insediamenti di Aziende e loro localizzazione;
- le evoluzioni tecnologiche;
- i dati relativi all'occupazione nel settore, distinti in operai e impiegati ed in uomini e donne.
Per l'acquisizione dei dati di cui sopra sarà effettuata un'indagine annuale attraverso apposita scheda.
Le parti, verificati i presupposti di fattibilità potranno predisporre programmi di studio e di ricerca finalizzati alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile. A tal fine utilizzeranno anche i dati occupazionali di cui al paragrafo precedente, integrandoli, se del caso, con altri elementi conoscitivi che riguardino il settore, acquisiti di comune accordo.
Le Associazioni contraenti concordano sull'opportunità che si sviluppino le relazioni sindacali territoriali, con eventuali accordi, sia sulle tematiche relative alle prospettive del settore ed alle possibili iniziative a sostegno dello stesso, che su quelle relative all'andamento economico e produttivo, nonché sulle materie relative al rapporto di lavoro, alla formazione ed al governo del lavoro.
In tale ambito le parti, in considerazione della specificità del settore, valuteranno gli effetti quantitativi di adeguamento automatico del premio di produzione di cui all'Accordo 9 gennaio 1984 e, in armonia con quanto previsto dal Protocollo 3-23 luglio 1993, ricercheranno adeguate soluzioni al problema che dovrà essere definito a livello territoriale nei primi due anni di vigenza del presente contratto.
In, attesa della definizione di quanto sopra, la dinamica retributiva del primo biennio del presente contratto non sarà considerata utile ai fini della rivalutazione del premio stesso, nella misura del 50%.
Su quest'ultimo aspetto, si svilupperanno, in particolare in tema di formazione e di governo del lavoro, momenti specifici di confronto con lo scopo di raggiungere delle intese per gestire al meglio le relative problematiche.
L'Associazione Imprenditoriale si impegna inoltre, nel caso di richiesta di parere per la concessione di agevolazioni creditizie, fiscali e di formazione professionale pubbliche, regionali, nazionali o CEE, a subordinare la manifestazione di parere favorevole al rispetto integrale del CCNL da parte delle aziende richiedenti.

Osservatorio congiunturale e strutturale del settore
Viene costituito a titolo sperimentale un osservatorio congiunto sulla evoluzione del settore della fotoincisione. L'attività dell'osservatorio si articolerà come segue:
- raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla struttura del settore (numero addetti suddivisi per livello, retribuzioni medie ponderate, orari di lavoro di fatto effettuati);
- andamento congiunturale.
Sarà elaborato un rapporto annuale sulle rilevazioni effettuate, che verrà presentato durante un incontro tra le parti.
Si conviene altresì sulla costituzione di una Commissione paritetica che affronterà temi specifici del settore con particolare riferimento a:
- mercato del lavoro;
- tematiche degli orari di lavoro;
- esigenze formative e formazione professionale;
- ambiente di lavoro;
- interventi strutturali a favore del settore allo scopo di favorirne l'occupazione.

Art. 7 - Assunzione
[…]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.

Art. 21 - Orario di lavoro
A) - Regime ordinario

La durata dell'orario contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali.
L'orario settimanale di 40 ore, verrà normalmente distribuito nei primi 5 giorni della settimana, altre distribuzioni di orario, per singoli reparti o per stabilimento, nell'ambito della settimana o anche di cicli di più settimane saranno concordate tra le parti.

Art. 22 - Lavoro a squadre
È considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a turni non di uguale durata.
L'orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di 8 ore per turno, ivi compreso il riposo, la cui durata è di mezzora.
La distribuzione dell'orario di lavoro viene stabilita in conformità con le disposizioni di cui all'art. 21 - parte generale - e comunicata ai lavoratori in apposita tabella da affiggersi all'entrata dello stabilimento.
In attuazione a quanto disposto dall'art. 21 - parte generale - l'orario ordinario contrattuale sarà ragguagliato a 40 ore, ivi compresa la mezzora giornaliera di riposo.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno, l'intervallo di mezzora di riposo, il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
Il riposo della squadra deve essere normalmente fruito fuori dal locale di lavoro o altrimenti a macchine ferme. Il lavoratore ha diritto di uscire dallo stabilimento durante la mezzora di riposo.
Per prestazioni di lavoro giornaliere fino a 6 ore non è previsto l'intervallo di riposo.
La mezzora di riposo goduta non concorre al superamento delle 6 ore di lavoro richieste. Al solo fine del diritto alla maturazione della mezzora di riposo, vengono considerate come prestazioni di lavoro le assenze per permessi retribuiti.
Le eventuali prestazioni che eccedono le 7 ore e 30 minuti giornalieri di lavoro effettivo saranno compensate con la retribuzione per il tempo eccedente, aumentata della maggiorazione per straordinario, secondo quanto specificato all'art. 23 - parte generale.
Le modificazioni dei turni devono essere notificate 24 ore prima mediante avviso collocato in luogo chiaramente visibile, salvo i casi di forza maggiore.
Nel caso di modifica del turno assegnato il lavoratore dovrà comunque fruire - all'atto del passaggio a diverso turno - di un adeguato periodo di riposo.
Per le ore di lavoro a squadre, ivi compresa la mezzora di riposo, verrà corrisposta una maggiorazione pari allo 0,5% della retribuzione di fatto di cui all'art. 15.
Le parti potranno definire modalità per assicurare la regolare sostituzione dei turnisti nel lavoro a squadre.
Chiarimento a verbale
Per i fanciulli e gli adolescenti la misura del riposo intermedio di cui al secondo comma è stata determinata attuando la facoltà prevista dalla legge in materia. Tale normativa ha carattere innovativo.

Art. 23 - Flessibilità
In ordine alle esigenze produttive e di organizzazione aziendale, è stato introdotto il concetto che l'orario contrattuale settimanale di 40 ore, possa essere effettuato anche con media plurisettimanale, e pure in un arco temporale annuo.
Le aziende potranno adeguare l'orario settimanale, in relazione alle necessità produttive, per azienda, per reparti, uffici o gruppi di addetti, programmando settimane con orario normale superiore a 40 ore fino a 48 ore, con un monte annuo massimo di 110 ore e con una maggiorazione del: 13% per le prime 48 ore, 15% per le successive 48 ore e 18% per le ultime 14 ore di supero, purché tale superamento venga compensato da settimane lavorative a orario ridotto, operando il relativo conguaglio con le ore prestate in eccedenza alle 40 ore settimanali.
La Direzione aziendale informerà in tempo utile le maestranze interessate, comunicando le motivazioni che comportano le variazioni di orario e le relative modalità di attuazione; eventuali difficoltà di attuazione delle modalità, saranno oggetto di valutazione tra le parti.
Il singolo lavoratore (impiegato, intermedio, operaio, apprendista) è tenuto all'effettuazione dell'orario flessibile, salvo deroghe a fronte di comprovati impedimenti.
Per i suddetti lavoratori che per comprovate necessità non prestassero, in tutto o in parte, le ore programmate di supero o di recupero, si darà luogo a livello aziendale a forme di prestazioni tese a conguagliare la retribuzione.
[…]
A partire dall'1/1/1984, entro il 31 dicembre di ogni anno, si effettuerà un raffronto, nell'ambito del regime di impiego flessibile dell'orario di lavoro, tra la prestazione lavorativa realmente effettuata e quella contrattualmente prevista.
Qualora la prestazione lavorativa realmente effettuata in regime di flessibilità, risulti inferiore alle 40 ore medie settimanali si darà luogo, nell'anno successivo, al recupero o al superamento delle prestazioni lavorative effettuate o da effettuarsi.
[…]

Art. 25 - Banca delle ore
Ciascun lavoratore potrà fare confluire in una banca individuale delle ore, le prime 32 ore annue di lavoro straordinario che, su richiesta dell'interessato saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione del mese in cui tali prestazioni sono state effettuate.
Per dare attuazione all'accumulo di ore, il lavoratore dovrà dichiarare preventivamente entro il mese di gennaio di ciascun anno, per iscritto, la sua volontà di recupero; in tale caso i riposi di cui al comma precedente potranno essere goduti entro l'anno solare successivo a quello di effettuazione della prestazione straordinaria a condizione che l'interessato ne faccia richiesta con un preavviso di almeno 48 ore, non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del 5% del personale e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione alla infungibilità delle mansioni svolte.
Non danno luogo ad accumulo di ore di cui ai due commi precedente le ore di lavoro straordinario prestate per manutenzione ed inventario.
[…]

Art. 28 - Giorni festivi e riposo settimanale
[…]
Il giorno di riposo settimanale, coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito nei casi previsti dalla legge.
In caso di modificazione dei turni di riposo, l'operaio dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno perso.
Il lavoratore maturerà annualmente il diritto a fruire di riposi compensativi pari a 8 ore per 4 giorni in regime di prestazione su 5 giorni e 6 ore per 5 giorni in regime di prestazione su 6 giorni in relazione alle festività soppresse di cui alla legge 5 marzo 1977 n. 54, successivamente modificata dal DPR 28 dicembre 1985, n. 792. Dette giornate confluiranno nella banca delle ore di cui all'art. 25 - parte generale - del presente contratto.
Per specifiche esigenze aziendali, previo esame congiunto con le RSA ed in mancanza, con i lavoratori, le aziende potranno stabilire una diversa utilizzazione del predetto riposo compensativo per le festività soppresse.
[…]

Art. 30 - Ferie
[…]
I giorni di ferie eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione di fatto dovuta per le giornate di ferie non godute.

Art. 32 - Recuperi

Le ore di lavoro perdute per cause indipendenti dalla volontà delle parti, possono essere recuperate a regime normale con le seguenti modalità: il recupero deve essere contenuto nel limite massimo di un'ora giornaliera oltre il normale orario contrattuale o, in caso di orario ridotto, sino alla concorrenza di 8 ore nella giornata; nel caso di giornata feriale non lavorata, il recupero stesso potrà essere effettuato trasferendo a tale giornata le ore perdute.
Tale recupero potrà essere effettuato solo entro i 30 giorni immediatamente successivi a quelli in cui è avvenuta la interruzione.
Per le interruzioni di lavoro concordate tra le parti, le ore di lavoro perdute possono essere recuperate a regime normale, con modalità preventivamente stabilite d'intesa fra le parti.

Art. 33 - Disciplina del lavoro
Il lavoratore lavora, nel senso tecnico e nel senso disciplinare, alle dipendenze dei suoi superiori, che gli saranno convenientemente indicati.
Egli ha il dovere di eseguire con prontezza, con diligenza, con assiduità e correttezza il lavoro che gli viene affidato e di attenersi alle istruzioni che gli vengono impartite. La urbanità e la correttezza dei modi nei confronti dei superiori e dei compagni di lavoro, costituiscono un suo stretto dovere.
Ugualmente corretto deve essere il trattamento dei superiori verso i subordinati.
[…]

Art. 34 - Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti che si indicano in appresso, costituiscono soltanto una obbiettiva indicazione, nel senso di garantire un rapporto quanto più possibile definito tra sanzione e mancanza.
1) L'ammonizione verbale, che potrà avere, a seconda dei casi, carattere di appunto o di rimprovero, interverrà quando nell'inosservanza degli orari, nel contegno verso i superiori ed i compagni di lavoro, nella dirigenza del lavoratore siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio dovere. All'ammonizione scritta, che avrà più specifico carattere ammonitorio, si ricorrerà quando le mancanze, anche se lievi, tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare in forma meno labile del rimprovero verbale, più gravi sanzioni.
2) Ove l'ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l'effetto voluto o la mancanza abbia tale carattere da far ritenere il rimprovero inadeguato, potranno essere inflitte al lavoratore o una multa, fino ad un importo equivalente a due ore del minimo contrattuale di paga o stipendio e della indennità di contingenza, oppure nei casi di maggiore gravità o recidiva, la sospensione dal lavoro per un massimo di tre giorni.
A titolo di indicazione, si stabilisce che la multa o la sospensione potranno essere inflitte al lavoratore che:
[…]
b) che, senza legittima giustificazione, ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda e ne anticipi la cessazione od abbandoni il proprio posto di lavoro non avendone ottenuta autorizzazione dal diretto superiore;
c) che per negligenza, esegue male il lavoro affidatogli;
d) che nell'interno della fabbrica, esegua lavoro per conto proprio, senza tuttavia recare grave pregiudizio all'azienda per la poca entità del lavoro stesso e del materiale eventualmente impiegato;
e) che per disattenzione provochi danni alle macchine o al materiale o determini sprechi, oppure ritardi l'esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la riuscita;
f) che, a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarità nell'andamento del lavoro, non ne avverta il superiore diretto;
[…]
h) che contravvenga al divieto di fumare nell'interno dello stabilimento, ove tale divieto esiste e sia reso noto con appositi cartelli.
[…]

Art. 35 - Norme per il licenziamento
Per i licenziamenti individuali, hanno applicazione con le loro limitazioni, la legge 15/7/66 n. 604, integrata da quanto previsto dall'Art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 20/5/70 n. 300) e dall'art. 2119 del Codice Civile.
In particolare possono costituire causa di licenziamento:
a) inosservanza al divieto di fumare, quanto tale divieto sia posto per evitare pericoli alle persone, agli impianti, ai materiali;
[…]
c) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nella esecuzione di lavori o di ordini nelle mancanze che abbiano già dato luogo ad una sospensione per la medesima mancanza o ad una mancanza diversa nei quattro precedenti mesi;
[…]
f) insubordinazione nei confronti dell'impresa o degli elementi da essa delegati, quando non vi siano ragioni largamente attenuanti o l'insubordinazione, per la poca gravità degli atti, non abbia nuociuto alla disciplina della fabbrica;
[…]
La predetta elencazione non esclude quegli altri fatti o comportamenti che per la loro natura o gravità configurano giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.
[…]

Art. 37 - Diritti e rappresentanza sindacale
Fermo restando che nelle aziende con oltre 15 dipendenti trovano applicazione le norme di legge in vigore, nelle aziende con un numero di dipendenti inferiori a 16 ma non inferiori a 8, sarà riconosciuto:
a) il diritto di assemblea, da effettuarsi di norma all'interno dell'impresa, salvo il caso di comprovato impedimento, e per un massimo di 6 ore annue retribuite;
b) la rappresentanza della maestranza da parte di un Delegato, che potrà fruire, per lo svolgimento della sue funzioni nell'ambito dell'Azienda, di permessi retribuiti in ragione di una ora e mezza annue per ogni dipendente in forza all'azienda.
Nelle aziende con un numero di dipendenti inferiori a 8, sarà riconosciuto il diritto di assemblea, da effettuarsi di norma al di fuori dei locali dell'azienda, per un massimo di 6 ore annue retribuite.

Art. 38 -Apprendistato ed assunzione di giovani con contratto di formazione e lavoro
1) - Apprendistato
B) - Condizioni

È considerato apprendista il lavoratore assunto fra i 14 ed i 24 anni di età (Legge 19 gennaio 1955, n. 25, così come modificata dall'art. 16 della Legge 24 giugno 1997, n. 196) per conseguire, attraverso un addestramento pratico la capacità tecnica inerente ad una delle categorie previste dal presente contratto, con utilizzo dell'opera nell'Azienda stessa.
Durante il periodo di apprendistato, l'apprendista deve lavorare ad economia.
Può essere convenuto tra le parti, a termini dell'art. 8 - Parte Generale - un periodo di prova di durata non superiore a 12 giorni lavorativi. Il periodo di addestramento iniziato presso altra ditta, deve essere computato per intero nella nuova Azienda, ai fini del compimento del periodo prescritto, sempre che riguardi le stesse mansioni e non sia intercorsa, fra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ai 18 mesi.
[…]
L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto a lavori attinenti alla specialità professionale alla quale si riferisce il tirocinio.
Per quanto si riferisce all'assunzione e al divieto di adibire a lavoro straordinario gli apprendisti, valgono le norme di legge; per l'orario di lavoro e per le ferie valgono le norme di legge, salvo le condizioni contrattuali di miglior favore; per quanto altro non previsto dal presente articolo, valgono le norme contrattuali specifiche; per la retribuzione, quanto previsto per essi nella Tabella delle Retribuzioni.

Protocollo d'intesa sull'apprendistato
Le parti, nell'intento di favorire l'occupazione giovanile, ritengono necessario l'intervento sulla struttura del salario per i lavoratori apprendisti, in un quadro di provvedimenti normativi e legislativi che evidenzino la specificità della piccole imprese ed il ruolo attivo che queste possono avere nell'occupazione giovanile.
A tale proposito, le parti prendono atto dell'Accordo Interconfederale sottoscritto il 21/12/83, in particolare per il tessile-abbigliamento artigiano, sui temi citati.
Qualora intervengano intese che modificano le strutture salariali definite dal presente CCNL, le parti si impegnano ad incontrarsi per armonizzare il trattamento delle retribuzioni apprendisti, nello spirito del presente protocollo e tengono conto dei costi complessivi definiti.

2) - Contratti di formazione e lavoro
Vedere allegato E) del presente contratto.

Art. 40 - Affissioni
I Sindacati Provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente CCNL, potranno far affiggere, in apposito Albo, comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Il Delegato di Azienda o le Rappresentanze Sindacali Aziendali, ove esistano, hanno il diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 44 - Commissione paritetica per l'inquadramento
La Commissione paritetica per l'inquadramento è composta da 5 rappresentanti di Ant e 5 rappresentanti della Fulta integrata, a livello consultivo e propositivo, dai lavoratori in rappresentanza delle diverse mansioni.
Alla commissione saranno fornite le informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
I compiti attribuiti alla Commissione, che opererà in vigenza contrattuale, sono i seguenti:
A) individuare e procedere all'inquadramento di mansioni obiettivamente nuove nonché di quelle che, in seguito ad innovazioni tecnologiche, abbiano subito trasformazioni tali da far loro assumere una diversa tipologia;
B) condurre uno studio analitico, con compiti propositivi sull'attuale inquadramento con particolare riferimento alle figure professionali attualmente comprese nel 3° livello, al fine di individuare, tra di esse, quelle meritevoli di considerazioni migliorative.
Si dà atto che la commissione dovrà incontrarsi con periodicità almeno annuale.
La commissione proporrà alle parti le eventuali figure professionali individuate con il relativo profilo professionale e le modalità riguardanti il conseguimento della qualifica e del livello.
Resta comunque inteso che le conclusioni complessive, cui la commissione perverrà di comune accordo, saranno sottoposte per la ratifica alle Organizzazioni stipulanti il presente contratto.

Art. 45 - Formazione professionale
Le parti concordano sul valore della formazione professionale quale elemento importante per fornire ai lavoratori conoscenze e strumenti adeguati al mutamento in atto sul piano tecnologico e organizzativo e per contribuire al rafforzamento della competitività internazionale del settore. In considerazione di quanto sopra si ritiene che sia interesse comune indirizzare la formazione professionale non solo nei confronti dei giovani di prima assunzione ma anche verso i lavoratori già occupati.
La rilevazione delle esigenze formative sarà effettuata dalla Commissione Paritetica di cui all'art. 5 (Osservatorio Congiunturale e Strutturale del settore).
Le parti si impegnano a svolgere una verifica congiunta delle esigenze formative che emergeranno dalla rilevazione di cui sopra, sia in termini quantitativi che qualitativi in relazione ai fabbisogni stimati del settore, al fine di fornire gli orientamenti del caso agli enti pubblici preposti alla gestione di tale materia.
Considerato inoltre che Ant, Gruppo Merceologico Fotoincisori finanzia due corsi formativi per lucidisti che si svolgono presso il Centro di Formazione Enfapi di Lurate Caccivio ed il Centro di Formazione Enaip di Cantù, le parti, anche con riferimento alle disposizioni contenute negli accordi interconfederali in materia di formazione, e nel rispetto delle reciproche competenze, convengono sin da ora sulla necessità di promuovere lo sviluppo del sistema formativo del settore.
Ciò potrà essere realizzato anche attraverso l'analisi delle esigenze formative che sarà effettuata dalla commissione paritetica, che permetterà di agevolare l'indirizzo di processi formativi, anche aziendali, attraverso l'eventuale definizione di programmi mirati di formazione, acquisendo a tale scopo le informazioni fornite dalla commissione.

Art. 47 - Disabili
Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema degli invalidi e degli handicappati, nell'intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali, anche con contratto di formazione e lavoro, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, a livello aziendale e/o territoriale saranno verificate tutte le opportunità per attivi inserimenti, anche mediante la frequenza di corsi di formazione o riqualificazione professionale promossi o autorizzati dall'Ente Regione, al fine di agevolarne la migliore integrazione.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso gli Organi di collocamento affinché sia realizzato l'avviamento in altra unità produttiva.
[…]

Art. 48 - Ambiente di lavoro
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere delle aziende e dei lavoratori.
Compete al datore di lavoro adottare le misure necessarie per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della legislazione vigente.
Tali misure comprendono:
- la prevenzione dei rischi;
- l'informazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate per il loro reparto e posto di lavoro;
- l'adozione di appropriate misure di sicurezza e dei necessari mezzi di prevenzione e di protezione individuali e collettivi.
L'adozione e l'uso appropriato di tali mezzi, in quanto derivanti da disposizioni normative o da intese tra azienda e RSA, ove previste, debbono essere scrupolosamente osservati dai lavoratori interessati.
Per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza si veda il verbale di accordo del 10 febbraio 1997 (allegato F).
Dichiarazione a verbale
Il Gruppo Merceologico Fotoincisori e le singole aziende aderenti, informeranno le OOSS sullo stato di attuazione degli interventi di bonifica ambientale in relazione a quanto emanato dalle circolari dell'USSL sulla base della indagine di settore.
Inoltre il Gruppo Merceologico Fotoincisori si impegna ad effettuare incontri periodici con le OOSS sull'argomento.

Art. 50 - Contratto a termine
[…]
Le parti convengono di inserire, fra i compiti dell'Osservatorio di cui all'art. 5, anche l'acquisizione di informazioni relative all'andamento dei contratti a termine.

Parte Prima - Operai
Art. 3 - Pulizia del macchinario

La pulizia del macchinario deve essere effettuata con l'osservanza delle disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Ove sia effettuata oltre i limiti dell'orario contrattuale di lavoro è considerata come prestazione straordinaria e verrà come tale retribuita.

Art. 4 - Lavori discontinui
L'orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella annessa al R.D. 6/12/1923 n. 2657, non può superare le 50 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere.
Agli effetti della presente normativa, si considerano lavoratori discontinui: i portinai, i guardiani diurni e notturni, gli uscieri, gli autisti non addetti al trasporto di merci.
Per i custodi ed i portieri, fruenti, nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre eventuali agevolazioni ad esso pertinenti, tale orario è di 72 ore settimanali con un massimo di 12 ore giornaliere.
Agli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non fruenti, nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre eventuali agevolazioni ad esso pertinenti, chiamati a prestare servizio nei giorni di domenica con riposo compensativo, verrà corrisposta la percentuale di maggiorazione del 35%.
[…]

Parte quinta - Protocolli aggiuntivi
Protocollo n. 4 - Ente bilaterale

Per quanto riguarda l'Accordo Interconfederale 21 luglio 1988 si fa riferimento all'allegato D).

Allegato "C" - Tutela della dignità personale dei lavoratori
Le parti concordano sull'opportunità che il rapporto di lavoro si svolga in un ambiente idoneo al sereno svolgimento dell'attività. A tal fine dovrà essere assicurato il rispetto della dignità della persona in ogni suo aspetto compreso quanto attiene alla condizione sessuale.
In particolare saranno evitati comportamenti che determinino una situazione di disagio della persona cui sono rivolti, anche con riferimento alle conseguenze sulle condizioni di lavoro. In caso di molestie sessuali nel luogo di lavoro, le RSA o le Organizzazioni sindacali e l'azienda opereranno per ripristinare le normali condizioni lavorative garantendo la massima riservatezza alle persone coinvolte.
Per quanto sopra si fa riferimento alla risoluzione del Consiglio della CEE del 29 Maggio 1990 sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro (90/C 157/02).

Allegato "E" - Accordo 14 dicembre 1985 - Contratti di formazione e lavoro
In data 14 dicembre 1995 in Como, l'Associazione Italiana Artigiani Fotoincisori e le Organizzazioni sindacali Fulta, Filta-Cisl, Filtea-Cgil e Uilta-Uil, hanno preso atto di quanto previsto dall'accordo interconfederale 4 maggio 1995 tra Confartigianato, Cna, Casa, Claai ed i sindacati dei lavoratori dipendenti Cgil, Cisl, Uil sui contratti di formazione lavoro e dall'Accordo Regionale del 20/07/95, ed in attuazione delle deleghe alla contrattazione collettiva nazionale in esso contenute, si pattuisce quanto segue:
- sono considerate "elevate", ai sensi dell'Art. 16 (commi 2, 4, 5, 6,) della legge n. 451/94 le professionalità inquadrate nel quinto, quarto nonché terzo livello limitatamente alle qualifiche degli impiegati, degli intermedi e degli operai per i quali ultimi si prevedono funzioni specifiche, di responsabilità, di coordinamento e controllo, del sistema classificatorio previsto dal vigente CCNL Fotoincisori. Per questi CFL la durata sarà di 24 mesi.
- Sono considerate "intermedie" ai sensi delle norme già sopra richiamate:
• le professionalità inquadrate al terzo livello del CCNL vigente, riguardanti la categoria degli operai, diverse da quelle già citate. Per questi CFL la durata sarà di 24 mesi. In tal caso al lavoratore sarà riconosciuto a partire dal 19° mese il trattamento economico corrispondente al livello di inquadramento finale previsto dal progetto stesso;
• le professionalità inquadrate al secondo livello del CCNL vigente con l'eccezione delle mansioni per le quali, in applicazione delle norme contrattuali, si dia luogo ad un iniziale e temporaneo inquadramento al primo livello. Per questi CFL la durata sarà di 21 mesi. In tale ipotesi al lavoratore sarà riconosciuto dal 7° mese l'inquadramento immediatamente superiore a quello di ingresso.
Le parti riconoscono che le professionalità di secondo livello qui richiamate e non rientranti nella eccezione di cui sopra, sono considerate intermedie poiché possiedono i requisiti fissati dall'accordo interconfederale 4 maggio 1995.
Per tutte le professionalità, ad eccezione di quelle destinate a permanere al primo livello, si potrà applicare il contratto di formazione e lavoro di cui all'Art. 16, comma 2, lett. b) della legge 19 luglio 1994 n. 451, della durata di 12 mesi con 20 ore di formazione teorica.