Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ordinanza presidenziale contingibile e urgente 4 febbraio 2022, n. 6
Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO

• l’articolo 8, primo comma, punti 2, 13, 19, 25 e 26, l’articolo 9, primo comma, punto 10, l’articolo 16 e l’articolo 52, secondo comma, dello Statuto d’autonomia, anche in riferimento all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
• la legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, e successive modifiche;
• il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1;
• l’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 1 del 05.01.2022;
• l’ordinanza del Ministro della Salute del 31 gennaio 2022;
• la nota del Direttore Generale e del Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige del 27 gennaio 2022, prot. n. 174970 del 1° febbraio 2022;
• il decreto-legge 2 febbraio 2022;
• le sedute della Giunta provinciale del 25.01.2022, del 27.01.2022, del 01.02.2022 e del 02.02.2022;

CONSTATATO

• che con il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario da COVID-19, originariamente proclamato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato prorogato fino al 31 marzo 2022;
• che con decreto-legge 2 febbraio 2022, sono state apportate alcune modifiche alla normativa emergenziale vigente, in particolare riguardo alla sorveglianza epidemiologica in ambito scolastico e all’applicazione della didattica a distanza e dei provvedimenti sanitari;
• che l’esigenza di valorizzare la didattica in presenza, nell’attuale stadio epidemiologico caratterizzato, nei soggetti in età scolare, che attualmente rappresentano una parte significativa dei nuovi casi, da un’ampia diffusione del virus ma con prevalenza di casi asintomatici o paucisintomatici, è stata espressa anche dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, in collaborazione con le Direzioni provinciali per l’Istruzione e formazione, con nota del 27 gennaio 2022, prot. n. 174970 del 1° febbraio 2022.
In tale nota si evidenzia, inoltre, l’importanza del progetto di screening tramite test in autosomministrazione in corso nel territorio provinciale e prorogato, da ultimo, con l’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 1 del 05.01.2022 fino al 31 marzo 2022, ritenendolo equiparabile, anche in considerazione della frequenza con cui è effettuato, alle altre misure previste per permettere lo svolgimento dell’attività scolastica in presenza;
• che nelle sedute del 25.01.2022, del 27.01.2022, del 01.02.2022 e del 02.02.2022 la Giunta Provinciale, riguardo alla gestione dell’emergenza pandemica ha dedicato particolare attenzione all’ambito scolastico, decidendo, tra l’altro, di estendere anche alla scuola dell’infanzia il programma di screening volontario attuato, dall’inizio dell’anno scolastico, nelle scuole di ogni ordine e grado;
• che con lo stesso decreto-legge 2 febbraio 2022, sono state altresì apportate modifiche che mirano a coordinare le regole per la circolazione in sicurezza in Italia di cittadini provenienti da altri paesi, prevedendo disposizioni di raccordo con le discipline estere della vaccinazione contro il Sars-CoV-2;
• che l’ordinanza del Ministro della Salute del 31.01.2022 ha prorogato fino al 10.02.2022 la sospensione delle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
• che si ritiene inoltre necessario recepire le predette novità, adattandole, in ambito scolastico e quello della scuola dell’infanzia, alle specificità del contesto altoatesino;
 

ORDINA

che nel monitoraggio e nella gestione dei casi di positività nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado nel territorio provinciale, ferma restando per il personale delle scuole dell’infanzia e delle scuole l’applicazione del regime dell’auto-sorveglianza, si seguano per gli alunni le seguenti indicazioni operative:
 

SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E SCUOLA DELL’INFANZIA

1) viene esteso ai bambini delle scuole dell’infanzia lo screening con test antigenici nasali in autosomministrazione di cui all’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 1 del 05.01.2022, eseguito due volte a settimana a livello domiciliare da parte dei genitori;
2) fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli adulti presenti nel gruppo, l’attività prosegue per tutti i bambini in presenza, con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte del personale pedagogico fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al Covid-19.
In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione;
3) con cinque o più casi di positività nello stesso gruppo, si applica a tutti i suoi componenti una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni.
In ogni caso, la sospensione delle attività avviene se l’accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente.
 

SCUOLA PRIMARIA

4) fino a quattro casi di positività accertati tra le alunne e gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutte le alunne e tutti gli alunni in presenza, con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte del personale docente e delle alunne e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al Covid-19.
In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione;
5) con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue in presenza per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, nonché per coloro che partecipino allo screening volontario di cui all’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 1 del 05.01.2022.
Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati, se maggiorenni.
È fatto obbligo, in ogni caso, per coloro che rimangono in presenza, di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19.
Per le altre alunne e gli altri alunni si applica la didattica a distanza per la durata di cinque giorni, se l’accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente.
 

SCUOLA SECONDARIA E FORMAZIONE PROFESSIONALE

6) Con un caso di positività accertato tra le alunne e gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte delle alunne degli alunni e del personale docente;
7) con due o più casi di positività accertati tra le alunne gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue in presenza per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, nonché per coloro che partecipino allo screening volontario di cui all’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 1 del 05.01.2022.
Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e delle alunne e degli alunni direttamente interessati, se maggiorenni.
È fatto obbligo, in ogni caso, per coloro che rimangono in presenza, di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19. Per le alunne e gli altri alunni si applica la didattica a distanza per la durata di cinque giorni, se l’accertamento del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente.
 

ULTERIORI DISPOSIZIONI:

8) La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena precauzionale è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;
9) Le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati, sia all’aperto che al chiuso, rimangono sospese fino al 10 febbraio 2022;
10) ai soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di una certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie estere di avvenuta guarigione o vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario o dall’avvenuta guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali sul territorio nazionale sussiste l’obbligo di possedere una certificazione di cui al punto 4) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 1 del 05.01.2022 (certificazione verde rafforzata), previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus, aventi validità rispettivamente di quarantotto ore se rapido o di settantadue ore se molecolare.
Il test non è obbligatorio in caso di avvenuta guarigione successiva al completamente del ciclo vaccinale primario.
Nel caso di vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l’accesso ai servizi e alle attività di cui sopra è consentito in ogni caso previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, aventi validità rispettivamente di quarantotto o settantadue ore.
I titolari o gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare la sussistenza delle condizioni di cui al presente punto.
Il mancato rispetto di tale obbligo è sanzionato secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente.
11) l’obbligo di presentare la certificazione verde rafforzata di cui al punto 3) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 3 del 13.01.2022 è riferito a chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore pubblico o privato e abbia compiuto, o compia entro il 15 giugno 2022, il cinquantesimo anno di età.
Le disposizioni della presente ordinanza trovano applicazione a partire dal 7 febbraio 2022, salvo diversamente specificato.
Si precisa che le sanzioni amministrative per il mancato rispetto dell’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde sono irrogate in via definitiva dall’autorità di cui al decreto-legge e 22 aprile 2021, n. 52, modificato con legge di conversione n. 87/2021.
La presente ordinanza, in quanto atto destinato alla generalità dei cittadini, è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Commissario del Governo per la provincia di Bolzano.
 

Arno Kompatscher
Presidente della Provincia e Commissario speciale per l’emergenza COVID-19