Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 7 maggio 2003
Validità: 01.06.2003 - 31.12.2006
Parti:
Federmeccanica, Assistal e Ugl-Metalmeccanici
Settori: Metalmeccanici, Industria, Ugl
Fonte: CNEL
Sommario:
Salario |
Allegato all'art. 5. |
Ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo
nazionale di lavoro 8 giugno 1999 per l'industria metalmeccanica privata e della
installazione di impianti
Federmeccanica
Assistal
Ugl-Metalmeccanici
Roma, 7 maggio 2003
Da inserire in calce al Campo di applicazione del contratto.
Commissione
paritetica nazionale di studio sui comparti
Le parti convengono di costituire entro il 30.9.03 un Gruppo di lavoro
paritetico con il compito di individuare comparti omogenei per caratteristiche
organizzative, tecnologiche e di mercato tali da giustificare la definizione di
discipline specifiche nell'ambito del presente contratto.
La Commissione, determinati i comparti, individuerà le aree tematiche che
necessitano di discipline specifiche.
I risultati dei lavori della Commissione saranno presentati alle parti entro
giugno 2006.
Disciplina generale
Sezione I
Art. 4 - Formazione professionale.
Nella prospettiva del processo di integrazione europea e al fine di favorire lo
sviluppo occupazionale sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, le
parti convengono sull'importanza della formazione professionale quale strumento
fondamentale per l'auspicata valorizzazione professionale delle risorse umane e
per l'indispensabile incremento della competitività internazionale delle
imprese.
Le parti sono altresì d'accordo nell'attribuire rilevanza alla formazione
professionale, in quanto fattore necessario per fronteggiare i problemi
introdotti dai seguenti cambiamenti:
- le trasformazioni dei sistemi di prestazione professionale che richiedono
spesso contenuti di sapere più elevati a causa della introduzione di nuove
tecnologie e di nuove forme organizzative;
[...]
Tutto ciò premesso, fermo restando quanto previsto dall'Accordo interconfederale
20.1.93 e dalle successive intese, le parti stipulanti, consapevoli che per
rispondere ai problemi sopra delineati, occorre arricchire il ruolo delle parti
sviluppando ulteriori forme partecipative e di collaborazione, esprimono la
volontà di realizzare congiuntamente, in coerenza con gli schemi confederali,
iniziative che si configurino come efficaci ed efficienti modalità di accesso di
tipo settoriale, alle opportunità offerte dal sistema formativo.
A tal fine le parti convengono, anche alla luce delle esperienze realizzate, di
consolidare e sviluppare le attività delle Commissioni paritetiche di cui ai
punti successivi che opereranno in collaborazione e sinergia con l'Ente
Bilaterale Nazionale richiamato in calce al presente articolo e con Fondimpresa
per la progettazione e realizzazione di tutte le attività formative utili al
settore.
4.1. Commissione nazionale per la formazione professionale e l'apprendistato.
Le parti stipulanti convengono di affidare alla Commissione nazionale per la
formazione professionale e l'apprendistato, formata da 6 rappresentanti per
ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti, oltre a quelli ad essa
attribuiti dall'art. 5 del vigente contratto collettivo per la disciplina
dell'apprendistato, i seguenti compiti:
(a) monitorare la normativa vigente in materia di formazione professionale sia a
livello comunitario che nazionale;
(b) individuare le specifiche esigenze formative del settore metalmeccanico e
della installazione di impianti, utilizzando in particolare i risultati
dell'indagine sui fabbisogni di professionalità di cui all'Accordo
interconfederale 20.1.93 e successive intese, nonché le indicazioni fornite
dalle Commissioni territoriali di cui al successivo punto 4.2.;
(c) promuovere presso i Ministeri competenti le iniziative idonee a sostenere le
esigenze del settore metalmeccanico e delle installazioni di impianti;
(d) predisporre linee guida di indirizzo e di orientamento alle Commissioni
territoriali di cui al successivo punto 4.2.;
(e) sviluppare, congiuntamente, come nel caso del progetto "Formazione per
l'apprendistato", iniziative formative capaci di rispondere ai fabbisogni sopra
rilevati con particolare riguardo a progetti finalizzati all'inserimento,
all'aggiornamento e alla riqualificazione dei lavoratori in relazione a quanto
imposto dall'innovazione tecnologica e organizzativa, nonché dalle esigenze
richieste dalle politiche di qualità e dal mercato;
(f) operare, in collegamento sinergico con Fondimpresa per quanto di sua
competenza e con gli Organismi paritetici regionali di cui all'Accordo
interconfederale 20.1.93 e alle successive intese, affinché le normative e le
procedure elaborate in materia di formazione siano coerenti con le esigenze del
settore prospettate al punto b), nonché allo scopo di individuare, sempre in
collegamento con gli Organismi sopra citati, le opportunità e gli incentivi
finanziari disponibili a livello europeo, nazionale e territoriale;
(g) individuare iniziative dirette a favorire adeguati interventi formativi a
favore delle fasce deboli e dei lavoratori coinvolti in processi di mobilità;
[...]
4.2. Commissioni territoriali per la formazione professionale e l'apprendistato.
A far data dall'1.1.00, laddove non già costituite, le Associazioni territoriali
imprenditoriali promuoveranno d'intesa con le analoghe istanze territoriali
delle OOSS stipulanti, la costituzione di Commissioni paritetiche sulla
formazione professionale e l'apprendistato, formate da massimo 6 rappresentanti
per ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti.
Le Commissioni paritetiche territoriali, oltre a quanto previsto dall'art. 5 del
vigente contratto collettivo per la disciplina dell'apprendistato, hanno il
compito di:
(a) monitorare la normativa vigente in materia, con particolare riguardo a
quella emanata a livello territoriale, al fine, tra l'altro, di cogliere
tempestivamente tutte le opportunità di volta in volta consentite dal sistema
formativo e scolastico;
(b) individuare congiuntamente le specifiche esigenze formative del settore
metalmeccanico e della installazione di impianti, con riferimento all'evoluzione
delle tecnologie impiegate, utilizzando sia i risultati forniti dalla
rilevazione dei fabbisogni formativi effettuata dall'Organismo paritetico
regionale di cui all'Accordo interconfederale 20.1.93 e successive intese in
collegamento con l'attività della Commissione nazionale di cui alla lett. b),
punto 4.1., sia quelli emersi da ulteriori rilevazioni 'ad hoc' predisposte nel
territorio, anche con riferimento ad iniziative di formazione continua
eventualmente poste in essere dalle Aziende;
(c) proporre congiuntamente in sintonia con l'Organismo bilaterale regionale
interventi formativi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni specifici della
categoria, anche predisponendo progetti articolati nelle varie fasi di
realizzazione, individuandone i soggetti responsabili, la struttura operativa, i
tempi, i contenuti e le modalità di finanziamento, al fine di attingere alle
risorse amministrate da Fondimpresa, nonché a tutte le altre risorse disponibili
a livello territoriale, nazionale e comunitario;
(d) promuovere la sperimentazione di esperienze di collaborazione tra le
Organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori e gli Organi pubblici al fine di
facilitare il reimpiego dei lavoratori in mobilità secondo quanto indicato
dall'Accordo interconfederale 20.1.93;
(e) promuovere la sperimentazione di specifiche iniziative formative in materia
ambientale e di sicurezza;
(f) proporre e favorire adeguati interventi formativi a favore delle fasce
deboli; in particolare sulla base delle informazioni di cui alla lett. c), punto
2.1. del precedente art. 2 le parti verificheranno le possibili iniziative
tendenti a recuperare al sistema lavorativo i soggetti aventi diritto ad
assunzione obbligatoria ai sensi di legge, proponendo agli Enti
istituzionalmente competenti in collegamento con l'Organismo bilaterale
regionale di cui all'Accordo interconfederale 20.1.93 e successive intese, corsi
di qualificazione che consentano di agevolare il reinserimento lavorativo di
questi soggetti, tenendo conto dei fabbisogni di professionalità delle imprese
quali emergeranno dall'indagine a ciò prevista dal citato Accordo
interconfederale e degli eventuali apporti propositivi forniti dalla Commissione
nazionale di cui al precedente punto 4.1.;
(g) promuovere, d'intesa con le Commissioni di cui al punto 5.2. del successivo
art. 5, idonee attività di formazione a favore delle donne in vista della piena
attuazione degli obiettivi di parità previsti dalla legge 10.4.91 n. 125, nonché
a favore delle lavoratrici in rientro dalla maternità;
(h) promuovere idonee attività di formazione a favore delle lavoratrici e dei
lavoratori in rientro dal congedo per eventi e cause particolari di cui all'art.
___, Disciplina Generale, sezione III.
Le Commissioni paritetiche territoriali si riuniscono di norma trimestralmente o
su richiesta di una delle parti, presiedute a turno da un componente dei due
gruppi che le hanno costituite, deliberano all'unanimità per l'attuazione dei
compiti sopraindicati e annualmente riferiranno sull'attività svolta alla
Commissione paritetica nazionale di cui al precedente punto 4.1.
Le parti convengono che gli incontri della Commissione avranno sede presso
l'Associazione territoriale che fornirà i servizi di segreteria.
Le parti assicureranno un comune impegno di interlocuzione con le Istituzioni
regionali competenti in materia di formazione professionale.
4.3.
Commissioni aziendali per la formazione professionale.
A far data dall'1.1.00, nelle Aziende che occupano complessivamente più di 2.000
dipendenti, di cui almeno 350 occupati presso una stessa unità produttiva, sarà
costituita, su richiesta di una delle parti, una Commissione paritetica sulla
formazione professionale, formata da non più di 6 componenti rispettivamente in
rappresentanza della Direzione e in rappresentanza congiunta delle OOSS,
nazionali o territoriali, stipulanti il presente contratto e della RSU, con il
compito di:
(a) verificare a consuntivo il numero dei corsi realizzati nell'anno solare
precedente, la loro tipologia, il numero delle giornate di formazione e quello
complessivo dei dipendenti coinvolti;
(b) esaminare le specifiche esigenze formative dei lavoratori con riferimento
all'evoluzione delle tecnologie impiegate in Azienda e al fine di rispondere in
modo più adeguato ed efficace alle necessità di mercato e di qualità del
prodotto;
(c) segnalare i fabbisogni formativi, il numero dei lavoratori potenzialmente
interessati nonché ogni altra notizia ritenuta utile, alle Commissioni
territoriali competenti.
In occasione degli incontri della Commissione sarà dato corso agli adempimenti
di cui al punto 6.3., 2° capoverso, art. 6, Disciplina Generale, sezione I del
presente CCNL. Sono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali esistenti in
materia.
Nota a verbale sostituita da:
Ente
bilaterale nazionale per il settore metalmeccanico
Le parti stipulanti convengono che l'istituzione di un Ente Bilaterale
Nazionale, dotato di personalità giuridica autonoma rispetto alle parti ma di
esse emanazione, rappresenta un ulteriore avanzamento nel processo di
costruzione di un compiuto sistema partecipativo in sede di categoria.
Le parti stipulanti, pertanto, concordano di istituire un Gruppo di lavoro che,
entro settembre 2004, presenti alle parti medesime un progetto operativo per la
creazione di un Ente Bilaterale Nazionale per il settore metalmeccanico avente
l'obiettivo di essere interlocutore attivo e supporto alle attività degli
Osservatori e delle Commissioni nazionali e territoriali previste dal presente
contratto.
L'Ente Bilaterale Nazionale dovrà essere articolato per sezioni tematiche di cui
una sarà dedicata alla Formazione per la quale materia l'Ente Bilaterale sarà,
tra l'altro, interlocutore di Fondimpresa per quanto attiene ai progetti di
settore per l'ambito metalmeccanico.
L'Ente Bilaterale Nazionale, tra l'altro, collaborerà con le Commissioni
territoriali per la formazione professionale, laddove queste ultime lo
richiedano, al fine di realizzare iniziative sperimentali sul territorio in
materia di formazione. Tali esperienze saranno utili a valutare la necessità,
ovvero l'opportunità, di promuovere, su richiesta delle parti, Enti Bilaterali a
livello territoriale in stretta collaborazione e coordinamento con l'Ente
Bilaterale Nazionale.
Misure e modalità di finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale, se necessario
anche a carico dell'imprese, saranno successivamente definite in funzione dei
contenuti del progetto.
Art. 5 - Pari opportunità.
Le parti affidano alle Commissioni paritetiche disciplinate ai successivi punti
5.1. e 5.2. il compito di individuare iniziative dirette a promuovere presso le
aziende comportamenti coerenti con i principi di parità di cui alla legge
9.12.77 n. 903 e alla legge 10.4.91 n. 125, e di pari opportunità nell'accesso
al lavoro, nelle condizioni di impiego e nella formazione professionale.
5.1.
Commissione nazionale per le pari opportunità.
Per la vigenza del presente CCNL viene confermata la "Commissione paritetica per
le pari opportunità" costituita in sede nazionale e formata da 6 rappresentanti
per ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti con lo scopo di svolgere
attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità di cui alla
legge 9.12.77 n. 903 e alla legge 10.4.91 n. 125, e di individuare gli eventuali
ostacoli che non consentono un'effettiva parità di opportunità tra donne e
uomini nel lavoro, nonché le modalità per un loro superamento.
La Commissione opera:
(1) studiando le caratteristiche del mercato del lavoro e l'andamento della
occupazione femminile nel settore con riferimento alle diverse tipologie di
rapporto di lavoro (contratti di formazione e lavoro, contratti part-time, ecc.)
e all'utilizzo degli strumenti legali per fronteggiare crisi, ristrutturazioni,
riorganizzazioni o conversioni aziendali, utilizzando i dati dell'Osservatorio
nazionale;
(2) seguendo l'evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia di
pari opportunità nel lavoro anche in riferimento al programma di azione della
Comunità europea 1991-95 e successivo e al programma di azione per l'attuazione
della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali con il compito di:
(a) analizzare le caratteristiche della presenza femminile nel settore e
individuare iniziative in materia di orientamento e formazione professionale al
fine di agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, favorire la
diversificazione delle scelte lavorative e l'accesso a nuove professionalità,
con particolare attenzione alle realtà aziendali interessate da processi di
ristrutturazione e riorganizzazione, in collegamento con l'Organismo paritetico
bilaterale di cui all'Accordo interconfederale 20.1.93 e successive intese, con
la Commissione nazionale di cui al precedente art. 4 e con gli Organismi
istituzionali operanti in materia;
(b) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici
dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
(c) individuare iniziative dirette a favorire l'occupazione femminile in ruoli
connessi alle nuove tecnologie;
(d) raccogliere e segnalare alle Commissioni territoriali di cui al successivo
punto 5.2. significative iniziative di azioni positive, in particolare quelle
per la flessibilità d'orario di cui all'art. 9, legge 8.3.00 n. 53 e al Decreto
interministeriale 15.5.01, adottate nelle aziende metalmeccaniche aderenti a
Federmeccanica e Assistal con l'indicazione dei risultati che ne sono
conseguiti;
(e) individuare iniziative di informazione per promuovere comportamenti coerenti
con i principi di pari opportunità nel lavoro;
(f) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei
luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche
del fenomeno; al fine di promuovere comportamenti coerenti con gli obiettivi di
tutela della dignità delle donne e degli uomini nell'ambiente di lavoro si terrà
conto dei principi espressi dalla Comunità europea nella
risoluzione del
Consiglio del 29.5.90 e nella
Raccomandazione della Commissione 27.11.91 in
materia;
(g) seguire l'attività delle Commissioni territoriali di cui al successivo punto
5.2. e trasmettere ogni utile informazione per lo svolgimento della loro
attività.
La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle
parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera
all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati e annualmente riferisce
sulla propria attività e su quella svolta dalle Commissioni di cui al successivo
punto 5.2., alle delegazioni che hanno stipulato il presente contratto.
Essa si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, del contributo di
esperti/e nominati di comune accordo.
Tre mesi prima della scadenza del presente contratto, la Commissione terminerà i
lavori presentando un rapporto conclusivo completo dei materiali raccolti ed
elaborati: in questa sede verranno presentate tanto le proposte sulle quali sia
stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni
che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
5.2.
Commissioni territoriali per le pari opportunità.
A far data dall'1.1.00, laddove non già costituite, le Associazioni territoriali
imprenditoriali promuoveranno di intesa con le analoghe istanze territoriali
delle OOSS stipulanti la costituzione, a titolo sperimentale, di Commissioni
paritetiche per le pari opportunità composte da 6 rappresentanti nominati dalla
Associazione territoriale imprenditoriale e 6 rappresentanti nominati dalle
istanze territoriali delle OOSS stesse. Le Commissioni così costituite hanno il
compito di svolgere, con specifico riferimento alla realtà locale e in
collaborazione con gli Organismi territoriali di cui all'art. 2, attività di
studio, ricerca e promozione sui principi di parità di cui alla legge 9.12.77 n.
903, e alla legge 10.4.91 n. 125, e di individuare gli eventuali ostacoli che
non consentono un'effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro,
nonché le modalità per un loro superamento.
Le Commissioni operano in stretto collegamento con la Commissione nazionale
sulla base delle informazioni, dei dati, delle ricerche e delle proposte fornite
dalla stessa, con il compito di:
(a) analizzare le caratteristiche del mercato del lavoro e le specificità
territoriali dell'andamento dell'occupazione femminile nel settore;
(b) proporre alle parti che hanno costituito la Commissione stessa, in
collaborazione con la Commissione paritetica territoriale di cui al precedente
art. 4, specifiche iniziative in materia di orientamento e formazione
professionale al fine di agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro in
collaborazione con la Regione e in raccordo con gli "Organismi paritetici per la
formazione professionale" operanti nel territorio ai sensi dell'Accordo
interconfederale 20.1.93 e successive intese;
(c) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici
dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
(d) valutare la possibilità di sperimentare iniziative di azioni positive, in
particolare quelle sulla flessibilità d'orario di cui all'art. 9, legge 8.3.00
n. 53 e al Decreto interministeriale 15.5.01, anche su indicazione della
Commissione nazionale ai sensi della lett. c), punto 5.1. A tal fine, su
richiesta congiunta degli interessati alle iniziative suddette e delle
Commissioni paritetiche costituite in sede aziendale, la Commissione
territoriale potrà costituire nel suo ambito un apposito gruppo di lavoro
paritetico incaricato di seguirne l'attuazione in collaborazione con coloro i
quali hanno effettuato la richiesta;
(e) considerare l'opportunità di effettuare nell'ambito territoriale ricerche o
indagini sulla diffusione e le caratteristiche delle molestie sessuali nei
luoghi di lavoro al fine di promuovere, in collegamento con l'attività della
Commissione nazionale di cui alla lett. f), punto 5.1., comportamenti coerenti
con gli obiettivi di tutela della dignità degli uomini e delle donne
nell'ambiente di lavoro.
Le Commissioni paritetiche territoriali si riuniscono di norma trimestralmente o
su richiesta di una delle parti, presiedute a turno da un componente dei due
gruppi che le hanno costituite, deliberano all'unanimità per l'attuazione dei
compiti sopraindicati e, dopo il 1° anno, riferiranno sull'attività svolta alla
Commissione paritetica nazionale di cui al precedente punto 5.1.
Le parti convengono che gli incontri della Commissione avranno sede presso
l'Associazione territoriale imprenditoriale che fornirà i servizi di segreteria.
5.3.
Commissioni aziendali per le pari opportunità.
A far data dall'1.1.00, nelle Aziende che occupano complessivamente più di 2.000
dipendenti, di cui almeno 350 occupati presso una stessa unità produttiva, sarà
costituita, su richiesta di una delle parti, una Commissione paritetica per le
pari opportunità, formata da non più di 6 componenti rispettivamente in
rappresentanza della Direzione e in rappresentanza congiunta delle OOSS,
nazionali o territoriali, stipulanti il presente contratto e della RSU.
La Commissione:
(a) valuta la possibilità di realizzare le iniziative e gli interventi
individuati dalla Commissione nazionale con specifico riferimento agli obiettivi
di:
- promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel
lavoro;
- facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità;
- favorire l'occupazione femminile in ruoli connessi alle nuove tecnologie;
- prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
l'eventuale realizzazione delle iniziative avverrà, come previsto alla lett. d),
punto 5.2., in collaborazione con la Commissione territoriale;
(b) esamina le eventuali controversie circa l'applicazione in azienda dei
principi di parità di cui all'art. 4, commi 1 e 2, legge n. 125/91 con
l'obiettivo di promuovere una loro pacifica composizione, al fine di evitare il
ricorso ad altre forme di tutela.
Sono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali esistenti in materia.
5.4.
Informazioni in materia di pari opportunità.
Le aziende tenute a redigere, ai sensi dell'art. 9, legge 10.4.91 n. 125, il
rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile,
presenteranno i dati elaborati alle RSU in occasione di un apposito incontro da
tenersi nel mese in cui il rapporto viene trasmesso nel rispetto delle
disposizioni di legge.
Disciplina generale
Sezione III
Art. 1 - Assunzione.
[...]
Al lavoratore sarà altresì fornita adeguata informazione sui rischi e sulle
misure di prevenzione e protezione adottate secondo quanto previsto dall'art.
27, Disciplina Generale, sezione III.
Art. 1-bis - Contratti di lavoro atipici.
B) Contratto di
lavoro a tempo determinato.
Sostituire la formulazione dell'intera lett. B) con la seguente:
In relazione all'entrata in vigore del D.lgs. 6.9.01 n. 368, le parti concordano
di definire, entro la data prevista nella Nota a verbale posta in calce al
presente articolo, i rinvii affidati dalla nuova disciplina legislativa alla
contrattazione collettiva.
C) Lavoro temporaneo.
[...]
La Direzione comunica, di norma 5 giorni prima, alla RSU il numero dei
lavoratori interinali, la qualifica, le modalità e la durata dell'utilizzo, e i
motivi del ricorso al lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni di
urgenza e necessità, la predetta comunicazione è fornita entro i 3 giorni
successivi alla stipula del contratto di fornitura.
Inoltre, una volta all'anno, anche per il tramite dell'associazione
imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'azienda
utilizzatrice fornisce alla RSU o, in mancanza, alle strutture territoriali
delle OOSS stipulanti il presente contratto, il numero e i motivi dei contratti
di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e
la qualifica dei lavoratori interessati.
Secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 2, legge n. 196/97, ai prestatori di
lavoro temporaneo è riconosciuto il diritto a partecipare alle assemblee del
personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
Dichiarazioni a verbale.
1) Le clausole sopra concordate decorrono dall'1.7.99 e, salvo la specifica
decorrenza di cui al comma 6 del presente punto C), sostituiscono e integrano la
disciplina già prevista dall'Accordo interconfederale 16.4.98.
2) Le parti, nel prendere atto della natura sperimentale della legge 24.6.97 n.
196, concordano di adeguare la presente normativa contrattuale alle eventuali
modifiche legislative che interverranno anche in caso di rinvio della legge alla
contrattazione collettiva. A tal fine le parti concordano di incontrarsi entro
il 30.9.03 per individuare le mansioni il cui svolgimento può presentare
maggiore pericolo per la sicurezza del prestatore di lavoro o di soggetti terzi
così come previsto dalla modifica legislativa di cui all'art. 64, legge 23.12.99
n. 488, che ha sostituito la lett. a), comma 4, art. 1, legge n. 196/97.
Commissione
paritetica di studio sul telelavoro
Le parti stipulanti convengono di costituire entro gennaio 2004 un Gruppo di
lavoro paritetico, formato da 6 rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di
sindacati stipulanti al fine di approfondire l'evoluzione normativa in materia
di telelavoro.
Nota a verbale.
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi che saranno
adottati dal Governo su delega della legge n. 30 del 14.2.03, le parti
s'incontreranno in relazione a quanto rinviato dagli stessi alla contrattazione
collettiva in materia di occupazione e mercato del lavoro.
Art. 5 - Orario di lavoro.
La durata massima settimanale del lavoro ordinario rimane confermata in 40 ore.
Essa, ai sensi dell'art. 13, legge 24.6.97 n. 196, può essere computata anche
come durata media in un periodo non superiore ai 12 mesi nei casi previsti al
comma successivo e nel paragrafo relativo all'orario plurisettimanale, salvi gli
accordi aziendali in materia. Ferme restando le disposizioni contrattuali, ai
soli fini legali i limiti del lavoro ordinario rimangono fissati nei termini e
secondo le modalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di 7 giorni alla
settimana, la durata normale dell'orario di lavoro risulterà da una media
plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali.
La ripartizione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale contrattuale viene
stabilita dalla Direzione anche in modo non uniforme, previo esame con la RSU.
Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su 6 giorni il lavoro cessa di
massima alle ore 13 del sabato, fatta eccezione in ogni caso per le attività
elencate nell'allegato al presente articolo e per quanto disciplinato nel
paragrafo "Orario plurisettimanale".
L'orario giornaliero di lavoro sarà esposto in apposita tabella, da affiggersi
secondo le norme di legge.
[...]
I lavoratori non potranno rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri.
Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche
se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.
Con decorrenza dall'1.7.78 tutti i lavoratori addetti a turni avvicendati
beneficiano di mezz'ora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in
azienda. Da tale disciplina sono esclusi i lavoratori a turni avvicendati, i
quali già usufruiscano nell'ambito delle 8 ore di presenza di pause retribuite
complessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano il consumo dei pasti,
ad eccezione di quelle che siano state esplicitamente concesse ad altro titolo.
Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il
lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato
sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di un numero
di ore corrispondenti alla metà del turno.
Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni
del lavoratore siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla
produzione od al lavoro di altri lavoratori, il termine di cui innanzi potrà
essere eccezionalmente prolungato per tutta la durata del turno così iniziato.
Queste prolungate prestazioni, per le ore che eccedono l'orario giornaliero
determinato in applicazione del comma 3, saranno considerate straordinarie e
come tali retribuite.
Al lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione per le
8 ore del turno successivo, non potrà essere richiesta nei 6 giorni lavorativi
successivi alcuna prestazione straordinaria.
I lavoratori partecipanti ai turni dovranno alternarsi nei diversi turni allo
scopo di evitare che una parte abbia a prestare la sua opera esclusivamente in
ore notturne.
Quando l'assegnazione a turni svolgentisi anche in ore notturne costituisca una
innovazione, sarà consentito al lavoratore di richiedere l'accertamento
sanitario in ordine alla sua idoneità a prestare lavoro in ore notturne.
Orario di lavoro nel
settore siderurgico.
La durata massima dell'orario normale per gli addetti al settore siderurgico,
salvo quanto previsto dalle norme di legge e relative deroghe ed eccezioni,
rimane confermata in 40 ore settimanali fermo quant'altro stabilito dal presente
contratto.
I lavoratori turnisti in aggiunta a quanto previsto successivamente a titolo di
permessi annui retribuiti hanno diritto a godere di giornate di riposo
retribuito nel corso dell'anno solare a compenso delle festività individualmente
lavorate nello stesso periodo oltre il numero di 7.
Il lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione
lavorativa per le 8 ore del turno successivo, ha la facoltà di effettuare un
riposo compensativo, non retribuito, di pari durata nella giornata seguente.
Nel caso in cui il lavoratore abbia prolungato la sua prestazione lavorativa di
4 ore, il relativo riposo compensativo non retribuito potrà essere effettuato
entro il mese successivo.
Orario plurisettimanale.
(Stralcio dal
Protocollo d'intesa 8.6.99 per il rinnovo del
CCNL 5.7.94 per
l'industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti).
«Le parti convengono, a titolo di flessibilità sulla stagionalità dei prodotti e
per le attività di installazione e montaggio, sull'orario plurisettimanale, da
realizzarsi anche per gruppi di lavoratori, la cui media è di 40 ore settimanali
che viene definito nella sua quantità in 64 ore annue con un massimo di orario
settimanale di 48 ore e con una durata minima di 32 ore o formule compensative
equivalenti. Per i lavoratori addetti a turni, nel caso in cui l'orario normale
di lavoro sia articolato dal lunedì al venerdì, la durata massima settimanale
sarà di 48 ore con il vincolo di un solo turno lavorabile nella giornata del
sabato, ovvero 46 ore con 2 turni lavorabili nella giornata del sabato.
Le parti altresì concordano che, a livello aziendale, verranno convenute,
tramite accordo, le modalità di attuazione oltreché i tempi di implementazione
dell'orario settimanale di cui al presente punto con le RSU e le OOSS
territoriali.
Le parti si danno atto che la contrattazione aziendale non ha carattere ostativo
rispetto alle norme del CCNL.
Le parti convengono che, a seconda delle esigenze di tempestività, l'incontro
avrà luogo non oltre il 3° giorno dalla comunicazione della Direzione aziendale
alle RSU.
[...]
Allegato all'art. 5.
Personale addetto alla manutenzione, pulizia, riparazione, riparazione degli
impianti, quando tali operazioni non possono compiersi in altri giorni feriali
della settimana senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale.
Personale addetto alla vigilanza dell'azienda e degli impianti. Personale
addetto ai trasporti terrestri, rimorchiatori o natanti.
Personale che lavora a turni.
Nei casi di cui sopra sarà disposto in modo che a questi lavoratori sia
saltuariamente consentito di poter usufruire della disponibilità del pomeriggio
del sabato.
Art. ___ - Reperibilità.
La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa
mediante il quale il lavoratore è a disposizione della Direzione aziendale per
sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di assicurare il ripristino e la
continuità dei servizi, la funzionalità o sicurezza degli impianti.
Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell'orario
di lavoro legale e contrattuale.
Il lavoratore potrà essere inserito dall'Azienda in turni di reperibilità
definiti secondo una normale programmazione plurimensile di norma previo
preavviso scritto di 7 giorni. Sono fatte salve le sostituzioni dovute a
situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità.
Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici, le aziende
provvederanno ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero
possibile di lavoratori dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta.
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere turni
di reperibilità.
Al fine di garantire che la reperibilità sia uno strumento efficiente ed
efficace ed al contempo consentire al lavoratore di svolgere una normale vita di
relazione, l'azienda adotterà soluzioni tecnologiche adeguate per evitare che il
lavoratore debba permanere presso un luogo definito.
Il lavoratore in reperibilità in caso di chiamata è tenuto ad attivarsi
immediatamente per far fronte all'intervento richiesto in un tempo congruo - in
modo da raggiungere il luogo dell'intervento di norma entro 30 minuti dalla
chiamata fatta salva diversa pattuizione aziendale - e dovrà informare l'azienda
del prevedibile tempo necessario per giungere sul luogo ove è chiamato ad
intervenire.
[...]
La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:
(a) oraria
(b) giornaliera
(c) settimanale
La reperibilità settimanale non potrà eccedere le 2 settimane continuative su 4
e non dovrà comunque coinvolgere più di 6 giorni continuativi.
[...]
Le ore d'intervento effettuato, ivi comprese quelle cosiddette "da remoto",
rientrano nel computo dell'orario di lavoro, salvo il riconoscimento di riposi
compensativi, e saranno compensate con le maggiorazioni previste dal presente
contratto nazionale per il lavoro straordinario, notturno e festivo nelle sue
varie articolazioni.
[...]
Art. 27 -
Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza.
Sostituire la formulazione dell'intero articolo con la seguente:
A) La tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro costituisce un
obiettivo condiviso dall'azienda e dai lavoratori, a partire dal rispetto degli
obblighi previsti dalle disposizioni legislative vigenti.
Coerentemente con quest'obiettivo, il datore di lavoro, i dirigenti e preposti,
i lavoratori, il medico competente (ove previsto), il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione, i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
collaborano, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità per
eliminare o ridurre progressivamente i rischi alla fonte e migliorare le
condizioni dei luoghi di lavoro, ergonomiche e organizzative.
B) Il datore di lavoro all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva,
oltre ad osservare le misure generali di tutela per la protezione della salute e
per la sicurezza dei lavoratori e tutte le prescrizioni di legge, è tenuto,
consultando nei modi previsti dalle norme vigenti i RLS, ad organizzare in modo
efficace il servizio di prevenzione e protezione, ad effettuare la valutazione
dei rischi ad informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono
esposti.
In particolare:
- provvede affinché i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi
e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e
immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza siano adeguatamente formati consultando in merito
all'organizzazione della formazione il RLS;
- in relazione alla natura dell'attività dell'unità produttiva, deve valutare,
nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati
chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per
la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi
di lavoratori esposti a rischi particolari;
- provvede affinché ciascun lavoratore, in occasione dell'assunzione, del
trasferimento o cambiamento di mansioni e dell'introduzione di nuove
attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati
pericolosi, sia adeguatamente informato sui rischi e sulle misure di prevenzione
e di protezione adottate e riceva una formazione sufficiente e adeguata in
materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto
di lavoro e alle proprie mansioni.
La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione
dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
C) Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della
propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su
cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente
alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
In questo contesto di responsabilità e di ruolo attivo ai fini della
prevenzione, i lavoratori hanno precisi doveri di rispetto delle normative in
materia e sono altresì titolari di specifici diritti.
I lavoratori in particolare devono:
- osservare le disposizioni e istruzioni loro impartite dai superiori ai fini
della protezione collettiva e individuale;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle
prescrizioni del medico competente in relazione ai fattori di rischio cui sono
esposti;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le
sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature
di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi forniti
dall'impresa in dotazione personale, curandone la perfetta conservazione;
- segnalare immediatamente ai superiori le deficienze di macchinari,
apparecchiature, utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza e di
protezione individuale, comprese le altre condizioni di pericolo di cui vengono
a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle
loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o
pericoli, dandone notizia al RLS.
I lavoratori, in particolare, hanno diritto di:
- eleggere i propri RLS;
- verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di prevenzione e
protezione;
- ricevere un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e
sicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie
mansioni;
- ricevere informazioni dal medico competente sul significato e sui risultati
degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti;
- non subire pregiudizio alcuno nel caso in cui, in presenza di pericolo grave e
immediato e che non può essere evitato, si allontanino dal posto di lavoro;
- non subire pregiudizio nel caso in cui adottino comportamenti atti ad evitare
le conseguenze di un pericolo grave e immediato essendo nell'impossibilità di
contattare il competente superiore gerarchico.
D) In ogni unità produttiva sono istituiti:
- il documento di valutazione dei rischi contenente le misure di prevenzione e
protezione adottate e quelle programmate per garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza. Il documento sarà rielaborato in occasione di
modifiche del processo produttivo e di innovazioni tecnologiche significative ai
fini della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- il registro degli infortuni sul lavoro nel quale sono annotati
cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro
di almeno 1 giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica
professionale dell'infortunato. Le cause e le circostanze dell'infortunio,
nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è tenuto
conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro ed è
conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'Organo di vigilanza;
- la cartella sanitaria e di rischio individuale del lavoratore sottoposto a
sorveglianza sanitaria, tenuta e aggiornata a cura del medico competente
incaricato della sorveglianza sanitaria, con vincolo del segreto professionale e
nel rispetto delle norme e procedure in materia di trattamento dei dati
personali secondo quanto previsto dalla legge n. 675/96. In tale cartella sono
annotati i dati analitici riguardanti le visite mediche di assunzione e
periodiche, visite di idoneità, nonché gli infortuni e le malattie
professionali. Copia della cartella è consegnata al lavoratore al momento della
risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.
È inoltre istituito, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di
legge, il registro degli esposti agli agenti cancerogeni e mutageni nel quale è
riportata l'attività svolta dai lavoratori, l'agente cancerogeno utilizzato e,
ove nota, l'esposizione e il grado della stessa.
E) In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il RLS secondo
quanto previsto dall'Accordo interconfederale 22.6.95 in applicazione dell'art.
18, D.lgs. 19.9.94 n. 626.
Ai RLS sono attribuiti, in particolare, diritti in materia di formazione,
informazione, consultazione preventiva, accesso ai luoghi di lavoro, da
esercitare secondo le modalità previste dalle discipline vigenti.
Il RLS può richiedere la convocazione di un'apposita riunione oltre che nei casi
di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle
condizioni di prevenzione in azienda, anche qualora ritenga, come previsto
dall'art. 19, lett. o), D.lgs. 19.9.94 n. 626, che le misure di prevenzione e
protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per
attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il
lavoro. In tale occasione, le parti qualora siano d'accordo sulla necessità di
procedere a verifiche o accertamenti potranno valutare di affidare ad Istituti o
Enti qualificati, scelti di comune accordo, le rilevazioni o le indagini che si
ritenessero necessarie secondo le modalità concordemente individuate. Gli oneri
derivanti da tali rilevazioni sono a carico delle aziende.
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia a quanto
disposto dalle vigenti disposizioni legislative e dall'Accordo interconfederale
22.6.95.
Sono fatti salvi gli accordi aziendali in materia.
Dichiarazione a verbale.
Le parti, considerando che è in atto un'evoluzione legislativa in materia,
convengono di adeguare la presente normativa alle eventuali modifiche
legislative che interverranno.
Disciplina speciale
Parte I
Art. 8 - Lavoro
straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito dopo l'orario giornaliero
fissato in applicazione del comma 3, art. 5, Disciplina Generale, sezione III,
salve le deroghe e le eccezioni di legge.
Il lavoro straordinario sarà contenuto nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e
8 ore settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra, in applicazione del comma 2, art. 5- bis,
RDL 15.3.23 n. 692, come modificato dalla legge 27.11.98 n. 409, viene fissato
un limite massimo complessivo di 200 ore annuali per ciascun lavoratore. Per le
aziende fino a 200 dipendenti il limite massimo individuale annuo è fissato in
250 ore.
In ogni caso, per le attività di riparazione navale, aeronautica nonché per le
operazioni di varo e prove di collaudo a mare i limiti massimi annuali suddetti
sono fissati in ore 250. Per l'attività di manutenzione, installazione e
montaggi il limite massimo annuo è fissato in 260 ore.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
Salvo casi eccezionali e imprevedibili la Direzione dell'azienda darà
informazione preventiva del lavoro straordinario, di norma in apposito incontro,
alla RSU.
Sono esenti da tale informazione preventiva le aziende di manutenzione, di
installazione e di montaggio per le quali è prevista una comunicazione agli
stessi Organismi a scopo informativo.
La qualificazione legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario,
rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge, fermo
restando quanto previsto nella nota a verbale posta in calce al presente
articolo.
Il lavoro notturno decorre dalle 12 ore successive all'inizio del turno del
mattino; tuttavia non si considera notturno il lavoro compiuto dalle ore 6, nel
limite di 1 ora giornaliera, per la predisposizione del funzionamento degli
impianti.
[...]
Il lavoro festivo in giorno di domenica, con riposo compensativo, è consentito
solo nei casi previsti dalla legge.
[...]
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro
straordinario, notturno e festivo.
Nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni (dal lunedì al
venerdì) sarà ammesso il prolungamento del lavoro straordinario, nella giornata
del sabato, nei limiti della misura massima settimanale, oltre le 2 ore
giornaliere, qualora ciò sia richiesto da esigenze di riparazione e
manutenzione.
Negli altri casi in cui fosse richiesto tale prolungamento di prestazioni
straordinarie nella giornata di sabato, esso sarà concordato con la RSU e per
esso sarà corrisposta una maggiorazione nella misura del 50% quando le
prestazioni straordinarie superino le 2 ore.
Fermi restando i limiti massimi previsti di 200, 250 e 260 ore annuali di lavoro
straordinario di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, la Direzione potrà
disporre, dandone notizia ai lavoratori interessati con preavviso di 24 ore,
salvi casi eccezionali di urgenza, prestazioni individuali di lavoro
straordinario di produzione, esenti dalla informazione alla RSU di cui al
precedente comma 6, per le prestazioni da eseguire oltre l'orario giornaliero
normale di lavoro ed esenti dall'accordo con la RSU previsto dal comma
precedente, per le prestazioni da eseguire nella giornata libera oltre la
domenica e, di norma, nella giornata di sabato, nelle seguenti misure annue:
- 32 ore per i lavoratori turnisti;
- 32 ore per i lavoratori non turnisti, che lavorino in aziende con oltre 200
dipendenti;
- 40 ore per i lavoratori non turnisti, che lavorino in aziende fino a 200
dipendenti.
Ai fini dell'applicazione delle procedure di informazione o, a seconda dei casi,
di accordo preventivo, per le prestazioni di lavoro straordinario eccedenti le
«quote esenti» di cui sopra, la Direzione dell'unità produttiva comunicherà ogni
quadrimestre alla RSU le ore di lavoro straordinario produttivo compiuto
utilizzando le suddette «quote esenti» di straordinario.
Nulla viene innovato nelle altre disposizioni in materia di lavoro
straordinario.
Banca ore
(Stralcio dal
Protocollo d'intesa 8.6.99 per il rinnovo del
CCNL 5.7.94 per
l'industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti).
«Le parti convengono di istituire, a decorrere dall'1.1.00, la Banca ore per
tutti i lavoratori e per tutte le ore di straordinario prestate oltre le 80 ore
annue per le imprese fino a 200 dipendenti e oltre le 32 ore annue per tutte le
altre, a seconda delle volontà espresse.
Ai lavoratori che prestano lavoro straordinario, se non dichiarano entro il mese
successivo a quello in cui hanno effettuato la prestazione di volere il riposo
compensativo, sarà devoluto il pagamento dello straordinario con le
maggiorazioni attualmente previste dal CCNL nel periodo di paga successivo al
suddetto bimestre e con la retribuzione del mese di effettuazione della
prestazione straordinaria.
I lavoratori che dichiarano formalmente entro il mese successivo alla
prestazione straordinaria di volere il riposo, potranno fruirlo secondo le
modalità e quantità già previste per il "conto ore". Per le ore di straordinario
che confluiscono nella Banca-ore verrà corrisposta la maggiorazione
onnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per il lavoro straordinario nelle
varie modalità di esplicazione, da computare sugli elementi utili al calcolo
delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo.
Ai lavoratori che, nel corso del mese della prestazione di lavoro straordinario,
dichiarano di volere il pagamento, la relativa erogazione sarà corrisposta
secondo la normale prassi aziendale.
Le aziende forniranno ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità
attuative della Banca-ore prima dell'avvio del nuovo istituto e prima del
semestre successivo.
Alle RSU, secondo l'art. 8, Disciplina Speciale, parte I, saranno fornite
informazioni, in forma aggregata sul rapporto tra ore accantonate e le ore di
straordinario effettuate extra franchigia.
I riposi accantonati dovranno essere fruiti dal singolo lavoratore secondo le
modalità e alle condizioni già previste per l'utilizzo dei permessi annui
retribuiti di cui al paragrafo "Permessi annui retribuiti" di cui all'art. 5,
Disciplina Generale, sezione III. Al termine del periodo, le eventuali ore
ancora accantonate sono liquidate con la retribuzione in atto.»
Dichiarazione comune.
Le parti si danno reciprocamente atto che:
1) la scelta effettuata dal lavoratore circa l'accantonamento delle ore di
straordinario in Banca ore riguarda l'insieme, non frazionabile, delle ore
effettuate nel mese (eccedenti la franchigia annua);
2) le ore accantonate nella Banca ore sono disponibili per il lavoratore alle
condizioni previste dal contratto a decorrere dal mese successivo al loro
accantonamento.
[...]
Art. 14 - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle
ferie. Ove, per cause dovute a imprescindibili esigenze del lavoro dell'azienda
e in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca delle giornate di
ferie oltre le 3 settimane, è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie
con un'indennità pari alla relativa retribuzione.
[...]
Identiche modifiche s'intendono apportate all'art. 12, Disciplina Speciale,
parte III.
Art. 28 - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia.
Sono lavoratori discontinui gli addetti a mansioni che non richiedono un impegno
lavorativo assiduo e continuativo, ma che consentono intervalli più o meno ampi
di inoperosità, e che sono elencate nel RD 6.12.23 n. 2657.
I) Si considerano rientranti fra detti lavoratori esclusivamente i seguenti:
autisti, motoscafisti, infermieri, addetti alle cabine di produzione e di
trasformazione dell'energia elettrica, addetti alla sorveglianza, al presidio
e/o conduzione di apparecchiature e impianti (ad esempio di climatizzazione e
del calore, distribuzione fluidi, linee e condotte di gas ed acqua, segnaletica
stradale e ferroviaria, allarme, ecc.) anche con sporadici interventi di
manutenzione, addetti al servizio estinzione incendi, fattorini, uscieri,
inservienti, custodi, portinai, guardiani diurni e notturni.
II) I lavoratori discontinui possono essere assunti per un orario di lavoro
normale settimanale di 40, di 44 o di 48 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 10 ore,
l'orario normale settimanale rimane fissato in 48 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 9 ore,
l'orario normale settimanale rimane fissato in 44 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 8 ore,
l'orario normale settimanale rimane fissato in 40 ore.
S'intende che il periodo di attesa di questi lavoratori è comprensivo della
pausa per la refezione.
[...]
IX) Le condizioni di lavoro dei portinai e custodi con alloggio di fabbrica
nello stabilimento o nelle immediate vicinanze in relazione alle mansioni
svolte, continueranno ad essere regolate da accordi particolari; gli interessati
possono chiedere l'assistenza delle rispettive OOSS.
[...]
Protocollo d'intesa
[...]
Con specifico riferimento a quanto stabilito al punto 7) della Premessa circa la
titolarità della negoziazione in sede aziendale, e in particolare per la
procedura di rinnovo degli accordi aziendali stabilita nell'art. 38, Disciplina
Generale, sezione III, il coinvolgimento delle strutture territoriali della
Ugl-Metalmeccanici è limitato alle aziende in cui i membri della RSU eletti
nelle liste di tale Organizzazione sia almeno pari a 1/5 dei componenti e
comunque superiore a 1.
Ugualmente, in relazione ai diritti di informazione, agli Osservatori e alle
Commissioni paritetiche previste dal CCNL nelle varie sedi (nazionale,
territoriale e aziendale), la partecipazione dell'Organizzazione
Ugl-Metalmeccanici è limitata ai territori ove la presenza di tale sindacato sia
rilevante e nelle aziende in cui sia rispettato il requisito minimo stabilito al
comma precedente.
Roma, 7 maggio 2003.