ADM
L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI
DIREZIONE ACCISE – TABACCHI

 

Prot. 44562/RU

 Roma, 01 febbraio 2022

 

A TUTTE LE RIVENDITE
FEDERAZIONE ITALIANA TABACCAI
ASSOTABACCAI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI FUMO ELETTRONICO – ANAFE

 

OGGETTO: Disciplina green pass - rivenditori generi di monopolio titolari di patentino, esercizi autorizzati alla vendita di pli. Informativa.


Alla luce del continuo evolversi della disciplina legislativa in materia di misure per il contenimento del rischio sanitario, si ritiene opportuno fornire chiarimenti in ordine alla regolamentazione vigente con specifico riguardo agli aspetti pratico-applicativi in materia di rivendite di generi di monopolio.
Ai fini di una maggiore chiarezza, di seguito vengono partitamente analizzati due diversi profili: il possesso della certificazione verde in capo al rivenditore, titolare di patentino, titolare di autorizzazione alla vendita di pli ed il possesso della certificazione verde in capo ai soggetti terzi che accedono alla rivendita, ovvero ai locali adibiti alla vendita di generi di monopolio o di pli.


a) Certificazione verde in capo al rivenditore di generi di monopolio, titolare di patentino, titolare di autorizzazione alla vendita di pli.
Il Decreto Legge n. 52/2021 all’art. 9 septies prevede che “Dal 15 ottobre 2021 e fino al ((31 marzo 2022)), termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.” Inoltre, con Decreto Legge n 1/2022, all’art. 1 è stato previsto, in via generale, l’obbligo vaccinale per i soggetti di età superiore ai 50 anni.
Dal combinato disposto delle citate prescrizioni, soggiacciono all’obbligo di possedere la certificazione verde base o rafforzata (in ragione del predetto criterio anagrafico) i rivenditori di generi di monopolio nonché coadiutori ed assistenti.
Relativamente alle rivendite speciali, con pluralità di punti vendita intestate ad un unico titolare, il possesso del certificato verde è richiesto, oltre che per tale soggetto, anche per il responsabile del punto vendita e per tutti i soggetti che stabilmente operano all’interno di esso.
Tale obbligo è da ritenersi esteso, attesa la natura dell’attività svolta, ai titolari di patentino nonché ai titolari di autorizzazione alla vendita di pli (esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie).


b) Certificazione verde e accesso alle rivendite, agli esercizi titolari di patentini, nonché agli esercizi autorizzati alla vendita pli da parte di terzi.
Al fine di fornire un’esaustiva ricostruzione della disciplina prevista in tema di green pass, si svolgono le seguenti considerazioni della regolamentazione legislativa intervenuta.
L’articolo 3 del DL n. 1/2022 che ha modificato l’articolo 9 bis del DL n. 52/2021, introducendo il comma 1 bis al predetto articolo 9 bis, ha esteso il possesso della certificazione verde (base o rafforzata) anche per:
- l’accesso ai servizi alla persona, a partire dal 20 gennaio 2022;
- l’accesso ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con DPCM. L’obbligo di green pass per l’accesso a tali servizi e attività decorre dall’1 febbraio 2022.
Di seguito le tipologie di certificazione verde:
- Green pass base: certificazione verde per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo;
- Green pass rafforzato: certificazione verde per vaccinazione o guarigione (anche post vaccinazione). Il green pass rafforzato non include l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare. Nel green pass rafforzato è incluso il green pass booster: certificazione verde rilasciata dopo la somministrazione della dose di richiamo, successiva al completamento del ciclo vaccinale primario.
Con DPCM del 21 gennaio 2022, si è stabilito che “le esigenze essenziali e primarie della persona per far fronte alle quali, nell’ambito dei servizi e delle attività, che si svolgono al chiuso di cui al comma 1 bis lett. b) non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID 19, di cui all’art. 9 comma 2, del medesimo decreto legge (dl 52/2021), sono le seguenti: a) esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l’accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio di cui all’allegato del presente decreto; b) esigenze di salute per le quali è sempre consentito l’accesso per l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici..; c) esigenze di sicurezza ; esigenze di giustizia”. L’allegato al citato DPCM individua un elenco tassativo di attività commerciali di vendita al dettaglio per le quali non è richiesta la certificazione verde e, nello specifico:
1) commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto;
2) commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
3) commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici;
4) commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
5) commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
6) commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
7) commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici ...;
8) commercio al dettaglio di materiale per ottica;
9) commerci al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

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Premessa la predetta ricostruzione normativa, occorre verificarne gli impatti nei punti della rete di distribuzione al dettaglio di tabacchi lavorati e pli a mezzo di esercizi autorizzati da ADM, anche alla luce delle FAQ pubblicate sul sito www.governo.it
In tale prospettiva, considerato che tale attività di vendita dei prodotti sopra specificati, non rientra tra le attività escluse dall’obbligo di certificazione verde, si ritiene applicabile quanto stabilito dall’art. 9 bis, comma 1 bis, del DL n. 52/2021, per come introdotto dall’art. 3 del DL 1/2022. Nello specifico, soggiacciono all’obbligo di green pass, tra l’altro, le “attività commerciali” fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, puntualmente individuate dal DPCM di cui sopra.
Al riguardo, con apposita FAQ, è stato precisato che: “ i titolari degli esercizi commerciali diversi da quelli che soddisfano le esigenze alimentari, mediche e di prima necessità ai sensi del DPCM 24 gennaio 2022 non devono effettuare necessariamente il controllo su possesso del green pass base all’ingresso, ma possono svolgerli a campione successivamente all’ingresso della clientela nei locali”.
È stato inoltre precisato che coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti dal c.d. green pass, previsti dall’allegato al DPCM 21 gennaio 2022, possono acquistare ogni tipo di merce in essi venduta “anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri”. Pertanto, per quanto di interesse in questa sede, l’accesso a farmacie e parafarmacie, consentito senza il possesso di certificazione verde, consente l’acquisto di qualsiasi tipologia di beni, ivi inclusi i p.l.i. per i quali non vi è stata specificata alcuna deroga.
Ferme restando le istruzioni già fornite con direttiva 307668/RU del 18 agosto 2021, i titolari di rivendita di generi di monopolio nonché gli esercizi autorizzati alla vendita di p.l.i. (fatto salvo quanto sopra precisato in merito a farmacie e parafarmacie) possono effettuare il controllo sulla propria clientela a campione; non vi, è pertanto, un obbligo di procedere ad una verifica generalizzata degli utenti all’ingresso. In sede di eventuali verifiche, i funzionari ADM terranno conto di quanto sopra.
 

P. IL DIRETTORE CENTRALE
IL DIRETTORE GENERALE
Marcello Minenna