Tipologia: Accordo interconfederale
Data firma: 17 dicembre 2021
Validità: dal 01.01.2022
Parti: Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Artigianato
Fonte: eber.org


Verbale di Accordo


Tra Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai e Cgil, Cisl, Uil

Premesso che
- la consolidata esperienza della bilateralità nell'Artigianato, frutto della contrattazione collettiva, costituisce un Importante e significativo tratto caratteristico delle relazioni sindacali del Comparto, nonché un peculiare strumento di partecipazione dei lavoratori nelle Imprese;
- il sistema di bilateralità nell'artigianato, nel corso degli anni, si è sviluppato attraverso Accordi Inetrconfederali nazionali e regionali, nonché attraverso una rete di Enti bilaterali regionali ed Enti nazionali che erogano prestazioni di welfare di bilateralità, in vari ambiti, della formazione, della sanità integrativa, degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto;
- uno dei tratti caratteristici della bilateralità è quello di adeguarsi costantemente, attraverso le relazioni sindacali, alle evoluzioni del mercato, al fine di poter offrire risposte sempre efficaci e puntuali alle nuove esigenze che man mano si presentano, in un contesto sodale, economico e lavorativo, che negli ultimi anni sta vivendo una rapida rivoluzione;
- in particolare, le sfide della innovazione tecnologica, della digitalizzazione e della sostenibilità richiedono maggiori sforzi e nuove risposte per accompagnare le Imprese ed i lavoratori verso quei cambiamenti necessari per la salvaguardia e lo sviluppo del settore e per garantire un lavoro sempre più qualificato, sicuro e di qualità. A tal fine le Parti sono impegnate anche in nuove ed ulteriori azioni per migliorare la diffusione della cultura della sicurezza nel comparto;
- le Parti, nel condividere la necessità di far crescere, Integrare e consolidare il sistema della bilateralità concordano sulla necessità di implementare il sistema di risorse e mezzi necessari per consentire un adeguamento e un rafforzamento delle prestazioni a favore delle Imprese e dei lavoratori, l'avvio di un percorso di consolidamento, semplificazione e armonizzazione di tutti i rami della bilateralità artigiana;
- a partire dal 1° luglio 2010 le Imprese Artigiane versano i contributi alla Bilateralità attraverso uno specifico codice tributi Inserito nel Modello F24 e che, a partire dal 1° gennaio 2016, la contribuzione dovuta all'Ente Bilaterale Nazionale dell'Artigianato (EBNA) e al Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo per l’Artigianato (FSBA) è stata adeguata alle disposizioni normative di cui al d.lgs. n. 148/2015 e viene liquidata attraverso un unico versamento il quale consta di due voci: una quota variabile della retribuzione imponibile previdenziale destinata a FSBA e una quota fissa destinata ad EBNA;
- con l'Accordo Interconfederale 7 febbraio 2018 sono stati ulteriormente precisati i meccanismi di raccolta della contribuzione;
- le Parti confermano quanto previsto in materia di previdenza complementare come definito nell'Accordo Interconfederale del 26/11/2020.
Tutto ciò premesso, le suddette Parti convengono quanto segue:
- le premesse costituiscono parte Integrante del presente Accordo;
- con decorrenza dall’1° gennaio 2022, ovvero dalla data di sottoscrizione dei rinnovi del CCNL di categoria ove successiva, la quota di contribuzione mensile alla Bilateralità viene stabilita in cifra fissa pari ad euro 11,65 mensili per dodici mensilità (dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato);
- queste contribuzioni sano destinate ai soggetti e per le attribuzioni, con le seguenti destinazioni:
• maggiori risorse destinate alla bilateralità e, in particolare, agli Enti Bilaterali Regionali per prestazioni a lavoratrici e lavoratori e ad Imprese;
• maggiori investimenti in direzione della sicurezza nei luoghi di lavoro;
• sviluppo delle relazioni sindacali, supporto alla contrattazione collettiva, promozione della bilateralità e relativi servizi, presidio del territorio ed esercizio della rappresentanza;
a partire dal 1° gennaio 2022, ovvero dalla data di sottoscrizione dei rinnovi del CCNL di categoria ove successiva, le Imprese rientranti nel campo di applicazione del Titolo I del D.Lgs. 148/2015 che applicano i CCNL sottoscritti dalle categorie delle Parti in epigrafe, sono tenute al versamento dei 139,80 € annui (11,65 euro per 12 mensilità) con le modalità previste dagli accordi interconfederali in essere;
- a partire dal 1° gennaio 2022, ovvero dalla data di sottoscrittane dei rinnovi dei CCNL di categoria ove successiva, le imprese non aderenti alla Bilateralità e che non versano il relativo contributo, dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a € 30 lordi mensili per 13 mensilità, con le modalità previste dagli accordi interconfederali in essere.
Le Parti si danno atto che l'attuazione della presente Intesa sarà oggetto di costante verifica con particolare riferimento, in ambito nazionale e regionale, alle azioni di rafforzamento delle prestazioni erogate dal sistema della bilateralità.

Roma, 17 dicembre 2021

Tabella Accordo Interconfederale del 17 dicembre 2021
Imprese Artigiane

a) Rappresentanza sindacale di bacino

16,78 - 12,00%

b) Rappresentanza territoriale salute e sicurezza e formazione sicurezza

29,81 - 21,32%

c) Ebna e funzionamento Fsba

2,80 - 2,00%

d) Rappresentanza Imprese e Contrattazione collettiva

46,54 - 33,32%

e) Prestazioni e funzionamento degli E.B.R.

43,84 - 31,36%

f) Fsba 0,45% (a carico dei datori di lavoro) + 0,15% (a carico dei lavoratori) della retribuzione imponibile previdenziale


Imprese non Artigiane

a) Rappresentanza sindacale di bacino

13,98 - 10,00%

b) Rappresentanza territoriale salute e sicurezze e formazione sicurezza

20,97 - 15,00%

c) Ebna e funzionamento Fsba

2,24 - 1,60%

d) Rappresentanza Imprese e Contrattazione collettiva

34,95 - 25,00%

e) Prestazioni e funzionamento degli E.B.R.

67,66 - 48,40%