Tipologia: CCNL
Data firma: 22 novembre 2021
Validità: 01.11.2021 - 01.11.2024
Parti: Conflap e Unione, Fdp Italia
Settori: Agroindustriale, Settore agricolo
Fonte: cnel


Sommario:

 

Premessa
Parte generale
Titolo I - Validità e sfera di applicazione

Premessa
Art. l - Validità e sfera di applicazione
Art. 2 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Art. 3 - Decorrenza, durata del contratto nazionale e procedure di rinnovo
Art. 4 - Efficacia del contratto
Art. 5 - Sviluppo economico ed occupazionale del territorio e/o situazioni di crisi
Art. 6 - Osservatorio nazionale
Art. 7 - Osservatorio provinciale
Art. 8 - Sistema di formazione professionale e continua
Art. 9 - Riforma degli strumenti delle attività bilaterali
Titolo II - Costituzione del rapporto
Art. 10 - Assunzione a tempo indeterminato ed a termine
Art. 11 - Periodo di prova
Art. 12 - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei minori
Art. 13 - Disciplina del rapporto d’impiego
Art. 14 - Rapporti di lavoro a tempo parziale
Art. 15 - Apprendistato
Art. 16 - Somministrazione di lavoro
Art. 17 - Riassunzione
Art. 18 - Rapporto di lavoro per il personale al primo impiego presso aziende agricole - Stipendio di ingresso
Art. 19 - Categorie di operai florovivaisti
Art. 20 - Trasformazione del rapporto
Art. 21 - Mobilità territoriale della manodopera
Art. 22 - Lavoratori migranti
Art. 23 - Convenzioni
Art. 24 - Vendita dei prodotti sulla pianta
Art. 25 - Appalti
Art. 26 - Contratto di somministrazione di lavoro
Art. 27 - Pari opportunità
Titolo III - Classificazione
Art. 28 - Classificazione del personale - Variazioni di mansioni e di qualifica
Titolo IV - Norme sui quadri
Art. 29 - Disciplina dei quadri
Titolo V - Norme di organizzazione aziendale
Art. 30 - Orario di lavoro
Art. 31 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Art. 32 - Lavoro straordinario, festivo, notturno operai florovivaisti
Art. 33 - Riposo settimanale
Art. 34 - Giorni festivi - festività nazionali e infrasettimanali
Art. 35 - Ferie
Art. 36 - Permessi
Art. 37 - Congedi parentali
Art. 38 - Permessi per la frequenza a corsi di studio
Art. 39 - Congedi per la formazione
Titolo VI - Trattamento economico
Art. 40 - Retribuzione
Art. 41 - Aumenti periodici per anzianità di servizio

 

Art. 42 - Tredicesima mensilità
Art. 43 - Quattordicesima mensilità
Art. 44 - Indennità di cassa
Art. 45 - Mezzi di trasporto
Art. 46 - Trasferte
Art. 47 - Obblighi particolari tra le parti
Art. 48 - Rimborso spese
Art. 49 - Cottimo
Art. 50 - Trattamento di fine rapporto
Titolo VII - Previdenza, assistenza e tutela della salute
Art. 51 - Malattia e infortunio
Art. 52 - Cassa integrazione salari
Art. 53 - Anticipazione trattamenti assistenziali
Art. 54 - Lavori pesanti o nocivi
Art. 55 - Contrasto e prevenzione alle molestie e alle violenze
Art. 56 - Previdenza e assistenza - Tutela della maternità
Art. 57 - Previdenza ed assistenza per i rapporti a tempo parziale
Art. 58 - Tutela della salute
Art. 59 - Lavoratori tossicodipendenti
Titolo VIII - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 60 - Richiamo alle armi
Art. 61 - Cessione e trapasso di azienda
Art. 62 - Trasferimenti
Art. 63 - Aspettativa
Art. 64 - Provvedimenti disciplinari
Art. 65 - Preavviso di risoluzione del rapporto
Art. 66 - Disciplina dei licenziamenti individuali
Art. 67 - Dimissioni
Art. 68 - Trattamento di fine rapporto
Art. 69 - Indennità in caso di morte
Art. 70 - Anzianità convenzionale
Art. 71 - Modalità relative alla cessazione del rapporto
Art. 72 - Certificato di servizio
Art. 73 - Norme disciplinari operai agricoli
Art. 74 - Norme disciplinari operai florovivaisti
Art. 75 - Notifica provvedimenti disciplinari e ricorsi operai florovivaisti
Titolo IX - Diritti sindacali
Art. 76 - Delegato d’azienda operai agricoli
Art. 77 - Delegato d’azienda operai florovivaisti
Art. 78 - Rappresentanze sindacali unitarie
Art. 79 - Permessi sindacali
Art. 80 - Tutela del delegato aziendale
Art. 81 - Diritti sindacali
Art. 82 - Sistemi e procedure d’informazione
Art. 83 - Riunioni in azienda
Art. 84 - Contributo contrattuale
Art. 85 - Quote sindacali per delega
Titolo X - Disposizioni finali e transitorie
Art. 86 - Controversie individuali
Art. 87 - Controversie collettive
Art. 88 - Condizioni di miglior favore
Art. 89 - Disposizioni generali
Art. 90 - Esclusività di stampa


Contratto collettivo nazionale di lavoro Settore agricolo

L’anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 22 del mese di novembre, in Roma, tra Conflap - Confederazione Sindacale Lavoratori e Pensionati e Unione - Confederazione Datoriale Unione Imprese Opportunità Nuove Europee, Fdp Italia - Federazione Datoriale riconosciuta ex legge 4/2013 al MISE, rappresentata al CNEL da adesione al Ciu, presente nel Consiglio Nazionale Giovani, aderente a FederTerziario e Ugl Professionisti.

Premessa
[…]
• Con il presente accordo le parti stipulanti ribadiscono la volontà di potenziare i seguenti principi: Diversificazione dei livelli di contrattazione (Nazionale e Territoriale), fornendo maggior impulso anche a quella Aziendale;
Sviluppo di tutte le forme di welfare aziendale attraverso il superamento della componente meramente monetaria della retribuzione, al fine di sostenere il reddito dei dipendenti e migliorarne la vita privata e lavorativa;
Sviluppo della bilateralità intesa come strumento primario atto a superare l’episodicità dei rinnovi contrattuali incentivando prestazioni e tutele in modo congiunto al fine di fornire validi strumenti orientati al superamento delle problematiche varie inerenti i rapporti di lavoro, le condizioni del lavoratore e dell’impresa;
Sviluppo della formazione continua (continuing vocational training) volto al miglioramento del livello di qualificazione e di sviluppo della professionalità del personale occupato, assicurando alle Imprese ed agli operatori economici capacità competitiva e dunque adattabilità ai cambiamenti tecnologici ed organizzativi;
Potenziamento delle politiche incentivanti legate al concetto di produttività con la definizione di indici di efficienza orientati alla formazione al personale sugli obiettivi dell’attività e sul significato degli indicatori.
[…], le Parti assumono il reciproco impegno a sostenerne la corretta applicazione in tutte le sedi istituzionali competenti, anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore.
Le stesse si impegnano, altresì, ad elaborare avvisi comuni, finalizzati al rafforzamento delle norme contrattuali e su materie più generali, quali ad esempio gli ammortizzatori sociali, sperimentando anche percorsi negoziali.
Le Organizzazioni firmatarie, inoltre, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità delle Organizzazioni datoriali e delle Organizzazioni sindacali, sono consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del settore del commercio e terziario al mercato e alle imprese, sia sotto l'aspetto economico produttivo, sia con riferimento all'occupazione. Per tale motivo, convengono di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore; un sistema che sia funzionale all'individuazione e all'esaltazione degli aspetti innovativi, espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali, anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione del lavoro e sul miglioramento delle condizioni di lavoro. In tale ottica, l’obiettivo principale sarà quello di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire l'eventuale conflittualità. Tale funzione è svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento.
Per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli.
Come previsto dal Legislatore, le Parti, tra gli strumenti per combattere la disoccupazione e promuovere il lavoro “regolare” individuano incentivi, che potranno essere adottati sotto forma di sostegno diretto al reddito (attraverso finanziamenti, misure creditizie ecc.), anche per il tramite dell’Ente Bilaterale, al fine di promuovere le assunzioni e l’emersione del sommerso e sviluppare l’iniziativa imprenditoriale degli stessi autori in forma autonoma (autoimprenditorialità) e associata.
Il Legislatore e le Parti sociali hanno individuato nella contrattazione collettiva nazionale o aziendale un valido strumento per contribuire alla ripresa del sistema economico, affidando a contraenti particolarmente qualificati, perché rappresentativi degli interessi delle categorie interessate, la facoltà di porre in essere accordi negoziali idonei a regolamentare i rapporti di lavoro in modo più aderente alle esigenze del mercato. Pertanto le Organizzazioni stipulanti il presente CCNL sostengono la contrattazione collettiva di prossimità, considerata come un utile strumento di flessibilizzazione del mercato del lavoro che consentirebbe di renderlo più “reattivo” rispetto alle esigenze che la moderna economia globalizzata impone.

Parte generale
Titolo I - Validità e sfera di applicazione
Premessa

La complessità dei settori rappresentati dalle Parti stipulanti, caratterizzati da imprese spesso piccole e piccolissime, necessita di uno strumento come il CCNL che svolga un ruolo significativo nella regolazione dei rapporti di lavoro.
Per rendere la contrattazione collettiva più rispondente ai nuovi bisogni dei lavoratori e delle imprese e favorire l’obiettivo della crescita fondata sull’aumento della produttività, le Parti stipulanti il presente CCNL concordano di regolare l’assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente Contratto.

Articolo l - Validità e sfera di applicazione
Il presente contratto collettivo regola, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o comunque associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse - comprese le aziende florovivaistiche e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato - e gli impiegati e quadri da esse dipendenti.
Il CCNL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell’art. 2135 del Codice civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali, a titolo esemplificativo:
• le aziende ad ordinamento produttivo misto;
• le aziende ortofrutticole;
• le aziende oleicole;
• le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie, compresa la piscicoltura;
• le aziende vitivinicole;
• le aziende funghicole;
• le aziende casearie;
• le aziende tabacchicole;
• le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura;
• le aziende faunistico - venatorie;
• le aziende agrituristiche;
• le aziende agricole di produzione di energia da fonti rinnovabili e biocarburanti.
• le aziende oleicole e i frantoi;

Articolo 2 - Inscindibilità delle norme contrattuali
La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e territoriale.
Contratto Nazionale
Il CCNL definisce il sistema di relazioni tra le Parti, le condizioni normative ed economiche relative alle diverse prestazioni di lavoro, nonché il ruolo e le competenze del livello territoriale di contrattazione.
[…]
Contratto territoriale
[…]
La contrattazione territoriale definisce gli stipendi contrattuali, secondo le modalità e gli ambiti appositamente definiti e dovrà riguardare istituti e materie diversi e non ripetitivi a quelli stabiliti dal livello nazionale.
[…]
Le Parti, in sede di rinnovo del Contratto territoriale, potranno inoltre prevedere erogazioni strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, insieme concordati, ed aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e di altri elementi di competitività. Tali programmi potranno essere individuati anche distintamente per settore merceologico.
[…]
Le Parti a livello nazionale possono individuare specifici settori e/o comparti produttivi che presentano particolari esigenze di regolamentazione di materie demandate alla contrattazione di secondo livello, per i quali - ferma restando l’applicazione del presente CCNL - definire un accordo collettivo. Le materie così disciplinate sono sostitutive della disciplina prevista nei contratti provinciali.
Aziende pluri-localizzate
Alle imprese o ai gruppi di imprese - così come individuati ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile - che operano su una pluralità di regioni o province, è riconosciuta la possibilità, a richiesta degli stessi, di applicare le disposizioni individuate con specifico accordo sindacale aziendale, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali stipulanti il presente contratto.
Resta ferma, per tali imprese o gruppi di imprese, la possibilità di applicare in ogni provincia le disposizioni del corrispondente contratto provinciale, nonché di effettuare l’accentramento amministrativo secondo le norme vigenti.
Restano salvi i trattamenti di miglior favore eventualmente previsti.
[…]

Articolo 6 - Osservatorio nazionale
L’Osservatorio nazionale ha il compito di svolgere iniziative di analisi, di ricerca, di monitoraggio e di confronto sui temi di comune interesse, quali:
[…]
• la tutela della salute, dell’ambiente e la politica ecologica.
L’Osservatorio nazionale può delegare o incaricare gli analoghi livelli regionali e provinciali di occuparsi di specifiche materie. L’Osservatorio nazionale è composto da un Consiglio di 14 componenti, designati pariteticamente dalle Parti contraenti.
- Nota a Margine -
L’Osservatorio di cui al presente articolo è unico per i quadri, gli impiegati e gli operai agricoli.

Articolo 7 - Osservatorio provinciale
Le parti convengono di costituire a livello provinciale un osservatorio che svolge le seguenti funzioni:
[…]
• fornire alle OO.SS. da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili sui programmi di
sostanziale modifica delle tecnologie di produzione in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull’occupazione e sull’ambiente di lavoro;
[…]
• esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di fare proposte all’Osservatorio regionale e di impegnare le Regioni e per quanto di competenza le Province, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per l’agricoltura;
• analizzare l’andamento dell’occupazione di lavoratori stranieri in ambito provinciale, anche al fine di fornire indicazioni alle Parti costituenti circa il relativo fabbisogno occupazionale annuo;
• concordare per l’occupazione femminile azioni positive idonee a superare le eventuali disparità di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità, a garantire l’effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in materia di parità;
• esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, in forza ed in applicazione dei criteri fissati dalle relative norme del contratto provinciale di lavoro, nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni sindacali;
• esercitare il controllo nei confronti dei datori di lavoro e dei loro dipendenti per l’esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali.
In connessione con i processi di trasformazione colturale, gli imprenditori segnaleranno ai propri rappresentanti l’eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, perché l’Osservatorio prospetti agli organi pubblici competenti l’attuazione dei corsi necessari.
L’Osservatorio provinciale è costituito da un Consiglio non inferiore a sei e non superiore a 12 componenti, designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori.

Articolo 9 - Riforma degli strumenti delle attività bilaterali
Premessa
Le Parti stipulanti il presente CCNL, ribadita la volontà di promuovere lo sviluppo degli enti bilaterali e di regolarne l'attività secondo criteri ispirati alla ricerca del consenso e del coinvolgimento di tutti i soggetti interessati che non può essere sostitutiva di quella propria delle Parti sociali, hanno convenuto di costituire un proprio ente interprofessionale per la formazione permanente e continua delle attività di sostegno al reddito, welfare integrativo, salute e sicurezza nei luoghi e negli ambienti di lavoro, apprendistato, conciliazione, certificazione dei contratti, osservatorio e assistenza contrattuale.
Le Parti stipulanti il presente CCNL convengono di affidare all'Ente Bilaterale, in sigla EBFaST, le funzioni relative alla materia dell’occupazione, del mercato del lavoro, della formazione e qualificazione professionali. A tal fine, l’Ente Bilaterale attua ogni utile iniziativa, e, in particolare:
• programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle Parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione;
• provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi del settore ed elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
• provvede al monitoraggio delle attività formative ed allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti del settore;
• riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali ed aziendali, curandone le raccolte e provvede, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL e/o agli enti e organismi preposti agli effetti di quanto previsto dalla Legge n. 936/1986;
• istituisce la banca dati per l’incontro tra domanda e l’offerta di lavoro e per il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego;
• attiva una specifica funzione dedicata alla progettazione di attività di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri;
• riceve ed elabora, a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia di apprendistato nonché dei contratti a termine;
• svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
• svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito;
• promuove ogni utile integrazione e raccordi fra le politiche regionali e territoriali del turismo con le azioni promosse a favore del settore;
• svolge tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge.
Gli organi di gestione dell’Ente Bilaterale saranno composti su base paritetica tra Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
L’attività relativa agli interventi per il sostegno al reddito è affidata all’ Ente Bilaterale che avrà il compito di individuare annualmente le azioni oggetto di finanziamento a valere sulle risorse disponibili.
Nell'ambito delle articolazioni regionali dell’Ente Bilaterale è prevista la promozione delle seguenti attività:
• iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
• iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato da tali provvedimenti;
• interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipino ai corsi di formazione predisposti dall'Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;
• istituzione di una banca dati per rincontro tra la domanda e l’offerta di lavoro ed il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con l’Ente Bilaterale Nazionale e con la rete degli enti bilaterali territoriali e con i servizi locali per l’impiego;
• azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
• compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
All’Ente Bilaterale è, inoltre, affidato lo studio delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali. A tal fine, l’Ente Bilaterale Costituendo:
• programma ed organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi;
• ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli accordi realizzati in materia di apprendistato nonché di contratti a termine;
• promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire rincontro tra domanda e offerta di lavoro (anche rispetto ai lavoratori extracomunitari) nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;
• cura la raccolta e l'invio degli accordi territoriali ed aziendali.
Alle articolazioni regionali dell’Ente Bilaterale sono demandate le seguenti ulteriori attività:
• raccolta delle comunicazioni effettuate dalle aziende;
• assistenza alle imprese che ne facciano richiesta per la instaurazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato;
• compiti di segreteria tecnica degli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni territoriali aderenti alle Parti stipulanti il presente Contratto.
[…]

Titolo II - Costituzione del rapporto
Articolo 10 - Assunzione a tempo indeterminato ed a termine

L’assunzione dell’impiegato può avvenire in qualsiasi periodo dell’anno e salvo quanto diversamente stabilito dalle Parti si intende a tempo indeterminato.
[…]

Articolo 12 - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei minori
Per l’ammissione al lavoro e per la tutela dei bambini e degli adolescenti si applicano le norme della legge 17.10.1967, n. 977, come modificata dal d.lgs. 4.8.1999, n. 345 e dal d.lgs. 18.8.2000, n. 262.
Non è ammessa l’assunzione al lavoro dei minori che non abbiano concluso il periodo di istruzione obbligatoria.
Per l’ammissione al lavoro e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni delle vigenti leggi (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, d.lgs. 26.3.2001, n. 151).

Articolo 13 - Disciplina del rapporto d’impiego
L’impiegato è tenuto ad espletare le mansioni affidategli dal datore di lavoro, prestando l’attività richiesta dalla normale gestione dell’azienda sia nel campo tecnico, sia in quello economico- amministrativo ed in quello della sperimentazione e ricerca.
Egli è tenuto ad osservare i regolamenti e le norme in uso nell’azienda, purché non siano in contrasto con il presente contratto o con i contratti territoriali nonché con gli accordi individuali stipulati col datore di lavoro.
L’impiegato è responsabile di fronte al datore di lavoro o a chi per esso:
[…]
3. dell’osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze di autorità competenti, contratti di lavoro o capitolati ed accordi di carattere sindacale ed economico ad essi assimilati.
Qualora l’impiegato si trovi nell’impossibilità di provvedere all’osservanza delle leggi, ordinanze, ecc. o comunque si trovi nella impossibilità di espletare le mansioni affidategli, deve informare tempestivamente e sempre nel minor tempo possibile, il datore di lavoro o chi per esso.

Articolo 14 - Rapporti di lavoro a tempo parziale
[…]
La contrattazione territoriale può stabilire per talune categorie impiegatizie con più rapporti di lavoro a tempo parziale presso più aziende, la corresponsione di una specifica indennità oraria che tenga conto del disagio derivante dalle maggiori esigenze organizzative del dipendente e delle particolari caratteristiche produttive delle imprese, secondo le diverse tipologie di azienda indicate all’art. 1, secondo comma. Tale indennità oraria è determinata per ciascuna categoria in cifra fìssa e viene corrisposta da ogni azienda, per le ore previste dal contratto di lavoro a tempo parziale effettivamente prestate.
[…]
I contratti territoriali di lavoro possono altresì disciplinare, compatibilmente con le esigenze aziendali, la facoltà di trasformare il rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri con figli conviventi di età non superiore ai tredici anni, con facoltà di ripristinare al termine del periodo il rapporto a tempo pieno.

Articolo 15 - Apprendistato
Le parti - rilevata l’importanza dell’apprendistato ai fini della formazione professionale dei giovani e del loro inserimento nel mondo del lavoro - definiscono, con l’Accordo del settore agricolo del 23 febbraio 2017 per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante o di mestiere e con l’Accordo del settore agricolo del 19 giugno 2018 per la disciplina dell’apprendistato per la qualifica e il diploma di istruzione secondaria superiore (primo livello) e dell’apprendistato di alta formazione e ricerca (terzo livello) per gli elementi del rapporto di competenza della contrattazione collettiva al fine di dare attuazione a quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2015.

Articolo 16 - Somministrazione di lavoro
In applicazione di quanto disposto dagli articoli 20 e seguenti del d.lgs. n. 276 del 2003, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere concluso per le attività previste dall’art. 1 del presente CCNL a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’impresa agricola utilizzatrice.
A titolo esemplificativo la somministrazione è ammessa nei seguenti casi:
a. attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi, commerciali, non ordinari o non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l’organico in servizio;
b. esigenze di lavoro per la partecipazione a fiere, mostre e mercati finalizzati alla pubblicizzazione e la vendita dei prodotti aziendali;
c. sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni a loro assegnate ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
d. sostituzione di lavoratori assenti;
e. esigenze non programmabili relative alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e della sicurezza delle attrezzature e degli impianti aziendali;
f. necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità, all’aumento temporaneo dell’attività e/o a commesse ed ordinativi straordinari, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico;
g. impossibilità o indisponibilità all’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento del centro per l’impiego competente;
h. temporanea utilizzazione in mansioni e profili professionali non previsti dai normali assetti produttivi aziendali.
Ad ogni azienda spettano comunque 2 (due) unità da utilizzare con contratto di somministrazione di lavoro con le modalità previste nel presente articolo.
In aggiunta a tali unità il numero dei lavoratori somministrati che può essere utilizzato è pari al 15 per cento delle unità risultanti dal rapporto tra il totale delle giornate di lavoro rilevate in azienda nell’anno precedente e l’unità equivalente.
Il numero dei prestatori di lavoro come sopra individuati, rappresenta la misura massima di lavoratori somministrati che possono essere utilizzati mediamente in ciascun trimestre dell’anno.
Le frazioni di unità vanno arrotondate all’unità superiore.
L’azienda che attiva il contratto di somministrazione di lavoro ne darà comunicazione, anche attraverso le Organizzazioni dei datori di lavoro, all’Osservatorio regionale entro i 10 giorni successivi.

Articolo 21 - Mobilità territoriale della manodopera
[…], le parti, impegnandosi ad operare per una più fattiva collaborazione con gli enti e istituzioni interessate, al fine di impedire ogni possibile forma di violazione del collocamento, specialmente dovuta alla intermediazione privata della manodopera e per eliminare ogni tipo di trasporto abusivo dei lavoratori, nel corso di tali incontri esamineranno le misure più adeguate da sottoporre all’attenzione degli Organismi pubblici competenti, quali: 
A. funzionalità e potenziamento dei Servizi per l’impiego per assicurare, con la massima tempestività, l’avviamento dei lavoratori e quindi consentire la disponibilità immediata della manodopera occorrente alle aziende;
B. vigilanza sugli automezzi privati che trasportano i lavoratori ed interventi presso la Regione per potenziare le linee di trasporto pubblico;
C. studio ed individuazione delle possibili forme di compensazione territoriale della manodopera.
Le stesse parti, inoltre, per una concreta azione diretta a governare la mobilità territoriale della manodopera stagionale, convengono di organizzare conferenze annuali per l’esame delle problematiche poste dai flussi migratori della manodopera anzidetta nell’ambito dei singoli bacini di impiego individuati dalle Commissioni regionali tripartite.
A tal riguardo, ad iniziativa di una delle parti, sarà concordata la scelta del bacino di impiego e la data di svolgimento della conferenza, cui saranno interessate a partecipare le strutture pubbliche del bacino di impiego medesimo.
In tali conferenze un’attenzione particolare sarà riservata alla mobilità dei flussi migratori della manodopera extracomunitaria ed ai problemi dei servizi sociali indispensabili per l’accoglimento di tale manodopera.
In relazione ai detti servizi sociali, saranno interessate ed invitate alla conferenza le competenti autorità pubbliche tenute, per legge, agli adempimenti relativi.
[…]

Articolo 22 - Lavoratori migranti
L’assunzione della manodopera migrante deve essere effettuata ai sensi delle leggi vigenti, avuta presente l’esigenza di dare precedenza nell’assunzione alla manodopera locale.
Si considerano “migranti” i gruppi di lavoratori provenienti da altra provincia o regione per lavori stagionali ai quali deve essere assicurato il rispetto dei contratti del luogo ove si effettua la prestazione.
Per detta manodopera i Contratti provinciali di lavoro devono definire norme atte ad assicurare:
• il pagamento delle spese di trasporto dal luogo di provenienza a quello di lavoro e relativo ritorno, a carico dell’azienda;
• la soluzione dei problemi dei servizi sociali riferiti alle particolari condizioni in cui si svolge la prestazione di lavoro.
• Si considerano “migranti” anche i gruppi di lavoratori, pur non provenienti da altra provincia e regione, la cui distanza tra il comune di residenza e quello della prestazione lavorativa sia superiore a 40 Km.
• Ai lavoratori di cui ai precedenti commi, fatte salve le giornate di assenza volontaria e quelle non lavorate per malattia od infortunio, sono garantite l’occupazione e la relativa retribuzione per tutta la durata della fase lavorativa, ad eccezione delle giornate non lavorate a causa di:
• avversità atmosferiche e conseguenti difficoltà obiettive dell’ambiente o delle colture, ivi compresi i considerevoli ritardi nella maturazione dei prodotti ortofrutticoli;
• rientro di unità attive nel caso di aziende diretto-coltivatrici e gli scambi di manodopera di cui all’art. 2139 del cod.civ.;
• obiettive difficoltà di mercato o il verificarsi di eventi non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro che non consentano la collocazione del prodotto;
• guasti a macchine od a macchinari aziendali tali da pregiudicare la regolare prosecuzione della fase lavorativa.

Articolo 24 - Vendita dei prodotti sulla pianta
Le aziende che hanno effettuato la vendita dei prodotti sulla pianta ne daranno comunicazione all’Osservatorio provinciale, secondo le modalità e nei termini stabiliti dai contratti provinciali.
Gli operai addetti alla raccolta dei prodotti sulla pianta sono considerati lavoratori agricoli agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 6, legge 31.3.1979, n. 92).

Articolo 25 - Appalti
Le imprese agricole che intendono esternalizzare mediante appalti alcune fasi del processo produttivo sono tenute a verificare che i soggetti ai quali affidano l’incarico di svolgere le opere o i servizi nella propria azienda siano in possesso dei requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia di appalto.
In particolare è necessario appurare che l’appaltatore sia in possesso di una struttura imprenditoriale adeguata rispetto all’oggetto del contratto, eserciti il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto e si assuma il rischio d’impresa.
L’impresa appaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto dell’appalto. All’impresa appaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili in azienda per esigenze connesse con l’esecuzione dell’opera complessiva.
È necessario altresì che l’impresa committente verifichi la regolarità contributiva dell’impresa appaltatrice, acquisendo da quest’ultima la relativa certificazione (DURC).
L’impresa agricola committente è tenuta a verificare che l’impresa appaltatrice - anche se condotta in forma cooperativa - applichi ai lavoratori impegnati nell’attività oggetto del contratto di appalto la contrattazione collettiva stipulata dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Nel caso in cui l’azienda appaltatrice abbia la propria sede legale in un diverso stato membro dell’Unione Europea, ovvero, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, in uno stato terzo / extra UE, ai lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto si applicano, ai sensi del d.lgs. n. 136/2016, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione - compreso il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti e il contratto provinciale di riferimento - previste per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il lavoro, nonché le disposizioni in materia di accesso alle informazioni di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo.
Le Parti a livello provinciale definiscono modalità di comunicazione dell’appalto all’Ente Bilaterale Agricolo Territoriale.

Articolo 26 - Contratto di somministrazione di lavoro
Il contratto di somministrazione di lavoro per i quadri e gli impiegati agricoli è disciplinato secondo i termini di cui al Protocollo nazionale d’intesa.

Articolo 27 - Pari opportunità
In armonia con quanto previsto dalle disposizioni del d.lgs. 11.4.2006, n. 198 e successive modifiche ed integrazioni, le Parti riconoscono l’esigenza di dare concreta applicazione alle previsioni legislative in materia di pari opportunità uomo - donna, con particolare riguardo all’attribuzione delle qualifiche e delle mansioni e di rimuovere gli ostacoli che non consentono un’effettiva parità di opportunità nel lavoro.

Titolo V - Norme di organizzazione aziendale
Articolo 30 - Orario di lavoro

Con decorrenza dal 1° agosto 1988, l’orario ordinario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali. Tale orario, ai sensi dell’art. 3, c. 2, del d.lgs. n. 66/2003, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l’orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore.
La variabilità dell’orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita nel limite di 85 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore. Modalità e criteri potranno essere specificati dalla contrattazione territoriale.
Per gli impiegati addetti alle attività agrituristiche, in considerazione delle peculiari esigenze di organizzazione del lavoro, i contratti territoriali possono prevedere particolari modalità applicative dell’orario ordinario di lavoro.
La suddivisione dell’orario ordinario di lavoro nei diversi giorni della settimana è demandata ai contratti territoriali che dovranno distribuire tale orario in cinque giorni, oppure in cinque giorni e mezzo, in relazione alla peculiarità di alcuni comparti produttivi, nonché in considerazione di particolari mansioni svolte da talune figure impiegatizie.
[…]

Articolo 31 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Si considera:
1. lavoro straordinario, quello eseguito oltre l’orario ordinario di lavoro di cui all’art. 18;
2. lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 20,00 alle ore 6,00 nei periodi in cui è in vigore l’ora solare e dalle ore 22,00 alle ore 5,00 nei periodi in cui è in vigore l’ora legale;
3. lavoro festivo, quello eseguito nei giorni festivi di cui all’art. 21.
4. Il lavoro straordinario non può superare le tre ore giornaliere e le diciotto settimanali.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell’anno non potrà superare le 300 ore.
Il lavoro straordinario e festivo è effettuato soltanto per particolari esigenze dell’azienda e può essere compiuto solo su esplicita richiesta e autorizzazione, da darsi di volta in volta, dal datore di lavoro o da chi lo rappresenta; deve essere registrato in contabilità e pagato all’atto della corresponsione della retribuzione, nello stesso mese nel quale è stato eseguito.
[…]
Fermo rimanendo quanto disposto dai commi precedenti, considerato, tuttavia, che per talune categorie impiegatizie lo svolgimento della prestazione lavorativa, specie in determinati periodi dell’anno, non consente l’osservanza dell’orario di lavoro nei termini e modi previsti dall’art. 18 del presente contratto, è demandata alla contrattazione territoriale la possibilità di disciplinare, in alternativa, la corresponsione di una particolare indennità a tali figure impiegatizie, a titolo di corrispettivo per le causali di cui sopra, rapportata ai tempi medi di svolgimento della prestazione lavorativa stessa, nel mese di aprile od al termine degli anzidetti periodi dell’anno. 
È consentito ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro straordinario di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste, maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare compatibilmente con le esigenze organizzative dell’azienda e del mercato entro i termini, nelle quote e con le modalità definite dalla contrattazione territoriale (Banca delle ore).
Per speciali lavori da eseguirsi di notte e nei giorni festivi, quali ad esempio le attività agrituristiche, i contratti territoriali possono stabilire un adeguato particolare compenso, in luogo delle maggiorazioni previste dal presente articolo.

Articolo 32 - Lavoro straordinario, festivo, notturno operai florovivaisti
Si considera:
A. lavoro straordinario: quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro previsto;
B. lavoro festivo: quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi riconosciuti dallo Stato;
C. lavoro notturno: quello eseguito dalle ore 20 alle ore 6, nei periodi in cui è in vigore l’ora solare e dalle ore 22,00 alle ore 5,00, nei periodi in cui è in vigore l’ora legale.
Il lavoro straordinario non potrà superare le tre ore giornaliere e le diciotto settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell’anno non potrà superare le 300 ore.
[…]
Quando il lavoro notturno cada in regolari turni periodici o riguardi mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore, mansioni che, per la loro natura e per esigenze tecniche debbono eseguirsi anche di notte, si farà luogo ad una maggiorazione del 10 per cento.

Articolo 33 - Riposo settimanale
Gli impiegati hanno diritto al riposo settimanale di 24 ore consecutive, di norma in coincidenza con la domenica.
Se per esigenza dell’azienda fosse richiesta la prestazione di lavoro nella domenica, dovrà essere concesso il riposo compensativo di 24 ore continuative in altro giorno della settimana. […]

Articolo 37 - Congedi parentali
In materia di congedi parentali, di riposi e permessi per i figli con handicap grave e di congedi per la malattia del figlio si applicano le vigenti disposizioni di legge (d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità e successive modifiche e integrazioni).
[…]

Titolo VI - Trattamento economico
Articolo 47 - Obblighi particolari tra le parti

[...]
Gli operai sono tenuti ad espletare il lavoro loro affidato con diligenza […]

Articolo 49 - Cottimo
Le organizzazioni provinciali in sede di stipulazione dei contratti provinciali, disciplineranno il cottimo sulla scorta delle situazioni riferite ai tipi di azienda di cui all’art. 1, “Validità e sfera di applicazione”.

Titolo VII - Previdenza, assistenza e tutela della salute
Articolo 54 - Lavori pesanti o nocivi

I Contratti provinciali individueranno i lavori da considerarsi pesanti o nocivi, le eventuali limitazioni di orario per l’esecuzione dei lavori nocivi e le maggiorazioni salariali da corrispondersi agli operai per il periodo in cui vengono adibiti a detti lavori pesanti.

Articolo 55 - Contrasto e prevenzione alle molestie e alle violenze
Alle donne lavoratrici vittime di violenza di genere si applica quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
Il congedo dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di cinque mesi può essere usufruito dalla lavoratrice, oltre che su base giornaliera, anche su base oraria nell’arco temporale di tre anni.
Il predetto congedo può essere fruito anche dalle lavoratrici assunte a tempo determinato entro il termine finale apposto al contratto di lavoro.

Articolo 58 - Tutela della salute
Agli impiegati si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia e gli accordi collettivi stipulati dalle Parti.

Titolo VIII - Sospensione del rapporto di lavoro
Articolo 64 - Provvedimenti disciplinari

L’inosservanza da parte dell’impiegato dei suoi doveri può dar luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a. richiamo verbale;
b. censura scritta;
c. multa, da applicarsi fino ad un massimo dell’importo di 4 ore di retribuzione;
d. sospensione dal servizio e dall’assegno in danaro per un periodo non superiore a 10 giorni.
[…]

Articolo 66 - Disciplina dei licenziamenti individuali
Nel rapporto individuale di lavoro degli impiegati agricoli a tempo indeterminato, sia esso a tempo pieno che a tempo parziale, il licenziamento degli impiegati agricoli può essere intimato per giusta causa o per giustificato motivo, in base all’art. 2119 del c.c. ed alle leggi n. 604/1966, n. 300/1970, come modificato dalla legge n. 108/90, secondo la disciplina che segue:
Giusta causa
Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
Costituiscono motivo di giusta causa, ad esempio:
1. la grave insubordinazione verso il datore di lavoro o verso i diretti superiori;
2. il danneggiamento di beni o colture dell’azienda dovuto a dolo o colpa grave;
[…]
4. l’esecuzione senza permesso nell’azienda di lavori per conto proprio o di terzi con l’impiego di materiale dell’azienda.
Giustificato motivo
Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’impiegato ovvero da ragioni inerenti l’attività produttiva, la organizzazione del lavoro ed il regolare funzionamento di essa.
Costituiscono giustificato motivo, ad esempio:
1. la insubordinazione verso il datore di lavoro o verso i diretti superiori;
[…]

Articolo 73 - Norme disciplinari operai agricoli
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso, e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro affidato.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
I contratti provinciali di lavoro debbono prevedere le infrazioni disciplinari passibili di sanzioni e la misura di queste.
Sorgendo controversie a seguito dell’applicazione delle sanzioni disciplinari si procederà al tentativo di conciliazione.

Articolo 74 - Norme disciplinari operai florovivaisti
I lavoratori per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso, e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro affidato.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.

Titolo IX - Diritti sindacali
Articolo 76 - Delegato d’azienda operai agricoli

Nelle aziende che occupino più di cinque operai agricoli sarà eletto un delegato di azienda nell’ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
Nelle aziende che occupino più di 75 operai agricoli, nelle quali non siano state costituite le Rappresentanze sindacali unitarie, sarà eletto un secondo delegato di azienda nell’ambito di ciascuna Organizzazione dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
I delegati dovranno essere eletti da e tra i lavoratori occupati in azienda.
I contratti provinciali prevedranno eventuali norme particolari per agevolare l’esercizio di tale diritto da parte degli operai agricoli siano essi a tempo indeterminato o determinato.
[…]
Il delegato ha i seguenti compiti:
• vigilare ed intervenire presso la direzione aziendale per la esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della legislazione sociale;
• esaminare con la direzione aziendale le misure atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali e ad adottare opportune condizioni igienico-sanitarie e sociali di competenza del conduttore.
- Dichiarazione a verbale -
Le Delegazioni datoriali rappresentano l’esigenza che, agli effetti della decorrenza della tutela del delegato di azienda, la elezione dello stesso delegato sia immediatamente comunicata al datore di lavoro.

Articolo 77 - Delegato d’azienda operai florovivaisti
Nelle aziende che occupino più di 5 operai sarà eletto un delegato di azienda nell’ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
Nelle aziende che occupino più di 75 operai, nelle quali non siano state costituite le Rappresentanze sindacali unitarie, sarà eletto un secondo delegato di azienda nell’ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
I delegati dovranno essere eletti da e tra i lavoratori occupati in azienda, siano essi a tempo indeterminato che determinato.
[…]
Il delegato ha i seguenti compiti:
• vigilare ed intervenire presso la direzione aziendale per la esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della legislazione sociale;
• esaminare con la direzione aziendale le misure atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali ed adottare opportune condizioni igienico-sanitarie e sociali di competenza del conduttore.
- Dichiarazione a verbale -
Le Delegazioni datoriali rappresentano l’esigenza che, agli effetti della decorrenza della tutela del delegato di azienda, la elezione dello stesso delegato sia immediatamente comunicata al datore di lavoro.

Articolo 78 - Rappresentanze sindacali unitarie
Le rappresentanze sindacali unitarie sono disciplinate dal Protocollo d’Intesa per la costituzione delle RSU, da considerarsi parte integrante del presente CCNL.

Articolo 81 - Diritti sindacali
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto collettivo nazionale in materia di “diritti sindacali”, si fa riferimento alla legge 20.5.1970, n. 300 che reca “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”.

Articolo 82 - Sistemi e procedure d’informazione
Ferme rimanendo le rispettive distinte competenze degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali, le Parti contrattuali, nella comune volontà di promuovere lo sviluppo economico-sociale del settore agricolo e la competitività delle aziende sul mercato comunitario, avvalendosi del fondamentale contributo dei tecnici agricoli impiegati, convengono quanto segue.
Annualmente le Organizzazioni imprenditoriali forniranno alle Organizzazioni sindacali, su richiesta di queste ultime, in un apposito incontro a livello nazionale le informazioni globali previsionali concernenti le prospettive produttive, gli eventuali programmi di investimenti privati e pubblici, i processi di conversioni colturali legati alle innovazioni tecnologiche e le conseguenti prospettive occupazionali.
Analogamente, a livello regionale, tra le Organizzazioni territoriali delle Parti stipulanti potranno essere tenuti appositi incontri annuali sugli stessi temi indicati nel precedente comma, al fine di un loro approfondimento legato all’ambito territoriale.
Anche queste ultime riunioni saranno tenute previa richiesta delle Organizzazioni sindacali regionali delle Parti stipulanti.

Articolo 83 - Riunioni in azienda
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell’ambito dell’azienda in cui prestano la loro opera fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue regolarmente retribuite.
Le riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali su materie di interesse sindacale e del lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo avviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.

Titolo X - Disposizioni finali e transitorie
Articolo 89 - Disposizioni generali

Contratti territoriali
Il presente contratto nazionale prevede e disciplina la contrattazione territoriale a livello regionale o interprovinciale o provinciale.
I contratti territoriali devono disciplinare le seguenti materie:
1. individuazione di figure impiegatizie diverse da quelle previste dall’art. 28 e loro inserimento nella classificazione del personale secondo le declaratorie ivi stabilite;
[…]
7. la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale nei diversi giorni, nonché le modalità e i criteri della variabilità dell’orario di lavoro;
8. la determinazione di una particolare indennità in sostituzione delle maggiorazioni previste per lavoro straordinario, festivo e notturno, nonché termini, quote e modalità di attuazione della ‘banca delle ore’;
[…]
12. la trasformazione da tempo pieno a part-time per lavoratrici madri o lavoratori padri.
13. Le norme del presente contratto nazionale sono direttamente operanti nei confronti dei singoli impiegati con le rispettive decorrenze previste dal contratto stesso.
[…]