CNR Consiglio Nazionale delle ricerche

direzione centrale servizi per la ricerca

Unità Prevenzione e Protezione

Il Responsabile
 

Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori di Istituto
Ai Dirigenti
Ai Responsabili di Unità
e p.c. alla Presidente del CNR
Al Direttore Generale del CNR
A tutto il personale
Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS
Ai Medici Competenti CNR
Loro sedi

 

Oggetto: Aggiornamento provvedimenti per il contenimento della diffusione del Coronavirus: riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata.

In seguito a vari provvedimenti governativi, tra cui la Circolare 0009498-04/02/2022-DGPRE-DGPRE-P, del Ministero della Salute avente per oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2”, le cui indicazioni modificano in parte le procedure già in atto per isolamento e quarantena, con ricadute anche per la riammissione al lavoro dopo assenza per malattia Covid-19 correlata, si rende necessario un parziale aggiornamento delle misure comunicate il 5 gennaio u.s. prot. 000287/2022.
Si riportano di seguito le fattispecie aggiornate da osservare negli ambienti di lavoro del CNR
(In giallo le modifiche rispetto alla precedente comunicazione del 5.1.2022).

CONTATTI STRETTI
E/3) Lavoratori contatto stretto (e quindi sottoposto a misure di quarantena dall’Autorità sanitaria) NON vaccinati o che NON ha completato il ciclo vaccinale, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 14 giorni.
Il lavoratore asintomatico che sia stato classificato dall’autorità sanitaria come un contatto stretto di un caso positivo (cioè di un “caso confermato”), ma che rientri nella definizione sopraindicata, potrà rientrare al lavoro in presenza dopo aver effettuato una quarantena di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo ed aver effettuato, con esito negativo, un tampone molecolare (Test molecolare - RT-PCR) o antigenico al termine di questo periodo.
Al termine del periodo indicato e dopo l’effettuazione, con esito negativo, del tampone molecolare (Test molecolare - RT-PCR) o antigenico, sarà cura del lavoratore fornire al DL la generica informativa, provvedendo poi all’invio, anche in modalità telematica, al Medico Competente, della certificazione del tampone negativo (Test molecolare o RT-PCR o antigenico).
Il MC provvederà tempestivamente a comunicare al DL, sempre per via telematica, il nulla osta alla ripresa dell’attività lavorativa in presenza.
In alternativa, il lavoratore potrà inviare direttamente al DL l’attestazione di fine quarantena prodotta dal MMG/ASL.

E/4) Lavoratori possibili contatto stretto ma non ancora valutati dall’Autorità sanitaria
Nel caso in cui, in applicazione alle procedure previste nell’Ente per i casi di sospetto contatto stretto, il lavoratore sia allontanato precauzionalmente dai luoghi di lavoro in attesa della valutazione della ASL di competenza/MMG, egli potrà svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per il periodo interessato (nota UGRU CNR del 23.11.21).
Dal momento in cui ASL di competenza/MMG provveda a valutare il caso e formalizzare la quarantena, il rientro al lavoro sarà regolamentato secondo quanto indicato ai punti precedenti.
Se, a seguito di valutazione dalla ASL di competenza/MMG non viene formalizzata la quarantena, il lavoratore può rientrare al lavoro in presenza, senza ulteriori procedure.

Qualora, invece, la ASL di competenza/MMG non abbia provveduto a valutare il caso, in assenza di sintomi, sarà possibile:
1. il rientro al lavoro dopo 10 gg dall’ultimo contatto con il caso positivo, senza ulteriori procedure, oppure
2. il rientro al lavoro dopo 5 gg dall’ultimo contatto con il caso positivo previa esecuzione di un tampone molecolare (Test molecolare - RT-PCR), o antigenico, con esito negativo al termine di questo periodo. Prima del rientro il lavoratore dovrà provvedere all’invio della certificazione del tampone negativo, anche in modalità telematica, al Medico Competente. Il MC provvederà tempestivamente a comunicare al DL, sempre per via telematica, il nulla osta alla ripresa dell’attività lavorativa in presenza, oppure
3. non applicare l’allontanamento precauzionale dai luoghi di lavoro nel caso in cui il lavoratore comunichi al datore di lavoro il possesso del certificato verde rafforzato *. Il lavoratore dovrà osservare l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso ed effettuare una auto-sorveglianza (controllo della comparsa di sintomi correlati al Covid-19) fino al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. In caso di comparsa di sintomi sospetti, il lavoratore dovrà contattare immediatamente il MMG e non recarsi al lavoro.


Il Responsabile
dell’Unità Prevenzione e Protezione del CNR
Dott. Gianluca Sotis
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* Il certificato verde rafforzato attesta una delle seguenti condizioni:

- aver ricevuto la dose booster (“richiamo”), oppure
- aver completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
- essere guarito da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure
- essere guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario (due dosi)