Agenzia entrate
Divisione Risorse
Direzione Centrale Risorse umane
Ufficio Dirigenti e posizioni organizzative

 

A tutti i dirigenti


OGGETTO: applicazione DPCM 23 settembre 2021 - gestione del personale titolare di posizione organizzativa di elevata responsabilità

L’art.1, c. 1, del DPCM 23 settembre 2021 ha stabilito che dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria della prestazione lavorativa nella pubblica amministrazione torni ad essere quella in presenza, sempre nel rispetto delle norme di contenimento del rischio di contagio da Covid-19 impartite dalle autorità.
Alla luce del suddetto decreto questa Amministrazione ha fornito indicazioni sulla gestione della prestazione lavorativa del personale con le note n. 270748 del 14 ottobre 2021, n. 304382 dell’8 novembre 2021, a seguito delle quali ha provveduto alla riorganizzazione del rientro graduale del personale, anche in considerazione dell’andamento della situazione epidemiologica, alternando prestazioni rese in presenza e prestazioni svolte in lavoro agile e assicurando fin da subito la presenza in servizio del personale preposto all’erogazione dei servizi all’utenza, di sportello e ricevimento degli utenti.
Occorre qui sottolineare, però, che è indispensabile che la presenza in sede sia garantita anche e soprattutto dai responsabili di funzioni di coordinamento che curano l’organizzazione delle attività da svolgere in Ufficio e la gestione delle risorse umane presenti.
Pertanto, al fine di garantire l’efficienza degli uffici e il coordinamento delle attività e delle risorse, tutti i dirigenti dovranno assicurare la loro massima presenza nonché assumere misure volte ad assicurare la presenza in servizio da parte dei titolari delle posizioni organizzative presso le dipendenti strutture.
Inoltre, si ricorda che il decreto legge n. 1/2022, nell’introdurre ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza sanitaria, ha esteso l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni e ha previsto la necessità, per tali soggetti, dei certificati vaccinali o di guarigione per l’accesso ai luoghi di lavoro (artt. 4-quater e 4-quinquies del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge n. 76/2021, introdotti dall’art. 1 del DL n. 1/2022).
Pertanto, a decorrere dal 15 febbraio 2022, anche i dipendenti con qualifica di dirigente che hanno compiuto cinquanta anni di età, per accedere alla sede di lavoro, sono tenuti ad esibire una delle seguenti certificazioni verdi COVID-19 (green pass), di cui all’art. 9, comma 2, del decreto legge n. 52/2021:
• avvenuta vaccinazione, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
• avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
• avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.
Tali soggetti, in caso di comunicazione di mancato possesso del green pass “rafforzato” o che ne risultano privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione di tale certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
 

LA DIRETTRICE CENTRALE
Laura Caggegi