Categoria: Giurisprudenza amministrativa (CdS, TAR)
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T.A.R. Lazio, Sez. 5, 02 febbraio 2022, n. 726 - Accolto il ricorso del dipendente pubblico sospeso per non aver rispettato l'obbligo vaccinale: la privazione della retribuzione provoca danni gravi e irreparabili  






N. 00726/2022 REG.PROV.CAU. N. 00904/2022 REG.RIC.


 


R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta)



Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO



sul ricorso numero di registro generale 904 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in Roma,
per mandato in calce al ricorso, con indicazione di domicilio digitale come da registri di giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, allo stato non costituito;
--OMISSIS-– Direzione della Casa Circondariale in persona del Dirigente pro-tempore, allo stato non costituito:
per l'annullamento
del provvedimento prot. nr. 4/Covid del 3 gennaio 2022, notificato in pari data, di immediata sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino alla comunicazione dell’avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del d.l. 26 novembre 2021, n. 172;
- dell'invito del 17 dicembre 2021 prot. nr. 17553; a produrre documentazione relativa all’avvio del ciclo vaccinale o alla sua prenotazione;
- del decreto legge 26 novembre 2021, n, 172 recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle atti vità economiche e sociali”;
- del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;
- del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;
- della legge 28 maggio 2021, n. 76;
- della legge 23 luglio2021, n. 106;
- del d.l. 7 gennaio 2022, n.1;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto;
nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 c.p.a.;
Considerato che il ricorso, prospettando in sostanza profili di illegittimità costituzionale della normativa concernente l’obbligo, per determinate categorie di personale in regime d’impiego di diritto pubblico, di certificazione vaccinale ai fini dell’ammissione allo svolgimento della prestazione lavorativa, richiede adeguato approfondimento nella sede propria collegiale;
Ritenuto che, in relazione alla privazione della retribuzione e quindi alla fonte di sostegno delle esigenze fondamentali di vita, sussistono profili di pregiudizio grave e irreparabile, tali da non tollerare il differimento della misura cautelare sino all’esame collegiale.

 

P.Q.M.


Accoglie l’istanza di misura cautelare monocratica sino all’esame collegiale, limitatamente alla disposta sospensione del trattamento retributivo; Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 25 febbraio 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 19, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma il giorno 2 febbraio 2022.

Il Presidente Leonardo Spagnoletti