Tipologia: CCNL
Data firma: 6 giugno 2000
Validità: 01.01.2000 - 31.12.2003
Parti:
Associazione Nobilitazione Tessile, Gruppo merceologico Fotoincisori di quadri e
cilindri per la stampa tessile e Fulta (Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil)
Settori: Tessili,
Fotoincisori, Artigianato
Fonte: CNEL
Sommario:
Parte Generale |
Protocollo d'intesa
sull'apprendistato |
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti
delle aziende esercenti la fotoincisione di quadri e cilindri per la stampa
tessile
Addì, 6 giugno 2000, in Como tra l'Associazione
Nobilitazione Tessile [
], il Gruppo merceologico Fotoincisori di quadri e
cilindri per la stampa tessile [
] e la Fulta, Federazione Unitaria Lavoratori
del Tessile-Abbigliamento, Filta-Cisl [
], Filtea-Cgil [
], Uilta-Uil [
] è
stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina i
rapporti di lavoro tra le aziende di fotoincisione tessile ed i lavoratori da
esse dipendenti.
Parte Generale
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente contratto si applica per le Aziende esercenti la fotoincisione di
quadri e cilindri per la stampa tessile, e per i lavoratori da esse dipendenti,
ed abroga ogni altro contratto od accordo precedente.
Il contratto nazionale è formato da una parte normativa, la cui durata è
quadriennale e da una parte economica la cui durata è biennale.
Per il rinnovo del contratto nazionale è necessario che una delle parti dia
disdetta nei termini convenuti e che siano presentate le proposte per un nuovo
accordo in tempo utile per conseguire l'apertura delle trattative tre mesi prima
della scadenza del contratto.
Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto
e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla
presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative
unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza,
ovvero dalla data di presentazione delle richieste se successiva, verrà
corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione denominato
"indennità vacanza contrattuale".
L'importo di tale indennità sarà pari al 30% del tasso di inflazione
programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex
indennità di contingenza.
Dopo sei mesi di vacanza contrattuale detto importo sarà pari al 50%
dell'inflazione programmata.
Dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto nazionale,
l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta.
La violazione del periodo di raffreddamento, come definito dal quarto comma del
presente articolo, comporta come conseguenza a carico della parte che vi ha dato
causa, l'anticipazione o lo sfruttamento di tre mesi del termine a partire dal
quale decorre la suddetta indennità di vacanza contrattuale.
Art. 5 - Informazioni e relazioni industriali - Osservatorio congiunturale e
strutturale del settore
Annualmente l'Associazione degli Imprenditori porterà a conoscenza delle
Organizzazioni Sindacali di Categoria, a livello territoriale gli elementi
riguardanti:
- le prospettive produttive e la loro diversificazione;
- i programmi di investimento;
- i nuovi insediamenti di Aziende e loro localizzazione;
- le evoluzioni tecnologiche;
- i dati relativi all'occupazione nel settore, distinti in operai e impiegati ed
in uomini e donne.
Per l'acquisizione dei dati di cui sopra sarà effettuata un'indagine annuale
attraverso apposita scheda.
Le parti, verificati i presupposti di fattibilità potranno predisporre programmi
di studio e di ricerca finalizzati alla promozione di azioni positive a favore
del personale femminile. A tal fine utilizzeranno anche i dati occupazionali di
cui al paragrafo precedente, integrandoli, se del caso, con altri elementi
conoscitivi che riguardino il settore, acquisiti di comune accordo.
Le Associazioni contraenti concordano sull'opportunità che si sviluppino le
relazioni sindacali territoriali, con eventuali accordi, sia sulle tematiche
relative alle prospettive del settore ed alle possibili iniziative a sostegno
dello stesso, che su quelle relative all'andamento economico e produttivo,
nonché sulle materie relative al rapporto di lavoro, alla formazione ed al
governo del lavoro.
In tale ambito le parti, in considerazione della specificità del settore,
valuteranno gli effetti quantitativi di adeguamento automatico del premio di
produzione di cui all'Accordo 9 gennaio 1984 e, in armonia con quanto previsto
dal
Protocollo 3-23 luglio 1993, ricercheranno adeguate soluzioni al problema
che dovrà essere definito a livello territoriale nei primi due anni di vigenza
del presente contratto.
In, attesa della definizione di quanto sopra, la dinamica retributiva del primo
biennio del presente contratto non sarà considerata utile ai fini della
rivalutazione del premio stesso, nella misura del 50%.
Su quest'ultimo aspetto, si svilupperanno, in particolare in tema di formazione
e di governo del lavoro, momenti specifici di confronto con lo scopo di
raggiungere delle intese per gestire al meglio le relative problematiche.
L'Associazione Imprenditoriale si impegna inoltre, nel caso di richiesta di
parere per la concessione di agevolazioni creditizie, fiscali e di formazione
professionale pubbliche, regionali, nazionali o CEE, a subordinare la
manifestazione di parere favorevole al rispetto integrale del CCNL da parte
delle aziende richiedenti.
Osservatorio congiunturale e strutturale del settore
Viene costituito a titolo sperimentale un osservatorio congiunto sulla
evoluzione del settore della fotoincisione. L'attività dell'osservatorio si
articolerà come segue:
- raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla struttura del settore (numero
addetti suddivisi per livello, retribuzioni medie ponderate, orari di lavoro di
fatto effettuati);
- andamento congiunturale.
Sarà elaborato un rapporto annuale sulle rilevazioni effettuate, che verrà
presentato durante un incontro tra le parti.
Si conviene altresì sulla costituzione di una Commissione paritetica che
affronterà temi specifici del settore con particolare riferimento a:
- mercato del lavoro;
- tematiche degli orari di lavoro;
- esigenze formative e formazione professionale;
- ambiente di lavoro;
- interventi strutturali a favore del settore allo scopo di favorirne
l'occupazione.
Art. 7 - Assunzione
[
]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.
Art. 21 - Orario di lavoro
A) - Regime ordinario
La durata dell'orario contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali.
L'orario settimanale di 40 ore, verrà normalmente distribuito nei primi 5 giorni
della settimana, altre distribuzioni di orario, per singoli reparti o per
stabilimento, nell'ambito della settimana o anche di cicli di più settimane
saranno concordate tra le parti.
Art. 22 - Lavoro a squadre
È considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano
ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a
turni non di uguale durata.
L'orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di 8 ore per turno, ivi
compreso il riposo, la cui durata è di mezzora.
La distribuzione dell'orario di lavoro viene stabilita in conformità con le
disposizioni di cui all'art. 21 - parte generale - e comunicata ai lavoratori in
apposita tabella da affiggersi all'entrata dello stabilimento.
In attuazione a quanto disposto dall'art. 21 - parte generale - l'orario
ordinario contrattuale sarà ragguagliato a 40 ore, ivi compresa la mezzora
giornaliera di riposo.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno, l'intervallo di
mezzora di riposo, il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
Il riposo della squadra deve essere normalmente fruito fuori dal locale di
lavoro o altrimenti a macchine ferme. Il lavoratore ha diritto di uscire dallo
stabilimento durante la mezzora di riposo.
Per prestazioni di lavoro giornaliere fino a 6 ore non è previsto l'intervallo
di riposo.
La mezzora di riposo goduta non concorre al superamento delle 6 ore di lavoro
richieste. Al solo fine del diritto alla maturazione della mezzora di riposo,
vengono considerate come prestazioni di lavoro le assenze per permessi
retribuiti.
Le eventuali prestazioni che eccedono le 7 ore e 30 minuti giornalieri di lavoro
effettivo saranno compensate con la retribuzione per il tempo eccedente,
aumentata della maggiorazione per straordinario, secondo quanto specificato
all'art. 23 - parte generale.
Le modificazioni dei turni devono essere notificate 24 ore prima mediante avviso
collocato in luogo chiaramente visibile, salvo i casi di forza maggiore.
Nel caso di modifica del turno assegnato il lavoratore dovrà comunque fruire -
all'atto del passaggio a diverso turno - di un adeguato periodo di riposo.
Per le ore di lavoro a squadre, ivi compresa la mezzora di riposo, verrà
corrisposta una maggiorazione pari allo 0,5% della retribuzione di fatto di cui
all'art. 15.
Le parti potranno definire modalità per assicurare la regolare sostituzione dei
turnisti nel lavoro a squadre.
Chiarimento a verbale
Per i fanciulli e gli adolescenti la misura del riposo intermedio di cui al
secondo comma è stata determinata attuando la facoltà prevista dalla legge in
materia. Tale normativa ha carattere innovativo.
Art. 23 - Flessibilità
In ordine alle esigenze produttive e di organizzazione aziendale, è stato
introdotto il concetto che l'orario contrattuale settimanale di 40 ore, possa
essere effettuato anche con media plurisettimanale, e pure in un arco temporale
annuo.
Le aziende potranno adeguare l'orario settimanale, in relazione alle necessità
produttive, per azienda, per reparti, uffici o gruppi di addetti, programmando
settimane con orario normale superiore a 40 ore fino a 48 ore, con un monte
annuo massimo di 110 ore e con una maggiorazione del: 13% per le prime 48 ore,
15% per le successive 48 ore e 18% per le ultime 14 ore di supero, purché tale
superamento venga compensato da settimane lavorative a orario ridotto, operando
il relativo conguaglio con le ore prestate in eccedenza alle 40 ore settimanali.
La Direzione aziendale informerà in tempo utile le maestranze interessate,
comunicando le motivazioni che comportano le variazioni di orario e le relative
modalità di attuazione; eventuali difficoltà di attuazione delle modalità,
saranno oggetto di valutazione tra le parti.
Il singolo lavoratore (impiegato, intermedio, operaio, apprendista) è tenuto
all'effettuazione dell'orario flessibile, salvo deroghe a fronte di comprovati
impedimenti.
Per i suddetti lavoratori che per comprovate necessità non prestassero, in tutto
o in parte, le ore programmate di supero o di recupero, si darà luogo a livello
aziendale a forme di prestazioni tese a conguagliare la retribuzione.
[
]
A partire dall'1/1/1984, entro il 31 dicembre di ogni anno, si effettuerà un
raffronto, nell'ambito del regime di impiego flessibile dell'orario di lavoro,
tra la prestazione lavorativa realmente effettuata e quella contrattualmente
prevista.
Qualora la prestazione lavorativa realmente effettuata in regime di
flessibilità, risulti inferiore alle 40 ore medie settimanali si darà luogo,
nell'anno successivo, al recupero o al superamento delle prestazioni lavorative
effettuate o da effettuarsi.
[
]
Art. 25 - Banca delle ore
Ciascun lavoratore potrà fare confluire in una banca individuale delle ore, le
prime 32 ore annue di lavoro straordinario che, su richiesta dell'interessato
saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative
maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione del mese in cui tali
prestazioni sono state effettuate.
Per dare attuazione all'accumulo di ore, il lavoratore dovrà dichiarare
preventivamente entro il mese di gennaio di ciascun anno, per iscritto, la sua
volontà di recupero; in tale caso i riposi di cui al comma precedente potranno
essere goduti entro l'anno solare successivo a quello di effettuazione della
prestazione straordinaria a condizione che l'interessato ne faccia richiesta con
un preavviso di almeno 48 ore, non risulti contemporaneamente assente per
identico motivo più del 5% del personale e non ostino in quel momento obiettive
e comprovate necessità aziendali in relazione alla infungibilità delle mansioni
svolte.
Non danno luogo ad accumulo di ore di cui ai due commi precedente le ore di
lavoro straordinario prestate per manutenzione ed inventario.
[
]
Art. 28 - Giorni
festivi e riposo settimanale
[
]
Il giorno di riposo settimanale, coincide normalmente con la domenica, salvo che
la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo
compensativo in altro giorno della settimana per lavoro domenicale non compreso
in turni regolari o periodici, è consentito nei casi previsti dalla legge.
In caso di modificazione dei turni di riposo, l'operaio dovrà venire preavvisato
entro il terzo giorno precedente quello fissato per il riposo stesso, con
diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno perso.
Il lavoratore maturerà annualmente il diritto a fruire di riposi compensativi
pari a 8 ore per 4 giorni in regime di prestazione su 5 giorni e 6 ore per 5
giorni in regime di prestazione su 6 giorni in relazione alle festività
soppresse di cui alla legge 5 marzo 1977 n. 54, successivamente modificata dal
DPR 28 dicembre 1985, n. 792. Dette giornate confluiranno nella banca delle ore
di cui all'art. 25 - parte generale - del presente contratto.
Per specifiche esigenze aziendali, previo esame congiunto con le RSA ed in
mancanza, con i lavoratori, le aziende potranno stabilire una diversa
utilizzazione del predetto riposo compensativo per le festività soppresse.
[
]
Art. 30 - Ferie
[
]
I giorni di ferie eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze
produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti oppure compensati
con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione di fatto dovuta
per le giornate di ferie non godute.
Art. 32 - Recuperi
Le ore di lavoro perdute per cause indipendenti dalla volontà delle parti,
possono essere recuperate a regime normale con le seguenti modalità: il recupero
deve essere contenuto nel limite massimo di un'ora giornaliera oltre il normale
orario contrattuale o, in caso di orario ridotto, sino alla concorrenza di 8 ore
nella giornata; nel caso di giornata feriale non lavorata, il recupero stesso
potrà essere effettuato trasferendo a tale giornata le ore perdute.
Tale recupero potrà essere effettuato solo entro i 30 giorni immediatamente
successivi a quelli in cui è avvenuta la interruzione.
Per le interruzioni di lavoro concordate tra le parti, le ore di lavoro perdute
possono essere recuperate a regime normale, con modalità preventivamente
stabilite d'intesa fra le parti.
Art. 33 - Disciplina del lavoro
Il lavoratore lavora, nel senso tecnico e nel senso disciplinare, alle
dipendenze dei suoi superiori, che gli saranno convenientemente indicati.
Egli ha il dovere di eseguire con prontezza, con diligenza, con assiduità e
correttezza il lavoro che gli viene affidato e di attenersi alle istruzioni che
gli vengono impartite. La urbanità e la correttezza dei modi nei confronti dei
superiori e dei compagni di lavoro, costituiscono un suo stretto dovere.
Ugualmente corretto deve essere il trattamento dei superiori verso i
subordinati.
[
]
Art. 34 - Provvedimenti
disciplinari
I provvedimenti che si indicano in appresso, costituiscono soltanto una
obbiettiva indicazione, nel senso di garantire un rapporto quanto più possibile
definito tra sanzione e mancanza.
1) L'ammonizione verbale, che potrà avere, a seconda dei casi, carattere di
appunto o di rimprovero, interverrà quando nell'inosservanza degli orari, nel
contegno verso i superiori ed i compagni di lavoro, nella dirigenza del
lavoratore siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volontà di
mancare al proprio dovere. All'ammonizione scritta, che avrà più specifico
carattere ammonitorio, si ricorrerà quando le mancanze, anche se lievi,
tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare in forma meno labile
del rimprovero verbale, più gravi sanzioni.
2) Ove l'ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l'effetto voluto o la
mancanza abbia tale carattere da far ritenere il rimprovero inadeguato, potranno
essere inflitte al lavoratore o una multa, fino ad un importo equivalente a due
ore del minimo contrattuale di paga o stipendio e della indennità di
contingenza, oppure nei casi di maggiore gravità o recidiva, la sospensione dal
lavoro per un massimo di tre giorni.
A titolo di indicazione, si stabilisce che la multa o la sospensione potranno
essere inflitte al lavoratore che:
[
]
b) che, senza legittima giustificazione, ritardi l'inizio del lavoro o lo
sospenda e ne anticipi la cessazione od abbandoni il proprio posto di lavoro non
avendone ottenuta autorizzazione dal diretto superiore;
c) che per negligenza, esegue male il lavoro affidatogli;
d) che nell'interno della fabbrica, esegua lavoro per conto proprio, senza
tuttavia recare grave pregiudizio all'azienda per la poca entità del lavoro
stesso e del materiale eventualmente impiegato;
e) che per disattenzione provochi danni alle macchine o al materiale o determini
sprechi, oppure ritardi l'esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la riuscita;
f) che, a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarità nell'andamento
del lavoro, non ne avverta il superiore diretto;
[
]
h) che contravvenga al divieto di fumare nell'interno dello stabilimento, ove
tale divieto esiste e sia reso noto con appositi cartelli.
[
]
Art. 35 - Norme per il
licenziamento
Per i licenziamenti individuali, hanno applicazione con le loro limitazioni, la
legge 15/7/66 n. 604, integrata da quanto previsto dall'Art. 18 dello Statuto
dei Lavoratori (Legge 20/5/70 n. 300) e dall'art. 2119 del Codice Civile.
In particolare possono costituire causa di licenziamento:
a) inosservanza al divieto di fumare, quanto tale divieto sia posto per evitare
pericoli alle persone, agli impianti, ai materiali;
[
]
c) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nella esecuzione di
lavori o di ordini nelle mancanze che abbiano già dato luogo ad una sospensione
per la medesima mancanza o ad una mancanza diversa nei quattro precedenti mesi;
[
]
f) insubordinazione nei confronti dell'impresa o degli elementi da essa
delegati, quando non vi siano ragioni largamente attenuanti o
l'insubordinazione, per la poca gravità degli atti, non abbia nuociuto alla
disciplina della fabbrica;
[
]
La predetta elencazione non esclude quegli altri fatti o comportamenti che per
la loro natura o gravità configurano giusta causa o giustificato motivo di
licenziamento.
[
]
Art. 37 - Diritti e
rappresentanza sindacale
Fermo restando che nelle aziende con oltre 15 dipendenti trovano applicazione le
norme di legge in vigore, nelle aziende con un numero di dipendenti inferiori a
16 ma non inferiori a 8, sarà riconosciuto:
a) il diritto di assemblea, da effettuarsi di norma all'interno dell'impresa,
salvo il caso di comprovato impedimento, e per un massimo di 6 ore annue
retribuite;
b) la rappresentanza della maestranza da parte di un Delegato, che potrà fruire,
per lo svolgimento della sue funzioni nell'ambito dell'Azienda, di permessi
retribuiti in ragione di una ora e mezza annue per ogni dipendente in forza
all'azienda.
Nelle aziende con un numero di dipendenti inferiori a 8, sarà riconosciuto il
diritto di assemblea, da effettuarsi di norma al di fuori dei locali
dell'azienda, per un massimo di 6 ore annue retribuite.
Art. 38 -Apprendistato ed assunzione di giovani con contratto di formazione e
lavoro
1) - Apprendistato
B) - Condizioni
È considerato apprendista il lavoratore assunto fra i 14 ed i 24 anni di età
(Legge 19 gennaio 1955, n. 25, così come modificata dall'art. 16 della Legge 24
giugno 1997, n. 196) per conseguire, attraverso un addestramento pratico la
capacità tecnica inerente ad una delle categorie previste dal presente
contratto, con utilizzo dell'opera nell'Azienda stessa.
Durante il periodo di apprendistato, l'apprendista deve lavorare ad economia.
Può essere convenuto tra le parti, a termini dell'art. 8 - Parte Generale - un
periodo di prova di durata non superiore a 12 giorni lavorativi. Il periodo di
addestramento iniziato presso altra ditta, deve essere computato per intero
nella nuova Azienda, ai fini del compimento del periodo prescritto, sempre che
riguardi le stesse mansioni e non sia intercorsa, fra un periodo e l'altro, una
interruzione superiore ai 18 mesi.
[
]
L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la
formazione professionale e deve destinarlo soltanto a lavori attinenti alla
specialità professionale alla quale si riferisce il tirocinio.
Per quanto si riferisce all'assunzione e al divieto di adibire a lavoro
straordinario gli apprendisti, valgono le norme di legge; per l'orario di lavoro
e per le ferie valgono le norme di legge, salvo le condizioni contrattuali di
miglior favore; per quanto altro non previsto dal presente articolo, valgono le
norme contrattuali specifiche; per la retribuzione, quanto previsto per essi
nella Tabella delle Retribuzioni.
Protocollo d'intesa
sull'apprendistato
Le parti, nell'intento di favorire l'occupazione giovanile, ritengono necessario
l'intervento sulla struttura del salario per i lavoratori apprendisti, in un
quadro di provvedimenti normativi e legislativi che evidenzino la specificità
della piccole imprese ed il ruolo attivo che queste possono avere
nell'occupazione giovanile.
A tale proposito, le parti prendono atto dell'Accordo Interconfederale
sottoscritto il 21/12/83, in particolare per il tessile-abbigliamento artigiano,
sui temi citati.
Qualora intervengano intese che modificano le strutture salariali definite dal
presente CCNL, le parti si impegnano ad incontrarsi per armonizzare il
trattamento delle retribuzioni apprendisti, nello spirito del presente
protocollo e tengono conto dei costi complessivi definiti.
2) - Contratti di
formazione e lavoro
Vedere allegato E) del presente contratto.
Art. 40 - Affissioni
I Sindacati Provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del
presente CCNL, potranno far affiggere, in apposito Albo, comunicazioni a firma
dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare materie di interesse sindacale e
del lavoro.
[
]
Il Delegato di Azienda o le Rappresentanze Sindacali Aziendali, ove esistano,
hanno il diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha
l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno
dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di
interesse sindacale e del lavoro.
Art. 44 -
Commissione paritetica per l'inquadramento
La Commissione paritetica per l'inquadramento è composta da 5 rappresentanti di
Ant e 5 rappresentanti della Fulta integrata, a livello consultivo e
propositivo, dai lavoratori in rappresentanza delle diverse mansioni.
Alla commissione saranno fornite le informazioni necessarie per lo svolgimento
dei propri compiti.
I compiti attribuiti alla Commissione, che opererà in vigenza contrattuale, sono
i seguenti:
A) individuare e procedere all'inquadramento di mansioni obiettivamente nuove
nonché di quelle che, in seguito ad innovazioni tecnologiche, abbiano subito
trasformazioni tali da far loro assumere una diversa tipologia;
B) condurre uno studio analitico, con compiti propositivi sull'attuale
inquadramento con particolare riferimento alle figure professionali attualmente
comprese nel 3° livello, al fine di individuare, tra di esse, quelle meritevoli
di considerazioni migliorative.
Si dà atto che la commissione dovrà incontrarsi con periodicità almeno annuale.
La commissione proporrà alle parti le eventuali figure professionali individuate
con il relativo profilo professionale e le modalità riguardanti il conseguimento
della qualifica e del livello.
Resta comunque inteso che le conclusioni complessive, cui la commissione
perverrà di comune accordo, saranno sottoposte per la ratifica alle
Organizzazioni stipulanti il presente contratto.
Art. 45 - Formazione
professionale
Le parti concordano sul valore della formazione professionale quale elemento
importante per fornire ai lavoratori conoscenze e strumenti adeguati al
mutamento in atto sul piano tecnologico e organizzativo e per contribuire al
rafforzamento della competitività internazionale del settore. In considerazione
di quanto sopra si ritiene che sia interesse comune indirizzare la formazione
professionale non solo nei confronti dei giovani di prima assunzione ma anche
verso i lavoratori già occupati.
La rilevazione delle esigenze formative sarà effettuata dalla Commissione
Paritetica di cui all'art. 5 (Osservatorio Congiunturale e Strutturale del
settore).
Le parti si impegnano a svolgere una verifica congiunta delle esigenze formative
che emergeranno dalla rilevazione di cui sopra, sia in termini quantitativi che
qualitativi in relazione ai fabbisogni stimati del settore, al fine di fornire
gli orientamenti del caso agli enti pubblici preposti alla gestione di tale
materia.
Considerato inoltre che Ant, Gruppo Merceologico Fotoincisori finanzia due corsi
formativi per lucidisti che si svolgono presso il Centro di Formazione Enfapi di
Lurate Caccivio ed il Centro di Formazione Enaip di Cantù, le parti, anche con
riferimento alle disposizioni contenute negli accordi interconfederali in
materia di formazione, e nel rispetto delle reciproche competenze, convengono
sin da ora sulla necessità di promuovere lo sviluppo del sistema formativo del
settore.
Ciò potrà essere realizzato anche attraverso l'analisi delle esigenze formative
che sarà effettuata dalla commissione paritetica, che permetterà di agevolare
l'indirizzo di processi formativi, anche aziendali, attraverso l'eventuale
definizione di programmi mirati di formazione, acquisendo a tale scopo le
informazioni fornite dalla commissione.
Art. 47 - Disabili
Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema degli invalidi
e degli handicappati, nell'intento di facilitare il loro inserimento in posti di
lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di
favorirne la collocazione nelle strutture aziendali, anche con contratto di
formazione e lavoro, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative
delle unità produttive.
In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge in materia, a livello aziendale e/o territoriale saranno
verificate tutte le opportunità per attivi inserimenti, anche mediante la
frequenza di corsi di formazione o riqualificazione professionale promossi o
autorizzati dall'Ente Regione, al fine di agevolarne la migliore integrazione.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea
occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni
interventi presso gli Organi di collocamento affinché sia realizzato
l'avviamento in altra unità produttiva.
[
]
Art. 48 - Ambiente di lavoro
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto
delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere delle aziende e
dei lavoratori.
Compete al datore di lavoro adottare le misure necessarie per la prevenzione e
la sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della legislazione vigente.
Tali misure comprendono:
- la prevenzione dei rischi;
- l'informazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e di
protezione adottate per il loro reparto e posto di lavoro;
- l'adozione di appropriate misure di sicurezza e dei necessari mezzi di
prevenzione e di protezione individuali e collettivi.
L'adozione e l'uso appropriato di tali mezzi, in quanto derivanti da
disposizioni normative o da intese tra azienda e RSA, ove previste, debbono
essere scrupolosamente osservati dai lavoratori interessati.
Per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza si veda il verbale di
accordo del 10 febbraio 1997 (allegato F).
Dichiarazione a verbale
Il Gruppo Merceologico Fotoincisori e le singole aziende aderenti, informeranno
le OOSS sullo stato di attuazione degli interventi di bonifica ambientale in
relazione a quanto emanato dalle circolari dell'USSL sulla base della indagine
di settore.
Inoltre il Gruppo Merceologico Fotoincisori si impegna ad effettuare incontri
periodici con le OOSS sull'argomento.
Art. 50 - Contratto a termine
[
]
Le parti convengono di inserire, fra i compiti dell'Osservatorio di cui all'art.
5, anche l'acquisizione di informazioni relative all'andamento dei contratti a
termine.
Parte Prima - Operai
Art. 3 - Pulizia del macchinario
La pulizia del macchinario deve essere effettuata con l'osservanza delle
disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Ove sia effettuata oltre i limiti dell'orario contrattuale di lavoro è
considerata come prestazione straordinaria e verrà come tale retribuita.
Art. 4 - Lavori discontinui
L'orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o
custodia, di cui alla tabella annessa al R.D. 6/12/1923 n. 2657, non può
superare le 50 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere.
Agli effetti della presente normativa, si considerano lavoratori discontinui: i
portinai, i guardiani diurni e notturni, gli uscieri, gli autisti non addetti al
trasporto di merci.
Per i custodi ed i portieri, fruenti, nello stabilimento o immediate dipendenze,
di alloggio e di altre eventuali agevolazioni ad esso pertinenti, tale orario è
di 72 ore settimanali con un massimo di 12 ore giornaliere.
Agli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non fruenti,
nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre eventuali
agevolazioni ad esso pertinenti, chiamati a prestare servizio nei giorni di
domenica con riposo compensativo, verrà corrisposta la percentuale di
maggiorazione del 35%.
[
]
Parte quinta - Protocolli aggiuntivi
Protocollo n. 4 - Ente bilaterale
Per quanto riguarda l'Accordo Interconfederale 21 luglio 1988 si fa riferimento
all'allegato D).
Allegato
"C" - Tutela della dignità personale dei lavoratori
Le parti concordano sull'opportunità che il rapporto di lavoro si svolga in un
ambiente idoneo al sereno svolgimento dell'attività. A tal fine dovrà essere
assicurato il rispetto della dignità della persona in ogni suo aspetto compreso
quanto attiene alla condizione sessuale.
In particolare saranno evitati comportamenti che determinino una situazione di
disagio della persona cui sono rivolti, anche con riferimento alle conseguenze
sulle condizioni di lavoro. In caso di molestie sessuali nel luogo di lavoro, le
RSA o le Organizzazioni sindacali e l'azienda opereranno per ripristinare le
normali condizioni lavorative garantendo la massima riservatezza alle persone
coinvolte.
Per quanto sopra si fa riferimento alla
risoluzione del Consiglio della CEE del
29 Maggio 1990 sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo
del lavoro (90/C 157/02).
Allegato "E" - Accordo 14 dicembre 1985 - Contratti di formazione e lavoro
In data 14 dicembre 1995 in Como, l'Associazione Italiana Artigiani Fotoincisori
e le Organizzazioni sindacali Fulta, Filta-Cisl, Filtea-Cgil e Uilta-Uil, hanno
preso atto di quanto previsto dall'accordo interconfederale 4 maggio 1995 tra
Confartigianato, Cna, Casa, Claai ed i sindacati dei lavoratori dipendenti Cgil,
Cisl, Uil sui contratti di formazione lavoro e dall'Accordo Regionale del
20/07/95, ed in attuazione delle deleghe alla contrattazione collettiva
nazionale in esso contenute, si pattuisce quanto segue:
- sono considerate "elevate", ai sensi dell'Art. 16 (commi 2, 4, 5, 6,) della
legge n. 451/94 le professionalità inquadrate nel quinto, quarto nonché terzo
livello limitatamente alle qualifiche degli impiegati, degli intermedi e degli
operai per i quali ultimi si prevedono funzioni specifiche, di responsabilità,
di coordinamento e controllo, del sistema classificatorio previsto dal vigente
CCNL Fotoincisori. Per questi CFL la durata sarà di 24 mesi.
- Sono considerate "intermedie" ai sensi delle norme già sopra richiamate:
le professionalità inquadrate al terzo livello del CCNL vigente, riguardanti
la categoria degli operai, diverse da quelle già citate. Per questi CFL la
durata sarà di 24 mesi. In tal caso al lavoratore sarà riconosciuto a partire
dal 19° mese il trattamento economico corrispondente al livello di inquadramento
finale previsto dal progetto stesso;
le professionalità inquadrate al secondo livello del CCNL vigente con
l'eccezione delle mansioni per le quali, in applicazione delle norme
contrattuali, si dia luogo ad un iniziale e temporaneo inquadramento al primo
livello. Per questi CFL la durata sarà di 21 mesi. In tale ipotesi al lavoratore
sarà riconosciuto dal 7° mese l'inquadramento immediatamente superiore a quello
di ingresso.
Le parti riconoscono che le professionalità di secondo livello qui richiamate e
non rientranti nella eccezione di cui sopra, sono considerate intermedie poiché
possiedono i requisiti fissati dall'accordo interconfederale 4 maggio 1995.
Per tutte le professionalità, ad eccezione di quelle destinate a permanere al
primo livello, si potrà applicare il contratto di formazione e lavoro di cui
all'Art. 16, comma 2, lett. b) della legge 19 luglio 1994 n. 451, della durata
di 12 mesi con 20 ore di formazione teorica.