Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ
N. 850/A - numero del protocollo |
Roma, data del protocollo |
OGGETTO: Covid-19. Aggiornamento delle misure di quarantena e delle validità e durata delle Certificazioni verdi Covid-19 (c.d. green pass)
A …omissis….
Nelle ultime settimane, la curva dei contagi da SARS-CoV-2 ha iniziato a registrare un’importante deflessione. Tale andamento, osservato anche in alcune delle precedenti fasi della pandemia, è per la prima volta associato ad una riduzione altrettanto rilevante degli stati patologici correlati e, più in particolare, al netto contenimento dei casi che richiedono l’ospedalizzazione.
Quest’ultima evidenza è senza alcun dubbio conseguente all’efficacia della pratica vaccinale: manifestazioni cliniche gravi continuano a manifestarsi in grandissima parte tra coloro che non si sono sottoposti alla vaccinazione o che non hanno regolarmente completato il ciclo vaccinale.
Nel personale della Polizia di Stato, ad oggi, si sono contati quasi 25.000 casi di contagio e 20 decessi attribuibili a Covid-19: nessuno dei colleghi deceduti è risultato vaccinato contro SARS-CoV-2, o perché il vaccino non era ancora disponibile o perché non vi era stata adesione alla misura di profilassi in questione. Tantissime, infine, sono state le assenze dal servizio imposte dai periodi di quarantena.
Il quadro descritto ha, nell’insieme, comportato un sacrificio collettivo da parte del personale dell’Amministrazione, impegnato a fronteggiare una situazione molto complessa, che ha richiesto la programmazione di servizi aggiuntivi e delicati di ordine pubblico, resa ancor più difficile dalle assenze dal servizio a vario titolo, correlate a contagi, quarantene, e, per ultimo, sebbene in numero esiguo, alla sospensione di coloro che non hanno adempiuto all’obbligo vaccinale.
Gli interventi legislativi che in questi due anni si sono succeduti - conseguenti alle diverse fasi della pandemia, alla progressiva conoscenza scientifica sull’infezione virale, alla disponibilità dei presidi diagnostici e delle opzioni terapeutiche, all’efficacia degli strumenti di prevenzione e profilassi, con particolare riferimento alla vaccinazione - hanno talvolta generato difficoltà interpretative anche riguardo all’accessibilità ai luoghi di lavoro, peraltro, con applicazione di procedure non uniformi sul territorio, come segnalato in qualche occasione a questa Direzione.
Si ritiene, dunque, opportuno rimodulare e riproporre, sulla base delle nuove indicazioni fornite dalle Autorità competenti, le procedure di interesse in materia, premettendo da subito come le certificazioni verdi Covid-19 (c.d. green pass) costituiscano dispositivi di carattere amministrativo che, pur prendendo spunto dalle evidenze scientifiche, non siano sovrapponibili alle stesse. Si tratta, in sostanza, di misure complementari nell’abbattimento/contenimento dei contagi: il green pass è uno strumento di accesso a carattere generale, le norme di profilassi finalizzate a definire con precisione gli stati di immunizzazione, di infettività o di contagiosità del singolo caso, ovviamente di pertinenza medica, sono invece da valutare di volta in volta sulla scorta dei presidi diagnostici e delle conoscenze scientifiche ad oggi disponibili.
È chiaro dunque - e non deve sorprendere - come, afferendo a diversi ambiti di applicazione, le disposizioni e le valutazioni in materia non sempre possano essere perfettamente aderenti, seppure le nuove misure regolamentari sull’attenuazione delle misure di contenimento vadano sempre più allineandosi alle raccomandazioni di carattere più propriamente sanitario.
Ciò premesso, con l’emanazione del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 e della circolare n. 9498 della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute di pari data, sulla base delle ultime evidenze epidemiologiche riguardanti l’incidenza sul territorio nazionale del virus SARS-CoV-2 e l’impatto del Covid-19 sui sistemi sanitari regionali, sono stati aggiornati validità, durata e contesti di impiego di alcune tipologie di certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass) e le misure di quarantena e autosorveglianza dei contatti stretti dei soggetti positivi al SARS-CoV-2 che si riassumono di seguito.
Certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass)
In base a quanto previsto dagli aggiornamenti normativi, per i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario e che abbiano effettuato la dose di richiamo (c.d. booster), la certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass rafforzato) viene rilasciata a far data dalla somministrazione della dose booster medesima e non ha termine di validità.
Nei soggetti risultati positivi alla rilevazione del virus SARS-CoV-2 dopo il completamento del ciclo vaccinale primario (seconda dose per i vaccini a doppia somministrazione, dose unica per i vaccini a singola somministrazione) ovvero successivamente all’effettuazione della dose di richiamo (c.d. booster), la certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass rafforzato) viene rilasciata a decorrere dall’avvenuta guarigione e non ha termine di validità.
Nei soggetti risultati positivi alla rilevazione del virus SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino (per i vaccini a doppia somministrazione), la certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass rafforzato) ha validità di sei mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione.
Nella Tabella 1 allegata sono riassunte le casistiche concernenti durata e validità delle certificazioni verdi sulla base delle condizioni immunologiche connesse allo stato vaccinale e/o alla guarigione, novellate dalle normative in argomento.
Rimodulazione delle quarantene e dell’autosorveglianza dei contatti stretti (ad alto rischio)
Alla luce dell’emanazione dei nuovi provvedimenti richiamati in premessa, le circolari n. 850/A.P1/23690 del 31/12/2021 e n. 850/A/00311 del 07/01/2022 di questa Direzione Centrale, nelle parti concernenti le misure di quarantena e di autosorveglianza dei contatti stretti (ad alto rischio) dei soggetti con positività confermata al SARS-CoV- 2 e delle connesse azioni di carattere amministrativo da intraprendere, sono aggiornate ed esplicitate nell’allegata Tabella 2.
IL DIRETTORE CENTRALE
Ciprani
Tab. 1 - aggiornamento di validità e durata delle certificazioni verdi Covid-19 (c.d. green pass)
(D.L. 04/02/2022, n. 5; Circ. n. 9498 Ministero della Salute, Dir. Gen. Prev. San. del 04/02/2022)
STATO DI IMMUNIZZAZIONE |
DURATA/VALIDITÀ DEL GREEN PASS |
Una dose (con vaccinazioni a doppia somministrazione) |
La certificazione verde Covid-19 ha validità a partire dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale (seconda dose) |
Due dosi: completamento del ciclo vaccinale primario (2 dosi) |
La certificazione verde Covid-19 ha validità di sei mesi a partire dalla data di somministrazione della seconda dose |
Tre dosi: completamento del ciclo vaccinale primario (2 dosi) con dose di richiamo (c.d. booster) |
La certificazione verde Covid-19 ha validità illimitata a partire dalla data di somministrazione della dose di richiamo (c.d. booster) |
Tre dosi (completamento del ciclo primario con booster) + guarigione |
La certificazione verde Covid-19 ha validità illimitata a partire dalla data di avvenuta guarigione |
Guarigione (senza vaccino) |
La certificazione verde Covid-19 ha validità di sei mesi a partire dalla data di avvenuta guarigione |
Guarigione + una dose |
La certificazione verde Covid-19 ha validità di sei mesi a partire dalla data rti somministrazione della dose |
Guarigione + una dose + booster |
La certificazione verde Covid-19 ha validità illimitata a partire dalla data di somministrazione della dose di richiamo (c.d. booster) |
Guarigione + una dose + guarigione dopo un nuovo contagio |
La certificazione verde Covid-19 ha validità illimitata a partire dalla data dell’avvenuta seconda guarigione |
Una dose + guarigione da infezione da SARS- CoV-2 con positività accertata avvenuta prima del 14° giorno dalla somministrazione della prima dose |
La certificazione verde Covid-19 ha validità di sei mesi a partire dalla data di avvenuta guarigione (per il completamento del ciclo vaccinale primario è necessaria la seconda dose di vaccino entro sei mesi e, successivamente, la dose booster di richiamo) |
Una dose + guarigione da infezione da SARS- CoV-2 con positività accertata avvenuta dopo il 14° giorno dalla somministrazione della prima dose |
La certificazione verde Covid-19 ha validità di sei mesi a partire dalla data di avvenuta guarigione (il ciclo vaccinale primario si considera completo; è necessaria la sola dose booster di richiamo entro sei mesi) |
Una dose + guarigione + booster |
La certificazione verde Covid-19 ha validità illimitata a partire dalla data di somministrazione della deserti richiamo (c.d. booster) |
Due dosi + guarigione |
La certificazione verde Covid-19 ha validità illimitata a partire dalla data di avvenuta guarigione |
Tab. 2 - aggiornamento misure di quarantena
(D.L. 04/02/2022, n. 5; Circ. n. 9498 Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del 04/02/2022)
CONTATTI STRETTI ASINTOMATICI DI SOGGETTI CON POSITIVITÀ CONFERMATA AL SARS-COV-2 |
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Stato vaccinale |
Quarantena |
Tampone rino-faringeo |
Procedure amministrative |
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Quarantena di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo (il giorno successivo all’ultima esposizione al caso se coincide con l’inizio dell’isolamento dal soggetto positivo è conteggiato come giorno 1 ° di quarantena) Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 per i 5 giorni successivi al termine della quarantena |
Obbligo di effettuazione del tampone rino-faringeo al termine dei 5 giorni di quarantena.È raccomandata l’immediata esecuzione del tampone rino-faringeo in caso di comparsa di sintomi |
Consegna del certificato di negatività del tampone rino-faringeo al competente ufficio amministrativo che trasmette la documentazione all’ufficio sanitario, senza valutazione da parte del medico della Polizia di Stato (non necessario il giudizio di idoneità al servizio). |
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Non è prevista la quarantena ma una auto-sorveglianza di 5 giorni. Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso positivo. L’auto- sorveglianza o sorveglianza passiva consiste nel monitoraggio delle proprie condizioni di salute da effettuarsi nei 5 giorni successivi alla data di ultima esposizione al caso positivo. |
Il tampone rino-faringeo non si effettua se il soggetto resta asintomatico. Il test si effettua immediatamente alla comparsa di sintomi anche lievi (in particolare febbre, mal di gola, tosse, rinorrea/congestione nasale, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, anosmia/ageusia/disgeusia, diarrea, astenia). In caso di persistenza della sintomatologia, si ripete al 5° giorno successivo all’ultima esposizione al caso positivo. In queste circostanze, è necessario avvisare il proprio medico di medicina generale o l’ufficio sanitario della Polizia di Stato competente |
Nessuna |