Provincia Autonoma di Trento
Ordinanza 6 febbraio 2022, n. 88
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in materia di gestione dei casi di positività nell’ambito dei servizi socio-educativi della prima infanzia, nelle scuole dell’infanzia e in ambito scolastico, nonché chiarimenti in materia di impianti di risalita.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VISTO l’articolo 32 della Costituzione;
VISTO l’articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l’articolo 52, comma 2, che prevede l’adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni;
VISTO l’articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l’operatività dell’ordinamento provinciale;
VISTO l’articolo 9, comma 1, numero 10), dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall’articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;
VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”;
PRESO ATTO delle delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 , del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021, dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e della delibera del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2021, con cui è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che nell’articolo 5, comma 2, prevede espressamente che “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; 
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di data 2 marzo 2021;
VISTO il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nonché sue successive modifiche;
VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, nonché sue successive modifiche;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante “Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»” e successive modifiche;
VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali e economiche” convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126;
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 17 dicembre 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Liguria, Marche, Veneto e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano (G.U. n. 300 del 18-12-2021), secondo cui nella Provincia autonoma di Trento, a partire dal 20 dicembre 2021, cessa l'applicazione delle misure di cui alla «zona bianca» e si applicano le misure di cui alla c.d. «zona gialla», nei termini e secondo le decorrenze di cui al decreto legge 22 aprile 2021, n. 52;
VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, che tra l’altro proroga fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;
VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 recante “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”;
VISTO il decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”;
VISTO il decreto legge n. 4 del 27 gennaio 2022 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”;
VISTO il decreto legge n. 5 del 4 febbraio 2022 “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.
CONSIDERATO l’ultimo report settimanale disponibile (n. 90), effettuato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore della Sanità, che per la Provincia di Trento per il periodo di riferimento 17 gennaio 2022 - 23 gennaio 2022 individua “Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 24/01/2022 - 30/01/2022: 11711 | Incidenza: 2149.81 per 100000 - Rt: 1.27 (CI: 1.1-1.38) [medio 14gg]; dati che, in combinato con gli altri parametri previsti dall’art. 1, comma 16 septies, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74; che alla Provincia Autonoma di Trento si applichi la disciplina prevista per la zona “gialla”;
 

Disposizioni sulla gestione dei casi di positività nell’ambito di servizi socio-educativi per la prima infanzia, nelle scuole dell’infanzia e in ambito scolastico

VISTO l’articolo 9, comma 1, punto 2), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige), in base al quale la Provincia Autonoma di Trento ha competenza legislativa in materia di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica di data 15 luglio 1988, n. 405, come da ultimo modificato con decreto legislativo di data 19 novembre 2003, n. 346, che all’articolo 1 stabilisce che le attribuzioni amministrative dello Stato in materia di istruzione elementare e secondaria siano esercitate, nell’ambito del proprio territorio, dalla Provincia Autonoma di Trento;
VISTA la legge provinciale 13 marzo 1977 n. 13 “Ordinamento della scuola dell’infanzia della provincia autonoma di Trento”;
VISTA la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, recante “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”;
VISTA la legge provinciale 12 marzo 2002 n. 4, recante “Nuovo ordinamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia”;
VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 1298 di data 28 agosto 2020, avente ad oggetto “Linee di indirizzo per la didattica digitale integrata per le istituzioni scolastiche e formative del Trentino in situazioni di massima emergenza”;
VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione n. 257 di data 6 agosto 2021, recante “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Provincia n. 81 di data 19 agosto 2021 avente ad oggetto “Ulteriore ordinanza, in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, nonché i relativi allegati;
VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 1402 di data 23 agosto 2021 "Piano Scuola 2021-2022 Per una scuola in presenza tra diritto alla salute e diritto all'istruzione: adozione dei criteri e dei parametri per la determinazione della dotazione organica aggiuntiva del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e formative provinciali del primo e secondo ciclo di istruzione, nonché del personale non scolastico assegnato a supporto delle attività di vigilanza degli studenti e di sanificazione ambientale (L.P. 32/1990)";
CONSIDERATA la necessità di razionalizzare le misure di contenimento del contagio nell’ambito dei servizi socio-educativi della prima infanzia e in ambito scolastico, alla luce del recente andamento epidemiologico;
VISTE, in questa fase pandemica sul territorio provinciale, le ultime indicazioni proposte dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari - U.O. Igiene e Sanità pubblica per l’individuazione e la gestione dei casi di infezione da SARS-COV-2 in ambito scolastico;
CONSIDERATA la necessità di garantire la didattica in presenza, contemperando il principio fondamentale della tutela della salute con quello del diritto all’istruzione e alla formazione, alla luce del contesto sanitario/organizzativo che caratterizza attualmente il sistema provinciale.
 

Chiarimenti in materia di impianti di risalita

VISTA l’ordinanza del Presidente della Provincia n. 83 del 2 dicembre 2021 che, all.to 2, detta le “Linee Guida in materia di impianti di risalita”;
CONSIDERATA la necessità di fornire chiarimenti in merito alla portata degli impianti aperti, con particolare riguardo alle seggiovie, per le quali attualmente la portata massima è individuata al 100% della capienza del veicolo, mentre la portata è ridotta all’80% se le seggiovie vengono utilizzate con chiusura delle cupole paravento.
Tutto ciò premesso,
 

IL PRESIDENTE
ORDINA QUANTO SEGUE

Fermo restando quanto stabilito dal Decreto legge n. 229 del 30 dicembre 2021 “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”, sulla gestione del contatto stretto avvenuto in ambito diverso dalla scuola, nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 nei servizi socio educativi per la prima infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nelle istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale, ivi compresi le scuole non paritarie nonchè nei centri per l'istruzione degli adulti, si applicano le seguenti misure.
1) Disposizioni sulla gestione dei casi di positività all’infezione da Sars CoV-2 nell’ambito dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e delle scuole dell’infanzia
1.1) se sono presenti fino a 4 casi di positività all’interno della medesima sezione/gruppo, sia di bambini/e sia di educatore/educatrice o insegnante, le attività proseguono in presenza, con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di educatore/educatrice o insegnante e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID. E’ comunque obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, anche al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto col caso positivo;
1.2) se sono presenti cinque o più casi di positività all’interno della medesima sezione o gruppo, sia di bambini/e sia di educatore/educatrice o insegnante - rilevati nell’arco temporale di 5 giorni in cui i casi positivi abbiano frequentato le attività in presenza nei tre giorni precedenti la positività - il dirigente/responsabile della struttura competente, o suo delegato, sospende l’attività in presenza per 5 giorni a decorrere dal giorno successivo al giorno in cui è avvenuto l’ultimo contatto con l’ultimo caso positivo. La riammissione a scuola dei bambini è subordinata alla dimostrazione di aver effettuato un test antigenico o molecolare, anche in strutture private abilitate.
Nei confronti dell’educatore/educatrice o insegnante contatto stretto asintomatico/a che:
- abbia ricevuto la dose booster, oppure
- abbia completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni i precedenti, oppure
- sia guarito/a da infezione da SARS-Cov-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, nonché di seguire un periodo di auto-sorveglianza che termina al quinto giorno. L’educatore/educatrice o insegnante che rientra in questi casi prosegue l’attività lavorativa.
Nei confronti dell’educatore/educatrice o insegnante contatto stretto asintomatico/a che abbia completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbia tuttora in corso di validità il green pass, la quarantena ha la durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo, che il soggetto è tenuto ad effettuare al quinto giorno;
1.3) il personale educatore ed insegnante, a prescindere da quanto disposto dai punti 1.1 e 1.2. a contatto con bambini del gruppo/sezione, ha l’obbligo di indossare la mascherina FFP2;
2) Disposizioni sulla gestione dei casi di positività all’infezione da Sars CoV-2 nella scuola primaria
2.1) se sono presenti fino a quattro casi di positività nella stessa classe, gli alunni continuano le attività didattiche in presenza con l’utilizzo, fin dal primo caso, di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19. È obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, anche al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto col caso positivo;
2.2) se sono presenti cinque o più casi di positività all’interno della medesima classe - rilevati nell’arco temporale di 5 giorni in cui i casi positivi abbiano frequentato la scuola in presenza nei tre giorni precedenti la positività - il dirigente dell’istituzione scolastica, o suo delegato, sospende l’attività didattica in presenza ed attiva la didattica a distanza per 5 giorni a decorrere dal giorno successivo al giorno in cui è avvenuto l’ultimo contatto con l’ultimo caso positivo. La riammissione in classe degli alunni è subordinata alla dimostrazione di aver effettuato un test antigenico o molecolare con esito negativo, anche in strutture private abilitate.
3) Disposizioni sulla gestione dei casi di positività all’infezione da Sars CoV-2 nella scuola secondaria di primo grado e nelle istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo di istruzione e formazione
3.1) se sono presenti fino a due casi di positività tra gli studenti della stessa classe, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo, fin dal primo caso, della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19;
3.2) se sono presenti tre o più casi di positività tra gli studenti della stessa classe, rilevati nell’arco temporale di 5 giorni in cui i casi positivi abbiano frequentato la scuola in presenza nei tre giorni precedenti la positività, per coloro che diano dimostrazione di aver concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo (booster), l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni. Per coloro che posseggono un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli studenti direttamente interessati se maggiorenni. Per tutti gli altri studenti le attività didattiche in presenza sono sospese e gli stessi svolgono le attività didattiche in didattica digitale integrata per 5 giorni; la riammissione in classe di questi studenti è subordinata alla dimostrazione di aver effettuato un test antigenico o molecolare con esito negativo, anche in strutture private abilitate;
4) la condizione che consente la didattica in presenza può essere controllata dalle istituzioni scolastiche e formative mediante l’applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID -19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’art. 9 comma 10 del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87. L’applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalità del presente comma e può essere impiegata anche nelle more dell’aggiornamento del decreto di cui al primo periodo;
5) le disposizioni di cui ai punti precedenti hanno efficacia a partire da lunedì 7 febbraio 2022 e, contestualmente, le disposizioni già assunte dalla scuola e dall’azienda sanitaria a seguito di casi di positività accertati in ambito scolastico, secondo le disposizioni previgenti e che avrebbero continuato ad avere effetti dopo il 6 febbraio 2022, vanno ridefinite alla luce delle stesse disposizioni dei punti precedenti;
 

Chiarimenti in materia di impianti di risalita

6) fermo restando quanto previsto dall’All.to 2 all’ordinanza del Presidente della Provincia n. 83 del 2 dicembre 2022 e dall’ulteriore normativa in materia, in merito all’utilizzo delle seggiovie con cupole paravento si chiarisce che qualora il gestore dell’impianto imponga il divieto della chiusura delle stesse, la portata di massima capienza del veicolo può arrivare al 100%.
È compito del gestore adottare, in relazione alla tipologia di impianto, le metodologie più idonee finalizzate all’attuazione del divieto di chiusura delle cupole paravento, anche disponendo un blocco delle stesse laddove tecnicamente possibile.
Resta inteso che la decisione del gestore di arrivare al 100% della capienza, con divieto dell’uso della cupola paravento, va valutata in funzione dell’afflusso degli utenti all’impianto, con riguardo a situazioni in cui vi siano lunghe code di persone o particolari tempi di attesa, al fine di privilegiare lo smaltimento delle code ed evitare possibili pericoli di assembramento.
Laddove le situazioni di cui al periodo precedente non si verifichino, come condiviso con l’Azienda sanitaria, deve essere privilegiato il mantenimento del distanziamento anche nell’uso dell’impianto.
Le disposizioni del presente punto hanno efficacia dal giorno di adozione della presente ordinanza.
Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dalla presente ordinanza comporta l’applicazione sanzionatoria di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35, così come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Commissario del Governo della Provincia di Trento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.
 

dott. Maurizio Fugatti